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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 776/2020 R.G. promossa da:
nato a San Felice a [...], il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dagli Avv.ti Michela IZZO MICHELA e Gennaro MASIELLO, presso cui elettivamente domicilia in via Napoli, n. 720, San Felice A Cancello, come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in , in persona del Direttore Generale e legale CP_1 CP_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in via Unità Italiana n. 28 rappresentata e difesa dagli Avv. Marina RAGOZZINO e Gemma MARESCA, come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori – adeguamento retribuzione e indennità di coordinamento
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note/verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 05/02/2020, l'odierno ricorrente, premesso di essere stato dipendente della resistente fino all'1.9.2017 presso il Presidio Ospedaliero “Ave Graziae Plena” di San Felice a Cancello, con qualifica di Operatore tecnico specializzato – autista, categoria BS, fascia 5, liv. BS5, come da CCNL di comparto, ha dedotto: - che con nota prot. 2698 del 9/4/2015 il Direttore Sanitario, dott. , Persona_1 gli affidava l'incarico di responsabile del parco automezzi in dotazione all'ospedale, per la gestione funzionale dello stesso con decorrenza immediata (cura, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, meccanica ed elettrica di tutti gli automezzi aziendali), che egli ha svolto interfacciandosi direttamente con la Direzione Amministrativa e con la sede centrale, anche coordinando/controllando, con autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti, gli altri operatori e;
CP_2 Controparte_3
- che con successiva nota dell'1/2/2017, a firma del Direttore Sanitario dott.
e del Direttore Amministrativo dott.ssa Persona_2 Persona_3 veniva individuato e qualificato come responsabile coordinatore del parco auto. Ha descritto che, in particolare, gestiva gli automezzi e garantiva la buona conservazione e la tenuta degli stessi in termini di economicità per l'azienda: controllava che fossero tutti provvisti di assicurazione, revisione, nonché di libretto di circolazione, di tessera prelievo carburante e di telepass per il passaggio autostradale;
periodicamente verificava lo stato della carrozzeria, la pressione degli pneumatici, il gasolio e l'olio, la presenza del triangolo per le emergenze, gli attrezzi per la rimozione delle ruote, oltre che lo stato generale delle attrezzature in dotazione;
all'atto del ricovero degli automezzi, riceveva le chiavi e ne curava la custodia;
garantiva, altresì, l'osservanza delle norme di sicurezza. Inoltre, programmava il lavoro dei suoi sottoposti. E tanto fino al 31/08/2017. Ha lamentato che le mansioni descritte, svolte con carattere di prevalenza, sono riconducibili al profilo professionale Personale Tecnico - categoria C5 – ex art. 19 CCNL 1999 di Comparto, mai riconosciutogli. Invocando i referenti normativi in tema di svolgimento effettivo di mansioni superiori nel pubblico impiego privatizzato, ha chiesto l'adeguamento del livello retributivo parametrato al C5 a far data dal 9.4.2015 e la conseguente condanna della resistente al pagamento in proprio favore della somma di euro 8.213,44 a titolo di differenze retributive oltre che dell'indennità di coordinamento - parte fisse e variabile - per euro 7.625,00, come da allegati conteggi, oltre a interessi legali dalla maturazione delle singole rate e sino all'effettivo pagamento. Con vittoria delle spese processuali, da distrarsi per anticipo fattone.
Con memoria difensiva depositata in data 8.10.2021 la si è costituita per Pt_2 contrastare le ragioni di parte istante con svariate argomentazioni. In via preliminare ha invocato la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo state riportate in esso le declaratorie contrattuali, né le mansioni svolte precedentemente, precludendo la valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza;
ha eccepito la parziale prescrizione quinquennale a ritroso dalla data della notifica del ricorso del 16.9.2020; l'infondatezza della pretesa nel merito, atteso che la nota invocata non è volta alla “nomina”, ma alla ricognizione postuma delle mansioni da sempre svolte, rientranti nella categoria BS, nonché che il Responsabile del Settore Parte_3 era all'epoca un altro soggetto. Ha anche contestato il riconoscimento dell'indennità di coordinamento, che al liv. C spetta in maniera discrezionale e soltanto al personale sanitario;
oltre che il quantum della pretesa, in quanto comunque non spetterebbe la differenza tra BS5 e C5, ma eventualmente tra BS5 e C (posizione economica base). Pertanto, all'esito di siffatti rilievi, ha chiesto il rigetto integrale della domanda con il favore delle spese.
