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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di LECCE
Prima Sezione civile
La Corte di appello di Lecce, nelle persone dei seguenti Consiglieri: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di II Grado iscritto al n. R.G. 349/2024 Vol. Giurisdiz. promosso da:
, nato a [...] il [...], c.f. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], c.f. entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2
Lecce, via Alfonso Lamarmora n. 2, nello studio dell'avv. Nicola Saracino, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;
reclamanti
contro
:
(C.F. e P. IVA: - con sede in Torino (TO) alla Via G. Giolitti n. 15, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del presidente del CdA, dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
CO AD ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto avvocato, giusta procura generale alle liti in atti;
reclamata
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3
Firenze, via Jacopo da Diaceto, 48; reclamata contumace
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Controparte_4
Emilia, Via Emilia San Pietro, 4
pagina 1 di 11 reclamata contumace
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano Controparte_5 piazza del calendario, 3; reclamata contumace
n persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano via Controparte_6
Caldera, 21; reclamata contumace
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, viale Controparte_7
Fulvio Testi, 280 reclamata contumace in contraddittorio con
Dott. , professionista nominato quale Gestore della crisi;
Controparte_8
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Lecce
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni sostitutive dell'udienza del 14 novembre 2024, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 108/2024 pubblicato in data 06.08.2024, il Tribunale monocratico di Lecce, a definizione del proc. n. 95/2023 sub/1 P.U., ha rigettato la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, proposto dai signori e Parte_1 [...]
con l'assistenza del Gestore della crisi, dott. . Pt_2 Controparte_8
Il Tribunale è giunto a detta decisione, ritenendo insussistente la meritevolezza dei debitori, per avere essi determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, aderendo alle osservazioni avanzate da da cui sarebbe emerso «che al fine di ottenere nuove Controparte_1
liquidità, i ricorrenti, già consapevoli di essere sovraesposti, al fine di apparire finanziabili e
“mascherare” tale soglia di sovraesposizione, omettevano di dichiarare l'intera situazione finanziaria in cui versavano (cfr. doc. 4 e 5 osservazioni )». CP_1
Per la riforma della decisione in esame, e in data 06.09.2024 Parte_1 Parte_2
hanno proposto reclamo ex art. 50 c.c.i.i., per i motivi che saranno di seguito esaminati, cui ha resistito Controparte_1
pagina 2 di 11 Instaurato il contraddittorio con il Gestore della crisi ed acquisito il parere del Procuratore
Generale, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 14 novembre 2024 e all'esito questa Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con un articolato reclamo i coniugi hanno contestato il decreto n. 108/2024, Parte_3
osservando - in primis - che a dovesse essere preclusa la presentazione di Controparte_1
opposizione al piano del consumatore dagli stessi proposto, per avere la società colpevolmente finanziato i coniugi senza effettuare le opportune verifiche sul merito creditizio, come invece richiesto dall'art. 124 bis TUB e dalla giurisprudenza sul punto.
I reclamanti hanno censurato, altresì, la valutazione del Tribunale in ordine all'insussistenza della meritevolezza per l'accesso al piano e, in particolare, l'affermata ricorrenza della colpa grave dei coniugi nella determinazione del sovraindebitamento. Sotto quest'ultimo profilo, nel reclamo si è sostenuto che: 1) non sussisterebbe la colpa grave del , per essersi questi Pt_1
trovato a «fronteggiare con le sole proprie capacità e con le proprie ed uniche risorse economiche, tutta una serie di difficoltà familiari ed economiche a lui non imputabili e ricollegabili al mancato rilievo del giudizio di meritevolezza da parte dei vari finanziatori nel corso degli anni, per effetto del quale, anno dopo anno, è andato stratificandosi un debito non più sostenibile»; 2) non sarebbe ravvisabile neppure la malafede o la frode nella condotta del
, in quanto «l'adesione ai contratti con delega e cessione intercorsi con è Pt_1 CP_1
avvenuta mediante la mera sottoscrizione “in bianco” di moduli prestampati, mentre il completamento del contratto è avvenuto solo successivamente da parte del preposto di
(come sopra detto sarà sufficiente per la Corte verificare ictu oculi gli stessi CP_1
documenti n. 4 e 5 delle osservazioni prodotte da per rendersi conto di ciò recando CP_1 detti documenti in maniera chiara il timbro e la firma del preposto di , tal CP_1 Per_1
, il quale faceva sottoscrivere i moduli in bianco al sig. per poi compilarli
[...] Pt_1
successivamente a suo piacimento con tratto grafico dei dati inseriti nei moduli identico a quello della firma apposta dallo stesso), motivo per il quale non corrisponde al vero che il Pt_1
abbia omesso di dichiarare che vi fossero altri finanziamenti in corso per poter ottenere il prestito».
I reclamanti hanno contestato, infine, la violazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art.
69 c.c.i.i. e dei principi fondamentali che regolano la materia, per aver «fondato il proprio pronunciamento sull'unico rilievo di una asserita “colpa grave” dei ricorrenti (del tutto inesistente ed indimostrata) in occasione della richiesta formulata dal sig. alla società Pt_1
per un finanziamento in data 13/03/2020 avente ad oggetto una delega sullo CP_1
stipendio dell'importo di € 30.500,00 e per un finanziamento in data 27/04/2021 avente ad pagina 3 di 11 oggetto la cessione del quinto dello stipendio per l'importo di € 37.500,00. Si precisa che entrambi i finanziamenti sono serviti ad estinguerne altrettanti, con piccole rimanenze utilizzate per le esigenze familiari». Più nel dettaglio, secondo i reclamanti, il Tribunale sarebbe incorso in errore perché, testualmente: «al fine di riscontrare la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo al debitore, occorre avere riguardo non già alla contrazione del singolo debito, quanto e diversamente alla formazione complessiva del sovraindebitamento. (…) Si reputa, dunque, come debba valutarsi l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico e non già avuto riguardo al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito. In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l'ingresso del consumatore in detta condizione».
II. Al succitato reclamo ha resistito con memoria di costituzione e risposta la Controparte_1
contestando in primis che l'adesione ai contratti di cessione del quinto e di delega di pagamento stipulati dal con la sia avvenuta mediante sottoscrizione in bianco dei Pt_1 Controparte_1
relativi moduli, sostenendo che «ben può essere corrispondente al vero, che siano stati completati di pugno del “preposto” perché, evidentemente, non è richiesto da alcuna norma che le dichiarazioni siano da redigersi di pugno del dichiarante. Ciò che rileva, e non potrebbe essere diversamente, è che le sottoscrizioni siano autentiche. Sotto questo profilo, il signor Pt_1
nulla eccepisce e, quindi, le dichiarazioni sono inevitabilmente corrispondenti alla manifestazione di volontà dello stesso».
