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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/08/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
R.G. n. 2650/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. n. 2650/2025 V.G. da
, , Parte_1 Pt_2 Pt_3
e
Parte_4 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. KOOB CAMILLA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Il Tribunale di AN, rilevato
pagina 1 di 5 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero in data 04.07.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN (BZ) il 28/07/2012 da
, nata a [...] (F) il Parte_5 Pt_3
13/04/1987;
e
, nato a [...] il [...] Parte_4 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 40, Parte II, Serie A, dell'anno 2012
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti nel ricorso introduttivo e riconfermate con note scritte ex art. 127 c.p.c. depositate il 14.07.2025:
1. La figlia nata a [...] il [...], viene affidata congiuntamente Persona_1 ad entrambi i genitori con collocamento paritetico e residenza anagrafica presso la pagina 2 di 5 madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti la figlia e potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione quando la figlia sarà rispettivamente presso l'uno o l'altro genitore.
2. Le parti concordano che la minore trascorrerà indicativamente 3 giorni con un Per_1 genitore e tre giorni con l'altro, avuto riguardo ai turni lavorativi del signor Pt_4 eventuali giornate di riposo infrasettimanale verranno trascorse dalla bambina con il genitore libero. In caso di assenza di entrambi i genitori il punto di riferimento è la nonna paterna, che si è sempre occupata della bambina nei momenti in cui entrambi i genitori erano impegnati al lavoro.
Durante le festività/vacanze scolastiche la minore trascorrerà pari tempo con ciascun genitore, compatibilmente con i turni lavorativi degli stessi. Durante le vacanze estive i genitori si accorderanno di volta in volta, con congruo anticipo, in merito all'organizzazione dei rispettivi momenti di vacanza, concordando sin d'ora che ciascuno possa viaggiare con la figlia, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente anche i luoghi dove si recheranno con la minore. A tal fine le parti si impegnano a consegnare i necessari documenti della figlia al genitore che ne necessita.
3. Le parti concordano che, in virtù del fatto che la figlia trascorre equamente il tempo con entrambi i genitori, il signor verserà, un contributo perequativo di Parte_4 mantenimento per pari ad € 250,00 oltre ad annuale rivalutazione automatica Per_1 secondo l'indice ASTAT della Provincia di AN, con prima rivalutazione nel mese di giugno 2026.
4. Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico dei genitori per il 50% Per_1 ciascuno, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a) spese mediche nella misura non coperta dal servizio sanitario pubblico, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione, protesiche e terapeutiche, fisioterapiche, dentistiche ed ortodontiche per apparecchio dei denti, per acquisto di occhiali da vista e/o lenti a contatto con pagina 3 di 5 relativi liquidi;
b) spese scolastiche: acquisto testi scolastici, dizionari e vocabolari, spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private consigliate dal corpo insegnante, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (quali il computer o tablet e aggiornamenti), attrezzatura tecnica specifica;
c) spese per corsi sportivi (comprensive di vestiario e attrezzatura), ricreativi e del doposcuola, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo - culturale durante l'anno scolastico e durante l'estate potranno prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità economiche delle parti); d) spese per soggiorni estivi, Summer Camp ed estate ragazzi o simili durante i periodi non trascorsi in vacanza con i genitori;
e) acquisto di cellulare;
f) patente di guida.
Le parti concordano che sono da considerarsi spese straordinarie quelle relative all'acquisto di abbigliamento legato al cambio taglia per la crescita della figlia e quelle per la mensa scolastica, da sostenersi quindi al 50%. In difetto di accordo seguendo i dettami di cui al protocollo d'intesa del Tribunale di AN vigente al momento in cui la spesa viene sostenuta (attualmente è in vigore il Protocollo del 26.11.2024 – doc.
9).
Il genitore che abbia anticipato le predette spese dovrà esibire e consegnare idonea documentazione all'altro genitore entro un mese dall'esborso, ed il rimborso della quota da parte dell'altro dovrà avvenire entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Le detrazioni/deduzioni fiscali per spese straordinarie mediche e scolastiche/di formazione andranno a beneficio di ciascun genitore nella misura corrispondente alla propria contribuzione e, dunque, nella misura del 50% a beneficio di ciascuno.
5. Tenuto conto che attualmente la figlia sta frequentando la scuola primaria privata presso l'Istituto delle Marcelline, le parti concordano che tutte le spese relative al percorso di studi (anche della scuola secondaria di primo grado – ex scuola media-
pagina 4 di 5 qualora proseguisse con una scuola privata) saranno integralmente a carico del signor
Parte_4
6. Gli assegni provinciali e l'assegno unico universale per la figlia andranno a beneficio di ciascun genitore al 50%.
7. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver già definito ogni aspetto economico patrimoniale e di non avere nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo.
8. Le spese della presente procedura sono integralmente a carico del signor Pt_4
[...]
