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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 5290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5290 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 69/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69/2023 r.g. promossa da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F./P.I. , rappresentato e difeso P.IVA_1 ex lege dall'AVVOCATURA STATO MILANO,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'AVVOCATURA STATO MILANO, PARTI ATTRICI contro
(C.F./P.I. , residente in [...] Giussano (MB), CP_2 C.F._1
(C.F./P.I. , residente in [...] Giussano (MB), CP_3 C.F._2
(C.F./P.I. ), residente in [...] Anzio Controparte_4 C.F._3
(RM),
(C.F./P.I. ), residente in [...] Controparte_5 C.F._4
Guardavalle (CZ), (C.F./P.I. , residente in [...] Controparte_6 C.F._5 Sant'Agata del Bianco (RC),
(C.F./P.I. , residente in [...] Verano Controparte_7 C.F._6
Brianza (MB),
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per le parti attrici:
“Preso atto della condanna generica al risarcimento del danno pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti dei convenuti, quantificare l'entità del risarcimento dovuto in € pagina 1 di 34 135.560,22 per danno patrimoniale ed in € 5.000.000,00 per i danni extrapatrimoniali, o le minori o maggiori somme che risulteranno in corso di causa. Per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e con gli altri coimputati condannati al risarcimento del danno in favore delle amministrazioni attrici con la sentenza testé indicata, al pagamento dell'importo di € 5.135.560,22 o della minore o maggior somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data della domanda (costituzione di parte civile) fino al saldo. Condannare inoltre gli stessi convenuti alla rifusione delle competenze difensive”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione notificato la ed il Parte_1 Controparte_1
hanno convenuto in giudizio , Controparte_8 Controparte_7 CP_2 CP_9
, , e al fine di
[...] CP_3 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
ottenere la loro condanna, in solido tra loro e con i restanti coimputati, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi rispettivamente in euro 135.560,32 ed in euro
5.000.000,00, oltre interessi e rivalutazione e rifusione delle spese di lite.
Le parti attrici hanno dedotto che:
- tutti gli odierni convenuti sono stati ritenuti responsabili e condannati in via definitiva in sede penale per la commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. da parte del UP di IL con sentenza n.
4042/2011 depositata il 1° giugno 2012, confermata, salvo, per taluni di essi, nella determinazione della misura della pena dalla Corte d'appello di IL – sent. n. 2909/2013 - e passata in giudicato all'esito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti innanzi alla Suprema Corte (v. sent. n.
30059/2014), che li ha condannati anche al risarcimento dei danni patiti dalle parti attrici, costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede civile;
- che gli odierni convenuti hanno partecipato all'associazione a delinquere 'ndranghetista, operante sul territorio lombardo, prendendo parte alle cd. locali di SE ( Controparte_8 CP_7
, , , e ) e
[...] CP_2 Controparte_9 CP_3 Controparte_5 Controparte_4
pagina 2 di 34 ( , coordinate da un organo denominato “La Lombardia”, CP_10 Controparte_6
deputato a concedere cariche e doti;
- che essi hanno preso parte dell'associazione, altresì assumendo ruoli di vertice e avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, al fine di commettere reati inter alia contro il patrimonio, di commercio di sostanze stupefacenti, di armi, reati contro la Pubblica Amministrazione ed omicidi, assumere la gestione di attività commerciali ed influenzare l'esercizio del diritto di voto dei cittadini;
- che il reato associativo si è connotato di particolare gravità per l'elevato numero di associati, per la capillarità ed il radicamento dell'organizzazione sul territorio, tali da denotare un disegno criminoso volto alla gestione di ogni settore della vita associata, ingenerando negli imprenditori, negli esercenti la professione sanitaria e nelle istituzioni anche locali “il convincimento dell'esistenza di un'organizzazione alternativa allo Stato, cui far riferimento per ottenere l'aggiudicazione di contratti, la possibilità di esercitare attività imprenditoriali, il reperimento di risorse economiche e di lavoro e per converso cui rendere conto del proprio operato”;
- che l'attività di controllo e coordinamento è stata esercitata tramite i metodi tipici di quello
'ndranghetista;
- che le amministrazioni dello Stato hanno patito danni patrimoniali e non patrimoniali, vale a dire la
Ministri “quale ente esponenziale della Comunità Statale” e il Parte_1 [...]
quale “organo istituzionalmente preposto, anche mediante la Direzione investigativa CP_11 antimafia, alle attività di indagine e repressione”, tanto che l'operazione ha richiesto uno Pt_2
spiegamento di forze e risorse, che ha integrato costi pari ad euro 135.560,22;
- che il danno non patrimoniale deve essere commisurato “non solo all'allarme sociale cagionato dalla presenza dell'associazione criminale cui appartengono i convenuti, ma anche all'effettiva e concreta turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblici determinato dalle singole attività illecite riconducibili alla medesima organizzazione” (cfr. per tutte atto di citazione).
Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio e all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 23.5.2023 è stata dichiarata la contumacia di , , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7
tenuto conto della regolarità della notifica della citazione nei loro riguardi;
dichiarata la nullità della notifica nei confronti di e CP_2 Controparte_9 Controparte_8 [...]
è stata disposta la rinnovazione della stessa e l'udienza è stata differita al 19.12.2023. CP_6
pagina 3 di 34 A tale udienza l'avvocato dello Stato Riccardo Montagnoli ha dichiarato di rinunciare agli atti nei confronti dei convenuti e e ha chiesto l'ammissione di prova Controparte_8 Controparte_9
per testi, formulando un capitolo di prova.
A scioglimento della riserva assunta la scrivente ha dichiarato la contumacia di e di CP_2
ha dichiarato l'estinzione del rapporto processuale tra le parti attrici, da un Controparte_6 lato, e e dall'altro, e, ritenuta la causa matura per la Controparte_9 Controparte_8 decisione, ha differito l'udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 28.2.2025, sostituendo l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 7.3.2025, preso atto del deposito di note scritte da parte delle sole parti attrici nel termine assegnate e dato atto della precisazione delle conclusioni da parte loro, la scrivente ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti attrici per il deposito delle sole comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda attorea è fondata nei confronti di , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e di nei limiti e per le ragioni di seguito Controparte_7 CP_2 Controparte_6 indicate. In particolare, in favore del può essere riconosciuto il solo danno Controparte_1
patrimoniale e in favore della il danno non patrimoniale, come di Parte_1
seguito liquidati.
Essendo già stato dichiarato estinto il rapporto processuale pendente con le parti attrici e CP_9
e la presente sentenza non sarà opponibile né riguarderà la loro
[...] Controparte_8
posizione processuale, già stralciata con il provvedimento di estinzione parziale.
Tanto premesso si osserva che l'accertamento penale definitivo di commissione da parte degli odierni convenuti del reato di associazione 'ndranghetista ex art. 416 bis c.p. fa stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 651 c.p.p., quanto all'elemento oggettivo del reato, alla sua commissione da parte degli odierni imputati ed alla sua illiceità, nel presente giudizio civile, promosso nei confronti dei condannati in sede penale o dei loro eredi al fine di ottenere le restituzioni ed il risarcimento dei danni derivanti dalla commissione del reato. Ricorrono tanto le condizioni di cui al primo comma quanto del secondo della norma appena evocata poiché il giudizio è stato celebrato secondo il rito abbreviato e le odierne parti attrici hanno avuto modo di ivi costituirsi parte civile.
pagina 4 di 34 La sentenza penale, pacificamente passata in giudicato, come si evince dalle statuizioni della pronuncia della Suprema Corte n. 30059/2014, ha condannato anche gli odierni convenuti al risarcimento dei danni in favore della e del , da liquidarsi in Parte_1 Controparte_1
separata sede civile.
La presente pronuncia avrà ad oggetto, pertanto, la delibazione della sussistenza delle conseguenze dannose fatte valere dalle parti attrici e la relativa liquidazione dei danni.
Nel caso di specie le parti attrici hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, sostenute per l'attività d'indagine espletata dalla Direzione Investigativa Antimafia, facente capo al
[...]
, per accertare ed acquisire elementi probatori del sodalizio criminoso per cui è causa, CP_1
nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Con riferimento alla prima pretesa le parti attrici hanno allegato una nota della DIA sub doc. n. 4 riepilogativa delle spese sostenute per l'attività di indagine e per le risorse ivi impiegate della cd. indagine (nota DIA n. prot. 17559 del 2011). La nota fa riferimento e include i prospetti di Pt_2
spesa straordinaria sostenuta dal centro operativo DIA di IL in relazione alle attività svolte ed ai servizi resi nell'ambito della già richiamata operazione “(p.p. n. 43733/2006 già n. Pt_2
35010/2008)” (doc. n. 4).
La nota reca poi come allegati i riepiloghi di spesa relativi ai costi ordinari e straordinari per il personale inviato in missione nell'operazione ed alle competenze accessorie per il personale Pt_2 della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e del corpo della Polizia di Stato.
Con riferimento all'attitudine al riepilogo delle summenzionate spese a costituire adeguata prova degli effettivi esborsi non può non applicarsi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove la prova dell'esborso provenga da un atto di natura amministrativa emesso da un'articolazione statale, esso deve ritenersi adeguato e sufficiente;
in tal senso si è espressa più volte la Suprema Corte in punto di attestazioni del dirigente Inail rispetto alle indennità erogate in favore del lavoratore. In proposito si richiama il consolidato orientamento secondo cui nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall'INAIL al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che pagina 5 di 34 individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento
(cfr. ex multis Cass. n. 1841/2015).
In specie applicando il principio anche alle attestazioni di cui al doc. n. 4 deve ritenersi che il relativo atto amministrativo ben possa fondare la prova della relativa spesa.
Ne consegue che i riepiloghi allegati al doc. n. 4 sono sufficienti per fornire la prova dei capitoli di spesa sostenuti dallo Stato.
Si reputa inoltre che il doc. 4 ben possa fondare altresì la prova della riferibilità delle indicate spese all'indagine che ha condotto all'esercizio dell'azione penale ed alla condanna in via definitiva, anche, degli odierni attori. In proposito si osserva che dall'intestazione della sentenza del UP di IL, prodotta sub doc. n. 1 dalle parti attrici, si evince che il fascicolo R.G.N.R. n. 72991/2010 è stato stralciato dal R.G.N.R. n. 43733/2006, cui il doc. n. 4 si riferisce;
ne consegue che sotto il profilo dell'attività di indagine il primo fascicolo, gergalmente identificato come Infinito, altro non era che una
“costola” della più ampia indagine denominata recante il n. 43733/2006 R.G.N.R. in sede di Pt_2
iscrizione delle notizie di reato, cui il doc. n. 4 fa espresso richiamo.
Inoltre, è noto che la stessa indagine ha avuto ad oggetto la commissione del reato associativo Pt_2 di 'HE, ma con spettro territoriale più ampio;
ciò consente di inferire che le spese per l'accertamento del delitto di associativo, ricostruito nel fascicolo denominato Infinito (R.G.N.R. n.
72991/2010 - come detto, stralciato dal cd. v. R.G.N.R. n. 43733/2006), che ha condotto alla Pt_2 condanna anche degli odierni convenuti per la commissione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.c., ben possono ritenersi comuni alle due indagini;
pertanto trattandosi di costi derivanti da condotte illecite afferenti il reato associativo ex art. 416 bis c.p.c. nel più ampio sistema, denominato “La Lombardia”, come confermato anche dalla sentenza del UP di IL, tutti gli associati, tra cui anche gli odierni convenuti, debbono ritenersi coobbligati, in solido, al loro rimborso.
Tuttavia, dalla domanda attorea si evince che tanto la quanto il Parte_1
hanno chiesto il rimborso delle relative spese, ancorché, come emerge dalla Controparte_1
stessa attestazione del già richiamato doc. n. 4, la non ne abbia Parte_1 sostenuta alcuna e il le abbia sostenute solo in parte. Controparte_1
Il doc. n. 4 attoreo attesta letteralmente che “l'onere di euro 124.336,52 è a carico della DIA”, mentre
“per quanto concerne i servizi di cui all'allegato 3, svolti dal personale appartenente all'Arma dei
pagina 6 di 34 Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza” i relativi oneri “risultano direttamente erogati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza” (v. doc. n. 4).
Pertanto, trattandosi la DIA di organismo investigativo interforze, inquadrato nel dipartimento di pubblica sicurezza del , istituito con D.L. 20.11.1991 n. 327, convertito nella Controparte_1 legge 30.12.1991, n. 410, in favore del va riconosciuto il danno patrimoniale, Controparte_1 che si liquida in euro 124.336,52, pari appunto all'importo di cui alle spese a carico della DIA. Su tale importo vanno calcolati gli interessi compensativi, secondo il criterio enunciato dalla sentenza n.
1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione dalla data della nota di cui al doc. n.
4 - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Rispetto ai costi di euro 8.223,60, sostenuti dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, come si evince dal doc. n. 4, e per l'effetto, direttamente anticipati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza e pertanto dal e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui Controparte_12
esse direttamente dipendono, difetta la titolarità attiva della pretesa fatta valere da parte di entrambe le amministrazioni dello Stato, sì che la domanda attorea non può che essere respinta con riferimento al menzionato importo.
Passando quindi al vaglio delle pretese non patrimoniali si osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale fatto valere dev'essere risarcito ai sensi dell'art. 185 c.p., in quanto danno conseguente al reato, nonché ex art. 2059 c.c., poiché volto alla tutela dei diritti dei cittadini, tra cui il buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
La Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, ovvero, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato;
quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es. in caso di illecito trattamento dei dati personali); quando siano stati violati in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto della tutela costituzionale. In particolare, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, compreso il danno morale, inteso quale pagina 7 di 34 sofferenza soggettiva causata dal reato, che non integra, tuttavia un'autonoma sottocategoria di danno
(Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
La liquidazione del danno in favore delle persone giuridiche e più specificamente della Pubblica
Amministrazione, è confermata anche dal Supremo Collegio (v. inter alia Cass. civ, Sez. III, 4.6.2007,
n. 12929; id. Sez. 3, Sentenza n. 4542 del 22/03/2012, Rv. 621596; Cass SU 15208/2010). Nei confronti degli enti collettivi, è configurabile, infatti, il risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca (Cass. sez. L, Sentenza n. 22396 del 1/10/2013). In particolare, la giurisprudenza ha valorizzato la lesione del diritto della persona giuridica all'integrità della propria immagine, affermando che la stessa è causa di danno non patrimoniale risarcibile, sia sotto il profilo della sua considerazione presso i consociati in genere o presso quei settori con i quali l'ente interagisce, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che la sminuita considerazione cagiona nell'agire delle persone fisiche dei suoi organi. Tale danno deriva dalla lesione degli interessi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione statale.
In ordine alla prova del quantum, la Corte più volte ha rilevato che, mentre il danno patrimoniale esige la precisa allegazione e dimostrazione delle singole poste economiche che lo compongono (con il limite previsto dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ.), le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione di un diritto della persona (fisica o giuridica) non sono per loro natura suscettibili di una matematica conversione monetaria e, pur non integrando un danno in re ipsa, sono dimostrabili per presunzioni o fatti notori e quindi rimesse alla valutazione equitativa del giudice (v. Cass. SU n. 15208/2010).
Quanto, invece, alla questione della concreta determinazione e liquidazione dei danni morali la
Suprema Corte è costante nell'affermare che: “in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto
l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base
a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento” (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n.
pagina 8 di 34 48086 del 12/09/2018; Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 18099 dell'1.4.2015; Cass. civ, Sez. III,
4.6.2007, n. 12929).
La Suprema Corte ha quindi precisato che: “il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte dal danneggiato, ben potendosi utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale vige, infatti, il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18099 del 1/4/2015). Sulla base di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha individuato quali parametri sui quali poter poggiare la determinazione equitativa del danno, fattori quali: la gravità del fatto, la rilevanza degli interessi lesi, la notorietà dei soggetti coinvolti ed il clamore mediatico della vicenda.
Si tratta di elementi che risultano di tutta evidenza dagli atti del presente processo.
Infatti, ben diverso è il caso in cui un reato è commesso una tantum in concorso fra due o più persone dal reato commesso da agenti che, in quanto facenti parte di una associazione, ricoprono ruoli in cui si
"specializzano", sono indirizzati sul delitto da compiere, ricevono una copertura logistica dopo la commissione del crimine, non si devono occupare di smerciare gli oggetti rubati o rapinati.
Stante l'efficienza eziologica dell'associazione ai fini della verificazione del danno, il nesso rilevante non è quello della porzione di contributo dell'associato all'attività associativa che sarebbe singolarmente strumentale ai fini della ulteriore condotta illecita, ma è quello della mera partecipazione all'associazione, posto che ciò che rileva è la complessiva strumentalità della struttura associativa, di cui il soggetto è parte, alla realizzazione di determinati comportamenti illeciti. L'eziologia rilevante è quella fra l'esistenza dell'associazione ed il danno conseguente al reato fine, per cui è il fatto della partecipazione all'associazione a rilevare ai fini dell'ascrizione dell'imputazione del nesso causale
(Cass. n. 4908/2022).
Nel caso di specie l'associazione a delinquere cui hanno preso parte tutti gli odierni convenuti ha presentato per le caratteristiche stesse dell'associazione - tra cui il numero di partecipanti e la pagina 9 di 34 capillarità della copertura del territorio lombardo - elementi di particolare allarme sociale e conseguente grave lesione di diritti, quali quelli di cui all'art. 97 Cost.
Come si evince dalla sentenza del UP di IL prodotta sub doc. n. 1, confermata, salvo in parte per la determinazione di talune pene e di questioni inerenti la confisca, dalla Corte d'Appello di IL (v. doc. n. 2), sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. 92 coimputati.
All'esito del processo penale è stata acclarata l'esistenza di quindici locali, tra cui Bresso, Bollate,
Cormano, Limbiate, IL, Solaro, Pioltello, Corsico, Rho, Pavia, Erba, Canzo, CP_10
Desio, GN e SE, soggette al coordinamento di un organo denominato “La Lombardia”, in cui hanno rivestito un ruolo di vertice e organo Parte_3 Persona_1 Persona_2
deputato anche al conferimento di cd. doti secondo gerarchie e rituali tipici del sodalizio criminoso di stampo mafioso.
Gli odierni convenuti, così come i restanti imputati condannati per il reato di dui all'art. 416 bis c.p. hanno almeno preso parte, hanno organizzato e coordinato le attività illecite sul territorio, al fine di commettere reati fine tra cui crimini efferati, quali l'estorsione, le minacce, omicidi e lesioni, nonché reati di natura economica, tra cui le influenze illecite nell'aggiudicazione di appalti pubblici e nelle nomine di dirigenti nell'ambito della sanità, oltre che la cessione di sostanze stupefacenti e la detenzione di armi.
L'associazione ha assunto una funzione sistemica, tale da diventare il mezzo, tramite la forza dell'intimidazione tipica del vincolo associativo di stampo mafioso, per il recupero di crediti e la commissione dei menzionati reati.
