Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4687/2024 v.g. promosso dai coniugi:
C.F. , TE C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GIANELLO URSULA
PIERGIORGIO CREMONINI, C.F. , con il C.F._2 patrocinio dell'avv. BARBIERO MARCO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 10
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi TE
e CR GI ai sensi dell'art. 151, 1°
[...] comma, cod. civ. con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicare all'altro coniuge eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
2. Ordinare al Comune di Finale Emilia (MO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. La casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Finale
Emilia (MO), Via Arrigo Pola n. 32, viene assegnata al IGnor
CR GI, con ogni arredo e corredo ivi esistente, ad eccezione degli effetti personali della IG.ra TE
che avrà 5 giorni di tempo a far data dall'udienza di
[...] comparizione dei coniugi avanti al Tribunale per asportarli altrove e per procedere con le pratiche amministrative per il trasferimento della propria residenza;
4. Il figlio minore sarà affidato in forma condivisa Persona_1 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale nel massimo spirito collaborativo, adoperandosi affinché lo stesso mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, e nel rispetto delle inclinazioni naturali del minore, oltre che nel suo preminente interesse, attuando tutte le scelte, le decisioni e gli indirizzi relativi alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla formazione del medesimo di comune accordo;
resta inteso che avrà la residenza anagrafica e collocamento presso il padre. Per_1
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sul minore uniformandosi ai criteri adottati in costanza di matrimonio assumendo di comune accordo ogni decisione riguardante pagina 2 di 10 le questioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
I genitori dovranno seguire sia insieme che separatamente il profitto scolastico e dei corsi parascolastici frequentati dal figlio, informandosi presso gli insegnanti e curando che frequenti regolarmente la Per_1 scuola e i corsi di formazione cui sarà iscritto, con condivisione dei documenti scolastici dello stesso.
Ciascun genitore si occuperà direttamente delle necessità quotidiane del figlio nei periodi in cui lo stesso sarà collocato presso di sé, impegnandosi a collaborare nel preminente interesse del minore.
In attuazione dell'affidamento condiviso, vista l'età di , 16 Per_1 anni, e l'attuale occupazione lavorativa all'estero della IGnora
[...]
, la madre potrà vedere e tenere presso di sé il TE figlio ogni qualvolta si troverà in Italia, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore, previa comunicazione al padre;
potrà vedere e trascorrere con il figlio almeno sette Per_1 giorni durante le vacanze scolastiche invernali alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, nonché il 31 dicembre e il 1 Gennaio;
almeno 3 giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e fino a due mesi durante le vacanze scolastiche estive;
5. Disporre a carico della IGnora TE
l'obbligo di corrispondere al IGnor CR GI, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di Persona_1
€ 200,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di Dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
6. Le spese straordinarie afferenti al figlio saranno a carico di Per_1
pagina 3 di 10 entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale di Modena che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
pagina 4 di 10 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7. I genitori concordano che l'assegno unico verrà percepito esclusivamente dal IG. GI CR, mentre le detrazioni per il figlio a carico saranno al 50% ciascuno.
8. I IGnori e GI CR si TE danno reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o il rinnovo del loro passaporto e del documento valido per l'espatrio del minore.
9. La IGnora si impegna a cedere e TE trasferire, al IG. CR GI, che accetta, la piena ed esclusiva proprietà della propria quota indivisa dell'immobile adibito a casa familiare sito Finale Emilia (MO), Via Arrigo Pola n. 32, identificato catastalmente: Comune di Finale Emilia (MO), Foglio 65,
Mappale 424, Sub 1 Cat. A/2, Classe 3, vani 6,5, superficie catastale proposta 158 metri, rendita catastale € 587,47; Foglio 65, Mappale
424, Sub 2 Cat. C/6, classe 6, mq 15, superficie catastale 20mq, rendita catastale proposta € 51,90, acquistato in data 18.12.2019, con atto a Ministero del Notaio Dott.ssa Rep n. Persona_2
20954, Racc. n. 6475.
La cessione ed il trasferimento della quota comprenderanno tutti i diritti ad essa relativi e le Parti pattuiscono che la cessione e il trasferimento della quota del 50% di spettanza della IGnora Pt_1 sull'immobile sopra descritto, avverrà a favore del IG.
