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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 16.07.2024 al n. 3775 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Luciana Ruggiero C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Nola (NA) alla Via Padre Paolino
Mancusi 9;
RICORRENTE
CONTRO
Co
presso il tribunale di Nola
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 26.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.07.2024, il signor premesso di aver Parte_1
manifestato il desiderio di identificarsi con il genere femminile e di essersi comportato nelle relazioni sociali come una donna, esponeva di avere intrapreso e concluso presso l'A.O.U. Federico II di Napoli
– D.A.I. materno un percorso psicologico nonché di aver intrapreso da tempo un percorso endocrinologico con conseguente sviluppo dei caratteri femminili. Sulla scorta delle predette deduzioni e rappresentando il disagio di appartenere al genere maschile, il ricorrente adiva il
Tribunale di Nola al fine di ottenere la autorizzazione al trattamento medico – chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere maschile a quello femminile e all'accertamento della identità maschile della ricorrente e contestualmente ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Acerra (NA) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, dell'atto contenente il signor con l'assunzione del nome " al posto di " Parte_1 Per_1
. Parte_1
All'udienza del 26.03.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso, la domanda è risultata fondata e merita pertanto di essere accolta.
Dalla documentazione medica prodotta è emerso che il signor si è sottoposto: Parte_1
1) a percorso psicologico che ha condotto alla seguente diagnosi: “disforia di genere in soggetto biologicamente maschile in fase di pre-transizione ed in assenza di condizioni fisiche di intersessualità” (cfr. relazione psicoterapeutica della dott.ssa e prodotta da parte Persona_2 ricorrente); 2) percorso endocrinologico presso il centro di endocrinologia pediatrica dell'AOU
Federico II di Napoli – DAI materno infantile affermante genere femminile (cfr. certificazione medica versata in atti da parte ricorrente).
Dal compendio istruttorio è emersa la consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
Il ricorrente, ascoltato in sede di interrogatorio libero dal Giudice, si è presentato come soggetto già esteriormente appartenente a sesso diverso da quello risultante dai suoi dati anagrafici. Nel corso del colloquio il ricorrente ha mostrato la sua, già consolidata, convinzione di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione, tanto da aver assunto con evidenza l'immagine esteriore del sesso femminile (aspetto, voce, comportamento). La sua esperienza di vita, fin dall'infanzia, ha visto l'istante sentirsi di sesso diverso e nell'identificarsi in tale diverso genere ha riscontrato, col tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
Invero, anche nei suoi rapporti sociali, in famiglia, nell'ambito dei rapporti di tipo amicale è pacificamente riconosciuta già l'identità femminile.
Alla stregua delle riferite risultanze processuali, ad avviso del Collegio, risulta meritevole di accoglimento la domanda tesa alla rettifica dello stato civile richiesta nonché quella concernente il prenome di in come richiesto. Parte_1 Per_1
Occorre, difatti, osservare che l'art. 1 della l. 164/1982 prevede che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost.
Il Tribunale ritiene, per le ragioni sopra delineate, che sussistano nel caso di specie i presupposti per dar luogo alla rettificazione non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri identitari attuali del ricorrente, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione al ricorrente del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
Il prenome del signor deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da Pt_1
in risultando quest'ultimo il nome con il quale da molto tempo egli è Parte_1 Per_1
conosciuto nel mondo esterno.
Quanto, invece, alla richiesta di autorizzazione al trattamento medico – chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere maschile a quello femminile, si rappresenta che la Corte Costituzione, con la sentenza n. 143/2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che
«avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto
«non corrisponde più alla ratio legis» (Corte Cost. sent 143 del 23.07.2024).
Pertanto, questo collegio ritiene che non vi sia nulla da provvedere sulla domanda della ricorrente di riconoscimento del diritto all'adeguamento dei caratteri sessuali fisici stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico.
