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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 9168/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.3.2025, promossa da
, con l'avv. ; Parte_1 Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Elena Del Vecchio;
Controparte_1
, con l'avv. Emanuele Controparte_2
Altamura;
convenuti
avente ad oggetto: opposizione a ipoteca e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 28.9.2024, chiedeva cancellarsi Parte_1
l'ipoteca legale iscritta ex art. 77 d.p.r. 602/1973 su immobili di sua proprietà il 16.10.2017 con nota n. 23878/3247 dall Controparte_1
, quale concessionaria del servizio di riscossione, a garanzia
[...]
anche di crediti vantati dalla Controparte_2
1 per l'importo di euro 24.222,40, nonché condannarsi l' CP_2 [...]
al pagamento della somma di euro 50.000,00 o altra Controparte_3
di giustizia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da abuso di ipoteca.
Costituendosi in giudizio, l' (più avanti Controparte_1
per brevità ) chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque CP_4
rigettarsi la domanda, mentre la Controparte_2
(più avanti per brevità ) chiedeva
[...] CP_2
dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda e in via riconvenzionale condannarsi il ricorrente al pagamento diretto della somma di euro 17.873,42 oltre interessi di mora o in subordine condannarsi l' al pagamento di detta somma a titolo di risarcimento CP_4
del danno da inadempimento al mandato di riscossione.
Alla odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla
[...]
, di difetto di legittimazione passiva (recte, difetto di titolarità dal CP_2
lato passivo del rapporto controverso: cfr. Cass. Sez. Un. 16.2.2016 n.
2951), per essere la procedura esattiva di esclusiva competenza del concessionario della riscossione.
L'eccezione è infondata, in quanto, per insegnamento della S.C., ove in sede di opposizione a vengano dedotti anche motivi che investano il merito della pretesa creditoria, ovvero l'esistenza del credito, è
2 legittimato a contraddire anche il soggetto creditore, quale titolare della situazione sostanziale controversa: cfr. Cass. Sez. Un.
8.3.2022 n. 7514,
Cass. 10.6.2022 n. 18812, Cass. 11.1.2023 n. 476 e altre.
Ebbene, nel ricorso introduttivo del presente giudizio vengono sollevate contestazioni anche in ordine al merito della pretesa creditoria (come meglio si dirà in seguito), sicché deve affermarsi la legittimazione passiva della nella sua qualità di ente impositore e titolare dei CP_2
crediti contributivi per cui è causa.
Ancora preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall' , CP_4
di inammissibilità della opposizione perché proposta oltre il perentorio termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46,
decorrente nella specie dalla notifica, eseguita in data 19.10.2017, della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.
L'eccezione è infondata, in quanto il detto termine è stabilito dalla norma citata ai soli fini della impugnazione della cartella di pagamento e non è
pertanto applicabile ai fini della impugnazione della iscrizione ipotecaria,
la quale peraltro, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
costituendo misura estranea alla espropriazione forzata, può essere opposta in un giudizio di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire l'ipoteca, sottratto ai termini decadenziali stabiliti in materia di opposizione alla esecuzione: cfr. Cass. 22.12.2015 n. 25745 e
Cass. 19.4.2021 n. 10272.
3 Sempre preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall , di inammissibilità della opposizione per essere stata iscritta CP_4
l'ipoteca anche per crediti tributari ancora sub judice.
L'eccezione è infondata, in quanto, proprio in forza dei principi giurisprudenziali richiamati dalla eccipiente – secondo i quali le controversie aventi ad oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.p.r.
602/1973 rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a suo fondamento, con la conseguenza che la giurisdizione spetta ad entrambi, ognuno per il proprio ambito, se l'iscrizione si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (Cass.
7.5.2024 n. 12397, Cass. 21.3.2018 n. 12749,
Cass. Sez. Un. 11.7.2017 n. 17111) e che, qualora il giudice tributario reputi invalida l'iscrizione ipotecaria perché, a causa dell'annullamento di una cartella di pagamento, il complessivo credito risulta minore, non deve annullare l'ipoteca in toto, ma solo nella parte che trovava il proprio presupposto nel credito rivelatosi insussistente, e ordinarne ex art. 2872
c.c. la riduzione (Cass.
