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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 22/07/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1206/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/04/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 2 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vitantonio Ripoli (c.f.: , con domicilio eletto in Matera presso lo studio C.F._2 professionale del difensore, Rec.to Lupo Protospata n. 2; attore ni confronti di
(c.f.: ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Panetta (c.f.: ), con C.F._3 domicilio eletto presso la sede territoriale dell'Ente in Matera, via Annibale Maria di Francia n. 40; convenuta
e
(c.f.: , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dal prof. avv. Ignazio Lagrotta (c.f.: ), con domicilio C.F._4 eletto presso lo studio professionale dell'avv. Vito Agresti in Matera, via Lucana n. 91; convenuto
e
Controparte_3
(c.f.: ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_3
difesa dall'avv. Giuseppe A. Vizziello (c.f.: ), con domicilio eletto in Matera C.F._5 presso lo studio professionale del difensore, via Ascanio Persio n. 31; 1 R.G. n. 1206/2017
terza chiamata
e
(c.f.: ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_4 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ranù (c.f.: ), con domicilio eletto C.F._6 presso lo studio professionale di quest'ultimo in Policoro (MT), piazza Roma n. 7; terza chiamata
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 14/06/2017, adiva il Tribunale di Parte_1
Matera, affinché, accertata la responsabilità del e della Controparte_2 [...]
ai sensi dell'art. 2051 e 2043 c.c. per i danni subiti a causa dell'evento franoso verificatosi CP_1 nell'agro di in data 03/12/2013, i due enti pubblici fossero condannati al CP_2 pagamento in suo favore del risarcimento pari ad euro 8.937.000,84, oltre interessi ex d.lgs. n.
231/2002 e rivalutazione monetaria.
Riferiva, nello specifico: di essere proprietario della porzione di terreni ubicati in , CP_2 località Costa di Fico, identificati in catasto al foglio 27 part. 78, 82, 182, 183, 187, 210, 220, 229,
230, 233, 235, 248, 249,293, 294 e 295; di aver ottenuto il cambio di destinazione d'uso di detti terreni, da agricoli a turistico-alberghieri, in sede di Conferenza di Pianificazione del 26/02/2004, ai sensi della Legge Regionale n. 23/1999, a cui era seguito un Accordo di Pianificazione con lo scopo di realizzare un insediamento destinato ad attività polifunzionali turistico-ricettive.
Rappresentava, tuttavia, che il progetto era sfumato, poiché: in data 03/12/2013, si era verificato un evento franoso gravissimo, che aveva interessato il versante sud-ovest dell'abitato di
, a ridosso della Starda Comunale a scorrimento veloce CP_2 Parte_2
; la frana aveva interessato tutta la sua proprietà, compromettendola totalmente, come da
[...] ordinanza di sgombero del 04/12/2013; in data 23/09/2016, aveva presentato domanda per accedere ai contributi straordinari stanziati per l'evento calamitoso con Legge n. 208/2015, risultando, però, escluso, poiché il fabbricato risultava in fase di costruzione ed aveva subito danni talmente gravi da non essere ripristinabile con interventi di riparazione.
Riteneva che gli enti convenuti fossero responsabili dell'evento disastroso, in quanto, come risultante dalla Relazione Tecnica del Gruppo Idraulica del 16/01/2014, l'area interessata dalla frana era stata oggetto di differenti opere di urbanizzazione e interventi antropici, che avevano 2 R.G. n. 1206/2017
alterato in maniera consistente l'originario reticolo idrografico, producendo: • l'obliterazione del reticolo idrografico sulla parte sinistra della strada scorrimento veloce, dove il terrapieno su cui era stata realizzata la struttura della aveva sbarrato il deflusso idrico, già in precedenza interrotto Pt_3 con la formazione di uno specchio d'acqua nell'area immediatamente alle spalle del muro di contenimento a nord;
• l'interruzione di diverse ramificazioni del reticolo ad opera della stessa strada a scorrimento veloce, priva di cunette di guardia a Monte e di tombini di attraversamento capaci di garantire la continuità idraulica nei fossi intersecati;
• la modifica della zona di confluenza dei due fossi citati a causa della regolarizzazione ed estensione dell'area sud orizzontale ubicata a destra della strada a scorrimento veloce, laddove era presente l'area di deposito di vario materiale edile (tubazioni, carpenterie metalliche, containers, eccetera). Le modifiche del territorio in questione avevano contribuito alla instabilità del versante, che, a causa del violento nubifragio dell'01-03/12/2013, con una pioggia accumulata di 125mm - preceduto da altri due fenomeni temporaleschi di notevole entità a novembre 2013 e in data 05-08/10/2013 quando si era registrato un accumulo di acqua di 246mm – non avevano consentito il deflusso delle acque. Le principali criticità presenti nell'area della frana, infatti, erano state individuate: a) nella obliterazione del reticolo idrografico originario, b) nel difficoltoso allontanamento dal corpo di frana delle acque di ruscellamento superficiale;
c) nello sconvolgimento del deflusso e del drenaggio superficiali con ristagni e infiltrazioni che alimentava criticamente le falde sotterranee;
d) nella presenza di accumuli idrici localizzati lungo i fossi e sul bacino a monte;
e) nella presenza di numerose intersezioni tra il reticolo idrografico superficiale e manufatti o infrastrutture di vario tipo. Tutte criticità potenzialmente pericolose in quanto di ostacolo al regolare allontanamento delle acque superficiali e quindi di possibili cause di dinamiche franose. Il Gruppo di studio, infatti, aveva sottolineato come priorità di intervento la “ricostruzione di una corretta dinamica di drenaggio superficiale...in modo che nella dinamica della trasformazione afflussi-deflussi si [minimizzasse] la componente di infiltrazione, esaltando invece lo scorrimento superficiale e il deflusso idrico dei compluvi”, indicando i seguenti interventi: • ripristinare e migliorare il reticolo idrografico per allontanare dalla frana sia le acque di ruscellamento superficiali che quelle sotterranee, attraverso la realizzazione di fossi di guardia, canalizzazioni superficiali e trincee drenanti;
• ripristinare i e quelli paralleli alla Parte_4 Parte_5 strada di scorrimento veloce, ubicati in prossimità del Lidl e più avanti in corrispondenza della frattura principale lungo la strada a scorrimento veloce;
• raccogliere le acque provenienti dall'area urbanizzata e curarne il trasferimento a valle dell'area in frana o all'interno dei compluvi esistenti;
• riprofilare le aree prospicienti i fossi e i compluvi stessi, rimuovendo le depressioni, le fessurazioni 3 R.G. n. 1206/2017
e le contropendenze che ostacolavano il naturale deflusso delle acque superficiali;
• rivedere tutti i punti di intersezione tra il reticolo idrografico e le infrastrutture per verificarne l'efficienza idraulica.
Inoltre, si prescriveva e raccomandava quali interventi di interesse prioritario: a) interventi manutentivi finalizzati alla conservazione o al ripristino delle caratteristiche morfologiche geometriche dell'alveo ai fini della funzionalità idraulica;
b) l'adeguamento delle infrastrutture di attraversamento che determinavano il rischio idraulico.
Lamentava, quindi, che, nonostante il Comune di fosse storicamente considerato CP_2 ad elevato rischio idrogeologico:
1. la , per il tramite dell'Autorità di Bacino, non Controparte_1 avesse ottemperato alla Direttiva 2000/60/CE – Direttiva Quadro sulle Acque, in vigore dal
22/10/2000, recepita dal d.lgs. n. 152/2006, nonché alla Direttiva 2007/60/CE recepita con il d.lgs. n. 49/2010 sulla valutazione e gestione dei rischi alluvionali. La prima prescriveva l'elaborazione del Piano di Bacino Distrettuale, l'analisi delle caratteristiche del distretto, un esame sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, un'analisi economica dell'utilizzo idrico;
la mancata predisposizione di questo piano territoriale di settore, aveva precluso la pianificazione e programmazione delle azioni volte alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio. La seconda fissava al 29/09/2011 la scadenza della valutazione preliminare del rischio alluvione e l'aggiornamento con realizzazione delle mappe di pericolosità entro il 22/12/2013, imponendo l'ultimazione e pubblicazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvione entro il 22/06/2015 (il primo piano era stato approvato solo il 03/03/2016).
La mancanza di qualsivoglia documentazione inerente lo stato idrogeologicamente rilevante dell'area aveva impedito l'apposizione del vincolo idrogeologico con conseguente preclusione alla realizzazione delle opere assentite: la costruzione del supermercato la realizzazione del suo Pt_3 complesso turistico, la realizzazione della strada comunale a scorrimento veloce Parte_6
. Oltre all'impropria urbanizzazione, era stata omessa la manutenzione dei luoghi
[...] franati e specificatamente e i due fossi avevano una funzione essenziale Parte_5 Parte_4 nel drenaggio e convogliamento delle acque a valle, interrotta dalla modifica della loro confluenza ovvero dal deposito di materiale edile di risulta. In seguito alla realizzazione della strada comunale ad alto scorrimento, non erano state realizzate cunette di guardia a monte e tombini di attraversamento capaci di garantire la continuità idraulica nei fossi intersecati, completamente ostruiti.
4 R.G. n. 1206/2017
Evidenziava, poi, che l'evento franoso del 03/12/2013 fosse, oltreché evitabile con l'adozione delle prescrizioni innanzi, anche prevedibile, atteso che già a ottobre e novembre dello stesso anno c'erano stati due violenti nubifragi e vi era stata nella stessa area una precedente frana.
In ordine ai danni patiti, riferiva: di aver perso la somma complessiva di euro 170.000,000 a titolo di lucro cessante a causa della interruzione anzitempo del contratto di locazione ad uso non abitativo dell'immobile sito in loco, stipulato con la l'01/04/2007 per la durata Controparte_5 di 6 anni rinnovabili ad un canone di euro 10.000,00 annui;
di aver subito danni all'insediamento di
7.067,00m²per complessivi euro 7.473.087,84 e ai giardini per un ulteriore 1.293.193,00. Si riservava di indicare l'ulteriore danno da lucro cessante pari alla mancata percezione di quelle utilità economiche che avrebbe aggiunto al suo patrimonio, se l'evento non si fosse verificato.
II.1. La si costituiva in giudizio il 02/10/2017, respingendo ogni addebito: Controparte_1
l'attore aveva commissionato ad un geologo di fiducia lo studio idrogeologico dell'area (aprile 2002
e febbraio 2004), posto poi a corredo della domanda di mutamento della destinazione d'uso, che aveva attestato la conformità dell'intervento proposto alle norme vigenti e al Piano dell'Autorità di
Bacino della e l'idoneità dell'area di interesse all'accoglimento dell'intervento proposto, CP_1 visto che “nelle aree in ditta [erano] state eseguite opere per la regimazione dei presenti che [avevano portato] Pt_7 alla colmata degli stessi, limitatamente alle zone immediatamente limitrofe alle strutture già esistenti, e la realizzazione di opportuni treni per l'allontanamento delle acque di infiltrazione meteorica oltre all'azione di contrasto al piede (e quindi positiva per le strutture ivi presenti), tali opere, miranti a favorire il naturale deflusso delle eventuali acque meteoriche riducendone la velocità [potevano] ritenersi consolidanti rispetto all'azione erosiva tipica e delle aste torrentizie a beneficio di un aumento delle locali condizioni di stabilità”;
2. in sede di
Conferenza di Pianificazione era stato dato parere positivo all'intervento subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni, che il avrebbe dovuto adottare e Controparte_2 cioè: il progetto avrebbe dovuto essere corredato da una specifica relazione geologica, quale parte integrante degli elaborati di progetto, da presentarsi per la richiesta di concessione edilizia, che ne attestasse la fattibilità in funzione delle locali caratteristiche litostratigrafiche, geologiche e sismiche dell'area interessata;
le opere fondazionali delle strutture avrebbero dovuto essere dimensionate in funzione delle caratteristiche litologiche, geotecniche e sismiche dei terreni di sedime, da verificare mediante l'esecuzione di indagine geognostica specifica, ed attestate nei terreni del substrato, così come avrebbero dovuto essere verificate ed eventualmente dimensionate ex novo e consolidate le fondazioni delle strutture esistenti;
nell'area del piano avrebbero dovuto essere previste idonee reti di drenaggio per il convogliamento e lo smaltimento delle acque meteoriche e/o sub-superficiali 5 R.G. n. 1206/2017
eventualmente intercettate dai lavori di scavo quale parte integrante delle opere di urbanizzazione, oltre alle opere di bonifica della zona (v. nota Ufficio Geologico ed Attività estrattive allegato al
Verbale della Conferenza di Pianificazione del 26/02/2004). Nell'occasione era stato specificato che, nel caso in cui l'ambito territoriale interessato dalla variante fosse stato soggetto a fenomeni di instabilità geologica non ancora conosciuti da parte dell'Autorità di Bacino e non ancora compresi nel Piano Stralcio per la Difesa dal rischio idrogeologico, come nel caso che ci occupa, si sarebbe dovuto tener conto delle valutazioni di competenza dell'Ufficio geologico e attività estrattive della ut supra. Nulla, la sapeva circa l'ottemperanza a dette prescrizioni;
2. l'evento CP_1 CP_1 franoso era stato innescato dalle intense ed eccezionali precipitazioni meteoriche, verificatesi tra il mese di ottobre e quello di dicembre 2013, ed era stato del tutto straordinario, perché non aveva avuto precedenti nella zona prima di allora;
3. il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione delle opere edilizie spettava al Comune, il quale era altresì custode dell'infrastruttura stradale;
4. la mappatura idrogeologica dell'area spettava all'Autorità di Bacino, che a decorrere dall'01/01/2006 aveva autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale e, quindi, non era un ente regionale o subregionale, sotto la sua responsabilità.