[...]
pagina 5 di 10 CR GI che diverrà pieno proprietario dell'immobile stesso, obbligandosi espressamente la IGnora TE
ad effettuare la suddetta cessione senza alcuna pretesa e/o
[...] corrispettivo, in esclusiva e totale esecuzione degli obblighi qui assunti, escluso espressamente ogni spirito di liberalità, in quanto la predetta cessione viene effettuata nell'ambito della regolamentazione e della definizione dei rapporti patrimoniali fra le Parti in sede di separazione dei coniugi, con effetto compensativo del contributo da ciascuno dato nel corso del matrimonio. Si rappresenta che i trasferimenti immobiliari qui indicati, come chiarito con risoluzione n.
80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni
"prima casa", non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
Ai soli fini fiscali, per quanto occorra, si dichiara che il valore della quota di immobile ceduta è pari ad € 112.500,00, salvo svalutazione, valore evincibile dall'atto di compravendita del 18.12.2019, a
Ministero del Notaio Dott.ssa , Rep n. 20954, Racc. Persona_2
n. 6475 (Cfr. doc.n. 3.).
Le spese dell'atto notarile e di quant'altro connesso al suddetto trasferimento saranno esclusivamente a carico dal IGnor CR
GI.
La IGnora si impegna quindi a TE partecipare al rogito notarile avanti al Notaio scelto dal IGnor
CR GI nel giorno ed ora che gli verranno indicati con preavviso di almeno 15 giorni.
Inoltre a fronte del suddetto trasferimento della quota dell'immobile da parte della IG.ra , il IGnor TE
CR GI si obbliga ad accollarsi integralmente il pagina 6 di 10 pagamento delle residue rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile, liberando e tenendo indenne la IGnora TE
da ogni e qualsivoglia pretesa e/o richiesta dell'Istituto
[...] di Credito, riconducibile al mutuo, già a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso.
10. Il IGnor CR GI, per la regolazione di ogni pregresso rapporto economico e patrimoniale con la IGnora
[...]
, si obbliga: TE
- a corrispondere alla IGnora la TE somma di € 12.500,00, di cui € 6.250,00 mediante bonifico almeno tre giorni prima dell'udienza di separazione ed € 6.250,00 non appena la separazione sarà divenuta definitiva oppure, alternativamente, contestualmente alla sottoscrizione davanti al Notaio della cessione della quota di proprietà dell'immobile di cui al precedente punto 9 mediante assegno circolare;
- al pagamento integrale del debito contratto con la di CP_1
Finale Emilia, estinguendo il conto corrente n. 0009 02631201 cointestato ai coniugi che attualmente porta un saldo negativo pari ad
€ 3.816,53 ovvero a quella somma eventualmente maturata alla data di estinzione che dovrà avvenire entro cinque giorni dal deposito del ricorso;
- a estinguere il debito attuale con il Controparte_2 per il mancato pagamento delle imposte Tari Post
[...]
2020 e IMU per un importo residuo complessivo di € 2.866,00, provvedendo a rimborsare alla IGnora TE la somma di € 861,75 già corrisposta al creditore procedente mediante pignoramento presso terzi, somma che dovrà essere versata alla IGnora contestualmente alla sottoscrizione davanti al Pt_1
Notaio della cessione della quota di proprietà dell'immobile di cui al precedente punto 9;
pagina 7 di 10 11. Con riferimento al conto corrente n. 07-009430107 presso la
Banca Centro Emilia Credito Cooperativo Italiano, cointestato ai coniugi e sul quale è appoggiato il pagamento del mutuo ipotecario dell'immobile sito in Finale Emilia (MO), Via Arrigo Pola n. 32, i IGnori
CR GI e si obbligano a TE non estinguerlo sino a che non venga intestato solamente al IG.
CR GI o venga aperto un nuovo conto corrente intestato solamente a quest'ultimo presso il quale verrà addebitato il pagamento delle rate di mutuo succitato, con liberazione immediata della IG.ra , impegnandosi il IGnor TE
CR a chiedere tale operazione entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
12. I IGnori CR GI e TE dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare espressamente, pertanto, a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento e/o di contributo al mantenimento.
13. I IGnori CR GI e si TE danno reciprocamente atto di aver definito e precisato ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi insorto in costanza e/o comunque in connessione con il rapporto matrimoniale.
14. Spese e competenze di lite integralmente compensate tra le parti”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
pagina 8 di 10 - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da TE
e PIERGIORGIO CREMONINI, ogni diversa domanda,
[...] deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi TE
, nata il [...] in [...]
[...]
CREMONINI, nato il [...] a [...].
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FINALE EMILIA (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2016, atto n. 7, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 9 di 10 Così deciso nella camera di conIGlio del 05/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 10 di 10