5.1.2022 n. 203) – non è ipotizzabile nel caso di specie alcuna inammissibilità della opposizione, derivandone semmai la necessità della riperimetrazione del suo ambito entro i limiti di potestà
giurisdizionale del giudice adito, ovvero, nella specie, con esclusivo riferimento ai crediti di natura non tributaria.
Nel merito, l'opposizione è fondata nei suddetti limiti.
4 Con il primo e assorbente motivo di opposizione, il ricorrente eccepisce la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva.
Il motivo è fondato.
L'art. 77 co. 2-bis d.p.r. 29.9.1973 n. 602, introdotto dall'art. 7 co. 2 lett.
u)-bis d.l. 13.5.2011 n. 70 conv. in l. 12.7.2011 n. 106, dispone infatti:
“l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario
dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in
mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta
giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al co. 1”.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro ritenuto applicabile il detto termine anche prima della introduzione della norma citata.
Per insegnamento della S.C., infatti, “in tema di riscossione delle imposte,
l'amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili
ai sensi dell'art. 77 d.p.r. 29.9.1973 n. 602 (nella formulazione vigente
ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla
suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere
determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo,
quello previsto dall'art. 77 co. 2-bis medesimo d.p.r., come introdotto dal
d.l. 13.5.2011 n. 70 conv. in l. 12.7.2011 n. 106), in trenta giorni – per
presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che
l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti
la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla
partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48
5 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, fermo restando
che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua
efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità”: cfr. Cass. Sez.
Un. 18.9.2014 n. 19667.
Ed ancora: “in tema di riscossione coattiva delle imposte, la iscrizione
ipotecaria ex art. 77 d.p.r. 602/1973 (nella formulazione vigente ratione temporis) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto,
essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al
precedente art. 50 co. 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio
endo-procedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla
comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al
contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni”: cfr.
Cass. 23.11.2015 n. 23875 e in senso conforme
Cass. 22.2.2017 n. 4587 e Cass. 26.2.2019 n. 5577.
Nel caso in esame, difetta la prova della notifica della comunicazione preventiva.
L ha infatti prodotto in giudizio detta comunicazione, nonché CP_4
l'avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato spedito a mezzo posta direttamente dall'agente della riscossione, il quale risulta ricevuto in data 28.4.2016 da un consegnatario di cui non viene precisata la qualifica
(destinatario o altra persona abilitata a ricevere l'atto) né vengono indicate le generalità, e la cui firma è illeggibile.
Tuttavia il ricorrente ha disconosciuto tale scrittura nella memoria di replica depositata in data 30.10.2024, ai sensi dell'art. 214 co. 1 c.p.c.,
negando formalmente la propria sottoscrizione.
6 A seguito di ciò, l' non ha proposto istanza di verificazione;
ebbene, CP_4
detta omissione, equivalendo a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura, fa sì che il giudice non possa tenere in alcun conto il documento disconosciuto.
Deve al riguardo evidenziarsi che il disconoscimento operato dal ricorrente si rivela idoneo a elidere l'efficacia probatoria della scrittura in questione, ove si consideri che, per insegnamento della S.C., in tema di notifica eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla l. 890/1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte dell' eseguita mediante CP_4
raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 d.p.r.
29.9.1973 n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39
d.m. 9.4.2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario,
senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.
con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del
7 destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata di notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 l. 890/1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della persona cui è consegnato il piego: cfr., in tal senso,
Cass. 19.1.2023 n. 1686.
In ogni caso, quand'anche, per mera ipotesi, si ritenesse provata la notifica della comunicazione preventiva, questa avrebbe perso efficacia per tardiva iscrizione dell'ipoteca.
Secondo un condivisibile indirizzo della giurisprudenza tributaria infatti,
non potendosi ammettere che un atto endoprocedimentale abbia una efficacia temporale sine die, e in analogia con quanto previsto dall'art. 50
co. 3 d.p.r. 29.9.1973 n. 602 per l'intimazione ad adempiere con cui viene dato preavviso della esecuzione esattoriale, deve ritenersi che anche la comunicazione preventiva di ipoteca, così come l'intimazione ad adempiere, perda efficacia una volta che sia vanamente trascorso il termine di 180 giorni dalla sua notifica (termine poi esteso a un anno ex
art. 26 co. 18 d.l. 16.7.2020 n. 76 conv. in l. 11.9.2020 n. 120, ma applicabile ratione temporis al caso in esame), con la conseguenza che l'ipoteca iscritta oltre tale termine è nulla: cfr., in tal senso, CP_5
30.6.2017 n. 2278 e CGT La Spezia 6.6.2023 n. 56.
Ebbene, nel caso in esame la comunicazione preventiva sarebbe stata notificata (nella ipotesi, qui negata, di idonea prova della sua notifica) in data 28.4.2016, mentre l'ipoteca è stata iscritta solo in data 16.10.2017,
ovvero oltre il termine semestrale applicabile ratione temporis, ma anche oltre il termine annuale introdotto in epoca successiva.
8 In accoglimento della domanda ora in esame, e restando assorbito ogni ulteriore motivo di opposizione, l'iscrizione ipotecaria eseguita su immobili dell'istante dall in data Controparte_1
16.10.2017 con nota n. 23878/3247 presso il servizio di pubblicità
immobiliare di Taranto dell , deve essere dichiarata Controparte_1
nulla e inefficace nella parte relativa ai sottesi crediti contributivi vantati dalla per l'importo di euro 24.222,40, e deve ordinarsi, ai CP_2
sensi dell'art. 2872 co. 1 c.c., la riduzione dell'ipoteca per tale importo.
E' invece infondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da abuso di ipoteca.
A tale riguardo, deve evidenziarsi anzitutto che il ricorrente si duole del danno derivante non già dalla iscrizione dell'ipoteca, bensì dalla sua mancata cancellazione pur a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale di Taranto n. 1818 del 9-18.10.2018, che, in accoglimento del ricorso proposto dallo stesso ricorrente, aveva annullato l'iscrizione ipotecaria per la omessa notifica della comunicazione preventiva;
se così è, il denunziato inadempimento appare imputabile alla
Conservatoria dei registri immobiliari (recte, servizio di pubblicità
immobiliare di Taranto dell' ) e non invece all , Controparte_1 CP_4
che pertanto difetta, in relazione alla domanda ora in esame, della titolarità del rapporto controverso ex latu debitoris.
Inoltre, poiché il ricorso proposto alla commissione tributaria provinciale riguardava i soli crediti di natura tributaria sottesi alla iscrizione ipotecaria
(né poteva essere diversamente, difettando la giurisdizione di quel giudice in relazione ai crediti di natura non tributaria), l'annullamento della
9 iscrizione ipotecaria disposto con la citata sentenza deve intendersi come parziale, siccome limitato, in forza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ai soli crediti di natura tributaria.
In ogni caso, deve osservarsi che, a norma dell'art. 2884 c.c., la cancellazione dell'ipoteca può essere eseguita solo in forza di una sentenza passata in giudicato o di altro provvedimento definitivo, mentre la citata sentenza della commissione tributaria provinciale non è passata in giudicato, essendo stata impugnata dall' con ricorso in appello che CP_4
risulta ancora pendente innanzi alla commissione tributaria regionale
Puglia – sezione distaccata di Taranto, così che la mancata cancellazione dell'ipoteca non può allo stato ritenersi illegittima.
Ed ancora, il danno da abuso di ipoteca è stato dedotto in termini del tutto generici e non è stato comunque in alcun modo provato nell'an prima ancora che nel quantum debeatur.
La domanda ora in esame deve pertanto essere disattesa.
E' infine fondata (oltre che ammissibile: cfr. Cass.
6.8.2012 n. 14149 e
Cass. 24.4.2014 n. 9310) la domanda riconvenzionale, formulata in via principale dalla , di condanna del ricorrente al pagamento CP_2
dei contributi di cui alle quattro cartelle di pagamento sottese, in parte
qua, alla iscrizione ipotecaria.
Deve premettersi, al riguardo, che il ricorrente deduce sia la insussistenza
ab origine del proprio obbligo contributivo, sia la estinzione del medesimo obbligo per intervenuta prescrizione dei contributi in epoca successiva alla notifica delle cartelle di pagamento.
Ebbene, la prima obiezione è inammissibile.
10 Le quattro cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dalla
[...]
sottese alla opposta iscrizione ipotecaria sono state infatti CP_2
regolarmente a loro tempo notificate al ricorrente, come attestato dalla documentazione in atti.
Da parte sua, il ricorrente non ha negato di avere ricevuto le dette cartelle di pagamento, né ha sollevato doglianze in ordine alla validità della loro notifica, così come neppure ha dedotto – e tantomeno provato – di averle a suo tempo impugnate.
