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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6786 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LA IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. MA IO LU IL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6014 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 14/11/2025 e vertente
TRA
( ), con l'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1 Davide Binda nel cui studio in Roma Via Dei Colli Portuensi, n. 386 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
(c.f. ), con Controparte_1 C.F._2 l'avvocato Federica Musso nel cui studio in Mesagne Via Boemondo Normanno n. 31 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA NEL GIUDIZIO RIASSUNTO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14022 pubblicata il 14/10/2020 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 9 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “...1.1. Controparte_1 ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto n. 16063/2016 di questo Tribunale, con cui è stato ingiunto a e , in via Persona_1 Parte_1 tra loro solidale, il pagamento della somma di euro 347.000,00, oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria. Con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha infatti esposto che i due soggetti nei cui confronti agiva, in data 13.4.2007, si erano riconosciuti debitori dell'importo suindicato, impegnandosi ad effettuarne il pagamento entro il 13.4.2009 e che, tuttavia, trascorso quest'ultimo termine e nonostante i solleciti, erano rimasti inadempimenti.
1.2. I destinatari della ingiunzione hanno quindi proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte. A sostegno dell'opposizione svolta, hanno infatti eccepito:
- la nullità del decreto opposto, in quanto in esso risultavano erroneamente indicati sia il nome ed il codice fiscale di Controparte_2
, sia il codice fiscale di;
[...] Parte_1
- la nullità del decreto opposto per l'ulteriore motivo costituito dalla mancanza dei timbri di congiunzione sulle copie notificate;
- l'insufficienza delle prove poste a fondamento della domanda monitoria, difettando in particolare la dimostrazione del rapporto e della causale che avrebbero generato il debito;
- la erronea liquidazione degli interessi, posto che la domanda monitoria non era stata preceduta da alcun sollecito.
1.3. La opposta si è a sua volta costituita in giudizio, concludendo per il rigetto della opposizione e la conferma del decreto opposto. Ha infatti allegato e dedotto:
- che la inesatta indicazione di parte del nome e dei codici fiscali costituiva un mero errore materiale, non idoneo a determinare l'invalidità dell'atto e della sua notificazione in quanto non influente sulla individuazione dei soggetti cui tali atti si riferivano;
- che l'assenza dei timbri di congiunzione era irrilevante, in quanto il difensore aveva dichiarato la conformità degli stessi agli originali ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 16-bis del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modificazioni in legge 17.12.2012 n.221 (così come modificato dal D.L. 83/2015);
- che era stata data adeguata prova del credito mediante il deposito della ricognizione di debito, avente gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. e che, peraltro, il credito trovava origine nei precedenti contratti di compravendita intercorsi fra le parti (“gli opponenti e la sig.ra CP_1 hanno avuto tra di loro svariati rapporti di compravendita, risalenti a più di dieci anni addietro. Invero, la sig.ra acquistava dai coniugi CP_1 Per_1 degli immobili. In fase di rogito notarile si apprendeva che i coniugi Per_1
pag. 2 di 9 avevano numerose esposizioni debitorie con più di un istituto di credito per un ammontare di circa euro 980.000,00. Al tal fine la sig.ra , CP_1 d'accordo con i sig.ri , procedeva ad estinguere tutte le esposizioni Per_1 debitorie degli opposti. Ma vi è di più. Al sig. furono versati oltre Per_1 euro 80.000,00 mediante assegni circolari intestati allo stesso”);
- che era infine anche infondata l'eccezione sollevata in merito alla debenza degli interessi.
1.4. Con sentenza non definitiva n. 9926/2017 del 17 maggio 2017, è stata rigettata la prima eccezione posta a fondamento della opposizione (erronea indicazione delle generalità dei destinatari dell'ingiunzione). Assegnati poi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, istruita su base esclusivamente documentale, è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusione sopra trascritte, mediante assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
ha quindi condannato e , in via tra loro solidale, al rimborso, Controparte_2 Parte_1 in favore del difensore di , avv. Federica Musso, Controparte_1 dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 12.678,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “2. Sull'assenza dei timbri di congiunzione. Anche l'eccezione in esame è infondata e va pertanto rigettata. La copia analogica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, notificato agli odierni opponenti a mezzo del servizio postale, recano infatti l'attestazione di conformità agli originali rilasciata dal difensore della ricorrente. Potere questo previsto dal comma 9 bis dell'articolo 16 bis del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in L. n. 221/2012 (comma aggiunto dall'art. 52, comma 1, L. n. 114/2014, poi modificato dall'art. 19, comma 1, L. n. 132/2015), a norma del quale “Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale”.
3. Sulla prova del credito di parte opposta.
3.1. Come è noto, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale. La previsione dell'art. 1988 c.c. – in cui rientrano anche dichiarazioni titolate – determina infatti un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità
o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella pag. 3 di 9 ricognizione di debito. Da ciò deriva quindi che qualora il promissario, agendo per l'adempimento dell'obbligazione, dia la prova della promessa, incombe sul promittente l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale (v. fra le tante Cass. 4019/2006).
