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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/11/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1946/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- MI AP Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1946/2023, promossa
DA
, in persona del l.r. p.t., P.I. , corrente in Parte_1 P.IVA_1
Roma, Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Ambroz (CF
- pec - fax 051/4168397), C.F._1 Email_1
del Foro di Bologna, e SS CE (CF - pec C.F._2 [...]
- fax 055/2736240), del Foro di Firenze, giusta procura ge- Email_2
nerale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata ai fini della presente controversia presso la dislocazione Affari Legali Poste Italiane SpA - Area Centro Nord - in Firenze alla Via
Porta Rossa n. 8.
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._3
ni (SI), Via Val D'Aosta n. 28, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
AR AN (C.F. e AU BR (C.F. BRN- C.F._4
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. BR in Firen- C.F._5
ze, Via dei Della Robbia n. 100, come da mandato rilasciato per il giudizio di primo grado.
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Ordinanza del Tribunale di Grosseto, pubblicata il 04/09/2023, n. cronol. 7563/2023 del 04/09/2023 (RG n. 2173/2022 - Repert. n. 1229/2023 del 11/09/2023).
CONCLUSIONI
Per «Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni con- Parte_1
traria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata: respingere la domanda del sig. in quanto assolutamente infondata in fatto ed in dirit- Controparte_1
to. Nella denegata ipotesi dichiarare il pagamento della differenza richiesta al netto delle ritenute fiscali previste dalla legge. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio».
Per «In via preliminare e assorbente, accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare l'appello proposto da;
Nel merito, rigettare i motivi di appello pro- Parte_1 posti in quanto infondati per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto confermare
l'ordinanza del Tribunale di Grosseto del 3.09.2023 R.G. 2173/22 in tutte le sue parti tran- ne la statuizione relativa alla compensazione delle spese;
In via incidentale accogliere
l'appello incidentale proposto e condannare in persona del legale rappre- Parte_1
sentante p.t., al pagamento in favore del Sig. delle spese di lite di primo Controparte_1 grado quantificate in totali €.8.433,00 oltre spese forfettarie del 15% oltre gli accessori di legge, oltre alle spese del contributo unificato pari ad €.379,50 e della marca da bollo di
€.27,00; Sempre in via incidentale accogliere l'appello incidentale proposto e condannare
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Sig. Controparte_2 Pt_2
[..
[...] [
[... una somma pari alle spese sostenute da quest'ultimo per la mediazione ovvero ad €
648,80. Con vittoria di spese ed onorari per il giudizio di secondo grado».
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Pers
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. esponeva che e Controparte_1 Per_2 Per_3
– dei quali lo stesso ricorrente era coerede – avevano sottoscritto dal 1986 al 1989
[...]
settanta buoni fruttiferi della Serie P/Q; che, a seguito della morte degli intestatari, gli eredi avevano chiesto all'ufficio postale di VI AG (GR) la liquidazione dei suddetti buoni e che si era limitata ad una liquidazione parziale dei buoni, corri- Parte_1 spondendo agli aventi diritto la somma di € 129.842,93.
In particolare, assumeva che non avesse applicato correttamente il CP_1 Parte_1
tasso di interesse dal ventunesimo al trentesimo anno di fruttificazione dei buoni. Pertanto, stante l'esito negativo sia della richiesta stragiudiziale di pagamento dell'intera somma do- vuta sia del tentativo obbligatorio di mediazione al quale non aveva parteci- Parte_1 pato, il ricorrente ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro € 66.728,31, così quantificata, tenendo conto dei maggiori interessi dovuti dal ventunesimo al trentesimo anno, come da perizia di parte in atti.
(nel prosieguo anche o ), costituendosi in giudizio, Parte_1 Parte_1 Pt_1
eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando di esse- re mera collocatrice dei buoni per conto di Cassa Depositi e Prestiti, ente al quale è poi su- bentrato il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Sempre in via preliminare eccepiva il (parziale) difetto di legittimazione attiva del ricorren- te poiché, nella propria veste di coerede, avrebbe avuto in ipotesi diritto unicamente alla ri- scossione della propria quota parte, non potendo il giudizio prescindere dalla presenza degli altri coeredi.
Nel merito, instava per il rigetto del ricorso, assumendo che i buoni per cui è causa doveva- no ritenersi governati unicamente dalle disposizioni di legge che li riguardavano, senza che potessero differentemente apprezzarsi i diritti del sottoscrittore a seconda delle indicazioni letterali ad essi inerenti. Ed in particolare, evidenziava che, per effetto dell'art. 5 del D.M.
13.6.1986, i buoni per cui è causa avrebbero dovuto considerarsi della serie "Q", pur essen-
3 do stati utilizzati i precedenti modelli della serie “P” e, pertanto, essere assoggettati ai ren- dimenti previsti per tale tipologia di buoni.
Il Giudice di primo grado, respinte le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva, accoglieva la domanda, richiamandosi ai principi affermati da Corte di Cassazione a Sezio- ni Unite 15.6.2007, n. 13979. In particolare, riteneva non applicabile al caso di specie il di- verso principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3963/2019, secondo cui il sottoscrittore dei buoni è soggetto anche a variazioni peggiorative dei tassi d'interesse, di- sposte con decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione. Osservava che nella fattispecie in esame il decreto ministeriale era anteriore all'emissione dei titoli contestati e che, sul re- tro dei buoni, non risultava integralmente ricostruita la tabella dei rendimenti. In tale conte- sto, asseriva come plausibile il formarsi di un affidamento ragionevole da parte del rispar- miatore, indotto a ritenere applicabili, per la terza decade, i tassi ancora visibili sul modulo cartaceo, in continuità con quelli indicati nel timbro per il primo ventennio. Tale affidamen- to, secondo il giudice di prime cure, sarebbe imputabile a una condotta omissiva di
[...]
, che non avrebbe fornito un'informazione completa e univoca. Pt_1
Alla luce di tutto ciò, il Tribunale di Grosseto, con l'ordinanza impugnata, condannava
[...]
al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 66.728,31, corri- Parte_3
spondente alla fruttificazione, descritta dietro ogni singolo buono in contestazione, dal ven- tunesimo al trentesimo anno successivo all'emissione, oltre agli interessi legali sulle diffe- renze contestate, dalla data di costituzione in mora al saldo, compensando le spese di lite al- la luce del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito.
2. Ha proposto tempestivo appello assumendo l'erroneità della decisio- Parte_1
ne del giudice di primo grado sulla base di due motivi, così rubricati:
a) Primo motivo: «Erroneità dell'ordinanza di primo grado per violazione e falsa applica- zione di norme di diritto, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n.156/73 art.173 e D.M. 13.06.1986. - Disciplina normativa dei Buoni Postali Fruttiferi».
Con il primo motivo d'appello la ricorrente censura la decisione di primo grado per avere fatta errata applicazione dell'art.173 del DPR 156/1973 e del DM 13.6.1986, che aveva isti- tuito la serie Q, cui appartenevano i buoni per cui è causa. Osserva che in fatto è incontesta- to che i titoli di cui trattasi siano appartenenti alla serie “Q/P” e che ad essi sia stato apposto
4 (su vecchio stampato) - come richiesto dal D.M. 13/6/1986, art. 5, comma 2 - un timbro sul fronte con la dicitura “Q/P” e un timbro sul retro con l'apposizione dei nuovi saggi d'interesse. Deduce che gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimbor- so dei buoni e che il saggio di interesse era stato pubblicato sulla G.U., che è il mezzo noto- riamente utilizzato per la conoscenza delle norme, come recentemente ribadito anche dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.3963/2019. Dal che discende che all'appellato non potevano essere corrisposti interessi ulteriori rispetto a quelli pubblicizzati dal DM 13.6.1986.
b) Secondo motivo: «Erroneità della sentenza di primo grado per violazione e falsa appli- cazione, in materia di affidamento, del D.P.R. n. 156/1973 art. 173, del D.M. 13.6.1986 nonché dei principi espressi dalla Corte di Cassazione Sez. I^ con le recenti Ordinanze. Il
Tribunale di Grosseto ritiene in parte applicabile al caso anche il principio di cui alla sen- tenza della Corte di Cassazione a SS.UU. 13979/2007».
Con il secondo motivo l'appellante denuncia, in sintesi, un'errata applicazione del principio di affidamento operata dal giudice di prime cure.
Sul punto, richiama Cass. 4384/2022 che, proprio in relazione a vicenda analoga a quella di causa, ha affermato: “Ora, l'esigenza di tutela dell'affidamento, incolpevole beninteso, cer- tamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sotto- scrittore potesse desumerne una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e con- dizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato – per il solo fatto che il Poligrafico dello non ne avesse ancora stampato di CP_3
nuovi – recasse l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie 'Q/P', tale da ri- chiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impres- sione a stampa preesistente. Ciò in conformità al già citato articolo 5 del decreto ministe- riale 13 giugno 1986, secondo cui «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordina- ria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio
5 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la mi- sura dei nuovi tassi”.
