TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/06/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2377 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa EL LD ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
04/04/2025 tra
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 04/05/1989, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MOSCIATTI FRANCESCA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferente ai figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. La responsabilità sulla figlia minore è esercitata Per_1 da entrambi genitori che, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, assumeranno disgiuntamente le decisioni opportune nei periodi in cui la avranno con sé, mentre le decisioni di maggiore interesse (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2) i genitori hanno concordato tempi e modalità di permanenza della figlia, che avrà residenza anagrafica con la mamma, presso ciascuno di essi, secondo un principio paritario come regolamentato di seguito su cadenza mensile:
- 1° settimana:
- la mamma avrà con sé la figlia dal lunedì sino al mercoledì mattina, quando l'accompagnerà a scuola;
- il papà avrà con sé la figlia dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando l'accompagnerà a scuola;
- la mamma avrà con sé la figlia dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 19.00, quando il papà passerà a prenderla a casa della mamma;
- 2° settimana:
- il papà avrà con sé la figlia sino a mercoledì mattina, quando l'accompagnerà a scuola;
- la mamma avrà con sé la figlia dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando l'accompagnerà a scuola;
- il papà avrà con sé la figlia dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 19.00, quando la riaccompagnerà a casa della mamma;
- 3° settimana:
- la mamma avrà con sé la figlia sino a mercoledì mattina quando la accompagnerà a scuola;
- il papà avrà con sé la figlia dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando l'accompagnerà a scuola;
- la mamma avrà con sé la figlia dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 19.00, quando il papà passerà a prenderla a casa della mamma;
- 4° settimana:
- il papà avrà con sé la figlia sino a mercoledì mattina, quando l'accompagnerà a scuola;
- la mamma avrà con sé la figlia dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando l'accompagnerà a scuola;
- il papà avrà con sé la figlia dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 19.00, quando la riaccompagnerà a casa della mamma;
- durante le vacanze natalizie, alternativamente con il padre e la madre, il 24 e il 25 dicembre e il periodo dal 26 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- due o tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive, in un periodo da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi la località ove trascorreranno le vacanze, l'indirizzo della struttura che ospiterà il genitore con la figlia, nonché i recapiti telefonici;
- le vacanze di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore (oppure alternando dall'inizio delle vacanze scolastiche alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alle fine delle vacanze scolastiche;
Sono fatti salvi i diversi e migliori accordi fra i genitori che si impegnano a garantire la massima collaborazione nell'interesse preminente della figlia;
3) i genitori convengono che, atteso il collocamento paritario di ciascuno dei genitori provveda Per_1 alle spese ordinarie della figlia in via diretta assolvendo così paritariamente l'obbligo di mantenimento;
4) le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno e la quota verrà rimborsata a chi l'avrà anticipata interamente, previa esibizione di fattura o ricevuta. Per le spese straordinarie devono intendersi quelle indicate dal Protocollo del Tribunale di
Monza come di seguito indicate:
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo: spese mediche
. ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, atrattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se presenti dal medico curante e eseguti presso strutture pubbliche o convenzionate;
. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
. spese per accertamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
. spese mediche urgenti spese scolastiche e di istruzione
. iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
. libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
. per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
. corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
. partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
. frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es Comune) o da suoi delegati ovvero istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo: spese mediche
. esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
. cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai finidel consenso informato;
. interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese
. gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
. iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
. iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
. viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
. acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà , carburanti , manutenzione);
5) la casa familiare sita in Cologno Monzese (MI), Via Ginestrino n. 15/D, in comproprietà tra le parti e gravata da mutuo cointestato, viene trasferita in piena ed esclusiva proprietà al sig. al quale sarà Pt_1 assegnata, che corrisponderà il valore della quota alla sig.ra si accollerà interamente il mutuo con Pt_2 liberazione anche formale della stessa, come meglio infra. La sig.ra si trasferirà spostando Pt_2 contestualmente anche la residenza anagrafica della figlia, entro la data del 30.09.2025, portando via, oltre ai propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
6) la parti concordano che l'AUU venga percepito dalla madre nella misura del 100%;
7) i genitori si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti di espatrio per se stessi e per la minore.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali derivanti dalla convivenza, i sig.ri e Parte_1 convengono che la casa familiare costituita dal compendio immobiliare in comproprietà Parte_2 tra gli stessi per 1/2, sito in Cologno Monzese (MI), Via Ginestrino n. 15/D, con tutto quanto ivi esistente, comprese le pertinenze, viene trasferito in piena ed esclusiva proprietà al sig. Parte_1 che ha già corrisposto il prezzo di euro 53.738,50 (cinquantatremilasettecentotrentotto/50) nell'atto di rogito e si è accollato il residuo mutuo ipotecario. Il sig. si impegna ad ottenere la liberazione, Pt_1 anche formale, della sig.ra al mutuo e da ogni collegato obbligo, nessuno escluso, che possa dallo Pt_2 stesso derivare, in ogni caso impegnandosi nelle more a manlevare quest'ultima da ogni eventuale richiesta formulata dal suddetto Istituto in relazione alle rate di mutuo mensili che andranno a maturare e per quelle successive e di ogni onere collegato al relativo contratto.
Per effetto del detto trasferimento e della divisione dei beni mobili e arredi contenuti nella casa familiare, le parti dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale dipendente dalla convivenza e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito, ferme restando le obbligazioni nei confronti della figlia minore.
Motivi della decisione
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (27.03.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 04/04/2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL LD NC
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa EL LD ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
04/04/2025 tra
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 04/05/1989, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MOSCIATTI FRANCESCA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferente ai figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. La responsabilità sulla figlia minore è esercitata Per_1 da entrambi genitori che, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, assumeranno disgiuntamente le decisioni opportune nei periodi in cui la avranno con sé, mentre le decisioni di maggiore interesse (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2) i genitori hanno concordato tempi e modalità di permanenza della figlia, che avrà residenza anagrafica con la mamma, presso ciascuno di essi, secondo un principio paritario come regolamentato di seguito su cadenza mensile:
- 1° settimana:
- la mamma avrà con sé la figlia dal lunedì sino al mercoledì mattina, quando l'accompagnerà a scuola;
- il papà avrà con sé la figlia dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando l'accompagnerà a scuola;
- la mamma avrà con sé la figlia dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 19.00, quando il papà passerà a prenderla a casa della mamma;
- 2° settimana:
- il papà avrà con sé la figlia sino a mercoledì mattina, quando l'accompagnerà a scuola;
- la mamma avrà con sé la figlia dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando l'accompagnerà a scuola;
- il papà avrà con sé la figlia dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 19.00, quando la riaccompagnerà a casa della mamma;
- 3° settimana:
- la mamma avrà con sé la figlia sino a mercoledì mattina quando la accompagnerà a scuola;
- il papà avrà con sé la figlia dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando l'accompagnerà a scuola;
- la mamma avrà con sé la figlia dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 19.00, quando il papà passerà a prenderla a casa della mamma;
- 4° settimana:
- il papà avrà con sé la figlia sino a mercoledì mattina, quando l'accompagnerà a scuola;
- la mamma avrà con sé la figlia dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando l'accompagnerà a scuola;
- il papà avrà con sé la figlia dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 19.00, quando la riaccompagnerà a casa della mamma;
- durante le vacanze natalizie, alternativamente con il padre e la madre, il 24 e il 25 dicembre e il periodo dal 26 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- due o tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive, in un periodo da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi la località ove trascorreranno le vacanze, l'indirizzo della struttura che ospiterà il genitore con la figlia, nonché i recapiti telefonici;
- le vacanze di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore (oppure alternando dall'inizio delle vacanze scolastiche alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alle fine delle vacanze scolastiche;
Sono fatti salvi i diversi e migliori accordi fra i genitori che si impegnano a garantire la massima collaborazione nell'interesse preminente della figlia;
3) i genitori convengono che, atteso il collocamento paritario di ciascuno dei genitori provveda Per_1 alle spese ordinarie della figlia in via diretta assolvendo così paritariamente l'obbligo di mantenimento;
4) le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno e la quota verrà rimborsata a chi l'avrà anticipata interamente, previa esibizione di fattura o ricevuta. Per le spese straordinarie devono intendersi quelle indicate dal Protocollo del Tribunale di
Monza come di seguito indicate:
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo: spese mediche
. ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, atrattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se presenti dal medico curante e eseguti presso strutture pubbliche o convenzionate;
. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
. spese per accertamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
. spese mediche urgenti spese scolastiche e di istruzione
. iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
. libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
. per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
. corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
. partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
. frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es Comune) o da suoi delegati ovvero istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo: spese mediche
. esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
. cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai finidel consenso informato;
. interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese
. gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
. iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
. iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
. viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
. acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà , carburanti , manutenzione);
5) la casa familiare sita in Cologno Monzese (MI), Via Ginestrino n. 15/D, in comproprietà tra le parti e gravata da mutuo cointestato, viene trasferita in piena ed esclusiva proprietà al sig. al quale sarà Pt_1 assegnata, che corrisponderà il valore della quota alla sig.ra si accollerà interamente il mutuo con Pt_2 liberazione anche formale della stessa, come meglio infra. La sig.ra si trasferirà spostando Pt_2 contestualmente anche la residenza anagrafica della figlia, entro la data del 30.09.2025, portando via, oltre ai propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
6) la parti concordano che l'AUU venga percepito dalla madre nella misura del 100%;
7) i genitori si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti di espatrio per se stessi e per la minore.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali derivanti dalla convivenza, i sig.ri e Parte_1 convengono che la casa familiare costituita dal compendio immobiliare in comproprietà Parte_2 tra gli stessi per 1/2, sito in Cologno Monzese (MI), Via Ginestrino n. 15/D, con tutto quanto ivi esistente, comprese le pertinenze, viene trasferito in piena ed esclusiva proprietà al sig. Parte_1 che ha già corrisposto il prezzo di euro 53.738,50 (cinquantatremilasettecentotrentotto/50) nell'atto di rogito e si è accollato il residuo mutuo ipotecario. Il sig. si impegna ad ottenere la liberazione, Pt_1 anche formale, della sig.ra al mutuo e da ogni collegato obbligo, nessuno escluso, che possa dallo Pt_2 stesso derivare, in ogni caso impegnandosi nelle more a manlevare quest'ultima da ogni eventuale richiesta formulata dal suddetto Istituto in relazione alle rate di mutuo mensili che andranno a maturare e per quelle successive e di ogni onere collegato al relativo contratto.
Per effetto del detto trasferimento e della divisione dei beni mobili e arredi contenuti nella casa familiare, le parti dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale dipendente dalla convivenza e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito, ferme restando le obbligazioni nei confronti della figlia minore.
Motivi della decisione
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (27.03.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 04/04/2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL LD NC