3.2. Nel caso di specie, a fronte della ricognizione di debito prodotta da parte opposta fin dalla fase monitoria (e poi nuovamente depositata come allegato alla comparsa di costituzione e risposta), gli odierni opponenti non hanno disconosciuto la sottoscrizione della dichiarazione in questione, né hanno in alcun modo provato l'inesistenza, la invalidità o l'estinzione del rapporto ad essa sottostante (non formulando peraltro alcuna richiesta istruttoria al riguardo, né depositando documentazione idonea ad offrire un sia pur minimo principio di prova contraria). Ai sensi dell'art. 1988 c.c. ed in forza dei principi sopra richiamati, il documento prodotto da parte opposta costituisce quindi prova del credito azionato.
4. Sugli interessi liquidati nel decreto opposto. E' infine infondata anche l'eccezione formulata dagli opponenti sul punto. Nel ricorso per decreto ingiuntivo, gli interessi sono stati richiesti
“dalla domanda al saldo”. Con l'ingiunzione qui opposta è stato quindi ordinato ai debitori il pagamento, oltre che della somma capitale e delle spese di lite, degli
“interessi come da domanda”. Gli interessi sono quindi dovuti – come correttamente indicato nel decreto opposto – nei limiti della domanda proposta (cfr. art. 112 c.p.c.) e dunque a partire dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (considerando, fra l'altro, che i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282 c.c. e che la loro debenza non era quindi nella specie condizionata dalla successiva notifica del decreto ingiuntivo).
5. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia parametrato alla entità del credito;
importi minimi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione, in ragione della limitatezza e assenza di complessità delle questioni rilevanti ai fini della decisione).”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “...previa disposizione della sospensione della efficacia esecutiva della sentenza rimessa nel giudizio di primo grado n. 14022/2020 RG n. 63854/2016, anche in ordine alla spese di giudizio, IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del presente gravame, riformare totalmente la sentenza di primo grado, accertando la proponibilità e la pag. 4 di 9 ammissibilità della domanda/opposizione spiegata davanti al Giudice di prime cure e per l'effetto, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, dichiarare nullo e di nessun effetto e pertanto revocare il decreto ingiuntivo TRIBUNALE DI ROMA n. 16063/2016 RG 40044/2016 e dichiarando e accertando che nulla è dovuto alla appellata convenuta da parte dell'odierna appellante in riassunzione. Il tutto con condanna della controparte appellata, alle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi nei confronti dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “...rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'appellante, in quanto infondata in fatto e diritto;
• rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti, confermando la sentenza n. 14022/2020 resa dal Tribunale di Roma in data 12.10.2020 e pubblicata il 14.10.2020, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
• Condannare l' appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
Deceduto e dichiarato interrotto il giudizio, Controparte_2
lo riassumeva e si costituiva, mentre la Parte_1 Controparte_1 Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
La causa, pure di risalente iscrizione a ruolo, veniva assegnata a questo collegio con decreto del 1/4/2025, che provvedeva anche al mutamento del rito con la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c..
All'odierna udienza la causa era discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da contiene quattro Parte_1 motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “ERRONEA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE IN MERITO ALLA COMPLETEZZA PROBATORIA DEI DOCUMENTI ALLEGATI DALLA RICORRENTE ED ODIERNA APPELLATA, SENZA PROVA ALCUNA DEL RAPPORTO E DELLA CAUSALE CHE AVREBBE GENERATO LA DEBENZA – CARENZA DEL REQUISITO DELLA ESIGIBILITA' DELLE SOMME”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe trascurato la giurisprudenza sulla validità della scrittura privata che pag. 5 di 9 pretenderebbe la necessità della sottoscrizione di entrambe le parti, della previsione di modalità e tempi per l'estinzione del debito, altrimenti non esigibile, mentre il debito della somma, che secondo Controparte_1 rappresenterebbe il corrispettivo di vendite immobiliari, non è menzionato nel contratto di compravendita, il quale avrebbe dovuto a pena di nullità essere in forma scritta, ma nella separata ricognizione.
Il motivo è infondato.