II.2. Il successivo 04/10/2013 si costituiva anche il , chiedendo il Controparte_2 rigetto della domanda attorea. Sosteneva che: la frana fosse stata un evento imprevedibile e inevitabile, considerato che era intervenuta dopo 56 ore di piogge continuative e aveva riguardato un pendio sul versante sud-ovest del , interessando un'area di circa Controparte_2
3.500m di perimetro e 1.000m di lunghezza, con uno smottamento di materiale di volume pari a circa 10.000.000,00m³, ergo di difficile controllo;
l'obliterazione del reticolo idrografico non si era verificata a causa della costruzione della strada comunale a scorrimento veloce né a seguito della costruzione del complesso Lidl o del locale marmeria, quanto piuttosto con la sbarramento in calcestruzzo per la realizzazione, ad opera di privati, dell'invaso a monte del supermercato e al modellamento delle aree a sinistra e a monte della strada provinciale, come risultante dalla perizia geologica del febbraio 2006 rilasciata dal geom. su proprio incarico;
l'eccezionalità CP_6 del fenomeno temporalesco di dicembre 2013 era la causa principale della frana della collina, come affermato nella Relazione Finale della Convenzione Operativa stipulata dal Commissario all'emergenza con la del 30/11/2014, sicché nessun addebito poteva esserle mosso né CP_7 come custode ex art. 2051 c.c. né ai sensi dell'art. 2043 c.c..
6 R.G. n. 1206/2017
II.3. Su chiamata del , intervenivano anche l'Autorità di Bacino – Controparte_2
Distretto Idrografico dell'Appenino Meridionale, il 16/01/2018, e la il Controparte_4
19/01/2018:
- la prima, in via preliminare, eccepiva: a) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ex art. 7 c.p.a., poiché l'attore aveva avanzata richiesta risarcitoria per i danni derivanti dalla mancata adozione di un provvedimento amministrativo, il PAI, e, quindi, per il mancato esercizio di un potere pubblicistico o comunque per l'asserito illegittimo esercizio di tale attività; b) l'incompetenza per materia in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 143 RD n.
1773/1033, ove si fosse trattata di una pianificazione incidente sul demanio idrico e sul regime delle acque pubbliche: c) il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius capacità sostanziale e processuale passiva), in quanto l'Autorità di Bacino della Basilicata, istituita con L.R. n. 2/2001, alla data del sinistro e fino a tutto l'anno 2005 era un ufficio incardinato presso la Presidenza della Giunta regionale della , diventando autonomo centro CP_1 di imputazione solo nel 2006, anno in cui, con d.lgs. n. 152/2006, era stato soppresso ed era confluito nell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
d) la nullità della sua chiamata in casa da parte del non essendo specificate le ragioni della sua CP_2 evocazione in giudizio.
Nel merito, invece, evidenziava che: •il PAI era uno strumento di indirizzo generale di area vasta a carattere dinamico. Dalla sua costituzione erano stati elaborati n. 23 aggiornamenti al PAI corrispondenti alle diverse aree che si erano potute studiate;
• negli elaborati era specificato che il Piano è predisposto sulla base dei dati disponibili in continua evoluzione e che nelle aree non perimetrate come aree di rischio ben avrebbero potuto essere presenti condizioni di dissesto idrogeologico, ragione per la quale la realizzazione degli interventi era subordinata alla redazione, a cura dei proponenti, di studi idraulici e geologici che escludessero situazioni di criticità (così relazione di aggiornamento al PAI 2004 vigente al momento dell'incidente). Fino alla frana per cui è causa, la proprietà del non Parte_1
rientrava nell'ambito di un'area a rischio idrogeologico, come confermato dagli esiti dello studio geologico commissionato dall'attore; • il parere favorevole era stato subordinato al rispetto delle prescrizioni dell'ufficio geologico della . Essa non aveva CP_1 CP_1
partecipato alla Conferenza di Pianificazione, non essendo ciò previsto dalla legislazione allora vigente;
• l'attività di controllo degli interventi di gestione del demanio idrico e del 7 R.G. n. 1206/2017
suolo in fregio ai corpi idrici era assegnato alle Regioni dal d.lgs. n. 112/1998. Ad esse spettavano gli interventi sul reticolo idrografico di competenza, mentre agli enti locali, ai
Consorzi di Bonifica e ad altri soggetti anche privati, nelle cui proprietà ricadeva il reticolato in questione, spettavano gli interventi su dette porzioni secondo le modalità indicate nel
RD n. 533/1904. L'art. 10 di detto decreto attribuiva ai Comuni il compito di prendersi cura delle opere idrauliche a difesa dell'abitato cittadino, contro le erosioni di un corso d'acqua e contro le frane connesse. La manutenzione delle strade, invece, spettava all'ente gestore come individuato dal successivo art. 12 RD citato;
• nessun rilievo poteva avere la tardiva predisposizione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, che non riguardava il censimento delle aree in frana o la valutazione del rischio idrogeologico connesso a frane.
Contestava, da ultimo, anche l'an ed il quantum della pretesa risarcitoria, evidenziando che: non era stato prodotto l'elenco completo delle piante messe a dimora. Di quelle indicate, molte erano state messe a dimora tra gli anni 60' e gli anni 90'; di alcune opere mancava l'indicazione del periodo di realizzazione e dei provvedimenti amministrativi autorizzativi;
per il fabbricato B1 era stato chiesto un importo risarcitorio pari al doppio del contributo per la delocalizzazione e ricostruzione indicato nella domanda di accesso all'indennizzo; non era stato provato che l'immobile concesso in locazione alla fosse quello CP_5 ricadente nell'area di interesse;
- la seconda eccepiva:
1. la nullità della chiamata in causa, poiché il Comune, molto genericamente, aveva chiesto di essere garantito in caso di condanna per i pareri da essa rilasciati nel procedimento di variante al Piano di Fabbricazione, senza altro precisare. Piano che tra l'altro riguardava l'immobile Lidl;
2. il proprio difetto di interesse a resistere (rectius capacità sostanziale e processuale passiva) non essendo né proprietaria né custode delle opere denunciate dal su cui solo gravava il compito di verificare che le attività di CP_2 antropizzazione autorizzate fossero eseguite nel rispetto delle norme vigenti. Il parere da essa reso aveva ad oggetto solo il nulla osta rispetto alla programmazione di competenza provinciale. Nel merito, poi, sosteneva l'intervenuta prescrizione quinquennale e decennale del risarcimento del danno, il cui dies a quo doveva farsi coincidere con il rilascio del parere in sede di Conferenza di Pianificazione del 26/07/2006.
III. Autorizzato il deposito delle memorie di appendice scritta, l'attore:
1. chiariva che le parti convenute e intervenute avevano richiamato della documentazione amministrativa che nulla aveva a che fare con la richiesta di voltura da egli presentata nel 2000 per la modifica della destinazione 8 R.G. n. 1206/2017
di alcuni terreni di proprietà da vocazione agricola a turistico-alberghiera. Quella indicata dalle altre parti riguardava altri appezzamenti di terreno ove attualmente era ubicato l'immobile 2. Pt_3 sottolineava che le responsabilità degli enti convenuti erano state da lui individuate nella erronea realizzazione della strada comunale a scorrimento veloce che, unitamente alle altre opere di urbanizzazione illegittimamente assentite, quali proprio l'immobile aveva creato una Pt_3 situazione di dissesto idrogeologico della zona, causa della frana denunciata. Nessuna contestazione era stata mossa in ordine all'esercizio del potere amministrativo, con conseguente radicamento della competenza in capo al giudice ordinario adito;
3. quantificava il danno da lucro cessante in euro
13.507.245,70 secondo il valore commerciale e produttivo della proprietà oppure in euro
12.169.625,20 secondo il valore agricolo delle strutture facenti parte del compendio turistico, con conseguente riconteggio del risarcimento complessivo.
Per il resto tutte le parti insistevano nelle difese già assunte in sede di costituzione in giudizio.
Con ordinanza del 25/10/2018 veniva, quindi, disposta una consulenza tecnica collegiale a mezzo di un architetto, un ingegnere e un geologo, con rinuncia dell'attore al giudizio di ATP in corso di causa avviato proprio per i medesimi adempimenti in data 20/06/2018 (RG n. 1206-1/2017). Le operazioni peritali si protraevano per quasi due anni, tant'è che, dopo diverse proroghe e plurimi ritardi dei consulenti, la relazione peritale veniva depositata in data 01/11/2022. Sollevate dall'attore contestazioni in ordine al presunto stravolgimento delle conclusioni del geologo dott.
da parte degli altri due componenti del collegio peritale, il Tribunale chiedeva ai propri Per_1 consulenti di rendere chiarimenti per iscritto, poi depositati il 09/05/2023.
In data 23/01/2024, il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Magistrato e all'udienza del
28/11/2024 la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.. Attore e depositavano comparsa conclusionale e memorie di replica, mentre le Controparte_2 due autorità amministrative terze chiamate e la solo una memoria conclusionale;
Controparte_1 in ogni caso, tutte le parti insistevano nelle domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come innanzi.
IV. Le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento per le ragioni di cui infra.
IV.1. Preliminarmente si osserva che la Conferenza di Pianificazione del 26/02/2004, disciplinata dalla L.R. n. 23/1999, ha autorizzato il Comune a procedere alla modifica del Programma di
Fabbricazione con l'adozione di una serie di prescrizioni. Il avrebbe, dunque, dovuto CP_2
procedere prima a detta modifica e successivamente all'emissione del Permesso a costruire sulla base della documentazione tecnica indicata dalla conferenza stessa. 9 R.G. n. 1206/2017
Non è stata rinvenuta documentazione attestante l'approvazione del nuovo programma di fabbricazione né il rilascio del permesso a costruire in favore del . Come precisato nella Parte_1 relazione peritale non è stato possibile risalire ad alcuna richiesta di permesso a costruire, né è stato rintracciato alcun deposito di eventuali progetti relativi al compendio immobiliare da destinare ad attività turistico-alberghiere. Né detta documentazione è stata fornita dall'attore, su cui incombeva l'onere probatorio in ordine all'entità del danno patito.
Il certificato di destinazione urbanistica prot- 124 del 30/07/2020, poi, attesta che i terreni in questione hanno conservato la destinazione agricola ai sensi del vigente piano di fabbricazione;
ciò comprova che, al di là della approvazione della Conferenza di pianificazione, in concreto la modifica della destinazione urbanistica non era stata completata dal . Controparte_2
Ne discende che un eventuale risarcimento dei danni subiti da detto compendio immobiliare deve essere valutato tenendo conto della destinazione d'uso come fabbricato rurale della costruzione esistente e della destinazione agricola dei fondi intorno.
IV.2. In ordine alle cause della frana del dicembre 2013, si evidenzia quanto segue.
è proprietario di terreni con entrostante compendio immobiliare siti alla periferia Parte_1 del Comune di in località Contrada Costa del Fico, estesi per circa 70ha, in CP_2 prossimità della strada a scorrimento veloce “ ” nella parte sud- Parte_2 occidentale dell'abitato, identificati in catasto al foglio 27 part.lle 78, 82, 182, 183, 187, 210, 220,
229, 230, 233, 235, 248, 249, 293, 294 e 295.
In data 03/12/2013, un'area di circa 50ha in è stata interessata da un evento CP_2 franoso di dimensioni imponenti: nel Rapporto Finale al 31/12/2014 dell'Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento delle culture europee e del mediterraneo (Architettura, Ambiente e
Patrimoni culturali) è riportato che “complessivamente, il corpo di frana si [è allungato] per circa 900 m,
[aveva] larghezza di circa 700m, [ricopriva] un'estensione di circa 420.000,00 m² e [aveva] mobilizzato un volume di circa 1,2 Mm³ (milioni di metri cubi) di terra, mettendo in movimento una massa di circa 2,5 Mt (milioni di tonnellate) di terreno, tra la quota massima di 230 m slm e la minima di 120m slm” (v. pag. 17).
Detta area è attraversata nella zona centrale per un tratto di circa 500 m dalla strada a scorrimento veloce di cui sopra, mentre a valle della sede stradale scorrono il Fosso IN CC e il Fosso
Capo Jazzo. La proprietà si trova a monte della strada in questione. Parte_1
Tutti i lavori scientifici prodotti successivamente all'evento sono concordi nel ritenere che si sia trattato di un fenomeno complesso, che, come ammesso nella relazione tecnica del prof. ing.
ing. e prof. geol. “ha inevitabilmente comportato difficoltà di interpretazione e Per_2 Per_3 CP_8
10 R.G. n. 1206/2017
talora punti di vista differenti su aspetti specifici in quanti se ne sono a vario titolo interessati nel corso degli anni”
(così pag. 13).
La complessità del fenomeno dipende dalla correlazione tra una pluralità di fattori predisponenti e scatenanti: a) l'assetto geologico-strutturale; b) i caratteri idrogeologici dell'area; c) l'interazione tra i caratteri idrogeologici e l'assetto stratigrafico;
d) gli interventi antropici, tra i quali la realizzazione della strada a scorrimento veloce senza realizzazione delle cunette di guardia e tombini di attraversamento per consentire la continuità fisica dei fossi, la realizzazione del terrapieno su cui è stato costruito il supermercato e le modifiche della zona di confluenza del Fosso Pt_3 Pt_4
e ; e) le piogge, essendosi registrato l'inizio dei dissesti dopo 56 ore di continue
[...] Parte_5 precipitazioni.
