CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2023, n. 24346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24346 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
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udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 dicembre 2022 il Tribunale della libert\u00e0 di Bologna, dopo avere precedentemente annullato, per mancanza di gravi indizi, la misura cautelare degli arresti domicil\u00edari applicata a NO CA, membro del coordinamento provinciale dei COBAS, quale organizzatore e promotore di associazione per delinquere finalizzata a commettere pi\u00f9 delitti di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, sabotaggio e altri reati descritta nel capo 1 delle imputazioni provvisorie, ha \u2014 rigettando l'appello proposto dal Pubblico ministero \u2014 confermato l'ordinanza con la quale il Giudice 1 per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza ha, \u00abconsiderato il tempo trascorso e il rispetto delle prescrizioni imposte\u00bb revocato la residua misura dell'obbligo di presentazione applicata in relazione a alcuni reati-fine (capi 19, 49 e 51) costituiti da violenze private nel forma del c.d. picchettaggio.
2. Nel ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Piacenza si chiede l'annullamento dell'ordinanza, deducendo violazione degli art. 274, comma 1, lett. c) e 299 cod. proc. pen. relativamente ai delitti diversi dalla associazione per delinquere e osservando che non rileva il tempo trascorso dalla applicazione della misura perch\u00e9 questa \u00e8 stata applicata soltanto il 5 agosto 2022 e comunque non \u00e8 in questione l'applicazione iniziale della misura cautelare ma la sua revoca ex art. 299 cod. proc. pen. Si argomenta che: la misura cautelare \u00e8 stata applicata in relazione a dodici condotte di blocco illecito della circolazione di autoveicoli;
\u00e8 ingiustificato attribuire minore gravit\u00e0 a violenze private commesse da sindacalisti e enfatizzare, peraltro senza riscontro negli atti, che le condotte furono attuate per fronteggiare situazioni di sfruttamento dei lavoratori;
\u00e8 incongruo attribuire effetto deterrente alla patita misura cautelare trascurando che CA ha reiterato nel tempo le sue condotte nonostante le denunce, i processi e l'avviso orale che lo hanno riguardato. Si contesta che CA abbia concluso accordi sindacali riguardanti le persone offese dai suoi reati e si rileva che egli non ha mostrato alcuna forma di resipiscenza, anzi ha ribadito pubblicamente la convinzione di dovere ricorrere a modi violenti per perseguire suoi obiettivi sindacali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nell'applicare gli artt. 274, comma 1, lett. c) e 299 cod. proc. pen. nel caso di una richiesta di revoca della misura cautelare, il tempo trascorso pu\u00f2 acquistare una positiva rilevanza per escludere il rischio di reiterazione del reato se non \u00e8 considerato soltanto di per s\u00e9 ma accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione del soggetto (fra le altre: Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep. 2016, Mangiaracina, Rv. 266161; Sez. 4, n. 121 del 03/11/2005 Cc. (dep. 05/01/2006, Tamuzza, Rv. 232628).
2. Nell'ordinanza impugnata, il Tribunale \u2014 condividendo e integrando le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari \u2014 ha precisato che non \u00e8 il mero decorso del tempo che fa ritenere venute meno le esigenze cautelari ma la complessiva rilevanza dei seguenti elementi di valutazione: a) le violenze private non sono state generate da finalit\u00e0 individuali ma come strumento di lotta sindacale;
b) dalle ultime condotte \u00e8 trascorso oltre un anno e mezzo senza recidive;
c) i precedenti giudiziari risalgono a non meno di venticinque anni fa;
d) il ricorrente ha continuato nel suo impegno sindacale ma con modalit\u00e0 collaborative con le parti datoriali destinatarie delle condotte oggetto del presente procedimento. L'ultimo elemento, in particolare, riguarda una rilevante condizione sopravvenuta, all'applicazione della misura e non correlata al decorso del tempo.
