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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4249 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 26957/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Mandico, con cui C.F._2 elettivamente domiciliano in Napoli, Via dell'Epomeo n. 81;
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f./p.iva ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., e per essa quale mandataria,
[...]
(c.f./p.iva ), in persona del l.r.p.t., Parte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Abenavoli, con cui elettivamente domicilia in Napoli, Piazza Piedigrotta n. 9;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. al precetto notificato in data 30.11- 1.12.2023
Conclusioni: all'udienza del 2 aprile 2025 la parte convenuta ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione all'atto di precetto in oggetto, notificato loro ad istanza di e di quale sua CP_1 Parte_3 mandataria, per l'importo complessivo di € 121.529,83 oltre interessi maturati e maturandi sul credito scaduto e residuo, nonché spese, diritti ed onorario per la redazione e la notifica dell'atto di precetto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, alla S.V. Ill.ma affinché, valutata la fondatezza dei motivi di opposizione anche alla luce della documentazione in atti e la sussistenza di gravi motivi voglia: In via preliminare e d'urgenza: Sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto per i motivi esposti in narrativa. - Nel merito: Dichiarare che la e per essa la non hanno diritto a procedere CP_1 Pt_3 esecutivamente per le ragioni gradatamente esposte. Accertare e dichiarare che manca il titolo;
che manca la prova dell'erogazione del credito;
l'inesistenza del diritto di credito;
della pretesa;
della titolarità del credito contestato;
Accertare e dichiarare l'abusività e la vessatorietà delle clausole del mutuo e di ogni altro allegato poste in essere in danno del consumatore;
Accertare e dichiarare, l'usura che inficia il mutuo, l'indeterminatezza delle condizioni economiche e l'indeterminatezza dei tassi e l'inesistenza della pretesa creditoria, per tutti i motivi e le anomalie sopra indicate. In via Istruttoria: Ammettere CTU CONTABILE con i seguenti quesiti: Accerti/Determini l'importo dovuto applicando il disposto dell'art.117, IV comma, TUB con ricalcolo secondo il piano di ammortamento all'italiana ed al tasso bot al fine di accertare precisamente: il sussistere dell'indeterminatezza afferente il rapporto contrattuale;
l'effettiva difformità del TAEG o ISC nonché del TAE, anche in virtù della capitalizzazione composta non dichiarata;
l'usura contrattuale pattizia con l'inclusione di tutti gli oneri accessori;
i vizi formali e sostanziali del contratto di mutuo secondo le disposizioni di legge in vigore;
l'effettiva entità dell'importo da restituire in virtù della compensazione, tra quanto illegittimamente pagato per l'applicazione dell'interesse applicato e quello effettivamente dovuto;
calcolare l'importo effettivo delle future rate a versarsi fino all'estinzione del contratto. Accogliere ISTANZA DI INGIUNZIONE EX ART. 186 ter, come sopra precisata. Con vittoria di spese di lite con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
L'intimazione opposta è stata spiccata in virtù del contratto di mutuo fondiario da questi sottoscritto con in data 13.12.2001, con atto per TA Parte_4
, in Napoli, rep. 21153 e racc. 7937, dell'importo di lire 200.000.000 Persona_1
(euro 103.291,38), con ammortamento per 240 rate mensili, garantito da ipoteca volontaria prestata da su un bene immobile di sua proprietà sito in Parte_1
Napoli.
Con lo strumento di reazione azionato, parte attrice ha contestato il diritto di precedere ad esecuzione forzata in capo all'opposta deducendo, in via preliminare, la mancanza di prova dell'erogazione del credito e la mancanza di prova della debitoria residua quantificata in €. 121.104,83 oltre interessi. Ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla precettante per difetto di prova delle vicende successorie dedotte in precetto;
in particolare, dell'esistenza della cessione in blocco
- 2 - dei crediti e dell'asserita qualità di successore a titolo particolare nella titolarità dello specifico diritto di credito promanante dal contratto di mutuo sotteso al precetto, stipulato con soggetto diverso. Nel merito, ha contestato la sussistenza stessa della pretesa creditoria per mancanza di prova di erogazione delle somme e della traditio rei, sostenendo che il contratto si presentava quale mutuo condizionato ad eventi futuri ed incerti, difettando anche la quietanza dei mutuatari e non potendo avere, quindi, efficacia di titolo esecutivo. Contestualmente ha richiesto che fosse ordinato al creditore di consegnare il contratto di mutuo ex art 186 ter c.p.c. e art. 210 c.p.c. Ha contestato, altresì, la nullità dell'atto di precetto ex art 480 c.p.c. per omessa previa notifica del titolo esecutivo, per omessa indicazione della data di notifica e trascrizione integrale della scrittura, per incertezza del credito determinato solo nel complessivo ammontare senza indicazione di quanto dovuto per capitale, interessi corrispettivi e/o moratori e altri oneri, per la mancata indicazione di erogazione a saldo e quietanza di mutuo. Ha allegato, in ogni caso, la nullità del contratto per violazione degli obblighi di informazione a tutela del consumatore e per la mancata consegna del piano di ammortamento, del documento di sintesi, delle condizioni generali integrali e del foglio informativo. Ha poi eccepito la sussistenza di clausole abusive e vessatorie nello schema di contratto impiegato, con conseguente nullità dell'intero contratto. Infine, ha censurato le anomalie contabili contenute nel rapporto di finanziamento, deducendo la nullità del mutuo per indeterminatezza del piano di ammortamento e mancata indicazione del relativo metodo di calcolo (alla francese o all'italiana), nonché violazione dell'obbligo di trasparenza;
omessa indicazione dell'interesse di mora computato in precetto e nel valore dell'ipoteca; usurarietà del TEG per l'ipotesi di rata insoluta e costi connessi;
illegittimità della penale di estinzione anticipata;
applicazione in concreto e senza previa pattuizione del regime finanziario composto degli interessi, cd. ammortamento alla francese, e conseguente anatocismo;
omessa informativa sulle conseguenze dell'inadempimento per l'ipotesi di incapienza del bene immobile ipotecato (mutuo fondiario
“sovrafinanziato”).
Si è costituita la società intimante resistendo all'opposizione. In via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per le vicende antecedenti alla scissione, segnatamente in ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie da spiegarsi nei confronti della In secondo luogo, ha contestato l'eccezione di carenza di CP_2 legittimazione attiva, perché infondata. Ha precisato, in particolare, che l'originaria titolare del credito, si era fusa per incorporazione nella Parte_4 [...] come da avviso pubblicato nella G.U. n.249 del 23.10.2002 e Controparte_3 che, successivamente, quest'ultima si era scissa in con atto di scissione CP_1 parziale del 25.11.2020 per notar dott. di rep. n. 39.399, racc. n. Persona_2 CP_3
20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di e di Napoli in data 26.11.2020, con CP_3 effetti a far data dall'1.12.2020. Dell'avvenuta scissione era stato dato avviso
- 3 - mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2020, parte II, n.151 contenente adeguata descrizione della categoria dei crediti ceduti e pienamente efficace ex art 1264 c.c. nei confronti dell'opponente. Ha pertanto dedotto di essere divenuta titolare del credito indicato in precetto per effetto delle menzionate vicende successorie producendo, a sostegno della propria legittimazione attiva e della prova della cessione, l'originale del contratto di mutuo fondiario in formula esecutiva e la certificazione ex art. 50 TUB della Banca cedente indicanti il NDG del rapporto rinvenibile nella lista dei debitori contenuta nell'indirizzo internet pubblicato nell'avviso di scissione. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione secondo cui il contratto di mutuo sottoscritto, prevedendo un deposito cauzionale, non potrebbe costituire valido titolo esecutivo per l'assenza della traditio rei evidenziando che la parte mutuataria, all'art. 2) del contratto, ha dichiarato di aver ricevuto l'importo mutuato mediante accredito sul conto corrente n. 71750, alla stessa intestato, rilasciandone ampia quietanza con la sottoscrizione del contratto. La realità del mutuo, ha sostenuto, sarebbe stata integrata dalla disponibilità giuridica della somma mutuata e comprovata dall'avvenuto acquisto dell'immobile da adibire a prima casa, poi concesso in ipoteca, con piena efficacia quindi di titolo esecutivo. Del pari, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e/o omessa trascrizione, stante la previsione derogatoria di cui all'art. 41 TUB e la natura defatigatoria di quella relativa all'incertezza del credito precettato recante l'esatta indicazione del debito residuo per capitale ed interessi alla data del 28.06.2017. Inoltre, ferma la preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha eccepito la genericità della dedotta violazione degli obblighi di informazione precontrattuali e contrattuali e l'insussistenza di prova dell'asserita condotta antigiuridica, del nesso causale con eventuali danni e dei danni stessi, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria. Ha, inoltre, contestato la genericità dell'eccezione di usura contrattuale precisando che, nella verifica del superamento del tasso soglia, interessi corrispettivi ed interessi moratori non vanno sommati. Ha contestato, ancora, l'asserita indeterminatezza della misura degli interessi indicati, al contrario, espressamente a tasso fisso in contratto sostenendo l'insussistenza della prescrizione. Ha pertanto concluso per il rigetto della domanda e dell'istanza cautelare perché inammissibile ed infondata, con il favore delle spese e competenze di giudizio.