Se così è, la doglianza ora in esame si rivela inammissibile, in quanto la stessa, investendo l'originaria sussistenza dell'obbligo contributivo,
doveva essere necessariamente formulata già in sede di opposizione alle cartelle di pagamento – che risultano, come detto, ritualmente notificate
– da presentarsi, a norma dell'art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica delle cartelle, rimasto nella specie inosservato.
Detto termine peraltro, per costante insegnamento della S.C., ha natura perentoria, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentirne una rapida riscossione: cfr. Cass.
5.2.2009 n. 2835, Cass.
1.7.2008 n. 17978
e numerose altre conformi.
In altri termini, l'esame della fondatezza o meno nel merito della pretesa creditoria vantata dalla resta precluso nel presente giudizio. CP_2
11 E' altresì infondata l'eccezione di prescrizione dei contributi in epoca successiva alla notifica delle cartelle di pagamento.
E' applicabile, nella specie, il termine decennale di prescrizione ripristinato dall'art. 66 l. 31.12.2012 n. 247, il quale dispone che “la disciplina in
materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 l.
3.8.1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_2
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la nuova disciplina dettata dall'art. 66 l. 247/2012 si applica “per il futuro, nonché
alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”: cfr.
Cass. 18.3.2013 n. 6729 e Cass.
9.9.2014 n. 18953.
Nel caso in esame, la notifica delle cartelle di pagamento in questione,
eseguita rispettivamente in data 16.12.2011 (per la cartella n.
106.2011.00014110.63), in data 6.7.2013 (per la cartella n.
106.2011.00122970.20), in data 9.2.2013 (per la cartella n.
106.2013.00008106.69) e in data 6.6.2015 (per la cartella n.
106.2014.00119003.01), aveva già interrotto una prima volta la prescrizione, e ciò, con riferimento ai contributi anteriori al 2012 (quali quelli portati dalle prime tre cartelle e in parte dalla quarta), ancora prima che maturasse la previgente prescrizione quinquennale, così che per tutti i contributi in questione, in forza del principio giurisprudenziale sopra richiamato, è applicabile il nuovo termine di prescrizione decennale.
Ebbene, il suddetto termine è stato tempestivamente interrotto dalla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, notificata il 19.10.2017, e
12 da quest'ultima data ha ripreso il suo decorso, sicché tempestiva si rivela la domanda riconvenzionale ora in esame, poiché proposta entro il successivo decennio.
I relativi crediti non si sono pertanto prescritti.
In ordine al quantum debeatur, l'istante non ha specificamente contestato l'importo di euro 17.873,42 oltre interessi di mora decorrenti dalla consegna dei ruoli ex art. 18 l. 576/1980, come determinato ex adverso,
che è comunque inferiore a quello di euro 24.222,40 portato dalle cartelle di pagamento sottese, in parte qua, alla opposta iscrizione ipotecaria.
In accoglimento della domanda riconvenzionale principale ora in esame,
deve pertanto condannarsi il ricorrente a pagare alla la CP_2
somma di euro 17.873,42 oltre interessi di mora dalla consegna dei ruoli,
ai sensi dell'art. 18 l. 576/1980.
L'accoglimento di detta domanda riveste carattere assorbente rispetto all'esame della domanda subordinata proposta dalla , diretta CP_2
a conseguire il pagamento della medesima somma dall' , questa volta CP_4
a titolo di risarcimento del danno da inadempimento al mandato di riscossione.
La soccombenza reciproca – determinata anche dal rigetto di due ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. proposti in corso di causa – costituisce ex art. 92
c.p.c. giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
13 dichiara nulla e inefficace l'iscrizione di ipoteca legale eseguita dall su immobili di proprietà Controparte_1
dell'istante in data 16.10.2017 con nota n. 23878/3247 presso il servizio di pubblicità immobiliare di Taranto dell , limitatamente Controparte_1
alla parte relativa ai sottesi crediti contributivi vantati dalla CP_2
per l'importo di euro 24.222,40, e per l'effetto ordina la corrispondente riduzione dell'ipoteca; rigetta per il resto la domanda attorea;
condanna il ricorrente a pagare alla la somma di euro 17.873,42 oltre CP_2
interessi di mora dalla consegna dei ruoli;
spese compensate.