Ha aggiunto che tali principi di diritto sono stati ribaditi da Cass. n.22619/2023 e da
Cass.25583- 25620-25587-25624/2023 (queste ultime tutte pubblicate il 1° settembre
2023), donde l'erroneità della decisione di primo grado.
3. Si è costituito in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'appello e Controparte_1
contestandone la fondatezza, nonché proponendo appello incidentale relativamente al capo sulle spese.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, senza attività istruttoria, assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, all'esito dell'udienza del 11 novembre 2025 – so- stituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con prov- vedimento in data 12.11.2025.
Motivi della decisione
1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata e va respinta, i motivi d'appello, come sopra sintetizzati, permettendo di individuare i capi della decisione impugnati e le violazioni di legge denunciate.
2. Ciò premesso, i due motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente. Nel far- lo occorre dare conto, preventivamente, ai fini di una migliore intellegibilità della sentenza, della fattispecie sostanziale che viene in rilievo, relativa alla riscossione di buoni postali
Cont fruttiferi (infra, .
E' pacifico in causa che i buoni postali de quibus sono stati emessi tutti dopo l'entrata in vigore del DM 13.6.1986, il quale stabiliva, all'art.4, che “con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”.
6 Il successivo art.5 precisava: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, ol- tre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forni- ti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986.
Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
E' accaduto, per quanto rileva nel presente giudizio, che nell'apporre il timbro a tergo del buono postale con i nuovi rendimenti, che si è sovrapposto alle condizioni previste per i
BPF della serie P, sia rimasto invariato l'importo (diverso a seconda del taglio del BPF), dovuto dal 21° al 30° anno di durata.
In particolare, in linea con quanto previsto dalle tabelle di rendimento allegate ai DM che stabiliscono i tassi di rendimento dei BPF, tale importo, dovuto dal 21° anno, non è indicato in una misura percentuale (come per i primi venti anni) ma in un importo espresso in una cifra “dovuta per ogni bimestre maturato sino al 31 dicembre del 30° anno solare successi- vo a quello di emissione”. Invero, tale importo nient'altro è che l'interesse dovuto per il bimestre di riferimento al tasso d'interesse dovuto per il ventesimo anno calcolato sul mon- tante maturato al ventesimo anno stesso.
In sintesi, nell'apporre il timbro dei rendimenti della serie Q sugli stampati dei buoni della serie P è rimasto, per il periodo dal 21° al 30°, l'importo del rendimento previsto per la se- rie P.
3. Ciò detto, l'appello è fondato e merita accoglimento.
La disciplina dei BPF è di natura pubblicistica ed è regolata da norme imperative, con esclusione di ogni autonomia negoziale tra le parti.
L'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, che disciplina le tabelle degli interessi e relative va- riazioni dei BPF, prevede, in particolare, che “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Mi- nistro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata
7 estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un an- no, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi
è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
In quanto dettata da una fonte di rango legislativo, la disciplina de qua ha natura cogente in quanto consente di assicurare il contemperamento tra l'interesse generale di programmazio- ne economica (i buoni postali costituendo debito pubblico) e la tutela del risparmio del sot- toscrittore e, in quanto tale, risulta idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni nego- ziali delle parti.
Perciò, in riferimento al saggio degli interessi, il contrasto tra le condizioni apposte sul tito- lo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde.
Tale prevalenza della disciplina ministeriale deve essere assegnata, come ribadito recente- mente dalla Suprema Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 27246 del 21/10/2024), “anche relativa- mente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con de- correnza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello ri- sultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.”.
Si deve inoltre rilevare – in accordo con altra pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. 1,
n. 22619 del 26/07/2023) – che l'interpretazione del contenuto del titolo non può limitarsi ad un'esegesi meramente letterale di una singola parte del testo, ma deve tener conto dell'intero contesto negoziale e documentale.
Pertanto, nei buoni della serie “Q/P”, l'eventuale permanenza visibile di indicazioni relative ai rendimenti della precedente serie “P” per l'ultimo decennio non può, di per sé sola, pre- valere sul significato complessivo del titolo, specie quando su di esso è stato apposto un
8 timbro che riporta una nuova tabella sostitutiva, conforme alla disciplina della serie “Q”.