La medesima società ha in secondo luogo contestato il reclamo laddove afferma che la colpa dei finanziatori, soggetti qualificati a procedere a una valutazione della futura solvibilità del debitore, determinerebbe una minor colpa del consumatore (mendace), con conseguente mitigazione della stessa, da grave a lieve», osservando che «alla luce dell'impianto normativo vigente, si rileva, difatti, come il requisito della meritevolezza del debitore e della valutazione del merito creditizio da parte del creditore operino su piani distinti e separati. In particolare, mentre la meritevolezza (pur oggi ridimensionata alle sole ipotesi di colpa grave, malafede o frode) attiene alla condotta del debitore ed è un presupposto di ammissibilità della procedura, al contrario, il merito creditizio attiene al comportamento del creditore ed incide sulla possibilità per quest'ultimo di sollevare eventuali opposizioni o reclami per contestare la convenienza della proposta». La reclamata resistente ha contestato l'asserita impossibilità di presentare opposizione in sede di omologa, sottolineando che «la , in sede di osservazioni, si è CP_1
limitata ad eccepire il difetto del requisito di meritevolezza in capo al signor , nulla Pt_1
rilevando in tema di convenienza della proposta avanzata con il piano depositato». pagina 4 di 11 Nel merito la società ha rilevato che la circostanza che i ricorrenti avrebbero contratto i prestiti perché in “stato di necessità” e “di bisogno” sarebbe priva di riscontro probatorio, evidenziando come dagli atti non emergano ragioni che giustifichino il ricorso sistematico al credito.
L'ente ha, infine, chiesto il rigetto del reclamo proposto dai debitori per difetto del requisito della meritevolezza, in quanto «il signor ha omesso volutamente di informare la Pt_1
dell'esistenza degli altri (rispetto alle pregresse operazioni di cessione e Controparte_1
delegazione) impegni finanziari nell'evidente consapevolezza che, diversamente dichiarando, non avrebbe ottenuto dalla i finanziamenti». Controparte_1
III. Con parere reso in data 04.10.2024 il P.G. ha ritenuto infondato il reclamo, chiedendone la reiezione in quanto: «le valutazioni poste a fondamento dell'impugnato decreto di rigetto della omologa del piano del consumatore appaiono essere corrette sotto il profilo della ricostruzione dell'esistenza della colpa grave a carico del consumatore. La articolata motivazione non è riducibile certamente a questioni sociologiche riguardanti la vita personale dei creditori, ma essa affronta invece il concreto tema del reiterato ricorso (per fatti successivi rispetto alla accensione del mutuo per l'acquisto della casa) a forme di finanziamento per beni di consumo non giustificate e non ingiustificabili in relazione alle condizioni economiche della famiglia. Sotto tale profilo il giudice ha rilevato correttamente la colpa grave in capo al consumatore. E non vi sono ragioni, di fatto o di diritto, tali da indurre a una diversa valutazione della vicenda. La circostanza, poi, che i moduli sottoscritti presso siano stati riempiti in alcune parti da CP_1
persona fisica diversa dal firmatario (circostanza meramente affermata ma non provata in alcun modo) non ha alcun rilievo ben potendo essere stati i moduli materialmente redatti dal funzionario della società alla presenza dei richiedenti che poi hanno firmato il documento stesso, facendone proprio il contenuto».
IV. Tanto premesso, questa Corte ritiene di dover esaminare in primo luogo la questione per la quale non avrebbe potuto presentare opposizione al piano del consumatore Controparte_1
proposto dai coniugi , a causa dell'asserita (ed invero insussistente) colpa della stessa Pt_1
nella determinazione della situazione di indebitamento o del suo aggravamento, per aver essa violato i principi di cui all'articolo 124 bis TUB.
L'argomento in esame deve essere respinto, in quanto fondato su un'interpretazione non condivisibile dell'art. 69 co. 2 c.c.i.i. sia in chiave letterale, che in ottica sistematica. La disposizione testé citata, infatti, inibisce al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB, solo la contestazione della convenienza della proposta.
pagina 5 di 11 Al contrario, la norma in esame non impedisce affatto al medesimo creditore di presentare opposizione per controdedurre sulla correttezza della condotta tenuta nel valutare il merito creditizio in occasione della concessione del finanziamento, o sulla presenza di dolo/colpa grave in capo al debitore. Argomentare in senso contrario equivarrebbe ad esporre la norma in esame a censura di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto priverebbe la banca creditrice del contraddittorio, dinanzi a un giudice terzo ed imparziale, su un punto fondamentale della propria difesa, quale la valutazione del merito creditizio ex art. 124 bis TUB.
La questione relativa ai limiti per l'opposizione/reclamo del creditore c.d. “colpevole” si era, invero, posta sotto la vigenza dell'art. 12 bis L. 3/2012 ed aveva dato adito a contrasti nella giurisprudenza di merito. La formulazione dell'art. 69, co. 2 c.c.i.i. (applicabile ratione temporis alla vicenda in esame), tuttavia, sotto questo profilo è obiettivamente più puntuale e chiara, nel senso dianzi esaminato, come del resto recentemente confermato dalla Corte di cassazione
(Cass. Sez. I, 22.07.2025, n. 20672), secondo cui: «il creditore colpevole non può opporsi o reclamare per contestare “la convenienza della proposta”, ovverosia per denunciare la lesione del proprio ed esclusivo interesse economico». Soggiunge la stessa Corte che «letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio le loro difese contro l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cd. motivi giuridici o di legittimità, ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento». Se ne inferisce che «il testo novellato è dunque chiaramente volto a distinguere opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore colpevole) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità della domanda (consentiti
a tutti i creditori)».
Per quanto dianzi esposto, l'eccezione per la quale non avrebbe potuto opporsi, Controparte_1
dinanzi al Tribunale, all'omologazione del piano proposto dai coniugi è infondata e deve Pt_1
essere respinta.