In particolare, la Relazione del gruppo studio dell'Università della e la Relazione Tecnica CP_1 del 16/01/2014 del Gruppo Idraulica hanno concordato sul fatto che, prima che si innescasse l'evento franoso del dicembre 2013, l'area interessata dalla frana era stata oggetto di differenti opere di urbanizzazione e interventi antropico, realizzati nel corso degli anni, che avevano alterato in maniera consistente l'originario reticola idrografico, producendo:
➢ l'obliterazione del reticolo idrografico a causa delle sistemazioni effettuate a sinistra della strada a scorrimento veloce (LIDL, Marmeria, etc.), dove il terrapieno su cui era stata realizzata la struttura del LIDL aveva sbarrato il deflusso idrico, già in precedenza interrotto con la formazione di uno specchio d'acqua nell'area immediatamente alle spalle del muto di contenimento a nord;
➢ l'interruzione di diverse ramificazioni del reticolo prodotte dalla stessa strada a scorrimento veloce, peraltro priva di cunette di guardia a monte e di tombini di attraversamento capaci di garantire la continuità idraulica dei fossi intersecati;
➢ la modifica della zona di confluenza dei due Fossi citati, prodotta dalla regolarizzazione ed estensione dell'area sub-orizzontale ubicata a destra della strada a scorrimento veloce, laddove è presente l'area di deposito di vario materiale edile (tubazioni, carpenterie metalliche, containeirs, etc); “la situazione rilevata dopo l'evento franoso ha evidenziato profonde modifiche dell'intera area di frana che, dal punto di vista idrogeologico hanno determinato, [che]: il Fosso IN CC ha sostanzialmente subito una lieve traslazione rigida verso sud-sud est della sua parte terminale, per uno sviluppo di circa 700 m a monte della confluenza, con modeste traslazioni di materiale solido e conseguentemente la creazione di un solo piccolo invaso localizzato in adiacenza alla zona di distacco ubicata in 11 R.G. n. 1206/2017
prossimità della casa bianca;
per la pate a monte dello stesso Fosso e fino ai margini dell'abitato, non sono state rilevate significative modificazioni del reticolo, pur essendo presenti intersezioni del reticolo con infrastrutture viarie e sistemazioni morfologiche che ne influenzano il funzionamento idraulico;
il Fosso Capo Jazzo presenta, invece, significative modifiche dell'andamento sia planimetrico che altimetrico che si differenziano in cinque zone (la parte di monte sostanzialmente indisturbata, salvo lievi modificazioni prodotte probabilmente dall'erosione superficiale conseguente al dilavamento per i cospicui deflussi dovuti alle intense precipitazioni;
la parte alta in corrispondenza della zona di distacco della frana adiacente alla curva della ex SS 175, dove c'è stata un'ampia traslazione verso su-sud est, con innalzamento della quota di scorrimento e la formazione di una zona di accumulo idrico;
la parte centrale del profilo, dove ci sono state leggere deformazioni dell'andamento plano-altimetrico del Fosso, principalmente dovute al movimento del materiale che si è spostato prevalentemente in modo parallelo all'andamento del fosso stesso, con piccole zone di accumulo idrico di modeste dimensioni ed importanza;
la parte a cavallo della confluenza dei due fossi, coincidente con il piede della frana, si sono verificate profonde modificazioni dell'andamento del reticolo idrogeografico con notevole apporto di materiale proveniente dal corpo di frana che ha prodotti cospicui accumuli all'interno del letto originario del corso d'acqua; la parte a valle della confluenza dove ci sono diffusi apporti di materiale solido del corpo di frana che hanno prodotto modifiche dell'andamento naturale del corso d'acqua con sollevamenti del compluvio degradanti verso valle e la formazione di accumuli idrici localizzati e di piccola entità.
Questa situazione ha contribuito nel tempo a predisporre condizioni di instabilità del versante.
Il Gruppo di studio ha precisato, però, che “l'evento franoso del 03/12/2013 non ha caratteri di tipicità nell'ambito della franosità della regione bradanica, nella quale il fenomeno tipico è lo scivolamento delle coperture sabbiose conglomeratiche su superfici argillose inclinate ( ovvero scoscendimenti in regressione Per_4 Per_5 interessanti sempre le coperture sabbioso conglomeratiche (normalmente cementate) su argille sub-appenniniche convolte esse stesse nel dissesto ( ” (v. pag. 24). “L'elemento determinante, Per_6 Per_7 CP_2
però, sembrerebbe dover essere individuato nella realizzazione della strada comunale a scorrimento veloce con un imponente muro di contenimento (di lunghezza pari ad 561,30m circa che si sviluppa dalla sez. 42 alla sez. 63, della larghezza complessiva di 10m e con una pendenza media di 4° circa , che ha interrotto il reticolo idrogeologico esistente, determinando una vera e propria disconnessione idraulica tra due aree contigue: la prima ad est della strada
e la seconda ad ovest della stessa. Lo sbarramento del reticolo idrografico ha incanalato le acque che gravitavano sul 12 R.G. n. 1206/2017
fosso della LIDL in parte sul nastro stradale e in parte lungo il fosso Il progetto, redatto per intero Parte_4 nel 1990, fu finanziato inizialmente solo per la parte più vicina all'abitato – zona LIDL e nel 2000 anche per la seconda parte verso la piana, in mancanza, però, di una compiuta ricostruzione stratigrafica lungo tutto l'asse stradale
e con una carenza nel sistema di smaltimento delle acque superficiali, che aveva imposto la redazione di due perizie di variante e suppletive datate rispettivamente 11/03/1999 e 08/09/1999. Entrambe dette perizie in variante sottolineavano la necessità di innalzare i muri di sostegno e di realizzare scatolari, una cunetta e delle zanelle tutte in cemento armato per assicurare il “buon funzionamento dell'opera stesso e rendere così l'intero lotto funzionante”.
In particolare, gli scatolari erano ritenuti “indispensabili per il deflusso delle acque piovane e per il loro convogliamento verso fossi naturali. Infatti, senza la realizzazione degli stessi, i terreni adiacenti la strada e ubicati in destra consiglierebbero un verso la stessa una grossa quantità di acqua piovana che metterebbe a dura prova la tenuta e la stabilità dell'opera, con interessamento delle scarpate (di qui la necessità di posizionare canalette prefabbricate lungo le scarpate)”. È significativo che nella perizia di variante con riguardo al tombino scatolare in corrispondenza della sez. 41 si precisasse che “la sua realizzazione non era prevista in fase di contratto, poiché solo durante le operazioni di movimento terra relative all'apertura della sede stradale ci si è resi conto che si venivano ad alterare notevolmente i deflussi naturali delle acque inoltre c'è da aggiungere che durante tali operazioni di movimento terra, si è venuti a conoscenza che in tale zona ci sono delle falde acquifere che scorrono a circa 3 m sotto il piano campagna. Per tale motivo in fase di progettazione dell'opera non ci si è resi conto di quello che c'era nel sottosuolo, con conseguente necessità di redigere una variante che prevedesse tali opere, ritenute indispensabili per il prosieguo dei lavori”. Con riferimento al medesimo tombino nella seconda perizia di variante si sottolineava la necessità di ampliarne la lunghezza dal 45,35m previsti originariamente a 60m complessivi lineari.
Necessità avvertita anche per lo scatolare delle sez. 76-77”.
Non risultano eventi franosi significativi prima di quello del 2013, potendosi riconoscere solo piccoli dissesti superficiali, tipo colamento, e ciò anche a fronte di piogge intense, mentre già negli anni 2009 e 2011, a fronte di eventi temporaleschi lievi, c'erano stati dei primi cedimenti del piano stradale della , tant'è che nel Verbale di Somma Urgenza del Parte_2
02/03/2011 si segnalava l'urgenza di “mettere in sicurezza la strada;
pulire le cunette laterali eliminando i cumuli di detriti provenienti dagli smottamenti;
ripristinare la viabilità riparando il cedimento ed eliminando la causa del cedimento con la realizzazione di un tombino con i relativi fossi di guardia;
transennare le parti di strada ancora parzialmente transitabili”. Ciò consente di ritenere che la causa dell'evento franoso nel 2013 debba essere individuata nell'erronea costruzione della strada a scorrimento veloce.
Una conferma indiretta del ruolo giocato sui dissesti dalla interruzione del reticolo idrografico scaturisce dalle “Linee progettuali dal titolo progetto esecutivo OCDPC n. 151 del 21/02/2014 13 R.G. n. 1206/2017
completamento delle opere di mitigazione del rischio e ripristino del reticolo idrografico dell'area interessata dal movimento franoso del 3 dicembre 2013”, in cui sono previsti i seguenti interventi di sistemazione del tratto tombato mediante posa di condotta scatolare di dimensioni variabili in base alla localizzazione della stessa;
sistemazione dell'alveo in prossimità dell'attraversamento stradale;
ripristino attraversamento stradale esistente;
sistemazione del fosso;
briglie a sezione trapezia e salti di fosso;
lavori di sistemazione e regolarizzazione del fosso alveo e per la zona relativa al fosso , invece, si prevedeva un sistema di trincee drenanti prefabbricate, la Parte_5 demolizione del muro di contenimento presente a margine della strada;
l'attraversamento stradale e la raccolta delle acque di drenaggio;
un canale di raccolta delle acque superficiali;
lavori di sistemazione e regolarizzazione e del fondo alveo.
Che la causa determinante sia stata la strada lo si ricava anche dalla natura retrogressiva della frana, che originatasi a valle si è poi propagata a monte. D'altro canto, anche la franosità storica come ricostruibile dal Portale Cartografico Italiano del Ministero dell'Ambiente nel periodo 1992-2000 mostra la scarsa significatività degli spostamenti all'interno dell'area di interesse prima della costruzione della strada comunale e ciononostante le modifiche apportate al reticolo idrografico superficiale della seconda metà del secondo scorso.
Si può, allora, concludere nel senso che, a partire dal 2000, è intervenuto sul territorio una modifica che, nel corso di pochi anni, ne ha radicalmente modificato l'assetto idrogeologico al punto tale da ampliare significativamente l'area dei fenomeni franosi attraverso il coinvolgimento di ampie porzioni di territorio che erano prima stabili, come testimoniato dall'assenza di coltri detritiche che in altre parti del territorio segnalano con evidente chiarezza l'estensione aree della franosità storica.
Non v'è dubbio allora che, in una situazione complessa come quella del territorio di
, la realizzazione della strada a scorrimento veloce senza la costruzione di tutti gli CP_2 scatolari previsti abbia costituito la condizione ultima per determinare la frana del 2013. Condizione ultima, ma non certamente l'unica, perché come descritto nella Relazione Tecnica del 16/01/2014 redatta dal Gruppo Idraulica nell'ambito della convenzione con il Dipartimento di Protezione
Civile e UNIBAS, CNR e , prima che si innescasse la frana del dicembre 2013, il versante in CP_9
questione era stato oggetto di differenti opere di urbanizzazione e di interventi antropici, eseguiti nel corso degli anni, che avevano alterato in maniera consistente l'originario reticolo idrografico, producendo l'obliterazione del reticolo idrografico, le variazioni plano-altimetriche e l'interruzione di diverse ramificazioni del reticolo: la costruzione dell'edificio LIDL e della Marmeria;
la realizzazione di tagli e riporti a sezione intera o parziale come quello del muro di sostegno della 14 R.G. n. 1206/2017
strada a scorrimento veloce. Anche questi ultimi interventi hanno avuto effetti sul drenaggio di superficie e sulla variazione locale dell'infiltrazione e dell'evapotraspirazione, nonché sulle modifiche delle caratteristiche tecniche dei terreni.
Nella relazione peritale a firma dell'ing. , dell'arch. e del prof. Ing. , che in Per_8 Per_9 Per_1 parte qua si condivide perché completa, esaustive e immune da vizi logici, si conclude, però, nel senso che“la responsabilità dell'evento franoso, successiva al violento evento meteorico, è indiscutibilmente assegnata all'intensità di tale evento, attraverso la pressurizzazione delle acque sotterranee e l'azione multipla di quelle incanalate nei fossi, dopo un evento meteorico con alto tempo di ritorno (eccezionale). Per quanto riguarda le acque sotterranee, quindi, tutte le variazioni al loro circuito possono avere influito sulla rottura, anche se operate a distanza dal punto di prima rottura. Altra condizione sfavorevole non legata alla posizione del primo punto di rottura:
l'erosione al piede della frana nell'alveo del torrente è dipesa certamente dalla portata del torrente e Parte_5 quindi dalle precipitazioni. Ma anche dal tipo di superficie nel bacino scolante. Quindi, ampie zone impermeabilizzate nel bacino a monte possono essere corresponsabili dell'erosione a valle e quindi dell'innesco a distanza della frana. Alcuni aspetti, tra i quali una precisa delimitazione in profondità del corpo di frana e il ruolo delle discontinuità tettoniche idraulicamente attive non risultano a tutt'oggi definiti. Questo non per permette quindi una rigorosa modellazione delle geometrie e dell'evoluzione nel tempo delle condizioni di stabilità dell'area franata e di quelle ad essa circostanti e quindi un'attribuzione deterministica del peso di ogni fattore di disturbo sulla generazione e propagazione regressiva de fenomeno franoso a seguito dell'eccezionale evento meteorico. L'evento franoso si è sviluppato in un sistema sensibile alle variazioni del regime delle acque sotterranee e di superficie a seguito di un evento meteorico classificato come eccezionale. A sua volta, in obbedienza alla legge intensità/frequenza, anche
l'evento generato è il risultato di dimensione eccezionale, fuori da ogni precedente esperienza e conoscenza a scala regionale. Questa circostanza si unisce ad una conoscenza pregressa solo parziale del contesto geologico e geotecnico dell'ampia area, in ragione delle complessità stratigrafiche, tettoniche e geotecniche del territorio ed è responsabile dell'assenza di classificazione in categoria a rischio dell'area e dell'assenza di maturazione di percezione del rischio, già dopo l'evento del 2009…in conclusione, l'innesco del vasto fenomeno franoso e quindi la causa dei danni provocati è addebitabile all'eccezionalità dell'evento atmosferico come innanzi più volte richiamato e ufficialmente acclarato, nonché, quali concause, all'alterazione/obliterazione dell'originario reticolo idrografico provocato dai seguenti interventi: - la costruzione della strada a scorrimento veloce del tratto tra il capannone
e il lungo muro davanti di propriet;
- la formazione del laghetto artificiale Pt_3 Pt_8
a monte della paratia del capannone LIDL;
- la realizzazione quindi di detto capannone, con le relative opere di rilevamento e di sostegno a monte (paratia di pali); - le opere di 15 R.G. n. 1206/2017
rilevato realizzate dal sig. , quest'ultime …limitatamente alla sola Parte_9 modificazione in quel tratto delle acque di infiltrazione. [n.d.r. interventi] nell'ambito dei quali la costruzione della strada a scorrimento veloce riveste sicuramente un ruolo preminente e, a seguire, quella della LIDL….che si potesse prevedere il disastroso evento del dicembre 2013 è difficile affermarlo, anche in considerazione del fatto che nessuna delle relazioni geologiche allegate ai vari progetti di opere e fabbricati realizzati in situ, come innanzi più dettagliatamente riportati, ha sollevato dubbi o perplessità sulla corretta edificazione di tali interventi. Certamente la storia del territorio ed alcuni campanelli di allarme verificatisi al contorno avrebbero dovuto richiedere una maggiore attenzione da parte degli enti interessati e maggiori approfondimenti sulle reali condizioni dell'intero versante collinare, ma non possono rilevarsi particolari e specifiche responsabilità o comportamenti commissivi/omissivi delle parti tutte convenute”.