Con decreto ex art 171 bis, co. 3 c.p.c. è stata differita la prima udienza di comparizione alla data del 12.06.2024 allorquando, rilevata l'insussistenza del fumus dei motivi di opposizione, è stata denegata la cautela richiesta (cfr. ordinanza del
13.06.2024); ritenuta, quindi, la natura documentale della controversia, la stessa è stata riservata in decisione all'udienza ex art. 189 c.p.c. del 2.04.2025 trattata in modalità scritta.
- 4 - MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare va rilevato che, pur a fronte dell'avvenuta rinuncia al mandato difensivo da parte del procuratore di parte attrice (depositata in data 22.01.2025), deve ritenersi sussistente la rappresentanza processuale della parte in virtù di quanto disposto dall'art. 85 c.p.c.
Dalla citata disposizione e dall'intento di evitare una vacatio di ius postulandi, potenzialmente nociva sia per la parte del cui patrocinio si tratta, sia della controparte, si ricava il principio della cosiddetta “perpetuatio dell'ufficio di difensore” – più volte ribadito in giurisprudenza con riguardo alla rinuncia e alla revoca del mandato (ex multis, Cass., Sez. L, sent. n. 26614/2019, Cass. civ., S.U. sent. n. 3702/2017).
Con ulteriori, recenti, arresti la stessa giurisprudenza di legittimità ha nuovamente ribadito che la norma di cui all'art. 85 c.p.c. “disciplina le vicende della procura alle liti diversamente dalla procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece né la revoca né la rinuncia privano, di per sé il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti. La giustificazione di tale diversa disciplina consegue, appunto, dal fatto che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma, come quelli in cui si concreta lo ius postulandi, sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. E, in base all'art. 85 c.p.c., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé sole, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore (così espressamente, p. es., Cass. 29 ottobre 1997, n. 10643, pronuncia la cui nota su una rivista giuridica la ricorrente ha invocato a propria difesa)” (Cass. civ., sent. n. 1249/2020; Cass. civ., sez. trib., sent. n. 3312/2022).
Venendo al merito dei motivi di opposizione formulati, giova premettere l'esame dell'eccezione di nullità del precetto ex art. 479 e 480 c.p.c. dedotta per la mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, per la mancata menzione dell'apposizione della formula esecutiva, per l'omessa trascrizione del titolo con la formula esecutiva nel precetto e per l'indeterminatezza dell'intimazione.
Il motivo, sussumibile nell'opposizione agli atti esecutivi, pur ammissibile perché tempestivamente formulato, è tuttavia privo di fondamento.
In ordine alla mancata menzione della data di inserzione della formula esecutiva, posto che tale obbligo risulta previsto da codice di rito solo per i decreti ingiuntivi,
- 5 - risulta tranciante sul punto ribadire che “In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo” (Cfr. Cass. civ., ord. n. 14275/2022).
In relazione alla mancata notifica del titolo esecutivo, risulta documentata la natura di mutuo fondiario del contratto inadempiuto e sotteso al precetto quale
“finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili” (art 38 TUB e Cass. civ., S.U. sent. n. 33719/2022). Le parti hanno difatti richiesto il prestito per l'acquisto della prima casa su cui è stata poi iscritta ipoteca volontaria (vd. art 1 contratto mutuo), dimodoché trova certamente applicazione la deroga di cui all'art. 41 TUB che al comma 1 dispone “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”. La disposizione, in quanto lex specialis, deroga alla previsione generale di cui all'art. 479 c.p.c.; l'esonero per il creditore procedente dall'obbligo di notifica del titolo contrattuale esecutivo va ricondotto alla peculiarità che contraddistingue il mutuo fondiario da tutte le altre species di mutui, al quale si applica una normativa altrettanto peculiare (art. 38 e ss. TUB) che si giustifica con il favor per la pronta escussione della garanzia ipotecaria e tenuto conto della natura contrattuale del titolo che consente al contraente che subisce l'esecuzione di averne già conoscenza.
Va da sé che, di conseguenza, non sussiste neppure alcun obbligo di trascrizione integrale del titolo munito di formula esecutiva nel precetto notificato.
Neppure è dato rinvenire l'eccepita indeterminatezza dell'intimazione, risultando dettagliata la pretesa azionata per sorta e quella intimata per accessori, senza che occorrano le ulteriori specificazioni, ai fini della validità del precetto.
La qualificazione del contratto azionato in termini di mutuo fondiario conduce all'esame del primo motivo di opposizione con cui gli attori hanno contestato la pretesa ingiunta e l'erogazione della somma mutuata, assumendo – poi - che il contratto di mutuo sottoscritto nella fattispecie non possa assurgere a titolo esecutivo, atteggiandosi, piuttosto, quale mutuo condizionato.
Ebbene, agli atti risulta depositato, invero sin dall'inizio ad opera della stessa parte attrice e poi della cessionaria convenuta, il contratto di mutuo fondiario stipulato tra gli intimati e con atto del 13.12.2001 per TA , in Parte_4 Persona_1
Napoli, rep. 21153 e racc. 7937, con cui è stato erogato agli attori l'importo di lire
- 6 - 200.000.000 ai sensi dell'art. 38 e ss. TUB destinato all'acquisto della prima casa (art. 1 contratto di mutuo).
Leggendo il contratto si evince che la banca ha effettivamente erogato la somma di cui al mutuo, ricevendo, contestualmente alla stipula dell'atto, la relativa quietanza.
Infatti, dalla disamina dell'art. 2 dell'accordo emerge, testualmente, quanto segue: “la somma di lire 200.000.000 di cui al precedente art. 1 viene contestualmente erogata alla parte mutuataria che rilascia ampia quietanza. La somma di cui sopra viene versata nel conto corrente n. 71750 intesta alla parte mutuataria e diverrà utilizzabile con valuta odierna non appena si saranno verificate le condizioni previste dall'art. 2 del capitolato di patti e condizioni generali”.
Al successivo art. 3 si legge che “la parte mutuataria si obbliga (…) a restituire alla parte mutuante la somma come innanzi concessa a mutuo di L: 200.000.000 e di corrispondere i pattuiti interessi mediante il pagamento di numero 240 rate mensili costanti e posticipate di L.
1.444.424 comprensiva di quota capitale ed interessi in base all'anno commerciale, da pagare in valuta legale ed in un'unica soluzione rata per rata e senza interruzione (…) al tasso fisso del 6,10% in ragione d'anno giusta il piano di ammortamento che sottoscritto dalle parti costituite e da me Notaio si allega alla lettera “C ” del presente contratto per farne parte integrante e sostanziale omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalle parti che dichiarano di ben conoscere”. A garanzia della restituzione dell'importo mutuato
[...]
ha inoltre concesso ipoteca volontaria di primo grado sull'immobile al cui Parte_1 acquisto era finalizzato il mutuo.
Di conseguenza, risulta documentata la consegna giuridica della somma erogata a titolo di mutuo fondiario. Né la previsione delle condizioni di utilizzazione della somma mutuata di cui all'art. 2 del capitolato allegato al contratto inficia la qualificazione del mutuo nei termini su esposti, in favore della differente qualificazione di mutuo condizionato.
