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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2098/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 14/04/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2098/2024, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Silluzio Francesco;
-ricorrente- contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Marinelli Vincenza Marina, Battiato Maria Rosaria, Tomaselli Pier Luigi, Gaezza Livia;
-resistente-
Oggetto: riconoscimento giornate di lavoro agricolo;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.2024 , premesso di avere ricevuto Parte_1
un provvedimento di disconoscimento di 102 giornate di lavoro agricolo prestate nell'anno
2016 alle dipendenze di “ , ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “A) Controparte_2
Riconoscere come reali le giornate di lavoro prestate pari a n. 102 e quindi che lo stesso nessuna somma deve al resistente a titolo di disoccupazione agricola, per intervenuta
1 prescrizione o, in subordine, per i motivi su esposti nel merito e pertanto, B) Condannare il resistente alle spese legali, competenze, onorari;
”.
Con memoria del 6.9.2024 si è costituito in giudizio l' , eccependo la decadenza CP_1 dall'azione per violazione del termine di cui all'art. 22 co. 1 D.L. 7/1970 (conv. in L. 83/1970)
e deducendo l'infondatezza del ricorso, in quanto carente di allegazione e prova in relazione al lavoro agricolo in tesi svolto e inconferente nelle difese articolate, richiamando inoltre le risultanze del verbale ispettivo adottato nei confronti della società posto a Controparte_2
fondamento del disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo.
In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del
14.4.2025 ed è definita, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, con la presente sentenza.
2. Ritiene il Tribunale che occorra in via preliminare delimitare l'ambito del presente giudizio, tenuto conto del complessivo tenore delle difese di parte ricorrente che, per un verso, deduce l'intervenuto disconoscimento di “giornate agricole pari a 102” correlate ad attività lavorativa svolta per l'azienda nel corso del 2016 e, per altro verso, argomenta Controparte_2
quasi esclusivamente in ricorso in ordine ai principi che sorreggono la richiesta di restituzione di somme indebitamente corrisposte dall'ente previdenziale.
Nonostante le ampie deduzioni difensive in tema di indebito, occorre tuttavia rilevare che non risulta dalla documentazione di causa né è stato espressamente indicato dal ricorrente alcun provvedimento dell'Ente di recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di disoccupazione agricola (cfr. doc. allegata al ricorso), sicché appare inconferente l'impianto difensivo a tale proposito sviluppato.
L'oggetto del giudizio va pertanto limitato alla richiesta di accertamento delle giornate di lavoro agricolo svolte dal ricorrente nel 2016, pari a 102, disconosciute da con CP_1
provvedimento prot. .2100.31/03/2023.0198817 (cfr. doc. allegata al ricorso). CP_1
3. Delimitato nei suddetti termini l'oggetto del giudizio, occorre rilevare in via preliminare e assorbente la fondatezza dell'eccezione di decadenza formulata da , per CP_1
l'intervenuto decorso del termine di cui all'art. 22 co. 1 D.L. 7/1970.
3.1. La suddetta norma stabilisce, in materia di disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura da parte di , che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione CP_1 del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
2 Tale termine ha natura di decadenza sostanziale, non è suscettibile di sanatoria ex art. 8
L. n. 533 del 1973 ed è rilevabile d'ufficio dal giudice trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. da ultimo, tra le molte, Cass. n. 17653/2020). Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione di termini decadenziali per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli elenchi nominativi è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).
Il dies a quo di decorrenza del termine deve essere individuato tenendo conto della disciplina di cui all'art. 11, D.lgs. 375/1993, che regola i termini per la proposizione dei ricorsi amministrativi e prevede: “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipi familiari e piccolo coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto...”. È appena il caso di evidenziare che l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n.724, ha soppresso il Servizio per i contributi unificati (SCAU) a decorrere dall'1 luglio 1995 e ha trasferito le sue funzioni e il suo personale all' ed all'INAIL, secondo le rispettive CP_1
competenze.
Dunque, il lavoratore agricolo che intende agire avverso i provvedimenti lesivi dei propri diritti previdenziali (accertamento negativo dei versamenti contributivi, mancata iscrizione nel relativo elenco ovvero cancellazione dallo stesso) ha la possibilità di rivolgersi prima alla
CP_ competente autorità amministrativa (inizialmente SCAU e oggi e in caso di esito negativo, decorsi ulteriori centoventi giorni dal provvedimento di diniego espresso o dall'inutile decorso dei termini per la definizione dell'iter procedurale, può adire l'autorità giudiziaria.
3 Nel caso di tempestivo ricorso all'autorità amministrativa, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, ossia dalla data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero dalla scadenza dei termini per la definizione del procedimento amministrativo non esitato dall' (cui si aggiungono gli eventuali ulteriori termini di impugnazione CP_1
mediante secondo ricorso amministrativo alla Commissione Centrale), dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (cfr. Cass. n. 29070/2011).