Alla luce di quanto innanzi, la domanda risarcitoria dell'attore deve essere rigettata ai sensi del combinato degli artt. 2056 e 1226 c.c., stante l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso e delle conseguenze dello stesso, nei confronti sia del che della Controparte_2 [...]
, a prescindere da ogni approfondimento sul ruolo di garanzia di quest'ultima nella CP_1 prevenzione del rischio frana.
Rimangono, pertanto, assorbite le domande di manleva formulate dal Controparte_2 nei confronti dell'Autorità di Bacino e della . Controparte_4
IV.3. Ferma la natura assorbente del rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del
Tribunale ordinario in favore del Tribunale Amministrativo competente per territorio in relazione alla domanda di garanzia proposta dal nei confronti dell'Autorità di Controparte_2
Bacino – Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.
Il ha chiamato in garanzia impropria la suddetta Autorità, perché non avrebbe ricompreso CP_2 nel Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico - PAI alcuni terreni dell'agro di
, tra cui quelli di proprietà del , interessati dalla frana del 03/12/2013. CP_2 Parte_1
La Legge n. 183 del 18/05/1989 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, con l'obiettivo “di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi”, disponeva che la pubblica amministrazione doveva svolgere ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, 16 R.G. n. 1206/2017
con il concorso, secondo le rispettive competenze, dello Stato, delle regioni a statuto speciale ed ordinario, delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, delle provincie, dei comuni, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica ed irrigazione e di quelli di bacino imbrifero montano.
L'art. 1 comma 5 affermava espressamente che “Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione”; si trattava, dunque, di prescrizioni non derogabili.
In relazione all'attività conoscitiva riferita all'intero territorio nazionale, si faceva riferimento: a) alle azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
b) alla formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio, valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge;
c) all'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui sopra. Si precisava che detta attività conoscitiva doveva essere svolta “sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 4 comma 1” e quindi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei ministri): secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che dovevano garantire la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui andavano raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle provincie autonome.
Era, inoltre, “fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque
[avessero raccolto] dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed aicompetenti servizi tecnici nazionali”.
La legge delineava le competenze statali, regionali ed interregionali in materia di difesa del suolo.
Così istituiva presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo, che formulava pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, in ordine alle attività ed alle finalità della legge ed ogni qualvolta ne sarebbe stato richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare: formulava proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgevano attività di rilevazione, studio 17 R.G. n. 1206/2017
e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
formulava osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di coordinamento regionale, interregionale e nazionale;
esprimeva pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino.
L'art. 10 comma 1 Legge n. 1989 citata prevedeva espressamente che “1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro: a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;
c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;
d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;
e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 616 del 24/07/1977; f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;
h) attivano la costituzione di comitati per
i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;
i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;
l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge”.
Il successivo art. 15, con riferimento al bacino che ci occupa, stabiliva che erano “2…trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni 18 R.G. n. 1206/2017
amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni [esercitavano] le predette funzioni previa adozione di specifiche intese. 3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa: a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
b) il piano di bacino;
c) la programmazione degli interventi;
d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il funzionamento degli incentivi, degli interventi e delle opere. 4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non
[fosse stata] conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della … legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, [avrebbe istituito] il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a)”.
In materia di pianificazione della difesa del suolo nella regione , la L.R. n. 29/1994 aveva CP_1 istituito le Autorità di Bacino “per le azioni di programmazione, di coordinamento e di verifica degli interventi nei bacini idrografici regionali e interregionali ricadenti nella Regione ”, distinguendo: CP_1
- bacini di rilievo regionale, Basento, Cavone ed Agri per cui era prevista un'unica Autorità di bacino con sede presso la Regione , cui competeva assicurare quanto necessario al CP_1 funzionamento dei suoi organi:
- i bacini di rilievo interregionale a) (regioni interessate e Puglia), b) Pt_2 CP_1 CP_10
Con CP_ (regioni interessate e Calabria), c) (regioni interessate Calabria e , d) CP_1 CP_1
(regioni interessate Campania e ) e) (regioni interessate Puglia, e CP_1 CP_13 CP_1
Campania).
I suddetti bacini erano delimitati secondo le indicazioni della cartografia approvata con il DPCM del 22/12/1977 e le eventuali variazioni disposte ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) Legge n. 183/
1989. Per quanto di interesse (il ricadeva sotto il controllo dell'Autorità Controparte_2 di Bacino del Bradano), i bacini interregionali del e del Sinni - Noce secondo le intese Pt_2 all'uopo già sottoscritte dalle Regioni interessate, erano state istituite due diverse Autorità di bacino con sede presso la ( , a cui competeva assicurare quanto necessario al Controparte_1 CP_14 funzionamento degli organi di bacino.
Con riguardo alla redazione del Piano di Bacino, la legge regionale in questione prevedeva che lo stesso fosse approvato, ai sensi dell'art. 81 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 616 del 24/07/1977, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. I piani di bacino dovevano essere coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e le Autorità territoriali avrebbero dovuto provvedere ad adeguarvisi entro 12 mesi. Le disposizioni del piano di bacino approvato avevano carattere 19 R.G. n. 1206/2017
immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattavasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino;
per il resto le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini
Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, dovevano emanare, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino erano comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non avessero provveduto ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento avrebbe dovuto provvedere d'ufficio le regioni. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'art. 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal comitato nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche.
Successivamente, la L.R. n. 2/2001 ha istituito l'Autorità di Bacino della Basilicata, che ha riassunto in sé le tre Autorità precedenti. Nella nuova configurazione, però, detta Autorità ha costituito un ufficio incardinato presso la Presidenza della Giunta Regionale della , per poi diventare, CP_1 solo nel 2006, ente dotato di una propria autonomia, salvo, subito dopo, essere stata soppressa con il d.lgs. n. 156/2006. Con Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 25/10/2016 le Autorità di Bacino Nazionali, interregionali e regionali sono confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
Premesso quanto innanzi, spettava certamente all'Autorità di Bacino redigere il Piano di Assetto
Idrogeologico (P.A.I.), ma a ben vedere non viene in considerazione un danno diretta conseguenza dell'illegittimità di un provvedimento amministrativo o dell'omissione di un provvedimento amministrativo, quanto piuttosto un danno derivante dall'affidamento in buona fede ingenerato dai terzi (altre P.A. o privati) sulla non pericolosità di un luogo non inserito nel P.A.I. tra le zone a rischio idrogeologico. Vengono, dunque, in evidenza le regole di correttezza nei rapporti tra amministrazioni e tra queste e i privati, distinte ed autonome rispetto a quelle della legittimità amministrativa, sicché correlandosi la lesione dell'affidamento ad una posizione di diritto
20 R.G. n. 1206/2017
soggettivo, la giurisdizione compete al giudice ordinario (v. Cassazione SS.UU. ordinanza n. 2175 del 24/01/2023).
Per le medesime ragioni va rigettata anche l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale ordinario di Matera rispetto al Tribunale delle Acque Pubbliche competente per territorio ai sensi dell'art. 143 del R.D. n. 1775/1933. La norma, infatti, prescrive che “Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche; b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottati ai sensi degli artt.
217 e 221 della presente legge;
nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, del R. decreto
19 novembre 1921, n. 1688, e degli art. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale Superiore delle acque dalla presente legge e dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.”.
Il caso che ci occupa non rientra in nessuna delle suddette ipotesi, anche in considerazione del fatto che, come giustamente evidenziato dall'Avvocatura dello Stato, il Piano per la Difesa dal Rischio
Idrogeologico è uno strumento di pianificazione di area vasta e, pertanto, solo di indirizzo generale per gli aspetti relativi al rischio idrogeologico (frane, alluvioni), con funzione:
1. conoscitiva, che comprende lo studio dell'ambiente fisico e del sistema antropico e la ricognizione delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli idrogeologici e paesaggistici;
2. normativa e prescrittiva, destinata alle attività connesse alla tutela del territorio e delle acque fino alla valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico e alla conseguente attività di vincolo in regime sia straordinario che ordinario;
3. programmatica, che fornisce le possibili metodologie d'intervento finalizzate alla mitigazione del rischio, determina l'impegno finanziario occorrente e la distribuzione temporale degli interventi.
Il ha sostenuto di aver fatto affidamento sul mancato inserimento dei Controparte_2 luoghi oggetto di frana nell'ambito del P.A.I., sicché in caso di accertata sua responsabilità per l'autorizzazione di attività antropiche incompatibili con il rischio insito nell'area ha chiesto di essere
“garantito” dall'autorità di Bacino, su cui ha chiesto di traslarla.
*
21 R.G. n. 1206/2017
È, altresì, destituita di fondamento l'eccezione sollevata dalla di nullità e/o Controparte_4 inammissibilità della sua chiamata in causa da parte del per Controparte_2 indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
Il ha giustificato la richiesta di estensione del contraddittorio alla Controparte_2
in virtù dei pareri da questa rilasciati nel procedimento di variante al Piano di CP_4
Fabbricazione. Come per l'avocazione dell'Autorità di Bacino, l'ente locale sostanzialmente ha lamentato di aver confidato in buona fede sulla correttezza dei pareri rilasciati dalla Provincia e, quindi, di essersi determinato in via conseguenziale sulla base delle loro risultanze. Ha chiesto, pertanto, che ove mai fosse stata accertata la propria responsabilità per i danni lamentati dall'attore, fosse garantito dalla proprio in virtù dei pareri positivi, eventualmente accertati Controparte_4 come erronei incidenter tantum, rilasciati nel procedimento di variante al Piano di Fabbricazione, su richiesta di variante urbanistica, da area agricola ad area commerciale, avanzata dall'odierno attore
. Parte_1
D'altro canto, la compiuta difesa assunta nel merito dalla consente di ritenere che detta CP_4 amministrazione abbia ben compreso le ragioni di fatto e di diritto poste dal
[...]
a fondamento della propria pretesa. Pretesa che è stata totalmente respinta, in CP_2 ragione del fatto che “nella successiva seduta del 26 luglio 2006, il rappresentante della Controparte_4 esprimeva parere favorevole atteso che la proposta di variante non interferiva o confliggeva con alcuna programmazione di competenza provinciale. Il ruolo della nel procedimento promosso dal Controparte_4 [...]
è stato esclusivamente quello di dare atto della coerenza alla pianificazione strutturale provinciale, CP_2 che ancora non risultava realizzata. Il parere reso dalla deve intendersi finalizzato ad attestare Controparte_4 la mancanza di qualsiasi iniziativa provinciale (programmazione di competenza provinciale) che potesse essere inficiata dalla proposta variante o, comunque, potesse interferire e/o confliggere con la variante medesima. La
non ha avuto alcun ruolo per quanto riguarda agli aspetti geologici, ai quali sono connessi e dipendenti i CP_4 fatti di cui è causa” (v. pag. 6 comparsa di costituzione).
V. Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., così come interpretato alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018 - che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni -, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti in causa, poiché: a) sono emerse nel corso del giudizio plurime omissioni e violazioni da parte di tutti i soggetti in causa, che hanno avuto un oggettivo rilievo causale nella determinazione dei danni verificatisi, nell'an e nel quantum; b) sono 22 R.G. n. 1206/2017
state rigettate le eccezioni processuali sollevate dalle terze chiamate, che risultano, quindi, parzialmente soccombenti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
RIGETTA le eccezioni di difetto di giurisdizione nei confronti del Tribunale Amministrativo e di incompetenza per materia nei confronti del Tribunale delle Acque Pubbliche competente per territorio sollevate dall'Autorità di Bacino;
RIGETTA l'eccezione di nullità della sua chiamata in causa sollevata dalla;
Controparte_4
COMPENSA integralmente le spese processuali tra tutte le parti in causa.