Tale tabella, oltre a sostituire quella originaria, adotta una modalità di rappresentazione dei rendimenti diversa e non coerente con quella precedente, rendendo evidente la discontinuità tra le due previsioni.
In presenza, dunque, di un testo che risulti incompleto o ambiguo quanto alla determinazio- ne dei tassi applicabili, trova applicazione il meccanismo di integrazione automatica del contenuto negoziale previsto dall'art. 1339 c.c., che consente di colmare la lacuna mediante il richiamo alle disposizioni normative imperative, in particolare ai tassi stabiliti dal decreto ministeriale richiamato dall'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973.
Pertanto, accertata la natura cogente dell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973 – che attribuiva al legislatore secondario il potere di emettere le tabelle di rendimento e di modi- ficare i tassi di interesse mediante decreto ministeriale – e considerato che, anche alla luce del principio di buona fede, l'interpretazione del contenuto di un titolo non può essere frammentaria o parziale, ma deve tenere conto dell'intero contesto documentale e normati- vo di riferimento, deve escludersi che l'imperfetta apposizione materiale del timbro possa integrare una manifestazione di volontà idonea a generare un errore sulla dichiarazione ne- goziale.
Nel caso di specie, è evidente che l'accordo si è formato su buoni appartenenti alla serie
“Q”, sia perché emessi dopo il DM sopra richiamato, istitutivo della nuova serie Q, sia per- ché ciò è indicato nei timbri apposti sul fronte e retro del titolo.
Ne consegue che l'annotazione, mediante timbro, dei rendimenti relativi al primo venten- nio, non accompagnata da alcuna indicazione per la terza decade, non può aver ingenerato nel sottoscrittore un legittimo affidamento circa il mantenimento del rendimento previsto per la serie P, tanto più in presenza di una tabella ministeriale sostitutiva che adotta una modalità di rappresentazione dei rendimenti discontinua rispetto a quella originaria.
Rilevano, pertanto, i tassi di interesse/rendimento e le modalità di conteggio, come risultan- ti dal DM istitutivo della serie Q e, in particolare, dalla tabella ad esso allegata.
Deve condividersi, in conclusione, l'orientamento assunto dalla Corte di legittimità (ex plu- ribus, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio
2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gen-
9 naio 2023, n. 122 e Cass. 11 febbraio 2023, n. 567), al quale non resta che rinviare ex art.118 disp. att. c.p.c., secondo cui: “l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente («P»), mediante l'apposizione, sulla parte anterio- re, del timbro che indica la nuova serie («Q/P») e, sulla parte posteriore, del timbro recan- te la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interes- se della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non con- sente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determi- nati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scrit- te, qualora siano con esse incompatibili.”
Per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno di durata dei Buoni Postali Fruttiferi (BPF) non può pertanto trovare applicazione, come erroneamente ritenuto dal giudice di prima istanza, il rendimento previsto per la serie “P” (ovvero il 15% sul montante maturato al 20° anno per ogni bimestre successivo), ma quello previsto per la serie “Q” (ovvero il 12% sul montante maturato al 20° anno per ogni bimestre successivo).
In conclusione, l'appello è fondato e, in riforma del provvedimento impugnato, va respinta l'azione proposta da diretta al pagamento della differenza tra quanto li- Controparte_1
quidato da per il periodo dal 21° al 30° anno dei titoli e quanto asseritamente Parte_1
dovuto.
L'esito dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale relativo al capo sulle spese
(comprese quelle della mediazione).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispo- sitivo applicando il DM 55/2014 e ss. mod., secondo questi parametri: causa di valore com- preso nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00 – valori medi per le fasi 1, 2, 4, nulla per la fase 3 non effettivamente tenutasi.
10
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello principale, con conseguente assorbimento dell'appello inciden- tale relativo al solo capo sulle spese di lite, e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'azione di pagamento proposta da CP_1
[...]
- condanna a pagare in favore di le spese dei Controparte_1 Parte_1
due gradi di giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro
8.433,00 per compenso professionale e, quanto al giudizio d'appello, in euro
9.991,00 per compenso professionale e in euro 1165,50 per spese vive (CU e bol- lo), il tutto oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali (se dovuti).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 17-11-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
MI AP
Il Presidente
Anna Primavera
Note
1) La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
2) La sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Ghiro.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
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La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- MI AP Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1946/2023, promossa
DA
, in persona del l.r. p.t., P.I. , corrente in Parte_1 P.IVA_1
Roma, Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Ambroz (CF
- pec - fax 051/4168397), C.F._1 Email_1
del Foro di Bologna, e SS CE (CF - pec C.F._2 [...]