È noto che la controversia ha avuto un iter travagliato, a causa dei plurimi rinvii per discussione e poi del trasferimento ad altro Ufficio del precedente titolare del ruolo, dott.ssa sostituita dalla dott.ssa . Persona_4 Persona_5
Trattandosi di causa di risalente iscrizione a ruolo, essa rientra nel programma di smaltimento dell'arretrato (2017-2022) per gli obiettivi imposti dal PNRR e, pertanto, al fine della celere definizione, è stata affidata alla scrivente il 13.10.2025. All'udienza del 22.10.2025, la prima successiva allo scardinamento predetto, rigettate le formulate istanze di ammissione dei mezzi istruttori così come articolati - ritenendo possibile decidere sulla scorta del tenore complessivo del ricorso e di circostanze sufficientemente provate in via documentale, nonché di quelle emerse in corso di causa e di quelle ammesse e/o non contestate -, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda è da ritenersi destituita di fondamento e, pertanto, non merita accoglimento per i seguenti motivi
IN DIRITTO
Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità/inammissibilità sollevata dalla resistente
Per costante giurisprudenza di legittimità per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c. è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso non della mancata indicazione degli elementi formali, ma della impossibilità di individuazione di esso attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi d'ufficio dal giudice, anche in sede di appello (ex allis: Cass. sez. lav. 18.09.2015 e giurisprudenza ivi richiamata, principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ. anche da Cass. Sez. VI-Lav. 8 febbraio 2011 n° 3126; Cass. Lav. 9 maggio 2012 n° 7097), con conseguente incomprensibilità della esatta pretesa dell'attore e ostacolo alla compiuta difesa per il convenuto.
Sicché, nel caso di specie, avuto riguardo al tenore complessivo del ricorso, nessuna nullità risulta essersi concretizzata, in quanto parte ricorrente ha sufficientemente illustrato le mansioni svolte e la normativa contrattuale di riferimento, adempimento necessario e sufficiente ad assolvere agli oneri imposti dall'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4; dovendosi peraltro osservare che le congrue difese di merito svolte dalla parte convenuta rendono evidente che l'atto introduttivo, così come formulato, aveva comunque raggiunto il proprio scopo (sotto quest'ultimo profilo, in ordine alla applicabilità del principio di "conservazione" degli atti processuali ex artt. 156 c.p.c., 164 c.p.c., comma 2, e 159 c.p.c., si veda Cass. Lav. 21 agosto 2007 n° 17778). In particolare, nel ricorso introduttivo il ha elencato i compiti in concreto Pt_1 disimpegnati ed ha indicato tanto il livello di inquadramento posseduto che quello superiore rivendicato. “La mancata trascrizione delle due declaratorie del CCNL in comparazione non costituisce ragione di nullità del ricorso, in quanto la loro individuazione ben può essere compiuta per relationem ovvero con il rinvio in ricorso al medesimo contratto collettivo, accessibile alle parti in quanto pacificamente applicato” (cfr. da ultimo Cassazione Civile sent. n. 14487 del 28/05/2019).
Pertanto, tale comparazione non attiene al piano della validità delle allegazioni svolte, bensì si riverbera sul diverso piano della insufficienza e inadeguatezza delle stesse al fine della verifica della fondatezza della domanda, in quanto ostativa all'espletamento del cd. giudizio trifasico: "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.9.2010, n. 20272).
Difatti, nello specifico, il primo antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in materia di svolgimento di mansioni superiori ed adeguamento retributivo, è l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore. Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore o comunque le differenze stipendiali, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92). Il lavoratore che rivendica, quindi, una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni prestate ha l'onere in primis di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte. Esse sono state descritte in ricorso.
Il secondo step è quello, poi, di indicare compiutamente il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali, corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata e la coincidenza delle mansioni svolte con quelle normativamente descritte. Invero, si osserva che tutto ciò in ricorso è mancante. È solo in memoria di costituzione che si apprezzano le declaratorie contrattuali (cfr. pagg. 4 e ss.).