Il processo penale ha avuto una eco mediatica molto marcata perché, insieme ad altri paralleli, che, pur partiti da un'unica indagine o da indagini collegate hanno avuto posizioni successivamente stralciate, ha palesato un sistema prima ignoto, non solo, come detto, del tutto capillare e tale da coprire un territorio vasto e strategico sotto il profilo economico (come quello del capoluogo lombardo e di numerosi Comuni siti anche in Province limitrofe), ma anche caratterizzato da una struttura complessa, articolata, verticistica, efficiente e ben consolidata, tale da inserirsi nelle maglie delle amministrazioni pubbliche, molte delle quali si sono costituite parti civili. È stata, in altre parole, confermata l'esistenza stabile e permanente di una struttura capace di perpetuarsi nel tempo, sì da essere del tutto autonoma rispetto all'attività preparatoria ed esecutiva dei delitti fine, nonché idonea a realizzare gli obiettivi pagina 10 di 34 criminosi delineati dall'art. 416 bis c.p., che l'associazione si è prefissa di conseguire. Inoltre, è stata confermata una forma organizzativa tutt'altro che rudimentale, come già detto al contempo capillare e verticistica, caratterizzata dal conferimento di cariche a livello centrale cd. doti, cui è stata conferita dalla stessa associazione una sorta di sacralità tramite vere e proprie cerimonie, seguite anche da telefonate di auguri e dall'avallo anche da parte dei concittadini dei rispettivi paesi di provenienza in
Calabria.
Nello specifico e senza nessuna pretesa di esaustività, dovendo rinviarsi al doc. n. 1 per la completa ricostruzione del sodalizio criminoso, nelle pronunce penali di primo e secondo grado si trae conferma dell'intrinseca idoneità dell'aggregato umano di incutere paura nei terzi in ragione del già sperimentato esercizio della coazione. La forza intimidatrice ha, in specie, connotato l'aggregato umano in sé, come risorsa da questo stabilmente acquisita per la realizzazione degli obiettivi del sodalizio. Al contempo risulta provato che molteplici associati hanno fatto ricorso ad atti diretti di violenza o minaccia (cfr. inter alia nella sentenza prodotta sub doc. n. 1 pp. 346 e seguenti vengono riportati gli stralci di intercettazioni telefoniche tra e un soggetto rimasto ignoto e il primo su “questioni di Persona_3
droga e pagamenti ritardati da parte dei clienti, si mostrava molto risentito nei confronti di un soggetto che aveva fatto indebitamente il suo nome con altri trafficanti ed affermava, senza mezzi termini, che sarebbe andato a casa sua e gli avrebbe messo la pistola in testa: MAIOLO: Dove sono questi qua? UOMO: In via Padova MAIOLO: In via Padova dove UOMO: Te lo dico io (ine.) ma ti conoscono fa 'minchia io amico amico di : E andiate con il ferro UOMO: Ma va Persona_3 che ferro che andiamo li col ferro da soli se è fa ci paga e dici subito… Per questo vuole andare col ferro ...io ora glielo metterei in bocca”; nella sentenza si legge: “ è un ragazzo Persona_3
che, con il "ferro", ci è cresciuto e ci sa fare, come ben si evince dalla conversazione del 29 gennaio
2007, n. 643 (fonte dell'imputazione di cui al capo 30) …: MAIOLO: Con te sono incazzato nero eh, come ti sei permesso di andare a prendere la mia pistola piccolina per darla a coso... MAIOLO: le mie pistole li prestano in giro, ohh che minchia sono giocattoli!...”; con riferimento a Controparte_13
v. sentenza sub doc. n. 1 cit. p. 116: “Il 5 giugno 2008 è in macchina con e dà CP_13 Per_4
conto di due nuovi episodi di intimidazione. In particolare riferisce di aver parlato con Per_5
al quale aveva chiesto la disponibilità di eseguire un atto minaccioso con arma da fuoco da
[...]
utilizzare per sparare contro alcune vetrine di un edificio di proprietà dei fratelli "Compare Per_6
pagina 11 di 34 , gli dissi: Compare , l'abbiamo da provare un pezzo di ferro che la Per_5 Per_7 Persona_5 proviamo su questi vetri una sera di questa? ..”).
Il riferimento ad un uso sistemico della forza si rinviene anche con riferimento a figlio Persona_8
di , capo della locale di Pioltello;
dal progressivo 623 del 5.2.2009, l'intercettazione Parte_4
in automobile, ove a bordo c'erano , e un altro soggetto non Persona_9 Persona_8
meglio individuato risulta quanto segue: “Alle ore 23.55 il soggetto n.m.i dice che lui non poteva andare nei locali in quanto tutti lo guardavano e lui si innervosiva. dice che appunto per Per_8 questo lui gira sempre con il "FERRO" addosso! Dice che lui non esce "fuori” (inteso verosimilmente fuori Pioltello) senza "FERRO" addosso. Il soggetto dice che anche lui fa così. Alle ore 23.59. nnuendo al fatto che IL è uno schifo, dice che l'altra volta si sono "SPARATI" Per_8
in mezzo alla strada. Dice: In mezzo alla strada vedevi..PPAM!!PPAM!!PPAM! Davanti a tutta la gente”).
Indubbiamente l'associazione ha disposto di una "fama" di potere violento e prevaricatorio, durevole nel tempo, stabile e diffusa, differenziandosi in ciò dal timore ingenerato occasionalmente da un'associazione, ad esempio, di semplici estorsori.
Altra peculiarità del sodalizio criminoso è data dalla provata organizzazione verticistica con conferimento di cariche tramite cerimonie. Ad esempio, è provata la concessione della dote a Per_8
alla presenza del mastro generale della Lombardia, Alla fine della
[...] Persona_10
cerimonia il padre , appena lasciato il ristorante dove era avvenuta la cerimonia, “si Parte_4 raccomandava di riferire a tutti gli affiliati della dote concessa al figlio” con le seguenti parole
(estrapolate da un'intercettazione ambientale): “DITEGLIELO A TUTTI IL FATTO DI MANUEL, COSI Pers VEDONO COME DEVONO FARE..INC. FATTO” (Progressivo n. 1085 del 20.03.2009 v. sentenza sub doc. n. 1 a p. 338 e 339). Nella sentenza si legge che nella continuazione del colloquio i tre affrontavano i problemi relativi alla distribuzione di alcune cariche rimaste vacanti a seguito delle
"promozioni" avvenute e proseguendo nel dialogo diceva a di Persona_9 CP_14
“far togliere "quel coso" dall'auto di con il benestare di che Persona_8 Parte_4
affermava: "...LORO NON CI ARRIVANO PERCHÈ NON SANNO TANTO CHE SIGNIFICA
NDRANGHETA..", frase che, invece, ben si spiega alla luce del conferimento della "dote"”
(progressivo 1085 del 20.03.2009 e sentenza sub doc. n. 1).
pagina 12 di 34 Dalle menzionate intercettazioni si evince sia la diffusione del sodalizio criminoso, tale da comportare la partecipazione ad un evento celebrativo, tipico dell'associazione di stampo mafioso, di numerosi associati, in rappresentanza delle limitrofe locali lombarde, e tale da avere una eco quasi mediatica anche presso le famiglie calabresi, che lo stesso capo della Locale di Pioltello si raccomanda di avvisare. Il fatto stesso della ravvisata necessità di diffusione della notizia dell'affiliazione del figlio da parte di conferma la volontà di avvalersi della forza intimidatrice del vincolo Parte_4 associativo, in quanto la conoscenza dell'appartenenza al sodalizio evidentemente imponeva di tenere nei suoi riguardi certi comportamenti, di mettere in guardia dalle conseguenze in caso di contegni non conformi alle richieste o al relativo codice di condotta, così come confermava il consolidamento del relativo potere.
Ad stesso è stata conferita la "dote della " in data 3.5.2008, dopo che Parte_4 Per_12
analogo conferimento è avvenuto anche alla sua presenza in favore di il 26.4.2008. Persona_13
(secondo il UP di IL il fatto che “ [fosse] ormai entrato nel gotha della Parte_4
'HE lombarda e lo testimoniava la sua presenza al summit presso il ristorante "Il Borgo
Antico" di GN cui avevano preso parte Persona_14 Persona_15
, Persona_16 Persona_17 Persona_18 Persona_19
, e ” cfr. doc. n. 1 p. 331). Persona_20 Persona_13 Controparte_6
Inoltre, l'organizzazione e la partecipazione a numerosi summit da parte, ad esempio, di Parte_4 conferma sia la stabilità dell'associazione, sia la necessità di stabilire equilibri all'interno
[...] dell'associazione e le relazioni con l'organizzazione 'ndranghestista calabrese.
Dalla pronuncia penale si trae conferma ad esempio della presenza di anche al Parte_4
summit presso il ristorante "Al Borgo Antico" di GN (cui avevano preso parte anche _2
, all'epoca luogotenente di capo locale di Solato,
[...] Persona_21 Persona_13
, capo locale di GN, e rispettivamente Persona_17 Persona_14 CP_15 capo locale ed affiliato di Rho”) per definire gli equilibri all'interno dei locali di Bresso e Cormano, nonché il 22.2.2008 un altro incontro tra , e con Parte_4 Parte_5 Persona_22 rappresentanti delle locali di GN, Desio ed Erba: “tali incontri ritraevano l'espressione della comunanza di interessi delle famiglie calabresi e di quell'attività di ausilio reciproco che consentiva di
pagina 13 di 34 ricondurre tutte le locali nell'unica struttura nonché centro di interessi rappresentato dalla
"Lombardia"” (v. doc. n. 1 p. 329).
Le indagini hanno consentito di confermare la persistenza di rapporti intrattenuti dai coimputati con gli associati calabresi;
ad esempio dalla conversazione telefonica tra e si CP_13 Persona_10
evince il riferimento ad accadimenti la cui “conseguenza sarà quella di creare un completo distacco con i vertici della 'HE in Calabria”: infatti, riferisce a le CP_13 Per_10
considerazioni a lui espresse da esponente anziano della locale di Persona_23
IL, allorquando questi, manifestando a la sua volontà di concedere delle doti ad Per_21
affiliati alla locale di IL non riesce ad avere alcuna risposta e lo stesso avrebbe Per_23 riferito a che in questo modo si stava creando “un nord ed un sud", intendendo che si CP_13
arriverà al completo distacco della "LOMBARDIA" dalla originaria struttura di vertice calabrese. A quel punto iflette che a creare la "LOMBARDIA" e a riconoscerne come capo lo stesso CP_13
erano stati, a suo tempo, "SAN LUCA, PLATÌ, SINOPOLI ed altri paesi", Persona_21
riferendosi al fatto che tale investitura era arrivata dai massimi esponenti della 'HE , Parte_6
motivo per il quale solo tali referenti avrebbero potuto intervenire per fermare o correggere l'operato di (cfr. doc. n. 1 p. 105 progr. n. 1240 del 04.06.2008). Per_21
Con specifico riferimento alla va rilevato che la sentenza penale pronunciata dal Parte_7
UP di IL (v. doc. n. 1) dà atto dell'esistenza di tale locale dalla fine degli anni '80 (“quando ne aveva parlato il collaboratore di giustizia , emergeva dalle parole di Pt_8 CP_13
che discutendo con l'amico , ricordava il prestigio di , vecchio
[...] Pt_9 Persona_24
esponente della locale poi ucciso, : "...omissis... M ANDALARI: Quel giorno, trenta persone, c'era la
"Lombardia" riunita, non mangiavamo se non arrivava (ndr. Rocco Persona_25
EL)! PANETTA! Ve lo ricordate!?”) e che essa “viveva sul dualismo esistente tra le forti personalità come e che aveva portato ad una vera e propria Persona_26 Persona_27 scissione del gruppo originale” (v. doc. n. 1 p. 514).
La locale di SE, ad avviso del UP di IL, “pur nelle difficoltà contingenti dovute alla mancanza di un unico "capo"”, manteneva stretti legami con la Provincia Calabra, cui entrambi i gruppi scissi facevano costante riferimento, tanto che essi dovevano considerarsi inseriti a pieno titolo nella 'HE calabrese nonché in costante contatto con le altre realtà della 'HE
pagina 14 di 34 lombarda” (v. doc. n. 1 p. 515 da cui si evince che e avevano avuto un incontro Per_26 Per_27
chiarificatore in Calabria il 23.04.2008 e dalla conversazione tra e , uomo di Per_26 Controparte_5
fiducia di intercettata a bordo dell'aereo durante il viaggio di ritorno, si dava conto della Per_26
vertenza economica tra le due fazioni cosi come della tregua che era scaturita dall'incontro in discussione).
Sono stati individuati come facenti parte della Locale, ad esempio, e Persona_28 CP_2
, suo figlio, il primo il gestore del maneggio di Bregnano (CO), che “rappresentava una vera e
[...]
propria base logistica per gli incontri ed i summit tra componenti del gruppo e i personaggi calabresi che venivano a IL, nonché deposito e nascondigli per armi, munizioni e bombe a mano e mezzi di provenienza furtiva”. Detto maneggio era già stato individuato come sicuro rifugio dopo l'omicidio di poiché vi hanno trovato rifugio , Persona_24 Persona_26 Controparte_5 CP_16
e , “ritenendo di essere anche loro obiettivi dei sicari del vecchio capo” (v.
[...] CP_2
doc. n. 1 p. 516).
Dai colloqui in carcere tra padre e figlio si è tratta in sede penale la prova che il padre fosse Per_3
deputato a veicolare messaggi e a dare rassicurazioni al figlio circa l'impegno da parte di Per_26
a farsi carico delle spese legali e di "mantenimento" della famiglia, come da prassi e dovere
[...]
tipico delle associazioni malavitose. Inoltre, nel corso del colloquio del 01.11.2008, Per_3
“indottrinava il figlio sull'appartenenza al gruppo criminale e la necessità di continuare a far parte del sodalizio anche dopo la scarcerazione” (v. doc. n. 1 p. 516, in cui si legge: “DI OT VA: Tu adesso devi pensare a fare soldi e basta, pensa al tuo futuro e fare soldi! DI OT SI: Lascia stare il mio futuro che venti anni di galera sono! DI OT VA: Poi ti dico io quando ti devi allontanare! DI OT SI: Mai io non me li faccio venti anni di galera... piuttosto mi sparo un colpo. DI OT VA: poi te lo dico io quando è il momento! DI OT A me non m i CP_2
devono dire cosa devo fare! DI OT VA: Ma loro ti dicono, tu o qui o lì!...omissis...Il discorso poi continua sullo stesso argomento e dice a che deve fare una scelta. Persona_28 CP_2
L'alternativa è trovarsi un lavoro normale a mille euro al mese e gli chiede se lui è disposto a vivere così. gli dice che lui sa quello che deve fare e che certamente un lavoro da mille euro al CP_2 mese non lo farà mai. A questo punto gli dice che ormai quella è la sua vita”). Per_3
pagina 15 di 34 Dalla sentenza del UP risulta anche il riferimento ad un rapporto di estrema confidenza tra Per_28
e , Comandante della polizia locale di Lurago d'Erba, prestatosi a effettuare
[...] Parte_10
accertamenti dui numeri di targa da lui richiesti. In una occasione aveva nutrito sospetti su di CP_2
un'autovettura che transitava spesso davanti al suo trattore e in una seconda circostanza
“l'accertamento abusivo compiuto da aveva rischiato di porre in pericolo l'incolumità degli Pt_10 agenti operanti e l'attività di indagine in corso” (v. doc. n. 1 p 517 in cui si legge: “Il 04.03.2009, veniva registrata una conversazione telefonica di nel corso della quale il predetto Persona_28
affermava che quel giorno avrebbe avuto 100 persone a pranzo. Poiché il maneggio di Bregnano (CO), del quale il è titolare, era stato, come visto, più volte luogo di ritrovo, veniva predisposto un CP_2
servizio di osservazione nei pressi del predetto galoppatoio, al fine di accertare l'eventuale presenza in loco dei soggetti di interesse investigativo. Il servizio di osservazione veniva però sospeso per ragioni di opportunità, poiché uno dei vicini di aveva notato la presenza dei militari. Le successive CP_2
conversazioni, in effetti, confermavano che era stato informato circa la presenza Persona_28
di un'auto "sospetta" nei pressi del maneggio e, in virtù delle sue conoscenze presso il comando della
Polizia Locale di Lurago d'Erba, si era subito attivato al fine di sapere l'intestatario dell'autovettura in questione. L'informazione ricevuta da parte del comandante della Polizia Locale di Lurago D'Erba, veniva di certo "girata" da ai suoi "ospiti"”). Persona_28
è stato arrestato in flagranza dei reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione e CP_2
detenzione a fini di spaccio di cocaina. È stato identificato come persona molto vicina ad Per_26
“tanto da accompagnarlo quotidianamente e da mettergli a disposizione la propria utenza
[...]
telefonica sulla quale utenza transitavano molte delle conversazioni importanti di Per_26
” (v. dopo l'omicidio di per mettersi in contatto con
[...] Persona_27 Persona_24 chiamava, appunto, (…) dopo pochi giorni, (…) a Per_26 CP_2 CP_2
riceveva delle chiamate da parte di per "veicolare" dei messaggi al suo capo Persona_27
). Persona_26
, fino alla data del suo arresto, è stato coinvolto in tutte le attività illecite del sodalizio CP_2
capeggiato da dalla gestione degli stupefacenti, alle armi, alle intimidazioni nei confronti di Per_26
soggetti vessati da Per_26
pagina 16 di 34 La successiva attività di intercettazione ambientale effettuata presso la sala colloqui del carcere di
Monza ha evidenziato, non solo riscontri del vincolo associativo tipicamente di stampo 'ndranghetista anche con riferimento al suo mantenimento da parte del “capo” ma anche che il convenuto Per_26
era solito adottare i classici metodi di intimidazione per raggiungere gli scopi voluti (cfr. doc. n. 1 p.
520: “...omissis... fallo picchiare ...inc...uno schiaffo, facciamogli dare uno CP_17
schiaffo....inc e adesso vai e chiedigli scusa e se no...inc...Dl OT NE: ....oh....
Con LL decidi tu, cosa vuoi fare ..vuoi che.....gli spariamo?.... DI OT NE:
...ride...ma è a Desio sto' coso... LL G.: ...gli spariamo...qual è il problema....in una gamba, mica lo devi ammazzare...in una flambai... e poi gli punti l'altra . vai adesso o nol...no...l'altra gamba ...pum...adesso vai o no! DI OT NE: (ride) ....è già rachitico”) e non era uno spacciatore di droga, bensì un grossista (cfr. doc. n. 1: “ : Per_29 Persona_30
vergognati... : Spacciatore... non è vero! Non è spacciatore.... : Che hai rovinato CP_2 Per_29
un sacco di ragazzini, un sacco di bambini, di persone!. NE: M a cosa stai dicendo? M a è scema? Io non ho mai spacciato!. : Intanto c'avevi la droga! Allora sei un drogato, sei un Per_29 drogato!. NE: Non ho mai spacciato... all' ingrosso... è diverso!. : Pusher”). Per_29
Anche rispetto alla posizione di si è tratta conferma di uno stretto rapporto con Controparte_5
avendolo accompagnato anche ad incontri delicati e con personaggi di elevato spessore Per_26
'ndranghetista; egli è stato qualificato come “tutore dell'incolumità del "capo" e della sua compagna ed anche come componente della "scorta"”. Già condannato per associazione e delinquere, rapina e porto abusivo di armi egli ha fatto parte della scorta andata a prelevare il 6.5.2008 a Per_31
all'aeroporto di Linate e chiamato a salvaguardare l'impunità di a seguito dell'aggressione da Per_26
costui operata alla Polizia Stradale.