Taranto, 11.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
14
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 9168/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.3.2025, promossa da
, con l'avv. ; Parte_1 Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Elena Del Vecchio;
Controparte_1
, con l'avv. Emanuele Controparte_2
Altamura;
convenuti
avente ad oggetto: opposizione a ipoteca e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 28.9.2024, chiedeva cancellarsi Parte_1
l'ipoteca legale iscritta ex art. 77 d.p.r. 602/1973 su immobili di sua proprietà il 16.10.2017 con nota n. 23878/3247 dall Controparte_1
, quale concessionaria del servizio di riscossione, a garanzia
[...]
anche di crediti vantati dalla Controparte_2
1 per l'importo di euro 24.222,40, nonché condannarsi l' CP_2 [...]
al pagamento della somma di euro 50.000,00 o altra Controparte_3
di giustizia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da abuso di ipoteca.
Costituendosi in giudizio, l' (più avanti Controparte_1
per brevità ) chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque CP_4
rigettarsi la domanda, mentre la Controparte_2
(più avanti per brevità ) chiedeva
[...] CP_2
dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda e in via riconvenzionale condannarsi il ricorrente al pagamento diretto della somma di euro 17.873,42 oltre interessi di mora o in subordine condannarsi l' al pagamento di detta somma a titolo di risarcimento CP_4
del danno da inadempimento al mandato di riscossione.
Alla odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla
[...]
, di difetto di legittimazione passiva (recte, difetto di titolarità dal CP_2
lato passivo del rapporto controverso: cfr. Cass. Sez. Un. 16.2.2016 n.
2951), per essere la procedura esattiva di esclusiva competenza del concessionario della riscossione.
L'eccezione è infondata, in quanto, per insegnamento della S.C., ove in sede di opposizione a vengano dedotti anche motivi che investano il merito della pretesa creditoria, ovvero l'esistenza del credito, è
2 legittimato a contraddire anche il soggetto creditore, quale titolare della situazione sostanziale controversa: cfr. Cass. Sez. Un.
8.3.2022 n. 7514,
Cass. 10.6.2022 n. 18812, Cass. 11.1.2023 n. 476 e altre.
Ebbene, nel ricorso introduttivo del presente giudizio vengono sollevate contestazioni anche in ordine al merito della pretesa creditoria (come meglio si dirà in seguito), sicché deve affermarsi la legittimazione passiva della nella sua qualità di ente impositore e titolare dei CP_2
crediti contributivi per cui è causa.
Ancora preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall' , CP_4
di inammissibilità della opposizione perché proposta oltre il perentorio termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46,
decorrente nella specie dalla notifica, eseguita in data 19.10.2017, della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.
L'eccezione è infondata, in quanto il detto termine è stabilito dalla norma citata ai soli fini della impugnazione della cartella di pagamento e non è
pertanto applicabile ai fini della impugnazione della iscrizione ipotecaria,
la quale peraltro, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
costituendo misura estranea alla espropriazione forzata, può essere opposta in un giudizio di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire l'ipoteca, sottratto ai termini decadenziali stabiliti in materia di opposizione alla esecuzione: cfr. Cass. 22.12.2015 n. 25745 e
Cass. 19.4.2021 n. 10272.
3 Sempre preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall , di inammissibilità della opposizione per essere stata iscritta CP_4
l'ipoteca anche per crediti tributari ancora sub judice.
L'eccezione è infondata, in quanto, proprio in forza dei principi giurisprudenziali richiamati dalla eccipiente – secondo i quali le controversie aventi ad oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.p.r.
602/1973 rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a suo fondamento, con la conseguenza che la giurisdizione spetta ad entrambi, ognuno per il proprio ambito, se l'iscrizione si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (Cass.
7.5.2024 n. 12397, Cass. 21.3.2018 n. 12749,
Cass. Sez. Un. 11.7.2017 n. 17111) e che, qualora il giudice tributario reputi invalida l'iscrizione ipotecaria perché, a causa dell'annullamento di una cartella di pagamento, il complessivo credito risulta minore, non deve annullare l'ipoteca in toto, ma solo nella parte che trovava il proprio presupposto nel credito rivelatosi insussistente, e ordinarne ex art. 2872
c.c. la riduzione (Cass.
