TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 728/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di MO
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 728/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. ARMANDO MIRIAM ricorrente contro
(C.F. , in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore
(C.F. , in persona del Prefetto Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore
(C.F. , in persona del Prefetto pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, tutti rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI BRESCIA, con l'avvocato dello Stato Diego M. Miele resistenti
OGGETTO: qualificazione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.- Con ricorso n. 1872/2021 R.G. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentire condannare la al Controparte_3
Pag. 1 di 10 pagamento della somma di € 25.156,25 per differenze retributive maturate nel
2016 e 2017 e, in solido con la , della somma di € Controparte_2
10.192,44 per le differenze maturate nel 2018 e 2019.
Ha allegato:
- di aver lavorato dal 1.6.2015 al 1.6.2019 alle dipendenze di CP_4
poi divenuta Controparte_5
- di aver svolto mansioni di direzione tecnica degli appalti affidati alla predetta società dalle Prefetture di e di (quest'ultima solo CP_3 CP_2
dal 2018 in poi) in materia di accoglienza;
- che in particolare la ha affidato a la gestione Controparte_3 CP_4
dei servizi di accoglienza per i centri di , OG MO Parte_2
e ; la le ha invece affidato la gestione dei Per_1 Controparte_2
servizi di accoglienza per i centri di Dalmine e Capriate;
- di essere stato sino all'ottobre 2015 il direttore e gestore dei centri di accoglienza di e Castelarquato;
Parte_2
- di essersi occupato, dall'ottobre 2015 in poi, presso gli uffici della
[...]
in della gestione e partecipazione dei bandi di appalto CP_4 CP_2
affidati dalle Prefetture e in particolare di avere predisposto le strategie necessarie per l'aggiudicazione dei bandi, dedicandosi allo studio della normativa, della ricerca di strutture idonee, al reclutamento delle risorse necessarie all'accoglienza, al calcolo dei costi di partecipazione e all'iscrizione, redazione e presentazione dell'offerta, alle relazioni con le
Prefetture, alla rendicontazione delle attività, alla redazione dei progetti per la creazione dei centri di accoglienza, con discrezionalità in materia di iniziativa e controllo e responsabilità rispetto ai risultati da conseguire;
- di essersi anche occupato del coordinamento dei direttori dei centri di accoglienza di , Borgoratto MO, , Parte_2 Per_1
Castelarquato e dal 2018 dello , Dalmine, Parte_3
Capriate;
Pag. 2 di 10 - di essere stato erroneamente inquadrato al livello III del CCNL terziario fino al 31.12.2007 e successivamente al livello VI del CCNL Multiservizi, dovendo invece essere, alla luce delle mansioni svolte dall'ottobre 2015 in poi, inquadrato prima al livello II CCNL Terziario e poi VII livello CCNL
Multiservizi;
- di avere maturato differenze retributive per complessivi € 35.348,69;
- di avere promosso un giudizio contro interrottosi per CP_4
l'intervenuto fallimento della stessa;
Ha quindi concluso chiedendo la condanna delle Prefetture committenti, ai sensi dell'art. 1676 c.c., al pagamento di € 35.348,69 (di cui € 25.156,25 da porsi a carico della sola ed € 10.192,44 a carico di entrambe le Controparte_3
Prefetture).
Dichiarata la contumacia delle Prefetture, la causa è stata istruita con l'escussione dei testi e che, Testimone_1 Testimone_2
lette le dichiarazioni rese nel precedente giudizio, le hanno confermate;
a seguito di discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza n. 398/2022.
1.2- Con sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 338/2022, investita della controversia a seguito dell'impugnazione della sentenza di primo grado da parte del e dalle Prefetture, è stata dichiarata la nullità del ricorso CP_1
introduttivo per difetto di notifica, con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art 354 c.p.c.
1.3.- Con ricorso depositato il 30.3.2023 ha poi Parte_1
riassunto il giudizio, rubricato al n. RG 728/2023, ribadendo le allegazioni e conclusioni già formulate.