L'ultimo passaggio per il lavoratore, infine, è quello di effettuare il raffronto tra i risultati delle due indagini sulle mansioni svolte e le declaratorie contrattuali;
invece, il ricorrente ha tralasciato l'analisi tanto delle mansioni svolte in precedenza quanto della declaratoria sia di appartenenza che anelata, omettendo l'esplicitazione della gradazione e dell'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito.
Orbene, va ribadito che, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8025/2003) il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. L'assenza in ricorso della descrizione delle mansioni precedentemente svolte, delle declaratorie contrattuali, del raffronto, non consente alcuna comparazione al giudice e tanto è sufficiente per il rigetto del ricorso (cfr. ex plurimis, Cass. nr. 18418/2013).
Vale la pena evidenziare altresì che neppure le richieste istruttorie formulate in ricorso avrebbero potuto colmare tale deficit di allegazione, ancor prima che di asseverazione: l'onere della prova incombente sul lavoratore copre l'intero spettro delle allegazioni necessarie per consentire la verifica da parte del giudice della fondatezza delle proprie richieste e, perché sia correttamente rispettato l'onere probatorio, è necessario che ancor prima questi abbia correttamente adempiuto all'onere di puntuale allegazione – nel caso di specie per le ragioni anzidette disatteso -, che implica necessariamente la corretta indicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva che devono essere tra loro comparate per verificare la fondatezza della domanda. La rilevata carenza in punto di allegazioni – a fronte delle specifiche indicazioni operate dalla resistente - già di per sé consente di disattendere la domanda spiegata dal lavoratore, “dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite” (Cass. Civ. sez. lav. 28 maggio 2008 n. 13989).
Né siffatte carenze possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, perché questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire a mancanze in favore di una delle parti, il cui onere probatorio è precisamente disegnato dall'art. 2697 c.c., “valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. – non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572).
Per le ragioni espresse, la domanda va integralmente rigettata.
L'addebito della spese di lite segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto;
pertanto, le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di Parte_1 lite, che liquida in € 2.200,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 776/2020 R.G. promossa da:
nato a San Felice a [...], il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dagli Avv.ti Michela IZZO MICHELA e Gennaro MASIELLO, presso cui elettivamente domicilia in via Napoli, n. 720, San Felice A Cancello, come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in , in persona del Direttore Generale e legale CP_1 CP_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in via Unità Italiana n. 28 rappresentata e difesa dagli Avv. Marina RAGOZZINO e Gemma MARESCA, come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori – adeguamento retribuzione e indennità di coordinamento
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note/verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 05/02/2020, l'odierno ricorrente, premesso di essere stato dipendente della resistente fino all'1.9.2017 presso il Presidio Ospedaliero “Ave Graziae Plena” di San Felice a Cancello, con qualifica di Operatore tecnico specializzato – autista, categoria BS, fascia 5, liv. BS5, come da CCNL di comparto, ha dedotto: - che con nota prot. 2698 del 9/4/2015 il Direttore Sanitario, dott. , Persona_1 gli affidava l'incarico di responsabile del parco automezzi in dotazione all'ospedale, per la gestione funzionale dello stesso con decorrenza immediata (cura, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, meccanica ed elettrica di tutti gli automezzi aziendali), che egli ha svolto interfacciandosi direttamente con la Direzione Amministrativa e con la sede centrale, anche coordinando/controllando, con autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti, gli altri operatori e;
CP_2 Controparte_3
- che con successiva nota dell'1/2/2017, a firma del Direttore Sanitario dott.