Nella fattispecie in esame, come si è già posto in evidenza, l'erogazione della somma oggetto del mutuo è attestata con quietanza all'interno dello stesso contratto di mutuo;
la stessa è comprovata dalla circostanza che, in difetto di erogazione dell'importo, la parte non avrebbe acquistato il cespite e lo stesso non sarebbe stato assoggettato a garanzia reale dell'obbligazione di restituzione delle somme (cfr. contratto e nota di trascrizione dell'acquisto dell'immobile). Non risulta che vi sia stata la costituzione di un deposito irregolare e la circostanza, di per sé, non inciderebbe sulla natura reale del contratto di mutuo, poiché ciò che rileva non è la gestione del deposito vincolato, bensì la circostanza che lo stesso sia stato costituito su disposizione del mutuatario e dopo il rilascio di quietanza liberatoria.
- 7 - In altre parole, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo non occorre la materiale traditio del denaro al mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, da ritenere sussistente nelle ipotesi in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario in guisa da determinare l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l'acquisizione al patrimonio del mutuatario.
Tale impostazione, già condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria, ha trovato da ultimo l'autorevole avallo del Supremo Consesso della Corte di Cassazione. In relazione alla questione della validità quale titolo esecutivo del mutuo solutorio, ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione di essa in deposito irregolare con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante, è stato affermato il seguente principio di diritto: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass. civ., S.U. sent. n. 5968/2025).
I patti accessori attengono “all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata, e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 C.p.c.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede“ (così, sentenza cit.).
In sostanza, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito irregolare della somma a disposizione del mutuatario e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto tra le parti, è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. “Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo
- 8 - tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma”.
Se ciò è vero per il mutuo con contestuale deposito irregolare, lo è maggiormente nella fattispecie ove ciò non è avvenuto e ove risulta certamente prova l'erogazione non solo giuridica della somma mutuata e la contestuale espressa assunzione dell'obbligazione restitutoria.
Accertato, dunque, che sussiste un valido titolo esecutivo a sostegno dell'intimazione opposta, va rilevato che la produzione del contratto di mutuo da parte della cessionaria, come pure della certificazione ex art 50 TUB contenente il numero di conto corrente e di NDG del rapporto, nonché dell'atto di scissione, dell'estratto della
G.U. del 29.12.2020 part. II n. 151 e della procura speciale conferita da alla CP_1 mandataria supportano altresì la legittimazione e la Parte_3 titolarità del credito della parte intimante.
Ebbene, sul tema è noto che secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, ai fini della prova della cessione non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (così Cass. civ., sent. n. 21821/2023 e Cass. civ., sent. n. 3405/2024). Occorre procedere, cioè, ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente, ovvero quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. La prova della cessione, inoltre, “ben può essere data anche nel corso del giudizio innescato dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” e costituita, ad esempio, dalla “dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” (così Cass. 16/04/2012, n. 10200).
Facendo applicazione dei cennati principi al caso di specie, devono ritenersi sussistenti gli elementi necessari non soltanto a comprovare l'avvenuta “notizia” della cessione (in grado di porre al riparo il ceduto dalle conseguenze di un pagamento effettuato in favore del cedente), ma anche l'esistenza dell'atto di cessione e l'inclusione della posizione debitoria dell'opponente tra quelle oggetto della cartolarizzazione.
- 9 - L'opposta ha difatti dimostrato l'inclusione del credito precettato nell'operazione di cessione di crediti avendo depositato non solo la G.U. contenente l'avviso di pubblicazione della cessione, ma anche il contratto di scissione che richiama le caratteristiche del “compendio” ceduto e la lista dei crediti (NDG) risultante dal sito internet contenuto nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. con l'indicazione del NDG della posizione debitoria degli opponenti, corrispondente a quello indicato nel certificato di cui all'art. 50 TUB rilasciato dalla Banca MPS. Tale ultimo documento dimostra, inoltre, la titolarità del credito in capo alla stessa MPS all'atto dell'inadempimento e della risoluzione del contratto e, dunque, la cessione da parte dell'originario creditore.
Sempre in ordine alla legittimazione attiva, parte opponente, nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., ha inoltre anche contestato il difetto di iscrizione all'albo ex art. 106 TUB con riferimento alla mandataria Controparte_4
Tuttavia, la documentazione versata in atti dalla creditrice opposta comprova che risulta formalmente iscritta in tale albo laddove, invece, per la mandataria CP_1 siffatta iscrizione non risulta condizione di validità Parte_3 per il recupero del credito (cfr. Cass. Civ., ordinanza 590 del 18.3.24).
Il tema è stato oggetto di un recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 7243/2024, ha negato che l'art. 106 TUB abbia carattere di norma imperativa perché si tratterebbe di una norma di condotta operante in un'altra sfera, riconducibile al potere di vigilanza esercitato dalla Banca d'TA sugli Istituti di credito e Intermediari finanziari, affermando il seguente principio di diritto “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 del soggetto Pt_5 concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”. Il principio è stato poi richiamato dal decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione, pubblicato il 17.05.2024, con cui è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. il rinvio pregiudiziale sollevato con ordinanza del Tribunale di Brindisi in ordine all'interpretazione dello stesso art. 106 TUB.
Quanto alle eccezioni involgenti i diversi profili di invalidità del contratto e/o di singole pattuizioni, occorre prendere le mosse dall'eccezione di vessatorietà delle clausole negoziali che risulta formulata in maniera generica con riferimento a tutte le clausole del contratto dall'art. 2 all'art. 23 e a quelle del capitolato allegato dall'art. 1 all'art. 24 per contrarietà alla normativa consumeristica.
Il motivo, che per ciò solo appare inammissibile, risulta in ogni caso infondato, tenuto conto che, al di là di ogni indagine circa l'effettiva portata vessatoria delle
- 10 - stesse, le clausole in parola risultano nel contratto di mutuo oggetto di approvazione specifica e di effettiva conoscenza, come attestato dal pubblico ufficiale rogante nel contratto di mutuo (cfr. art. 1), rinvenendosi la sottoscrizione dei mutuatari non soltanto nel contratto stesso, ma in ciascuna pagina dell'allegato capitolato, nonché del piano di ammortamento e della tabella riepilogativa degli oneri e delle spese del prestito.
Venendo, quindi, alle addotte anomalie contabili, va innanzitutto rigettata l'eccezione di violazione degli obblighi informativi e di trasparenza motivata per l'asserita mancata consegna del piano di ammortamento, del documento di sintesi delle condizioni generali integrali e del foglio informativo.
L'eccezione risulta smentita ex actis avuto riguardo al contenuto del contratto di mutuo ed ai relativi allegati, tra i quali il piano di ammortamento, tutti debitamente sottoscritti dai mutuatari, Né l'allegazione del danno generico da lesione del diritto di informazione è stata accompagnata dalla prova del nesso causale e dell'entità del danno precontrattuale e contrattuale asseritamente partito.
La violazione degli obblighi informativi è stata dedotta anche come motivo di indeterminatezza del contratto, con violazione dell'art. 117 TUB, per la mancata indicazione del sistema di ammortamento e, dunque, del regime finanziario, del fattore di capitalizzazione che esprime la rata periodale, delle modalità di calcolo della rata e degli interessi.
Tuttavia, anche tale eccezione va disattesa in virtù della documentazione prodotta, tra cui figura - come precisato - oltre al contratto, il piano di ammortamento e la tabella riepilogativa delle spese del prestito debitamente sottoscritti dai mutuatari.
È di tutta evidenza come le parti abbiano convenuto esattamente il saggio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, ai fini della restituzione del capitale finanziato, il sistema di ammortamento alla francese ed il preammortamento (cfr. art. 3 contratto e piano di rimborso allegato al mutuo).
Tale sistema non mina la determinatezza delle somme da restituire, né crea effetti anatocistici vietati.