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Accerta e dichiara l'identità femminile della parte ricorrente;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Acerra (NA) di rettificare, nel certificato di nascita di l'attribuzione del sesso da maschile a femminile nonché di Parte_1
rettificare il prenome in esso indicato da a Parte_1 Per_1
c) nulla da provvedere sulle restanti domande per quanto in parte motiva;
d) Nulla per le spese.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 08.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott. Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 16.07.2024 al n. 3775 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Luciana Ruggiero C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Nola (NA) alla Via Padre Paolino
Mancusi 9;
RICORRENTE
CONTRO
Co
presso il tribunale di Nola
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 26.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.07.2024, il signor premesso di aver Parte_1
manifestato il desiderio di identificarsi con il genere femminile e di essersi comportato nelle relazioni sociali come una donna, esponeva di avere intrapreso e concluso presso l'A.O.U. Federico II di Napoli
– D.A.I. materno un percorso psicologico nonché di aver intrapreso da tempo un percorso endocrinologico con conseguente sviluppo dei caratteri femminili. Sulla scorta delle predette deduzioni e rappresentando il disagio di appartenere al genere maschile, il ricorrente adiva il
Tribunale di Nola al fine di ottenere la autorizzazione al trattamento medico – chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere maschile a quello femminile e all'accertamento della identità maschile della ricorrente e contestualmente ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Acerra (NA) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, dell'atto contenente il signor con l'assunzione del nome " al posto di " Parte_1 Per_1
. Parte_1
All'udienza del 26.03.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso, la domanda è risultata fondata e merita pertanto di essere accolta.
Dalla documentazione medica prodotta è emerso che il signor si è sottoposto: Parte_1
1) a percorso psicologico che ha condotto alla seguente diagnosi: “disforia di genere in soggetto biologicamente maschile in fase di pre-transizione ed in assenza di condizioni fisiche di intersessualità” (cfr. relazione psicoterapeutica della dott.ssa e prodotta da parte Persona_2 ricorrente); 2) percorso endocrinologico presso il centro di endocrinologia pediatrica dell'AOU
Federico II di Napoli – DAI materno infantile affermante genere femminile (cfr. certificazione medica versata in atti da parte ricorrente).
Dal compendio istruttorio è emersa la consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
Il ricorrente, ascoltato in sede di interrogatorio libero dal Giudice, si è presentato come soggetto già esteriormente appartenente a sesso diverso da quello risultante dai suoi dati anagrafici. Nel corso del colloquio il ricorrente ha mostrato la sua, già consolidata, convinzione di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione, tanto da aver assunto con evidenza l'immagine esteriore del sesso femminile (aspetto, voce, comportamento). La sua esperienza di vita, fin dall'infanzia, ha visto l'istante sentirsi di sesso diverso e nell'identificarsi in tale diverso genere ha riscontrato, col tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
Invero, anche nei suoi rapporti sociali, in famiglia, nell'ambito dei rapporti di tipo amicale è pacificamente riconosciuta già l'identità femminile.
Alla stregua delle riferite risultanze processuali, ad avviso del Collegio, risulta meritevole di accoglimento la domanda tesa alla rettifica dello stato civile richiesta nonché quella concernente il prenome di in come richiesto. Parte_1 Per_1
Occorre, difatti, osservare che l'art. 1 della l. 164/1982 prevede che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost.
Il Tribunale ritiene, per le ragioni sopra delineate, che sussistano nel caso di specie i presupposti per dar luogo alla rettificazione non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri identitari attuali del ricorrente, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione al ricorrente del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
Il prenome del signor deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da Pt_1
in risultando quest'ultimo il nome con il quale da molto tempo egli è Parte_1 Per_1
conosciuto nel mondo esterno.
Quanto, invece, alla richiesta di autorizzazione al trattamento medico – chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere maschile a quello femminile, si rappresenta che la Corte Costituzione, con la sentenza n. 143/2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che
«avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto
«non corrisponde più alla ratio legis» (Corte Cost. sent 143 del 23.07.2024).
Pertanto, questo collegio ritiene che non vi sia nulla da provvedere sulla domanda della ricorrente di riconoscimento del diritto all'adeguamento dei caratteri sessuali fisici stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico.
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Accerta e dichiara l'identità femminile della parte ricorrente;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Acerra (NA) di rettificare, nel certificato di nascita di l'attribuzione del sesso da maschile a femminile nonché di Parte_1
rettificare il prenome in esso indicato da a Parte_1 Per_1
c) nulla da provvedere sulle restanti domande per quanto in parte motiva;
d) Nulla per le spese.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 08.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott. Vincenza Barbalucca)