e del Direttore Amministrativo dott.ssa Persona_2 Persona_3 veniva individuato e qualificato come responsabile coordinatore del parco auto. Ha descritto che, in particolare, gestiva gli automezzi e garantiva la buona conservazione e la tenuta degli stessi in termini di economicità per l'azienda: controllava che fossero tutti provvisti di assicurazione, revisione, nonché di libretto di circolazione, di tessera prelievo carburante e di telepass per il passaggio autostradale;
periodicamente verificava lo stato della carrozzeria, la pressione degli pneumatici, il gasolio e l'olio, la presenza del triangolo per le emergenze, gli attrezzi per la rimozione delle ruote, oltre che lo stato generale delle attrezzature in dotazione;
all'atto del ricovero degli automezzi, riceveva le chiavi e ne curava la custodia;
garantiva, altresì, l'osservanza delle norme di sicurezza. Inoltre, programmava il lavoro dei suoi sottoposti. E tanto fino al 31/08/2017. Ha lamentato che le mansioni descritte, svolte con carattere di prevalenza, sono riconducibili al profilo professionale Personale Tecnico - categoria C5 – ex art. 19 CCNL 1999 di Comparto, mai riconosciutogli. Invocando i referenti normativi in tema di svolgimento effettivo di mansioni superiori nel pubblico impiego privatizzato, ha chiesto l'adeguamento del livello retributivo parametrato al C5 a far data dal 9.4.2015 e la conseguente condanna della resistente al pagamento in proprio favore della somma di euro 8.213,44 a titolo di differenze retributive oltre che dell'indennità di coordinamento - parte fisse e variabile - per euro 7.625,00, come da allegati conteggi, oltre a interessi legali dalla maturazione delle singole rate e sino all'effettivo pagamento. Con vittoria delle spese processuali, da distrarsi per anticipo fattone.
Con memoria difensiva depositata in data 8.10.2021 la si è costituita per Pt_2 contrastare le ragioni di parte istante con svariate argomentazioni. In via preliminare ha invocato la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo state riportate in esso le declaratorie contrattuali, né le mansioni svolte precedentemente, precludendo la valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza;
ha eccepito la parziale prescrizione quinquennale a ritroso dalla data della notifica del ricorso del 16.9.2020; l'infondatezza della pretesa nel merito, atteso che la nota invocata non è volta alla “nomina”, ma alla ricognizione postuma delle mansioni da sempre svolte, rientranti nella categoria BS, nonché che il Responsabile del Settore Parte_3 era all'epoca un altro soggetto. Ha anche contestato il riconoscimento dell'indennità di coordinamento, che al liv. C spetta in maniera discrezionale e soltanto al personale sanitario;
oltre che il quantum della pretesa, in quanto comunque non spetterebbe la differenza tra BS5 e C5, ma eventualmente tra BS5 e C (posizione economica base). Pertanto, all'esito di siffatti rilievi, ha chiesto il rigetto integrale della domanda con il favore delle spese.
È noto che la controversia ha avuto un iter travagliato, a causa dei plurimi rinvii per discussione e poi del trasferimento ad altro Ufficio del precedente titolare del ruolo, dott.ssa sostituita dalla dott.ssa . Persona_4 Persona_5
Trattandosi di causa di risalente iscrizione a ruolo, essa rientra nel programma di smaltimento dell'arretrato (2017-2022) per gli obiettivi imposti dal PNRR e, pertanto, al fine della celere definizione, è stata affidata alla scrivente il 13.10.2025. All'udienza del 22.10.2025, la prima successiva allo scardinamento predetto, rigettate le formulate istanze di ammissione dei mezzi istruttori così come articolati - ritenendo possibile decidere sulla scorta del tenore complessivo del ricorso e di circostanze sufficientemente provate in via documentale, nonché di quelle emerse in corso di causa e di quelle ammesse e/o non contestate -, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda è da ritenersi destituita di fondamento e, pertanto, non merita accoglimento per i seguenti motivi
IN DIRITTO
Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità/inammissibilità sollevata dalla resistente
Per costante giurisprudenza di legittimità per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c. è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso non della mancata indicazione degli elementi formali, ma della impossibilità di individuazione di esso attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi d'ufficio dal giudice, anche in sede di appello (ex allis: Cass. sez. lav. 18.09.2015 e giurisprudenza ivi richiamata, principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ. anche da Cass. Sez. VI-Lav. 8 febbraio 2011 n° 3126; Cass. Lav. 9 maggio 2012 n° 7097), con conseguente incomprensibilità della esatta pretesa dell'attore e ostacolo alla compiuta difesa per il convenuto.