In particolare, non appare corretta l'impostazione per cui il sistema di ammortamento “alla francese” costituirebbe un “costo occulto”, nel senso che implicherebbe l'applicazione di un saggio di interessi superiore a quello concordato. La tesi della illegittimità del piano di ammortamento dalla francese si può riassumere nel sillogismo per cui, poiché nel piano di ammortamento alla francese “gli interessi vengono pagati in corso di rapporto” (ma a ben vedere ciò avviene anche nell'ammortamento all'italiana), si avrebbe un costo per il mutuatario, in termini di
- 11 - matematica finanziaria, che non sarebbe dichiarato nel contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 117 TUB e ciò, per alcuni, renderebbe indeterminato il tasso di interesse del contratto mentre, per altri, renderebbe illegittima l'applicazione del maggior costo implicito nell'adozione del regime della capitalizzazione composta, non esplicitato in contratto.
La tesi non è condivisibile.
Invero, il piano di ammortamento calcolato con il metodo c.d. alla francese, pur essendo più oneroso di quello calcolato con il metodo all'italiana (anche se, su tale affermazione, vi sono opinioni discordanti) o con la capitalizzazione semplice, utilizza una formula di calcolo che non ha alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo: nel caso di ammortamento alla francese, la legge di sconto composto è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi.
Il sistema di ammortamento c.d. alla francese postula un graduale rimborso del capitale finanziato, in cui le rate da pagare sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo, per tutta la durata del rimborso del prestito. Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Il meccanismo di computo determina che la quota capitale sia bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa - e da qui la costanza della rata - la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto, poi sempre più basso in ragione del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica di tale piano di ammortamento non è quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, “L'ammortamento alla francese nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a
- 12 - rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata. Nel mutuo "all'italiana", che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale e dove il capitale appare costante, la rata apparirebbe giocoforza crescente;
dato per presupposto un capitale fisso, l'interesse aumenterebbe inevitabilmente col passare del tempo: una cosa infatti è rimborsare euro 100 di capitale dopo 1 anno, altro è rimborsare la stessa quota dopo 15 anni. Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.” (cfr. Tribunale Roma sez. XVII,
18/01/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 18/01/2021), n.868), ed ancora “Si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per se' stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perche' gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicche' non vi e' alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi e' alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo gia' pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20.4.2015); “Tale sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato” (Trib. Milano, 29.01.2015).
In definitiva, su tali basi argomentative la giurisprudenza assolutamente maggioritaria, alla quale si intende aderire, ritiene che l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporti l'applicazione di interessi anatocistici e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un
- 13 - mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
De resto, il piano di ammortamento riporta analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, il che esclude la doglianza di indeterminatezza delle condizioni da un lato, la configurabilità di un “effetto sorpresa” in fase di rimborso dall'altro.
In particolare, la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata
(interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata.
Ciò posto, l'accettazione mediante sottoscrizione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo: l'adesione all'applicazione di tali parametri e del loro risultato deve ritenersi corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza – anche in capo al mutuatario - dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto.
E' consolidato, infatti, l'insegnamento della Suprema Corte per il quale “Il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione” (Cass. Civ., sentenza n. 25205/14).
Deve pertanto concludersi che nei casi - come quello in esame - in cui il contratto di mutuo rechi l'indicazione di tutte le condizioni economiche (tassi, prezzi, spese) dell'importo e periodicità della rata e del sistema di ammortamento prescelto (nelle specie anche mediante la predisposizione di una tabella di ammortamento) non può parlarsi né di indeterminatezza delle condizioni e del tasso d'interesse ai sensi dell'art. dell'art. 117 e dell'art 1284 c.c., né di “costo” occulto o maggiore di quello concordato in contratto per effetto della capitalizzazione composta infrannuale degli interessi e del loro pagamento in corso di rapporto.
Va soggiunto infine che la Suprema Corte, in due occasioni, aveva da ultimo ritenuto congruamente motivate le pronunzie di merito sul rispetto dei principi di determinatezza e del divieto di anatocismo in caso di pattuizione dell'ammortamento alla francese. Nella sentenza n. 41745/2021 la Corte ha ritenuto di “adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico” la sentenza, nella quale si faceva “riferimento proprio alla tipologia dell'ammortamento cd. "alla francese" - con rate costanti composte da quote per capitale e per interessi rispettivamente
- 14 - crescenti e decrescenti - richiamandosi in proposito la previsione della restituzione del prestito in sette annualità (dopo il pagamento di cinque rate di "preammortamento"), tutte di pari importo;
l'interpretazione della volontà contrattuale da parte della corte di appello viene esplicitata, in particolare, laddove essa afferma che si doveva ritenere convenuto un ammortamento cd. "alla francese", essendo nel contratto previste rate di ammortamento costanti, con indicazione della data di decorrenza del periodo di ammortamento nonché del tasso di interesse”. Nella sentenza n. 16221/2022, ha ritenuto “logica” l'osservazione della corte di merito per cui “detto sistema [di ammortamento alla francese] non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta”.
Le argomentazioni che precedono hanno trovato, infine, l'avallo delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024) che hanno formulato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
La parte si duole, altresì, della pattuizione di interessi ultra-soglia.
Anche tale motivo è infondato.
Né l'atto di citazione, né le tre memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate nell'interesse dell'attrice, contengono il riferimento al saggio pattuito e quello effettivamente praticato, a dire della parte superiore alla soglia limite ai fini dell'usura.
La prospettazione fornita in proposito consiste in argomentazioni di portata generale, ma manca il collegamento delle stesse al caso specifico.
Negli scritti difensivi è frequente altresì il richiamo ad ipotesi astratte, a calcoli aventi mera finalità esemplificativa, privi di riferimento al contratto ed alle condizioni in esso contenute.
Va ribadito, difatti, che la parte che deduce la violazione del divieto di usura, vale a dire l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di TA;
pertanto, la contestazione in tal senso non può essere generica o fondata su criteri
- 15 - errati in diritto e, in mancanza, non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa ed andrebbe a supplire alle lacune della parte. Più volte la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire al tasso di interesse, essendo necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a tiolo di interessi (Cass. civ., sent. n. 2311/2018).
Nella specie l'eccezione di usura e di superamento del tasso soglia, formulata con riferimento all'opzione per l'ammortamento alla francese, ovvero al tasso di mora, ovvero ancora al TAEG per l'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento e per l'ipotesi di risoluzione contrattuale, risulta generica ed assertiva, essendosi parte opponente limitata ad affermare che “se si provvede ad effettuare una simulazione sulle scadenze di ogni rata e, dopo aver applicato tutti i costi prima elencati e gli interessi di mora da quel giorno in poi, si verifica il Tasso Effettivo Globale (TEG) che il cliente dovrebbe sopportare. I risultati che ne derivano attestano un superamento del tasso soglia usura”.
La stessa parte ha richiamato più volte nel corso del giudizio le risultanze di una perizia econometrica depositata in atti. Tuttavia, della stessa non v'è traccia nel compendio istruttorio acquisito al giudizio, con conseguente conferma dell'infondatezza della doglianza.
Alle stesse conseguenze si espone la censura dell'omessa informativa dei rischi connessi all'inadempimento del debito ed all'ipotesi di incapienza del bene ipotecato.
Il motivo rimanda alla nota questione della nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, co. 2 TUB esclusa da ultimo, come noto, dall'ordinanza n. 33719/2022 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.
Ma la doglianza, prima ancora che infondata, risulta formulata solo come ipotesi teorica svincolata al contratto specificamente sottoscritto ed illogicamente motivata nell'atto introduttivo con la richiesta di “rimessione della causa sul ruolo istruttorio, per integrazione della perizia in merito all'accertamento e verifica della tipologia di capitalizzazione applicata all'ammortamento alla francese”, con successivi riferimenti alle ritenute carenze ed omissioni di una espletata c.t.u. rispetto ai quesiti sottoposti e al mancato rilevamento del fenomeno anatocistico (cfr. pag. 15 dell'atto di citazione).
In definitiva, l'opposizione va rigettata perché infondata, con conferma della validità del precetto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm., in ragione dello scaglione di riferimento (€ 52.001-
- 16 - 260.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con l'applicazione dei minimi tariffari stante l'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposte da
[...]
e nei confronti di e di Parte_1 Parte_2 CP_1 [...] quale sua mandataria, iscritta al n. 26957/2023 del R.G., così Parte_3 provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 30 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 17 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 26957/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Mandico, con cui C.F._2 elettivamente domiciliano in Napoli, Via dell'Epomeo n. 81;
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f./p.iva ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., e per essa quale mandataria,
[...]