Matera, 22/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p.. 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/04/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 2 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vitantonio Ripoli (c.f.: , con domicilio eletto in Matera presso lo studio C.F._2 professionale del difensore, Rec.to Lupo Protospata n. 2; attore ni confronti di
(c.f.: ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Panetta (c.f.: ), con C.F._3 domicilio eletto presso la sede territoriale dell'Ente in Matera, via Annibale Maria di Francia n. 40; convenuta
e
(c.f.: , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dal prof. avv. Ignazio Lagrotta (c.f.: ), con domicilio C.F._4 eletto presso lo studio professionale dell'avv. Vito Agresti in Matera, via Lucana n. 91; convenuto
e
Controparte_3
(c.f.: ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_3
difesa dall'avv. Giuseppe A. Vizziello (c.f.: ), con domicilio eletto in Matera C.F._5 presso lo studio professionale del difensore, via Ascanio Persio n. 31; 1 R.G. n. 1206/2017
terza chiamata
e
(c.f.: ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_4 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ranù (c.f.: ), con domicilio eletto C.F._6 presso lo studio professionale di quest'ultimo in Policoro (MT), piazza Roma n. 7; terza chiamata
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 14/06/2017, adiva il Tribunale di Parte_1
Matera, affinché, accertata la responsabilità del e della Controparte_2 [...]
ai sensi dell'art. 2051 e 2043 c.c. per i danni subiti a causa dell'evento franoso verificatosi CP_1 nell'agro di in data 03/12/2013, i due enti pubblici fossero condannati al CP_2 pagamento in suo favore del risarcimento pari ad euro 8.937.000,84, oltre interessi ex d.lgs. n.
231/2002 e rivalutazione monetaria.
Riferiva, nello specifico: di essere proprietario della porzione di terreni ubicati in , CP_2 località Costa di Fico, identificati in catasto al foglio 27 part. 78, 82, 182, 183, 187, 210, 220, 229,
230, 233, 235, 248, 249,293, 294 e 295; di aver ottenuto il cambio di destinazione d'uso di detti terreni, da agricoli a turistico-alberghieri, in sede di Conferenza di Pianificazione del 26/02/2004, ai sensi della Legge Regionale n. 23/1999, a cui era seguito un Accordo di Pianificazione con lo scopo di realizzare un insediamento destinato ad attività polifunzionali turistico-ricettive.
Rappresentava, tuttavia, che il progetto era sfumato, poiché: in data 03/12/2013, si era verificato un evento franoso gravissimo, che aveva interessato il versante sud-ovest dell'abitato di
, a ridosso della Starda Comunale a scorrimento veloce CP_2 Parte_2
; la frana aveva interessato tutta la sua proprietà, compromettendola totalmente, come da
[...] ordinanza di sgombero del 04/12/2013; in data 23/09/2016, aveva presentato domanda per accedere ai contributi straordinari stanziati per l'evento calamitoso con Legge n. 208/2015, risultando, però, escluso, poiché il fabbricato risultava in fase di costruzione ed aveva subito danni talmente gravi da non essere ripristinabile con interventi di riparazione.
Riteneva che gli enti convenuti fossero responsabili dell'evento disastroso, in quanto, come risultante dalla Relazione Tecnica del Gruppo Idraulica del 16/01/2014, l'area interessata dalla frana era stata oggetto di differenti opere di urbanizzazione e interventi antropici, che avevano 2 R.G. n. 1206/2017
alterato in maniera consistente l'originario reticolo idrografico, producendo: • l'obliterazione del reticolo idrografico sulla parte sinistra della strada scorrimento veloce, dove il terrapieno su cui era stata realizzata la struttura della aveva sbarrato il deflusso idrico, già in precedenza interrotto Pt_3 con la formazione di uno specchio d'acqua nell'area immediatamente alle spalle del muro di contenimento a nord;
• l'interruzione di diverse ramificazioni del reticolo ad opera della stessa strada a scorrimento veloce, priva di cunette di guardia a Monte e di tombini di attraversamento capaci di garantire la continuità idraulica nei fossi intersecati;
• la modifica della zona di confluenza dei due fossi citati a causa della regolarizzazione ed estensione dell'area sud orizzontale ubicata a destra della strada a scorrimento veloce, laddove era presente l'area di deposito di vario materiale edile (tubazioni, carpenterie metalliche, containers, eccetera). Le modifiche del territorio in questione avevano contribuito alla instabilità del versante, che, a causa del violento nubifragio dell'01-03/12/2013, con una pioggia accumulata di 125mm - preceduto da altri due fenomeni temporaleschi di notevole entità a novembre 2013 e in data 05-08/10/2013 quando si era registrato un accumulo di acqua di 246mm – non avevano consentito il deflusso delle acque. Le principali criticità presenti nell'area della frana, infatti, erano state individuate: a) nella obliterazione del reticolo idrografico originario, b) nel difficoltoso allontanamento dal corpo di frana delle acque di ruscellamento superficiale;
c) nello sconvolgimento del deflusso e del drenaggio superficiali con ristagni e infiltrazioni che alimentava criticamente le falde sotterranee;
d) nella presenza di accumuli idrici localizzati lungo i fossi e sul bacino a monte;
e) nella presenza di numerose intersezioni tra il reticolo idrografico superficiale e manufatti o infrastrutture di vario tipo. Tutte criticità potenzialmente pericolose in quanto di ostacolo al regolare allontanamento delle acque superficiali e quindi di possibili cause di dinamiche franose. Il Gruppo di studio, infatti, aveva sottolineato come priorità di intervento la “ricostruzione di una corretta dinamica di drenaggio superficiale...in modo che nella dinamica della trasformazione afflussi-deflussi si [minimizzasse] la componente di infiltrazione, esaltando invece lo scorrimento superficiale e il deflusso idrico dei compluvi”, indicando i seguenti interventi: • ripristinare e migliorare il reticolo idrografico per allontanare dalla frana sia le acque di ruscellamento superficiali che quelle sotterranee, attraverso la realizzazione di fossi di guardia, canalizzazioni superficiali e trincee drenanti;
• ripristinare i e quelli paralleli alla Parte_4 Parte_5 strada di scorrimento veloce, ubicati in prossimità del Lidl e più avanti in corrispondenza della frattura principale lungo la strada a scorrimento veloce;
• raccogliere le acque provenienti dall'area urbanizzata e curarne il trasferimento a valle dell'area in frana o all'interno dei compluvi esistenti;
• riprofilare le aree prospicienti i fossi e i compluvi stessi, rimuovendo le depressioni, le fessurazioni 3 R.G. n. 1206/2017
e le contropendenze che ostacolavano il naturale deflusso delle acque superficiali;
• rivedere tutti i punti di intersezione tra il reticolo idrografico e le infrastrutture per verificarne l'efficienza idraulica.
Inoltre, si prescriveva e raccomandava quali interventi di interesse prioritario: a) interventi manutentivi finalizzati alla conservazione o al ripristino delle caratteristiche morfologiche geometriche dell'alveo ai fini della funzionalità idraulica;
b) l'adeguamento delle infrastrutture di attraversamento che determinavano il rischio idraulico.
Lamentava, quindi, che, nonostante il Comune di fosse storicamente considerato CP_2 ad elevato rischio idrogeologico:
1. la , per il tramite dell'Autorità di Bacino, non Controparte_1 avesse ottemperato alla Direttiva 2000/60/CE – Direttiva Quadro sulle Acque, in vigore dal
22/10/2000, recepita dal d.lgs. n. 152/2006, nonché alla Direttiva 2007/60/CE recepita con il d.lgs. n. 49/2010 sulla valutazione e gestione dei rischi alluvionali. La prima prescriveva l'elaborazione del Piano di Bacino Distrettuale, l'analisi delle caratteristiche del distretto, un esame sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, un'analisi economica dell'utilizzo idrico;
la mancata predisposizione di questo piano territoriale di settore, aveva precluso la pianificazione e programmazione delle azioni volte alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio. La seconda fissava al 29/09/2011 la scadenza della valutazione preliminare del rischio alluvione e l'aggiornamento con realizzazione delle mappe di pericolosità entro il 22/12/2013, imponendo l'ultimazione e pubblicazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvione entro il 22/06/2015 (il primo piano era stato approvato solo il 03/03/2016).
La mancanza di qualsivoglia documentazione inerente lo stato idrogeologicamente rilevante dell'area aveva impedito l'apposizione del vincolo idrogeologico con conseguente preclusione alla realizzazione delle opere assentite: la costruzione del supermercato la realizzazione del suo Pt_3 complesso turistico, la realizzazione della strada comunale a scorrimento veloce Parte_6
. Oltre all'impropria urbanizzazione, era stata omessa la manutenzione dei luoghi
[...] franati e specificatamente e i due fossi avevano una funzione essenziale Parte_5 Parte_4 nel drenaggio e convogliamento delle acque a valle, interrotta dalla modifica della loro confluenza ovvero dal deposito di materiale edile di risulta. In seguito alla realizzazione della strada comunale ad alto scorrimento, non erano state realizzate cunette di guardia a monte e tombini di attraversamento capaci di garantire la continuità idraulica nei fossi intersecati, completamente ostruiti.
4 R.G. n. 1206/2017
Evidenziava, poi, che l'evento franoso del 03/12/2013 fosse, oltreché evitabile con l'adozione delle prescrizioni innanzi, anche prevedibile, atteso che già a ottobre e novembre dello stesso anno c'erano stati due violenti nubifragi e vi era stata nella stessa area una precedente frana.
In ordine ai danni patiti, riferiva: di aver perso la somma complessiva di euro 170.000,000 a titolo di lucro cessante a causa della interruzione anzitempo del contratto di locazione ad uso non abitativo dell'immobile sito in loco, stipulato con la l'01/04/2007 per la durata Controparte_5 di 6 anni rinnovabili ad un canone di euro 10.000,00 annui;
di aver subito danni all'insediamento di
7.067,00m²per complessivi euro 7.473.087,84 e ai giardini per un ulteriore 1.293.193,00. Si riservava di indicare l'ulteriore danno da lucro cessante pari alla mancata percezione di quelle utilità economiche che avrebbe aggiunto al suo patrimonio, se l'evento non si fosse verificato.
II.1. La si costituiva in giudizio il 02/10/2017, respingendo ogni addebito: Controparte_1
l'attore aveva commissionato ad un geologo di fiducia lo studio idrogeologico dell'area (aprile 2002
e febbraio 2004), posto poi a corredo della domanda di mutamento della destinazione d'uso, che aveva attestato la conformità dell'intervento proposto alle norme vigenti e al Piano dell'Autorità di
Bacino della e l'idoneità dell'area di interesse all'accoglimento dell'intervento proposto, CP_1 visto che “nelle aree in ditta [erano] state eseguite opere per la regimazione dei presenti che [avevano portato] Pt_7 alla colmata degli stessi, limitatamente alle zone immediatamente limitrofe alle strutture già esistenti, e la realizzazione di opportuni treni per l'allontanamento delle acque di infiltrazione meteorica oltre all'azione di contrasto al piede (e quindi positiva per le strutture ivi presenti), tali opere, miranti a favorire il naturale deflusso delle eventuali acque meteoriche riducendone la velocità [potevano] ritenersi consolidanti rispetto all'azione erosiva tipica e delle aste torrentizie a beneficio di un aumento delle locali condizioni di stabilità”;
2. in sede di
Conferenza di Pianificazione era stato dato parere positivo all'intervento subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni, che il avrebbe dovuto adottare e Controparte_2 cioè: il progetto avrebbe dovuto essere corredato da una specifica relazione geologica, quale parte integrante degli elaborati di progetto, da presentarsi per la richiesta di concessione edilizia, che ne attestasse la fattibilità in funzione delle locali caratteristiche litostratigrafiche, geologiche e sismiche dell'area interessata;
le opere fondazionali delle strutture avrebbero dovuto essere dimensionate in funzione delle caratteristiche litologiche, geotecniche e sismiche dei terreni di sedime, da verificare mediante l'esecuzione di indagine geognostica specifica, ed attestate nei terreni del substrato, così come avrebbero dovuto essere verificate ed eventualmente dimensionate ex novo e consolidate le fondazioni delle strutture esistenti;
nell'area del piano avrebbero dovuto essere previste idonee reti di drenaggio per il convogliamento e lo smaltimento delle acque meteoriche e/o sub-superficiali 5 R.G. n. 1206/2017
eventualmente intercettate dai lavori di scavo quale parte integrante delle opere di urbanizzazione, oltre alle opere di bonifica della zona (v. nota Ufficio Geologico ed Attività estrattive allegato al
Verbale della Conferenza di Pianificazione del 26/02/2004). Nell'occasione era stato specificato che, nel caso in cui l'ambito territoriale interessato dalla variante fosse stato soggetto a fenomeni di instabilità geologica non ancora conosciuti da parte dell'Autorità di Bacino e non ancora compresi nel Piano Stralcio per la Difesa dal rischio idrogeologico, come nel caso che ci occupa, si sarebbe dovuto tener conto delle valutazioni di competenza dell'Ufficio geologico e attività estrattive della ut supra. Nulla, la sapeva circa l'ottemperanza a dette prescrizioni;
2. l'evento CP_1 CP_1 franoso era stato innescato dalle intense ed eccezionali precipitazioni meteoriche, verificatesi tra il mese di ottobre e quello di dicembre 2013, ed era stato del tutto straordinario, perché non aveva avuto precedenti nella zona prima di allora;
3. il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione delle opere edilizie spettava al Comune, il quale era altresì custode dell'infrastruttura stradale;
4. la mappatura idrogeologica dell'area spettava all'Autorità di Bacino, che a decorrere dall'01/01/2006 aveva autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale e, quindi, non era un ente regionale o subregionale, sotto la sua responsabilità.