V. Altrettanto infondati sono gli altri motivi di reclamo proposti dai coniugi . Pt_1
Il giudice di prime cure, con motivazione logica e coerente, ha ritenuto sussistere la causa soggettiva ostativa della colpa grave in capo ai debitori nella determinazione della propria condizione di sovraindebitamento, preclusiva della possibilità di accedere alla procedura richiesta. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, tale valutazione non è affatto circoscritta alla sottoscrizione dei due contratti di finanziamento con (per il CP_1
finanziamento del 13/03/2020 e per il finanziamento del 27/04/2021), ma è invece riferita all'intero arco temporale in cui i coniugi hanno ripetutamente e sistematicamente fatto Pt_1
pagina 6 di 11 ricorso al credito al consumo. Si legge, infatti, testualmente nel decreto impugnato: «Secondo quanto emerge dai documenti e dalla relazione dell'OCC, il ricorrente ha stipulato una serie di finanziamenti a catena al fine di acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta, poi, nel tempo insostenibile. In particolare, risulta che i ricorrenti, dopo l'acquisto della prima casa avvenuta nel 2001 - tramite contratto di mutuo - hanno stipulato una serie di finanziamenti volti ad ottenere nuove liquidità a definizione della precedente esposizione debitoria e generando - come definita dagli stessi ricorrenti – una
“spirale perversa”». Ed ancora: «a decorrere dall'anno 2001 sino alla presentazione dell'odierna domanda di risanamento (2023), il debitore non ha mai smesso di richiedere ed ottenere finanziamenti acquisendo una certa “confidenza” con tali strumenti».
Tanto premesso, la valutazione del Tribunale sulla sussistenza quantomeno della colpa grave, in capo ai coniugi , è corretta e condivisibile. Pt_1
Emerge dagli atti di causa, infatti, che, a fronte di un mutuo ipotecario di iniziali €. 130.000,00, sottoscritto per l'acquisto dell'abitazione familiare, i coniugi hanno continuato a Pt_1
richiedere nuovi finanziamenti per non meglio specificate/documentate spese per «lavori di sistemazione degli spazi dell'abitazione coniugale (…) l'acquisto di nuovi arredi (…)», imprecisate
«necessità di studio e di cura della salute dei minori, i cui costi andavano ad aggiungersi a quelli della rata mensile del mutuo sopra indicato».
Nel reclamo che ci occupa è espressamente affermato che il si sarebbe trovato a Pt_1
«fronteggiare con le sole proprie capacità e con le proprie ed uniche risorse economiche, tutta una serie di difficoltà familiari ed economiche a lui non imputabili».
Orbene, in proposito questa Corte osserva che, né nella relazione del Gestore della crisi e successive integrazioni richieste dal Tribunale, né nel reclamo in esame è mai stata fornita prova delle ragioni che abbiano indotto i coniugi a richiedere gli originari plurimi Pt_1
finanziamenti. Questa lacuna impedisce di effettuare un giudizio di meritevolezza dell'accesso al credito al consumo e delle ragioni della ritenuta insufficienza del reddito familiare rispetto alle necessità/spese da affrontare, anche in ragione della graduabilità delle stesse in una scala di priorità, che tenesse ragionevolmente conto delle possibilità finanziarie di una famiglia monoreddito.
La mancanza di riscontro documentale non consente quindi di ritenere i finanziamenti in questione effettivamente necessari per le finalità meramente prospettate nella relazione del
Gestore della crisi e nel reclamo. Non vale, a tale scopo, invocare un asserito stato di bisogno dei debitori, circostanza che andava – anch'essa – dimostrata. Dal momento che l'art. 69, co. 1,
c.c.i.i. ne fa presupposto di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, l'onere della pagina 7 di 11 prova sulla diligenza nella richiesta dei finanziamenti - e quindi sull'assenza di colpa grave, malafede o frode - grava sul debitore, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Ma non basta. Nel ricorso ex artt. 8 e 7 bis e ss. L. 3/2012, espressamente si legge che i ricorrenti avrebbero contratto «nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti, così ingenerando un allungamento nel tempo ed una maggiore entità dell'esposizione debitoria degli istanti, che sono caduti in una spirale perversa per effetto dell'omessa corretta valutazione del loro merito creditizio». Così operando, gli odierni reclamanti si sono ritrovati ad essere esposti - alla data della presentazione del ricorso in primo grado (2023) - per complessivi €. 308.520,91.
Ebbene, per espressa ammissione degli odierni reclamanti, i nuovi finanziamenti, contratti per estinguere i precedenti, hanno determinato un allungamento nel tempo ed una maggiore entità dell'esposizione debitoria degli istanti. È francamente inverosimile che il consumatore medio, per quanto sfornito di competenze specifiche di tipo economico/giuridico, non si rendesse conto che le nuove richieste di finanziamento determinassero, in prospettiva, il peggioramento della propria condizione finanziaria, non foss'altro per il maggior impegno mensile (la rata più alta da corrispondere) o per il maggior tempo necessario all'estinzione dei debiti contratti. Se poi si osserva che il sovraindebitamento si è determinato nell'arco di oltre vent'anni, la colpa grave si apprezza - obbiettivamente – ove si consideri che i coniugi hanno quindi avuto Pt_1 tutto il tempo necessario ad adeguare il proprio tenore di vita alla situazione finanziaria della famiglia, correttivo che, ove tempestivamente attuato, avrebbe certamente evitato il sovraindebitamento. Ciò anche in ragione del fatto che non è stata fornita alcuna prova che escluda che le spese effettuate dal nucleo familiare, e per le quali si è fatto sistematicamente ricorso al finanziamento, fossero voluttuarie.
Non può condividersi l'argomento secondo cui la colpa di degraderebbe da grave a Pt_1 lieve nel caso in cui il creditore abbia colpevolmente violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB, determinando la situazione di indebitamento o il suo aggravamento. La tesi in esame si fonda su una palese inversione logica e, in definitiva, sulla non consentita sovrapposizione di piani che, invece, sono – e devono restare – concettualmente distinti. L'art. 69 c.c.i.i. disciplina, nei due commi che lo compongono, la condotta di soggetti diversi, ricollegandovi ben distinte sanzioni: I) il primo comma esclude il debitore che abbia determinato la sua condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti;
II) il secondo comma, invece, sanziona il creditore che abbia determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento con colpa o violazione dei principi di cui all'art. 124 bis TUB, impedendogli di presentare opposizione o reclamo per contestare la mera convenienza della proposta.
pagina 8 di 11 Ne consegue che la valutazione della sussistenza o meno delle condizioni soggettive ostative di cui al comma 1 dell'art. 69 c.c.i.i., non solo prescinde totalmente da ogni accertamento rientrante nell'ambito del secondo comma della stessa norma, ma addirittura la precede necessariamente, rappresentando un evidente prius logico-giuridico: intanto il Tribunale passerà ad esaminare il contegno del creditore ex art. 69 co. 2 c.c.i.i., se ed in quanto esistano le condizioni soggettive di ammissibilità dell'istanza di ristrutturazione dei debiti di cui al primo comma dell'art. 69 c.c.i.i. in capo al debitore.