(c.f./p.iva ), in persona del l.r.p.t., Parte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Abenavoli, con cui elettivamente domicilia in Napoli, Piazza Piedigrotta n. 9;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. al precetto notificato in data 30.11- 1.12.2023
Conclusioni: all'udienza del 2 aprile 2025 la parte convenuta ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione all'atto di precetto in oggetto, notificato loro ad istanza di e di quale sua CP_1 Parte_3 mandataria, per l'importo complessivo di € 121.529,83 oltre interessi maturati e maturandi sul credito scaduto e residuo, nonché spese, diritti ed onorario per la redazione e la notifica dell'atto di precetto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, alla S.V. Ill.ma affinché, valutata la fondatezza dei motivi di opposizione anche alla luce della documentazione in atti e la sussistenza di gravi motivi voglia: In via preliminare e d'urgenza: Sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto per i motivi esposti in narrativa. - Nel merito: Dichiarare che la e per essa la non hanno diritto a procedere CP_1 Pt_3 esecutivamente per le ragioni gradatamente esposte. Accertare e dichiarare che manca il titolo;
che manca la prova dell'erogazione del credito;
l'inesistenza del diritto di credito;
della pretesa;
della titolarità del credito contestato;
Accertare e dichiarare l'abusività e la vessatorietà delle clausole del mutuo e di ogni altro allegato poste in essere in danno del consumatore;
Accertare e dichiarare, l'usura che inficia il mutuo, l'indeterminatezza delle condizioni economiche e l'indeterminatezza dei tassi e l'inesistenza della pretesa creditoria, per tutti i motivi e le anomalie sopra indicate. In via Istruttoria: Ammettere CTU CONTABILE con i seguenti quesiti: Accerti/Determini l'importo dovuto applicando il disposto dell'art.117, IV comma, TUB con ricalcolo secondo il piano di ammortamento all'italiana ed al tasso bot al fine di accertare precisamente: il sussistere dell'indeterminatezza afferente il rapporto contrattuale;
l'effettiva difformità del TAEG o ISC nonché del TAE, anche in virtù della capitalizzazione composta non dichiarata;
l'usura contrattuale pattizia con l'inclusione di tutti gli oneri accessori;
i vizi formali e sostanziali del contratto di mutuo secondo le disposizioni di legge in vigore;
l'effettiva entità dell'importo da restituire in virtù della compensazione, tra quanto illegittimamente pagato per l'applicazione dell'interesse applicato e quello effettivamente dovuto;
calcolare l'importo effettivo delle future rate a versarsi fino all'estinzione del contratto. Accogliere ISTANZA DI INGIUNZIONE EX ART. 186 ter, come sopra precisata. Con vittoria di spese di lite con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
L'intimazione opposta è stata spiccata in virtù del contratto di mutuo fondiario da questi sottoscritto con in data 13.12.2001, con atto per TA Parte_4
, in Napoli, rep. 21153 e racc. 7937, dell'importo di lire 200.000.000 Persona_1
(euro 103.291,38), con ammortamento per 240 rate mensili, garantito da ipoteca volontaria prestata da su un bene immobile di sua proprietà sito in Parte_1
Napoli.
Con lo strumento di reazione azionato, parte attrice ha contestato il diritto di precedere ad esecuzione forzata in capo all'opposta deducendo, in via preliminare, la mancanza di prova dell'erogazione del credito e la mancanza di prova della debitoria residua quantificata in €. 121.104,83 oltre interessi. Ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla precettante per difetto di prova delle vicende successorie dedotte in precetto;
in particolare, dell'esistenza della cessione in blocco
- 2 - dei crediti e dell'asserita qualità di successore a titolo particolare nella titolarità dello specifico diritto di credito promanante dal contratto di mutuo sotteso al precetto, stipulato con soggetto diverso. Nel merito, ha contestato la sussistenza stessa della pretesa creditoria per mancanza di prova di erogazione delle somme e della traditio rei, sostenendo che il contratto si presentava quale mutuo condizionato ad eventi futuri ed incerti, difettando anche la quietanza dei mutuatari e non potendo avere, quindi, efficacia di titolo esecutivo. Contestualmente ha richiesto che fosse ordinato al creditore di consegnare il contratto di mutuo ex art 186 ter c.p.c. e art. 210 c.p.c. Ha contestato, altresì, la nullità dell'atto di precetto ex art 480 c.p.c. per omessa previa notifica del titolo esecutivo, per omessa indicazione della data di notifica e trascrizione integrale della scrittura, per incertezza del credito determinato solo nel complessivo ammontare senza indicazione di quanto dovuto per capitale, interessi corrispettivi e/o moratori e altri oneri, per la mancata indicazione di erogazione a saldo e quietanza di mutuo. Ha allegato, in ogni caso, la nullità del contratto per violazione degli obblighi di informazione a tutela del consumatore e per la mancata consegna del piano di ammortamento, del documento di sintesi, delle condizioni generali integrali e del foglio informativo. Ha poi eccepito la sussistenza di clausole abusive e vessatorie nello schema di contratto impiegato, con conseguente nullità dell'intero contratto. Infine, ha censurato le anomalie contabili contenute nel rapporto di finanziamento, deducendo la nullità del mutuo per indeterminatezza del piano di ammortamento e mancata indicazione del relativo metodo di calcolo (alla francese o all'italiana), nonché violazione dell'obbligo di trasparenza;
omessa indicazione dell'interesse di mora computato in precetto e nel valore dell'ipoteca; usurarietà del TEG per l'ipotesi di rata insoluta e costi connessi;
illegittimità della penale di estinzione anticipata;
applicazione in concreto e senza previa pattuizione del regime finanziario composto degli interessi, cd. ammortamento alla francese, e conseguente anatocismo;
omessa informativa sulle conseguenze dell'inadempimento per l'ipotesi di incapienza del bene immobile ipotecato (mutuo fondiario
“sovrafinanziato”).
Si è costituita la società intimante resistendo all'opposizione. In via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per le vicende antecedenti alla scissione, segnatamente in ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie da spiegarsi nei confronti della In secondo luogo, ha contestato l'eccezione di carenza di CP_2 legittimazione attiva, perché infondata. Ha precisato, in particolare, che l'originaria titolare del credito, si era fusa per incorporazione nella Parte_4 [...] come da avviso pubblicato nella G.U. n.249 del 23.10.2002 e Controparte_3 che, successivamente, quest'ultima si era scissa in con atto di scissione CP_1 parziale del 25.11.2020 per notar dott. di rep. n. 39.399, racc. n. Persona_2 CP_3
20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di e di Napoli in data 26.11.2020, con CP_3 effetti a far data dall'1.12.2020. Dell'avvenuta scissione era stato dato avviso
- 3 - mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2020, parte II, n.151 contenente adeguata descrizione della categoria dei crediti ceduti e pienamente efficace ex art 1264 c.c. nei confronti dell'opponente. Ha pertanto dedotto di essere divenuta titolare del credito indicato in precetto per effetto delle menzionate vicende successorie producendo, a sostegno della propria legittimazione attiva e della prova della cessione, l'originale del contratto di mutuo fondiario in formula esecutiva e la certificazione ex art. 50 TUB della Banca cedente indicanti il NDG del rapporto rinvenibile nella lista dei debitori contenuta nell'indirizzo internet pubblicato nell'avviso di scissione. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione secondo cui il contratto di mutuo sottoscritto, prevedendo un deposito cauzionale, non potrebbe costituire valido titolo esecutivo per l'assenza della traditio rei evidenziando che la parte mutuataria, all'art. 2) del contratto, ha dichiarato di aver ricevuto l'importo mutuato mediante accredito sul conto corrente n. 71750, alla stessa intestato, rilasciandone ampia quietanza con la sottoscrizione del contratto. La realità del mutuo, ha sostenuto, sarebbe stata integrata dalla disponibilità giuridica della somma mutuata e comprovata dall'avvenuto acquisto dell'immobile da adibire a prima casa, poi concesso in ipoteca, con piena efficacia quindi di titolo esecutivo. Del pari, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e/o omessa trascrizione, stante la previsione derogatoria di cui all'art. 41 TUB e la natura defatigatoria di quella relativa all'incertezza del credito precettato recante l'esatta indicazione del debito residuo per capitale ed interessi alla data del 28.06.2017. Inoltre, ferma la preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha eccepito la genericità della dedotta violazione degli obblighi di informazione precontrattuali e contrattuali e l'insussistenza di prova dell'asserita condotta antigiuridica, del nesso causale con eventuali danni e dei danni stessi, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria. Ha, inoltre, contestato la genericità dell'eccezione di usura contrattuale precisando che, nella verifica del superamento del tasso soglia, interessi corrispettivi ed interessi moratori non vanno sommati. Ha contestato, ancora, l'asserita indeterminatezza della misura degli interessi indicati, al contrario, espressamente a tasso fisso in contratto sostenendo l'insussistenza della prescrizione. Ha pertanto concluso per il rigetto della domanda e dell'istanza cautelare perché inammissibile ed infondata, con il favore delle spese e competenze di giudizio.