II.2. Il successivo 04/10/2013 si costituiva anche il , chiedendo il Controparte_2 rigetto della domanda attorea. Sosteneva che: la frana fosse stata un evento imprevedibile e inevitabile, considerato che era intervenuta dopo 56 ore di piogge continuative e aveva riguardato un pendio sul versante sud-ovest del , interessando un'area di circa Controparte_2
3.500m di perimetro e 1.000m di lunghezza, con uno smottamento di materiale di volume pari a circa 10.000.000,00m³, ergo di difficile controllo;
l'obliterazione del reticolo idrografico non si era verificata a causa della costruzione della strada comunale a scorrimento veloce né a seguito della costruzione del complesso Lidl o del locale marmeria, quanto piuttosto con la sbarramento in calcestruzzo per la realizzazione, ad opera di privati, dell'invaso a monte del supermercato e al modellamento delle aree a sinistra e a monte della strada provinciale, come risultante dalla perizia geologica del febbraio 2006 rilasciata dal geom. su proprio incarico;
l'eccezionalità CP_6 del fenomeno temporalesco di dicembre 2013 era la causa principale della frana della collina, come affermato nella Relazione Finale della Convenzione Operativa stipulata dal Commissario all'emergenza con la del 30/11/2014, sicché nessun addebito poteva esserle mosso né CP_7 come custode ex art. 2051 c.c. né ai sensi dell'art. 2043 c.c..
6 R.G. n. 1206/2017
II.3. Su chiamata del , intervenivano anche l'Autorità di Bacino – Controparte_2
Distretto Idrografico dell'Appenino Meridionale, il 16/01/2018, e la il Controparte_4
19/01/2018:
- la prima, in via preliminare, eccepiva: a) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ex art. 7 c.p.a., poiché l'attore aveva avanzata richiesta risarcitoria per i danni derivanti dalla mancata adozione di un provvedimento amministrativo, il PAI, e, quindi, per il mancato esercizio di un potere pubblicistico o comunque per l'asserito illegittimo esercizio di tale attività; b) l'incompetenza per materia in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 143 RD n.
1773/1033, ove si fosse trattata di una pianificazione incidente sul demanio idrico e sul regime delle acque pubbliche: c) il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius capacità sostanziale e processuale passiva), in quanto l'Autorità di Bacino della Basilicata, istituita con L.R. n. 2/2001, alla data del sinistro e fino a tutto l'anno 2005 era un ufficio incardinato presso la Presidenza della Giunta regionale della , diventando autonomo centro CP_1 di imputazione solo nel 2006, anno in cui, con d.lgs. n. 152/2006, era stato soppresso ed era confluito nell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
d) la nullità della sua chiamata in casa da parte del non essendo specificate le ragioni della sua CP_2 evocazione in giudizio.
Nel merito, invece, evidenziava che: •il PAI era uno strumento di indirizzo generale di area vasta a carattere dinamico. Dalla sua costituzione erano stati elaborati n. 23 aggiornamenti al PAI corrispondenti alle diverse aree che si erano potute studiate;
• negli elaborati era specificato che il Piano è predisposto sulla base dei dati disponibili in continua evoluzione e che nelle aree non perimetrate come aree di rischio ben avrebbero potuto essere presenti condizioni di dissesto idrogeologico, ragione per la quale la realizzazione degli interventi era subordinata alla redazione, a cura dei proponenti, di studi idraulici e geologici che escludessero situazioni di criticità (così relazione di aggiornamento al PAI 2004 vigente al momento dell'incidente). Fino alla frana per cui è causa, la proprietà del non Parte_1
rientrava nell'ambito di un'area a rischio idrogeologico, come confermato dagli esiti dello studio geologico commissionato dall'attore; • il parere favorevole era stato subordinato al rispetto delle prescrizioni dell'ufficio geologico della . Essa non aveva CP_1 CP_1
partecipato alla Conferenza di Pianificazione, non essendo ciò previsto dalla legislazione allora vigente;
• l'attività di controllo degli interventi di gestione del demanio idrico e del 7 R.G. n. 1206/2017
suolo in fregio ai corpi idrici era assegnato alle Regioni dal d.lgs. n. 112/1998. Ad esse spettavano gli interventi sul reticolo idrografico di competenza, mentre agli enti locali, ai
Consorzi di Bonifica e ad altri soggetti anche privati, nelle cui proprietà ricadeva il reticolato in questione, spettavano gli interventi su dette porzioni secondo le modalità indicate nel
RD n. 533/1904. L'art. 10 di detto decreto attribuiva ai Comuni il compito di prendersi cura delle opere idrauliche a difesa dell'abitato cittadino, contro le erosioni di un corso d'acqua e contro le frane connesse. La manutenzione delle strade, invece, spettava all'ente gestore come individuato dal successivo art. 12 RD citato;
• nessun rilievo poteva avere la tardiva predisposizione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, che non riguardava il censimento delle aree in frana o la valutazione del rischio idrogeologico connesso a frane.
Contestava, da ultimo, anche l'an ed il quantum della pretesa risarcitoria, evidenziando che: non era stato prodotto l'elenco completo delle piante messe a dimora. Di quelle indicate, molte erano state messe a dimora tra gli anni 60' e gli anni 90'; di alcune opere mancava l'indicazione del periodo di realizzazione e dei provvedimenti amministrativi autorizzativi;
per il fabbricato B1 era stato chiesto un importo risarcitorio pari al doppio del contributo per la delocalizzazione e ricostruzione indicato nella domanda di accesso all'indennizzo; non era stato provato che l'immobile concesso in locazione alla fosse quello CP_5 ricadente nell'area di interesse;
- la seconda eccepiva:
1. la nullità della chiamata in causa, poiché il Comune, molto genericamente, aveva chiesto di essere garantito in caso di condanna per i pareri da essa rilasciati nel procedimento di variante al Piano di Fabbricazione, senza altro precisare. Piano che tra l'altro riguardava l'immobile Lidl;
2. il proprio difetto di interesse a resistere (rectius capacità sostanziale e processuale passiva) non essendo né proprietaria né custode delle opere denunciate dal su cui solo gravava il compito di verificare che le attività di CP_2 antropizzazione autorizzate fossero eseguite nel rispetto delle norme vigenti. Il parere da essa reso aveva ad oggetto solo il nulla osta rispetto alla programmazione di competenza provinciale. Nel merito, poi, sosteneva l'intervenuta prescrizione quinquennale e decennale del risarcimento del danno, il cui dies a quo doveva farsi coincidere con il rilascio del parere in sede di Conferenza di Pianificazione del 26/07/2006.
III. Autorizzato il deposito delle memorie di appendice scritta, l'attore:
1. chiariva che le parti convenute e intervenute avevano richiamato della documentazione amministrativa che nulla aveva a che fare con la richiesta di voltura da egli presentata nel 2000 per la modifica della destinazione 8 R.G. n. 1206/2017
di alcuni terreni di proprietà da vocazione agricola a turistico-alberghiera. Quella indicata dalle altre parti riguardava altri appezzamenti di terreno ove attualmente era ubicato l'immobile 2. Pt_3 sottolineava che le responsabilità degli enti convenuti erano state da lui individuate nella erronea realizzazione della strada comunale a scorrimento veloce che, unitamente alle altre opere di urbanizzazione illegittimamente assentite, quali proprio l'immobile aveva creato una Pt_3 situazione di dissesto idrogeologico della zona, causa della frana denunciata. Nessuna contestazione era stata mossa in ordine all'esercizio del potere amministrativo, con conseguente radicamento della competenza in capo al giudice ordinario adito;
3. quantificava il danno da lucro cessante in euro
13.507.245,70 secondo il valore commerciale e produttivo della proprietà oppure in euro
12.169.625,20 secondo il valore agricolo delle strutture facenti parte del compendio turistico, con conseguente riconteggio del risarcimento complessivo.
Per il resto tutte le parti insistevano nelle difese già assunte in sede di costituzione in giudizio.
Con ordinanza del 25/10/2018 veniva, quindi, disposta una consulenza tecnica collegiale a mezzo di un architetto, un ingegnere e un geologo, con rinuncia dell'attore al giudizio di ATP in corso di causa avviato proprio per i medesimi adempimenti in data 20/06/2018 (RG n. 1206-1/2017). Le operazioni peritali si protraevano per quasi due anni, tant'è che, dopo diverse proroghe e plurimi ritardi dei consulenti, la relazione peritale veniva depositata in data 01/11/2022. Sollevate dall'attore contestazioni in ordine al presunto stravolgimento delle conclusioni del geologo dott.
da parte degli altri due componenti del collegio peritale, il Tribunale chiedeva ai propri Per_1 consulenti di rendere chiarimenti per iscritto, poi depositati il 09/05/2023.
In data 23/01/2024, il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Magistrato e all'udienza del
28/11/2024 la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.. Attore e depositavano comparsa conclusionale e memorie di replica, mentre le Controparte_2 due autorità amministrative terze chiamate e la solo una memoria conclusionale;
Controparte_1 in ogni caso, tutte le parti insistevano nelle domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come innanzi.
IV. Le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento per le ragioni di cui infra.
IV.1. Preliminarmente si osserva che la Conferenza di Pianificazione del 26/02/2004, disciplinata dalla L.R. n. 23/1999, ha autorizzato il Comune a procedere alla modifica del Programma di
Fabbricazione con l'adozione di una serie di prescrizioni. Il avrebbe, dunque, dovuto CP_2
procedere prima a detta modifica e successivamente all'emissione del Permesso a costruire sulla base della documentazione tecnica indicata dalla conferenza stessa. 9 R.G. n. 1206/2017
Non è stata rinvenuta documentazione attestante l'approvazione del nuovo programma di fabbricazione né il rilascio del permesso a costruire in favore del . Come precisato nella Parte_1 relazione peritale non è stato possibile risalire ad alcuna richiesta di permesso a costruire, né è stato rintracciato alcun deposito di eventuali progetti relativi al compendio immobiliare da destinare ad attività turistico-alberghiere. Né detta documentazione è stata fornita dall'attore, su cui incombeva l'onere probatorio in ordine all'entità del danno patito.
Il certificato di destinazione urbanistica prot- 124 del 30/07/2020, poi, attesta che i terreni in questione hanno conservato la destinazione agricola ai sensi del vigente piano di fabbricazione;
ciò comprova che, al di là della approvazione della Conferenza di pianificazione, in concreto la modifica della destinazione urbanistica non era stata completata dal . Controparte_2
Ne discende che un eventuale risarcimento dei danni subiti da detto compendio immobiliare deve essere valutato tenendo conto della destinazione d'uso come fabbricato rurale della costruzione esistente e della destinazione agricola dei fondi intorno.
IV.2. In ordine alle cause della frana del dicembre 2013, si evidenzia quanto segue.
è proprietario di terreni con entrostante compendio immobiliare siti alla periferia Parte_1 del Comune di in località Contrada Costa del Fico, estesi per circa 70ha, in CP_2 prossimità della strada a scorrimento veloce “ ” nella parte sud- Parte_2 occidentale dell'abitato, identificati in catasto al foglio 27 part.lle 78, 82, 182, 183, 187, 210, 220,
229, 230, 233, 235, 248, 249, 293, 294 e 295.
In data 03/12/2013, un'area di circa 50ha in è stata interessata da un evento CP_2 franoso di dimensioni imponenti: nel Rapporto Finale al 31/12/2014 dell'Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento delle culture europee e del mediterraneo (Architettura, Ambiente e
Patrimoni culturali) è riportato che “complessivamente, il corpo di frana si [è allungato] per circa 900 m,
[aveva] larghezza di circa 700m, [ricopriva] un'estensione di circa 420.000,00 m² e [aveva] mobilizzato un volume di circa 1,2 Mm³ (milioni di metri cubi) di terra, mettendo in movimento una massa di circa 2,5 Mt (milioni di tonnellate) di terreno, tra la quota massima di 230 m slm e la minima di 120m slm” (v. pag. 17).
Detta area è attraversata nella zona centrale per un tratto di circa 500 m dalla strada a scorrimento veloce di cui sopra, mentre a valle della sede stradale scorrono il Fosso IN CC e il Fosso
Capo Jazzo. La proprietà si trova a monte della strada in questione. Parte_1
Tutti i lavori scientifici prodotti successivamente all'evento sono concordi nel ritenere che si sia trattato di un fenomeno complesso, che, come ammesso nella relazione tecnica del prof. ing.
ing. e prof. geol. “ha inevitabilmente comportato difficoltà di interpretazione e Per_2 Per_3 CP_8
10 R.G. n. 1206/2017
talora punti di vista differenti su aspetti specifici in quanti se ne sono a vario titolo interessati nel corso degli anni”
(così pag. 13).
La complessità del fenomeno dipende dalla correlazione tra una pluralità di fattori predisponenti e scatenanti: a) l'assetto geologico-strutturale; b) i caratteri idrogeologici dell'area; c) l'interazione tra i caratteri idrogeologici e l'assetto stratigrafico;
d) gli interventi antropici, tra i quali la realizzazione della strada a scorrimento veloce senza realizzazione delle cunette di guardia e tombini di attraversamento per consentire la continuità fisica dei fossi, la realizzazione del terrapieno su cui è stato costruito il supermercato e le modifiche della zona di confluenza del Fosso Pt_3 Pt_4
e ; e) le piogge, essendosi registrato l'inizio dei dissesti dopo 56 ore di continue
[...] Parte_5 precipitazioni.