1.4.- Si è ritualmente costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per conto del
, eccependo il difetto di legittimazione passiva delle Controparte_6
Prefetture, in quanto mere articolazioni territoriali del , in favore del CP_7
in quanto unico soggetto legittimato a resistere;
ha Controparte_1
eccepito la violazione del contraddittorio rispetto al datore di lavoro in riferimento all'accertamento delle mansioni superiori, non avendo il ricorrente
Pag. 3 di 10 evocato in giudizio il fallimento;
ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per violazione del principio della par condicio creditorum e la nullità del ricorso perché generico;
nel merito, ha confermato che la e di Controparte_3
Con hanno affidato alla per la gestione dei servizi connessi CP_2 Parte_4
all'accoglienza nei centri di , Borgoratto MO, , Parte_2 Per_1
Dalmine e Capriate;
ha dedotto che le stazioni appaltanti hanno tuttora dei debiti nei confronti del fallimento (per € 271.000,00 circa la prefettura di CP_4
e indeterminabile la , per mancanza della CP_3 Controparte_2
documentazione richiesta), somme che tuttavia non possono essere ritenute certe, liquide ed esigibili in assenza della documentazione certificativa prescritta per questa tipologia di appalti, mai fornita dall'appaltatrice (poi fallita); di conseguenza tali somme non possono essere liquidate. Ha quindi concluso chiedendo in via preliminare l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso e nel merito il suo rigetto.
La causa è stata istruita disponendo l'acquisizione dei verbali delle testimonianze rese nel primo processo;
sono stati nuovamente escussi i testi Tes_1
e per la conferma delle precedenti
[...] Testimone_2
deposizioni e, all'esito della discussione orale, la causa è stata discussa e decisa dando lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.1.- Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione, formulata dal Ministero, di violazione del contraddittorio rispetto al datore di lavoro: l'azione ex art. 1676
c.c. non costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario ma, se nel caso, meramente facoltativo (Cass. Civ. Sez. lav. ord. n. 18913 del 28.9.2005, Cass.
Civ. sez. lav. sent. n. 11607 del 4.9.2000). Anzi, dal tenore letterale della norma,
è chiaro che il legislatore abbia inteso conferire al prestatore di lavoro azione diretta nei confronti del committente (e anche solo nei suoi confronti) senza pretendere che venga necessariamente citato in giudizio anche l'appaltatore.
2.2.- Deve essere poi disattesa anche l'eccezione di improcedibilità della domanda per intervenuto fallimento del datore di lavoro.
Pag. 4 di 10 In primo luogo, con il presente giudizio il ricorrente non ha svolto domande nei confronti della società fallita ma ha agito in via diretta e autonoma nei confronti del Ministero committente in forza della responsabilità solidale sancita dall'art. 1676 c.c.; in secondo luogo, la stessa giurisprudenza citata dal Ministero (Cass.
Civ. sez. I sent. n. 515 del 14.1.2016, Cass. Civ. Sez. lavoro sent. n. 10543 del
20/05/2016, n. 10543 e Cass. civ. Sez. lavoro Sent., n. 6333 del 05/03/2019) ha escluso che l'azione diretta proposta dal lavoratore nei confronti del committente possa creare nocumento agli altri creditori del datore di lavoro fallito, trattandosi di azione appunto “diretta” e quindi incidente direttamente sul patrimonio del terzo committente e solo indirettamente sul credito del debitore fallito. Oltretutto, anche volendo sostenere che l'azione sia procedibile solamente purché
“precedentemente esperita dai dipendenti”, come sostenuto dal , si CP_1
osserva che il ricorrente ha tempestivamente chiesto in via stragiudiziale alle
Prefetture il pagamento delle somme oggetto dell'odierno giudizio (doc. 10 fascicolo ricorrente): si richiama sul punto l'orientamento della Suprema Corte
(Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 3559 del 10.3.2001) laddove si afferma che per
“domanda” non deve intendersi necessariamente quella giudiziale, bensì anche quella stragiudiziale;
la Suprema Corte ha poi precisato che, dal giorno in cui è proposta tale domanda fino a quello del definitivo pagamento, all'iniziale rapporto di credito fra l'appaltatore e il committente si affianca un nuovo e connesso rapporto, quello fra gli ausiliari dell'appaltatore e il committente, che per espressa volontà della legge diventa diretto debitore dei lavoratori in aggiunta all'appaltatore-datore di lavoro, unico originario debitore.
