Articolo 25 della Legge 8 marzo 1968, n. 257
Articolo 24Articolo 26
Versione
16 aprile 1968
Art. 25.
Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate in sede di consuntivo sul conto dei residui dello stato di previsione della spesa dell'istituto agronomico per l'Oltremare per l'esercizio finanziario 1966, come dal dettaglio che segue:
Art. n. 133 - Spese per illuminazione,
forza motrice, gas, acqua, riscaldamento e
pulizia dei locali........................... L. 33.060
Art. n. 173 - Gestione speciale dell'a-
zienda agraria............................... " 3.285
Entrata in vigore il 16 aprile 1968
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