Su posizioni del tutto analoghe, del resto, si colloca la giurisprudenza di legittimità. Si consideri
Cass. civile, sez. I, ord., 24 luglio 2025 n. 21048, secondo cui: «non si può condividere la tesi di una stretta interferenza tra negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio del cliente consumatore e colpa di quest'ultimo nel determinare il suo sovraindebitamento, tale per cui la prima escluderebbe la seconda. I due profili di colpa – con le rispettive conseguenze – sono infatti distinti e ben possono coesistere. Il fatto che il finanziatore non abbia valutato "il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate" nulla toglie alla possibilità che il consumatore abbia, a sua volta, "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". Pertanto, tale possibilità va accertata dal giudice del merito a prescindere dall'eventuale profilo di colpa del finanziatore. Ciò posto, allora, stabilire una correlazione condizionante tra i due profili – tale per cui, come pretenderebbe parte ricorrente,
"la violazione del merito creditizio... porta ad elidere la gravità della colpa del debitore" – significherebbe associare alla negligenza del creditore una conseguenza non prevista dalla legge
e, in particolare, dall'art. 69 c.c.i.i., che – nei suoi due commi – definisce e tiene distinti gli effetti della colpa grave (o malafede o frode) del debitore, da quelli della colpa del creditore (di cui la violazione del dovere di adeguata valutazione del merito creditizio da parte del creditore professionale è solo una delle possibili forme)».
Orbene, sotto questo profilo risulta documentalmente che il , all'atto della Pt_1
sottoscrizione dei moduli per la concessione del finanziamento del 13/03/2020 e di quello del
27/04/2021, abbia reso a dichiarazioni non rispondenti al vero in merito alla CP_1
sussistenza di altri impegni finanziari in corso. Nel primo modulo, infatti, il ha fatto Pt_1
riferimento solo agli impegni “Fincontinuo” e “Conafi – Banca Sassari”; nel secondo ha dichiarato solo le obbligazioni con e “Fincontinuo”, così tacendo i suoi ulteriori CP_1 impegni finanziari.
La circostanza che il si sarebbe limitato a firmare i detti moduli “in bianco”, lasciando Pt_1
che gli stessi fossero successivamente compilati dal dipendente dell'agenzia, è mera allegazione difensiva, priva di prova.
pagina 9 di 11 Nulla dimostra, infatti, la pretesa identità del tratto grafico tra il contenuto dei moduli e la firma del preposto di , dato che – a tutto voler concedere – non è possibile escludere che i CP_1 moduli siano stati effettivamente compilati dal preposto di alla presenza e sotto CP_1 dettatura proprio del , che poi li ha sottoscritti, assumendosi la paternità del contenuto. Pt_1
Al contrario, è francamente non credibile che il , appuntato scelto dei Carabinieri con Pt_1
qualifica speciale e con giudizio nelle note caratteristiche di “Eccellente” sin dai primi anni di servizio (a quanto si apprende dal reclamo), sia stato così imprudente da sottoscrivere dei moduli in bianco, disinteressandosi successivamente del loro riempimento, così mettendo potenzialmente a repentaglio la propria carriera.
Pretendere che la colpa grave del nel rendere le dichiarazioni omissive sulla sussistenza Pt_1 di ulteriori impegni finanziari in corso, scolori in colpa lieve (non preclusiva dell'omologa del piano), a causa della violazione (invero insussistente), da parte di , dei principi di cui CP_1
all'art. 124 bis TUB, porta inevitabilmente a conseguenze illogiche. La colpa grave o malafede, presente nel c.d. “foro interno” dell'agente, connota il comportamento dell'aspirante mutuatario quando rilasci le dichiarazioni richieste dal mutuante per la valutazione della propria condizione economico-finanziaria. L'atteggiamento psicologico del mutuatario che abbia sorretto un'azione ormai conclusa (il rilascio di dichiarazioni mendaci nei moduli per la concessione del credito) non può modificarsi ex post, in base al successivo comportamento del mutuante, nell'eventualità (ignota al mutuatario al momento della propria azione) che la banca si determini ad eventuali verifiche delle dichiarazioni rese.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'escludere che il creditore sia sempre e comunque tenuto alla verifica delle dichiarazioni rese dal debitore, sotto la propria responsabilità, sulla sua condizione economico-finanziaria. Valga sul punto quanto recentemente sostenuto da Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 20725 del 22/07/2025: «in tema reclamo avverso il provvedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, deve escludersi che il creditore bancario, ai fini del rispetto dei doveri di valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB, debba in ogni caso assumere ulteriori informazioni oltre a quanto acquisito dal cliente consumatore, posto che tale disposizione normativa espressamente prescrive che ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando una banca dati pertinente solo "ove necessario"; la valutazione della diligenza del soggetto finanziatore, pertanto, va condotta caso per caso, alla stregua delle circostanze di fatto il cui accertamento e apprezzamento compete al giudice del merito e non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità». Soggiunge la medesima Corte che «l'art. 124-bis è chiaro, tanto nel prevedere la possibilità che le «informazioni adeguate» per valutare il merito creditizio siano «fornite dal consumatore stesso», quanto nel prescrivere che ulteriori informazioni siano pagina 10 di 11 «ottenute consultando una banca dati pertinente» (non sempre, ma) solo “ove necessario”». La tesi contraria, non solo si pone in contrasto con il tenore letterale dell'art. 124 bis TUB, ma addirittura risulta incoerente con l'obbiettivo della semplificazione, perseguito dal Legislatore nei principali settori economico-giuridici ai fini della migliore competitività del sistema-Paese, cui non è estranea la rapidità nella concessione del credito e che si fonda inevitabilmente sul principio di autoresponsabilità del cliente che richieda un finanziamento.
Nel caso di specie, quindi, non era affatto tenuta ad effettuare ulteriori indagini e ben CP_1
poteva fare affidamento sulle dichiarazioni rese – sotto la propria responsabilità – dal , Pt_1
Carabiniere e quindi, proprio per questo, dotato di alta credibilità.
Per tutte le ragioni di anzi esposte il reclamo proposto dai coniugi è infondato e deve Pt_1 essere respinto.