2.3.- Deve infine essere disattesa anche l'eccezione, formulata dal , di CP_1
nullità del ricorso introduttivo per genericità. Difatti, nel rito di lavoro, per dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame
Pag. 5 di 10 complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (tra le molte: Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 7199 del 22.3.2018). Non ricorre tale ipotesi nel presente giudizio, poiché l'atto introduttivo descrive in modo compiuto le ragioni in fatto e in diritto che fondano le pretese di parte ricorrente sicché, a parere di questo giudice, non è ravvisabile la totale
“impossibilità” di individuare l'oggetto e le ragioni in fatto e diritto della domanda, richiesta dalla giurisprudenza sopra richiamata.
3.- Nel merito, si osserva quanto di seguito.
3.1.- La giurisprudenza di legittimità da tempo ha espresso il principio secondo cui, per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori o del diritto all'attribuzione di un diverso inquadramento, nella domanda introduttiva del giudizio debbano essere specificate le mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza ad una determinata qualifica e a un determinato livello, come definiti dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro;
non è sufficiente affermare di aver svolto mansioni corrispondenti ad una diversa qualifica, ma devono essere indicate le mansioni specificamente svolte al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata
(Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 14088 del 13.11.2001). Il giudice deve inoltre seguire un procedimento articolato in tre fasi (tra le molte: Cass. Civ. Sez. Lav.
Sent. n. 20272 del 27.9.2010): individuazione dei criteri generali ed astratti previsti dal contratto collettivo (declaratoria); accertamento delle attività svolte in concreto dal lavoratore in modo stabile e continuativo (Cass. Civ. Sez, Lav. sent.
n. 4200 del 6.4.1992); raffronto di tali mansioni con le caratteristiche fondamentali della declaratoria relativa al livello di inquadramento rivendicato dal lavoratore (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 4508 del 26.3.2003). Inoltre, al fine di riconoscere la qualifica superiore al lavoratore che ne fa richiesta, è necessaria la prova (e ancor prima, l'allegazione) circa la stabilità, continuatività e prevalenza dei compiti svolti rispetto a quelli riferibili alla qualifica e livello superiori, con la precisazione che (ad esempio anche in caso di mansioni promiscue) la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione
Pag. 6 di 10 quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica o occasionale (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 2969 del 8.2.2021). Grava sul lavoratore l'onere rigoroso di provare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica rivendicata (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7300 del
13.4.2006).
Ebbene, alla luce dell'istruttoria di giudizio, deve ritenersi che l'inquadramento applicato dalla datrice di lavoro (III livello del CCNL Terziario e poi, dal
31.12.2017, VI livello CCNL Multiservizi) sia del tutto inadeguato;
al lavoratore deve infatti essere riconosciuto l'inquadramento al II livello CCNL Terziario e al
VII livello CCNL Multiservizi.
È utile a tal proposito riportare le relative declaratorie: II livello CCNL Terziario: appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”; VII Livello Cat.
Impiegati con funzioni direttive, CCNL Multiservizi: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenza) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire”.
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha dimostrato documentalmente
(vedasi il contratto di assunzione e le buste paga in atti – doc. 1 fascicolo ricorrente) di aver lavorato alle dipendenze di poi CP_4 [...]
, dal'1.6.2015 all'1.6.2019. Il ha poi confermato la Controparte_5 CP_1
correttezza delle allegazioni del ricorrente in ordine ai servizi appaltati dalle
Prefetture di e di alla connessi all'accoglienza CP_3 CP_2 CP_4
temporanea di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale.