In particolare, la Relazione del gruppo studio dell'Università della e la Relazione Tecnica CP_1 del 16/01/2014 del Gruppo Idraulica hanno concordato sul fatto che, prima che si innescasse l'evento franoso del dicembre 2013, l'area interessata dalla frana era stata oggetto di differenti opere di urbanizzazione e interventi antropico, realizzati nel corso degli anni, che avevano alterato in maniera consistente l'originario reticola idrografico, producendo:
➢ l'obliterazione del reticolo idrografico a causa delle sistemazioni effettuate a sinistra della strada a scorrimento veloce (LIDL, Marmeria, etc.), dove il terrapieno su cui era stata realizzata la struttura del LIDL aveva sbarrato il deflusso idrico, già in precedenza interrotto con la formazione di uno specchio d'acqua nell'area immediatamente alle spalle del muto di contenimento a nord;
➢ l'interruzione di diverse ramificazioni del reticolo prodotte dalla stessa strada a scorrimento veloce, peraltro priva di cunette di guardia a monte e di tombini di attraversamento capaci di garantire la continuità idraulica dei fossi intersecati;
➢ la modifica della zona di confluenza dei due Fossi citati, prodotta dalla regolarizzazione ed estensione dell'area sub-orizzontale ubicata a destra della strada a scorrimento veloce, laddove è presente l'area di deposito di vario materiale edile (tubazioni, carpenterie metalliche, containeirs, etc); “la situazione rilevata dopo l'evento franoso ha evidenziato profonde modifiche dell'intera area di frana che, dal punto di vista idrogeologico hanno determinato, [che]: il Fosso IN CC ha sostanzialmente subito una lieve traslazione rigida verso sud-sud est della sua parte terminale, per uno sviluppo di circa 700 m a monte della confluenza, con modeste traslazioni di materiale solido e conseguentemente la creazione di un solo piccolo invaso localizzato in adiacenza alla zona di distacco ubicata in 11 R.G. n. 1206/2017
prossimità della casa bianca;
per la pate a monte dello stesso Fosso e fino ai margini dell'abitato, non sono state rilevate significative modificazioni del reticolo, pur essendo presenti intersezioni del reticolo con infrastrutture viarie e sistemazioni morfologiche che ne influenzano il funzionamento idraulico;
il Fosso Capo Jazzo presenta, invece, significative modifiche dell'andamento sia planimetrico che altimetrico che si differenziano in cinque zone (la parte di monte sostanzialmente indisturbata, salvo lievi modificazioni prodotte probabilmente dall'erosione superficiale conseguente al dilavamento per i cospicui deflussi dovuti alle intense precipitazioni;
la parte alta in corrispondenza della zona di distacco della frana adiacente alla curva della ex SS 175, dove c'è stata un'ampia traslazione verso su-sud est, con innalzamento della quota di scorrimento e la formazione di una zona di accumulo idrico;
la parte centrale del profilo, dove ci sono state leggere deformazioni dell'andamento plano-altimetrico del Fosso, principalmente dovute al movimento del materiale che si è spostato prevalentemente in modo parallelo all'andamento del fosso stesso, con piccole zone di accumulo idrico di modeste dimensioni ed importanza;
la parte a cavallo della confluenza dei due fossi, coincidente con il piede della frana, si sono verificate profonde modificazioni dell'andamento del reticolo idrogeografico con notevole apporto di materiale proveniente dal corpo di frana che ha prodotti cospicui accumuli all'interno del letto originario del corso d'acqua; la parte a valle della confluenza dove ci sono diffusi apporti di materiale solido del corpo di frana che hanno prodotto modifiche dell'andamento naturale del corso d'acqua con sollevamenti del compluvio degradanti verso valle e la formazione di accumuli idrici localizzati e di piccola entità.
Questa situazione ha contribuito nel tempo a predisporre condizioni di instabilità del versante.
Il Gruppo di studio ha precisato, però, che “l'evento franoso del 03/12/2013 non ha caratteri di tipicità nell'ambito della franosità della regione bradanica, nella quale il fenomeno tipico è lo scivolamento delle coperture sabbiose conglomeratiche su superfici argillose inclinate ( ovvero scoscendimenti in regressione Per_4 Per_5 interessanti sempre le coperture sabbioso conglomeratiche (normalmente cementate) su argille sub-appenniniche convolte esse stesse nel dissesto ( ” (v. pag. 24). “L'elemento determinante, Per_6 Per_7 CP_2
però, sembrerebbe dover essere individuato nella realizzazione della strada comunale a scorrimento veloce con un imponente muro di contenimento (di lunghezza pari ad 561,30m circa che si sviluppa dalla sez. 42 alla sez. 63, della larghezza complessiva di 10m e con una pendenza media di 4° circa , che ha interrotto il reticolo idrogeologico esistente, determinando una vera e propria disconnessione idraulica tra due aree contigue: la prima ad est della strada
e la seconda ad ovest della stessa. Lo sbarramento del reticolo idrografico ha incanalato le acque che gravitavano sul 12 R.G. n. 1206/2017
fosso della LIDL in parte sul nastro stradale e in parte lungo il fosso Il progetto, redatto per intero Parte_4 nel 1990, fu finanziato inizialmente solo per la parte più vicina all'abitato – zona LIDL e nel 2000 anche per la seconda parte verso la piana, in mancanza, però, di una compiuta ricostruzione stratigrafica lungo tutto l'asse stradale
e con una carenza nel sistema di smaltimento delle acque superficiali, che aveva imposto la redazione di due perizie di variante e suppletive datate rispettivamente 11/03/1999 e 08/09/1999. Entrambe dette perizie in variante sottolineavano la necessità di innalzare i muri di sostegno e di realizzare scatolari, una cunetta e delle zanelle tutte in cemento armato per assicurare il “buon funzionamento dell'opera stesso e rendere così l'intero lotto funzionante”.
In particolare, gli scatolari erano ritenuti “indispensabili per il deflusso delle acque piovane e per il loro convogliamento verso fossi naturali. Infatti, senza la realizzazione degli stessi, i terreni adiacenti la strada e ubicati in destra consiglierebbero un verso la stessa una grossa quantità di acqua piovana che metterebbe a dura prova la tenuta e la stabilità dell'opera, con interessamento delle scarpate (di qui la necessità di posizionare canalette prefabbricate lungo le scarpate)”. È significativo che nella perizia di variante con riguardo al tombino scatolare in corrispondenza della sez. 41 si precisasse che “la sua realizzazione non era prevista in fase di contratto, poiché solo durante le operazioni di movimento terra relative all'apertura della sede stradale ci si è resi conto che si venivano ad alterare notevolmente i deflussi naturali delle acque inoltre c'è da aggiungere che durante tali operazioni di movimento terra, si è venuti a conoscenza che in tale zona ci sono delle falde acquifere che scorrono a circa 3 m sotto il piano campagna. Per tale motivo in fase di progettazione dell'opera non ci si è resi conto di quello che c'era nel sottosuolo, con conseguente necessità di redigere una variante che prevedesse tali opere, ritenute indispensabili per il prosieguo dei lavori”. Con riferimento al medesimo tombino nella seconda perizia di variante si sottolineava la necessità di ampliarne la lunghezza dal 45,35m previsti originariamente a 60m complessivi lineari.
Necessità avvertita anche per lo scatolare delle sez. 76-77”.
Non risultano eventi franosi significativi prima di quello del 2013, potendosi riconoscere solo piccoli dissesti superficiali, tipo colamento, e ciò anche a fronte di piogge intense, mentre già negli anni 2009 e 2011, a fronte di eventi temporaleschi lievi, c'erano stati dei primi cedimenti del piano stradale della , tant'è che nel Verbale di Somma Urgenza del Parte_2
02/03/2011 si segnalava l'urgenza di “mettere in sicurezza la strada;
pulire le cunette laterali eliminando i cumuli di detriti provenienti dagli smottamenti;
ripristinare la viabilità riparando il cedimento ed eliminando la causa del cedimento con la realizzazione di un tombino con i relativi fossi di guardia;
transennare le parti di strada ancora parzialmente transitabili”. Ciò consente di ritenere che la causa dell'evento franoso nel 2013 debba essere individuata nell'erronea costruzione della strada a scorrimento veloce.
Una conferma indiretta del ruolo giocato sui dissesti dalla interruzione del reticolo idrografico scaturisce dalle “Linee progettuali dal titolo progetto esecutivo OCDPC n. 151 del 21/02/2014 13 R.G. n. 1206/2017
completamento delle opere di mitigazione del rischio e ripristino del reticolo idrografico dell'area interessata dal movimento franoso del 3 dicembre 2013”, in cui sono previsti i seguenti interventi di sistemazione del tratto tombato mediante posa di condotta scatolare di dimensioni variabili in base alla localizzazione della stessa;
sistemazione dell'alveo in prossimità dell'attraversamento stradale;
ripristino attraversamento stradale esistente;
sistemazione del fosso;
briglie a sezione trapezia e salti di fosso;
lavori di sistemazione e regolarizzazione del fosso alveo e per la zona relativa al fosso , invece, si prevedeva un sistema di trincee drenanti prefabbricate, la Parte_5 demolizione del muro di contenimento presente a margine della strada;
l'attraversamento stradale e la raccolta delle acque di drenaggio;
un canale di raccolta delle acque superficiali;
lavori di sistemazione e regolarizzazione e del fondo alveo.
Che la causa determinante sia stata la strada lo si ricava anche dalla natura retrogressiva della frana, che originatasi a valle si è poi propagata a monte. D'altro canto, anche la franosità storica come ricostruibile dal Portale Cartografico Italiano del Ministero dell'Ambiente nel periodo 1992-2000 mostra la scarsa significatività degli spostamenti all'interno dell'area di interesse prima della costruzione della strada comunale e ciononostante le modifiche apportate al reticolo idrografico superficiale della seconda metà del secondo scorso.
Si può, allora, concludere nel senso che, a partire dal 2000, è intervenuto sul territorio una modifica che, nel corso di pochi anni, ne ha radicalmente modificato l'assetto idrogeologico al punto tale da ampliare significativamente l'area dei fenomeni franosi attraverso il coinvolgimento di ampie porzioni di territorio che erano prima stabili, come testimoniato dall'assenza di coltri detritiche che in altre parti del territorio segnalano con evidente chiarezza l'estensione aree della franosità storica.
Non v'è dubbio allora che, in una situazione complessa come quella del territorio di
, la realizzazione della strada a scorrimento veloce senza la costruzione di tutti gli CP_2 scatolari previsti abbia costituito la condizione ultima per determinare la frana del 2013. Condizione ultima, ma non certamente l'unica, perché come descritto nella Relazione Tecnica del 16/01/2014 redatta dal Gruppo Idraulica nell'ambito della convenzione con il Dipartimento di Protezione
Civile e UNIBAS, CNR e , prima che si innescasse la frana del dicembre 2013, il versante in CP_9
questione era stato oggetto di differenti opere di urbanizzazione e di interventi antropici, eseguiti nel corso degli anni, che avevano alterato in maniera consistente l'originario reticolo idrografico, producendo l'obliterazione del reticolo idrografico, le variazioni plano-altimetriche e l'interruzione di diverse ramificazioni del reticolo: la costruzione dell'edificio LIDL e della Marmeria;
la realizzazione di tagli e riporti a sezione intera o parziale come quello del muro di sostegno della 14 R.G. n. 1206/2017
strada a scorrimento veloce. Anche questi ultimi interventi hanno avuto effetti sul drenaggio di superficie e sulla variazione locale dell'infiltrazione e dell'evapotraspirazione, nonché sulle modifiche delle caratteristiche tecniche dei terreni.
Nella relazione peritale a firma dell'ing. , dell'arch. e del prof. Ing. , che in Per_8 Per_9 Per_1 parte qua si condivide perché completa, esaustive e immune da vizi logici, si conclude, però, nel senso che“la responsabilità dell'evento franoso, successiva al violento evento meteorico, è indiscutibilmente assegnata all'intensità di tale evento, attraverso la pressurizzazione delle acque sotterranee e l'azione multipla di quelle incanalate nei fossi, dopo un evento meteorico con alto tempo di ritorno (eccezionale). Per quanto riguarda le acque sotterranee, quindi, tutte le variazioni al loro circuito possono avere influito sulla rottura, anche se operate a distanza dal punto di prima rottura. Altra condizione sfavorevole non legata alla posizione del primo punto di rottura:
l'erosione al piede della frana nell'alveo del torrente è dipesa certamente dalla portata del torrente e Parte_5 quindi dalle precipitazioni. Ma anche dal tipo di superficie nel bacino scolante. Quindi, ampie zone impermeabilizzate nel bacino a monte possono essere corresponsabili dell'erosione a valle e quindi dell'innesco a distanza della frana. Alcuni aspetti, tra i quali una precisa delimitazione in profondità del corpo di frana e il ruolo delle discontinuità tettoniche idraulicamente attive non risultano a tutt'oggi definiti. Questo non per permette quindi una rigorosa modellazione delle geometrie e dell'evoluzione nel tempo delle condizioni di stabilità dell'area franata e di quelle ad essa circostanti e quindi un'attribuzione deterministica del peso di ogni fattore di disturbo sulla generazione e propagazione regressiva de fenomeno franoso a seguito dell'eccezionale evento meteorico. L'evento franoso si è sviluppato in un sistema sensibile alle variazioni del regime delle acque sotterranee e di superficie a seguito di un evento meteorico classificato come eccezionale. A sua volta, in obbedienza alla legge intensità/frequenza, anche
l'evento generato è il risultato di dimensione eccezionale, fuori da ogni precedente esperienza e conoscenza a scala regionale. Questa circostanza si unisce ad una conoscenza pregressa solo parziale del contesto geologico e geotecnico dell'ampia area, in ragione delle complessità stratigrafiche, tettoniche e geotecniche del territorio ed è responsabile dell'assenza di classificazione in categoria a rischio dell'area e dell'assenza di maturazione di percezione del rischio, già dopo l'evento del 2009…in conclusione, l'innesco del vasto fenomeno franoso e quindi la causa dei danni provocati è addebitabile all'eccezionalità dell'evento atmosferico come innanzi più volte richiamato e ufficialmente acclarato, nonché, quali concause, all'alterazione/obliterazione dell'originario reticolo idrografico provocato dai seguenti interventi: - la costruzione della strada a scorrimento veloce del tratto tra il capannone
e il lungo muro davanti di propriet;
- la formazione del laghetto artificiale Pt_3 Pt_8
a monte della paratia del capannone LIDL;
- la realizzazione quindi di detto capannone, con le relative opere di rilevamento e di sostegno a monte (paratia di pali); - le opere di 15 R.G. n. 1206/2017
rilevato realizzate dal sig. , quest'ultime …limitatamente alla sola Parte_9 modificazione in quel tratto delle acque di infiltrazione. [n.d.r. interventi] nell'ambito dei quali la costruzione della strada a scorrimento veloce riveste sicuramente un ruolo preminente e, a seguire, quella della LIDL….che si potesse prevedere il disastroso evento del dicembre 2013 è difficile affermarlo, anche in considerazione del fatto che nessuna delle relazioni geologiche allegate ai vari progetti di opere e fabbricati realizzati in situ, come innanzi più dettagliatamente riportati, ha sollevato dubbi o perplessità sulla corretta edificazione di tali interventi. Certamente la storia del territorio ed alcuni campanelli di allarme verificatisi al contorno avrebbero dovuto richiedere una maggiore attenzione da parte degli enti interessati e maggiori approfondimenti sulle reali condizioni dell'intero versante collinare, ma non possono rilevarsi particolari e specifiche responsabilità o comportamenti commissivi/omissivi delle parti tutte convenute”.