5.1.2022 n. 203) – non è ipotizzabile nel caso di specie alcuna inammissibilità della opposizione, derivandone semmai la necessità della riperimetrazione del suo ambito entro i limiti di potestà
giurisdizionale del giudice adito, ovvero, nella specie, con esclusivo riferimento ai crediti di natura non tributaria.
Nel merito, l'opposizione è fondata nei suddetti limiti.
4 Con il primo e assorbente motivo di opposizione, il ricorrente eccepisce la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva.
Il motivo è fondato.
L'art. 77 co. 2-bis d.p.r. 29.9.1973 n. 602, introdotto dall'art. 7 co. 2 lett.
u)-bis d.l. 13.5.2011 n. 70 conv. in l. 12.7.2011 n. 106, dispone infatti:
“l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario
dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in
mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta
giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al co. 1”.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro ritenuto applicabile il detto termine anche prima della introduzione della norma citata.
Per insegnamento della S.C., infatti, “in tema di riscossione delle imposte,
l'amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili
ai sensi dell'art. 77 d.p.r. 29.9.1973 n. 602 (nella formulazione vigente
ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla
suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere
determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo,
quello previsto dall'art. 77 co. 2-bis medesimo d.p.r., come introdotto dal
d.l. 13.5.2011 n. 70 conv. in l. 12.7.2011 n. 106), in trenta giorni – per
presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che
l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti
la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla
partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48
5 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, fermo restando
che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua
efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità”: cfr. Cass. Sez.
Un. 18.9.2014 n. 19667.
Ed ancora: “in tema di riscossione coattiva delle imposte, la iscrizione
ipotecaria ex art. 77 d.p.r. 602/1973 (nella formulazione vigente ratione temporis) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto,
essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al
precedente art. 50 co. 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio
endo-procedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla
comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al
contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni”: cfr.
Cass. 23.11.2015 n. 23875 e in senso conforme
Cass. 22.2.2017 n. 4587 e Cass. 26.2.2019 n. 5577.
Nel caso in esame, difetta la prova della notifica della comunicazione preventiva.
L ha infatti prodotto in giudizio detta comunicazione, nonché CP_4
l'avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato spedito a mezzo posta direttamente dall'agente della riscossione, il quale risulta ricevuto in data 28.4.2016 da un consegnatario di cui non viene precisata la qualifica
(destinatario o altra persona abilitata a ricevere l'atto) né vengono indicate le generalità, e la cui firma è illeggibile.
Tuttavia il ricorrente ha disconosciuto tale scrittura nella memoria di replica depositata in data 30.10.2024, ai sensi dell'art. 214 co. 1 c.p.c.,
negando formalmente la propria sottoscrizione.
6 A seguito di ciò, l' non ha proposto istanza di verificazione;
ebbene, CP_4
detta omissione, equivalendo a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura, fa sì che il giudice non possa tenere in alcun conto il documento disconosciuto.
Deve al riguardo evidenziarsi che il disconoscimento operato dal ricorrente si rivela idoneo a elidere l'efficacia probatoria della scrittura in questione, ove si consideri che, per insegnamento della S.C., in tema di notifica eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla l. 890/1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte dell' eseguita mediante CP_4
raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 d.p.r.
29.9.1973 n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39
d.m. 9.4.2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario,
senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.
con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del
7 destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata di notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 l. 890/1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della persona cui è consegnato il piego: cfr., in tal senso,
Cass. 19.1.2023 n. 1686.
In ogni caso, quand'anche, per mera ipotesi, si ritenesse provata la notifica della comunicazione preventiva, questa avrebbe perso efficacia per tardiva iscrizione dell'ipoteca.
Secondo un condivisibile indirizzo della giurisprudenza tributaria infatti,
non potendosi ammettere che un atto endoprocedimentale abbia una efficacia temporale sine die, e in analogia con quanto previsto dall'art. 50
co. 3 d.p.r. 29.9.1973 n. 602 per l'intimazione ad adempiere con cui viene dato preavviso della esecuzione esattoriale, deve ritenersi che anche la comunicazione preventiva di ipoteca, così come l'intimazione ad adempiere, perda efficacia una volta che sia vanamente trascorso il termine di 180 giorni dalla sua notifica (termine poi esteso a un anno ex
art. 26 co. 18 d.l. 16.7.2020 n. 76 conv. in l. 11.9.2020 n. 120, ma applicabile ratione temporis al caso in esame), con la conseguenza che l'ipoteca iscritta oltre tale termine è nulla: cfr., in tal senso, CP_5
30.6.2017 n. 2278 e CGT La Spezia 6.6.2023 n. 56.