Segnatamente, per l'anno 2015, 2016, 2017 per i , Parte_5
, nonché per l'anno 2018 e 2019 per i comuni Parte_6
Pag. 7 di 10 di . Dall'istruttoria di giudizio è altresì emerso Parte_7
che il ricorrente svolgeva con carattere di stabilità e prevalenza mansioni di direzione operativa dei centri di accoglienza (provvedendo al coordinamento degli operatori ivi presenti) e di direzione tecnica delle attività connesse ai servizi appaltati dalle Prefetture di e di (compresa la complessa attività CP_2 CP_3
di presentazione delle domande di partecipazione ai bandi). I testimoni escussi hanno infatti confermato il ricorrente “ha seguito gli appalti commissionati dalle prefetture di e MO (…) gestiva in toto i centri (…) preparava le gare CP_3
(…) era il punto di riferimento degli operatori nei centri di assistenza e quindi li doveva coordinare” con la specificazione, quanto alle gare che “bisognava allegare tutta una serie di documentazione e seguire delle impostazioni nello strutturare il progetto, insomma c'era un aspetto creativo nella predisposizione del progetto per i centri di accoglienza, individuava i caratteri della struttura, indicava specificamente il progetto educativo (…) ciò influiva sul punteggio complessivo e quindi sulla probabilità di vedersi assegnato l'appalto” (cfr teste
) e che egli “era il direttore tecnico dei centri di Testimone_1
accoglienza (…) gestiva dalla parte prettamente operativa a quella di organizzare gli addetti (…) era lui che interloquiva direttamente con la prefettura di o Piacenza (…) inoltre si occupava della CP_2 CP_3
partecipazione ai bandi” (cfr teste ). Emerge quindi Testimone_2
indubbiamente che le mansioni svolte in modo stabile e continuativo dal ricorrente erano di concetto e di carattere tecnico, oltre che caratterizzate da autonomia operativa con compiti di gestione, coordinamento e controllo dei centri e degli operatori, con ampi margini di discrezionalità e creatività in riferimento alla presentazione delle domande per la partecipazione ai bandi di gara, la cui completa e corretta elaborazione contribuiva in modo determinante all'aggiudicazione dell'appalto. Il profilo rivestito dal ricorrente corrisponde quindi al livello II CCNL Terziario e VII CCNL Multiservizi rivendicato e coincide con la descrizione contenuta nella declaratoria dei menzionati livelli.
Pag. 8 di 10 Sulla quantificazione delle differenze retributive, vi è da dire che i conteggi formulati dalla parte ricorrente, peraltro nemmeno specificamente contestati dalla parte resistente, sono privi di errori e fanno corretta applicazione dei parametri dei CCNL applicabili al caso di specie. Di conseguenza, risultano maturate in favore del ricorrente differenze retributive per complessivi € 35.348,69 lordi, di cui € 25.156,25 per quelle maturate nel 2016 e 2017 in adempimento dell'appalto commissionato dalla ed € 10.192,44 per quelle invece Controparte_3
maturate nel 2018 e 2019 in adempimento degli appalti realizzati in favore sia della che di . Controparte_3 Controparte_8
3.2.- Accertato il diritto del ricorrente al superiore inquadramento rivendicato e alle conseguenti differenze retributive maturate, deve poi essere accolta la domanda di condanna delle Prefetture convenute (e per esse, del CP_1
costituitosi in giudizio), al pagamento di tale somma nella sua interezza.
L'art. 1676 c.c. difatti dispone che “coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso
l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. Il ha CP_1
riconosciuto di essere tuttora debitore della (fallita) (già Controparte_5
di una somma certamente non inferiore ad € 271.000,00 circa, sicché vi CP_4
è certamente capienza in ordine al pagamento della minor somma di € 35.348,69 dovuta al ricorrente. Sul punto, diversamente da quanto opinato dal , il CP_1
mancato perfezionamento dell'iter burocratico che consente la liquidazione dei pagamenti non può essere opposto all'odierno ricorrente poiché, una volta riconosciuta la sussistenza attuale di un credito dell'appaltatore nei confronti del committente, quest'ultimo deve essere condannato a versare le somme dovute al prestatore d'opera fino alla concorrenza di tale debito.
In altri termini, il deve essere condannato a versare in favore del CP_1
ricorrente la somma di € 35.438,69 lordi;
la sentenza deve essere pronunciata nei confronti del costituitosi in giudizio poiché, come correttamente CP_1
Pag. 9 di 10 sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, legittimato passivo è il solo Dicastero, trattandosi le Prefetture di mere articolazioni territoriali dello stesso;
con la specificazione, quanto ai rapporti interni, che la somma di € 25.156,25 deve essere ritenuta di competenza della sola e la somma di € Controparte_3
10.192,44 invece è di competenza di entrambe le articolazioni.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la massima diminuzione consentita per lo scaglione di valore di riferimento (da € 26.000,00 ad € 52.000,00) e quindi: € 1.623,00 per la fase di studio, € 601,00 per la fase introduttiva, € 1.465,00 per la fase decisionale
(esclusa la fase istruttoria in quanto si è trattato di una mera rinnovazione dell'istruttoria già effettuata nel primo giudizio) per complessivi € 3.689,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna il al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di € 35.348,69 oltre interessi Parte_1
legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
spese di lite, che liquida in € 3.689,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in MO, lì 30.01.2025
Il Giudice
Francesca Possenti
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di MO
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 728/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. ARMANDO MIRIAM ricorrente contro
(C.F. , in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore
(C.F. , in persona del Prefetto Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore
(C.F. , in persona del Prefetto pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, tutti rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI BRESCIA, con l'avvocato dello Stato Diego M. Miele resistenti
OGGETTO: qualificazione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.- Con ricorso n. 1872/2021 R.G. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentire condannare la al Controparte_3
Pag. 1 di 10 pagamento della somma di € 25.156,25 per differenze retributive maturate nel
2016 e 2017 e, in solido con la , della somma di € Controparte_2
10.192,44 per le differenze maturate nel 2018 e 2019.