Attesa la novità delle questioni esaminate, nonché la circostanza che solo in corso di procedura siano sopravvenute le pronunce della giurisprudenza di legittimità - di cui si è dato atto in motivazione - che hanno risolto pregressi contrasti della giurisprudenza di merito, rilevanti nella decisione del caso, le spese processuali della presente procedura possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 50 c.c.i.i., proposto da e in data 06.09.2024, per la revoca del decreto n. Parte_1 Parte_2
108/2024 pubblicato in data 06.08.2024, dal Tribunale monocratico di Lecce, a definizione del proc. n. 95/2023 sub/1 P.U., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il reclamo;
- dichiara spese e compensi della presente procedura interamente compensate tra le parti costituite e irripetibili nei confronti di quelle contumaci.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito e al Gestore della crisi per eventuali adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di Lecce, in data 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Patrizia Evangelista Dott. Riccardo Mele
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di LECCE
Prima Sezione civile
La Corte di appello di Lecce, nelle persone dei seguenti Consiglieri: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di II Grado iscritto al n. R.G. 349/2024 Vol. Giurisdiz. promosso da:
, nato a [...] il [...], c.f. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], c.f. entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2
Lecce, via Alfonso Lamarmora n. 2, nello studio dell'avv. Nicola Saracino, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;
reclamanti
contro
:
(C.F. e P. IVA: - con sede in Torino (TO) alla Via G. Giolitti n. 15, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del presidente del CdA, dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
CO AD ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto avvocato, giusta procura generale alle liti in atti;
reclamata
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3
Firenze, via Jacopo da Diaceto, 48; reclamata contumace
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Controparte_4
Emilia, Via Emilia San Pietro, 4
pagina 1 di 11 reclamata contumace
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano Controparte_5 piazza del calendario, 3; reclamata contumace
n persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano via Controparte_6
Caldera, 21; reclamata contumace
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, viale Controparte_7
Fulvio Testi, 280 reclamata contumace in contraddittorio con
Dott. , professionista nominato quale Gestore della crisi;
Controparte_8
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Lecce
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni sostitutive dell'udienza del 14 novembre 2024, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 108/2024 pubblicato in data 06.08.2024, il Tribunale monocratico di Lecce, a definizione del proc. n. 95/2023 sub/1 P.U., ha rigettato la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, proposto dai signori e Parte_1 [...]
con l'assistenza del Gestore della crisi, dott. . Pt_2 Controparte_8
Il Tribunale è giunto a detta decisione, ritenendo insussistente la meritevolezza dei debitori, per avere essi determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, aderendo alle osservazioni avanzate da da cui sarebbe emerso «che al fine di ottenere nuove Controparte_1
liquidità, i ricorrenti, già consapevoli di essere sovraesposti, al fine di apparire finanziabili e
“mascherare” tale soglia di sovraesposizione, omettevano di dichiarare l'intera situazione finanziaria in cui versavano (cfr. doc. 4 e 5 osservazioni )». CP_1
Per la riforma della decisione in esame, e in data 06.09.2024 Parte_1 Parte_2
hanno proposto reclamo ex art. 50 c.c.i.i., per i motivi che saranno di seguito esaminati, cui ha resistito Controparte_1
pagina 2 di 11 Instaurato il contraddittorio con il Gestore della crisi ed acquisito il parere del Procuratore
Generale, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 14 novembre 2024 e all'esito questa Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con un articolato reclamo i coniugi hanno contestato il decreto n. 108/2024, Parte_3
osservando - in primis - che a dovesse essere preclusa la presentazione di Controparte_1
opposizione al piano del consumatore dagli stessi proposto, per avere la società colpevolmente finanziato i coniugi senza effettuare le opportune verifiche sul merito creditizio, come invece richiesto dall'art. 124 bis TUB e dalla giurisprudenza sul punto.
I reclamanti hanno censurato, altresì, la valutazione del Tribunale in ordine all'insussistenza della meritevolezza per l'accesso al piano e, in particolare, l'affermata ricorrenza della colpa grave dei coniugi nella determinazione del sovraindebitamento. Sotto quest'ultimo profilo, nel reclamo si è sostenuto che: 1) non sussisterebbe la colpa grave del , per essersi questi Pt_1
trovato a «fronteggiare con le sole proprie capacità e con le proprie ed uniche risorse economiche, tutta una serie di difficoltà familiari ed economiche a lui non imputabili e ricollegabili al mancato rilievo del giudizio di meritevolezza da parte dei vari finanziatori nel corso degli anni, per effetto del quale, anno dopo anno, è andato stratificandosi un debito non più sostenibile»; 2) non sarebbe ravvisabile neppure la malafede o la frode nella condotta del
, in quanto «l'adesione ai contratti con delega e cessione intercorsi con è Pt_1 CP_1
avvenuta mediante la mera sottoscrizione “in bianco” di moduli prestampati, mentre il completamento del contratto è avvenuto solo successivamente da parte del preposto di
(come sopra detto sarà sufficiente per la Corte verificare ictu oculi gli stessi CP_1
documenti n. 4 e 5 delle osservazioni prodotte da per rendersi conto di ciò recando CP_1 detti documenti in maniera chiara il timbro e la firma del preposto di , tal CP_1 Per_1
, il quale faceva sottoscrivere i moduli in bianco al sig. per poi compilarli
[...] Pt_1
successivamente a suo piacimento con tratto grafico dei dati inseriti nei moduli identico a quello della firma apposta dallo stesso), motivo per il quale non corrisponde al vero che il Pt_1
abbia omesso di dichiarare che vi fossero altri finanziamenti in corso per poter ottenere il prestito».
I reclamanti hanno contestato, infine, la violazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art.
69 c.c.i.i. e dei principi fondamentali che regolano la materia, per aver «fondato il proprio pronunciamento sull'unico rilievo di una asserita “colpa grave” dei ricorrenti (del tutto inesistente ed indimostrata) in occasione della richiesta formulata dal sig. alla società Pt_1
per un finanziamento in data 13/03/2020 avente ad oggetto una delega sullo CP_1
stipendio dell'importo di € 30.500,00 e per un finanziamento in data 27/04/2021 avente ad pagina 3 di 11 oggetto la cessione del quinto dello stipendio per l'importo di € 37.500,00. Si precisa che entrambi i finanziamenti sono serviti ad estinguerne altrettanti, con piccole rimanenze utilizzate per le esigenze familiari». Più nel dettaglio, secondo i reclamanti, il Tribunale sarebbe incorso in errore perché, testualmente: «al fine di riscontrare la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo al debitore, occorre avere riguardo non già alla contrazione del singolo debito, quanto e diversamente alla formazione complessiva del sovraindebitamento. (…) Si reputa, dunque, come debba valutarsi l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico e non già avuto riguardo al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito. In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l'ingresso del consumatore in detta condizione».
II. Al succitato reclamo ha resistito con memoria di costituzione e risposta la Controparte_1
contestando in primis che l'adesione ai contratti di cessione del quinto e di delega di pagamento stipulati dal con la sia avvenuta mediante sottoscrizione in bianco dei Pt_1 Controparte_1
relativi moduli, sostenendo che «ben può essere corrispondente al vero, che siano stati completati di pugno del “preposto” perché, evidentemente, non è richiesto da alcuna norma che le dichiarazioni siano da redigersi di pugno del dichiarante. Ciò che rileva, e non potrebbe essere diversamente, è che le sottoscrizioni siano autentiche. Sotto questo profilo, il signor Pt_1
nulla eccepisce e, quindi, le dichiarazioni sono inevitabilmente corrispondenti alla manifestazione di volontà dello stesso».