Sicché, nel caso di specie, avuto riguardo al tenore complessivo del ricorso, nessuna nullità risulta essersi concretizzata, in quanto parte ricorrente ha sufficientemente illustrato le mansioni svolte e la normativa contrattuale di riferimento, adempimento necessario e sufficiente ad assolvere agli oneri imposti dall'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4; dovendosi peraltro osservare che le congrue difese di merito svolte dalla parte convenuta rendono evidente che l'atto introduttivo, così come formulato, aveva comunque raggiunto il proprio scopo (sotto quest'ultimo profilo, in ordine alla applicabilità del principio di "conservazione" degli atti processuali ex artt. 156 c.p.c., 164 c.p.c., comma 2, e 159 c.p.c., si veda Cass. Lav. 21 agosto 2007 n° 17778). In particolare, nel ricorso introduttivo il ha elencato i compiti in concreto Pt_1 disimpegnati ed ha indicato tanto il livello di inquadramento posseduto che quello superiore rivendicato. “La mancata trascrizione delle due declaratorie del CCNL in comparazione non costituisce ragione di nullità del ricorso, in quanto la loro individuazione ben può essere compiuta per relationem ovvero con il rinvio in ricorso al medesimo contratto collettivo, accessibile alle parti in quanto pacificamente applicato” (cfr. da ultimo Cassazione Civile sent. n. 14487 del 28/05/2019).
Pertanto, tale comparazione non attiene al piano della validità delle allegazioni svolte, bensì si riverbera sul diverso piano della insufficienza e inadeguatezza delle stesse al fine della verifica della fondatezza della domanda, in quanto ostativa all'espletamento del cd. giudizio trifasico: "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.9.2010, n. 20272).
Difatti, nello specifico, il primo antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in materia di svolgimento di mansioni superiori ed adeguamento retributivo, è l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore. Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore o comunque le differenze stipendiali, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92). Il lavoratore che rivendica, quindi, una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni prestate ha l'onere in primis di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte. Esse sono state descritte in ricorso.
Il secondo step è quello, poi, di indicare compiutamente il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali, corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata e la coincidenza delle mansioni svolte con quelle normativamente descritte. Invero, si osserva che tutto ciò in ricorso è mancante. È solo in memoria di costituzione che si apprezzano le declaratorie contrattuali (cfr. pagg. 4 e ss.).
L'ultimo passaggio per il lavoratore, infine, è quello di effettuare il raffronto tra i risultati delle due indagini sulle mansioni svolte e le declaratorie contrattuali;
invece, il ricorrente ha tralasciato l'analisi tanto delle mansioni svolte in precedenza quanto della declaratoria sia di appartenenza che anelata, omettendo l'esplicitazione della gradazione e dell'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito.
Orbene, va ribadito che, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8025/2003) il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. L'assenza in ricorso della descrizione delle mansioni precedentemente svolte, delle declaratorie contrattuali, del raffronto, non consente alcuna comparazione al giudice e tanto è sufficiente per il rigetto del ricorso (cfr. ex plurimis, Cass. nr. 18418/2013).
Vale la pena evidenziare altresì che neppure le richieste istruttorie formulate in ricorso avrebbero potuto colmare tale deficit di allegazione, ancor prima che di asseverazione: l'onere della prova incombente sul lavoratore copre l'intero spettro delle allegazioni necessarie per consentire la verifica da parte del giudice della fondatezza delle proprie richieste e, perché sia correttamente rispettato l'onere probatorio, è necessario che ancor prima questi abbia correttamente adempiuto all'onere di puntuale allegazione – nel caso di specie per le ragioni anzidette disatteso -, che implica necessariamente la corretta indicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva che devono essere tra loro comparate per verificare la fondatezza della domanda. La rilevata carenza in punto di allegazioni – a fronte delle specifiche indicazioni operate dalla resistente - già di per sé consente di disattendere la domanda spiegata dal lavoratore, “dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite” (Cass. Civ. sez. lav. 28 maggio 2008 n. 13989).
Né siffatte carenze possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, perché questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire a mancanze in favore di una delle parti, il cui onere probatorio è precisamente disegnato dall'art. 2697 c.c., “valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. – non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572).
Per le ragioni espresse, la domanda va integralmente rigettata.
L'addebito della spese di lite segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto;
pertanto, le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di Parte_1 lite, che liquida in € 2.200,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini