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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 544/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO:
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Altre ipotesi di
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da: responsabilità
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore Extracontrattuale non
Dott. Daniela Fedele Consigliere ricomprese nelle altre
Dott. Lucia Cannella Consigliere mat ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 306 C.P.C.
nella causa civile N.°544/2024 R.G. promossa d a
Parte_1
difeso dall'Avv.to ARAGONA VALENTINA e dell'Avv.to D'AMICO
LUCA ( VIA SISTINA 121 00187 ROMA;
C.F._1
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
difeso dall'Avv.to MIRANDI GIAN PIERO e dall'Avv.to MANGHI
RICCARDO ( ) C/O AVV. NORBERTO ROSSI - C.F._2
pagina 1 di 3 VIA P. AMEDEO 35 MANTOVA;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 39.4.2025 il difensore dell'appellante depositava atto di rinuncia ed atto di accettazione dell'appellata con richiesta di adozione dei conseguenti provvedimenti.
La Corte osserva che l''art. 306 del codice di procedura civile così
testualmente dispone: <Il processo si estingue per rinuncia agli atti del
giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero
aver interesse alla prosecuzione. Le dichiarazioni di rinuncia e di
accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali,
verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il
giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione
del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti;
salvo
diverso accordo tra loro ...>>.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate come da apposita previsione, dovendo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con cui il Collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 pagina 2 di 3 sentenza n.° 402/2022 del pronunciata dal Tribunale di Mantova, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giuseppe Serao
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO:
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Altre ipotesi di
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da: responsabilità
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore Extracontrattuale non
Dott. Daniela Fedele Consigliere ricomprese nelle altre
Dott. Lucia Cannella Consigliere mat ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 306 C.P.C.
nella causa civile N.°544/2024 R.G. promossa d a
Parte_1
difeso dall'Avv.to ARAGONA VALENTINA e dell'Avv.to D'AMICO
LUCA ( VIA SISTINA 121 00187 ROMA;
C.F._1
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
difeso dall'Avv.to MIRANDI GIAN PIERO e dall'Avv.to MANGHI
RICCARDO ( ) C/O AVV. NORBERTO ROSSI - C.F._2
pagina 1 di 3 VIA P. AMEDEO 35 MANTOVA;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 39.4.2025 il difensore dell'appellante depositava atto di rinuncia ed atto di accettazione dell'appellata con richiesta di adozione dei conseguenti provvedimenti.
La Corte osserva che l''art. 306 del codice di procedura civile così
testualmente dispone: <Il processo si estingue per rinuncia agli atti del
giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero
aver interesse alla prosecuzione. Le dichiarazioni di rinuncia e di
accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali,
verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il
giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione
del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti;
salvo
diverso accordo tra loro ...>>.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate come da apposita previsione, dovendo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con cui il Collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 pagina 2 di 3 sentenza n.° 402/2022 del pronunciata dal Tribunale di Mantova, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giuseppe Serao
pagina 3 di 3