La medesima società ha in secondo luogo contestato il reclamo laddove afferma che la colpa dei finanziatori, soggetti qualificati a procedere a una valutazione della futura solvibilità del debitore, determinerebbe una minor colpa del consumatore (mendace), con conseguente mitigazione della stessa, da grave a lieve», osservando che «alla luce dell'impianto normativo vigente, si rileva, difatti, come il requisito della meritevolezza del debitore e della valutazione del merito creditizio da parte del creditore operino su piani distinti e separati. In particolare, mentre la meritevolezza (pur oggi ridimensionata alle sole ipotesi di colpa grave, malafede o frode) attiene alla condotta del debitore ed è un presupposto di ammissibilità della procedura, al contrario, il merito creditizio attiene al comportamento del creditore ed incide sulla possibilità per quest'ultimo di sollevare eventuali opposizioni o reclami per contestare la convenienza della proposta». La reclamata resistente ha contestato l'asserita impossibilità di presentare opposizione in sede di omologa, sottolineando che «la , in sede di osservazioni, si è CP_1
limitata ad eccepire il difetto del requisito di meritevolezza in capo al signor , nulla Pt_1
rilevando in tema di convenienza della proposta avanzata con il piano depositato». pagina 4 di 11 Nel merito la società ha rilevato che la circostanza che i ricorrenti avrebbero contratto i prestiti perché in “stato di necessità” e “di bisogno” sarebbe priva di riscontro probatorio, evidenziando come dagli atti non emergano ragioni che giustifichino il ricorso sistematico al credito.
L'ente ha, infine, chiesto il rigetto del reclamo proposto dai debitori per difetto del requisito della meritevolezza, in quanto «il signor ha omesso volutamente di informare la Pt_1
dell'esistenza degli altri (rispetto alle pregresse operazioni di cessione e Controparte_1
delegazione) impegni finanziari nell'evidente consapevolezza che, diversamente dichiarando, non avrebbe ottenuto dalla i finanziamenti». Controparte_1
III. Con parere reso in data 04.10.2024 il P.G. ha ritenuto infondato il reclamo, chiedendone la reiezione in quanto: «le valutazioni poste a fondamento dell'impugnato decreto di rigetto della omologa del piano del consumatore appaiono essere corrette sotto il profilo della ricostruzione dell'esistenza della colpa grave a carico del consumatore. La articolata motivazione non è riducibile certamente a questioni sociologiche riguardanti la vita personale dei creditori, ma essa affronta invece il concreto tema del reiterato ricorso (per fatti successivi rispetto alla accensione del mutuo per l'acquisto della casa) a forme di finanziamento per beni di consumo non giustificate e non ingiustificabili in relazione alle condizioni economiche della famiglia. Sotto tale profilo il giudice ha rilevato correttamente la colpa grave in capo al consumatore. E non vi sono ragioni, di fatto o di diritto, tali da indurre a una diversa valutazione della vicenda. La circostanza, poi, che i moduli sottoscritti presso siano stati riempiti in alcune parti da CP_1
persona fisica diversa dal firmatario (circostanza meramente affermata ma non provata in alcun modo) non ha alcun rilievo ben potendo essere stati i moduli materialmente redatti dal funzionario della società alla presenza dei richiedenti che poi hanno firmato il documento stesso, facendone proprio il contenuto».
IV. Tanto premesso, questa Corte ritiene di dover esaminare in primo luogo la questione per la quale non avrebbe potuto presentare opposizione al piano del consumatore Controparte_1
proposto dai coniugi , a causa dell'asserita (ed invero insussistente) colpa della stessa Pt_1
nella determinazione della situazione di indebitamento o del suo aggravamento, per aver essa violato i principi di cui all'articolo 124 bis TUB.
L'argomento in esame deve essere respinto, in quanto fondato su un'interpretazione non condivisibile dell'art. 69 co. 2 c.c.i.i. sia in chiave letterale, che in ottica sistematica. La disposizione testé citata, infatti, inibisce al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB, solo la contestazione della convenienza della proposta.
pagina 5 di 11 Al contrario, la norma in esame non impedisce affatto al medesimo creditore di presentare opposizione per controdedurre sulla correttezza della condotta tenuta nel valutare il merito creditizio in occasione della concessione del finanziamento, o sulla presenza di dolo/colpa grave in capo al debitore. Argomentare in senso contrario equivarrebbe ad esporre la norma in esame a censura di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto priverebbe la banca creditrice del contraddittorio, dinanzi a un giudice terzo ed imparziale, su un punto fondamentale della propria difesa, quale la valutazione del merito creditizio ex art. 124 bis TUB.
La questione relativa ai limiti per l'opposizione/reclamo del creditore c.d. “colpevole” si era, invero, posta sotto la vigenza dell'art. 12 bis L. 3/2012 ed aveva dato adito a contrasti nella giurisprudenza di merito. La formulazione dell'art. 69, co. 2 c.c.i.i. (applicabile ratione temporis alla vicenda in esame), tuttavia, sotto questo profilo è obiettivamente più puntuale e chiara, nel senso dianzi esaminato, come del resto recentemente confermato dalla Corte di cassazione
(Cass. Sez. I, 22.07.2025, n. 20672), secondo cui: «il creditore colpevole non può opporsi o reclamare per contestare “la convenienza della proposta”, ovverosia per denunciare la lesione del proprio ed esclusivo interesse economico». Soggiunge la stessa Corte che «letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio le loro difese contro l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cd. motivi giuridici o di legittimità, ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento». Se ne inferisce che «il testo novellato è dunque chiaramente volto a distinguere opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore colpevole) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità della domanda (consentiti
a tutti i creditori)».
Per quanto dianzi esposto, l'eccezione per la quale non avrebbe potuto opporsi, Controparte_1
dinanzi al Tribunale, all'omologazione del piano proposto dai coniugi è infondata e deve Pt_1
essere respinta.