Alla luce di quanto innanzi, la domanda risarcitoria dell'attore deve essere rigettata ai sensi del combinato degli artt. 2056 e 1226 c.c., stante l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso e delle conseguenze dello stesso, nei confronti sia del che della Controparte_2 [...]
, a prescindere da ogni approfondimento sul ruolo di garanzia di quest'ultima nella CP_1 prevenzione del rischio frana.
Rimangono, pertanto, assorbite le domande di manleva formulate dal Controparte_2 nei confronti dell'Autorità di Bacino e della . Controparte_4
IV.3. Ferma la natura assorbente del rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del
Tribunale ordinario in favore del Tribunale Amministrativo competente per territorio in relazione alla domanda di garanzia proposta dal nei confronti dell'Autorità di Controparte_2
Bacino – Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.
Il ha chiamato in garanzia impropria la suddetta Autorità, perché non avrebbe ricompreso CP_2 nel Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico - PAI alcuni terreni dell'agro di
, tra cui quelli di proprietà del , interessati dalla frana del 03/12/2013. CP_2 Parte_1
La Legge n. 183 del 18/05/1989 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, con l'obiettivo “di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi”, disponeva che la pubblica amministrazione doveva svolgere ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, 16 R.G. n. 1206/2017
con il concorso, secondo le rispettive competenze, dello Stato, delle regioni a statuto speciale ed ordinario, delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, delle provincie, dei comuni, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica ed irrigazione e di quelli di bacino imbrifero montano.
L'art. 1 comma 5 affermava espressamente che “Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione”; si trattava, dunque, di prescrizioni non derogabili.
In relazione all'attività conoscitiva riferita all'intero territorio nazionale, si faceva riferimento: a) alle azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
b) alla formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio, valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge;
c) all'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui sopra. Si precisava che detta attività conoscitiva doveva essere svolta “sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 4 comma 1” e quindi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei ministri): secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che dovevano garantire la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui andavano raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle provincie autonome.
Era, inoltre, “fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque
[avessero raccolto] dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed aicompetenti servizi tecnici nazionali”.
La legge delineava le competenze statali, regionali ed interregionali in materia di difesa del suolo.
Così istituiva presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo, che formulava pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, in ordine alle attività ed alle finalità della legge ed ogni qualvolta ne sarebbe stato richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare: formulava proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgevano attività di rilevazione, studio 17 R.G. n. 1206/2017
e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
formulava osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di coordinamento regionale, interregionale e nazionale;
esprimeva pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino.
L'art. 10 comma 1 Legge n. 1989 citata prevedeva espressamente che “1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro: a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;
c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;
d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;
e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 616 del 24/07/1977; f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;
h) attivano la costituzione di comitati per
i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;
i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;
l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge”.
Il successivo art. 15, con riferimento al bacino che ci occupa, stabiliva che erano “2…trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni 18 R.G. n. 1206/2017
amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni [esercitavano] le predette funzioni previa adozione di specifiche intese. 3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa: a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
b) il piano di bacino;
c) la programmazione degli interventi;
d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il funzionamento degli incentivi, degli interventi e delle opere. 4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non
[fosse stata] conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della … legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, [avrebbe istituito] il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a)”.
In materia di pianificazione della difesa del suolo nella regione , la L.R. n. 29/1994 aveva CP_1 istituito le Autorità di Bacino “per le azioni di programmazione, di coordinamento e di verifica degli interventi nei bacini idrografici regionali e interregionali ricadenti nella Regione ”, distinguendo: CP_1
- bacini di rilievo regionale, Basento, Cavone ed Agri per cui era prevista un'unica Autorità di bacino con sede presso la Regione , cui competeva assicurare quanto necessario al CP_1 funzionamento dei suoi organi:
- i bacini di rilievo interregionale a) (regioni interessate e Puglia), b) Pt_2 CP_1 CP_10
Con CP_ (regioni interessate e Calabria), c) (regioni interessate Calabria e , d) CP_1 CP_1
(regioni interessate Campania e ) e) (regioni interessate Puglia, e CP_1 CP_13 CP_1
Campania).
I suddetti bacini erano delimitati secondo le indicazioni della cartografia approvata con il DPCM del 22/12/1977 e le eventuali variazioni disposte ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) Legge n. 183/
1989. Per quanto di interesse (il ricadeva sotto il controllo dell'Autorità Controparte_2 di Bacino del Bradano), i bacini interregionali del e del Sinni - Noce secondo le intese Pt_2 all'uopo già sottoscritte dalle Regioni interessate, erano state istituite due diverse Autorità di bacino con sede presso la ( , a cui competeva assicurare quanto necessario al Controparte_1 CP_14 funzionamento degli organi di bacino.
Con riguardo alla redazione del Piano di Bacino, la legge regionale in questione prevedeva che lo stesso fosse approvato, ai sensi dell'art. 81 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 616 del 24/07/1977, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. I piani di bacino dovevano essere coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e le Autorità territoriali avrebbero dovuto provvedere ad adeguarvisi entro 12 mesi. Le disposizioni del piano di bacino approvato avevano carattere 19 R.G. n. 1206/2017
immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattavasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino;
per il resto le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini
Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, dovevano emanare, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino erano comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non avessero provveduto ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento avrebbe dovuto provvedere d'ufficio le regioni. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'art. 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal comitato nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche.
Successivamente, la L.R. n. 2/2001 ha istituito l'Autorità di Bacino della Basilicata, che ha riassunto in sé le tre Autorità precedenti. Nella nuova configurazione, però, detta Autorità ha costituito un ufficio incardinato presso la Presidenza della Giunta Regionale della , per poi diventare, CP_1 solo nel 2006, ente dotato di una propria autonomia, salvo, subito dopo, essere stata soppressa con il d.lgs. n. 156/2006. Con Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 25/10/2016 le Autorità di Bacino Nazionali, interregionali e regionali sono confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
Premesso quanto innanzi, spettava certamente all'Autorità di Bacino redigere il Piano di Assetto
Idrogeologico (P.A.I.), ma a ben vedere non viene in considerazione un danno diretta conseguenza dell'illegittimità di un provvedimento amministrativo o dell'omissione di un provvedimento amministrativo, quanto piuttosto un danno derivante dall'affidamento in buona fede ingenerato dai terzi (altre P.A. o privati) sulla non pericolosità di un luogo non inserito nel P.A.I. tra le zone a rischio idrogeologico. Vengono, dunque, in evidenza le regole di correttezza nei rapporti tra amministrazioni e tra queste e i privati, distinte ed autonome rispetto a quelle della legittimità amministrativa, sicché correlandosi la lesione dell'affidamento ad una posizione di diritto
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soggettivo, la giurisdizione compete al giudice ordinario (v. Cassazione SS.UU. ordinanza n. 2175 del 24/01/2023).
Per le medesime ragioni va rigettata anche l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale ordinario di Matera rispetto al Tribunale delle Acque Pubbliche competente per territorio ai sensi dell'art. 143 del R.D. n. 1775/1933. La norma, infatti, prescrive che “Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche; b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottati ai sensi degli artt.
217 e 221 della presente legge;
nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, del R. decreto
19 novembre 1921, n. 1688, e degli art. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale Superiore delle acque dalla presente legge e dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.”.
Il caso che ci occupa non rientra in nessuna delle suddette ipotesi, anche in considerazione del fatto che, come giustamente evidenziato dall'Avvocatura dello Stato, il Piano per la Difesa dal Rischio
Idrogeologico è uno strumento di pianificazione di area vasta e, pertanto, solo di indirizzo generale per gli aspetti relativi al rischio idrogeologico (frane, alluvioni), con funzione:
1. conoscitiva, che comprende lo studio dell'ambiente fisico e del sistema antropico e la ricognizione delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli idrogeologici e paesaggistici;
2. normativa e prescrittiva, destinata alle attività connesse alla tutela del territorio e delle acque fino alla valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico e alla conseguente attività di vincolo in regime sia straordinario che ordinario;
3. programmatica, che fornisce le possibili metodologie d'intervento finalizzate alla mitigazione del rischio, determina l'impegno finanziario occorrente e la distribuzione temporale degli interventi.
Il ha sostenuto di aver fatto affidamento sul mancato inserimento dei Controparte_2 luoghi oggetto di frana nell'ambito del P.A.I., sicché in caso di accertata sua responsabilità per l'autorizzazione di attività antropiche incompatibili con il rischio insito nell'area ha chiesto di essere
“garantito” dall'autorità di Bacino, su cui ha chiesto di traslarla.
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È, altresì, destituita di fondamento l'eccezione sollevata dalla di nullità e/o Controparte_4 inammissibilità della sua chiamata in causa da parte del per Controparte_2 indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
Il ha giustificato la richiesta di estensione del contraddittorio alla Controparte_2
in virtù dei pareri da questa rilasciati nel procedimento di variante al Piano di CP_4
Fabbricazione. Come per l'avocazione dell'Autorità di Bacino, l'ente locale sostanzialmente ha lamentato di aver confidato in buona fede sulla correttezza dei pareri rilasciati dalla Provincia e, quindi, di essersi determinato in via conseguenziale sulla base delle loro risultanze. Ha chiesto, pertanto, che ove mai fosse stata accertata la propria responsabilità per i danni lamentati dall'attore, fosse garantito dalla proprio in virtù dei pareri positivi, eventualmente accertati Controparte_4 come erronei incidenter tantum, rilasciati nel procedimento di variante al Piano di Fabbricazione, su richiesta di variante urbanistica, da area agricola ad area commerciale, avanzata dall'odierno attore
. Parte_1
D'altro canto, la compiuta difesa assunta nel merito dalla consente di ritenere che detta CP_4 amministrazione abbia ben compreso le ragioni di fatto e di diritto poste dal
[...]
a fondamento della propria pretesa. Pretesa che è stata totalmente respinta, in CP_2 ragione del fatto che “nella successiva seduta del 26 luglio 2006, il rappresentante della Controparte_4 esprimeva parere favorevole atteso che la proposta di variante non interferiva o confliggeva con alcuna programmazione di competenza provinciale. Il ruolo della nel procedimento promosso dal Controparte_4 [...]
è stato esclusivamente quello di dare atto della coerenza alla pianificazione strutturale provinciale, CP_2 che ancora non risultava realizzata. Il parere reso dalla deve intendersi finalizzato ad attestare Controparte_4 la mancanza di qualsiasi iniziativa provinciale (programmazione di competenza provinciale) che potesse essere inficiata dalla proposta variante o, comunque, potesse interferire e/o confliggere con la variante medesima. La
non ha avuto alcun ruolo per quanto riguarda agli aspetti geologici, ai quali sono connessi e dipendenti i CP_4 fatti di cui è causa” (v. pag. 6 comparsa di costituzione).
V. Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., così come interpretato alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018 - che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni -, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti in causa, poiché: a) sono emerse nel corso del giudizio plurime omissioni e violazioni da parte di tutti i soggetti in causa, che hanno avuto un oggettivo rilievo causale nella determinazione dei danni verificatisi, nell'an e nel quantum; b) sono 22 R.G. n. 1206/2017
state rigettate le eccezioni processuali sollevate dalle terze chiamate, che risultano, quindi, parzialmente soccombenti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
RIGETTA le eccezioni di difetto di giurisdizione nei confronti del Tribunale Amministrativo e di incompetenza per materia nei confronti del Tribunale delle Acque Pubbliche competente per territorio sollevate dall'Autorità di Bacino;
RIGETTA l'eccezione di nullità della sua chiamata in causa sollevata dalla;
Controparte_4
COMPENSA integralmente le spese processuali tra tutte le parti in causa.
Matera, 22/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p.. 23