Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 20/06/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 198/2024 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 15-10-2024, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 198/24 R.G.C promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. P. Medori ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio, in Macerata, via Garibaldi, n. 87, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
CONVENUTI
Oggetto: ricostruzione carriera docente, inquadramento nella corrispondente fascia stipendiale e pagamento differenze retributive collegate all'anzianità di servizio.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19-2-2024, , dipendente del come Parte_1 Controparte_1 docente di scuola secondaria di II grado, c.c. A018, presso l'IPSIA “F: di Corridonia, Parte_2
attuale sede di servizio, esponeva: era stata assunta a tempo indeterminato il 19-9-1996 come insegnante di scuola materna, avendo ottenuto con D.P. n. 837 del 17-9-2001 la ricostruzione della carriera senza il riconoscimento dei periodi pre-ruolo; in data 1-9-2021 aveva ottenuto il passaggio di ruolo come docente di scuola secondaria di II grado;
con decreto di ricostruzione della carriera n.
353 del 13-1-2023 aveva ottenuto la ricostruzione della carriera alla data dell'1-7-2019, senza riconoscimento dell'intero periodo di servizio, pari a 4 anni di servizio pre-ruolo e 25 anni di servizio con contratto a tempo indeterminato come docente di scuola materna, come da domanda presentata il 13-10-2022; con decreto di ricostruzione n. 1071 dell'1-2-2023 ugualmente non le era stata
1
lamentando che fosse stato applicato illegittimamente il criterio, penalizzante, della “temporizzazione”, mentre invece in favore dell'insegnante che passasse dalla scuola materna alla scuola secondaria l'anzianità maturata nella scuola materna, compreso il pre-ruolo, doveva essere riconosciuta in misura integrale;
richiamata la disciplina dei “passaggi di ruolo” contenuta in particolare negli artt. 77 e 83 del D.P.R. n. 417/74 e nell'art. 57 L. n. 312/80, nonché la sentenza n. 9144/16 delle S.U. della Corte di Cassazione, la sentenza n. 29791/18 della medesima Corte ed altre successive, tra cui la n. 22726 del 2022, la ricorrente affermava il proprio diritto, a seguito del passaggio di ruolo dalla scuola materna (oggi dell'infanzia) a quella secondaria di secondo grado, al riconoscimento in misura integrale dell'anzianità di servizio acquisita nel precedente ruolo, anziché nei limiti della cd.
“temporizzazione”, avendo ella, a causa della condotta illegittima del datore di lavoro CP_1
subito anche un danno economico pari ad € 6.669,81 derivato dall'applicazione del principio della
“temporizzazione”, come da prospetto che allegava, credito che, peraltro, stante la natura risarcitoria del c.d. danno comunitario, cioè diritto al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale connessa alla violazione del divieto di discriminazione, e non retributiva, si prescriveva in 10 anni, fatta salva comunque l'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, in quanto mero fatto giuridico, concludeva chiedendo: “- previa disapplicazione degli artt. 485 e 526 del D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro della ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità / inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;
- previo annullamento del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico decreto dell'1.2.2023 (prot. 1071), nella parte in cui tale provvedimento non riconosce integralmente e immediatamente l'anzianità di servizio maturata presso la scuola materna e con i contratti a termine a tutti gli effetti giuridici ed economici, e di ogni altro provvedimento a esso connesso, presupposto o conseguente;
- IN VIA PRINCIPALE, riconoscere che la ricorrente, al momento del passaggio nel ruolo della scuola secondaria superiore, aveva diritto alla ricostruzione della carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo e del servizio di ruolo integrale svolto presso la scuola materna – nei periodi specificati in parte motiva - e per l'effetto - condannare
2 l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, e al pagamento delle differenze retributive spettanti, calcolate in € 6.669,81 (o nella somma maggiore o minore che verrà accertata), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive dovute in virtù del suo collocamento nella fascia stipendiale conseguente all'intera e immediata valutazione del predetto servizio pre ruolo, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
” con vittoria delle spese di lite.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza al convenuto, lo stesso non si costituiva ed, all'odierna udienza, ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia. La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Le domande proposte dalla ricorrente sono risultate fondate e meritano quindi accoglimento per le ragioni che seguono.
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza pronunciata il 26-11-2014 nelle cause riunite C-22/13, dalla C-61/13 alla C-63/13 e C-418/13, ha deciso che:
“la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UN e EE sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire ed a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.”.
Ancora sul tema, con la sentenza n. 22558 del 7-11-2016 (come anche le altre in pari data), la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue:
“… 2 - Nel giudizio di primo grado il ricorrente, docente assunto con ripetuti contratti annuali a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, aveva domandato, tra l'altro, "la medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo e, comunque, in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 53, comma 5, L. 312/80" e la conseguente condanna del resistente "al pagamento delle relative differenze retributive, quantificabili in C 2.970,32, CP_1 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà determinata dal CTU".
3 “3 - La Corte territoriale ha richiamato, a fondamento della pronuncia di rigetto del gravame, il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d. lgs n. 368 del 2001. Ha osservato, in particolare, che:
a) la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che le condizioni di impiego, rispetto alle quali sussiste il divieto di discriminazione, comprendono tutti gli istituti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento retributivo e, quindi, anche gli scatti di anzianità riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato;
b) la mera circostanza che un impiego nel settore pubblico sia definito "non di ruolo" non è di per sé idonea a giustificare la diversità di trattamento, giacché le ragioni oggettive richiamate nella clausola 4 sono solo quelle che attengono al rapporto e lo differenziano, sulla base di elementi precisi e concreti, da quello a tempo indeterminato;
c) il appellante aveva fatto leva sulla specialità del sistema del reclutamento scolastico, CP_1 sulla necessità di garantire la continuità didattica, sul diritto costituzionale allo studio ed all'istruzione, ossia su ragioni che possono essere invocate per sostenere la legittimità del contratto a termine, ma non per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato;
d) la clausola 4, in quanto precisa ed incondizionata, impone la disapplicazione del diritto interno, ed in particolare delle clausole del contratto collettivo che escludono per gli assunti a tempo determinato qualsiasi rilevanza dell'anzianità maturata in forza di precedenti contratti a termine;
e) la disapplicazione va, però, limitata ai rapporti a tempo determinato succedutisi senza rilevante soluzione di continuità e di durata tale da coprire, pressoché integralmente, l'anno scolastico.
“4- Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Parte_3
sulla base di due motivi. … .
[...]
“MOTIVI DELLA DECISIONE
“1 - Con il primo motivo il denuncia, ex art. Parte_3
360 n. 3 c.p.c., "violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE; degli artt. 6 e 10 del d. lgs.
6 settembre 2001 n. 368; dell'art. 79 del CCNL comparto scuola 29.11.2007; dell'art. 106 del CCNL comparto scuola 29.11.2007; dell'art. 526 del d. lgs. n. 297 del 1994; dell'art. 9 comma 18 del d.l.
13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 2011
n. 106; dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; dell'art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165".
Premette il ricorrente che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal d. lgs n. 368 del 2001. Rileva che il principio di non discriminazione è correlato all'abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla supplenza trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa. Aggiunge che il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, sia per il mancato superamento del pubblico concorso, sia perché ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente.
“2 - Il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., "violazione e falsa applicazione: dell'art. 53 della legge 11.7.1980 n. 312; degli artt. 142 CCNL 24 luglio 2003 e 146 CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007; dell'art. 3 del d.p.r. 23 agosto 1988 n. 399; dell'art. 9 comma 18 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, come convertito con modificazioni dall'art.1, comma 2, della legge 12 luglio 2011 n. 106; dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; dell'art. 6 del d. lgs. 6 settembre
2001 n. 368; dell'art. 36 d.lgs 30 marzo 2001 n. 165; della direttiva 99/70/CE". Evidenzia il
4 ricorrente che il Tribunale di Torino aveva riconosciuto al "gli scatti biennali di Parte_4 anzianità sulla scorta dell'art. 53 della legge n. 312 del 1980", disposizione, questa, sicuramente non applicabile alle supplenze. Gli aumenti biennali previsti da detta norma, infatti, avevano come destinatari i soli docenti non di ruolo, incaricati dal Provveditore agli studi ed assunti con contratti a tempo indeterminato. La categoria degli insegnanti non di ruolo, distinta da quella dei supplenti, era stata, però, soppressa dalla legge n. 270 del 20 maggio 1982. Per i docenti di ruolo la contrattazione collettiva, sin dalla prima tornata contrattuale, aveva provveduto a disciplinare gli effetti economici della anzianità, abolendo gli scatti biennali e sostituendoli con un sistema di progressione economica per "scaglioni". L'art. 53 della legge n. 312 del 1980 ha, quindi, continuato a disciplinare il solo trattamento economico degli insegnanti di religione, come ben chiarito dall'art. 142 del CCNL 24.7.2003. In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 146 del
20 giugno 2013, che ha ricostruito il quadro normativo nei termini sopra indicati. … .
“2 - Il primo motivo è infondato, perché il ricorrente sovrappone e confonde il principio CP_1 di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - CES, EE
e UN - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo.
“Che i due piani debbano, invece, essere tenuti distinti emerge già dalla lettura della clausola 1, con la quale il legislatore eurounitario ha indicato gli obiettivi della direttiva, volta, da un lato a
"migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione"; dall'altro a "creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato".
“L'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato
"condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono "norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela" (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32).
“2.1 - La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico (Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
“In particolare la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può
5 impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (
Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
“2.2 — Questa Corte ha già affermato che la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può
e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
“Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha richiamato le statuizioni dalla Corte di
Lussemburgo per escludere la conformità al diritto euro unitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al "personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo", senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
“Anche in questa sede il , pur affermando l'esistenza di condizioni oggettive a suo dire CP_1 idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità.
“Ha insistito, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, già ritenuti dalla Corte di Giustizia non idonei a giustificare la diversità di trattamento ( si rimanda alle sentenze richiamate nella lettera d del punto che precede), nonché sulle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro, da non confondere, per quanto sopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione, in ordine alle quali nulla ha dedotto il ricorrente.
6 “3 - E', invece, fondato il secondo motivo, con il quale il ha rilevato che la Corte CP_1 territoriale erroneamente aveva confermato la sentenza del Tribunale, che aveva riconosciuto il diritto del a vedersi corrispondere gli scatti di anzianità previsti dall'art. 53 della legge n. Parte_4
312 del 1980.
“Occorre premettere che non sussiste la eccepita inammissibilità della censura, sotto il profilo della novità dell'argomento, … .
“3.1 - Esclusa, quindi, la inammissibilità della censura, va detto che la domanda accolta nel giudizio di primo grado era finalizzata ad ottenere "la medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo e, comunque, in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 53, comma 5, della legge n.
312/80...".
“Mentre la parificazione al personale assunto a tempo indeterminato trova titolo in quanto sopra si
è detto sulla operatività del principio di non discriminazione, non altrettanto può dirsi con riferimento alla invocata attribuzione degli scatti biennali, posto che questi ultimi, a far tempo dalla contrattualizzazione dell'impiego pubblico, non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo.
“La legge 312/1980, intitolata "nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato", per il personale della scuola immesso stabilmente in ruolo prevedeva, all'art. 50, lo stipendio annuo lordo iniziale stabilito per ciascuna delle otto qualifiche funzionali di inquadramento e riconosceva una progressione economica legata all'anzianità di servizio, stabilendo che "Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.".
“L'art. 53 disciplinava, invece, il trattamento economico del personale non di ruolo, docente e non docente, richiamando al comma 1 "lo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica" ed aggiungendo, al comma 3, che "Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal
10giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale."
“Una diversa progressione veniva stabilita per i docenti di religione per i quali, al comma 6, veniva prevista, dopo quattro anni di insegnamento, "una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra".
“3.2 - Già il tenore testuale della norma, che al comma 3 esclude espressamente le supplenze, induce ad affermare la inapplicabilità della stessa al personale della scuola assunto a tempo determinato, a prescindere dalla durata della supplenza (sul punto assolutamente costante la giurisprudenza amministrativa che aveva escluso la applicabilità della norma alle supplenze, anche se annuali e se conferite dal Provveditore agli studi - C.d.S. 2163/2000), essendo la disposizione finalizzata a disciplinare il trattamento economico dei docenti e del personale non educativo della scuola non immessi stabilmente nei ruoli ma, comunque, legati alla amministrazione da rapporto di impiego a tempo indeterminato.
7 “La sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013, nel dichiarare la inammissibilità della prima delle due questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Appello di NZ (che aveva ipotizzato una disparità di trattamento tra i supplenti assunti ai sensi dell'art.4 della legge 124/1999 ed i docenti non di ruolo assunti a tempo indeterminato), ha evidenziato a quale categoria di docenti la norma si riferisse ed ha precisato che la possibilità per l'Amministrazione di stipulare contratti a tempo indeterminato non di ruolo era venuta meno con l'approvazione della legge 20.5.1982 n. 270
e non poteva rivivere ad opera della contrattazione collettiva.
“3.3 - Al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, dunque, l'art. 53 della legge 312/1980 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dall'art. 15 della legge n. 270 del 1982 (è il caso dei docenti di educazione musicale il cui rapporto è stato ritenuto a tempo indeterminato da Cass.
8.4.2011 n.8060, che ha ribadito in motivazione la non spettanza degli scatti biennali di cui all'art. 53 ai supplenti ed al personale "il cui rapporto di servizio trova fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe nell'intervallo tra un incarico e l'altro").
“3.4 - Con il contratto per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, le parti collettive hanno previsto all'art. 47 che "Nei casi previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea,si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo.".
“La struttura della retribuzione del personale assunto a tempo indeterminato è stata disciplinata dal successivo art. 63, a norma del quale la stessa si compone delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale: a) stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione;
b) indennità integrativa speciale.
- trattamento accessorio: c) fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all' art. 71; d) compenso per la qualità della prestazione di cui all' art. 77; e) indennità di direzione per i capi d'istituto di cui all'art. 75; f) indennità di amministrazione di cui all'art. 76 per il personale con le qualifiche I e II individuate dall'art. 51, comma 2; g) altre indennità previste dal presente contratto e da specifiche disposizioni di legge;
h) ore eccedenti di cui all'art. 70."
“Il contratto contiene un espresso richiamo all'art. 53 della legge 312/1980, ma lo stesso, contenuto nel comma 7 dell'art. 66, è limitato ai soli insegnanti di religione, per i quali è prevista la perdurante vigenza della norma, così come integrata dal d.p.r. 399/1988 ( art. 66 - Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31.12.1995 - comma 7: Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art.
3. commi 6 e 7.)
“E' utile osservare che nel CCNL per il personale a tempo indeterminato, sparisce ogni riferimento agli scatti biennali di anzianità, giacché nell'art. 63 lo stipendio tabellare viene indicato come comprensivo "della retribuzione individuale di anzianità" ( e nell'allegato A all'art. 71 del d. lgs.
165/2001 al punto VI lett. h risulta espressamente indicato fra le norme abrogate l'art. 50 della legge
312/1980 che riconosceva ai docenti di ruolo gli scatti biennali) e l'art. 27 prevede un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni
8 stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento.
“Non rileva, pertanto, che l'art. 53 della legge 312/1980 non sia stato inserito fra le disposizioni espressamente disapplicate dal 1° comma dell'art. 82, giacché la disposizione prevede anche, al secondo comma, una norma di chiusura (Le disposizioni non indicate nel precedente comma 1 rimangono in vigore ad eccezione di quelle comunque contrarie o incompatibili con il presente contratto), escludendo la ultrattività delle discipline contrarie o incompatibili con quelle dettate dalle parti collettive.
“In sintesi, dunque, il CCNL 1994/1997 ha affermato la perdurante vigenza del solo 6° comma dell'art. 53, relativo ai docenti di religione, e non poteva essere diversamente giacché, come si è detto, le restanti parti della disposizione erano finalizzate a dettare la disciplina del rapporto con la categoria degli assunti non di ruolo a tempo indeterminato, soppressa dalle leggi 392/1981 e
270/1982, con le quali era stato previsto che le vacanze di organico sarebbero state coperte unicamente con supplenze annuali conferite dal Provveditore agli Studi, non ricomprese nella previsione del richiamato art. 53.
“3.5 - A conclusioni non dissimili si perviene esaminando il contenuto dei contratti collettivi successivi.
“Il CCNL 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 ha ribadito il sistema del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali (Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione) attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza indicata nella tabella E: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre.
“È rimasta, inoltre, immutata la disciplina del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla amministrazione da contratto a tempo indeterminato.
“Anche il C.C.N.L. 1998/2001, che non contiene alcun richiamo espresso all'art.3 della legge
312/1980, stabilisce all'art. 48 che "le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili", sicché, sulla base della disposizione di salvaguardia, solo il comma 6 ha continuato a spiegare effetti, essendo per il resto la normativa inapplicabile alle diverse categorie di personale e, comunque, non compatibile con la struttura della retribuzione, così come disciplinata dal contratto.
“3.6 - Nessuna significativa modificazione è stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio 2002/2005 che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all'art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate l'art. 53 della legge n. 312 del
1980, ma solo limitatamente ai docenti di religione, come reso evidente dall'inciso posto tra parentesi al punto 5 della lettera f.
“Detto inciso è, poi, scomparso nell'art. 146 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio
2006/2009, che nuovamente ha inserito tra le norme non disapplicate l' art. 53, questa volta, però, richiamato nella sua interezza.
“Peraltro l'omesso richiamo ai soli docenti di religione risulta privo di rilievo se si considera il complesso iter normativo e contrattuale sopra sinteticamente riassunto, giacché, come si è più volte detto, già al momento della contrattualizzazione del rapporto del personale della scuola la norma non disapplicata spiegava effetti solo per i docenti di religione, sicché la stessa, attraverso il
9 meccanismo della non disapplicazione, non avrebbe mai potuto andare a disciplinare situazioni estranee alla sua originaria formulazione.
“3.7 - Infine sulla progressione economica del personale a tempo indeterminato del comparto scuola, legata alla anzianità di servizio, le parti collettive sono nuovamente intervenute con il CCNL 4 agosto
2011, finalizzato a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA stabilito, per il triennio
2011/2013, dall'art. 9, comma 17 del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge
12 luglio 2011 n. 106.
“L'art. 2 del contratto ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, modificandone la sequenza, ed accorpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8.
“E' evidente la assoluta incompatibilità fra detto sistema e scatti biennali, che finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell'Accordo quadro.
“3.8 - La sentenza impugnata, pur interpretando correttamente la direttiva 99/70/CE quanto al principio di non discriminazione, ha confermato la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda volta ad ottenere un trattamento economico "non inferiore a quanto previsto dall'art. 53 della legge n. 312/80".
“La stessa, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della questione controversa, attenendosi al principio di diritto di seguito enunciato:
"La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d. lgs n. 165 del 2001, dal CCNL
4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”; conseguentemente la Corte di legittimità ha accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, cassando con rinvio (Cass. Sez. Lav. n. 22558 del 7-4-2016).
Successivamente, il 3-8-2017, il Tribunale di Trento ha avanzato alla CGUE istanza di pronuncia pregiudiziale nell'ambito del procedimento promosso da nei confronti della Parte_5 [...]
, rubricata quale Causa C-466/17 sulle seguenti Controparte_2
“Questioni pregiudiziali.
“1) Se, ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, la circostanza riguardante l'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato, nonché al fine di accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato;
10 “2) se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione della mancanza, ai fini dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo;
“3) se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione dell'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico” (Tribunale di Trento, ordinanza del 18-7-2017/3-8-2017).
La Corte di giustizia dell'Unione Europea - Sesta Sezione, con la sentenza 20-9- 2018, nella causa C-
466/17, avente ad oggetto la questione pregiudiziale, sollevata ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal
Tribunale di Trento, con l'ordinanza di cui sopra, nel procedimento promosso da nei Parte_5 confronti della , ha affermato: Controparte_2
“... .
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo:
l'«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UN e EE sul lavoro a tempo determinato (GU 1999,
L 175, pag. 43).
“2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra e la Parte_5
Provincia autonoma di Trento (Italia), relativa al calcolo dell'anzianità di servizio della sig.ra Pt_5 al momento della conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il suddetto ente.
“Contesto normativo
“Diritto dell'Unione
“3. Ai sensi della clausola 1 dell'accordo quadro, l'obiettivo di quest'ultimo è, da un lato, migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione e, dall'altro, creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.
“4. La clausola 2 dell'accordo quadro dispone quanto segue:
«1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro.
«2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o le parti sociali stesse possono decidere che il presente accordo non si applichi ai:
a) rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato;
b) contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici».
“5. La clausola 3 dell'accordo quadro così recita:
«1. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo determinato" indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e
11 il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
«2. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo indeterminato comparabile" indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze. In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali».
“6. Ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro:
«1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
«2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
«3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali,
i contratti collettivi e la prassi nazionali.
«4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».
“Diritto italiano
“7. L'articolo 485, paragrafo 1, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»
(supplemento ordinario alla GURI n. 115 del 19 maggio 1994), prevede quanto segue:
«Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo».
“Procedimento principale e questioni pregiudiziali
“8. Nel corso del 2003 la sig.ra è stata assunta dalla autonoma di con un Pt_5 CP_2 CP_2 contratto a tempo determinato come docente di scuola secondaria per l'anno scolastico 2003/2004.
Essa ha poi proseguito tale attività ininterrottamente, per mezzo di altri sette contratti consecutivi, ciascuno di durata determinata corrispondente a quella dell'anno scolastico.
“9. Dal 1° settembre 2011 la sig.ra ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il 1° Pt_5 settembre 2012 essa è stata immessa in ruolo.
“10. L'8 settembre 2014 la ha proceduto alla ricostruzione della Controparte_2 carriera dell'interessata ai fini del suo inquadramento nella pertinente fascia retributiva ai sensi di una normativa applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2012. Conformemente all'articolo 485, paragrafo 1, del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, alla sig.ra è stata a tal Pt_5 fine riconosciuta un'anzianità di 80 mesi sui 96 mesi effettivamente prestati. I primi quattro anni sono stati computati per intero, i quattro successivi limitatamente ai due terzi, vale a dire 32 mesi su 48.
Essa è stata inquadrata nella prima fascia.
12 “11. Il 2 dicembre 2016 la sig.ra ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale di Trento Pt_5
(Italia), al fine di ottenere che la computasse l'intera anzianità da essa Controparte_2 maturata anteriormente alla conclusione del contratto a tempo indeterminato per l'esercizio delle stesse funzioni, a titolo degli otto contratti a tempo determinato conclusi in successione per gli anni scolastici dal 2003/2004 al 2010/2011.
“12. A sostegno del suo ricorso, essa deduce la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro e chiede che l'articolo 485 del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, sia disapplicato nella parte in cui prevede che i servizi prestati in base ad un contratto di lavoro a tempo determinato siano computati integralmente soltanto relativamente ai primi quattro anni e, oltre tale limite, solo fino a concorrenza dei due terzi.
“13. Il giudice del rinvio ritiene che, ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro, occorra verificare che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso. Al fine di procedere a tale verifica, la situazione della sig.ra Pt_5 potrebbe essere paragonata a quella di un docente che eserciti un'attività simile, il quale, dopo essere stato assunto tramite concorso per un periodo di tempo indeterminato, abbia maturato la stessa anzianità della sig.ra Pt_5
“14. A tale riguardo, la sig.ra ha dimostrato, senza essere contraddetta sul punto dalla parte Pt_5 avversaria, che essa svolgeva mansioni identiche a quelle dei docenti assunti mediante concorso sulla base di contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se sussista una differenza tra queste due situazioni. Poiché i docenti di ruolo hanno superato un concorso, si potrebbe sostenere che le loro prestazioni sono di qualità superiore rispetto a quelle dei docenti a tempo determinato. Se così fosse, non vi sarebbe ragione di attenersi alla statuizione contenuta al punto 45 della sentenza del 18 ottobre 2012, e a. (da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646), Per_2 con cui la Corte ha rifiutato di considerare che la situazione di lavoratori che svolgono identiche mansioni sia diversa a seconda del fatto che essi abbiano superato o meno un concorso per l'accesso alla pubblica amministrazione.
“15. Il giudice del rinvio fa osservare che la giurisprudenza italiana non appare concorde su tale punto. La Corte suprema di cassazione (Italia) ha infatti statuito che, nel settore scolastico, la clausola 4 dell'accordo quadro impone di riconoscere ai docenti l'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato, ai fini di garantire la loro parità di trattamento rispetto ai docenti con contratti a tempo indeterminato. Per contro, diversi giudici di grado inferiore avrebbero adottato la soluzione opposta.
“16. Tenuto conto di tali elementi, il giudice del rinvio si chiede se il fatto di non aver superato un concorso per l'accesso alla pubblica amministrazione possa giustificare una differenza di trattamento a sfavore dei lavoratori a tempo determinato.
“17. Il giudice del rinvio indica peraltro che la Corte, nella sua sentenza del 18 ottobre 2012, Per_2
e a. (da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punti 23, 55 e 62), ha statuito che il computo integrale dell'anzianità maturata in virtù di contratti a tempo determinato a beneficio dei lavoratori immessi in ruolo nella pubblica amministrazione potrebbe dar luogo a una discriminazione alla rovescia a danno dei vincitori di concorso assunti a tempo indeterminato.
“18. Tali elementi inducono il giudice del rinvio a chiedersi se la normativa italiana, prevedendo all'articolo 485 del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, una formula degressiva di computo dell'anzianità maturata a titolo di contratti a tempo determinato al fine di evitare una discriminazione alla rovescia nei confronti dei vincitori di concorso della pubblica amministrazione, sia compatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro.
13 “19. Date tali circostanze, il Tribunale di Trento (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro, la circostanza riguardante l'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato, nonché al fine di accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato;
2) se il principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'articolo 485, comma 1, del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione della mancanza, ai fini dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo;
3) se il principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'articolo 485, comma 1, del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, la quale dispone che ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione dell'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico».
“Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale … .
“22. … . Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in maniera manifesta che la richiesta interpretazione del diritto dell'Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte
(sentenza del 26 luglio 2017, , C-112/16, EU:C:2017:597, punto 24 e la giurisprudenza ivi Per_3 citata).
“23. … . Tali questioni, che vertono sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro, si inseriscono in una controversia riguardante le condizioni alle quali vengono computati i periodi di anzianità maturati da lavoratori a tempo determinato ai fini del loro inquadramento nella pertinente fascia retributiva al momento della loro assunzione come dipendenti pubblici. Esse presentano quindi un rapporto diretto con l'oggetto del procedimento principale e non sono di natura ipotetica. … .
“24. … la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
“Sulle questioni pregiudiziali
“25. Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la clausola 4 dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati
14 nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.
“26. Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Il punto 4 di tale clausola enuncia il medesimo divieto per quanto riguarda i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro (sentenza del 18 ottobre
2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 39). Inoltre, la Corte ha già Per_2 dichiarato che le norme relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (sentenza dell'8 settembre 2011, , C-177/10, Persona_4
EU:C:2011:557, punti 46 e 47).
“27. Dalle informazioni fornite alla Corte nell'ambito della presente causa risulta che, a differenza dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso, i docenti a tempo determinato immessi in ruolo in base ad una selezione per titoli possono, ai fini del loro inquadramento in una categoria retributiva, vedersi integralmente riconosciuta la loro anzianità di servizio solo per i primi quattro anni di servizio, mentre per gli anni successivi si tiene conto di tale anzianità soltanto nella misura dei due terzi. L'applicazione delle norme nazionali in questione ha quindi avuto come risultato che l'amministrazione ha tenuto conto soltanto di 80 mesi sui 96 effettivamente prestati dalla ricorrente nel procedimento principale in virtù di contratti a tempo determinato, vale a dire circa l'83% dell'anzianità di servizio da essa maturata.
“28. Orbene, come risulta dalla formulazione letterale stessa della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, la parità di trattamento si applica solo tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Pertanto, per valutare se tale differenza di trattamento costituisca una discriminazione vietata da detta clausola, occorre esaminare in un primo tempo la comparabilità delle situazioni in esame e poi, in un secondo tempo, l'esistenza di un'eventuale giustificazione oggettiva.
“Sulla comparabilità delle situazioni in esame
“29. Al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile, ai sensi dell'accordo quadro, occorre, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 51 e Persona_5 la giurisprudenza ivi citata).
“30. La natura delle mansioni svolte dalla ricorrente nel procedimento principale durante gli anni in cui ha lavorato come docente nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato e la qualità dell'esperienza che essa ha acquisito a tale titolo fanno parte dei criteri che permettono di stabilire se essa si trovi in una situazione comparabile a quella di un dipendente pubblico assunto tramite concorso e che abbia maturato la stessa anzianità (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012,
e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 44). Per_2
“31. Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che le mansioni svolte dalla ricorrente nel procedimento principale durante gli anni in cui ha lavorato nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato Erano identiche a quelle che le sono state affidate in qualità di dipendente pubblico di ruolo.
15 “32. Consta tuttavia che la ricorrente nel procedimento principale non ha vinto un concorso generale per l'accesso alla pubblica amministrazione. Il giudice del rinvio si chiede se una simile circostanza oggettiva implichi minori competenze professionali, tali da tradursi, in particolare durante i periodi iniziali di insegnamento, in una qualità delle prestazioni fornite inferiore rispetto a quella dei dipendenti pubblici di ruolo selezionati mediante un concorso.
“33. Si deve tuttavia considerare che il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012,
e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 45). Per_2
“34. Peraltro, l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo- assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. Inoltre, una simile ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali l'organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle esigenze di assunzione. Orbene, non sembra che ciò accada, dato che, dalle osservazioni presentate alla Corte dalla ricorrente nel procedimento principale, risulta che i concorsi di selezione sono organizzati solo sporadicamente, tenendo presente che gli ultimi hanno avuto luogo negli anni 1999, 2012 e 2016. Una situazione del genere, la cui verifica spetta al giudice del rinvio, sembra difficilmente compatibile con la tesi del governo italiano secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso.
“35. Da tali elementi risulta che le situazioni in questione sono comparabili, fatte salve le verifiche di natura fattuale che spetta al giudice del rinvio effettuare. Occorre pertanto determinare se sussista una ragione oggettiva che giustifichi il mancato computo integrale dei periodi di servizio di durata superiore a quattro anni prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in sede di inquadramento nella rispettiva categoria retributiva dei dipendenti pubblici dell'insegnamento secondario assunti in base ai titoli.
“Sulla sussistenza di una giustificazione oggettiva
“36. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza del 5 giugno 2018, Montero Mateos, C-
677/16, EU:C:2018:393, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).
“37. Detta nozione richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. I suddetti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di
16 una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 5 giugno 2018, Per_5
C-677/16, EU:C:2018:393, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).
[...]
“38. Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 nonché dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 52). Per_2
“39. Così la Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra.
Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, Per_2 punto 71).
“40. Nel caso di specie, per giustificare la differenza di trattamento allegata nel procedimento principale, il governo italiano sostiene che la misura in esame in tale procedimento, contrariamente a quella in discussione nella causa decisa dalla sentenza del 18 ottobre 2012, e a. (da C- Per_2
302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646), riconosce interamente la carriera pregressa dei lavoratori a tempo determinato al momento della loro assunzione come dipendenti pubblici di ruolo.
“41. È vero che la normativa nazionale in esame nel procedimento principale riconosce integralmente tale carriera. Tuttavia, essa non lo fa in modo uniforme, dal momento che l'anzianità maturata dopo i primi quattro anni è computata solo per i due terzi.
“42. A tale riguardo, il governo italiano spiega una siffatta limitazione con la necessità di rispecchiare il fatto che l'esperienza dei docenti a tempo determinato non può essere interamente comparata a quella dei loro colleghi che sono dipendenti pubblici di ruolo assunti tramite concorso.
Contrariamente a questi ultimi, i docenti a tempo determinato sarebbero spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e a insegnare svariate materie. Inoltre, essi sarebbero soggetti a un sistema di computo del tempo effettuato che differisce da quello applicabile ai dipendenti pubblici di ruolo. Alla luce di tali differenze, sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo, e al fine di evitare qualsiasi discriminazione alla rovescia a danno dei dipendenti pubblici assunti mediante concorso , il governo italiano ritiene giustificato applicare un coefficiente di riduzione al momento di computare l'anzianità di servizio maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato.
“43. Occorre ricordare che gli Stati membri, in considerazione del margine di discrezionalità di cui dispongono per quanto riguarda l'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 o l'accordo quadro, stabilire le condizioni per l'accesso alla qualifica di dipendente pubblico di ruolo nonché le condizioni di impiego di siffatti dipendenti di ruolo, in particolare qualora costoro fossero in precedenza impiegati da dette
17 amministrazioni nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato (sentenza del 18 ottobre
2012, e a., da C-302/11 a C- 305/11, EU:C:2012:646, punto 57). Per_2
“44. Tuttavia, nonostante tale margine di discrezionalità, l'applicazione dei criteri che gli Stati membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata al fine di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo determinato sulla sola base della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, Per_2
EU:C:2012:646, punto 59).
“45. Qualora un simile trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro che intercorre tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, detto trattamento può essere giustificato ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza dell'8 settembre 2011, , C-177/10, Persona_4
EU:C:2011:557, punto 79).
“46. A questo proposito, la Corte ha già riconosciuto che talune differenze di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti dopo aver acquisito un'esperienza professionale sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i predetti devono assumere la responsabilità (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da Per_2
C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 60).
“47. Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 Per_2
a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62).
“48. Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità.
“49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che,
a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro.
“50. Inoltre, si deve constatare che la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale non impone necessariamente di escludere una parte dell'anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato.
Tuttavia, giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate
18 rispondenti a un obiettivo legittimo. A tale riguardo, occorre rilevare che dalle osservazioni del governo italiano risulta che l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi. La Costituzione italiana, al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione, prevede infatti, al suo articolo 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
“51. Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso.
“52. Ciò premesso, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, si deve rilevare che dagli elementi a disposizione della Corte emerge che il danno subito a causa della discriminazione allegata dalla ricorrente nel procedimento principale rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato sembra risultare dal fatto la sua categoria retributiva non è stata determinata applicando le disposizioni nazionali vigenti alla data della sua assunzione a tempo indeterminato, il 1° settembre 2011, bensì applicando disposizioni successive vigenti alla data della decisione con la quale l'amministrazione ha proceduto alla ricostruzione della sua carriera, vale a dire l'8 settembre 2014. Sebbene, alla data della sua assunzione a tempo indeterminato, avesse maturato un'anzianità superiore a tre anni che consentiva di inquadrarla nella seconda fascia stipendiale allora in vigore, la ricorrente nel procedimento principale non ha beneficiato dell'applicazione delle disposizioni transitorie connesse alla modifica di tale fascia a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonostante dette disposizioni transitorie fossero volte ad assicurare, ai lavoratori che in tale data rientravano nella seconda fascia, il mantenimento del relativo trattamento economico. Poiché la Corte non è stata chiamata a pronunciarsi su questo punto dal giudice del rinvio, spetta a quest'ultimo verificare, se del caso, se una siffatta applicazione retroattiva del nuovo inquadramento retributivo sia conforme ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
“53. Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro.
“54. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi. … ”, dichiarando infine:
“La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UN e EE sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei
19 periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.” (Corte di
Giustizia UE - Sesta Sezione, sentenza 20-9-2018, nella causa C-466/17, Motter/Provincia Autonoma di Trento).
All'esito di tale pronuncia, con la sentenza n. 101 dell'11-6-2019, nella causa n. 650/2016 R.G., il
Tribunale di Trento ha quindi statuito:
“La ricorrente , premesso di lavorare, in virtù di un contratto a tempo indeterminato, Pt_6 alle dipendenze dell'ente pubblico convenuto , a far data Controparte_2 dall'1.9.2011, ma di aver in precedenza svolto, in favore dello stesso ente e nella medesima qualifica
(docente di scuola secondaria) prestazioni di lavoro a tempo determinato in esecuzione di otto rapporti di lavoro a tempo determinato - propone nei confronti dell'ente convenuto le seguenti domande:
1) domanda di accertamento del diritto al riconoscimento alla data di conferma in ruolo (01.09.2012) di un'anzianità di servizio non di anni 7 e mesi 8 (come da decreto di ricostruzione carriera PAT), bensì di anni 9 (anni 1 mesi 4 in più), con conseguente successivo diritto a passare alla posizione stipendiale 9-14 anni già dall'1.9.2012 e, quindi, riconoscimento del diritto a essere inquadrata in detta posizione retributiva;
2) domanda di accertamento del diritto alla corresponsione degli arretrati maturati per effetto del riconoscimento del passaggio alla posizione stipendiale 9-14 anni già dall'1.9.2012, con conseguente Part condanna della al pagamento della somma di € 10.014,49, come da conteggio sviluppato a pag.
6-7 dell'atto introduttivo (ovvero la maggiore o minor somma di giustizia), con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
“A sostegno allega in fatto che: “… le attività d'insegnamento svolte dal ricorrente, durante il periodo di precariato, hanno comportato un'assoluta identità di obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo. Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti precari e a quelli di ruolo:
1) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
2) verifica in classe e correzione degli elaborati;
3) rapporti individuali con le famiglie;
4) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
5) informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
6) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe;
7) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale.
8) attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento;
9) attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione”.
“Pone a fondamento giuridico della pretesa :
- il principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro CES, UN e EE sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: il principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro CES, UN e EE sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l'“accordo quadro”) e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999;
20 - la disapplicazione, per contrasto con il suddetto principio eurounitario, della norma nazionale ex art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per gli ulteriori anni si riduce di un terzo a fini giuridici (“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”).
“… La afferma di aver proceduto alla c.d. ricostruzione Controparte_2 della carriera (ossia al riconoscimento e alla valutazione dei servizi prestati antecedentemente alla nomina in ruolo, aumentando l'anzianità nella carriera di appartenenza dell'anzianità relativa al pregresso servizio di ruolo e non di ruolo, nella misura riconoscibile secondo i criteri previsti dalla normativa vigente) in applicazione dell'art. 485 d.lgs. 297/1994.
“Contesta l'applicazione nel caso in esame del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, deducendo che: “… l'odierna ricorrente è di ruolo dal 2011… ed è stata trattata come tutti i suoi colleghi di ruolo, che abbiano prestato servizio per il ruolo presso le scuole provinciali”.
“In via subordinata eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod.civ. per l'eventuale corresponsione delle differenze retributive.
“Le ragioni della decisione.
“a) La questione, afferente il computo dei servizi prestati a tempo determinato nell'anzianità utile ai fini della progressione nelle posizioni stipendiali (cd. gradoni) nell'ambito del rapporto di lavoro a tempi indeterminato successivamente costituito con lo stesso ente pubblico, attiene all'applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 punti 1 e 4 dell'accordo quadro, la quale prevede:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive….
“4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
“Infatti ad avviso della Corte di giustizia la circostanza che coloro, i quali asseriscono di essere stati in periodi di servizio a tempo determinato vittime di discriminazione contraria alla clausola 4 dell'accordo quadro, siano divenuti lavoratori a tempo indeterminato non assume alcun rilievo (sentenze dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 42; del 18 ottobre 2012,
Valenza e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C: , punto 35); P.IVA_1
“quindi non è fondata la contestazione, espressa dall'ente convenuto, circa l'applicazione nel caso in esame del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, deducendo che: “… l'odierna ricorrente è di ruolo dal 2011… ed è stata trattata come tutti i suoi colleghi di ruolo, che abbiano prestato servizio per il ruolo presso le scuole provinciali”.
“Può aggiungersi che le norme relative ai periodi di servizio necessari al lavoratore per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (sentenza dell'8 settembre 2011, … C-177/10,
21 EU:C:2011:557, punti 46 e 47; del 20 settembre 2018, C-466/17, ECLI:EU:C:2018:758, Pt_5 punto 26).
“b) E' ormai pacifico che la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70 (v. in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, …, C-444/09 e C456/09,
EU:C:2010:819, punti 78-83, 97 e 98; ordinanza del 18 marzo 2011, …, C-273/10, EU:C:2011:167, punto 46; sentenze dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 56; del 18 ottobre
2012, … e a., da C302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 70; ordinanza del 7 marzo 2013, … e a., C- 393/11, EU:C:2013:143, punto 40;).
“Il principio di non discriminazione impone che situazioni comparabili non siano trattate in modo differente e che situazioni differenti non siano trattate in modo identico, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (sentenze dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 65; del 18 ottobre 2012, … e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 40).
“c) Poiché la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive, occorre, al fine di stabilire se ricorre una discriminazione:
(1) in un primo tempo esaminare la comparabilità delle situazioni in esame e, successivamente, in caso positivo
(2) l'esistenza di un'eventuale giustificazione oggettiva della disparità di trattamento in pregiudizio dei lavoratori a tempo determinato;
“ciò senza trascurare che vi sono circostanze, quali la natura delle prestazioni svolte e l'esperienza acquisita durante il loro espletamento, che costituiscono nel contempo elementi da tener conto al fine di individuare il lavoratore a tempo indeterminato comparabile con quello a tempo determinato e fattori idonei a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato (sentenze dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 69; del 18 ottobre 2012, … e a., da C-302/11 a C- 305/11, EU:C:2012:646, punto 44; ordinanza del 7 marzo 2013, … e a., C-393/11,
EU:C:2013:143, punto 53;).
“a (1) Alla luce della previsione ex art. 3 co. 2, primo periodo accordo quadro (“Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo indeterminato comparabile” indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”) il lavoratore a tempo indeterminato che sembra, nel caso in esame, essere comparabile con la ricorrente è il docente, il quale, assunto a tempo indeterminato senza anzianità pregressa, ha prestato identiche o simili mansioni per il medesimo numero di anni di servizio che la ricorrente ha svolto a tempo determinato prima di essere assunta a tempo indeterminato.
“E' un'ipotesi che può verificarsi nel caso concreto in ragione della previsione ex art. 89 co.1 Legge della Provincia di Trento 7.8.2006, n. 5, la quale dispone: “L'accesso ai posti di lavoro per il personale docente delle scuole provinciali a carattere statale con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene mediante: a) concorsi pubblici per titoli e per esami o per corso- concorso pubblico;
b) utilizzazione di graduatorie per titoli”.
22 “Per stabilire se vi sia comparabilità occorre verificare se il docente, che ha svolto quegli anni di servizio a tempo indeterminato, e la ricorrente, che li ha prestati in costanza dei pregressi rapporti a tempo determinato, abbiano esercitato “un lavoro identico o simile”, il che esige tener conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego
(sentenza del 18 ottobre 2012, … e a., da C302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 42; del 5 giugno 2018, …, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 51; del 20 settembre 2018, C-466/17, Pt_5
ECLI:EU:C:2018:758, punto 29).
“La natura delle mansioni svolte nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato e la qualità dell'esperienza acquisita a tale titolo fanno parte dei criteri che permettono di stabilire se sussiste una situazione comparabile a quella di un dipendente pubblico assunto tramite concorso e che abbia maturato la stessa anzianità (sentenza del 18 ottobre 2012, … e a., da C-302/11 a C-305/11,
EU:C:2012:646, punto 44; del 20 settembre 2018, C-466/17, ECLI:EU:C:2018:758, punto Pt_5
30).
“Nel caso in esame la ricorrente allega che:
“… le attività d'insegnamento svolte dal ricorrente, durante il periodo di precariato, hanno comportato un'assoluta identità di obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo. Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti precari e a quelli di ruolo:
1) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
2) verifica in classe e correzione degli elaborati;
3) rapporti individuali con le famiglie;
4) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
5) informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
6) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe;
7) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale.
8) attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento;
9) attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione”.
“L'ente convenuto non ha contestato in memoria di Controparte_2 costituzione queste circostanze.
“La circostanza che anteriormente allo svolgimento delle prestazioni a tempo determinato la ricorrente non avesse superato un concorso non comporta di per sé sola che tali prestazioni avessero una qualità inferiore rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso (sentenza del 20 settembre 2018, C466/17, ECLI:EU:C:2018:758, punto 34). Pt_5
“Anzi l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. Inoltre, una simile ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali l'organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle esigenze di assunzione. Invece i concorsi di selezione sono organizzati solo sporadicamente, tenendo presente che gli ultimi hanno avuto luogo negli anni 1999, 2012 e 2016. Una situazione del genere sembra difficilmente compatibile con l'ipotesi secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori rispetto a quelle
23 dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso (sentenza del 20 settembre
2018, C-466/17, ECLI:EU:C:2018:758, punto 35). Pt_5
“Quindi deve ritenersi compiutamente accertato che la ricorrente, allorquando lavorava in qualità di docente a tempo determinato, eseguiva pressoché le medesime prestazioni svolte dai docenti a tempo indeterminato.
“Ne consegue che la situazione della ricorrente all'epoca in cui era docente a tempo determinato è comparabile a quella in cui si trovavano i docenti a tempo indeterminato.
“a (2) Occorre ora stabilire se sussista una “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato computo integrale dei servizi prestati a tempo determinato nell'anzianità utile ai fini della progressione nelle posizioni stipendiali (cd. gradoni) nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente costituito con lo stesso ente pubblico.
“La nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. I suddetti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 18 ottobre 2012, … e a., da C-302/11 a C305/11, EU:C:2012:646, punto 51; ordinanza del 7 marzo 2013, … e a., C- 393/11, EU:C:2013:143, punto
40; sentenze del 9 luglio 2015, …, C-177/14, ECLI:EU:C:2015:450, punto 55; del 5 giugno 2018,
…, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 57; del 20 settembre 2018, C-466/17, Pt_5
ECLI:EU:C:2018:758, punto 37).
“Quindi:
“i) le ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento devono consistere in elementi precisi e concreti;
perciò non è sufficiente che la disparità sia prevista da una norma generale e astratta quale una legge o un contratto collettivo e quindi si fondi sulla mera natura temporanea del rapporto di lavoro (sentenze del 13 settembre 2007, … o, C-307/05, EU:C:2007:509, punto 57; del 22 dicembre 2010, … e …, C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 54; ordinanza del 22 marzo 2018, …, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 62; del 5 giugno 2018, …,
C-677/16, EU:C:2018:393, punto 57; del 20settembre 2018, C-466/17, Pt_5
ECLI:EU:C:2018:758, punto 36 e 38);
“ii) quegli elementi precisi e concreti devono contraddistinguere le condizioni di impiego, essere accertabili mediante criteri oggettivi e trasparenti e risultare dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
“iii) la disparità deve rispondere a una reale necessità, essere idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risultare a tal fine necessaria.
“Si è già ritenuto che un trattamento differenziato può essere giustificato da una “ragione oggettiva” ai sensi dell'art. 4 punti 1 e 4 dell'accordo quadro qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego ricoperto mediante la procedura di assunzione a tempo determinato, ma estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro (sentenza dell'8 settembre
24 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 79; sentenza del 20 settembre 2018, C-466/17, Pt_5
ECLI:EU:C:2018:758, punto 45);
“in particolare il mancato o il parziale riconoscimento della carriera pregressa dei lavoratori a tempo determinato al momento della loro assunzione come dipendenti pubblici di ruolo è stato ritenuto sorretto da ragioni oggettive ex art. 4 punti 1 e 4 dell'accordo quadro quando:
- l'esperienza dei lavoratori a tempo determinato non può essere interamente comparata a quella dei loro colleghi che sono dipendenti pubblici di ruolo assunti tramite concorso in ragione dello svolgimento di prestazioni di sostituzione temporanea e quindi di svariato contenuto;
- vige un sistema di computo del servizio effettuato a tempo determinato che differisce da quello concernente il servizio prestato da dipendenti pubblici di ruolo e che, se non vi fosse una disparità di trattamento, determinerebbe una discriminazione alla rovescia ossia in pregiudizio dei lavoratori a tempo indeterminato (sentenza del 20 settembre 2018, C-466/17, ECLI:EU:C:2018:758, Pt_5 punti 42 e 47).
“Anche la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso può “in determinate circostanze” essere considerata rispondente a un obiettivo legittimo, in ragione della particolare rilevanza che la Costituzione (art. 97 Cost.) attribuisce ai concorsi al fine di garantire l'imparzialità
e l'efficacia dell'amministrazione (sentenza del 20 settembre 2018, C-466/17, Pt_5
ECLI:EU:C:2018:758, punto 50);
“si è però già visto che il mancato superamento del concorso non comporta di per sé solo una minore qualità della prestazione resa dal lavoratore a tempo determinato rispetto a quella svolta dal lavoratore a tempi indeterminato, circostanza che eventualmente può emergere dalla comparazione in concreto tra le mansioni svolte dal lavoratore a tempo determinato con quelle proprie del lavoratore a tempo indeterminato comparabile.
“Inoltre la Corte di giustizia ha già statuito che l'obiettivo consistente nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico, pur potendo costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti
1 e/o 4, dell'accordo quadro, non può comunque giustificare una normativa nazionale che escluda totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione.
“Infatti, una siffatta esclusione totale e assoluta è intrinsecamente fondata sulla premessa generale secondo cui la durata indeterminata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti pubblici giustifica di per se stessa una diversità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, svuotando così di sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro (sentenza del 18 ottobre 2012, … e a., da C302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62).
“Pare desumibile a contrariis che l'obiettivo, consistente nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico, possa, invece, giustificare una normativa nazionale che escluda parzialmente, in presenza di determinate circostanze, la presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato.
“Ciò appare più vero dopo che la Corte di giustizia ha ritenuto (sentenza del 20 settembre 2018,
C-466/17, ECLI:EU:C:2018:758) non osti, “in linea di principio”, alla clausola 4 Pt_5 dell'accordo quadro una normativa nazionale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione come dipendente pubblico di ruolo,
25 tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi
(si trattava proprio dell'art. 485 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, della cui applicazione qui si discute).
“Tuttavia occorre considerare che in ogni caso le ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento devono consistere, sia che risultino dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato, sia che emergano dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro, in elementi precisi e concreti, che siano accertabili mediante criteri oggettivi e trasparenti;
“occorre, quindi, che sussista una sorta di nesso logico-causale tra la previsione di un trattamento meno favorevole riservato ai lavoratori a tempo determinato e la particolare natura delle mansioni da questi espletate o il perseguimento, da parte dello Stato membro, di una legittima finalità di politica sociale;
“ne è una conferma il fatto che la Corte di giustizia (sempre nella sentenza del 20 settembre 2018,
C-466/17, ECLI:EU:C:2018:758, punti 47 e 49 ), ha ritenuto costituiscano ragioni oggettive Pt_5 ai sensi dell'art. 4 punti 1 e 4 dell'accordo quadro circostanze precise e concrete quali le differenze tra l'esperienza acquisita dai lavoratori a tempo indeterminato rispetto a quella maturata dai lavoratori a tempo determinato in ragione della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari, da cui derivi una minore qualità del lavoro prestato a tempo determinato, e il computo dell'anzianità di servizio più favorevole previsto per i periodi di lavoro a tempo determinato rispetto a quello stabilito per i periodi di lavoro a tempo indeterminato, da cui derivi il pericolo di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato;
“anche la mancanza di una verifica iniziale delle competenze mediante concorso può giustificare una disparità di trattamento finalizzata all'obiettivo costituito dal rispetto dei valori di meritocrazia nonché di imparzialità e di efficacia dell'Amministrazione pubblica, specie alla luce della previsione ex art. 97 Cost. dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, ma solamente “in determinate circostanze” (sentenza del 20 settembre 2018, C-466/17, Pt_5
ECLI:EU:C:2018:758, punto 50) e non in ogni caso (in proposito è significativo che, come già evidenziato, la stessa sentenza, al punto 34, abbia ritenuto che la circostanza per cui anteriormente allo svolgimento delle prestazioni a tempo determinato il lavoratore non abbia superato un concorso non comporta di per sé solo che tali prestazioni abbiano una qualità inferiore rispetto a quelle dei dipendenti a tempo indeterminato selezionati mediante concorso, circostanza questa che eventualmente può emergere dalla comparazione in concreto tra le mansioni svolte dal lavoratore a tempo determinato con quelle proprie del lavoratore a tempo indeterminato comparabile).
“Venendo al caso in esame, non risulta la sussistenza di elementi precisi e concreti, accertabili mediante criteri oggettivi e trasparenti, in grado di dimostrare che il differente e meno favorevole trattamento riservato ai docenti a tempo determinato risponda a una reale necessità, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessario – elementi risultanti dalla particolare natura delle mansioni per il cui espletamento sono stati conclusi contratti a tempo determinato, quale la minore esperienza che lo svolgimento del lavoro a tempo determinato comporta rispetto alle prestazioni a tempo indeterminato in ragione della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari, da cui derivi una minore qualità del lavoro prestato a tempo determinato, o dal perseguimento di un obiettivo di politica sociale, quale il computo dell'anzianità di servizio più favorevole previsto per i periodi di lavoro a tempo determinato rispetto a quello stabilito per i periodi di lavoro a tempo
26 indeterminato, da cui derivi il pericolo di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato.
“In ordine al primo aspetto appare sufficiente richiamare integralmente quanto già dedotto, in riferimento alla comparabilità tra la situazione della ricorrente quale docente a tempo determinato e i colleghi a tempo indeterminato, circa la sostanziale identità in punto contenuto intrinseco tra le mansioni svolte dal Ricorrente in esecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e quelle espletate dai docenti a tempo indeterminato;
“infatti si è già ricordato che ad avviso della Corte di giustizia circostanze quali la natura delle prestazioni svolte e l'esperienza acquisita durante il loro espletamento costituiscono nel contempo elementi da tener conto al fine di individuare il lavoratore a tempo indeterminato comparabile con quello a tempo determinato e fattori idonei a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato.
“Quanto al computo dell'anzianità di servizio più favorevole previsto per i periodi di lavoro a tempo determinato rispetto a quello stabilito per i periodi di lavoro a tempo indeterminato, da cui derivi il pericolo di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato, risulta per tabulas che la ricorrente si è avvalsa in misura del tutto trascurabile del criterio di calcolo previsto dall'art. 489 d.lgs. 297/1994 e dall'art. 11 co. 14 L. 124/1999, secondo cui il servizio prestato per più di 180 giorni è equiparato a un anno intero;
infatti emerge dal prospetto contenuto a pag. 2 del ricorso introduttivo che i rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui la ricorrente è stata parte, hanno avuto una durata mai inferiore a 11 mesi e 19 giorni e ben sette su otto una durata annuale.
“L'ente convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. del diritto alla corresponsione delle differenze retributive.
“L'eccezione non è fondata, atteso che il credito più risalente tra quelli azionati concerne il mese di giugno 2011 la prescrizione è stata interrotta dalla ricorrente con atto di costituzione in mora rappresentato dalla raccomandata ricevuta dall'ente debitore in data 1.6.2016.
“L'ente convenuto allega che con deliberazione n. 744 del 20.4.2012 la Giunta provinciale di , CP_2 ha, in applicazione dell'art. 17 co. 3 L. P. 27.12.2011, n. 18 (“dal 1° gennaio 2012 la distribuzione della retribuzione fondamentale in posizioni stipendiali del personale insegnante della scuola a carattere statale è allineata a quella prevista per il corrispondente personale dello Stato. La differenza rispetto alla misura vigente è conservata e riassorbita nei futuri miglioramenti economici”), disposto la rimodulazione delle fasce stipendiali (le posizioni retributive sono state ridotte da 7 a 6, con l'accorpamento della prima posizione (0-2 anni) e della seconda (3-8 anni) in una nuova “prima fascia” (0-8 anni) e previsto la salvaguardia, con assegno ad personam, della retribuzione finora percepita (per il personale e con le seguenti modalità: il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”; il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”), di talché i docenti che non sono in ruolo alla data dell'1.9.2010 non hanno diritto di percepire gli aumenti stipendiali afferenti la fascia soppressa
“3-8 anni”, ma rimangono nella nuova prima fascia “0-8 anni”, maturando così il primo scatto solo al nono anno di anzianità;
27 “la disciplina collettiva richiamata dall'Amministrazione provinciale non appare rispettosa del principio di non discriminazione ex clausola 4 Accordo cit. perché - attribuendo rilievo, ai fini o della conservazione della retribuzione in godimento collegata alla preesistente fascia stipendiale “3-8 anni” o dell'acquisizione del diritto a percepire al compimento del periodo di permanenza nella preesistente fascia “0-2 anni” la retribuzione afferente la preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, alla sola anzianità dei docenti immessi in ruolo – introduce un'immotivata disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine (in questo senso Corte d'Appello Trento n.
74 del 12.10.2017).
“Nelle note finali autorizzate la difesa dell'ente convenuto invoca l'autorità della sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2019, Rossato, C-494/17, ECLI:EU:C:2019:387, ma si tratta di un precedente in parte inconferente (laddove concerne la diversa questione della tutela spettante al lavoratore pubblico vittima di una reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato), in parte ininfluente (laddove richiama le statuizioni della sentenza del 20 settembre 2018, C-466/17, Pt_5
ECLI:EU:C:2018:758, già ampiamente considerata nella motivazione della presente sentenza).
“In definitiva le domande proposte dalla ricorrente … meritano di essere accolte. Pt_5
“Quindi: viene accertato in favore della ricorrente il diritto al riconoscimento alla data di conferma in ruolo (01.09.2012) di un'anzianità di servizio di anni 9 e il conseguente diritto di essere inquadrata a decorrere dall'1.1.2012 nella posizione stipendiale 9-14 anni;
CP_
“inoltre l' convenuto va condannato alla corresponsione, in favore della ricorrente, degli arretrati maturati per effetto del riconoscimento del passaggio alla posizione stipendiale 9-14 anni già dall'1.9.2012, …;
“tale somma va maggiorata ai sensi dell'art. 16 co. 6 L. 30.12.1991, n.412 (per cui “l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”), norma richiamata dall'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724, il quale, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro qui convenuto, trova applicazione nella presente controversia anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza Corte Cost. n. 459/2000. …
“Il Tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, … definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
“1. Accerta in favore della ricorrente … il diritto al riconoscimento alla data di conferma Pt_5 in ruolo (1.9.2012) di un'anzianità di servizio di anni 9 e il conseguente diritto di essere inquadrata a decorrere dall'1.1.2012 nella posizione stipendiale 9-14 anni.
“2. Condanna l'ente convenuto alla corresponsione, in Controparte_2 favore della ricorrente degli arretrati maturati per effetto del riconoscimento del Pt_6 passaggio alla posizione stipendiale (9-14 anni) già dall'1.9.2012, e liquidati … .” (Tribunale di
Trento sentenza n. 101/2019 dell'11-6-2019).
Quanto alla specifica questione dalla valutazione dell'anzianità di servizio a seguito di passaggio da
“ruolo inferiore” a “ruolo superiore”, deve farsi applicazione del principio espresso dalla Corte di legittimità con la sentenza n., 9144 del 2016: “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione.”.
In particolare: “Il problema sottoposto alle sezioni unite è quello di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento
28 dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal
, o abbia invece diritto al riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato CP_1 nel ruolo della scuola materna.
“Sul tema si è espressa, positivamente per il docente, Cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2037. In senso analogo si esprimeva, quando la materia rientrava nella sua giurisdizione, la giurisprudenza amministrativa (in particolare, cfr. Consiglio di Stato, 27 agosto 2001, n. 4512). Non vi sono sentenze di legittimità di segno contrario, Una decisione ha affrontato il caso in cui un insegnante di ruolo di scuola materna cessato dal servizio, in seguito, con soluzione di continuità, aveva intrapreso un nuovo rapporto di lavoro come docente di scuola secondaria. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistente in quella fattispecie il requisito del "passaggio" da una scuola all'altra in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta quindi di una situazione diversa.
La normativa di rilievo è la seguente.
La disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato".
In particolare, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, "Passaggi di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni ....".
“Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone:
"In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".
“La legge 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Di rilievo, ai fini di questa causa è l'art. 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n.
417".
“Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
“L'art. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 d,p.r. 407 del 1974, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n.
417".
“In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore,
a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo
29 alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.
“Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
“Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.
“L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione.
“Il , nel controricorso, si limita ad affermare che la Corte d'appello si è conformata a CP_1 quanto rilevato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 89 del 2001. Ma l'ordinanza della Corte costituzionale non rileva nel caso in esame per due ragioni, Prima di tutto perché riguarda norme diverse e cioè gli artt. 1 e 2 della legge 19 giugno 1970, n. 370, che concernono il differente problema del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti 'non di ruolo' da parte di docenti in seguito entrati nei ruoli. In secondo luogo, perché la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva, in quanto, dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna.
Il ricorso della professoressa è, pertanto, fondato e deve essere accolto con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria,
l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna". ...” (Cass. civ. S.U. n. 9144 del 6-5-2016).
Questo giudicante condivide pienamente le considerazioni espresse dalle pronunce sopra richiamate applicabili senza riserve alla fattispecie qui in esame, poiché le ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento devono consistere in elementi precisi e concreti, non essendo sufficiente che la disparità sia prevista da una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, e quindi si fondi sulla mera natura temporanea del rapporto di lavoro, essendo al contrario necessarie circostanze di fatto precise e concrete che contraddistinguano le condizioni di impiego, accertabili mediante criteri oggettivi e trasparenti e risultanti dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale dello Stato, dovendo la disparità rispondere ad una reale necessità, essere idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risultare a tal fine necessaria.
Occorrendo, al fine di stabilire se vi sia comparabilità, verificare se un docente che abbia svolto quegli anni di servizio a tempo indeterminato e la ricorrente che li ha prestati in costanza dei pregressi rapporti equiparati a quelli a tempo determinato, in quanto in grado e/o ordine di scuola diverso, abbiano esercitato “un lavoro identico o simile”, dovendosi a tal fine tenere conto dell'insieme di fattori sopra enunciato, costituiti dalla natura del lavoro, dalle condizioni di formazione e dalle condizioni di impiego, la natura delle mansioni svolte e la qualità dell'esperienza acquisita a tale
30 titolo facendo parte dei criteri che permettono di stabilire se sussista una situazione comparabile a quella di un dipendente pubblico assunto tramite concorso e che abbia maturato la medesima anzianità, non essendo emerse, nella fattispecie in esame, differenze, nel corso delle attività
d'insegnamento svolte dalla ricorrente, durante il periodo equiparato al precariato, di obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo, in particolare, in relazione alle mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti precari e a quelli di ruolo, nella preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, nella verifica in classe e correzione degli elaborati, nei rapporti individuali con le famiglie, nella partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, nell'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini periodici, nella partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, nello svolgimento degli scrutini e degli esami, nell'attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, nell'attività funzionale all'insegnamento, nelle attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, deve escludersi che, anteriormente alla immissione nel ruolo di docente di scuola media, la ricorrente abbia svolto prestazioni di qualità inferiore rispetto a quelle dei colleghi a tempo indeterminato.
Occorre altresì richiamare quanto affermato in merito dalla Corte di Cassazione: “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cass., Sez. Lav., sent. n. 31149 del 28-11-
2019); nonché, quanto espressamente enunciato dalle Sezioni Unite con specifico riferimento al passaggio di ruolo del personale docente: “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del
1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione” (Cass. civ. S. U., sent. n. 9144 del 6-5-2016).
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera della medesima, comprendendovi, ai fini della maturazione della progressione stipendiale, l'intero periodo di servizio pre e post-ruolo prestato dalla ed al pagamento in favore della stessa delle Pt_1 differenze retributive spettantile a seguito dell'applicazione delle maggiorazioni connesse all'anzianità di servizio maturata, in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi prestati quale docente in esecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, per tutti i periodi di lavoro prestati fino al 31-8-2011, data di cessazione dell'applicazione degli scatti di anzianità e di introduzione delle fasce di anzianità, in applicazione delle previsioni del CCNL per il personale del Comparto Scuola del 4-8-2011, e, per i periodi successivi, in relazione alla progressione giuridica ed economica legata all'anzianità di servizio, con i medesimi criteri applicati nei confronti
31 dei docenti assunti a tempo indeterminato, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
Accertato, sulla base delle verifiche di merito demandate a questo giudice, fondate sulle produzioni documentali in atti, il corrispondente diritto della il resistente va Pt_1 CP_1 conseguentemente condannato alla integrale ricostruzione della carriera della medesima, da un lato, comprendendovi i periodi di servizio prestato ed al pagamento in favore della medesima delle differenze retributive spettantile a seguito dell'applicazione delle maggiorazioni connesse all'anzianità di servizio maturata dalla in virtù del riconoscimento dell'anzianità Pt_1 professionale per i servizi di docenza prestati, in applicazione delle previsioni dei CCNL per il personale del Comparto Scuola, in esecuzione di contratti a tempo determinato della durata di almeno
180 giorni per ciascun anno oppure dall'1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale,
a decorrere dal terzo anno di incarico annuale, dall'altro, mediante il riconoscimento, ai fini sia economici che giuridici, dell'anzianità di servizio, per tutti i periodi di lavoro prestati fino al 31-8- 2011, data di cessazione dell'applicazione degli scatti di anzianità e di introduzione delle fasce di anzianità, in applicazione delle previsioni del CCNL per il personale del Comparto Scuola del 4-8-
2011, e, per i periodi successivi, in relazione alla progressione giuridica ed economica legata all'anzianità di servizio, con i medesimi criteri applicati nei confronti dei docenti assunti a tempo indeterminato, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
I conteggi depositati dalla ricorrente in relazione alla differenze retributive maturate appaiono effettuati correttamente.
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite, CP_1 liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti del , come sopra rappresentato, con ricorso Controparte_1
depositato il 19-2-2024, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) accerta il diritto della ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera, comprendendovi tutti i periodi di servizio pre-ruolo prestato ed al pagamento in favore della medesima delle differenze retributive spettantile a seguito dell'applicazione delle maggiorazioni connesse all'anzianità di servizio maturata dalla in virtù del Pt_1 riconoscimento dell'anzianità professionale per tutti i servizi di docenza prestati, in applicazione delle previsioni dei CCNL per il personale del Comparto Scuola, in esecuzione di contratti a tempo determinato della durata complessiva di almeno 180 giorni per ciascun anno oppure dall'1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale, a decorrere dal terzo anno di incarico annuale ed alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento, ai fini sia economici che giuridici, dell'anzianità di servizio, per tutti i periodi di lavoro prestati fino alla data di immissione in ruolo in applicazione delle fasce di anzianità vigenti, con diritto alla progressione giuridica ed
32 economica legata all'anzianità di servizio, in applicazione dei medesimi criteri applicati nei confronti dei docenti assunti a tempo indeterminato, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
2) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento delle CP_1 differenze retributive di cui sopra, differenze determinate in € 6.669,81 oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
3) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore CP_1 della ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.108,00, per compenso professionale, al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 118,50, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 15-10-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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