- fax 055/2736240), del Foro di Firenze, giusta procura ge- Email_2
nerale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata ai fini della presente controversia presso la dislocazione Affari Legali Poste Italiane SpA - Area Centro Nord - in Firenze alla Via
Porta Rossa n. 8.
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._3
ni (SI), Via Val D'Aosta n. 28, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
AR AN (C.F. e AU BR (C.F. BRN- C.F._4
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. BR in Firen- C.F._5
ze, Via dei Della Robbia n. 100, come da mandato rilasciato per il giudizio di primo grado.
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Ordinanza del Tribunale di Grosseto, pubblicata il 04/09/2023, n. cronol. 7563/2023 del 04/09/2023 (RG n. 2173/2022 - Repert. n. 1229/2023 del 11/09/2023).
CONCLUSIONI
Per «Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni con- Parte_1
traria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata: respingere la domanda del sig. in quanto assolutamente infondata in fatto ed in dirit- Controparte_1
to. Nella denegata ipotesi dichiarare il pagamento della differenza richiesta al netto delle ritenute fiscali previste dalla legge. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio».
Per «In via preliminare e assorbente, accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare l'appello proposto da;
Nel merito, rigettare i motivi di appello pro- Parte_1 posti in quanto infondati per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto confermare
l'ordinanza del Tribunale di Grosseto del 3.09.2023 R.G. 2173/22 in tutte le sue parti tran- ne la statuizione relativa alla compensazione delle spese;
In via incidentale accogliere
l'appello incidentale proposto e condannare in persona del legale rappre- Parte_1
sentante p.t., al pagamento in favore del Sig. delle spese di lite di primo Controparte_1 grado quantificate in totali €.8.433,00 oltre spese forfettarie del 15% oltre gli accessori di legge, oltre alle spese del contributo unificato pari ad €.379,50 e della marca da bollo di
€.27,00; Sempre in via incidentale accogliere l'appello incidentale proposto e condannare
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Sig. Controparte_2 Pt_2
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[... una somma pari alle spese sostenute da quest'ultimo per la mediazione ovvero ad €
648,80. Con vittoria di spese ed onorari per il giudizio di secondo grado».
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Pers
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. esponeva che e Controparte_1 Per_2 Per_3
– dei quali lo stesso ricorrente era coerede – avevano sottoscritto dal 1986 al 1989
[...]
settanta buoni fruttiferi della Serie P/Q; che, a seguito della morte degli intestatari, gli eredi avevano chiesto all'ufficio postale di VI AG (GR) la liquidazione dei suddetti buoni e che si era limitata ad una liquidazione parziale dei buoni, corri- Parte_1 spondendo agli aventi diritto la somma di € 129.842,93.
In particolare, assumeva che non avesse applicato correttamente il CP_1 Parte_1
tasso di interesse dal ventunesimo al trentesimo anno di fruttificazione dei buoni. Pertanto, stante l'esito negativo sia della richiesta stragiudiziale di pagamento dell'intera somma do- vuta sia del tentativo obbligatorio di mediazione al quale non aveva parteci- Parte_1 pato, il ricorrente ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro € 66.728,31, così quantificata, tenendo conto dei maggiori interessi dovuti dal ventunesimo al trentesimo anno, come da perizia di parte in atti.
(nel prosieguo anche o ), costituendosi in giudizio, Parte_1 Parte_1 Pt_1
eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando di esse- re mera collocatrice dei buoni per conto di Cassa Depositi e Prestiti, ente al quale è poi su- bentrato il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Sempre in via preliminare eccepiva il (parziale) difetto di legittimazione attiva del ricorren- te poiché, nella propria veste di coerede, avrebbe avuto in ipotesi diritto unicamente alla ri- scossione della propria quota parte, non potendo il giudizio prescindere dalla presenza degli altri coeredi.
Nel merito, instava per il rigetto del ricorso, assumendo che i buoni per cui è causa doveva- no ritenersi governati unicamente dalle disposizioni di legge che li riguardavano, senza che potessero differentemente apprezzarsi i diritti del sottoscrittore a seconda delle indicazioni letterali ad essi inerenti. Ed in particolare, evidenziava che, per effetto dell'art. 5 del D.M.