Con decreto ex art 171 bis, co. 3 c.p.c. è stata differita la prima udienza di comparizione alla data del 12.06.2024 allorquando, rilevata l'insussistenza del fumus dei motivi di opposizione, è stata denegata la cautela richiesta (cfr. ordinanza del
13.06.2024); ritenuta, quindi, la natura documentale della controversia, la stessa è stata riservata in decisione all'udienza ex art. 189 c.p.c. del 2.04.2025 trattata in modalità scritta.
- 4 - MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare va rilevato che, pur a fronte dell'avvenuta rinuncia al mandato difensivo da parte del procuratore di parte attrice (depositata in data 22.01.2025), deve ritenersi sussistente la rappresentanza processuale della parte in virtù di quanto disposto dall'art. 85 c.p.c.
Dalla citata disposizione e dall'intento di evitare una vacatio di ius postulandi, potenzialmente nociva sia per la parte del cui patrocinio si tratta, sia della controparte, si ricava il principio della cosiddetta “perpetuatio dell'ufficio di difensore” – più volte ribadito in giurisprudenza con riguardo alla rinuncia e alla revoca del mandato (ex multis, Cass., Sez. L, sent. n. 26614/2019, Cass. civ., S.U. sent. n. 3702/2017).
Con ulteriori, recenti, arresti la stessa giurisprudenza di legittimità ha nuovamente ribadito che la norma di cui all'art. 85 c.p.c. “disciplina le vicende della procura alle liti diversamente dalla procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece né la revoca né la rinuncia privano, di per sé il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti. La giustificazione di tale diversa disciplina consegue, appunto, dal fatto che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma, come quelli in cui si concreta lo ius postulandi, sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. E, in base all'art. 85 c.p.c., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé sole, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore (così espressamente, p. es., Cass. 29 ottobre 1997, n. 10643, pronuncia la cui nota su una rivista giuridica la ricorrente ha invocato a propria difesa)” (Cass. civ., sent. n. 1249/2020; Cass. civ., sez. trib., sent. n. 3312/2022).
Venendo al merito dei motivi di opposizione formulati, giova premettere l'esame dell'eccezione di nullità del precetto ex art. 479 e 480 c.p.c. dedotta per la mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, per la mancata menzione dell'apposizione della formula esecutiva, per l'omessa trascrizione del titolo con la formula esecutiva nel precetto e per l'indeterminatezza dell'intimazione.
Il motivo, sussumibile nell'opposizione agli atti esecutivi, pur ammissibile perché tempestivamente formulato, è tuttavia privo di fondamento.
In ordine alla mancata menzione della data di inserzione della formula esecutiva, posto che tale obbligo risulta previsto da codice di rito solo per i decreti ingiuntivi,
- 5 - risulta tranciante sul punto ribadire che “In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo” (Cfr. Cass. civ., ord. n. 14275/2022).
In relazione alla mancata notifica del titolo esecutivo, risulta documentata la natura di mutuo fondiario del contratto inadempiuto e sotteso al precetto quale
“finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili” (art 38 TUB e Cass. civ., S.U. sent. n. 33719/2022). Le parti hanno difatti richiesto il prestito per l'acquisto della prima casa su cui è stata poi iscritta ipoteca volontaria (vd. art 1 contratto mutuo), dimodoché trova certamente applicazione la deroga di cui all'art. 41 TUB che al comma 1 dispone “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”. La disposizione, in quanto lex specialis, deroga alla previsione generale di cui all'art. 479 c.p.c.; l'esonero per il creditore procedente dall'obbligo di notifica del titolo contrattuale esecutivo va ricondotto alla peculiarità che contraddistingue il mutuo fondiario da tutte le altre species di mutui, al quale si applica una normativa altrettanto peculiare (art. 38 e ss. TUB) che si giustifica con il favor per la pronta escussione della garanzia ipotecaria e tenuto conto della natura contrattuale del titolo che consente al contraente che subisce l'esecuzione di averne già conoscenza.
Va da sé che, di conseguenza, non sussiste neppure alcun obbligo di trascrizione integrale del titolo munito di formula esecutiva nel precetto notificato.
Neppure è dato rinvenire l'eccepita indeterminatezza dell'intimazione, risultando dettagliata la pretesa azionata per sorta e quella intimata per accessori, senza che occorrano le ulteriori specificazioni, ai fini della validità del precetto.
La qualificazione del contratto azionato in termini di mutuo fondiario conduce all'esame del primo motivo di opposizione con cui gli attori hanno contestato la pretesa ingiunta e l'erogazione della somma mutuata, assumendo – poi - che il contratto di mutuo sottoscritto nella fattispecie non possa assurgere a titolo esecutivo, atteggiandosi, piuttosto, quale mutuo condizionato.
Ebbene, agli atti risulta depositato, invero sin dall'inizio ad opera della stessa parte attrice e poi della cessionaria convenuta, il contratto di mutuo fondiario stipulato tra gli intimati e con atto del 13.12.2001 per TA , in Parte_4 Persona_1
Napoli, rep. 21153 e racc. 7937, con cui è stato erogato agli attori l'importo di lire
- 6 - 200.000.000 ai sensi dell'art. 38 e ss. TUB destinato all'acquisto della prima casa (art. 1 contratto di mutuo).
Leggendo il contratto si evince che la banca ha effettivamente erogato la somma di cui al mutuo, ricevendo, contestualmente alla stipula dell'atto, la relativa quietanza.
Infatti, dalla disamina dell'art. 2 dell'accordo emerge, testualmente, quanto segue: “la somma di lire 200.000.000 di cui al precedente art. 1 viene contestualmente erogata alla parte mutuataria che rilascia ampia quietanza. La somma di cui sopra viene versata nel conto corrente n. 71750 intesta alla parte mutuataria e diverrà utilizzabile con valuta odierna non appena si saranno verificate le condizioni previste dall'art. 2 del capitolato di patti e condizioni generali”.
Al successivo art. 3 si legge che “la parte mutuataria si obbliga (…) a restituire alla parte mutuante la somma come innanzi concessa a mutuo di L: 200.000.000 e di corrispondere i pattuiti interessi mediante il pagamento di numero 240 rate mensili costanti e posticipate di L.
1.444.424 comprensiva di quota capitale ed interessi in base all'anno commerciale, da pagare in valuta legale ed in un'unica soluzione rata per rata e senza interruzione (…) al tasso fisso del 6,10% in ragione d'anno giusta il piano di ammortamento che sottoscritto dalle parti costituite e da me Notaio si allega alla lettera “C ” del presente contratto per farne parte integrante e sostanziale omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalle parti che dichiarano di ben conoscere”. A garanzia della restituzione dell'importo mutuato
[...]
ha inoltre concesso ipoteca volontaria di primo grado sull'immobile al cui Parte_1 acquisto era finalizzato il mutuo.
Di conseguenza, risulta documentata la consegna giuridica della somma erogata a titolo di mutuo fondiario. Né la previsione delle condizioni di utilizzazione della somma mutuata di cui all'art. 2 del capitolato allegato al contratto inficia la qualificazione del mutuo nei termini su esposti, in favore della differente qualificazione di mutuo condizionato.
Nella fattispecie in esame, come si è già posto in evidenza, l'erogazione della somma oggetto del mutuo è attestata con quietanza all'interno dello stesso contratto di mutuo;
la stessa è comprovata dalla circostanza che, in difetto di erogazione dell'importo, la parte non avrebbe acquistato il cespite e lo stesso non sarebbe stato assoggettato a garanzia reale dell'obbligazione di restituzione delle somme (cfr. contratto e nota di trascrizione dell'acquisto dell'immobile). Non risulta che vi sia stata la costituzione di un deposito irregolare e la circostanza, di per sé, non inciderebbe sulla natura reale del contratto di mutuo, poiché ciò che rileva non è la gestione del deposito vincolato, bensì la circostanza che lo stesso sia stato costituito su disposizione del mutuatario e dopo il rilascio di quietanza liberatoria.
- 7 - In altre parole, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo non occorre la materiale traditio del denaro al mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, da ritenere sussistente nelle ipotesi in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario in guisa da determinare l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l'acquisizione al patrimonio del mutuatario.
Tale impostazione, già condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria, ha trovato da ultimo l'autorevole avallo del Supremo Consesso della Corte di Cassazione. In relazione alla questione della validità quale titolo esecutivo del mutuo solutorio, ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione di essa in deposito irregolare con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante, è stato affermato il seguente principio di diritto: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass. civ., S.U. sent. n. 5968/2025).
I patti accessori attengono “all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata, e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 C.p.c.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede“ (così, sentenza cit.).
In sostanza, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito irregolare della somma a disposizione del mutuatario e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto tra le parti, è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. “Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo
- 8 - tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma”.
Se ciò è vero per il mutuo con contestuale deposito irregolare, lo è maggiormente nella fattispecie ove ciò non è avvenuto e ove risulta certamente prova l'erogazione non solo giuridica della somma mutuata e la contestuale espressa assunzione dell'obbligazione restitutoria.
Accertato, dunque, che sussiste un valido titolo esecutivo a sostegno dell'intimazione opposta, va rilevato che la produzione del contratto di mutuo da parte della cessionaria, come pure della certificazione ex art 50 TUB contenente il numero di conto corrente e di NDG del rapporto, nonché dell'atto di scissione, dell'estratto della
G.U. del 29.12.2020 part. II n. 151 e della procura speciale conferita da alla CP_1 mandataria supportano altresì la legittimazione e la Parte_3 titolarità del credito della parte intimante.
Ebbene, sul tema è noto che secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, ai fini della prova della cessione non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (così Cass. civ., sent. n. 21821/2023 e Cass. civ., sent. n. 3405/2024). Occorre procedere, cioè, ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente, ovvero quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. La prova della cessione, inoltre, “ben può essere data anche nel corso del giudizio innescato dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” e costituita, ad esempio, dalla “dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” (così Cass. 16/04/2012, n. 10200).
Facendo applicazione dei cennati principi al caso di specie, devono ritenersi sussistenti gli elementi necessari non soltanto a comprovare l'avvenuta “notizia” della cessione (in grado di porre al riparo il ceduto dalle conseguenze di un pagamento effettuato in favore del cedente), ma anche l'esistenza dell'atto di cessione e l'inclusione della posizione debitoria dell'opponente tra quelle oggetto della cartolarizzazione.
- 9 - L'opposta ha difatti dimostrato l'inclusione del credito precettato nell'operazione di cessione di crediti avendo depositato non solo la G.U. contenente l'avviso di pubblicazione della cessione, ma anche il contratto di scissione che richiama le caratteristiche del “compendio” ceduto e la lista dei crediti (NDG) risultante dal sito internet contenuto nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. con l'indicazione del NDG della posizione debitoria degli opponenti, corrispondente a quello indicato nel certificato di cui all'art. 50 TUB rilasciato dalla Banca MPS. Tale ultimo documento dimostra, inoltre, la titolarità del credito in capo alla stessa MPS all'atto dell'inadempimento e della risoluzione del contratto e, dunque, la cessione da parte dell'originario creditore.
Sempre in ordine alla legittimazione attiva, parte opponente, nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., ha inoltre anche contestato il difetto di iscrizione all'albo ex art. 106 TUB con riferimento alla mandataria Controparte_4
Tuttavia, la documentazione versata in atti dalla creditrice opposta comprova che risulta formalmente iscritta in tale albo laddove, invece, per la mandataria CP_1 siffatta iscrizione non risulta condizione di validità Parte_3 per il recupero del credito (cfr. Cass. Civ., ordinanza 590 del 18.3.24).
Il tema è stato oggetto di un recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 7243/2024, ha negato che l'art. 106 TUB abbia carattere di norma imperativa perché si tratterebbe di una norma di condotta operante in un'altra sfera, riconducibile al potere di vigilanza esercitato dalla Banca d'TA sugli Istituti di credito e Intermediari finanziari, affermando il seguente principio di diritto “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 del soggetto Pt_5 concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”. Il principio è stato poi richiamato dal decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione, pubblicato il 17.05.2024, con cui è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. il rinvio pregiudiziale sollevato con ordinanza del Tribunale di Brindisi in ordine all'interpretazione dello stesso art. 106 TUB.
Quanto alle eccezioni involgenti i diversi profili di invalidità del contratto e/o di singole pattuizioni, occorre prendere le mosse dall'eccezione di vessatorietà delle clausole negoziali che risulta formulata in maniera generica con riferimento a tutte le clausole del contratto dall'art. 2 all'art. 23 e a quelle del capitolato allegato dall'art. 1 all'art. 24 per contrarietà alla normativa consumeristica.
Il motivo, che per ciò solo appare inammissibile, risulta in ogni caso infondato, tenuto conto che, al di là di ogni indagine circa l'effettiva portata vessatoria delle
- 10 - stesse, le clausole in parola risultano nel contratto di mutuo oggetto di approvazione specifica e di effettiva conoscenza, come attestato dal pubblico ufficiale rogante nel contratto di mutuo (cfr. art. 1), rinvenendosi la sottoscrizione dei mutuatari non soltanto nel contratto stesso, ma in ciascuna pagina dell'allegato capitolato, nonché del piano di ammortamento e della tabella riepilogativa degli oneri e delle spese del prestito.
Venendo, quindi, alle addotte anomalie contabili, va innanzitutto rigettata l'eccezione di violazione degli obblighi informativi e di trasparenza motivata per l'asserita mancata consegna del piano di ammortamento, del documento di sintesi delle condizioni generali integrali e del foglio informativo.
L'eccezione risulta smentita ex actis avuto riguardo al contenuto del contratto di mutuo ed ai relativi allegati, tra i quali il piano di ammortamento, tutti debitamente sottoscritti dai mutuatari, Né l'allegazione del danno generico da lesione del diritto di informazione è stata accompagnata dalla prova del nesso causale e dell'entità del danno precontrattuale e contrattuale asseritamente partito.
La violazione degli obblighi informativi è stata dedotta anche come motivo di indeterminatezza del contratto, con violazione dell'art. 117 TUB, per la mancata indicazione del sistema di ammortamento e, dunque, del regime finanziario, del fattore di capitalizzazione che esprime la rata periodale, delle modalità di calcolo della rata e degli interessi.
Tuttavia, anche tale eccezione va disattesa in virtù della documentazione prodotta, tra cui figura - come precisato - oltre al contratto, il piano di ammortamento e la tabella riepilogativa delle spese del prestito debitamente sottoscritti dai mutuatari.
È di tutta evidenza come le parti abbiano convenuto esattamente il saggio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, ai fini della restituzione del capitale finanziato, il sistema di ammortamento alla francese ed il preammortamento (cfr. art. 3 contratto e piano di rimborso allegato al mutuo).
Tale sistema non mina la determinatezza delle somme da restituire, né crea effetti anatocistici vietati.
In particolare, non appare corretta l'impostazione per cui il sistema di ammortamento “alla francese” costituirebbe un “costo occulto”, nel senso che implicherebbe l'applicazione di un saggio di interessi superiore a quello concordato. La tesi della illegittimità del piano di ammortamento dalla francese si può riassumere nel sillogismo per cui, poiché nel piano di ammortamento alla francese “gli interessi vengono pagati in corso di rapporto” (ma a ben vedere ciò avviene anche nell'ammortamento all'italiana), si avrebbe un costo per il mutuatario, in termini di
- 11 - matematica finanziaria, che non sarebbe dichiarato nel contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 117 TUB e ciò, per alcuni, renderebbe indeterminato il tasso di interesse del contratto mentre, per altri, renderebbe illegittima l'applicazione del maggior costo implicito nell'adozione del regime della capitalizzazione composta, non esplicitato in contratto.
La tesi non è condivisibile.
Invero, il piano di ammortamento calcolato con il metodo c.d. alla francese, pur essendo più oneroso di quello calcolato con il metodo all'italiana (anche se, su tale affermazione, vi sono opinioni discordanti) o con la capitalizzazione semplice, utilizza una formula di calcolo che non ha alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo: nel caso di ammortamento alla francese, la legge di sconto composto è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi.
Il sistema di ammortamento c.d. alla francese postula un graduale rimborso del capitale finanziato, in cui le rate da pagare sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo, per tutta la durata del rimborso del prestito. Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Il meccanismo di computo determina che la quota capitale sia bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa - e da qui la costanza della rata - la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto, poi sempre più basso in ragione del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica di tale piano di ammortamento non è quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, “L'ammortamento alla francese nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a
- 12 - rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata. Nel mutuo "all'italiana", che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale e dove il capitale appare costante, la rata apparirebbe giocoforza crescente;
dato per presupposto un capitale fisso, l'interesse aumenterebbe inevitabilmente col passare del tempo: una cosa infatti è rimborsare euro 100 di capitale dopo 1 anno, altro è rimborsare la stessa quota dopo 15 anni. Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.” (cfr. Tribunale Roma sez. XVII,
18/01/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 18/01/2021), n.868), ed ancora “Si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per se' stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perche' gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicche' non vi e' alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi e' alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo gia' pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20.4.2015); “Tale sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato” (Trib. Milano, 29.01.2015).
In definitiva, su tali basi argomentative la giurisprudenza assolutamente maggioritaria, alla quale si intende aderire, ritiene che l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporti l'applicazione di interessi anatocistici e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un
- 13 - mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
De resto, il piano di ammortamento riporta analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, il che esclude la doglianza di indeterminatezza delle condizioni da un lato, la configurabilità di un “effetto sorpresa” in fase di rimborso dall'altro.
In particolare, la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata
(interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata.
Ciò posto, l'accettazione mediante sottoscrizione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo: l'adesione all'applicazione di tali parametri e del loro risultato deve ritenersi corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza – anche in capo al mutuatario - dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto.
E' consolidato, infatti, l'insegnamento della Suprema Corte per il quale “Il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione” (Cass. Civ., sentenza n. 25205/14).
Deve pertanto concludersi che nei casi - come quello in esame - in cui il contratto di mutuo rechi l'indicazione di tutte le condizioni economiche (tassi, prezzi, spese) dell'importo e periodicità della rata e del sistema di ammortamento prescelto (nelle specie anche mediante la predisposizione di una tabella di ammortamento) non può parlarsi né di indeterminatezza delle condizioni e del tasso d'interesse ai sensi dell'art. dell'art. 117 e dell'art 1284 c.c., né di “costo” occulto o maggiore di quello concordato in contratto per effetto della capitalizzazione composta infrannuale degli interessi e del loro pagamento in corso di rapporto.
Va soggiunto infine che la Suprema Corte, in due occasioni, aveva da ultimo ritenuto congruamente motivate le pronunzie di merito sul rispetto dei principi di determinatezza e del divieto di anatocismo in caso di pattuizione dell'ammortamento alla francese. Nella sentenza n. 41745/2021 la Corte ha ritenuto di “adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico” la sentenza, nella quale si faceva “riferimento proprio alla tipologia dell'ammortamento cd. "alla francese" - con rate costanti composte da quote per capitale e per interessi rispettivamente
- 14 - crescenti e decrescenti - richiamandosi in proposito la previsione della restituzione del prestito in sette annualità (dopo il pagamento di cinque rate di "preammortamento"), tutte di pari importo;
l'interpretazione della volontà contrattuale da parte della corte di appello viene esplicitata, in particolare, laddove essa afferma che si doveva ritenere convenuto un ammortamento cd. "alla francese", essendo nel contratto previste rate di ammortamento costanti, con indicazione della data di decorrenza del periodo di ammortamento nonché del tasso di interesse”. Nella sentenza n. 16221/2022, ha ritenuto “logica” l'osservazione della corte di merito per cui “detto sistema [di ammortamento alla francese] non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta”.
Le argomentazioni che precedono hanno trovato, infine, l'avallo delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024) che hanno formulato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
La parte si duole, altresì, della pattuizione di interessi ultra-soglia.
Anche tale motivo è infondato.
Né l'atto di citazione, né le tre memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate nell'interesse dell'attrice, contengono il riferimento al saggio pattuito e quello effettivamente praticato, a dire della parte superiore alla soglia limite ai fini dell'usura.
La prospettazione fornita in proposito consiste in argomentazioni di portata generale, ma manca il collegamento delle stesse al caso specifico.
Negli scritti difensivi è frequente altresì il richiamo ad ipotesi astratte, a calcoli aventi mera finalità esemplificativa, privi di riferimento al contratto ed alle condizioni in esso contenute.
Va ribadito, difatti, che la parte che deduce la violazione del divieto di usura, vale a dire l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di TA;
pertanto, la contestazione in tal senso non può essere generica o fondata su criteri
- 15 - errati in diritto e, in mancanza, non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa ed andrebbe a supplire alle lacune della parte. Più volte la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire al tasso di interesse, essendo necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a tiolo di interessi (Cass. civ., sent. n. 2311/2018).
Nella specie l'eccezione di usura e di superamento del tasso soglia, formulata con riferimento all'opzione per l'ammortamento alla francese, ovvero al tasso di mora, ovvero ancora al TAEG per l'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento e per l'ipotesi di risoluzione contrattuale, risulta generica ed assertiva, essendosi parte opponente limitata ad affermare che “se si provvede ad effettuare una simulazione sulle scadenze di ogni rata e, dopo aver applicato tutti i costi prima elencati e gli interessi di mora da quel giorno in poi, si verifica il Tasso Effettivo Globale (TEG) che il cliente dovrebbe sopportare. I risultati che ne derivano attestano un superamento del tasso soglia usura”.
La stessa parte ha richiamato più volte nel corso del giudizio le risultanze di una perizia econometrica depositata in atti. Tuttavia, della stessa non v'è traccia nel compendio istruttorio acquisito al giudizio, con conseguente conferma dell'infondatezza della doglianza.
Alle stesse conseguenze si espone la censura dell'omessa informativa dei rischi connessi all'inadempimento del debito ed all'ipotesi di incapienza del bene ipotecato.
Il motivo rimanda alla nota questione della nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, co. 2 TUB esclusa da ultimo, come noto, dall'ordinanza n. 33719/2022 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.
Ma la doglianza, prima ancora che infondata, risulta formulata solo come ipotesi teorica svincolata al contratto specificamente sottoscritto ed illogicamente motivata nell'atto introduttivo con la richiesta di “rimessione della causa sul ruolo istruttorio, per integrazione della perizia in merito all'accertamento e verifica della tipologia di capitalizzazione applicata all'ammortamento alla francese”, con successivi riferimenti alle ritenute carenze ed omissioni di una espletata c.t.u. rispetto ai quesiti sottoposti e al mancato rilevamento del fenomeno anatocistico (cfr. pag. 15 dell'atto di citazione).
In definitiva, l'opposizione va rigettata perché infondata, con conferma della validità del precetto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm., in ragione dello scaglione di riferimento (€ 52.001-
- 16 - 260.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con l'applicazione dei minimi tariffari stante l'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposte da
[...]
e nei confronti di e di Parte_1 Parte_2 CP_1 [...] quale sua mandataria, iscritta al n. 26957/2023 del R.G., così Parte_3 provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 30 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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