Dalla sentenza penale risulta altresì che si è servito di , fratello di Per_26 Controparte_4 [...]
, e di come suoi uomini di fiducia (cfr. doc. n. 1 p. 530). CP_18 Parte_11
Anche , cognato di , abitante nella stessa via Boito di Giussano, viene CP_3 Persona_27
collocato come stabile partecipe al sodalizio criminoso (il collaboratore di giustizia lo Testimone_1
indica come appartenente al locale di 'HE di SE a far data dalla fine degli anni '80) ed acquisito alla famiglia , avendo sposato , sorella di . Per_27 Persona_32 CP_6
pagina 17 di 34 A specifica conferma di un suo ruolo pienamente attivo e consapevole di tutti gli affari criminali della cosca, egli si occupa su incarico di di “spostare uno scooter rubato dal garage di via IV Per_27
Novembre in Giussano, in uso a (affiliato alla cosca ed arrestato per le armi ed i Controparte_9
mezzi trovati nel garage) a quello di viale Sarca di IL, garage quest'ultimo ove poi verrà rinvenuto proprio il motociclo rubato e un arsenale di anni e munizioni oltre ad un'altra autovettura rubata” e si rende “disponibile a sostituire precariamente "custode" Controparte_8
dell'appartamento di Via Pianell n. 54 a IL, abitazione considerata il vero "covo" del gruppo criminale, che in quanto tale non poteva mai essere lasciata incustodita” (cfr. doc. n. 1 p. 538).
Lo stesso assume compiti meramente esecutivi nell'attività criminale del Controparte_8
sodalizio, ponendo in essere condotte di minacce (cfr. episodio che riguarda la famiglia di PE
, vittima di estorsione e di minacce gravi, da cui si fa consegnare una Fiat Punto:
[...] CP_8
(madre di ) -.perché sei andato a prendere la macchina da mio marito? ti avevo Per_34 Per_16
detto che... teh signora lasciatemi stare ok? oggi e' 15 e non voglio sapere niente... Assunta: CP_8
vai a portare la macchina a mio marito che mio marito è a piedi poi quando ho i soldi... CP_8
quel pezzo di mhhh ha detto che chiama i carabinieri. li chiamo io i carabinieri... Assuntaiascolta vai a portarci la macchina... a piedi deve stare e pure a calci nel culo lo prendo adesso”; CP_8
« chiama e gli dice che se domani mattina non Controparte_8 Persona_33
risolvono quella storia li degli assegni che ci sono da pagare lui si prende la macchina del padre e la vende a qualcuno che paga gli assegni...omissis..»; «...omissis... no....e poi perchè ti devo CP_8
vedere per incazzarmi ancora di più... Annunziato:ma perchè ti devi incazzare scusa! per parlare no! ma che devo parlare...non devo parlare con nessuno.....finiamola con questa cazzo di CP_8
storia....e di' a tuo padre che domani vado al ristorante e lo ammazzo di botte va bene? perchè mi ha rotto i coglioni....è chiaro?»; “Giovanni: senza che ridi di al quel pezzo di merda di tuo padre, infame di merda.carabiniere che non è altro, che oggi lo massacro di botte a te e a lui” cfr. doc. n. 1 P. 541).
Altra dimostrata circostanza del tutto tipica del sodalizio di stampo 'ndranghetista riguarda l'incarico di effettuare un sopralluogo presso l'abitazione di , accompagnato da e Persona_35 Controparte_7
(rispettivamente cugino e cognato di ), a bordo della Volkswagen Golf Persona_36 Persona_27
che all'epoca era in uso a , in funzione di una prevedibile azione violenta proprio nei Controparte_9
Per confronti di a cui presumibilmente avrebbe dovuto partecipare lo stesso ( : CP_8 Pt_12
pagina 18 di 34 gli mando un messaggio., tre, quattro giorni, più ' o meno questa e la data.. Io l 'ultimo qua della pasticceria., poi... omissis... : ricordati bene questa rotonda ( Pt_12 Pt_13 CP_8
... omissis... lui abita qua dentro in questa corte.."ine” qua
[...] Controparte_19
dentro... e la macchina la lascia qua..?.. qua dentro.. CP_8 Controparte_19
: dove abita..? in questo cancello? Allora.. : "ine" : Ah... Pt_12 Persona_36 Pt_12
: viene a piedi a casa?”). CP_8
fa parte del novero di persone più vicine a tanto che anche lui viene Controparte_7 Persona_27
convocato in Calabria nell'agosto del 2008, insieme agli altri appartenenti al sodalizio (v. doc. n. a p.
544: “La connotazione dell'oggetto degli incontri calabresi è certamente definita dalla conversazione intercettata sul volo di rientro a IL ed intervenuta tra e .. CP_3 CP_20
.omissis.. . sai cosa voleva? quello pretendeva... : come al solito... : Parte_14 CP_20 CP_3 che sparavamo noi e nella merda ci finivamo di brutto per lui”).
Inoltre, è risultato aver ricevuto armi da , poiché le indagini condotte Controparte_9 Persona_27
hanno portato al rinvenimento e sequestro di armi, munizioni e veicoli di provenienza furtiva (auto
Renault ed uno scooter Yamaha) detenute proprio in un garage di IL in Viale Sarca nr. 77 da lui locato. Dalle intercettazioni si trae conferma dei rapporti tra i due soggetti e del ruolo di CP_9
come depositarlo delle armi pronte per essere utilizzate (cfr. doc. n. 1 p. 547: “STAGNO: poi
[...]
c'è quel discorso delle pistole!... RO M ANO : ....(Inc.)... : fai il giro... : Per_27 CP_9
Uh... : e ti metti con il muso avanti qua..Hai capito? ...ROMANO: uh ...omissis... STAGNO Per_27 questa te la tieni tu è carica , di la luci spente e non ti muovere più...”).
I coimputati condannati si sono spesso resi colpevoli di crimini anche efferati.
È stata riscontrata anche la commissione di reati in materia di stupefacenti, avendo le operazioni di indagine consentito di trarre in arresto: “- il 30.12.2008 per la detenzione di Parte_15
circa 500 grammi di cocaina;
- il 03.01.2009 per la detenzione di circa 1,1 Parte_16
chilogrammi di cocaina;
- il 24.06.2008 perché trovato in possesso di 48 grammi Persona_28
di cocaina, oltre che di numerose armi;
- il 24.04.2009 Persona_37 Persona_38
perché trovati in possesso di 500 grammi circa di cocaina;
- il 17.03.3009 CP_21
trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina - il 05.05.2009 Parte_17 [...]
e per la detenzione di circa 500 grammi dì cocaina;
- il Parte_18 CP_22
pagina 19 di 34 14.11.2008 per la detenzione di grammi 5 di cocaina;
- il 19 maggio 2009 Parte_19 [...]
e per la detenzione di gr. 26 di cocaina” (cfr. doc. n. 1). Pt_20 Parte_21
Anche rispetto alla cd. Locale di si ravvisa una complessa e sistemica CP_10
organizzazione, preposta alla commissione di reati, munita delle caratteristiche tipiche del vincolo associativo di stampo 'ndranghetista.
La sentenza del UP di IL identifica i membri della locale nei fratelli e Per_5 Per_39
, “cugini di , figura importante del locale di SE e vittima di un
[...] Persona_24 agguato mafioso il 27 marzo 2008, e ”; la figura di Parte_22 Controparte_6 spicco è identificata in , definito come “uno dei più anziani esponenti della Controparte_23
'HE in Lombardia, [che] ha anche preso parte, esprimendo il suo voto a favore di
[...]
in occasione dell'elezione del nuovo Mastro Generale il 31 ottobre 2009 a Paderno Per_2
Dugnano” (cfr. doc. n. 1 p. 574).
Tra di essi è stato identificato “per lungo tempo indiscusso uomo di fiducia di Persona_24
in particolare l'ha accompagnato in veste di autista in occasione dei Parte_23
numerosi incontri con altri capo locale e alla partecipazione a cerimonie quale battesimi, matrimoni e funerali di esponenti ndranghetisti”. La sentenza penale in ogni caso identifica come Persona_24
figura avente “autonoma rilevanza anche a prescindere dal rapporto con Parte_23
emerge dal suo coinvolgimento nella visita che viene fatta da in Lombardia i Persona_40 primi di marzo del 2009” (cfr. doc. n. 1 pp. 573 e 574: “dalla relazione di servizio i militari vedono sopraggiungere presso l'ufficio di fratello di e CP_13 Persona_39 Per_5
dopo alcuni istanti vengono raggiunti da Parte_24 Persona_41 Per_40
e I cinque uomini s'intrattengono all'interno dell'ufficio di
[...] Persona_42 per circa due ore, dopodiché si allontanano. L'incontro organizzato da CP_13 Per_24
tra il proprio fratello ed un uomo a lui vicino con i soggetti coinvolti nell'omicidio di
[...] Per_21
attesta l'importanza di cui gode la famiglia nel contesto di 'HE. Una
[...] Per_24
chiave di lettura dell'incontro può essere una manifestazione di fedeltà dei EL nei confronti di chi è uscito vincitore dal conflitto con Si rammenta in proposito quanto emerge da una Per_21
conversazione registrata a bordo dell'auto di nel corso della quale lui e CP_13 Per_10
fanno riferimento ad un incontro avvenuto qualche giorno prima, il 5 giugno 2008, tra Parte_23
pagina 20 di 34 e con Nella circostanza, secondo le parole di Per_3 Persona_24 Persona_21
avrebbe "giurato fedeltà a ”). Per_10 Persona_24 Per_21
Nel corso delle indagini sono stati riscontrati numerosi contatti tra e altri Controparte_6
soggetti coinvolti nell'indagine, “alcuni dei quali frequentano il ristorante dove lo stesso svolge le mansioni di aiuto cuoco, in particolare e Parte_3 Persona_43 CP_13
”. Egli è amico di e dalle intercettazioni risulta che egli parli di
[...] Persona_44
quanto occorso in occasione di importanti summit, tra cui quello tenutosi presso il ristorante Borgo
Antico di GN che ha visto la presenza di gran parte degli altri capi locale “con argomento di discussione la condotta di che, spalleggiato dal cognato Persona_45 [...]
non intendeva assecondare la linea NOVELLA” cfr. doc. p. 582). Pt_25
Del tutto specularmente in una conversazione del 6 marzo 2008 accennano CP_13 Pt_9
al fatto che quale capo della Lombardia riconosce come propri interlocutori Persona_21
e ” (cfr. Progressivo 115 del 06.03.2008 Parte_23 Controparte_6
ambientale CP_13
Egli pertanto è riconosciuto anche dagli altri membri di altre locali come un soggetto stabilmente inserito nell'associazione e con importati funzioni;
infatti è confermata la sua presenza al summit di al Campo del 3 maggio 2008 in occasione della concessione delle doti ad e Per_46 Parte_4
a (alla fine della cerimonia viene intercettata una conversazione tra il suo capo Persona_19
e in particolare: Parte_23 Controparte_13 Persona_10
afferma che "si deve andare a Sant'Agata... si è dato la crociata al padre di " a Parte_23 Per_47 cui un anno prima avevano dato il padrino. Dunque, anche i familiari di ono "battezzati"”). CP_6
risulta cruciale perché egli si è sempre occupato uti dominus della gestione Controparte_6
del ristorante Re IX di RE (oggetto di confisca in prevenzione perché ritenuto frutto di reimpiego di attività illecita), nonostante gli fosse attribuita la qualifica di mero aiuto cuoco. Il ristorante è stato ceduto in affitto alla società New Re IX s.r.l., facente originariamente capo al cugino e che poi vedeva come socio unico e amministratore , rinvenuto Persona_48 Per_49
intestatario di numerose automobili di lusso.
Nel ristorante si è riscontrata la presenza di personaggi di spicco della cosca, tra cui Pt_3 Pt_26
o, e (“che il 3.5.2008, ambientale 758, invita
[...] Persona_43 Controparte_13 Parte_23
pagina 21 di 34 ad incontrarlo a RE, alla "pizzeria di Antonio"; in altra ambientale, del 16.2.2009, n. CP_6
2496, parla con di "Com pare Antonio, quello del ristorante"”). Pt_9
Il ristorante è identificato come vero e proprio luogo d'incontro degli associati (cfr. ad esempio, dalla conversazione del 13.5.2008, nella quale riferisce a (figlio di Parte_27 Persona_44
, ucciso il 14.7.2008) di avergli trovato una VW Golf R32, e concorda un incontro presso il Per_21 ristorante”).
Si hanno numerosi riscontri che egli, nonostante la modifica dell'intestazione dell'attività, abbia continuato a svolgere le funzioni imprenditoriali (v. le conversazioni nelle quali si occupa della trattativa per “l'approvvigionamento d'ingente quantitativo di bevande alcoliche”, “quando incarica uno studio di commercialisti della tenuta della contabilità”, [gli] chiede a … dove siano Persona_50 le ricevute fiscali”, il 7.11.2008 parla con una contabile dello studio Jampi, Controparte_6
e la incarica di provvedere alla registrazione delle fatture e alle liquidazioni trimestrali” (cfr. doc. n. 1
p. 585).
In ragione del trasferimento delle quote sociali, che sono state oggetto di misura di prevenzione, egli è poi stato ritenuto responsabile del delitto di trasferimento fraudolento di valori (v. art. 12 quinquies
D.L. n. 306 del 1992 convertito nella L. n. 356 del 1992).
latitante fino al 2010, è stato tratto in arresto a IL e nell'occasione è Controparte_6
stato trovato in possesso di carta di identità, rilasciata dal comune di Rovello Porro a nome di Per_51
“risultata rubata in bianco il 6.10.08 in Fosso, presso la sede Securpol di Venezia” e con
[...]
apposta la sua fotografia, tanto che gli è stato contestato il delitto di falso e di ricettazione, commessi in stato di latitanza (cfr. doc. n. 1 p. 587).
Anche nell'ambito della locale si riscontra l'uso di violenza nei confronti di persone, tale da rafforzare nei terzi il metus derivante dall'appartenenza al sodalizio (cfr. doc. n. 1 p. “Nella conversazione di cui al progressivo 420 del 28.11.2009 e discutono di una terza persona indicata Per_24 Pt_24
come " ", poi identificato in che parla troppo ed ha commesso "una Per_52 Persona_26
stupidaggine". EL fa riferimento ad un pestaggio avvenuto il 22.11.2009 presso la discoteca
Noir di Lissone nel quale sono rimasti coinvolti tra gli altri e Persona_26 Parte_28
racconta un episodio simile che ha visto coinvolti in passato il defunto
[...] Per_24
ed il nipote che avrebbero massacrato di botte tale . Persona_24 Per_21 Persona_53
pagina 22 di 34 Nella conversazione di cui ai progressivi 1326 e 1327 del 14.11.2009 sono sempre e Per_24
che parlano di una terza persona indicata come "bollita" e chiede all'amico: Pt_24 Pt_24
"secondo te lo ammazzano?"”).
Inoltre, l'attività investigativa ha consentito di verificare che era dedito ad un Persona_43
remunerativo commercio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina ed hashish, tanto che sono stati sequestrati portanti quantitativi di hashish (10 chilogrammi), eroina (circa chilogrammi 25) e cocaina.
Infine, la telefonata di cui al progressivo 985 del 16.12.2009 tra e pur Persona_54 Pt_24 facendo riferimento all'edilizia, essa viene ritenuta riconducibile dagli operanti di Polizia Giudiziaria al traffico di stupefacenti o armi all'interno della locale (cfr. doc. n. 1 p. 579: “utenza nel Per_24 corso della quale gli comunica che unitamente a l'indomani dovrà Pt_24 Persona_39
accompagnare "l'architetto con tutti gli operai". I due si dilungano a parlare del soggetto dicendo che
"come muratore non vale niente" ed aggiungono che: "ha impegni con la gente e se ne va... lascia quest'altro muratore del cazzo che no capisce niente e si ubriaca". I due parlano poi di "appartamenti mansarde e finestre" usando all'evidenza un linguaggio convenzionale che sottende a traffici di droga od armi, posto che nessuno di loro lavora nell'edilizia”).
Alla luce di quanto si evince dall'accertamento definitivo intercorso in sede penale anche nei passaggi motivazionali che sono stati sommariamente sopra riportati, indubbiamente ricorre una lesione della reputazione dello Stato quale soggetto deputato a garantire ai cittadini il diritto di vivere in un contesto caratterizzato da civile convivenza. Il sodalizio criminoso sopra descritto, tenuto conto del numero dei soggetti coinvolti, della natura sistemica dello stesso, nonché della sua diffusione anche territoriale ha destato particolare allarme sociale e ha minato le basi di una civile convivenza nelle zone da esso interessate.
Al fine di identificare il soggetto che ha patito il danno reputazionale a causa del sodalizio criminoso sopra descritto, tenuto conto che la domanda è stata proposta tanto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri quanto dal , si osserva che tra i soggetti pubblici costituzionalmente Controparte_1
necessari, oltre ai Comuni, alle Regioni, alle Province, alle rientra lo Stato. Controparte_24
Nell'ambito dell'organizzazione statale viene in rilievo la funzione esecutiva esercitata dal Governo.
pagina 23 di 34 In tale contesto va richiamato l'art. 95 Cost. che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale di governo e ne è responsabile, nonché mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Per lo svolgimento delle sue funzioni egli dispone di una struttura amministrativa di supporto che è la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Essa assolve inter alia alla funzione di direzione e dei rapporti con l'organo collegiale di governo e alla progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico generale, nonché al monitoraggio del relativo stato di attuazione.
I che assieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri compongono il Governo della CP_25
Repubblica, sono organi dello Stato dotati di un'autonoma legittimazione processuale e sostanziale, tanto che gli atti ed i comportamenti, anche ai fini di un eventuale giudizio di invalidità e responsabilità posti in essere dal sono imputati non già allo Stato, ma al stesso. In questa CP_1 CP_1 prospettiva si giustificano, infatti, anche l'autonomia finanziaria dei e la dotazione di beni CP_25
immobili e immobili.
Quanto specificamente al ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 398/2001 Controparte_1
(Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del
), ratione temporis applicabile alla fattispecie - tenuto conto che la commissione Controparte_1
dei delitti associativi per cui è causa è stata individuata a decorrere dall'anno 2007 - il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, articolazione del svolgeva le funzioni di Controparte_11
“garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali”.
La norma è stata abrogata dal D.P.C.M. n. 78/2019, che all'articolo 3 ha ampliato le funzioni del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, individuando, oltre a quella - già prevista - di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, anche il raccordo e la leale collaborazione con le autonomie locali, la consulenza alle prefetture e alle amministrazioni locali, nonché, in particolare, quella di prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata negli enti locali, la promozione, il sostegno e il monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale.
pagina 24 di 34 In tale contesto istituzionale, essendo Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 95 Cost. responsabile della direzione e politica generale del Governo e dunque di tutte quelle decisioni attuazione del programma di governo, tra cui rientra anche la politica di sicurezza pubblica, non può che discendere che la lesione reputazionale dello Stato anche rispetto al principio di buon andamento ex art. 97 Cost. non può che identificarsi come lesione reputazionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che ne ha la direzione a livello nazionale. Al contrario, essendo il , Controparte_1 organo preposto all'epoca della commissione dei fatti illeciti alla mera funzione di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento e non anche preposto (come lo è a decorrere dal 2019) alla prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata negli enti locali, alla promozione, al sostegno e al monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale, non può ravvisarsi in capo ad esso una lesione reputazionale, nemmeno in termini di violazione del principio di buon andamento di quella specifica articolazione statale.
Se è vero, infatti, che all'epoca dei fatti il era organo tenuto all'esecuzione delle Controparte_1
attività di indagine (che in effetti ha eseguito e nei cui confronti è stato disposto il rimborso delle relative spese), è altrettanto vero che esso era ed è dotato di autonomia sostanziale e funzionale rispetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'epoca di commissione dei fatti illeciti era dotato solo di generali funzioni di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento;
la funzione di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di promozione, sostegno e monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale è stata infatti prevista a decorrere dal
2019, sì che dette funzioni sono state introdotte, con conseguente ampliamento di quelle proprie del
, in epoca non solo successiva al periodo di commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., CP_1
ma anche alla condanna generica al risarcimento del danno dal parte del UP di IL del
19.11.2011, divenuta poi definitiva nel 2014.
Del resto nessuna specifica allegazione si evince dagli atti depositati dalle parti attrice che hanno sempre chiesto il riconoscimento di un danno non patrimoniale in capo ad entrambe, non solo senza operare una contestualizzazione nell'ambito Costituzionale delle due amministrazioni attrici, ma anche limitandosi a genericamente dolersi del pregiudizio in capo alle “persone giuridiche, in relazione alla lesione di diritti di natura non patrimoniale (lesioni dell'onore, della reputazione, dell'identità
pagina 25 di 34 personale, dell'immagine etc.)” e chiedendone la commisurazione “non solo all'allarme sociale cagionato dalla presenza dell'associazione criminale cui appartengono i convenuti, ma anche all'effettiva e concreta turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblici determinato dalle singole attività illecite riconducibili alla medesima organizzazione” (cfr. citazione a p. 9).
Si ritiene, in altre parole in ragione di tutti gli argomenti che precedono, titolare attivo della pretesa fatta valere in giudizio la sola in quanto ai sensi dell'art. 95 Cost. Parte_1
responsabile delle politiche generali di governo e quindi anche di quella di sicurezza pubblica, di gestione ed attuazione del programma di governo, nonché ente costituzionalmente necessario che rappresenta lo Stato.
Per tutte le ragioni che precedono, tenuto conto del particolare allarme sociale destato dal sodalizio criminoso sopra descritto e del conseguente discredito dello Stato preposto alla garanzia dell'incolumità dei cittadini e, in buona sostanza, della sicurezza pubblica, nonché garante del buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost., si reputa che sussistano gli estremi per riconoscere in favore della sola il danno non patrimoniale, che si Parte_1 liquida, all'attualità, tenuto conto della marcata gravità dei fatti di reato accertati nella misura di euro
5.000.000,00.
Dall'importo sopra indicato debbono essere dedotte le somme riconosciute a carico degli imputati e in favore dell'amministrazione dello stato a titolo di confisca in applicazione del principio di compensatio lucri cum damno.
Rispetto ad esso si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
pagina 26 di 34 Sul punto, pur a fronte dell'eccezione formulata nell'interesse di e Persona_43 CP_26
quella di "compensatio lucri cum damno" si osserva che si tratta di un'eccezione in senso
[...]
lato, che non integra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass. n. 23588 del 28/07/2022 e n. 26757 del 24/11/2020).
Nel merito, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che nel giudizio civile promosso per ottenere il risarcimento del danno da truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora sia già intervenuta confisca in sede penale del profitto del reato ai sensi dell'art. 322 ter c.p., ovvero ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile, costituito da quanto indebitamente percepito dall'autore del reato, del valore economico dell'oggetto della confisca, pena una duplicazione risarcitoria in violazione del principio di effettività del danno (cfr. Cass. n.
34536/2023).
Infatti, la confisca disciplinata dall'art. 322 ter c.p. costituisce una sanzione in forza della sua natura punitiva e “persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicare alcuna funzione preventiva”. Essa differisce dalla condanna al risarcimento del danno, che persegue l'effetto di reintegrare il patrimonio del soggetto pubblico leso dalle erogazioni indebite. Secondo la giurisprudenza (v. Cass. pen. n. 39874 del 2018):
“per quanto attiene più specificamente ai rapporti tra la confisca emessa in sede penale ed eventuali provvedimenti risarcitori, emessi in altro procedimento civile o amministrativo in favore di un ente pubblico che sia stato danneggiato dal reato e dall'illecito commesso dalla persona giuridica giudicata responsabile, la autonomia del corso dei giudizi eventualmente contestuali non si risolve anche in reciproca indifferenza dei rispettivi esiti decisori;
al contrario, nel determinare l'ammontare pecuniario sino a concorrenza del quale confiscare in sede penale i beni del condannato e della persona giuridica è necessario tenere conto della già avvenuta totale o parziale restituzione o corresponsione all'ente danneggiato di eventuali somme di denaro, da scomputare dal totale del profitto del reato, che va considerato, non al momento di percezione, ma all'atto della decisione.
pagina 27 di 34 Siffatta soluzione riceve avvallo normativo per effetto della disposizione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 1, contenente la clausola per la quale, in caso di responsabilità degli enti, la confisca deve essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto che non possa essere restituito al danneggiato».
Ad avviso della Suprema Corte la sanatoria della posizione debitoria con l'amministrazione finanziaria fa venir meno lo scopo principale che si intende perseguire con la confisca. Ne consegue che la restituzione all'erario del profitto derivante dal reato elimina in radice lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca. In caso contrario si avrebbe una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in violazione principio che l'espropriazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al profitto derivato dal reato;
conclude il Supremo Collegio che: “dalla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte in materia di confisca del profitto del reato e restituzione all'Erario delle erogazioni indebitamente percepite si evince un principio, che è alla base dell'art. 19 d. lgs. n.
231 del 2001, secondo cui, essendo parametrata la confisca a quanto indebitamente erogato, la ripetizione dell'importo corrisposto senza causa preclude, nei limiti di quanto restituito, la confisca.
Non può aversi mediante quest'ultima una duplicazione di quanto già restituito del profitto derivato dal reato. Il principio, deve intendersi, opera anche in senso contrario, nel senso che l'azione restitutoria trova limite nella disposta confisca. …Alla stessa conseguenza deve pervenirsi laddove
l'azione promossa è di tipo risarcitorio, ed il danno allegato corrisponde alle erogazioni indebite in relazione alle quali sia già intervenuta la confisca. Riconoscere un danno risarcibile in favore dell'Erario violerebbe il principio di effettività del danno una volta che la confisca abbia avuto ad oggetto proprio il valore che viene preteso a titolo risarcitorio e fatto costitutivo della confisca e del danno è la medesima condotta pregiudizievole ai danni dell'Amministrazione pubblica” (Cass. n.
34536/2023). Non si tratta, secondo la terza sezione civile della Corte di Cassazione, del mero coordinamento dei due titoli in sede esecutiva, detraendo le somme già incassate dal a CP_1
diverso titolo: “come non può essere disposta la confisca per la parte che può essere restituita al danneggiato, così non può essere disposto il risarcimento per la parte che sia già oggetto di confisca, pena la violazione, come si è detto, del principio di effettività del danno”.
In specie si reputa di applicare in via analogica i principi espressi rispetto al sequestro di cui all'art. 322 ter c.p.p. e all'art. 19 d.lgs. n. 231/2001 alla confisca cd. allargata ex art. 12 sexies commi 2 e 1 del pagina 28 di 34 D.L. 8.6.1992, n. 306, conv. in L. 7.8.1992, n. 356, secondo cui è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica (la norma è stata poi trasfusa nell'art. 240 bis comma 1 c.p. dal d. lgs. n.
21/2018).
La confisca è definita "allargata" per distinguerla dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria, dalle quali si differenzia perché non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta. La previsione normativa della confisca trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente. L'accertata responsabilità per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce "spia" ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose (v. Cass. Sezioni Unite n. 27421 del 25/02/2021).
Pertanto, trattandosi tutte di ipotesi di misure ablative di natura patrimoniale, volte a ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti, fattori per quanto attiene all'ipotesi di confisca ex art. 12 sexies cit. di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose, e pertanto condividendo una ratio del tutto analoga, dall'importo sopra liquidato occorre sottrarre gli importi oggetto di confisca definitiva ex art. 12 sexies cit. da parte della pronuncia del UP di IL (v. doc.
n. 1), all'esito della conferma o riforma da parte della Corte d'Appello di IL (v. doc. n. 2).
Del resto la stessa Consulta ha confermato che la confisca ex art. 12 sexies comma 1, del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 35 “si colloca nell'alveo delle forme “moderne” di confisca alle quali, già da tempo, plurimi Stati europei hanno fatto ricorso per superare i limiti di efficacia della confisca penale “classica”: limiti legati all'esigenza di dimostrare l'esistenza di un nesso di pertinenza – in termini di strumentalità o di derivazione – tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna. Le difficoltà
pagina 29 di 34 cui tale prova va incontro hanno fatto sì che la confisca “tradizionale” si rivelasse inidonea a contrastare in modo adeguato il fenomeno dell'accumulazione di ricchezze illecite da parte della criminalità, e in specie della criminalità organizzata: fenomeno particolarmente allarmante, a fronte tanto del possibile reimpiego delle risorse per il finanziamento di ulteriori attività illecite, quanto del loro investimento nel sistema economico legale, con effetti distorsivi del funzionamento del mercato”
(cfr. C. Cost n. 33/2018).
Trattandosi di misura avente funzione non solo sanzionatoria e ripristinatoria, ma anche preventiva, essendo volta ad evitare che il denaro che si presume frutto dell'attività illecita sia reimpiegato nel mercato legale, si reputa di non operare la sottrazione degli importi che ne sono oggetto dal danno patrimoniale, avendo la misura ablativa una funzione del tutto ibrida, non sussumibile nel novero di un mero danno patrimoniale (in specie meramente integrato dalle spese vive sostenute per la complessa attività di indagine); dovendo, infatti, la confisca allargata ritenersi il mezzo per sottrarre agli associati il supporto economico per la prosecuzione dell'attività illecita si reputa di operare la decurtazione degli importi a tale titolo vincolati dall'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, trattandosi del valore più rappresentativo dell'incidenza negativa delle condotte illecite nei confronti dei consociati e dello Stato.
Dall'importo di euro 5.000.000,00 vanno decurtati gli importi corrispondenti alle somme di denaro confiscate in via definitiva e non anche quelle relative alle quote societarie o ai beni immobili poiché, in assenza di altre indicazioni o supporto documentale, non è dato sapere il loro valore di mercato e neppure di realizzo all'esito di eventuali vendite all'incanto.
Precisamente occorre decurtare, previa rivalutazione degli importi per consentire la sottrazione di importi omogenei rispetto al danno liquidato all'attualità:
- la somma di euro 50.000,00 (pari alla somma confiscata a il 13.7.2010 Controparte_27 all'esito della conferma solo parziale della confisca disposta in primo grado in sede di appello v. doc. n. 2);
- la somma di euro 50.000,00 (pari alla somma confiscata il 22.7.2010 a Controparte_28 all'esito della conferma in sede di appello v. doc. n. 2);
- la somma di euro 53.310,65 (deposito risparmio 22358760 C/O ), quella di di Controparte_29
euro 2.977,74 (risultante da c/c cointestato con saldo euro 1.388,88) e quella Persona_55
pagina 30 di 34 di euro 1.588,86 (sotto deposito titoli nr. saldo C/O ) oggetto di confisca a Controparte_29
; Persona_23
- l'importo di euro 1.246,45 (conti correnti e titoli a custodia, ad Assago presso gli uffici legali della ) e l'importo euro 1.224,87 (Conti correnti e titoli a custodia, a Controparte_30
IL presso gli uffici legali della per la ) Controparte_31 Controparte_32
confiscati a Controparte_33
- la somma di euro 25.067,32 presso quale (saldo del conto corrente n. 829 103844 presso la filiale di Grotteria, confiscata a Controparte_34 CP_35
- l'importo di euro 47.283,69 (presso banca INTESA Sanpaolo Spa conto corrente nr.
0000/3526166) oggetto di confisca a carico di Controparte_36
- la somma di euro 58.398,23 (deposito presso C/c n. 057/12765) Controparte_31
confiscata ad Persona_10
- la somma di euro 90.714,51 confiscata a (v. doc. n. 1 parte seconda p. 506); CP_37
- somma di euro 295.418,99 (pari alla sottrazione dall'importo di euro 406.637.93 della somma
€111.218,94 già restituita presso Banca Monte dei Paschi di Siena/Prima Sgr) confiscata a
Persona_19
- l'importo di euro 23.998,67 confiscato a Controparte_38
- le somme di euro 464.075,08, euro 4.755,02, euro 6.721,58 ed euro 562.269,00 confiscate a
(l'ultima tratta dalla Relazione bancaria accesa presso UBS di Lugano a lui Controparte_13
intestata tramite del 22.9.2010); Controparte_39
- gli importi di euro 1.544,17 e di euro 5.315,61 confiscati ad;
Persona_16
- le somme di euro 37.983,64, euro 65.986,13, euro 19.665,88 (valorizzazione a iri.10.2010), euro
215.190,86 (gestione patrimoniale n. 8/4693, intestata a con valorizzazione Persona_56
all'l.10.2010) ed euro 51.893,78 (valorizzazione all'1.10.2010) confiscati a;
Persona_56
- la somma in contanti di euro 9.500,00 confiscata a;
CP_40
- gli importi di euro 28.547,23 e di euro 44.211,32 (di cui in parte Fondi comuni di investimento annotati sul deposito titoli n 500909 di Unicredit Banca Spa) Persona_57
- la somma di euro 40.000,00 confiscata a CP_41
pagina 31 di 34 Considerato che gli importi sono stati oggetto di confisca con la pronuncia del 19.11.2011, anche all'esito della riduzione delle somme confiscate ai coimputati e occorre previa CP_27 CP_28
sommatoria degli stessi (pari a euro 2.258.889,28) operare la rivalutazione dalla data del 19.11.2011 alla data odierna.
Dall'importo di euro 5.000.000,00 va pertanto dedotto l'importo di complessivi euro 2.828.129,38, sì che in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri va riconosciuto l'importo di euro
2.171.870,62. Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità (euro 5.000.000,00) deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (v. primo capo d'imputazione di cui alla sentenza penale prodotta sub doc. n. 1 dalle parti attrici da cui risulta che la prima riunione è occorsa il 18.10.2007 al Ristorante La
Cadrega, sito in via Dante Limito di Pioltello - Mi); l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella della disposta confisca (19.11.2011); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma successiva somma per poi operare la relativa decurtazione. Lo stesso meccanismo deve essere applicato sulla residua somma, previa decurtazione dell'importo di euro
2.258.889,28, dal 19.11.2011 sino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato.
I convenuti , , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 CP_2
e devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno Controparte_6
patrimoniale in favore della che, previa decurtazione delle Parte_1
pagina 32 di 34 somme già oggetto della cd. confisca allargata, si liquidano in euro 2.171.870,62, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri menzionati.
Non solo gli odierni convenuti vanno qualificati condebitori in solido ex art. 2055 c.c. del debito risarcitorio sopra liquidato per la commissione del reato associativo afferente i fatti di cui alla cd.
Indagine Infinito, confermati dalla pronuncia penale di cui ai docc. nn. 1, 2 e 3, ma anche tutti coloro per i quali è stata pronunciata definitiva sentenza penale per i medesimi fatti, ove confermato l'an della pretesa risarcitoria nelle separate vertenze civili promosse, dovranno essere considerati condebitori in solido nei limiti del medesimo importo risarcitorio, sì che, ancorché il menzionato importo, così come quello di cui al danno patrimoniale liquidato in favore del , ben possa essere Controparte_1
richiesto anche ad un solo convenuto, in sede esecutiva – ove azionata nei confronti di soggetti non convenuti nella presente vertenza - non potrà essere riconosciuto in favore del Controparte_1
una somma superiore ad euro 124.336,52 (oltre interessi e rivalutazione) e in favore della
[...]
una somma superiore a euro 2.171.870,62 (oltre interessi e rivalutazione). Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che i convenuti debbono essere condannati alla rifusione delle spese processuali in favore delle due parti attrici. Il fatto che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dalla e quella di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale formulata dal siano state respinte non Controparte_1
consente di addivenire a conclusioni diverse poiché le due parti attrici sono due amministrazioni statali, entrambe difese ex lege dall'Avvocatura dello Stato, e le posizioni sono state trattate congiuntamente, come se si fosse trattato di un unico soggetto, sì che da un lato si reputa di considerare le parti attrici, nel cui favore le domande sono state fondamentalmente accolte, come un soggetto unitario sia sotto il profilo della soccombenza, sia per escludere la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 2 di cui al D.M.
n. 55/2014. Le spese si liquidano direttamente in dispositivo sulla base del valore totale dell'accolto
(scaglione compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00), nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e della difficoltà delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto della peculiarità del caso, della mole dei documenti prodotti e della difficoltà delle questioni esaminate, che hanno richiesto numerosi approfondimenti giuridici tanto in tema di diritto civile e processuale, quanto nell'ambito del diritto penale, ridotti del 50% per quanto concerne la fase decisoria tenuto conto che la stessa ha riguardato il solo deposito della comparsa pagina 33 di 34 conclusionale alla luce della contumacia di tutti i convenuti;
l'attività istruttoria non può, invece, essere riconosciuta tenuto conto che la vertenza è stata istruita documentalmente, sulla base dei soli documenti allegati alla citazione e considerato che le parti attrici non hanno richiesto neppure l'assegnazione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di IL, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) condanna , , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 CP_2
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti
[...] Controparte_6
dalla che, già decurtate le somme oggetto di confisca, si Parte_1
liquidano in euro 2.171.870,62, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
2) condanna , , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 CP_2
e di in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal
[...] Controparte_6
, che si liquidano in euro 124.336,52, oltre interessi e rivalutazione come indicato Controparte_1
in parte motiva;
3) condanna , , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 CP_2
e di in solido tra loro, a rifondere in favore della
[...] Controparte_6 [...]
e del , le spese di lite, che si liquidano in euro 1.713,00 per Parte_1 Controparte_1
le spese e in euro 19.700,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del
15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.
IL, 26.6.2025 Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69/2023 r.g. promossa da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F./P.I. , rappresentato e difeso P.IVA_1 ex lege dall'AVVOCATURA STATO MILANO,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'AVVOCATURA STATO MILANO, PARTI ATTRICI contro
(C.F./P.I. , residente in [...] Giussano (MB), CP_2 C.F._1
(C.F./P.I. , residente in [...] Giussano (MB), CP_3 C.F._2
(C.F./P.I. ), residente in [...] Anzio Controparte_4 C.F._3
(RM),
(C.F./P.I. ), residente in [...] Controparte_5 C.F._4
Guardavalle (CZ), (C.F./P.I. , residente in [...] Controparte_6 C.F._5 Sant'Agata del Bianco (RC),
(C.F./P.I. , residente in [...] Verano Controparte_7 C.F._6
Brianza (MB),
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per le parti attrici:
“Preso atto della condanna generica al risarcimento del danno pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti dei convenuti, quantificare l'entità del risarcimento dovuto in € pagina 1 di 34 135.560,22 per danno patrimoniale ed in € 5.000.000,00 per i danni extrapatrimoniali, o le minori o maggiori somme che risulteranno in corso di causa. Per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e con gli altri coimputati condannati al risarcimento del danno in favore delle amministrazioni attrici con la sentenza testé indicata, al pagamento dell'importo di € 5.135.560,22 o della minore o maggior somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data della domanda (costituzione di parte civile) fino al saldo. Condannare inoltre gli stessi convenuti alla rifusione delle competenze difensive”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione notificato la ed il Parte_1 Controparte_1
hanno convenuto in giudizio , Controparte_8 Controparte_7 CP_2 CP_9
, , e al fine di
[...] CP_3 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
ottenere la loro condanna, in solido tra loro e con i restanti coimputati, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi rispettivamente in euro 135.560,32 ed in euro
5.000.000,00, oltre interessi e rivalutazione e rifusione delle spese di lite.
Le parti attrici hanno dedotto che:
- tutti gli odierni convenuti sono stati ritenuti responsabili e condannati in via definitiva in sede penale per la commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. da parte del UP di IL con sentenza n.
4042/2011 depositata il 1° giugno 2012, confermata, salvo, per taluni di essi, nella determinazione della misura della pena dalla Corte d'appello di IL – sent. n. 2909/2013 - e passata in giudicato all'esito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti innanzi alla Suprema Corte (v. sent. n.
30059/2014), che li ha condannati anche al risarcimento dei danni patiti dalle parti attrici, costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede civile;
- che gli odierni convenuti hanno partecipato all'associazione a delinquere 'ndranghetista, operante sul territorio lombardo, prendendo parte alle cd. locali di SE ( Controparte_8 CP_7
, , , e ) e
[...] CP_2 Controparte_9 CP_3 Controparte_5 Controparte_4
pagina 2 di 34 ( , coordinate da un organo denominato “La Lombardia”, CP_10 Controparte_6
deputato a concedere cariche e doti;
- che essi hanno preso parte dell'associazione, altresì assumendo ruoli di vertice e avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, al fine di commettere reati inter alia contro il patrimonio, di commercio di sostanze stupefacenti, di armi, reati contro la Pubblica Amministrazione ed omicidi, assumere la gestione di attività commerciali ed influenzare l'esercizio del diritto di voto dei cittadini;
- che il reato associativo si è connotato di particolare gravità per l'elevato numero di associati, per la capillarità ed il radicamento dell'organizzazione sul territorio, tali da denotare un disegno criminoso volto alla gestione di ogni settore della vita associata, ingenerando negli imprenditori, negli esercenti la professione sanitaria e nelle istituzioni anche locali “il convincimento dell'esistenza di un'organizzazione alternativa allo Stato, cui far riferimento per ottenere l'aggiudicazione di contratti, la possibilità di esercitare attività imprenditoriali, il reperimento di risorse economiche e di lavoro e per converso cui rendere conto del proprio operato”;
- che l'attività di controllo e coordinamento è stata esercitata tramite i metodi tipici di quello
'ndranghetista;
- che le amministrazioni dello Stato hanno patito danni patrimoniali e non patrimoniali, vale a dire la
Ministri “quale ente esponenziale della Comunità Statale” e il Parte_1 [...]
quale “organo istituzionalmente preposto, anche mediante la Direzione investigativa CP_11 antimafia, alle attività di indagine e repressione”, tanto che l'operazione ha richiesto uno Pt_2
spiegamento di forze e risorse, che ha integrato costi pari ad euro 135.560,22;
- che il danno non patrimoniale deve essere commisurato “non solo all'allarme sociale cagionato dalla presenza dell'associazione criminale cui appartengono i convenuti, ma anche all'effettiva e concreta turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblici determinato dalle singole attività illecite riconducibili alla medesima organizzazione” (cfr. per tutte atto di citazione).
Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio e all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 23.5.2023 è stata dichiarata la contumacia di , , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7
tenuto conto della regolarità della notifica della citazione nei loro riguardi;
dichiarata la nullità della notifica nei confronti di e CP_2 Controparte_9 Controparte_8 [...]
è stata disposta la rinnovazione della stessa e l'udienza è stata differita al 19.12.2023. CP_6
pagina 3 di 34 A tale udienza l'avvocato dello Stato Riccardo Montagnoli ha dichiarato di rinunciare agli atti nei confronti dei convenuti e e ha chiesto l'ammissione di prova Controparte_8 Controparte_9
per testi, formulando un capitolo di prova.
A scioglimento della riserva assunta la scrivente ha dichiarato la contumacia di e di CP_2
ha dichiarato l'estinzione del rapporto processuale tra le parti attrici, da un Controparte_6 lato, e e dall'altro, e, ritenuta la causa matura per la Controparte_9 Controparte_8 decisione, ha differito l'udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 28.2.2025, sostituendo l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 7.3.2025, preso atto del deposito di note scritte da parte delle sole parti attrici nel termine assegnate e dato atto della precisazione delle conclusioni da parte loro, la scrivente ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti attrici per il deposito delle sole comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda attorea è fondata nei confronti di , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e di nei limiti e per le ragioni di seguito Controparte_7 CP_2 Controparte_6 indicate. In particolare, in favore del può essere riconosciuto il solo danno Controparte_1
patrimoniale e in favore della il danno non patrimoniale, come di Parte_1
seguito liquidati.
Essendo già stato dichiarato estinto il rapporto processuale pendente con le parti attrici e CP_9
e la presente sentenza non sarà opponibile né riguarderà la loro
[...] Controparte_8
posizione processuale, già stralciata con il provvedimento di estinzione parziale.
Tanto premesso si osserva che l'accertamento penale definitivo di commissione da parte degli odierni convenuti del reato di associazione 'ndranghetista ex art. 416 bis c.p. fa stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 651 c.p.p., quanto all'elemento oggettivo del reato, alla sua commissione da parte degli odierni imputati ed alla sua illiceità, nel presente giudizio civile, promosso nei confronti dei condannati in sede penale o dei loro eredi al fine di ottenere le restituzioni ed il risarcimento dei danni derivanti dalla commissione del reato. Ricorrono tanto le condizioni di cui al primo comma quanto del secondo della norma appena evocata poiché il giudizio è stato celebrato secondo il rito abbreviato e le odierne parti attrici hanno avuto modo di ivi costituirsi parte civile.
pagina 4 di 34 La sentenza penale, pacificamente passata in giudicato, come si evince dalle statuizioni della pronuncia della Suprema Corte n. 30059/2014, ha condannato anche gli odierni convenuti al risarcimento dei danni in favore della e del , da liquidarsi in Parte_1 Controparte_1
separata sede civile.
La presente pronuncia avrà ad oggetto, pertanto, la delibazione della sussistenza delle conseguenze dannose fatte valere dalle parti attrici e la relativa liquidazione dei danni.
Nel caso di specie le parti attrici hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, sostenute per l'attività d'indagine espletata dalla Direzione Investigativa Antimafia, facente capo al
[...]
, per accertare ed acquisire elementi probatori del sodalizio criminoso per cui è causa, CP_1
nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Con riferimento alla prima pretesa le parti attrici hanno allegato una nota della DIA sub doc. n. 4 riepilogativa delle spese sostenute per l'attività di indagine e per le risorse ivi impiegate della cd. indagine (nota DIA n. prot. 17559 del 2011). La nota fa riferimento e include i prospetti di Pt_2
spesa straordinaria sostenuta dal centro operativo DIA di IL in relazione alle attività svolte ed ai servizi resi nell'ambito della già richiamata operazione “(p.p. n. 43733/2006 già n. Pt_2
35010/2008)” (doc. n. 4).
La nota reca poi come allegati i riepiloghi di spesa relativi ai costi ordinari e straordinari per il personale inviato in missione nell'operazione ed alle competenze accessorie per il personale Pt_2 della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e del corpo della Polizia di Stato.
Con riferimento all'attitudine al riepilogo delle summenzionate spese a costituire adeguata prova degli effettivi esborsi non può non applicarsi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove la prova dell'esborso provenga da un atto di natura amministrativa emesso da un'articolazione statale, esso deve ritenersi adeguato e sufficiente;
in tal senso si è espressa più volte la Suprema Corte in punto di attestazioni del dirigente Inail rispetto alle indennità erogate in favore del lavoratore. In proposito si richiama il consolidato orientamento secondo cui nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall'INAIL al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che pagina 5 di 34 individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento
(cfr. ex multis Cass. n. 1841/2015).
In specie applicando il principio anche alle attestazioni di cui al doc. n. 4 deve ritenersi che il relativo atto amministrativo ben possa fondare la prova della relativa spesa.
Ne consegue che i riepiloghi allegati al doc. n. 4 sono sufficienti per fornire la prova dei capitoli di spesa sostenuti dallo Stato.
Si reputa inoltre che il doc. 4 ben possa fondare altresì la prova della riferibilità delle indicate spese all'indagine che ha condotto all'esercizio dell'azione penale ed alla condanna in via definitiva, anche, degli odierni attori. In proposito si osserva che dall'intestazione della sentenza del UP di IL, prodotta sub doc. n. 1 dalle parti attrici, si evince che il fascicolo R.G.N.R. n. 72991/2010 è stato stralciato dal R.G.N.R. n. 43733/2006, cui il doc. n. 4 si riferisce;
ne consegue che sotto il profilo dell'attività di indagine il primo fascicolo, gergalmente identificato come Infinito, altro non era che una
“costola” della più ampia indagine denominata recante il n. 43733/2006 R.G.N.R. in sede di Pt_2
iscrizione delle notizie di reato, cui il doc. n. 4 fa espresso richiamo.
Inoltre, è noto che la stessa indagine ha avuto ad oggetto la commissione del reato associativo Pt_2 di 'HE, ma con spettro territoriale più ampio;
ciò consente di inferire che le spese per l'accertamento del delitto di associativo, ricostruito nel fascicolo denominato Infinito (R.G.N.R. n.
72991/2010 - come detto, stralciato dal cd. v. R.G.N.R. n. 43733/2006), che ha condotto alla Pt_2 condanna anche degli odierni convenuti per la commissione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.c., ben possono ritenersi comuni alle due indagini;
pertanto trattandosi di costi derivanti da condotte illecite afferenti il reato associativo ex art. 416 bis c.p.c. nel più ampio sistema, denominato “La Lombardia”, come confermato anche dalla sentenza del UP di IL, tutti gli associati, tra cui anche gli odierni convenuti, debbono ritenersi coobbligati, in solido, al loro rimborso.
Tuttavia, dalla domanda attorea si evince che tanto la quanto il Parte_1
hanno chiesto il rimborso delle relative spese, ancorché, come emerge dalla Controparte_1
stessa attestazione del già richiamato doc. n. 4, la non ne abbia Parte_1 sostenuta alcuna e il le abbia sostenute solo in parte. Controparte_1
Il doc. n. 4 attoreo attesta letteralmente che “l'onere di euro 124.336,52 è a carico della DIA”, mentre
“per quanto concerne i servizi di cui all'allegato 3, svolti dal personale appartenente all'Arma dei
pagina 6 di 34 Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza” i relativi oneri “risultano direttamente erogati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza” (v. doc. n. 4).
Pertanto, trattandosi la DIA di organismo investigativo interforze, inquadrato nel dipartimento di pubblica sicurezza del , istituito con D.L. 20.11.1991 n. 327, convertito nella Controparte_1 legge 30.12.1991, n. 410, in favore del va riconosciuto il danno patrimoniale, Controparte_1 che si liquida in euro 124.336,52, pari appunto all'importo di cui alle spese a carico della DIA. Su tale importo vanno calcolati gli interessi compensativi, secondo il criterio enunciato dalla sentenza n.
1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione dalla data della nota di cui al doc. n.
4 - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Rispetto ai costi di euro 8.223,60, sostenuti dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, come si evince dal doc. n. 4, e per l'effetto, direttamente anticipati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza e pertanto dal e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui Controparte_12
esse direttamente dipendono, difetta la titolarità attiva della pretesa fatta valere da parte di entrambe le amministrazioni dello Stato, sì che la domanda attorea non può che essere respinta con riferimento al menzionato importo.
Passando quindi al vaglio delle pretese non patrimoniali si osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale fatto valere dev'essere risarcito ai sensi dell'art. 185 c.p., in quanto danno conseguente al reato, nonché ex art. 2059 c.c., poiché volto alla tutela dei diritti dei cittadini, tra cui il buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
La Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, ovvero, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato;
quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es. in caso di illecito trattamento dei dati personali); quando siano stati violati in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto della tutela costituzionale. In particolare, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, compreso il danno morale, inteso quale pagina 7 di 34 sofferenza soggettiva causata dal reato, che non integra, tuttavia un'autonoma sottocategoria di danno
(Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
La liquidazione del danno in favore delle persone giuridiche e più specificamente della Pubblica
Amministrazione, è confermata anche dal Supremo Collegio (v. inter alia Cass. civ, Sez. III, 4.6.2007,
n. 12929; id. Sez. 3, Sentenza n. 4542 del 22/03/2012, Rv. 621596; Cass SU 15208/2010). Nei confronti degli enti collettivi, è configurabile, infatti, il risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca (Cass. sez. L, Sentenza n. 22396 del 1/10/2013). In particolare, la giurisprudenza ha valorizzato la lesione del diritto della persona giuridica all'integrità della propria immagine, affermando che la stessa è causa di danno non patrimoniale risarcibile, sia sotto il profilo della sua considerazione presso i consociati in genere o presso quei settori con i quali l'ente interagisce, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che la sminuita considerazione cagiona nell'agire delle persone fisiche dei suoi organi. Tale danno deriva dalla lesione degli interessi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione statale.
In ordine alla prova del quantum, la Corte più volte ha rilevato che, mentre il danno patrimoniale esige la precisa allegazione e dimostrazione delle singole poste economiche che lo compongono (con il limite previsto dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ.), le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione di un diritto della persona (fisica o giuridica) non sono per loro natura suscettibili di una matematica conversione monetaria e, pur non integrando un danno in re ipsa, sono dimostrabili per presunzioni o fatti notori e quindi rimesse alla valutazione equitativa del giudice (v. Cass. SU n. 15208/2010).
Quanto, invece, alla questione della concreta determinazione e liquidazione dei danni morali la
Suprema Corte è costante nell'affermare che: “in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto
l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base
a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento” (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n.
pagina 8 di 34 48086 del 12/09/2018; Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 18099 dell'1.4.2015; Cass. civ, Sez. III,
4.6.2007, n. 12929).
La Suprema Corte ha quindi precisato che: “il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte dal danneggiato, ben potendosi utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale vige, infatti, il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18099 del 1/4/2015). Sulla base di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha individuato quali parametri sui quali poter poggiare la determinazione equitativa del danno, fattori quali: la gravità del fatto, la rilevanza degli interessi lesi, la notorietà dei soggetti coinvolti ed il clamore mediatico della vicenda.
Si tratta di elementi che risultano di tutta evidenza dagli atti del presente processo.
Infatti, ben diverso è il caso in cui un reato è commesso una tantum in concorso fra due o più persone dal reato commesso da agenti che, in quanto facenti parte di una associazione, ricoprono ruoli in cui si
"specializzano", sono indirizzati sul delitto da compiere, ricevono una copertura logistica dopo la commissione del crimine, non si devono occupare di smerciare gli oggetti rubati o rapinati.
Stante l'efficienza eziologica dell'associazione ai fini della verificazione del danno, il nesso rilevante non è quello della porzione di contributo dell'associato all'attività associativa che sarebbe singolarmente strumentale ai fini della ulteriore condotta illecita, ma è quello della mera partecipazione all'associazione, posto che ciò che rileva è la complessiva strumentalità della struttura associativa, di cui il soggetto è parte, alla realizzazione di determinati comportamenti illeciti. L'eziologia rilevante è quella fra l'esistenza dell'associazione ed il danno conseguente al reato fine, per cui è il fatto della partecipazione all'associazione a rilevare ai fini dell'ascrizione dell'imputazione del nesso causale
(Cass. n. 4908/2022).
Nel caso di specie l'associazione a delinquere cui hanno preso parte tutti gli odierni convenuti ha presentato per le caratteristiche stesse dell'associazione - tra cui il numero di partecipanti e la pagina 9 di 34 capillarità della copertura del territorio lombardo - elementi di particolare allarme sociale e conseguente grave lesione di diritti, quali quelli di cui all'art. 97 Cost.
Come si evince dalla sentenza del UP di IL prodotta sub doc. n. 1, confermata, salvo in parte per la determinazione di talune pene e di questioni inerenti la confisca, dalla Corte d'Appello di IL (v. doc. n. 2), sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. 92 coimputati.
All'esito del processo penale è stata acclarata l'esistenza di quindici locali, tra cui Bresso, Bollate,
Cormano, Limbiate, IL, Solaro, Pioltello, Corsico, Rho, Pavia, Erba, Canzo, CP_10
Desio, GN e SE, soggette al coordinamento di un organo denominato “La Lombardia”, in cui hanno rivestito un ruolo di vertice e organo Parte_3 Persona_1 Persona_2
deputato anche al conferimento di cd. doti secondo gerarchie e rituali tipici del sodalizio criminoso di stampo mafioso.
Gli odierni convenuti, così come i restanti imputati condannati per il reato di dui all'art. 416 bis c.p. hanno almeno preso parte, hanno organizzato e coordinato le attività illecite sul territorio, al fine di commettere reati fine tra cui crimini efferati, quali l'estorsione, le minacce, omicidi e lesioni, nonché reati di natura economica, tra cui le influenze illecite nell'aggiudicazione di appalti pubblici e nelle nomine di dirigenti nell'ambito della sanità, oltre che la cessione di sostanze stupefacenti e la detenzione di armi.
L'associazione ha assunto una funzione sistemica, tale da diventare il mezzo, tramite la forza dell'intimidazione tipica del vincolo associativo di stampo mafioso, per il recupero di crediti e la commissione dei menzionati reati.
Il processo penale ha avuto una eco mediatica molto marcata perché, insieme ad altri paralleli, che, pur partiti da un'unica indagine o da indagini collegate hanno avuto posizioni successivamente stralciate, ha palesato un sistema prima ignoto, non solo, come detto, del tutto capillare e tale da coprire un territorio vasto e strategico sotto il profilo economico (come quello del capoluogo lombardo e di numerosi Comuni siti anche in Province limitrofe), ma anche caratterizzato da una struttura complessa, articolata, verticistica, efficiente e ben consolidata, tale da inserirsi nelle maglie delle amministrazioni pubbliche, molte delle quali si sono costituite parti civili. È stata, in altre parole, confermata l'esistenza stabile e permanente di una struttura capace di perpetuarsi nel tempo, sì da essere del tutto autonoma rispetto all'attività preparatoria ed esecutiva dei delitti fine, nonché idonea a realizzare gli obiettivi pagina 10 di 34 criminosi delineati dall'art. 416 bis c.p., che l'associazione si è prefissa di conseguire. Inoltre, è stata confermata una forma organizzativa tutt'altro che rudimentale, come già detto al contempo capillare e verticistica, caratterizzata dal conferimento di cariche a livello centrale cd. doti, cui è stata conferita dalla stessa associazione una sorta di sacralità tramite vere e proprie cerimonie, seguite anche da telefonate di auguri e dall'avallo anche da parte dei concittadini dei rispettivi paesi di provenienza in
Calabria.
Nello specifico e senza nessuna pretesa di esaustività, dovendo rinviarsi al doc. n. 1 per la completa ricostruzione del sodalizio criminoso, nelle pronunce penali di primo e secondo grado si trae conferma dell'intrinseca idoneità dell'aggregato umano di incutere paura nei terzi in ragione del già sperimentato esercizio della coazione. La forza intimidatrice ha, in specie, connotato l'aggregato umano in sé, come risorsa da questo stabilmente acquisita per la realizzazione degli obiettivi del sodalizio. Al contempo risulta provato che molteplici associati hanno fatto ricorso ad atti diretti di violenza o minaccia (cfr. inter alia nella sentenza prodotta sub doc. n. 1 pp. 346 e seguenti vengono riportati gli stralci di intercettazioni telefoniche tra e un soggetto rimasto ignoto e il primo su “questioni di Persona_3
droga e pagamenti ritardati da parte dei clienti, si mostrava molto risentito nei confronti di un soggetto che aveva fatto indebitamente il suo nome con altri trafficanti ed affermava, senza mezzi termini, che sarebbe andato a casa sua e gli avrebbe messo la pistola in testa: MAIOLO: Dove sono questi qua? UOMO: In via Padova MAIOLO: In via Padova dove UOMO: Te lo dico io (ine.) ma ti conoscono fa 'minchia io amico amico di : E andiate con il ferro UOMO: Ma va Persona_3 che ferro che andiamo li col ferro da soli se è fa ci paga e dici subito… Per questo vuole andare col ferro ...io ora glielo metterei in bocca”; nella sentenza si legge: “ è un ragazzo Persona_3
che, con il "ferro", ci è cresciuto e ci sa fare, come ben si evince dalla conversazione del 29 gennaio
2007, n. 643 (fonte dell'imputazione di cui al capo 30) …: MAIOLO: Con te sono incazzato nero eh, come ti sei permesso di andare a prendere la mia pistola piccolina per darla a coso... MAIOLO: le mie pistole li prestano in giro, ohh che minchia sono giocattoli!...”; con riferimento a Controparte_13
v. sentenza sub doc. n. 1 cit. p. 116: “Il 5 giugno 2008 è in macchina con e dà CP_13 Per_4
conto di due nuovi episodi di intimidazione. In particolare riferisce di aver parlato con Per_5
al quale aveva chiesto la disponibilità di eseguire un atto minaccioso con arma da fuoco da
[...]
utilizzare per sparare contro alcune vetrine di un edificio di proprietà dei fratelli "Compare Per_6
pagina 11 di 34 , gli dissi: Compare , l'abbiamo da provare un pezzo di ferro che la Per_5 Per_7 Persona_5 proviamo su questi vetri una sera di questa? ..”).
Il riferimento ad un uso sistemico della forza si rinviene anche con riferimento a figlio Persona_8
di , capo della locale di Pioltello;
dal progressivo 623 del 5.2.2009, l'intercettazione Parte_4
in automobile, ove a bordo c'erano , e un altro soggetto non Persona_9 Persona_8
meglio individuato risulta quanto segue: “Alle ore 23.55 il soggetto n.m.i dice che lui non poteva andare nei locali in quanto tutti lo guardavano e lui si innervosiva. dice che appunto per Per_8 questo lui gira sempre con il "FERRO" addosso! Dice che lui non esce "fuori” (inteso verosimilmente fuori Pioltello) senza "FERRO" addosso. Il soggetto dice che anche lui fa così. Alle ore 23.59. nnuendo al fatto che IL è uno schifo, dice che l'altra volta si sono "SPARATI" Per_8
in mezzo alla strada. Dice: In mezzo alla strada vedevi..PPAM!!PPAM!!PPAM! Davanti a tutta la gente”).
Indubbiamente l'associazione ha disposto di una "fama" di potere violento e prevaricatorio, durevole nel tempo, stabile e diffusa, differenziandosi in ciò dal timore ingenerato occasionalmente da un'associazione, ad esempio, di semplici estorsori.
Altra peculiarità del sodalizio criminoso è data dalla provata organizzazione verticistica con conferimento di cariche tramite cerimonie. Ad esempio, è provata la concessione della dote a Per_8
alla presenza del mastro generale della Lombardia, Alla fine della
[...] Persona_10
cerimonia il padre , appena lasciato il ristorante dove era avvenuta la cerimonia, “si Parte_4 raccomandava di riferire a tutti gli affiliati della dote concessa al figlio” con le seguenti parole
(estrapolate da un'intercettazione ambientale): “DITEGLIELO A TUTTI IL FATTO DI MANUEL, COSI Pers VEDONO COME DEVONO FARE..INC. FATTO” (Progressivo n. 1085 del 20.03.2009 v. sentenza sub doc. n. 1 a p. 338 e 339). Nella sentenza si legge che nella continuazione del colloquio i tre affrontavano i problemi relativi alla distribuzione di alcune cariche rimaste vacanti a seguito delle
"promozioni" avvenute e proseguendo nel dialogo diceva a di Persona_9 CP_14
“far togliere "quel coso" dall'auto di con il benestare di che Persona_8 Parte_4
affermava: "...LORO NON CI ARRIVANO PERCHÈ NON SANNO TANTO CHE SIGNIFICA
NDRANGHETA..", frase che, invece, ben si spiega alla luce del conferimento della "dote"”
(progressivo 1085 del 20.03.2009 e sentenza sub doc. n. 1).
pagina 12 di 34 Dalle menzionate intercettazioni si evince sia la diffusione del sodalizio criminoso, tale da comportare la partecipazione ad un evento celebrativo, tipico dell'associazione di stampo mafioso, di numerosi associati, in rappresentanza delle limitrofe locali lombarde, e tale da avere una eco quasi mediatica anche presso le famiglie calabresi, che lo stesso capo della Locale di Pioltello si raccomanda di avvisare. Il fatto stesso della ravvisata necessità di diffusione della notizia dell'affiliazione del figlio da parte di conferma la volontà di avvalersi della forza intimidatrice del vincolo Parte_4 associativo, in quanto la conoscenza dell'appartenenza al sodalizio evidentemente imponeva di tenere nei suoi riguardi certi comportamenti, di mettere in guardia dalle conseguenze in caso di contegni non conformi alle richieste o al relativo codice di condotta, così come confermava il consolidamento del relativo potere.
Ad stesso è stata conferita la "dote della " in data 3.5.2008, dopo che Parte_4 Per_12
analogo conferimento è avvenuto anche alla sua presenza in favore di il 26.4.2008. Persona_13
(secondo il UP di IL il fatto che “ [fosse] ormai entrato nel gotha della Parte_4
'HE lombarda e lo testimoniava la sua presenza al summit presso il ristorante "Il Borgo
Antico" di GN cui avevano preso parte Persona_14 Persona_15
, Persona_16 Persona_17 Persona_18 Persona_19
, e ” cfr. doc. n. 1 p. 331). Persona_20 Persona_13 Controparte_6
Inoltre, l'organizzazione e la partecipazione a numerosi summit da parte, ad esempio, di Parte_4 conferma sia la stabilità dell'associazione, sia la necessità di stabilire equilibri all'interno
[...] dell'associazione e le relazioni con l'organizzazione 'ndranghestista calabrese.
Dalla pronuncia penale si trae conferma ad esempio della presenza di anche al Parte_4
summit presso il ristorante "Al Borgo Antico" di GN (cui avevano preso parte anche _2
, all'epoca luogotenente di capo locale di Solato,
[...] Persona_21 Persona_13
, capo locale di GN, e rispettivamente Persona_17 Persona_14 CP_15 capo locale ed affiliato di Rho”) per definire gli equilibri all'interno dei locali di Bresso e Cormano, nonché il 22.2.2008 un altro incontro tra , e con Parte_4 Parte_5 Persona_22 rappresentanti delle locali di GN, Desio ed Erba: “tali incontri ritraevano l'espressione della comunanza di interessi delle famiglie calabresi e di quell'attività di ausilio reciproco che consentiva di
pagina 13 di 34 ricondurre tutte le locali nell'unica struttura nonché centro di interessi rappresentato dalla
"Lombardia"” (v. doc. n. 1 p. 329).
Le indagini hanno consentito di confermare la persistenza di rapporti intrattenuti dai coimputati con gli associati calabresi;
ad esempio dalla conversazione telefonica tra e si CP_13 Persona_10
evince il riferimento ad accadimenti la cui “conseguenza sarà quella di creare un completo distacco con i vertici della 'HE in Calabria”: infatti, riferisce a le CP_13 Per_10
considerazioni a lui espresse da esponente anziano della locale di Persona_23
IL, allorquando questi, manifestando a la sua volontà di concedere delle doti ad Per_21
affiliati alla locale di IL non riesce ad avere alcuna risposta e lo stesso avrebbe Per_23 riferito a che in questo modo si stava creando “un nord ed un sud", intendendo che si CP_13
arriverà al completo distacco della "LOMBARDIA" dalla originaria struttura di vertice calabrese. A quel punto iflette che a creare la "LOMBARDIA" e a riconoscerne come capo lo stesso CP_13
erano stati, a suo tempo, "SAN LUCA, PLATÌ, SINOPOLI ed altri paesi", Persona_21
riferendosi al fatto che tale investitura era arrivata dai massimi esponenti della 'HE , Parte_6
motivo per il quale solo tali referenti avrebbero potuto intervenire per fermare o correggere l'operato di (cfr. doc. n. 1 p. 105 progr. n. 1240 del 04.06.2008). Per_21
Con specifico riferimento alla va rilevato che la sentenza penale pronunciata dal Parte_7
UP di IL (v. doc. n. 1) dà atto dell'esistenza di tale locale dalla fine degli anni '80 (“quando ne aveva parlato il collaboratore di giustizia , emergeva dalle parole di Pt_8 CP_13
che discutendo con l'amico , ricordava il prestigio di , vecchio
[...] Pt_9 Persona_24
esponente della locale poi ucciso, : "...omissis... M ANDALARI: Quel giorno, trenta persone, c'era la
"Lombardia" riunita, non mangiavamo se non arrivava (ndr. Rocco Persona_25
EL)! PANETTA! Ve lo ricordate!?”) e che essa “viveva sul dualismo esistente tra le forti personalità come e che aveva portato ad una vera e propria Persona_26 Persona_27 scissione del gruppo originale” (v. doc. n. 1 p. 514).
La locale di SE, ad avviso del UP di IL, “pur nelle difficoltà contingenti dovute alla mancanza di un unico "capo"”, manteneva stretti legami con la Provincia Calabra, cui entrambi i gruppi scissi facevano costante riferimento, tanto che essi dovevano considerarsi inseriti a pieno titolo nella 'HE calabrese nonché in costante contatto con le altre realtà della 'HE
pagina 14 di 34 lombarda” (v. doc. n. 1 p. 515 da cui si evince che e avevano avuto un incontro Per_26 Per_27
chiarificatore in Calabria il 23.04.2008 e dalla conversazione tra e , uomo di Per_26 Controparte_5
fiducia di intercettata a bordo dell'aereo durante il viaggio di ritorno, si dava conto della Per_26
vertenza economica tra le due fazioni cosi come della tregua che era scaturita dall'incontro in discussione).
Sono stati individuati come facenti parte della Locale, ad esempio, e Persona_28 CP_2
, suo figlio, il primo il gestore del maneggio di Bregnano (CO), che “rappresentava una vera e
[...]
propria base logistica per gli incontri ed i summit tra componenti del gruppo e i personaggi calabresi che venivano a IL, nonché deposito e nascondigli per armi, munizioni e bombe a mano e mezzi di provenienza furtiva”. Detto maneggio era già stato individuato come sicuro rifugio dopo l'omicidio di poiché vi hanno trovato rifugio , Persona_24 Persona_26 Controparte_5 CP_16
e , “ritenendo di essere anche loro obiettivi dei sicari del vecchio capo” (v.
[...] CP_2
doc. n. 1 p. 516).
Dai colloqui in carcere tra padre e figlio si è tratta in sede penale la prova che il padre fosse Per_3
deputato a veicolare messaggi e a dare rassicurazioni al figlio circa l'impegno da parte di Per_26
a farsi carico delle spese legali e di "mantenimento" della famiglia, come da prassi e dovere
[...]
tipico delle associazioni malavitose. Inoltre, nel corso del colloquio del 01.11.2008, Per_3
“indottrinava il figlio sull'appartenenza al gruppo criminale e la necessità di continuare a far parte del sodalizio anche dopo la scarcerazione” (v. doc. n. 1 p. 516, in cui si legge: “DI OT VA: Tu adesso devi pensare a fare soldi e basta, pensa al tuo futuro e fare soldi! DI OT SI: Lascia stare il mio futuro che venti anni di galera sono! DI OT VA: Poi ti dico io quando ti devi allontanare! DI OT SI: Mai io non me li faccio venti anni di galera... piuttosto mi sparo un colpo. DI OT VA: poi te lo dico io quando è il momento! DI OT A me non m i CP_2
devono dire cosa devo fare! DI OT VA: Ma loro ti dicono, tu o qui o lì!...omissis...Il discorso poi continua sullo stesso argomento e dice a che deve fare una scelta. Persona_28 CP_2
L'alternativa è trovarsi un lavoro normale a mille euro al mese e gli chiede se lui è disposto a vivere così. gli dice che lui sa quello che deve fare e che certamente un lavoro da mille euro al CP_2 mese non lo farà mai. A questo punto gli dice che ormai quella è la sua vita”). Per_3
pagina 15 di 34 Dalla sentenza del UP risulta anche il riferimento ad un rapporto di estrema confidenza tra Per_28
e , Comandante della polizia locale di Lurago d'Erba, prestatosi a effettuare
[...] Parte_10
accertamenti dui numeri di targa da lui richiesti. In una occasione aveva nutrito sospetti su di CP_2
un'autovettura che transitava spesso davanti al suo trattore e in una seconda circostanza
“l'accertamento abusivo compiuto da aveva rischiato di porre in pericolo l'incolumità degli Pt_10 agenti operanti e l'attività di indagine in corso” (v. doc. n. 1 p 517 in cui si legge: “Il 04.03.2009, veniva registrata una conversazione telefonica di nel corso della quale il predetto Persona_28
affermava che quel giorno avrebbe avuto 100 persone a pranzo. Poiché il maneggio di Bregnano (CO), del quale il è titolare, era stato, come visto, più volte luogo di ritrovo, veniva predisposto un CP_2
servizio di osservazione nei pressi del predetto galoppatoio, al fine di accertare l'eventuale presenza in loco dei soggetti di interesse investigativo. Il servizio di osservazione veniva però sospeso per ragioni di opportunità, poiché uno dei vicini di aveva notato la presenza dei militari. Le successive CP_2
conversazioni, in effetti, confermavano che era stato informato circa la presenza Persona_28
di un'auto "sospetta" nei pressi del maneggio e, in virtù delle sue conoscenze presso il comando della
Polizia Locale di Lurago d'Erba, si era subito attivato al fine di sapere l'intestatario dell'autovettura in questione. L'informazione ricevuta da parte del comandante della Polizia Locale di Lurago D'Erba, veniva di certo "girata" da ai suoi "ospiti"”). Persona_28
è stato arrestato in flagranza dei reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione e CP_2
detenzione a fini di spaccio di cocaina. È stato identificato come persona molto vicina ad Per_26
“tanto da accompagnarlo quotidianamente e da mettergli a disposizione la propria utenza
[...]
telefonica sulla quale utenza transitavano molte delle conversazioni importanti di Per_26
” (v. dopo l'omicidio di per mettersi in contatto con
[...] Persona_27 Persona_24 chiamava, appunto, (…) dopo pochi giorni, (…) a Per_26 CP_2 CP_2
riceveva delle chiamate da parte di per "veicolare" dei messaggi al suo capo Persona_27
). Persona_26
, fino alla data del suo arresto, è stato coinvolto in tutte le attività illecite del sodalizio CP_2
capeggiato da dalla gestione degli stupefacenti, alle armi, alle intimidazioni nei confronti di Per_26
soggetti vessati da Per_26
pagina 16 di 34 La successiva attività di intercettazione ambientale effettuata presso la sala colloqui del carcere di
Monza ha evidenziato, non solo riscontri del vincolo associativo tipicamente di stampo 'ndranghetista anche con riferimento al suo mantenimento da parte del “capo” ma anche che il convenuto Per_26
era solito adottare i classici metodi di intimidazione per raggiungere gli scopi voluti (cfr. doc. n. 1 p.
520: “...omissis... fallo picchiare ...inc...uno schiaffo, facciamogli dare uno CP_17
schiaffo....inc e adesso vai e chiedigli scusa e se no...inc...Dl OT NE: ....oh....
Con LL decidi tu, cosa vuoi fare ..vuoi che.....gli spariamo?.... DI OT NE:
...ride...ma è a Desio sto' coso... LL G.: ...gli spariamo...qual è il problema....in una gamba, mica lo devi ammazzare...in una flambai... e poi gli punti l'altra . vai adesso o nol...no...l'altra gamba ...pum...adesso vai o no! DI OT NE: (ride) ....è già rachitico”) e non era uno spacciatore di droga, bensì un grossista (cfr. doc. n. 1: “ : Per_29 Persona_30
vergognati... : Spacciatore... non è vero! Non è spacciatore.... : Che hai rovinato CP_2 Per_29
un sacco di ragazzini, un sacco di bambini, di persone!. NE: M a cosa stai dicendo? M a è scema? Io non ho mai spacciato!. : Intanto c'avevi la droga! Allora sei un drogato, sei un Per_29 drogato!. NE: Non ho mai spacciato... all' ingrosso... è diverso!. : Pusher”). Per_29
Anche rispetto alla posizione di si è tratta conferma di uno stretto rapporto con Controparte_5
avendolo accompagnato anche ad incontri delicati e con personaggi di elevato spessore Per_26
'ndranghetista; egli è stato qualificato come “tutore dell'incolumità del "capo" e della sua compagna ed anche come componente della "scorta"”. Già condannato per associazione e delinquere, rapina e porto abusivo di armi egli ha fatto parte della scorta andata a prelevare il 6.5.2008 a Per_31
all'aeroporto di Linate e chiamato a salvaguardare l'impunità di a seguito dell'aggressione da Per_26
costui operata alla Polizia Stradale.
Dalla sentenza penale risulta altresì che si è servito di , fratello di Per_26 Controparte_4 [...]
, e di come suoi uomini di fiducia (cfr. doc. n. 1 p. 530). CP_18 Parte_11
Anche , cognato di , abitante nella stessa via Boito di Giussano, viene CP_3 Persona_27
collocato come stabile partecipe al sodalizio criminoso (il collaboratore di giustizia lo Testimone_1
indica come appartenente al locale di 'HE di SE a far data dalla fine degli anni '80) ed acquisito alla famiglia , avendo sposato , sorella di . Per_27 Persona_32 CP_6
pagina 17 di 34 A specifica conferma di un suo ruolo pienamente attivo e consapevole di tutti gli affari criminali della cosca, egli si occupa su incarico di di “spostare uno scooter rubato dal garage di via IV Per_27
Novembre in Giussano, in uso a (affiliato alla cosca ed arrestato per le armi ed i Controparte_9
mezzi trovati nel garage) a quello di viale Sarca di IL, garage quest'ultimo ove poi verrà rinvenuto proprio il motociclo rubato e un arsenale di anni e munizioni oltre ad un'altra autovettura rubata” e si rende “disponibile a sostituire precariamente "custode" Controparte_8
dell'appartamento di Via Pianell n. 54 a IL, abitazione considerata il vero "covo" del gruppo criminale, che in quanto tale non poteva mai essere lasciata incustodita” (cfr. doc. n. 1 p. 538).
Lo stesso assume compiti meramente esecutivi nell'attività criminale del Controparte_8
sodalizio, ponendo in essere condotte di minacce (cfr. episodio che riguarda la famiglia di PE
, vittima di estorsione e di minacce gravi, da cui si fa consegnare una Fiat Punto:
[...] CP_8
(madre di ) -.perché sei andato a prendere la macchina da mio marito? ti avevo Per_34 Per_16
detto che... teh signora lasciatemi stare ok? oggi e' 15 e non voglio sapere niente... Assunta: CP_8
vai a portare la macchina a mio marito che mio marito è a piedi poi quando ho i soldi... CP_8
quel pezzo di mhhh ha detto che chiama i carabinieri. li chiamo io i carabinieri... Assuntaiascolta vai a portarci la macchina... a piedi deve stare e pure a calci nel culo lo prendo adesso”; CP_8
« chiama e gli dice che se domani mattina non Controparte_8 Persona_33
risolvono quella storia li degli assegni che ci sono da pagare lui si prende la macchina del padre e la vende a qualcuno che paga gli assegni...omissis..»; «...omissis... no....e poi perchè ti devo CP_8
vedere per incazzarmi ancora di più... Annunziato:ma perchè ti devi incazzare scusa! per parlare no! ma che devo parlare...non devo parlare con nessuno.....finiamola con questa cazzo di CP_8
storia....e di' a tuo padre che domani vado al ristorante e lo ammazzo di botte va bene? perchè mi ha rotto i coglioni....è chiaro?»; “Giovanni: senza che ridi di al quel pezzo di merda di tuo padre, infame di merda.carabiniere che non è altro, che oggi lo massacro di botte a te e a lui” cfr. doc. n. 1 P. 541).
Altra dimostrata circostanza del tutto tipica del sodalizio di stampo 'ndranghetista riguarda l'incarico di effettuare un sopralluogo presso l'abitazione di , accompagnato da e Persona_35 Controparte_7
(rispettivamente cugino e cognato di ), a bordo della Volkswagen Golf Persona_36 Persona_27
che all'epoca era in uso a , in funzione di una prevedibile azione violenta proprio nei Controparte_9
Per confronti di a cui presumibilmente avrebbe dovuto partecipare lo stesso ( : CP_8 Pt_12
pagina 18 di 34 gli mando un messaggio., tre, quattro giorni, più ' o meno questa e la data.. Io l 'ultimo qua della pasticceria., poi... omissis... : ricordati bene questa rotonda ( Pt_12 Pt_13 CP_8
... omissis... lui abita qua dentro in questa corte.."ine” qua
[...] Controparte_19
dentro... e la macchina la lascia qua..?.. qua dentro.. CP_8 Controparte_19
: dove abita..? in questo cancello? Allora.. : "ine" : Ah... Pt_12 Persona_36 Pt_12
: viene a piedi a casa?”). CP_8
fa parte del novero di persone più vicine a tanto che anche lui viene Controparte_7 Persona_27
convocato in Calabria nell'agosto del 2008, insieme agli altri appartenenti al sodalizio (v. doc. n. a p.
544: “La connotazione dell'oggetto degli incontri calabresi è certamente definita dalla conversazione intercettata sul volo di rientro a IL ed intervenuta tra e .. CP_3 CP_20
.omissis.. . sai cosa voleva? quello pretendeva... : come al solito... : Parte_14 CP_20 CP_3 che sparavamo noi e nella merda ci finivamo di brutto per lui”).
Inoltre, è risultato aver ricevuto armi da , poiché le indagini condotte Controparte_9 Persona_27
hanno portato al rinvenimento e sequestro di armi, munizioni e veicoli di provenienza furtiva (auto
Renault ed uno scooter Yamaha) detenute proprio in un garage di IL in Viale Sarca nr. 77 da lui locato. Dalle intercettazioni si trae conferma dei rapporti tra i due soggetti e del ruolo di CP_9
come depositarlo delle armi pronte per essere utilizzate (cfr. doc. n. 1 p. 547: “STAGNO: poi
[...]
c'è quel discorso delle pistole!... RO M ANO : ....(Inc.)... : fai il giro... : Per_27 CP_9
Uh... : e ti metti con il muso avanti qua..Hai capito? ...ROMANO: uh ...omissis... STAGNO Per_27 questa te la tieni tu è carica , di la luci spente e non ti muovere più...”).
I coimputati condannati si sono spesso resi colpevoli di crimini anche efferati.
È stata riscontrata anche la commissione di reati in materia di stupefacenti, avendo le operazioni di indagine consentito di trarre in arresto: “- il 30.12.2008 per la detenzione di Parte_15
circa 500 grammi di cocaina;
- il 03.01.2009 per la detenzione di circa 1,1 Parte_16
chilogrammi di cocaina;
- il 24.06.2008 perché trovato in possesso di 48 grammi Persona_28
di cocaina, oltre che di numerose armi;
- il 24.04.2009 Persona_37 Persona_38
perché trovati in possesso di 500 grammi circa di cocaina;
- il 17.03.3009 CP_21
trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina - il 05.05.2009 Parte_17 [...]
e per la detenzione di circa 500 grammi dì cocaina;
- il Parte_18 CP_22
pagina 19 di 34 14.11.2008 per la detenzione di grammi 5 di cocaina;
- il 19 maggio 2009 Parte_19 [...]
e per la detenzione di gr. 26 di cocaina” (cfr. doc. n. 1). Pt_20 Parte_21
Anche rispetto alla cd. Locale di si ravvisa una complessa e sistemica CP_10
organizzazione, preposta alla commissione di reati, munita delle caratteristiche tipiche del vincolo associativo di stampo 'ndranghetista.
La sentenza del UP di IL identifica i membri della locale nei fratelli e Per_5 Per_39
, “cugini di , figura importante del locale di SE e vittima di un
[...] Persona_24 agguato mafioso il 27 marzo 2008, e ”; la figura di Parte_22 Controparte_6 spicco è identificata in , definito come “uno dei più anziani esponenti della Controparte_23
'HE in Lombardia, [che] ha anche preso parte, esprimendo il suo voto a favore di
[...]
in occasione dell'elezione del nuovo Mastro Generale il 31 ottobre 2009 a Paderno Per_2
Dugnano” (cfr. doc. n. 1 p. 574).
Tra di essi è stato identificato “per lungo tempo indiscusso uomo di fiducia di Persona_24
in particolare l'ha accompagnato in veste di autista in occasione dei Parte_23
numerosi incontri con altri capo locale e alla partecipazione a cerimonie quale battesimi, matrimoni e funerali di esponenti ndranghetisti”. La sentenza penale in ogni caso identifica come Persona_24
figura avente “autonoma rilevanza anche a prescindere dal rapporto con Parte_23
emerge dal suo coinvolgimento nella visita che viene fatta da in Lombardia i Persona_40 primi di marzo del 2009” (cfr. doc. n. 1 pp. 573 e 574: “dalla relazione di servizio i militari vedono sopraggiungere presso l'ufficio di fratello di e CP_13 Persona_39 Per_5
dopo alcuni istanti vengono raggiunti da Parte_24 Persona_41 Per_40
e I cinque uomini s'intrattengono all'interno dell'ufficio di
[...] Persona_42 per circa due ore, dopodiché si allontanano. L'incontro organizzato da CP_13 Per_24
tra il proprio fratello ed un uomo a lui vicino con i soggetti coinvolti nell'omicidio di
[...] Per_21
attesta l'importanza di cui gode la famiglia nel contesto di 'HE. Una
[...] Per_24
chiave di lettura dell'incontro può essere una manifestazione di fedeltà dei EL nei confronti di chi è uscito vincitore dal conflitto con Si rammenta in proposito quanto emerge da una Per_21
conversazione registrata a bordo dell'auto di nel corso della quale lui e CP_13 Per_10
fanno riferimento ad un incontro avvenuto qualche giorno prima, il 5 giugno 2008, tra Parte_23
pagina 20 di 34 e con Nella circostanza, secondo le parole di Per_3 Persona_24 Persona_21
avrebbe "giurato fedeltà a ”). Per_10 Persona_24 Per_21
Nel corso delle indagini sono stati riscontrati numerosi contatti tra e altri Controparte_6
soggetti coinvolti nell'indagine, “alcuni dei quali frequentano il ristorante dove lo stesso svolge le mansioni di aiuto cuoco, in particolare e Parte_3 Persona_43 CP_13
”. Egli è amico di e dalle intercettazioni risulta che egli parli di
[...] Persona_44
quanto occorso in occasione di importanti summit, tra cui quello tenutosi presso il ristorante Borgo
Antico di GN che ha visto la presenza di gran parte degli altri capi locale “con argomento di discussione la condotta di che, spalleggiato dal cognato Persona_45 [...]
non intendeva assecondare la linea NOVELLA” cfr. doc. p. 582). Pt_25
Del tutto specularmente in una conversazione del 6 marzo 2008 accennano CP_13 Pt_9
al fatto che quale capo della Lombardia riconosce come propri interlocutori Persona_21
e ” (cfr. Progressivo 115 del 06.03.2008 Parte_23 Controparte_6
ambientale CP_13
Egli pertanto è riconosciuto anche dagli altri membri di altre locali come un soggetto stabilmente inserito nell'associazione e con importati funzioni;
infatti è confermata la sua presenza al summit di al Campo del 3 maggio 2008 in occasione della concessione delle doti ad e Per_46 Parte_4
a (alla fine della cerimonia viene intercettata una conversazione tra il suo capo Persona_19
e in particolare: Parte_23 Controparte_13 Persona_10
afferma che "si deve andare a Sant'Agata... si è dato la crociata al padre di " a Parte_23 Per_47 cui un anno prima avevano dato il padrino. Dunque, anche i familiari di ono "battezzati"”). CP_6
risulta cruciale perché egli si è sempre occupato uti dominus della gestione Controparte_6
del ristorante Re IX di RE (oggetto di confisca in prevenzione perché ritenuto frutto di reimpiego di attività illecita), nonostante gli fosse attribuita la qualifica di mero aiuto cuoco. Il ristorante è stato ceduto in affitto alla società New Re IX s.r.l., facente originariamente capo al cugino e che poi vedeva come socio unico e amministratore , rinvenuto Persona_48 Per_49
intestatario di numerose automobili di lusso.
Nel ristorante si è riscontrata la presenza di personaggi di spicco della cosca, tra cui Pt_3 Pt_26
o, e (“che il 3.5.2008, ambientale 758, invita
[...] Persona_43 Controparte_13 Parte_23
pagina 21 di 34 ad incontrarlo a RE, alla "pizzeria di Antonio"; in altra ambientale, del 16.2.2009, n. CP_6
2496, parla con di "Com pare Antonio, quello del ristorante"”). Pt_9
Il ristorante è identificato come vero e proprio luogo d'incontro degli associati (cfr. ad esempio, dalla conversazione del 13.5.2008, nella quale riferisce a (figlio di Parte_27 Persona_44
, ucciso il 14.7.2008) di avergli trovato una VW Golf R32, e concorda un incontro presso il Per_21 ristorante”).
Si hanno numerosi riscontri che egli, nonostante la modifica dell'intestazione dell'attività, abbia continuato a svolgere le funzioni imprenditoriali (v. le conversazioni nelle quali si occupa della trattativa per “l'approvvigionamento d'ingente quantitativo di bevande alcoliche”, “quando incarica uno studio di commercialisti della tenuta della contabilità”, [gli] chiede a … dove siano Persona_50 le ricevute fiscali”, il 7.11.2008 parla con una contabile dello studio Jampi, Controparte_6
e la incarica di provvedere alla registrazione delle fatture e alle liquidazioni trimestrali” (cfr. doc. n. 1
p. 585).
In ragione del trasferimento delle quote sociali, che sono state oggetto di misura di prevenzione, egli è poi stato ritenuto responsabile del delitto di trasferimento fraudolento di valori (v. art. 12 quinquies
D.L. n. 306 del 1992 convertito nella L. n. 356 del 1992).
latitante fino al 2010, è stato tratto in arresto a IL e nell'occasione è Controparte_6
stato trovato in possesso di carta di identità, rilasciata dal comune di Rovello Porro a nome di Per_51
“risultata rubata in bianco il 6.10.08 in Fosso, presso la sede Securpol di Venezia” e con
[...]
apposta la sua fotografia, tanto che gli è stato contestato il delitto di falso e di ricettazione, commessi in stato di latitanza (cfr. doc. n. 1 p. 587).
Anche nell'ambito della locale si riscontra l'uso di violenza nei confronti di persone, tale da rafforzare nei terzi il metus derivante dall'appartenenza al sodalizio (cfr. doc. n. 1 p. “Nella conversazione di cui al progressivo 420 del 28.11.2009 e discutono di una terza persona indicata Per_24 Pt_24
come " ", poi identificato in che parla troppo ed ha commesso "una Per_52 Persona_26
stupidaggine". EL fa riferimento ad un pestaggio avvenuto il 22.11.2009 presso la discoteca
Noir di Lissone nel quale sono rimasti coinvolti tra gli altri e Persona_26 Parte_28
racconta un episodio simile che ha visto coinvolti in passato il defunto
[...] Per_24
ed il nipote che avrebbero massacrato di botte tale . Persona_24 Per_21 Persona_53
pagina 22 di 34 Nella conversazione di cui ai progressivi 1326 e 1327 del 14.11.2009 sono sempre e Per_24
che parlano di una terza persona indicata come "bollita" e chiede all'amico: Pt_24 Pt_24
"secondo te lo ammazzano?"”).
Inoltre, l'attività investigativa ha consentito di verificare che era dedito ad un Persona_43
remunerativo commercio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina ed hashish, tanto che sono stati sequestrati portanti quantitativi di hashish (10 chilogrammi), eroina (circa chilogrammi 25) e cocaina.
Infine, la telefonata di cui al progressivo 985 del 16.12.2009 tra e pur Persona_54 Pt_24 facendo riferimento all'edilizia, essa viene ritenuta riconducibile dagli operanti di Polizia Giudiziaria al traffico di stupefacenti o armi all'interno della locale (cfr. doc. n. 1 p. 579: “utenza nel Per_24 corso della quale gli comunica che unitamente a l'indomani dovrà Pt_24 Persona_39
accompagnare "l'architetto con tutti gli operai". I due si dilungano a parlare del soggetto dicendo che
"come muratore non vale niente" ed aggiungono che: "ha impegni con la gente e se ne va... lascia quest'altro muratore del cazzo che no capisce niente e si ubriaca". I due parlano poi di "appartamenti mansarde e finestre" usando all'evidenza un linguaggio convenzionale che sottende a traffici di droga od armi, posto che nessuno di loro lavora nell'edilizia”).
Alla luce di quanto si evince dall'accertamento definitivo intercorso in sede penale anche nei passaggi motivazionali che sono stati sommariamente sopra riportati, indubbiamente ricorre una lesione della reputazione dello Stato quale soggetto deputato a garantire ai cittadini il diritto di vivere in un contesto caratterizzato da civile convivenza. Il sodalizio criminoso sopra descritto, tenuto conto del numero dei soggetti coinvolti, della natura sistemica dello stesso, nonché della sua diffusione anche territoriale ha destato particolare allarme sociale e ha minato le basi di una civile convivenza nelle zone da esso interessate.
Al fine di identificare il soggetto che ha patito il danno reputazionale a causa del sodalizio criminoso sopra descritto, tenuto conto che la domanda è stata proposta tanto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri quanto dal , si osserva che tra i soggetti pubblici costituzionalmente Controparte_1
necessari, oltre ai Comuni, alle Regioni, alle Province, alle rientra lo Stato. Controparte_24
Nell'ambito dell'organizzazione statale viene in rilievo la funzione esecutiva esercitata dal Governo.
pagina 23 di 34 In tale contesto va richiamato l'art. 95 Cost. che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale di governo e ne è responsabile, nonché mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Per lo svolgimento delle sue funzioni egli dispone di una struttura amministrativa di supporto che è la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Essa assolve inter alia alla funzione di direzione e dei rapporti con l'organo collegiale di governo e alla progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico generale, nonché al monitoraggio del relativo stato di attuazione.
I che assieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri compongono il Governo della CP_25
Repubblica, sono organi dello Stato dotati di un'autonoma legittimazione processuale e sostanziale, tanto che gli atti ed i comportamenti, anche ai fini di un eventuale giudizio di invalidità e responsabilità posti in essere dal sono imputati non già allo Stato, ma al stesso. In questa CP_1 CP_1 prospettiva si giustificano, infatti, anche l'autonomia finanziaria dei e la dotazione di beni CP_25
immobili e immobili.
Quanto specificamente al ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 398/2001 Controparte_1
(Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del
), ratione temporis applicabile alla fattispecie - tenuto conto che la commissione Controparte_1
dei delitti associativi per cui è causa è stata individuata a decorrere dall'anno 2007 - il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, articolazione del svolgeva le funzioni di Controparte_11
“garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali”.
La norma è stata abrogata dal D.P.C.M. n. 78/2019, che all'articolo 3 ha ampliato le funzioni del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, individuando, oltre a quella - già prevista - di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, anche il raccordo e la leale collaborazione con le autonomie locali, la consulenza alle prefetture e alle amministrazioni locali, nonché, in particolare, quella di prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata negli enti locali, la promozione, il sostegno e il monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale.
pagina 24 di 34 In tale contesto istituzionale, essendo Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 95 Cost. responsabile della direzione e politica generale del Governo e dunque di tutte quelle decisioni attuazione del programma di governo, tra cui rientra anche la politica di sicurezza pubblica, non può che discendere che la lesione reputazionale dello Stato anche rispetto al principio di buon andamento ex art. 97 Cost. non può che identificarsi come lesione reputazionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che ne ha la direzione a livello nazionale. Al contrario, essendo il , Controparte_1 organo preposto all'epoca della commissione dei fatti illeciti alla mera funzione di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento e non anche preposto (come lo è a decorrere dal 2019) alla prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata negli enti locali, alla promozione, al sostegno e al monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale, non può ravvisarsi in capo ad esso una lesione reputazionale, nemmeno in termini di violazione del principio di buon andamento di quella specifica articolazione statale.
Se è vero, infatti, che all'epoca dei fatti il era organo tenuto all'esecuzione delle Controparte_1
attività di indagine (che in effetti ha eseguito e nei cui confronti è stato disposto il rimborso delle relative spese), è altrettanto vero che esso era ed è dotato di autonomia sostanziale e funzionale rispetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'epoca di commissione dei fatti illeciti era dotato solo di generali funzioni di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento;
la funzione di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di promozione, sostegno e monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale è stata infatti prevista a decorrere dal
2019, sì che dette funzioni sono state introdotte, con conseguente ampliamento di quelle proprie del
, in epoca non solo successiva al periodo di commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., CP_1
ma anche alla condanna generica al risarcimento del danno dal parte del UP di IL del
19.11.2011, divenuta poi definitiva nel 2014.
Del resto nessuna specifica allegazione si evince dagli atti depositati dalle parti attrice che hanno sempre chiesto il riconoscimento di un danno non patrimoniale in capo ad entrambe, non solo senza operare una contestualizzazione nell'ambito Costituzionale delle due amministrazioni attrici, ma anche limitandosi a genericamente dolersi del pregiudizio in capo alle “persone giuridiche, in relazione alla lesione di diritti di natura non patrimoniale (lesioni dell'onore, della reputazione, dell'identità
pagina 25 di 34 personale, dell'immagine etc.)” e chiedendone la commisurazione “non solo all'allarme sociale cagionato dalla presenza dell'associazione criminale cui appartengono i convenuti, ma anche all'effettiva e concreta turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblici determinato dalle singole attività illecite riconducibili alla medesima organizzazione” (cfr. citazione a p. 9).
Si ritiene, in altre parole in ragione di tutti gli argomenti che precedono, titolare attivo della pretesa fatta valere in giudizio la sola in quanto ai sensi dell'art. 95 Cost. Parte_1
responsabile delle politiche generali di governo e quindi anche di quella di sicurezza pubblica, di gestione ed attuazione del programma di governo, nonché ente costituzionalmente necessario che rappresenta lo Stato.
Per tutte le ragioni che precedono, tenuto conto del particolare allarme sociale destato dal sodalizio criminoso sopra descritto e del conseguente discredito dello Stato preposto alla garanzia dell'incolumità dei cittadini e, in buona sostanza, della sicurezza pubblica, nonché garante del buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost., si reputa che sussistano gli estremi per riconoscere in favore della sola il danno non patrimoniale, che si Parte_1 liquida, all'attualità, tenuto conto della marcata gravità dei fatti di reato accertati nella misura di euro
5.000.000,00.
Dall'importo sopra indicato debbono essere dedotte le somme riconosciute a carico degli imputati e in favore dell'amministrazione dello stato a titolo di confisca in applicazione del principio di compensatio lucri cum damno.
Rispetto ad esso si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
pagina 26 di 34 Sul punto, pur a fronte dell'eccezione formulata nell'interesse di e Persona_43 CP_26
quella di "compensatio lucri cum damno" si osserva che si tratta di un'eccezione in senso
[...]
lato, che non integra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass. n. 23588 del 28/07/2022 e n. 26757 del 24/11/2020).
Nel merito, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che nel giudizio civile promosso per ottenere il risarcimento del danno da truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora sia già intervenuta confisca in sede penale del profitto del reato ai sensi dell'art. 322 ter c.p., ovvero ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile, costituito da quanto indebitamente percepito dall'autore del reato, del valore economico dell'oggetto della confisca, pena una duplicazione risarcitoria in violazione del principio di effettività del danno (cfr. Cass. n.
34536/2023).
Infatti, la confisca disciplinata dall'art. 322 ter c.p. costituisce una sanzione in forza della sua natura punitiva e “persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicare alcuna funzione preventiva”. Essa differisce dalla condanna al risarcimento del danno, che persegue l'effetto di reintegrare il patrimonio del soggetto pubblico leso dalle erogazioni indebite. Secondo la giurisprudenza (v. Cass. pen. n. 39874 del 2018):
“per quanto attiene più specificamente ai rapporti tra la confisca emessa in sede penale ed eventuali provvedimenti risarcitori, emessi in altro procedimento civile o amministrativo in favore di un ente pubblico che sia stato danneggiato dal reato e dall'illecito commesso dalla persona giuridica giudicata responsabile, la autonomia del corso dei giudizi eventualmente contestuali non si risolve anche in reciproca indifferenza dei rispettivi esiti decisori;
al contrario, nel determinare l'ammontare pecuniario sino a concorrenza del quale confiscare in sede penale i beni del condannato e della persona giuridica è necessario tenere conto della già avvenuta totale o parziale restituzione o corresponsione all'ente danneggiato di eventuali somme di denaro, da scomputare dal totale del profitto del reato, che va considerato, non al momento di percezione, ma all'atto della decisione.
pagina 27 di 34 Siffatta soluzione riceve avvallo normativo per effetto della disposizione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 1, contenente la clausola per la quale, in caso di responsabilità degli enti, la confisca deve essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto che non possa essere restituito al danneggiato».
Ad avviso della Suprema Corte la sanatoria della posizione debitoria con l'amministrazione finanziaria fa venir meno lo scopo principale che si intende perseguire con la confisca. Ne consegue che la restituzione all'erario del profitto derivante dal reato elimina in radice lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca. In caso contrario si avrebbe una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in violazione principio che l'espropriazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al profitto derivato dal reato;
conclude il Supremo Collegio che: “dalla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte in materia di confisca del profitto del reato e restituzione all'Erario delle erogazioni indebitamente percepite si evince un principio, che è alla base dell'art. 19 d. lgs. n.
231 del 2001, secondo cui, essendo parametrata la confisca a quanto indebitamente erogato, la ripetizione dell'importo corrisposto senza causa preclude, nei limiti di quanto restituito, la confisca.
Non può aversi mediante quest'ultima una duplicazione di quanto già restituito del profitto derivato dal reato. Il principio, deve intendersi, opera anche in senso contrario, nel senso che l'azione restitutoria trova limite nella disposta confisca. …Alla stessa conseguenza deve pervenirsi laddove
l'azione promossa è di tipo risarcitorio, ed il danno allegato corrisponde alle erogazioni indebite in relazione alle quali sia già intervenuta la confisca. Riconoscere un danno risarcibile in favore dell'Erario violerebbe il principio di effettività del danno una volta che la confisca abbia avuto ad oggetto proprio il valore che viene preteso a titolo risarcitorio e fatto costitutivo della confisca e del danno è la medesima condotta pregiudizievole ai danni dell'Amministrazione pubblica” (Cass. n.
34536/2023). Non si tratta, secondo la terza sezione civile della Corte di Cassazione, del mero coordinamento dei due titoli in sede esecutiva, detraendo le somme già incassate dal a CP_1
diverso titolo: “come non può essere disposta la confisca per la parte che può essere restituita al danneggiato, così non può essere disposto il risarcimento per la parte che sia già oggetto di confisca, pena la violazione, come si è detto, del principio di effettività del danno”.
In specie si reputa di applicare in via analogica i principi espressi rispetto al sequestro di cui all'art. 322 ter c.p.p. e all'art. 19 d.lgs. n. 231/2001 alla confisca cd. allargata ex art. 12 sexies commi 2 e 1 del pagina 28 di 34 D.L. 8.6.1992, n. 306, conv. in L. 7.8.1992, n. 356, secondo cui è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica (la norma è stata poi trasfusa nell'art. 240 bis comma 1 c.p. dal d. lgs. n.
21/2018).
La confisca è definita "allargata" per distinguerla dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria, dalle quali si differenzia perché non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta. La previsione normativa della confisca trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente. L'accertata responsabilità per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce "spia" ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose (v. Cass. Sezioni Unite n. 27421 del 25/02/2021).
Pertanto, trattandosi tutte di ipotesi di misure ablative di natura patrimoniale, volte a ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti, fattori per quanto attiene all'ipotesi di confisca ex art. 12 sexies cit. di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose, e pertanto condividendo una ratio del tutto analoga, dall'importo sopra liquidato occorre sottrarre gli importi oggetto di confisca definitiva ex art. 12 sexies cit. da parte della pronuncia del UP di IL (v. doc.
n. 1), all'esito della conferma o riforma da parte della Corte d'Appello di IL (v. doc. n. 2).
Del resto la stessa Consulta ha confermato che la confisca ex art. 12 sexies comma 1, del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 35 “si colloca nell'alveo delle forme “moderne” di confisca alle quali, già da tempo, plurimi Stati europei hanno fatto ricorso per superare i limiti di efficacia della confisca penale “classica”: limiti legati all'esigenza di dimostrare l'esistenza di un nesso di pertinenza – in termini di strumentalità o di derivazione – tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna. Le difficoltà
pagina 29 di 34 cui tale prova va incontro hanno fatto sì che la confisca “tradizionale” si rivelasse inidonea a contrastare in modo adeguato il fenomeno dell'accumulazione di ricchezze illecite da parte della criminalità, e in specie della criminalità organizzata: fenomeno particolarmente allarmante, a fronte tanto del possibile reimpiego delle risorse per il finanziamento di ulteriori attività illecite, quanto del loro investimento nel sistema economico legale, con effetti distorsivi del funzionamento del mercato”
(cfr. C. Cost n. 33/2018).
Trattandosi di misura avente funzione non solo sanzionatoria e ripristinatoria, ma anche preventiva, essendo volta ad evitare che il denaro che si presume frutto dell'attività illecita sia reimpiegato nel mercato legale, si reputa di non operare la sottrazione degli importi che ne sono oggetto dal danno patrimoniale, avendo la misura ablativa una funzione del tutto ibrida, non sussumibile nel novero di un mero danno patrimoniale (in specie meramente integrato dalle spese vive sostenute per la complessa attività di indagine); dovendo, infatti, la confisca allargata ritenersi il mezzo per sottrarre agli associati il supporto economico per la prosecuzione dell'attività illecita si reputa di operare la decurtazione degli importi a tale titolo vincolati dall'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, trattandosi del valore più rappresentativo dell'incidenza negativa delle condotte illecite nei confronti dei consociati e dello Stato.
Dall'importo di euro 5.000.000,00 vanno decurtati gli importi corrispondenti alle somme di denaro confiscate in via definitiva e non anche quelle relative alle quote societarie o ai beni immobili poiché, in assenza di altre indicazioni o supporto documentale, non è dato sapere il loro valore di mercato e neppure di realizzo all'esito di eventuali vendite all'incanto.
Precisamente occorre decurtare, previa rivalutazione degli importi per consentire la sottrazione di importi omogenei rispetto al danno liquidato all'attualità:
- la somma di euro 50.000,00 (pari alla somma confiscata a il 13.7.2010 Controparte_27 all'esito della conferma solo parziale della confisca disposta in primo grado in sede di appello v. doc. n. 2);
- la somma di euro 50.000,00 (pari alla somma confiscata il 22.7.2010 a Controparte_28 all'esito della conferma in sede di appello v. doc. n. 2);
- la somma di euro 53.310,65 (deposito risparmio 22358760 C/O ), quella di di Controparte_29
euro 2.977,74 (risultante da c/c cointestato con saldo euro 1.388,88) e quella Persona_55
pagina 30 di 34 di euro 1.588,86 (sotto deposito titoli nr. saldo C/O ) oggetto di confisca a Controparte_29
; Persona_23
- l'importo di euro 1.246,45 (conti correnti e titoli a custodia, ad Assago presso gli uffici legali della ) e l'importo euro 1.224,87 (Conti correnti e titoli a custodia, a Controparte_30
IL presso gli uffici legali della per la ) Controparte_31 Controparte_32
confiscati a Controparte_33
- la somma di euro 25.067,32 presso quale (saldo del conto corrente n. 829 103844 presso la filiale di Grotteria, confiscata a Controparte_34 CP_35
- l'importo di euro 47.283,69 (presso banca INTESA Sanpaolo Spa conto corrente nr.
0000/3526166) oggetto di confisca a carico di Controparte_36
- la somma di euro 58.398,23 (deposito presso C/c n. 057/12765) Controparte_31
confiscata ad Persona_10
- la somma di euro 90.714,51 confiscata a (v. doc. n. 1 parte seconda p. 506); CP_37
- somma di euro 295.418,99 (pari alla sottrazione dall'importo di euro 406.637.93 della somma
€111.218,94 già restituita presso Banca Monte dei Paschi di Siena/Prima Sgr) confiscata a
Persona_19
- l'importo di euro 23.998,67 confiscato a Controparte_38
- le somme di euro 464.075,08, euro 4.755,02, euro 6.721,58 ed euro 562.269,00 confiscate a
(l'ultima tratta dalla Relazione bancaria accesa presso UBS di Lugano a lui Controparte_13
intestata tramite del 22.9.2010); Controparte_39
- gli importi di euro 1.544,17 e di euro 5.315,61 confiscati ad;
Persona_16
- le somme di euro 37.983,64, euro 65.986,13, euro 19.665,88 (valorizzazione a iri.10.2010), euro
215.190,86 (gestione patrimoniale n. 8/4693, intestata a con valorizzazione Persona_56
all'l.10.2010) ed euro 51.893,78 (valorizzazione all'1.10.2010) confiscati a;
Persona_56
- la somma in contanti di euro 9.500,00 confiscata a;
CP_40
- gli importi di euro 28.547,23 e di euro 44.211,32 (di cui in parte Fondi comuni di investimento annotati sul deposito titoli n 500909 di Unicredit Banca Spa) Persona_57
- la somma di euro 40.000,00 confiscata a CP_41
pagina 31 di 34 Considerato che gli importi sono stati oggetto di confisca con la pronuncia del 19.11.2011, anche all'esito della riduzione delle somme confiscate ai coimputati e occorre previa CP_27 CP_28
sommatoria degli stessi (pari a euro 2.258.889,28) operare la rivalutazione dalla data del 19.11.2011 alla data odierna.
Dall'importo di euro 5.000.000,00 va pertanto dedotto l'importo di complessivi euro 2.828.129,38, sì che in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri va riconosciuto l'importo di euro
2.171.870,62. Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità (euro 5.000.000,00) deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (v. primo capo d'imputazione di cui alla sentenza penale prodotta sub doc. n. 1 dalle parti attrici da cui risulta che la prima riunione è occorsa il 18.10.2007 al Ristorante La
Cadrega, sito in via Dante Limito di Pioltello - Mi); l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella della disposta confisca (19.11.2011); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma successiva somma per poi operare la relativa decurtazione. Lo stesso meccanismo deve essere applicato sulla residua somma, previa decurtazione dell'importo di euro
2.258.889,28, dal 19.11.2011 sino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato.
I convenuti , , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 CP_2
e devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno Controparte_6
patrimoniale in favore della che, previa decurtazione delle Parte_1
pagina 32 di 34 somme già oggetto della cd. confisca allargata, si liquidano in euro 2.171.870,62, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri menzionati.
Non solo gli odierni convenuti vanno qualificati condebitori in solido ex art. 2055 c.c. del debito risarcitorio sopra liquidato per la commissione del reato associativo afferente i fatti di cui alla cd.
Indagine Infinito, confermati dalla pronuncia penale di cui ai docc. nn. 1, 2 e 3, ma anche tutti coloro per i quali è stata pronunciata definitiva sentenza penale per i medesimi fatti, ove confermato l'an della pretesa risarcitoria nelle separate vertenze civili promosse, dovranno essere considerati condebitori in solido nei limiti del medesimo importo risarcitorio, sì che, ancorché il menzionato importo, così come quello di cui al danno patrimoniale liquidato in favore del , ben possa essere Controparte_1
richiesto anche ad un solo convenuto, in sede esecutiva – ove azionata nei confronti di soggetti non convenuti nella presente vertenza - non potrà essere riconosciuto in favore del Controparte_1
una somma superiore ad euro 124.336,52 (oltre interessi e rivalutazione) e in favore della
[...]
una somma superiore a euro 2.171.870,62 (oltre interessi e rivalutazione). Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che i convenuti debbono essere condannati alla rifusione delle spese processuali in favore delle due parti attrici. Il fatto che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dalla e quella di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale formulata dal siano state respinte non Controparte_1
consente di addivenire a conclusioni diverse poiché le due parti attrici sono due amministrazioni statali, entrambe difese ex lege dall'Avvocatura dello Stato, e le posizioni sono state trattate congiuntamente, come se si fosse trattato di un unico soggetto, sì che da un lato si reputa di considerare le parti attrici, nel cui favore le domande sono state fondamentalmente accolte, come un soggetto unitario sia sotto il profilo della soccombenza, sia per escludere la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 2 di cui al D.M.
n. 55/2014. Le spese si liquidano direttamente in dispositivo sulla base del valore totale dell'accolto
(scaglione compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00), nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e della difficoltà delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto della peculiarità del caso, della mole dei documenti prodotti e della difficoltà delle questioni esaminate, che hanno richiesto numerosi approfondimenti giuridici tanto in tema di diritto civile e processuale, quanto nell'ambito del diritto penale, ridotti del 50% per quanto concerne la fase decisoria tenuto conto che la stessa ha riguardato il solo deposito della comparsa pagina 33 di 34 conclusionale alla luce della contumacia di tutti i convenuti;
l'attività istruttoria non può, invece, essere riconosciuta tenuto conto che la vertenza è stata istruita documentalmente, sulla base dei soli documenti allegati alla citazione e considerato che le parti attrici non hanno richiesto neppure l'assegnazione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di IL, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) condanna , , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 CP_2
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti
[...] Controparte_6
dalla che, già decurtate le somme oggetto di confisca, si Parte_1
liquidano in euro 2.171.870,62, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
2) condanna , , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 CP_2
e di in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal
[...] Controparte_6
, che si liquidano in euro 124.336,52, oltre interessi e rivalutazione come indicato Controparte_1
in parte motiva;
3) condanna , , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 CP_2
e di in solido tra loro, a rifondere in favore della
[...] Controparte_6 [...]
e del , le spese di lite, che si liquidano in euro 1.713,00 per Parte_1 Controparte_1
le spese e in euro 19.700,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del
15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.
IL, 26.6.2025 Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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