13.6.1986, i buoni per cui è causa avrebbero dovuto considerarsi della serie "Q", pur essen-
3 do stati utilizzati i precedenti modelli della serie “P” e, pertanto, essere assoggettati ai ren- dimenti previsti per tale tipologia di buoni.
Il Giudice di primo grado, respinte le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva, accoglieva la domanda, richiamandosi ai principi affermati da Corte di Cassazione a Sezio- ni Unite 15.6.2007, n. 13979. In particolare, riteneva non applicabile al caso di specie il di- verso principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3963/2019, secondo cui il sottoscrittore dei buoni è soggetto anche a variazioni peggiorative dei tassi d'interesse, di- sposte con decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione. Osservava che nella fattispecie in esame il decreto ministeriale era anteriore all'emissione dei titoli contestati e che, sul re- tro dei buoni, non risultava integralmente ricostruita la tabella dei rendimenti. In tale conte- sto, asseriva come plausibile il formarsi di un affidamento ragionevole da parte del rispar- miatore, indotto a ritenere applicabili, per la terza decade, i tassi ancora visibili sul modulo cartaceo, in continuità con quelli indicati nel timbro per il primo ventennio. Tale affidamen- to, secondo il giudice di prime cure, sarebbe imputabile a una condotta omissiva di
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, che non avrebbe fornito un'informazione completa e univoca. Pt_1
Alla luce di tutto ciò, il Tribunale di Grosseto, con l'ordinanza impugnata, condannava
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al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 66.728,31, corri- Parte_3
spondente alla fruttificazione, descritta dietro ogni singolo buono in contestazione, dal ven- tunesimo al trentesimo anno successivo all'emissione, oltre agli interessi legali sulle diffe- renze contestate, dalla data di costituzione in mora al saldo, compensando le spese di lite al- la luce del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito.
2. Ha proposto tempestivo appello assumendo l'erroneità della decisio- Parte_1
ne del giudice di primo grado sulla base di due motivi, così rubricati:
a) Primo motivo: «Erroneità dell'ordinanza di primo grado per violazione e falsa applica- zione di norme di diritto, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n.156/73 art.173 e D.M. 13.06.1986. - Disciplina normativa dei Buoni Postali Fruttiferi».
Con il primo motivo d'appello la ricorrente censura la decisione di primo grado per avere fatta errata applicazione dell'art.173 del DPR 156/1973 e del DM 13.6.1986, che aveva isti- tuito la serie Q, cui appartenevano i buoni per cui è causa. Osserva che in fatto è incontesta- to che i titoli di cui trattasi siano appartenenti alla serie “Q/P” e che ad essi sia stato apposto
4 (su vecchio stampato) - come richiesto dal D.M. 13/6/1986, art. 5, comma 2 - un timbro sul fronte con la dicitura “Q/P” e un timbro sul retro con l'apposizione dei nuovi saggi d'interesse. Deduce che gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimbor- so dei buoni e che il saggio di interesse era stato pubblicato sulla G.U., che è il mezzo noto- riamente utilizzato per la conoscenza delle norme, come recentemente ribadito anche dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.3963/2019. Dal che discende che all'appellato non potevano essere corrisposti interessi ulteriori rispetto a quelli pubblicizzati dal DM 13.6.1986.
b) Secondo motivo: «Erroneità della sentenza di primo grado per violazione e falsa appli- cazione, in materia di affidamento, del D.P.R. n. 156/1973 art. 173, del D.M. 13.6.1986 nonché dei principi espressi dalla Corte di Cassazione Sez. I^ con le recenti Ordinanze. Il
Tribunale di Grosseto ritiene in parte applicabile al caso anche il principio di cui alla sen- tenza della Corte di Cassazione a SS.UU. 13979/2007».
Con il secondo motivo l'appellante denuncia, in sintesi, un'errata applicazione del principio di affidamento operata dal giudice di prime cure.
Sul punto, richiama Cass. 4384/2022 che, proprio in relazione a vicenda analoga a quella di causa, ha affermato: “Ora, l'esigenza di tutela dell'affidamento, incolpevole beninteso, cer- tamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sotto- scrittore potesse desumerne una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e con- dizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato – per il solo fatto che il Poligrafico dello non ne avesse ancora stampato di CP_3
nuovi – recasse l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie 'Q/P', tale da ri- chiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impres- sione a stampa preesistente. Ciò in conformità al già citato articolo 5 del decreto ministe- riale 13 giugno 1986, secondo cui «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordina- ria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio
5 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la mi- sura dei nuovi tassi”.