Ha allegato:
- di aver lavorato dal 1.6.2015 al 1.6.2019 alle dipendenze di CP_4
poi divenuta Controparte_5
- di aver svolto mansioni di direzione tecnica degli appalti affidati alla predetta società dalle Prefetture di e di (quest'ultima solo CP_3 CP_2
dal 2018 in poi) in materia di accoglienza;
- che in particolare la ha affidato a la gestione Controparte_3 CP_4
dei servizi di accoglienza per i centri di , OG MO Parte_2
e ; la le ha invece affidato la gestione dei Per_1 Controparte_2
servizi di accoglienza per i centri di Dalmine e Capriate;
- di essere stato sino all'ottobre 2015 il direttore e gestore dei centri di accoglienza di e Castelarquato;
Parte_2
- di essersi occupato, dall'ottobre 2015 in poi, presso gli uffici della
[...]
in della gestione e partecipazione dei bandi di appalto CP_4 CP_2
affidati dalle Prefetture e in particolare di avere predisposto le strategie necessarie per l'aggiudicazione dei bandi, dedicandosi allo studio della normativa, della ricerca di strutture idonee, al reclutamento delle risorse necessarie all'accoglienza, al calcolo dei costi di partecipazione e all'iscrizione, redazione e presentazione dell'offerta, alle relazioni con le
Prefetture, alla rendicontazione delle attività, alla redazione dei progetti per la creazione dei centri di accoglienza, con discrezionalità in materia di iniziativa e controllo e responsabilità rispetto ai risultati da conseguire;
- di essersi anche occupato del coordinamento dei direttori dei centri di accoglienza di , Borgoratto MO, , Parte_2 Per_1
Castelarquato e dal 2018 dello , Dalmine, Parte_3
Capriate;
Pag. 2 di 10 - di essere stato erroneamente inquadrato al livello III del CCNL terziario fino al 31.12.2007 e successivamente al livello VI del CCNL Multiservizi, dovendo invece essere, alla luce delle mansioni svolte dall'ottobre 2015 in poi, inquadrato prima al livello II CCNL Terziario e poi VII livello CCNL
Multiservizi;
- di avere maturato differenze retributive per complessivi € 35.348,69;
- di avere promosso un giudizio contro interrottosi per CP_4
l'intervenuto fallimento della stessa;
Ha quindi concluso chiedendo la condanna delle Prefetture committenti, ai sensi dell'art. 1676 c.c., al pagamento di € 35.348,69 (di cui € 25.156,25 da porsi a carico della sola ed € 10.192,44 a carico di entrambe le Controparte_3
Prefetture).
Dichiarata la contumacia delle Prefetture, la causa è stata istruita con l'escussione dei testi e che, Testimone_1 Testimone_2
lette le dichiarazioni rese nel precedente giudizio, le hanno confermate;
a seguito di discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza n. 398/2022.
1.2- Con sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 338/2022, investita della controversia a seguito dell'impugnazione della sentenza di primo grado da parte del e dalle Prefetture, è stata dichiarata la nullità del ricorso CP_1
introduttivo per difetto di notifica, con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art 354 c.p.c.
1.3.- Con ricorso depositato il 30.3.2023 ha poi Parte_1
riassunto il giudizio, rubricato al n. RG 728/2023, ribadendo le allegazioni e conclusioni già formulate.