V. Altrettanto infondati sono gli altri motivi di reclamo proposti dai coniugi . Pt_1
Il giudice di prime cure, con motivazione logica e coerente, ha ritenuto sussistere la causa soggettiva ostativa della colpa grave in capo ai debitori nella determinazione della propria condizione di sovraindebitamento, preclusiva della possibilità di accedere alla procedura richiesta. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, tale valutazione non è affatto circoscritta alla sottoscrizione dei due contratti di finanziamento con (per il CP_1
finanziamento del 13/03/2020 e per il finanziamento del 27/04/2021), ma è invece riferita all'intero arco temporale in cui i coniugi hanno ripetutamente e sistematicamente fatto Pt_1
pagina 6 di 11 ricorso al credito al consumo. Si legge, infatti, testualmente nel decreto impugnato: «Secondo quanto emerge dai documenti e dalla relazione dell'OCC, il ricorrente ha stipulato una serie di finanziamenti a catena al fine di acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta, poi, nel tempo insostenibile. In particolare, risulta che i ricorrenti, dopo l'acquisto della prima casa avvenuta nel 2001 - tramite contratto di mutuo - hanno stipulato una serie di finanziamenti volti ad ottenere nuove liquidità a definizione della precedente esposizione debitoria e generando - come definita dagli stessi ricorrenti – una
“spirale perversa”». Ed ancora: «a decorrere dall'anno 2001 sino alla presentazione dell'odierna domanda di risanamento (2023), il debitore non ha mai smesso di richiedere ed ottenere finanziamenti acquisendo una certa “confidenza” con tali strumenti».
Tanto premesso, la valutazione del Tribunale sulla sussistenza quantomeno della colpa grave, in capo ai coniugi , è corretta e condivisibile. Pt_1
Emerge dagli atti di causa, infatti, che, a fronte di un mutuo ipotecario di iniziali €. 130.000,00, sottoscritto per l'acquisto dell'abitazione familiare, i coniugi hanno continuato a Pt_1
richiedere nuovi finanziamenti per non meglio specificate/documentate spese per «lavori di sistemazione degli spazi dell'abitazione coniugale (…) l'acquisto di nuovi arredi (…)», imprecisate
«necessità di studio e di cura della salute dei minori, i cui costi andavano ad aggiungersi a quelli della rata mensile del mutuo sopra indicato».
Nel reclamo che ci occupa è espressamente affermato che il si sarebbe trovato a Pt_1
«fronteggiare con le sole proprie capacità e con le proprie ed uniche risorse economiche, tutta una serie di difficoltà familiari ed economiche a lui non imputabili».
Orbene, in proposito questa Corte osserva che, né nella relazione del Gestore della crisi e successive integrazioni richieste dal Tribunale, né nel reclamo in esame è mai stata fornita prova delle ragioni che abbiano indotto i coniugi a richiedere gli originari plurimi Pt_1
finanziamenti. Questa lacuna impedisce di effettuare un giudizio di meritevolezza dell'accesso al credito al consumo e delle ragioni della ritenuta insufficienza del reddito familiare rispetto alle necessità/spese da affrontare, anche in ragione della graduabilità delle stesse in una scala di priorità, che tenesse ragionevolmente conto delle possibilità finanziarie di una famiglia monoreddito.
La mancanza di riscontro documentale non consente quindi di ritenere i finanziamenti in questione effettivamente necessari per le finalità meramente prospettate nella relazione del
Gestore della crisi e nel reclamo. Non vale, a tale scopo, invocare un asserito stato di bisogno dei debitori, circostanza che andava – anch'essa – dimostrata. Dal momento che l'art. 69, co. 1,
c.c.i.i. ne fa presupposto di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, l'onere della pagina 7 di 11 prova sulla diligenza nella richiesta dei finanziamenti - e quindi sull'assenza di colpa grave, malafede o frode - grava sul debitore, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Ma non basta. Nel ricorso ex artt. 8 e 7 bis e ss. L. 3/2012, espressamente si legge che i ricorrenti avrebbero contratto «nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti, così ingenerando un allungamento nel tempo ed una maggiore entità dell'esposizione debitoria degli istanti, che sono caduti in una spirale perversa per effetto dell'omessa corretta valutazione del loro merito creditizio». Così operando, gli odierni reclamanti si sono ritrovati ad essere esposti - alla data della presentazione del ricorso in primo grado (2023) - per complessivi €. 308.520,91.
Ebbene, per espressa ammissione degli odierni reclamanti, i nuovi finanziamenti, contratti per estinguere i precedenti, hanno determinato un allungamento nel tempo ed una maggiore entità dell'esposizione debitoria degli istanti. È francamente inverosimile che il consumatore medio, per quanto sfornito di competenze specifiche di tipo economico/giuridico, non si rendesse conto che le nuove richieste di finanziamento determinassero, in prospettiva, il peggioramento della propria condizione finanziaria, non foss'altro per il maggior impegno mensile (la rata più alta da corrispondere) o per il maggior tempo necessario all'estinzione dei debiti contratti. Se poi si osserva che il sovraindebitamento si è determinato nell'arco di oltre vent'anni, la colpa grave si apprezza - obbiettivamente – ove si consideri che i coniugi hanno quindi avuto Pt_1 tutto il tempo necessario ad adeguare il proprio tenore di vita alla situazione finanziaria della famiglia, correttivo che, ove tempestivamente attuato, avrebbe certamente evitato il sovraindebitamento. Ciò anche in ragione del fatto che non è stata fornita alcuna prova che escluda che le spese effettuate dal nucleo familiare, e per le quali si è fatto sistematicamente ricorso al finanziamento, fossero voluttuarie.
Non può condividersi l'argomento secondo cui la colpa di degraderebbe da grave a Pt_1 lieve nel caso in cui il creditore abbia colpevolmente violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB, determinando la situazione di indebitamento o il suo aggravamento. La tesi in esame si fonda su una palese inversione logica e, in definitiva, sulla non consentita sovrapposizione di piani che, invece, sono – e devono restare – concettualmente distinti. L'art. 69 c.c.i.i. disciplina, nei due commi che lo compongono, la condotta di soggetti diversi, ricollegandovi ben distinte sanzioni: I) il primo comma esclude il debitore che abbia determinato la sua condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti;
II) il secondo comma, invece, sanziona il creditore che abbia determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento con colpa o violazione dei principi di cui all'art. 124 bis TUB, impedendogli di presentare opposizione o reclamo per contestare la mera convenienza della proposta.
pagina 8 di 11 Ne consegue che la valutazione della sussistenza o meno delle condizioni soggettive ostative di cui al comma 1 dell'art. 69 c.c.i.i., non solo prescinde totalmente da ogni accertamento rientrante nell'ambito del secondo comma della stessa norma, ma addirittura la precede necessariamente, rappresentando un evidente prius logico-giuridico: intanto il Tribunale passerà ad esaminare il contegno del creditore ex art. 69 co. 2 c.c.i.i., se ed in quanto esistano le condizioni soggettive di ammissibilità dell'istanza di ristrutturazione dei debiti di cui al primo comma dell'art. 69 c.c.i.i. in capo al debitore.