Ha aggiunto che tali principi di diritto sono stati ribaditi da Cass. n.22619/2023 e da
Cass.25583- 25620-25587-25624/2023 (queste ultime tutte pubblicate il 1° settembre
2023), donde l'erroneità della decisione di primo grado.
3. Si è costituito in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'appello e Controparte_1
contestandone la fondatezza, nonché proponendo appello incidentale relativamente al capo sulle spese.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, senza attività istruttoria, assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, all'esito dell'udienza del 11 novembre 2025 – so- stituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con prov- vedimento in data 12.11.2025.
Motivi della decisione
1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata e va respinta, i motivi d'appello, come sopra sintetizzati, permettendo di individuare i capi della decisione impugnati e le violazioni di legge denunciate.
2. Ciò premesso, i due motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente. Nel far- lo occorre dare conto, preventivamente, ai fini di una migliore intellegibilità della sentenza, della fattispecie sostanziale che viene in rilievo, relativa alla riscossione di buoni postali
Cont fruttiferi (infra, .
E' pacifico in causa che i buoni postali de quibus sono stati emessi tutti dopo l'entrata in vigore del DM 13.6.1986, il quale stabiliva, all'art.4, che “con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”.
6 Il successivo art.5 precisava: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, ol- tre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forni- ti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986.
Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
E' accaduto, per quanto rileva nel presente giudizio, che nell'apporre il timbro a tergo del buono postale con i nuovi rendimenti, che si è sovrapposto alle condizioni previste per i
BPF della serie P, sia rimasto invariato l'importo (diverso a seconda del taglio del BPF), dovuto dal 21° al 30° anno di durata.
In particolare, in linea con quanto previsto dalle tabelle di rendimento allegate ai DM che stabiliscono i tassi di rendimento dei BPF, tale importo, dovuto dal 21° anno, non è indicato in una misura percentuale (come per i primi venti anni) ma in un importo espresso in una cifra “dovuta per ogni bimestre maturato sino al 31 dicembre del 30° anno solare successi- vo a quello di emissione”. Invero, tale importo nient'altro è che l'interesse dovuto per il bimestre di riferimento al tasso d'interesse dovuto per il ventesimo anno calcolato sul mon- tante maturato al ventesimo anno stesso.
In sintesi, nell'apporre il timbro dei rendimenti della serie Q sugli stampati dei buoni della serie P è rimasto, per il periodo dal 21° al 30°, l'importo del rendimento previsto per la se- rie P.
3. Ciò detto, l'appello è fondato e merita accoglimento.
La disciplina dei BPF è di natura pubblicistica ed è regolata da norme imperative, con esclusione di ogni autonomia negoziale tra le parti.
L'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, che disciplina le tabelle degli interessi e relative va- riazioni dei BPF, prevede, in particolare, che “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Mi- nistro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata
7 estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un an- no, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi
è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
In quanto dettata da una fonte di rango legislativo, la disciplina de qua ha natura cogente in quanto consente di assicurare il contemperamento tra l'interesse generale di programmazio- ne economica (i buoni postali costituendo debito pubblico) e la tutela del risparmio del sot- toscrittore e, in quanto tale, risulta idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni nego- ziali delle parti.
Perciò, in riferimento al saggio degli interessi, il contrasto tra le condizioni apposte sul tito- lo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde.
Tale prevalenza della disciplina ministeriale deve essere assegnata, come ribadito recente- mente dalla Suprema Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 27246 del 21/10/2024), “anche relativa- mente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con de- correnza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello ri- sultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.”.
Si deve inoltre rilevare – in accordo con altra pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. 1,
n. 22619 del 26/07/2023) – che l'interpretazione del contenuto del titolo non può limitarsi ad un'esegesi meramente letterale di una singola parte del testo, ma deve tener conto dell'intero contesto negoziale e documentale.
Pertanto, nei buoni della serie “Q/P”, l'eventuale permanenza visibile di indicazioni relative ai rendimenti della precedente serie “P” per l'ultimo decennio non può, di per sé sola, pre- valere sul significato complessivo del titolo, specie quando su di esso è stato apposto un
8 timbro che riporta una nuova tabella sostitutiva, conforme alla disciplina della serie “Q”.