1.4.- Si è ritualmente costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per conto del
, eccependo il difetto di legittimazione passiva delle Controparte_6
Prefetture, in quanto mere articolazioni territoriali del , in favore del CP_7
in quanto unico soggetto legittimato a resistere;
ha Controparte_1
eccepito la violazione del contraddittorio rispetto al datore di lavoro in riferimento all'accertamento delle mansioni superiori, non avendo il ricorrente
Pag. 3 di 10 evocato in giudizio il fallimento;
ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per violazione del principio della par condicio creditorum e la nullità del ricorso perché generico;
nel merito, ha confermato che la e di Controparte_3
Con hanno affidato alla per la gestione dei servizi connessi CP_2 Parte_4
all'accoglienza nei centri di , Borgoratto MO, , Parte_2 Per_1
Dalmine e Capriate;
ha dedotto che le stazioni appaltanti hanno tuttora dei debiti nei confronti del fallimento (per € 271.000,00 circa la prefettura di CP_4
e indeterminabile la , per mancanza della CP_3 Controparte_2
documentazione richiesta), somme che tuttavia non possono essere ritenute certe, liquide ed esigibili in assenza della documentazione certificativa prescritta per questa tipologia di appalti, mai fornita dall'appaltatrice (poi fallita); di conseguenza tali somme non possono essere liquidate. Ha quindi concluso chiedendo in via preliminare l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso e nel merito il suo rigetto.
La causa è stata istruita disponendo l'acquisizione dei verbali delle testimonianze rese nel primo processo;
sono stati nuovamente escussi i testi Tes_1
e per la conferma delle precedenti
[...] Testimone_2
deposizioni e, all'esito della discussione orale, la causa è stata discussa e decisa dando lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.1.- Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione, formulata dal Ministero, di violazione del contraddittorio rispetto al datore di lavoro: l'azione ex art. 1676
c.c. non costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario ma, se nel caso, meramente facoltativo (Cass. Civ. Sez. lav. ord. n. 18913 del 28.9.2005, Cass.
Civ. sez. lav. sent. n. 11607 del 4.9.2000). Anzi, dal tenore letterale della norma,
è chiaro che il legislatore abbia inteso conferire al prestatore di lavoro azione diretta nei confronti del committente (e anche solo nei suoi confronti) senza pretendere che venga necessariamente citato in giudizio anche l'appaltatore.
2.2.- Deve essere poi disattesa anche l'eccezione di improcedibilità della domanda per intervenuto fallimento del datore di lavoro.
Pag. 4 di 10 In primo luogo, con il presente giudizio il ricorrente non ha svolto domande nei confronti della società fallita ma ha agito in via diretta e autonoma nei confronti del Ministero committente in forza della responsabilità solidale sancita dall'art. 1676 c.c.; in secondo luogo, la stessa giurisprudenza citata dal Ministero (Cass.
Civ. sez. I sent. n. 515 del 14.1.2016, Cass. Civ. Sez. lavoro sent. n. 10543 del
20/05/2016, n. 10543 e Cass. civ. Sez. lavoro Sent., n. 6333 del 05/03/2019) ha escluso che l'azione diretta proposta dal lavoratore nei confronti del committente possa creare nocumento agli altri creditori del datore di lavoro fallito, trattandosi di azione appunto “diretta” e quindi incidente direttamente sul patrimonio del terzo committente e solo indirettamente sul credito del debitore fallito. Oltretutto, anche volendo sostenere che l'azione sia procedibile solamente purché
“precedentemente esperita dai dipendenti”, come sostenuto dal , si CP_1
osserva che il ricorrente ha tempestivamente chiesto in via stragiudiziale alle
Prefetture il pagamento delle somme oggetto dell'odierno giudizio (doc. 10 fascicolo ricorrente): si richiama sul punto l'orientamento della Suprema Corte
(Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 3559 del 10.3.2001) laddove si afferma che per
“domanda” non deve intendersi necessariamente quella giudiziale, bensì anche quella stragiudiziale;
la Suprema Corte ha poi precisato che, dal giorno in cui è proposta tale domanda fino a quello del definitivo pagamento, all'iniziale rapporto di credito fra l'appaltatore e il committente si affianca un nuovo e connesso rapporto, quello fra gli ausiliari dell'appaltatore e il committente, che per espressa volontà della legge diventa diretto debitore dei lavoratori in aggiunta all'appaltatore-datore di lavoro, unico originario debitore.
2.3.- Deve infine essere disattesa anche l'eccezione, formulata dal , di CP_1
nullità del ricorso introduttivo per genericità. Difatti, nel rito di lavoro, per dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame
Pag. 5 di 10 complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (tra le molte: Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 7199 del 22.3.2018). Non ricorre tale ipotesi nel presente giudizio, poiché l'atto introduttivo descrive in modo compiuto le ragioni in fatto e in diritto che fondano le pretese di parte ricorrente sicché, a parere di questo giudice, non è ravvisabile la totale
“impossibilità” di individuare l'oggetto e le ragioni in fatto e diritto della domanda, richiesta dalla giurisprudenza sopra richiamata.
3.- Nel merito, si osserva quanto di seguito.
3.1.- La giurisprudenza di legittimità da tempo ha espresso il principio secondo cui, per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori o del diritto all'attribuzione di un diverso inquadramento, nella domanda introduttiva del giudizio debbano essere specificate le mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza ad una determinata qualifica e a un determinato livello, come definiti dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro;
non è sufficiente affermare di aver svolto mansioni corrispondenti ad una diversa qualifica, ma devono essere indicate le mansioni specificamente svolte al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata
(Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 14088 del 13.11.2001). Il giudice deve inoltre seguire un procedimento articolato in tre fasi (tra le molte: Cass. Civ. Sez. Lav.
Sent. n. 20272 del 27.9.2010): individuazione dei criteri generali ed astratti previsti dal contratto collettivo (declaratoria); accertamento delle attività svolte in concreto dal lavoratore in modo stabile e continuativo (Cass. Civ. Sez, Lav. sent.
n. 4200 del 6.4.1992); raffronto di tali mansioni con le caratteristiche fondamentali della declaratoria relativa al livello di inquadramento rivendicato dal lavoratore (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 4508 del 26.3.2003). Inoltre, al fine di riconoscere la qualifica superiore al lavoratore che ne fa richiesta, è necessaria la prova (e ancor prima, l'allegazione) circa la stabilità, continuatività e prevalenza dei compiti svolti rispetto a quelli riferibili alla qualifica e livello superiori, con la precisazione che (ad esempio anche in caso di mansioni promiscue) la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione
Pag. 6 di 10 quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica o occasionale (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 2969 del 8.2.2021). Grava sul lavoratore l'onere rigoroso di provare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica rivendicata (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7300 del
13.4.2006).
Ebbene, alla luce dell'istruttoria di giudizio, deve ritenersi che l'inquadramento applicato dalla datrice di lavoro (III livello del CCNL Terziario e poi, dal
31.12.2017, VI livello CCNL Multiservizi) sia del tutto inadeguato;
al lavoratore deve infatti essere riconosciuto l'inquadramento al II livello CCNL Terziario e al
VII livello CCNL Multiservizi.
È utile a tal proposito riportare le relative declaratorie: II livello CCNL Terziario: appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”; VII Livello Cat.
Impiegati con funzioni direttive, CCNL Multiservizi: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenza) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire”.
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha dimostrato documentalmente
(vedasi il contratto di assunzione e le buste paga in atti – doc. 1 fascicolo ricorrente) di aver lavorato alle dipendenze di poi CP_4 [...]
, dal'1.6.2015 all'1.6.2019. Il ha poi confermato la Controparte_5 CP_1
correttezza delle allegazioni del ricorrente in ordine ai servizi appaltati dalle
Prefetture di e di alla connessi all'accoglienza CP_3 CP_2 CP_4
temporanea di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale.