Se invece il ricorso amministrativo non è stato tempestivamente proposto, il termine di decadenza di centoventi giorni inizia a decorrere dopo la scadenza del termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. 375/1993 atteso che a tale data, in mancanza di ricorso, il provvedimento di disconoscimento ha acquisito il carattere della definitività.
3.2. Nel caso di specie, in merito alle annualità e alle giornate di lavoro relative all'anno
2016, l' ha documentato di aver notificato al ricorrente il provvedimento di CP_1
disconoscimento n. .2100.31/03/2023.0198817 con raccomandata n. 66482564338-9 CP_1 ricevuta in data 22.4.2023 (cfr. doc. ” e ”). A sua Controparte_3 Controparte_4
volta, il ricorrente ha documentato di aver tempestivamente proposto ricorso amministrativo in data 27.4.2023 (cfr. la documentazione allegata al ricorso), deducendo che nessun provvedimento definitivo espresso era stato adottato da . Parte ricorrente non ha tuttavia CP_1
dedotto di aver proposto ricorso amministrativo di secondo grado.
In ossequio alla normativa e ai principi sopra richiamati, il ricorso introduttivo del giudizio avrebbe dovuto essere depositato entro il 23.12.2023, ossia decorsi duecentoquaranta giorni dalla data del ricorso amministrativo (centoventi giorni ex art. 22 D.L. 7/1970 decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo).
Atteso che il ricorso è stato depositato in data successiva, vale a dire il 26.2.2024, parte ricorrente va dichiarata decaduta dal diritto a promuovere l'azione giudiziaria e la relativa domanda va dichiarata inammissibile.
4. Le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza ex art 91 c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali svolte (studio, introduttiva, decisoria).
4 Quanto al valore della causa deve farsi applicazione della regola del “valore effettivo della controversia” di cui all'art. 5 co. 1 del DM 55/2014. Sebbene la domanda risulti di valore indeterminabile, il relativo parametro tabellare di riferimento per la determinazione del compenso appare non coerente rispetto all'effettivo valore della controversia e alla modesta complessità in diritto dell'attività difensiva svolta, sicché risulta proporzionato, per le ragioni sopra esposte, il parametro tabellare riferito alle controversie da € 5.200 a € 26.000 (cfr. Cass. 29821/2019;
10438/2023), in rapporto ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2098/2024 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento delle giornate di lavoro agricolo;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano nella complessiva somma di € 1.863,50 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Catania, 15/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 14/04/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2098/2024, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Silluzio Francesco;
-ricorrente- contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Marinelli Vincenza Marina, Battiato Maria Rosaria, Tomaselli Pier Luigi, Gaezza Livia;
-resistente-
Oggetto: riconoscimento giornate di lavoro agricolo;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.2024 , premesso di avere ricevuto Parte_1
un provvedimento di disconoscimento di 102 giornate di lavoro agricolo prestate nell'anno
2016 alle dipendenze di “ , ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “A) Controparte_2
Riconoscere come reali le giornate di lavoro prestate pari a n. 102 e quindi che lo stesso nessuna somma deve al resistente a titolo di disoccupazione agricola, per intervenuta
1 prescrizione o, in subordine, per i motivi su esposti nel merito e pertanto, B) Condannare il resistente alle spese legali, competenze, onorari;
”.
Con memoria del 6.9.2024 si è costituito in giudizio l' , eccependo la decadenza CP_1 dall'azione per violazione del termine di cui all'art. 22 co. 1 D.L. 7/1970 (conv. in L. 83/1970)
e deducendo l'infondatezza del ricorso, in quanto carente di allegazione e prova in relazione al lavoro agricolo in tesi svolto e inconferente nelle difese articolate, richiamando inoltre le risultanze del verbale ispettivo adottato nei confronti della società posto a Controparte_2
fondamento del disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo.
In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del
14.4.2025 ed è definita, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, con la presente sentenza.
2. Ritiene il Tribunale che occorra in via preliminare delimitare l'ambito del presente giudizio, tenuto conto del complessivo tenore delle difese di parte ricorrente che, per un verso, deduce l'intervenuto disconoscimento di “giornate agricole pari a 102” correlate ad attività lavorativa svolta per l'azienda nel corso del 2016 e, per altro verso, argomenta Controparte_2
quasi esclusivamente in ricorso in ordine ai principi che sorreggono la richiesta di restituzione di somme indebitamente corrisposte dall'ente previdenziale.
Nonostante le ampie deduzioni difensive in tema di indebito, occorre tuttavia rilevare che non risulta dalla documentazione di causa né è stato espressamente indicato dal ricorrente alcun provvedimento dell'Ente di recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di disoccupazione agricola (cfr. doc. allegata al ricorso), sicché appare inconferente l'impianto difensivo a tale proposito sviluppato.
L'oggetto del giudizio va pertanto limitato alla richiesta di accertamento delle giornate di lavoro agricolo svolte dal ricorrente nel 2016, pari a 102, disconosciute da con CP_1
provvedimento prot. .2100.31/03/2023.0198817 (cfr. doc. allegata al ricorso). CP_1
3. Delimitato nei suddetti termini l'oggetto del giudizio, occorre rilevare in via preliminare e assorbente la fondatezza dell'eccezione di decadenza formulata da , per CP_1
l'intervenuto decorso del termine di cui all'art. 22 co. 1 D.L. 7/1970.
3.1. La suddetta norma stabilisce, in materia di disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura da parte di , che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione CP_1 del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
2 Tale termine ha natura di decadenza sostanziale, non è suscettibile di sanatoria ex art. 8
L. n. 533 del 1973 ed è rilevabile d'ufficio dal giudice trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. da ultimo, tra le molte, Cass. n. 17653/2020). Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione di termini decadenziali per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli elenchi nominativi è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).
Il dies a quo di decorrenza del termine deve essere individuato tenendo conto della disciplina di cui all'art. 11, D.lgs. 375/1993, che regola i termini per la proposizione dei ricorsi amministrativi e prevede: “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipi familiari e piccolo coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto...”. È appena il caso di evidenziare che l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n.724, ha soppresso il Servizio per i contributi unificati (SCAU) a decorrere dall'1 luglio 1995 e ha trasferito le sue funzioni e il suo personale all' ed all'INAIL, secondo le rispettive CP_1
competenze.
Dunque, il lavoratore agricolo che intende agire avverso i provvedimenti lesivi dei propri diritti previdenziali (accertamento negativo dei versamenti contributivi, mancata iscrizione nel relativo elenco ovvero cancellazione dallo stesso) ha la possibilità di rivolgersi prima alla
CP_ competente autorità amministrativa (inizialmente SCAU e oggi e in caso di esito negativo, decorsi ulteriori centoventi giorni dal provvedimento di diniego espresso o dall'inutile decorso dei termini per la definizione dell'iter procedurale, può adire l'autorità giudiziaria.
3 Nel caso di tempestivo ricorso all'autorità amministrativa, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, ossia dalla data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero dalla scadenza dei termini per la definizione del procedimento amministrativo non esitato dall' (cui si aggiungono gli eventuali ulteriori termini di impugnazione CP_1
mediante secondo ricorso amministrativo alla Commissione Centrale), dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (cfr. Cass. n. 29070/2011).
Se invece il ricorso amministrativo non è stato tempestivamente proposto, il termine di decadenza di centoventi giorni inizia a decorrere dopo la scadenza del termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. 375/1993 atteso che a tale data, in mancanza di ricorso, il provvedimento di disconoscimento ha acquisito il carattere della definitività.
3.2. Nel caso di specie, in merito alle annualità e alle giornate di lavoro relative all'anno
2016, l' ha documentato di aver notificato al ricorrente il provvedimento di CP_1
disconoscimento n. .2100.31/03/2023.0198817 con raccomandata n. 66482564338-9 CP_1 ricevuta in data 22.4.2023 (cfr. doc. ” e ”). A sua Controparte_3 Controparte_4
volta, il ricorrente ha documentato di aver tempestivamente proposto ricorso amministrativo in data 27.4.2023 (cfr. la documentazione allegata al ricorso), deducendo che nessun provvedimento definitivo espresso era stato adottato da . Parte ricorrente non ha tuttavia CP_1
dedotto di aver proposto ricorso amministrativo di secondo grado.
In ossequio alla normativa e ai principi sopra richiamati, il ricorso introduttivo del giudizio avrebbe dovuto essere depositato entro il 23.12.2023, ossia decorsi duecentoquaranta giorni dalla data del ricorso amministrativo (centoventi giorni ex art. 22 D.L. 7/1970 decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo).
Atteso che il ricorso è stato depositato in data successiva, vale a dire il 26.2.2024, parte ricorrente va dichiarata decaduta dal diritto a promuovere l'azione giudiziaria e la relativa domanda va dichiarata inammissibile.
4. Le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza ex art 91 c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali svolte (studio, introduttiva, decisoria).
4 Quanto al valore della causa deve farsi applicazione della regola del “valore effettivo della controversia” di cui all'art. 5 co. 1 del DM 55/2014. Sebbene la domanda risulti di valore indeterminabile, il relativo parametro tabellare di riferimento per la determinazione del compenso appare non coerente rispetto all'effettivo valore della controversia e alla modesta complessità in diritto dell'attività difensiva svolta, sicché risulta proporzionato, per le ragioni sopra esposte, il parametro tabellare riferito alle controversie da € 5.200 a € 26.000 (cfr. Cass. 29821/2019;
10438/2023), in rapporto ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2098/2024 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento delle giornate di lavoro agricolo;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano nella complessiva somma di € 1.863,50 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Catania, 15/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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