Su posizioni del tutto analoghe, del resto, si colloca la giurisprudenza di legittimità. Si consideri
Cass. civile, sez. I, ord., 24 luglio 2025 n. 21048, secondo cui: «non si può condividere la tesi di una stretta interferenza tra negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio del cliente consumatore e colpa di quest'ultimo nel determinare il suo sovraindebitamento, tale per cui la prima escluderebbe la seconda. I due profili di colpa – con le rispettive conseguenze – sono infatti distinti e ben possono coesistere. Il fatto che il finanziatore non abbia valutato "il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate" nulla toglie alla possibilità che il consumatore abbia, a sua volta, "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". Pertanto, tale possibilità va accertata dal giudice del merito a prescindere dall'eventuale profilo di colpa del finanziatore. Ciò posto, allora, stabilire una correlazione condizionante tra i due profili – tale per cui, come pretenderebbe parte ricorrente,
"la violazione del merito creditizio... porta ad elidere la gravità della colpa del debitore" – significherebbe associare alla negligenza del creditore una conseguenza non prevista dalla legge
e, in particolare, dall'art. 69 c.c.i.i., che – nei suoi due commi – definisce e tiene distinti gli effetti della colpa grave (o malafede o frode) del debitore, da quelli della colpa del creditore (di cui la violazione del dovere di adeguata valutazione del merito creditizio da parte del creditore professionale è solo una delle possibili forme)».
Orbene, sotto questo profilo risulta documentalmente che il , all'atto della Pt_1
sottoscrizione dei moduli per la concessione del finanziamento del 13/03/2020 e di quello del
27/04/2021, abbia reso a dichiarazioni non rispondenti al vero in merito alla CP_1
sussistenza di altri impegni finanziari in corso. Nel primo modulo, infatti, il ha fatto Pt_1
riferimento solo agli impegni “Fincontinuo” e “Conafi – Banca Sassari”; nel secondo ha dichiarato solo le obbligazioni con e “Fincontinuo”, così tacendo i suoi ulteriori CP_1 impegni finanziari.
La circostanza che il si sarebbe limitato a firmare i detti moduli “in bianco”, lasciando Pt_1
che gli stessi fossero successivamente compilati dal dipendente dell'agenzia, è mera allegazione difensiva, priva di prova.
pagina 9 di 11 Nulla dimostra, infatti, la pretesa identità del tratto grafico tra il contenuto dei moduli e la firma del preposto di , dato che – a tutto voler concedere – non è possibile escludere che i CP_1 moduli siano stati effettivamente compilati dal preposto di alla presenza e sotto CP_1 dettatura proprio del , che poi li ha sottoscritti, assumendosi la paternità del contenuto. Pt_1
Al contrario, è francamente non credibile che il , appuntato scelto dei Carabinieri con Pt_1
qualifica speciale e con giudizio nelle note caratteristiche di “Eccellente” sin dai primi anni di servizio (a quanto si apprende dal reclamo), sia stato così imprudente da sottoscrivere dei moduli in bianco, disinteressandosi successivamente del loro riempimento, così mettendo potenzialmente a repentaglio la propria carriera.
Pretendere che la colpa grave del nel rendere le dichiarazioni omissive sulla sussistenza Pt_1 di ulteriori impegni finanziari in corso, scolori in colpa lieve (non preclusiva dell'omologa del piano), a causa della violazione (invero insussistente), da parte di , dei principi di cui CP_1
all'art. 124 bis TUB, porta inevitabilmente a conseguenze illogiche. La colpa grave o malafede, presente nel c.d. “foro interno” dell'agente, connota il comportamento dell'aspirante mutuatario quando rilasci le dichiarazioni richieste dal mutuante per la valutazione della propria condizione economico-finanziaria. L'atteggiamento psicologico del mutuatario che abbia sorretto un'azione ormai conclusa (il rilascio di dichiarazioni mendaci nei moduli per la concessione del credito) non può modificarsi ex post, in base al successivo comportamento del mutuante, nell'eventualità (ignota al mutuatario al momento della propria azione) che la banca si determini ad eventuali verifiche delle dichiarazioni rese.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'escludere che il creditore sia sempre e comunque tenuto alla verifica delle dichiarazioni rese dal debitore, sotto la propria responsabilità, sulla sua condizione economico-finanziaria. Valga sul punto quanto recentemente sostenuto da Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 20725 del 22/07/2025: «in tema reclamo avverso il provvedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, deve escludersi che il creditore bancario, ai fini del rispetto dei doveri di valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB, debba in ogni caso assumere ulteriori informazioni oltre a quanto acquisito dal cliente consumatore, posto che tale disposizione normativa espressamente prescrive che ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando una banca dati pertinente solo "ove necessario"; la valutazione della diligenza del soggetto finanziatore, pertanto, va condotta caso per caso, alla stregua delle circostanze di fatto il cui accertamento e apprezzamento compete al giudice del merito e non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità». Soggiunge la medesima Corte che «l'art. 124-bis è chiaro, tanto nel prevedere la possibilità che le «informazioni adeguate» per valutare il merito creditizio siano «fornite dal consumatore stesso», quanto nel prescrivere che ulteriori informazioni siano pagina 10 di 11 «ottenute consultando una banca dati pertinente» (non sempre, ma) solo “ove necessario”». La tesi contraria, non solo si pone in contrasto con il tenore letterale dell'art. 124 bis TUB, ma addirittura risulta incoerente con l'obbiettivo della semplificazione, perseguito dal Legislatore nei principali settori economico-giuridici ai fini della migliore competitività del sistema-Paese, cui non è estranea la rapidità nella concessione del credito e che si fonda inevitabilmente sul principio di autoresponsabilità del cliente che richieda un finanziamento.
Nel caso di specie, quindi, non era affatto tenuta ad effettuare ulteriori indagini e ben CP_1
poteva fare affidamento sulle dichiarazioni rese – sotto la propria responsabilità – dal , Pt_1
Carabiniere e quindi, proprio per questo, dotato di alta credibilità.
Per tutte le ragioni di anzi esposte il reclamo proposto dai coniugi è infondato e deve Pt_1 essere respinto.
Attesa la novità delle questioni esaminate, nonché la circostanza che solo in corso di procedura siano sopravvenute le pronunce della giurisprudenza di legittimità - di cui si è dato atto in motivazione - che hanno risolto pregressi contrasti della giurisprudenza di merito, rilevanti nella decisione del caso, le spese processuali della presente procedura possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 50 c.c.i.i., proposto da e in data 06.09.2024, per la revoca del decreto n. Parte_1 Parte_2
108/2024 pubblicato in data 06.08.2024, dal Tribunale monocratico di Lecce, a definizione del proc. n. 95/2023 sub/1 P.U., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il reclamo;
- dichiara spese e compensi della presente procedura interamente compensate tra le parti costituite e irripetibili nei confronti di quelle contumaci.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito e al Gestore della crisi per eventuali adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di Lecce, in data 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Patrizia Evangelista Dott. Riccardo Mele
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