Ebbene, nel caso in esame la comunicazione preventiva sarebbe stata notificata (nella ipotesi, qui negata, di idonea prova della sua notifica) in data 28.4.2016, mentre l'ipoteca è stata iscritta solo in data 16.10.2017,
ovvero oltre il termine semestrale applicabile ratione temporis, ma anche oltre il termine annuale introdotto in epoca successiva.
8 In accoglimento della domanda ora in esame, e restando assorbito ogni ulteriore motivo di opposizione, l'iscrizione ipotecaria eseguita su immobili dell'istante dall in data Controparte_1
16.10.2017 con nota n. 23878/3247 presso il servizio di pubblicità
immobiliare di Taranto dell , deve essere dichiarata Controparte_1
nulla e inefficace nella parte relativa ai sottesi crediti contributivi vantati dalla per l'importo di euro 24.222,40, e deve ordinarsi, ai CP_2
sensi dell'art. 2872 co. 1 c.c., la riduzione dell'ipoteca per tale importo.
E' invece infondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da abuso di ipoteca.
A tale riguardo, deve evidenziarsi anzitutto che il ricorrente si duole del danno derivante non già dalla iscrizione dell'ipoteca, bensì dalla sua mancata cancellazione pur a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale di Taranto n. 1818 del 9-18.10.2018, che, in accoglimento del ricorso proposto dallo stesso ricorrente, aveva annullato l'iscrizione ipotecaria per la omessa notifica della comunicazione preventiva;
se così è, il denunziato inadempimento appare imputabile alla
Conservatoria dei registri immobiliari (recte, servizio di pubblicità
immobiliare di Taranto dell' ) e non invece all , Controparte_1 CP_4
che pertanto difetta, in relazione alla domanda ora in esame, della titolarità del rapporto controverso ex latu debitoris.
Inoltre, poiché il ricorso proposto alla commissione tributaria provinciale riguardava i soli crediti di natura tributaria sottesi alla iscrizione ipotecaria
(né poteva essere diversamente, difettando la giurisdizione di quel giudice in relazione ai crediti di natura non tributaria), l'annullamento della
9 iscrizione ipotecaria disposto con la citata sentenza deve intendersi come parziale, siccome limitato, in forza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ai soli crediti di natura tributaria.
In ogni caso, deve osservarsi che, a norma dell'art. 2884 c.c., la cancellazione dell'ipoteca può essere eseguita solo in forza di una sentenza passata in giudicato o di altro provvedimento definitivo, mentre la citata sentenza della commissione tributaria provinciale non è passata in giudicato, essendo stata impugnata dall' con ricorso in appello che CP_4
risulta ancora pendente innanzi alla commissione tributaria regionale
Puglia – sezione distaccata di Taranto, così che la mancata cancellazione dell'ipoteca non può allo stato ritenersi illegittima.
Ed ancora, il danno da abuso di ipoteca è stato dedotto in termini del tutto generici e non è stato comunque in alcun modo provato nell'an prima ancora che nel quantum debeatur.
La domanda ora in esame deve pertanto essere disattesa.
E' infine fondata (oltre che ammissibile: cfr. Cass.
6.8.2012 n. 14149 e
Cass. 24.4.2014 n. 9310) la domanda riconvenzionale, formulata in via principale dalla , di condanna del ricorrente al pagamento CP_2
dei contributi di cui alle quattro cartelle di pagamento sottese, in parte
qua, alla iscrizione ipotecaria.
Deve premettersi, al riguardo, che il ricorrente deduce sia la insussistenza
ab origine del proprio obbligo contributivo, sia la estinzione del medesimo obbligo per intervenuta prescrizione dei contributi in epoca successiva alla notifica delle cartelle di pagamento.
Ebbene, la prima obiezione è inammissibile.
10 Le quattro cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dalla
[...]
sottese alla opposta iscrizione ipotecaria sono state infatti CP_2
regolarmente a loro tempo notificate al ricorrente, come attestato dalla documentazione in atti.
Da parte sua, il ricorrente non ha negato di avere ricevuto le dette cartelle di pagamento, né ha sollevato doglianze in ordine alla validità della loro notifica, così come neppure ha dedotto – e tantomeno provato – di averle a suo tempo impugnate.