Così deciso in AN, il 25/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Pontara Andrea Pappalardo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
R.G. n. 2650/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. n. 2650/2025 V.G. da
, , Parte_1 Pt_2 Pt_3
e
Parte_4 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. KOOB CAMILLA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Il Tribunale di AN, rilevato
pagina 1 di 5 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero in data 04.07.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN (BZ) il 28/07/2012 da
, nata a [...] (F) il Parte_5 Pt_3
13/04/1987;
e
, nato a [...] il [...] Parte_4 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 40, Parte II, Serie A, dell'anno 2012
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti nel ricorso introduttivo e riconfermate con note scritte ex art. 127 c.p.c. depositate il 14.07.2025:
1. La figlia nata a [...] il [...], viene affidata congiuntamente Persona_1 ad entrambi i genitori con collocamento paritetico e residenza anagrafica presso la pagina 2 di 5 madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti la figlia e potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione quando la figlia sarà rispettivamente presso l'uno o l'altro genitore.
2. Le parti concordano che la minore trascorrerà indicativamente 3 giorni con un Per_1 genitore e tre giorni con l'altro, avuto riguardo ai turni lavorativi del signor Pt_4 eventuali giornate di riposo infrasettimanale verranno trascorse dalla bambina con il genitore libero. In caso di assenza di entrambi i genitori il punto di riferimento è la nonna paterna, che si è sempre occupata della bambina nei momenti in cui entrambi i genitori erano impegnati al lavoro.
Durante le festività/vacanze scolastiche la minore trascorrerà pari tempo con ciascun genitore, compatibilmente con i turni lavorativi degli stessi. Durante le vacanze estive i genitori si accorderanno di volta in volta, con congruo anticipo, in merito all'organizzazione dei rispettivi momenti di vacanza, concordando sin d'ora che ciascuno possa viaggiare con la figlia, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente anche i luoghi dove si recheranno con la minore. A tal fine le parti si impegnano a consegnare i necessari documenti della figlia al genitore che ne necessita.
3. Le parti concordano che, in virtù del fatto che la figlia trascorre equamente il tempo con entrambi i genitori, il signor verserà, un contributo perequativo di Parte_4 mantenimento per pari ad € 250,00 oltre ad annuale rivalutazione automatica Per_1 secondo l'indice ASTAT della Provincia di AN, con prima rivalutazione nel mese di giugno 2026.
4. Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico dei genitori per il 50% Per_1 ciascuno, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a) spese mediche nella misura non coperta dal servizio sanitario pubblico, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione, protesiche e terapeutiche, fisioterapiche, dentistiche ed ortodontiche per apparecchio dei denti, per acquisto di occhiali da vista e/o lenti a contatto con pagina 3 di 5 relativi liquidi;
b) spese scolastiche: acquisto testi scolastici, dizionari e vocabolari, spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private consigliate dal corpo insegnante, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (quali il computer o tablet e aggiornamenti), attrezzatura tecnica specifica;
c) spese per corsi sportivi (comprensive di vestiario e attrezzatura), ricreativi e del doposcuola, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo - culturale durante l'anno scolastico e durante l'estate potranno prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità economiche delle parti); d) spese per soggiorni estivi, Summer Camp ed estate ragazzi o simili durante i periodi non trascorsi in vacanza con i genitori;
e) acquisto di cellulare;
f) patente di guida.
Le parti concordano che sono da considerarsi spese straordinarie quelle relative all'acquisto di abbigliamento legato al cambio taglia per la crescita della figlia e quelle per la mensa scolastica, da sostenersi quindi al 50%. In difetto di accordo seguendo i dettami di cui al protocollo d'intesa del Tribunale di AN vigente al momento in cui la spesa viene sostenuta (attualmente è in vigore il Protocollo del 26.11.2024 – doc.
9).
Il genitore che abbia anticipato le predette spese dovrà esibire e consegnare idonea documentazione all'altro genitore entro un mese dall'esborso, ed il rimborso della quota da parte dell'altro dovrà avvenire entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Le detrazioni/deduzioni fiscali per spese straordinarie mediche e scolastiche/di formazione andranno a beneficio di ciascun genitore nella misura corrispondente alla propria contribuzione e, dunque, nella misura del 50% a beneficio di ciascuno.
5. Tenuto conto che attualmente la figlia sta frequentando la scuola primaria privata presso l'Istituto delle Marcelline, le parti concordano che tutte le spese relative al percorso di studi (anche della scuola secondaria di primo grado – ex scuola media-
pagina 4 di 5 qualora proseguisse con una scuola privata) saranno integralmente a carico del signor
Parte_4
6. Gli assegni provinciali e l'assegno unico universale per la figlia andranno a beneficio di ciascun genitore al 50%.
7. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver già definito ogni aspetto economico patrimoniale e di non avere nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo.
8. Le spese della presente procedura sono integralmente a carico del signor Pt_4
[...]
Così deciso in AN, il 25/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Pontara Andrea Pappalardo
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