Tale tabella, oltre a sostituire quella originaria, adotta una modalità di rappresentazione dei rendimenti diversa e non coerente con quella precedente, rendendo evidente la discontinuità tra le due previsioni.
In presenza, dunque, di un testo che risulti incompleto o ambiguo quanto alla determinazio- ne dei tassi applicabili, trova applicazione il meccanismo di integrazione automatica del contenuto negoziale previsto dall'art. 1339 c.c., che consente di colmare la lacuna mediante il richiamo alle disposizioni normative imperative, in particolare ai tassi stabiliti dal decreto ministeriale richiamato dall'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973.
Pertanto, accertata la natura cogente dell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973 – che attribuiva al legislatore secondario il potere di emettere le tabelle di rendimento e di modi- ficare i tassi di interesse mediante decreto ministeriale – e considerato che, anche alla luce del principio di buona fede, l'interpretazione del contenuto di un titolo non può essere frammentaria o parziale, ma deve tenere conto dell'intero contesto documentale e normati- vo di riferimento, deve escludersi che l'imperfetta apposizione materiale del timbro possa integrare una manifestazione di volontà idonea a generare un errore sulla dichiarazione ne- goziale.
Nel caso di specie, è evidente che l'accordo si è formato su buoni appartenenti alla serie
“Q”, sia perché emessi dopo il DM sopra richiamato, istitutivo della nuova serie Q, sia per- ché ciò è indicato nei timbri apposti sul fronte e retro del titolo.
Ne consegue che l'annotazione, mediante timbro, dei rendimenti relativi al primo venten- nio, non accompagnata da alcuna indicazione per la terza decade, non può aver ingenerato nel sottoscrittore un legittimo affidamento circa il mantenimento del rendimento previsto per la serie P, tanto più in presenza di una tabella ministeriale sostitutiva che adotta una modalità di rappresentazione dei rendimenti discontinua rispetto a quella originaria.
Rilevano, pertanto, i tassi di interesse/rendimento e le modalità di conteggio, come risultan- ti dal DM istitutivo della serie Q e, in particolare, dalla tabella ad esso allegata.
Deve condividersi, in conclusione, l'orientamento assunto dalla Corte di legittimità (ex plu- ribus, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio
2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gen-
9 naio 2023, n. 122 e Cass. 11 febbraio 2023, n. 567), al quale non resta che rinviare ex art.118 disp. att. c.p.c., secondo cui: “l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente («P»), mediante l'apposizione, sulla parte anterio- re, del timbro che indica la nuova serie («Q/P») e, sulla parte posteriore, del timbro recan- te la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interes- se della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non con- sente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determi- nati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scrit- te, qualora siano con esse incompatibili.”
Per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno di durata dei Buoni Postali Fruttiferi (BPF) non può pertanto trovare applicazione, come erroneamente ritenuto dal giudice di prima istanza, il rendimento previsto per la serie “P” (ovvero il 15% sul montante maturato al 20° anno per ogni bimestre successivo), ma quello previsto per la serie “Q” (ovvero il 12% sul montante maturato al 20° anno per ogni bimestre successivo).
In conclusione, l'appello è fondato e, in riforma del provvedimento impugnato, va respinta l'azione proposta da diretta al pagamento della differenza tra quanto li- Controparte_1
quidato da per il periodo dal 21° al 30° anno dei titoli e quanto asseritamente Parte_1
dovuto.
L'esito dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale relativo al capo sulle spese
(comprese quelle della mediazione).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispo- sitivo applicando il DM 55/2014 e ss. mod., secondo questi parametri: causa di valore com- preso nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00 – valori medi per le fasi 1, 2, 4, nulla per la fase 3 non effettivamente tenutasi.
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P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello principale, con conseguente assorbimento dell'appello inciden- tale relativo al solo capo sulle spese di lite, e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'azione di pagamento proposta da CP_1
[...]
- condanna a pagare in favore di le spese dei Controparte_1 Parte_1
due gradi di giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro
8.433,00 per compenso professionale e, quanto al giudizio d'appello, in euro
9.991,00 per compenso professionale e in euro 1165,50 per spese vive (CU e bol- lo), il tutto oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali (se dovuti).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 17-11-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
MI AP
Il Presidente
Anna Primavera
Note
1) La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
2) La sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Ghiro.
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