3. Pertanto il ricorso risulta inammissibile perch\u00e9 non si confronta puntualmente con la struttura di provvedimento impugnato, peraltro sviluppando argomentazioni che finiscono per entrare nel merito delle valutazioni discrezionali del Tribunale che, senza cadere in manifeste illogicit\u00e0, ha argomentato la sua conclusione nel rispetto dei corretti canoni interpretativi degli artt. 274 e 299 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara"], "relatore": ["COSTANZO ANGELO"], "presidente": ["DI STEFANO PIERLUIGI"], "decision_date": "2023-06-06", "hearing_date": "2023-04-26", "short_title": "Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.24346 del 06/06/2023", "long_title": "Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.24346 del 06/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24346PEN), udienza del 26/04/2023,Presidente DI
STEFANO PIERLUIGI
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udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 dicembre 2022 il Tribunale della libert\u00e0 di Bologna, dopo avere precedentemente annullato, per mancanza di gravi indizi, la misura cautelare degli arresti domicil\u00edari applicata a NO CA, membro del coordinamento provinciale dei COBAS, quale organizzatore e promotore di associazione per delinquere finalizzata a commettere pi\u00f9 delitti di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, sabotaggio e altri reati descritta nel capo 1 delle imputazioni provvisorie, ha \u2014 rigettando l'appello proposto dal Pubblico ministero \u2014 confermato l'ordinanza con la quale il Giudice 1 per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza ha, \u00abconsiderato il tempo trascorso e il rispetto delle prescrizioni imposte\u00bb revocato la residua misura dell'obbligo di presentazione applicata in relazione a alcuni reati-fine (capi 19, 49 e 51) costituiti da violenze private nel forma del c.d. picchettaggio.
2. Nel ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Piacenza si chiede l'annullamento dell'ordinanza, deducendo violazione degli art. 274, comma 1, lett. c) e 299 cod. proc. pen. relativamente ai delitti diversi dalla associazione per delinquere e osservando che non rileva il tempo trascorso dalla applicazione della misura perch\u00e9 questa \u00e8 stata applicata soltanto il 5 agosto 2022 e comunque non \u00e8 in questione l'applicazione iniziale della misura cautelare ma la sua revoca ex art. 299 cod. proc. pen. Si argomenta che: la misura cautelare \u00e8 stata applicata in relazione a dodici condotte di blocco illecito della circolazione di autoveicoli;
\u00e8 ingiustificato attribuire minore gravit\u00e0 a violenze private commesse da sindacalisti e enfatizzare, peraltro senza riscontro negli atti, che le condotte furono attuate per fronteggiare situazioni di sfruttamento dei lavoratori;
\u00e8 incongruo attribuire effetto deterrente alla patita misura cautelare trascurando che CA ha reiterato nel tempo le sue condotte nonostante le denunce, i processi e l'avviso orale che lo hanno riguardato. Si contesta che CA abbia concluso accordi sindacali riguardanti le persone offese dai suoi reati e si rileva che egli non ha mostrato alcuna forma di resipiscenza, anzi ha ribadito pubblicamente la convinzione di dovere ricorrere a modi violenti per perseguire suoi obiettivi sindacali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nell'applicare gli artt. 274, comma 1, lett. c) e 299 cod. proc. pen. nel caso di una richiesta di revoca della misura cautelare, il tempo trascorso pu\u00f2 acquistare una positiva rilevanza per escludere il rischio di reiterazione del reato se non \u00e8 considerato soltanto di per s\u00e9 ma accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione del soggetto (fra le altre: Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep. 2016, Mangiaracina, Rv. 266161; Sez. 4, n. 121 del 03/11/2005 Cc. (dep. 05/01/2006, Tamuzza, Rv. 232628).
2. Nell'ordinanza impugnata, il Tribunale \u2014 condividendo e integrando le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari \u2014 ha precisato che non \u00e8 il mero decorso del tempo che fa ritenere venute meno le esigenze cautelari ma la complessiva rilevanza dei seguenti elementi di valutazione: a) le violenze private non sono state generate da finalit\u00e0 individuali ma come strumento di lotta sindacale;
b) dalle ultime condotte \u00e8 trascorso oltre un anno e mezzo senza recidive;
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3. Pertanto il ricorso risulta inammissibile perch\u00e9 non si confronta puntualmente con la struttura di provvedimento impugnato, peraltro sviluppando argomentazioni che finiscono per entrare nel merito delle valutazioni discrezionali del Tribunale che, senza cadere in manifeste illogicit\u00e0, ha argomentato la sua conclusione nel rispetto dei corretti canoni interpretativi degli artt. 274 e 299 cod. proc. pen.
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