Se così è, la doglianza ora in esame si rivela inammissibile, in quanto la stessa, investendo l'originaria sussistenza dell'obbligo contributivo,
doveva essere necessariamente formulata già in sede di opposizione alle cartelle di pagamento – che risultano, come detto, ritualmente notificate
– da presentarsi, a norma dell'art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica delle cartelle, rimasto nella specie inosservato.
Detto termine peraltro, per costante insegnamento della S.C., ha natura perentoria, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentirne una rapida riscossione: cfr. Cass.
5.2.2009 n. 2835, Cass.
1.7.2008 n. 17978
e numerose altre conformi.
In altri termini, l'esame della fondatezza o meno nel merito della pretesa creditoria vantata dalla resta precluso nel presente giudizio. CP_2
11 E' altresì infondata l'eccezione di prescrizione dei contributi in epoca successiva alla notifica delle cartelle di pagamento.
E' applicabile, nella specie, il termine decennale di prescrizione ripristinato dall'art. 66 l. 31.12.2012 n. 247, il quale dispone che “la disciplina in
materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 l.
3.8.1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_2
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la nuova disciplina dettata dall'art. 66 l. 247/2012 si applica “per il futuro, nonché
alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”: cfr.
Cass. 18.3.2013 n. 6729 e Cass.
9.9.2014 n. 18953.
Nel caso in esame, la notifica delle cartelle di pagamento in questione,
eseguita rispettivamente in data 16.12.2011 (per la cartella n.
106.2011.00014110.63), in data 6.7.2013 (per la cartella n.
106.2011.00122970.20), in data 9.2.2013 (per la cartella n.
106.2013.00008106.69) e in data 6.6.2015 (per la cartella n.
106.2014.00119003.01), aveva già interrotto una prima volta la prescrizione, e ciò, con riferimento ai contributi anteriori al 2012 (quali quelli portati dalle prime tre cartelle e in parte dalla quarta), ancora prima che maturasse la previgente prescrizione quinquennale, così che per tutti i contributi in questione, in forza del principio giurisprudenziale sopra richiamato, è applicabile il nuovo termine di prescrizione decennale.
Ebbene, il suddetto termine è stato tempestivamente interrotto dalla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, notificata il 19.10.2017, e
12 da quest'ultima data ha ripreso il suo decorso, sicché tempestiva si rivela la domanda riconvenzionale ora in esame, poiché proposta entro il successivo decennio.
I relativi crediti non si sono pertanto prescritti.
In ordine al quantum debeatur, l'istante non ha specificamente contestato l'importo di euro 17.873,42 oltre interessi di mora decorrenti dalla consegna dei ruoli ex art. 18 l. 576/1980, come determinato ex adverso,
che è comunque inferiore a quello di euro 24.222,40 portato dalle cartelle di pagamento sottese, in parte qua, alla opposta iscrizione ipotecaria.
In accoglimento della domanda riconvenzionale principale ora in esame,
deve pertanto condannarsi il ricorrente a pagare alla la CP_2
somma di euro 17.873,42 oltre interessi di mora dalla consegna dei ruoli,
ai sensi dell'art. 18 l. 576/1980.
L'accoglimento di detta domanda riveste carattere assorbente rispetto all'esame della domanda subordinata proposta dalla , diretta CP_2
a conseguire il pagamento della medesima somma dall' , questa volta CP_4
a titolo di risarcimento del danno da inadempimento al mandato di riscossione.
La soccombenza reciproca – determinata anche dal rigetto di due ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. proposti in corso di causa – costituisce ex art. 92
c.p.c. giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
13 dichiara nulla e inefficace l'iscrizione di ipoteca legale eseguita dall su immobili di proprietà Controparte_1
dell'istante in data 16.10.2017 con nota n. 23878/3247 presso il servizio di pubblicità immobiliare di Taranto dell , limitatamente Controparte_1
alla parte relativa ai sottesi crediti contributivi vantati dalla CP_2
per l'importo di euro 24.222,40, e per l'effetto ordina la corrispondente riduzione dell'ipoteca; rigetta per il resto la domanda attorea;
condanna il ricorrente a pagare alla la somma di euro 17.873,42 oltre CP_2
interessi di mora dalla consegna dei ruoli;
spese compensate.
Taranto, 11.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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