Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 29/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3562/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Bartolomeo al Bosco, snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Agostina Delle Fave (C.F.
), con studio in Milano, Via San Maurilio n. 20 C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Galli (C.F. ), con studio in Como, via C.F._4
Parini n.1
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: pronunciare anche con sentenza non definitiva la separazione dei coniugi Parte_1
con ogni annotazione di rito;
[...] Controparte_1
Pronunciare anche con sentenza non definitiva la separazione dei coniugi e Parte_2
con ogni annotazione di rito. Controparte_1
MOTIVAZIONE
Premesso che:
- e contraevano matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
16.11.2017 in Montorfano, iscritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Montorfano
(anno 2017, atto n. 29, parte II, serie C, Ufficio 1);
- con ricorso depositato in data 30.10.2023 chiedeva che il Tribunale Parte_1
dichiarasse la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla controparte e formulava ulteriori domande accessorie;
- si costituiva in giudizio il 19.10.2024 domandando parimenti la separazione Controparte_1
con addebito alla controparte, chiedendo il rigetto delle domande avversarie;
- all'esito all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. le parti venivano autorizzate a vivere separate, venivano adottati i provvedimenti provvisori e la causa veniva rimessa immediatamente al collegio limitatamente alla richiesta pronuncia sullo status
Considerato che:
- nel merito la domanda è fondata e va pertanto accolta: sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “ Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi,
anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la
conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30
gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso in oggetto, lo stesso comportamento processuale dei coniugi denota un'evidente e insanabile rottura del rapporto di coniugio. Tutto quanto esposto lascia emergere la comune volontà delle parti di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del
Pubblico Ministero;
- quanto alle ulteriori questioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio – come da separata ordinanza-
- la regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in data 16.11.2017
[...] Controparte_1
in Montorfano;
2) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria, ai fini della prosecuzione del giudizio;
3) RISERVA alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio in Como in data 28.3.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao