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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/11/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice Dr.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 794 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MUNZI per delega in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO CESARIO per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione irritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) condannare il IG. alla restituzione, ai sensi dell'art. 1298 c.c., in favore del sig. della CP_1 Parte_1 somma di € 74.500,00 o in subordine di € 22.000,00 (al netto dell'acconto già versato), ovvero a quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa o in via equitativa;
2) condannare il sig. al versamento, ai sensi degli artt. 433 e 438 c.c., di un assegno alimentare a favore di CP_1
non inferiore ad € 400,00 mensili. Con vittoria delle spese tutte di lite, anche ai sensi Parte_1
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degli artt. 96 e 642, I comma, c.p.c., per mancata adesione alla convenzione assistita, oltre 15% spese forfettarie, 4% Ca e 22% Iva”.
Disposta ed eseguita la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, si è costituito tardivamente in giudizio il convenuto, contestando la domanda e formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, In via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito indicando quale competente il
Tribunale di Roma;
Sempre in via preliminare ed assorbente: disporre in virtù del principio del “ne bis in idem” l'improponibilità della domanda o di parte di essa;
In via principale: rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa, istruita con sole produzioni documentali, respinte le istanze istruttorie delle parti perché ritenute inammissibili, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19/12/2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali hanno poi usufruito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli ultimi scritti difensivi.
Il convenuto ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale di Questo
Tribunale e l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del 'ne bis in idem'.
L'eccezione di incompetenza territoriale è tardiva. Il convenuto, citato con atto ritualmente notificato nel termine perentorio del 30/11/2021, assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., per l'udienza del 05/04/2022, si è costituito in giudizio solo il 03/04/2022, e quindi ben oltre il termine di venti giorni d cui all'art. 166 c.p.c. nella sua formulazione applicabile 'ratione temporis'. Peraltro, l'eccezione sarebbe comunque irrituale, non essendo stata sollevata con riferimento a tutti i fori – generale ed alternativi – concorrenti.
L'eccezione di inammissibilità per contrasto con un precedente giudicato è priva di supporto probatorio, non essendo stata depositata in atti la sentenza che si assume avere formato il giudicato. È infatti stata depositata copia della sentenza di appello che ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia agli atti dell'appellante, ma non quella di primo grado che, a seguito della rinuncia, è passata in giudicato.
Passando all'esame del merito, l'attore chiede la condanna del figlio convenuto alla restituzione della somma riscossa a titolo di prezzo dell'immobile comune, per la quota di sua spettanza, nonché al pagamento degli alimenti in suo favore, in presenza dei presupposti di cui agli artt. 433 e 438 c.c.
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La domanda di pagamento della somma che sarebbe stata ricevuta dal convenuto a titolo di prezzo dell'immobile comune, per la quota di spettanza dell'attore, decurtata dalla somma già percepita di euro 43.000,00, è rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio.
In particolare, dall'atto pubblico del 16/07/2004, con il quale le parti hanno venduto ai
IG.ri e l'appartamento sito in Roma, Via Niobe, 63/E già Parte_2 CP_2
63/A con le sue pertinenze, risulta che la proprietà dell'immobile era al 50% in capo ad ognuna delle odierne parti del giudizio, per essere lo stesso stato acquistato dai coniugi e il 08/05/1980 e per essere il figlio Parte_1 Controparte_3 CP_1 succeduto per legge nella quota del 50% della madre, avendo il padre rinunciato
[...] alla eredità della moglie.
La parte attrice sostiene che l'immobile sarebbe stato venduto al prezzo di euro
235.000,00, pattuito nel contratto preliminare, ovvero a quello di euro 130.000,00 risultante dall'atto notarile, e di avere ricevuto dal figlio, quale parte della quota del prezzo di sua spettanza, la sola somma di euro 43.000,00 a mezzo di due assegni bancari, la cui copia non risulta depositata in atti.
Nel contratto preliminare di compravendita del 06/05/2004 le parti hanno pattuito il prezzo dell'immobile in euro 235.000,00, ed hanno dichiarato - rispettivamente di avere pagato e di avere ricevuto a titolo di acconto sul prezzo - la somma complessiva di euro
50.000,00, salvo il buon fine degli assegni quanto ad euro 45.000,00, dichiarando anche che la somma ulteriore di euro 55.000,00 sarebbe stata pagata contestualmente alla stipula dell'atto definitivo e che quella residua di euro 130.000,00 sarebbe stata pagata, a seguito dell'ottenimento di un mutuo, nel termine di trenta giorni dal rogito notarile.
Dall'atto notarile risulta che “la parte venditrice” – e quindi le parti del presente giudizio, entrambe presenti personalmente dinanzi al Notaio - ha dichiarato di avere già in precedenza ricevuto il prezzo pattuito per la somma di 130.000,00 euro, ed ha rilasciato agli acquirenti quietanza liberatoria di saldo;
con tale dichiarazione quindi, in assenza di ulteriori specificazioni, entrambi i venditori hanno dichiarato di essere stati integralmente soddisfatti del loro credito.
La dichiarazione resa nell'atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti ricevute dal Notaio ai sensi dell'art. 2700 c.c., ha valore di confessione fatta ad un terzo ed è liberamente valutabile ai sensi dell'art. 2735, comma 1
c.c. A fronte di tale dichiarazione, non è stato fornito alcun elemento probatorio a
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sostegno della tesi del pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di prezzo in favore del solo che in tesi sarebbe tenuto a versare al padre la quota di sua spettanza CP_1 in forza del disposto dell'art. 1298 c.c., né può ritenersi la circostanza pacifica, in quanto tale valutabile ex art. 115, comma 1 c.p.c., avendo il convenuto nella sua comparsa di costituzione contestato la circostanza, deducendo che l'attore avrebbe “ricevuto più dell'importo a lui spettante dalla vendita dell'appartamento di Via Niobe n. 63, in quanto gran parte dell'importo gli è stato corrisposto in contanti”.
La domanda deve quindi essere respinta.
Quanto alla domanda diretta ad ottenere un assegno alimentare, è pacifico e documentato che il IG. il 25/01/2018 è stato definitivamente riconosciuto invalido al Parte_1
100%, e che egli vive con la moglie IG.ra , attualmente sessantasettenne, che Parte_3 non svolge attività lavorativa.
L'attore abita con la IG.ra l'appartamento al piano terra, con annesso terreno, Parte_3 sito in Cantalice, Via I Maggio, 35, già da lui donato al figlio nel 1988, del quale CP_1
è tornato ad essere proprietario a seguito della risoluzione del contratto di donazione, intervenuta per atto notarile del 10/05/2013. Detto immobile, dalla visura eseguita il
21/11/2022 presso i Servizi Catastali dell'Agenzia delle Entrate, depositata in atti, risulta essere attualmente di proprietà della di lui moglie IG.ra , alla quale l'attore ha Parte_3 trasferito la proprietà con atto notarile del 15/07/2015, con diritto di abitazione in capo a sé e “con l'obbligazione di assistenza e mantenimento” a carico della moglie.
Da quanto sopra si ricava che il IG. è assistito dalla moglie con lui Parte_1 convivente, che non presta attività lavorativa.
È stato anche documentato che il IG. percepisce dall'INPS una somma Parte_1 mensile che nel novembre 2022 era all'incirca di euro 1.348,00, comprensiva della
“indennità” di euro 525,17, presumibilmente di accompagnamento, considerato che detto importo è notoriamente l'importo di tale indennità per l'anno 2022; che si tratti di indennità di accompagnamento è del resto confermato dal suo mancato inserimento - trattandosi di un reddito non imponibile - nella dichiarazione dei redditi modello 730/2024 relativa all'anno 2023, depositata in atti, in cui è riportato un reddito imponibile di euro
12.486,00. Quest'ultimo reddito, corrispondente alla pensione percepita dall'attore - che nel 2023 era di circa euro 1.040,00 mensili (le detrazioni hanno compensato, e superato, generando un credito di imposta, le ritenute IRPEF) calcolate su dodici mensilità - è quindi
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incrementato delle somme erogate a titolo di indennità di accompagnamento, giungendo ad una somma mensile di circa 1.570,00 euro.
Considerato che il IG. percepisce dall'INPS una somma mensile che alla Parte_1 fine dell'anno 2022 era di circa 1.348,00 euro, oltre alla tredicesima mensilità, e che nell'anno 2023 era di circa 1.570,00 euro, e considerato che egli non deve sostenere spese per la sua assistenza quotidiana né per l'alloggio, non può ritenersi che ricorra il presupposto dello stato di bisogno di cui all'art. 438 c.c.
Per quanto sopra, anche la domanda diretta al riconoscimento di un assegno alimentare deve essere respinta.
Considerato che, in ordine alla prima domanda, la parte convenuta ha svolto una ridottissima difesa nel merito (limitata alla deduzione della circostanza che il padre avrebbe ricevuto più dell'importo a lui spettante dalla vendita dell'appartamento di Via Niobe n.
63), impostando in via del tutto prevalente la sua difesa sulle due eccezioni - di incompetenza territoriale e di inammissibilità – risultate infondate, e che, quanto alla seconda domanda, la difesa del convenuto si è fondata su circostanze indimostrate ed anzi in contrasto con le risultanze documentali (la percezione da parte del padre, oltre alla indennità di accompagnamento, di una pensione di circa 1.800,00 euro mensili, la concreta possibilità per la moglie dell'attore di prestare attività lavorativa, il possibile incremento del reddito familiare dell'attore con quello del figlio della IGnora convivente Parte_3 con l'attore, e la donazione da parte del figlio dell'immobile in cui l'attore abita), si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
Respinge le domande dell'attore.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Rieti, il 24/11/2025
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
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