Segnatamente, per l'anno 2015, 2016, 2017 per i , Parte_5
, nonché per l'anno 2018 e 2019 per i comuni Parte_6
Pag. 7 di 10 di . Dall'istruttoria di giudizio è altresì emerso Parte_7
che il ricorrente svolgeva con carattere di stabilità e prevalenza mansioni di direzione operativa dei centri di accoglienza (provvedendo al coordinamento degli operatori ivi presenti) e di direzione tecnica delle attività connesse ai servizi appaltati dalle Prefetture di e di (compresa la complessa attività CP_2 CP_3
di presentazione delle domande di partecipazione ai bandi). I testimoni escussi hanno infatti confermato il ricorrente “ha seguito gli appalti commissionati dalle prefetture di e MO (…) gestiva in toto i centri (…) preparava le gare CP_3
(…) era il punto di riferimento degli operatori nei centri di assistenza e quindi li doveva coordinare” con la specificazione, quanto alle gare che “bisognava allegare tutta una serie di documentazione e seguire delle impostazioni nello strutturare il progetto, insomma c'era un aspetto creativo nella predisposizione del progetto per i centri di accoglienza, individuava i caratteri della struttura, indicava specificamente il progetto educativo (…) ciò influiva sul punteggio complessivo e quindi sulla probabilità di vedersi assegnato l'appalto” (cfr teste
) e che egli “era il direttore tecnico dei centri di Testimone_1
accoglienza (…) gestiva dalla parte prettamente operativa a quella di organizzare gli addetti (…) era lui che interloquiva direttamente con la prefettura di o Piacenza (…) inoltre si occupava della CP_2 CP_3
partecipazione ai bandi” (cfr teste ). Emerge quindi Testimone_2
indubbiamente che le mansioni svolte in modo stabile e continuativo dal ricorrente erano di concetto e di carattere tecnico, oltre che caratterizzate da autonomia operativa con compiti di gestione, coordinamento e controllo dei centri e degli operatori, con ampi margini di discrezionalità e creatività in riferimento alla presentazione delle domande per la partecipazione ai bandi di gara, la cui completa e corretta elaborazione contribuiva in modo determinante all'aggiudicazione dell'appalto. Il profilo rivestito dal ricorrente corrisponde quindi al livello II CCNL Terziario e VII CCNL Multiservizi rivendicato e coincide con la descrizione contenuta nella declaratoria dei menzionati livelli.
Pag. 8 di 10 Sulla quantificazione delle differenze retributive, vi è da dire che i conteggi formulati dalla parte ricorrente, peraltro nemmeno specificamente contestati dalla parte resistente, sono privi di errori e fanno corretta applicazione dei parametri dei CCNL applicabili al caso di specie. Di conseguenza, risultano maturate in favore del ricorrente differenze retributive per complessivi € 35.348,69 lordi, di cui € 25.156,25 per quelle maturate nel 2016 e 2017 in adempimento dell'appalto commissionato dalla ed € 10.192,44 per quelle invece Controparte_3
maturate nel 2018 e 2019 in adempimento degli appalti realizzati in favore sia della che di . Controparte_3 Controparte_8
3.2.- Accertato il diritto del ricorrente al superiore inquadramento rivendicato e alle conseguenti differenze retributive maturate, deve poi essere accolta la domanda di condanna delle Prefetture convenute (e per esse, del CP_1
costituitosi in giudizio), al pagamento di tale somma nella sua interezza.
L'art. 1676 c.c. difatti dispone che “coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso
l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. Il ha CP_1
riconosciuto di essere tuttora debitore della (fallita) (già Controparte_5
di una somma certamente non inferiore ad € 271.000,00 circa, sicché vi CP_4
è certamente capienza in ordine al pagamento della minor somma di € 35.348,69 dovuta al ricorrente. Sul punto, diversamente da quanto opinato dal , il CP_1
mancato perfezionamento dell'iter burocratico che consente la liquidazione dei pagamenti non può essere opposto all'odierno ricorrente poiché, una volta riconosciuta la sussistenza attuale di un credito dell'appaltatore nei confronti del committente, quest'ultimo deve essere condannato a versare le somme dovute al prestatore d'opera fino alla concorrenza di tale debito.
In altri termini, il deve essere condannato a versare in favore del CP_1
ricorrente la somma di € 35.438,69 lordi;
la sentenza deve essere pronunciata nei confronti del costituitosi in giudizio poiché, come correttamente CP_1
Pag. 9 di 10 sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, legittimato passivo è il solo Dicastero, trattandosi le Prefetture di mere articolazioni territoriali dello stesso;
con la specificazione, quanto ai rapporti interni, che la somma di € 25.156,25 deve essere ritenuta di competenza della sola e la somma di € Controparte_3
10.192,44 invece è di competenza di entrambe le articolazioni.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la massima diminuzione consentita per lo scaglione di valore di riferimento (da € 26.000,00 ad € 52.000,00) e quindi: € 1.623,00 per la fase di studio, € 601,00 per la fase introduttiva, € 1.465,00 per la fase decisionale
(esclusa la fase istruttoria in quanto si è trattato di una mera rinnovazione dell'istruttoria già effettuata nel primo giudizio) per complessivi € 3.689,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna il al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di € 35.348,69 oltre interessi Parte_1
legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
spese di lite, che liquida in € 3.689,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in MO, lì 30.01.2025
Il Giudice
Francesca Possenti
Pag. 10 di 10