L'appellante trascura la ricostruzione compiuta dal Tribunale per cui l'obbligo di di corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 347.000,00 è fondato sulla ricognizione di debito del 13/4/2007, da ella sottoscritta assieme al defunto marito . Controparte_2 L'appellante confonde la ricognizione di debito con una scrittura privata, mentre essa è una promessa unilaterale che necessita della sottoscrizione del solo promittente, senza che occorra neppure la previsione di tempi o modi dell'obbligazione, altrimenti definiti. La circostanza precisata da per cui all'origine del Controparte_1 debito ci sarebbero delle vendite immobiliari favorite dalla liberazione dei venditori da esposizioni debitorie di cui ella si sarebbe fatta carico, è irrilevante ai fini della effettività dell'obbligo, oggetto di ricognizione, di di corrispondere a la somma di € Parte_1 Controparte_1 347.000,00. Il Tribunale ha, invero, già spiegato che la ricognizione di debito esonera il creditore dal provare il rapporto fondamentale, che semmai spetta al debitore smentire. Ne discende che, seppure il debito abbia avuto occasione da tacitazioni di creditori necessarie per favorire acquisti immobiliari, non spetta a provare che quelle vendite abbiano avuto forma Controparte_1 scritta, né che il debito corrisponda al valore degli immobili diminuito degli esborsi da lei sostenuti, e men che meno che quel debito dovesse essere menzionato negli atti di compravendita.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN MERITO ALLA MANCATA PROVA CIRCA LA CAUSALE DI DEBENZA”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe trascurato che il suo debito sarebbe da attribuire a presunte esposizioni debitorie che sarebbero state estinte da , di cui però ella Controparte_1 non aveva dato alcuna prova.
Il motivo è infondato.
Per quanto già detto, in risposta al primo motivo, Controparte_1 non era tenuta a fornire alcuna prova dell'estinzione delle esposizioni pag. 6 di 9 debitori dei promittenti, che hanno generato la ricognizione del debito di € 347.000,00.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER ERRATA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1988 C.C.
”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 1988 c.c., che avrebbe dovuto leggersi in combinato con l'art. 2697 c.c. secondo cui chi voglia far valere in giudizio un suo diritto deve provarne i fatti che ne costituiscano fondamento, spettando a provare il proprio credito, tanto più che la Controparte_1 somma promessa sarebbe stata ridotta da € 360.000,00 ad € 347.000,00, sulla base di accordo tra le parti che fa parte dell'atto.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha fatto, per quanto già detto, corretta applicazione dell'art. 1988 c.c., dispensando espressamente la norma il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria della quale è onerato il debitore. A nulla rileva che nel contesto della promessa di una maggiore somma, la sua riduzione sia stata concordata, valendo l'accordo a sostituire l'oggetto, non già la causa, della promessa, che resta unilaterale e, in quanto tale, assoggettata al regime probatorio proprio della ricognizione.
§ 4.4 – Il quarto motivo è intitolato: “ERRATA STATUIZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE SULLA NULLITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO IN PRIMO GRADO PER ERRATA INDICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI INGIUNTI E MANCATA CORRISPONDENZA DEI LORO CODICI FISCALI ”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il decreto ingiuntivo sarebbe invalido perché recherebbe il nominativo di Controparte_2
, indicato erroneamente come , nonchè il suo
[...] CP_2 errato codice fiscale , al pari dell'errato codice C.F._3 fiscale di , . Parte_1 C.F._4
Il motivo è inammissibile.
L'eccezione di invalidità del decreto ingiuntivo è stata oggetto della decisione contenuta nella sentenza non definitiva n. 9926/2017 del 17 maggio 2017, avverso la quale pure l'appellante ha fatto riserva di appello all'udienza del 9/5/2018.
pag. 7 di 9 Vero è che l'appello si è limitato a riproporre la doglianza già prospettata senza confrontarsi con la decisione assunta dal Tribunale, che ha già spiegato come la notificazione del decreto ingiuntivo sia avvenuta all'indirizzo esatto degli ingiunti, senza incertezze in ordine alla loro esatta individuazione e senza conseguenze cagionate dall'errore, citando puntuale giurisprudenza, la quale ha chiarito che “L'errore nell'indicazione delle generalità … non comporta nullità … qualora il destinatario sia identificabile con certezza in base agli elementi contenuti nella citazione o nella relata;
in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici” (Cass. 18427/2013).
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione da € 260.001 a € 520.000 di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla riassunzione dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 contro la sentenza n. 14022 pubblicata il 14/10/2020 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di , e per essa in favore del Controparte_1 procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 17.179,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato pag. 8 di 9 dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 14/11/2025.
L'estensore Il presidente
MA IO LU IL LA IZ
pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LA IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. MA IO LU IL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6014 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 14/11/2025 e vertente
TRA
( ), con l'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1 Davide Binda nel cui studio in Roma Via Dei Colli Portuensi, n. 386 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
(c.f. ), con Controparte_1 C.F._2 l'avvocato Federica Musso nel cui studio in Mesagne Via Boemondo Normanno n. 31 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA NEL GIUDIZIO RIASSUNTO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14022 pubblicata il 14/10/2020 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 9 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “...1.1. Controparte_1 ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto n. 16063/2016 di questo Tribunale, con cui è stato ingiunto a e , in via Persona_1 Parte_1 tra loro solidale, il pagamento della somma di euro 347.000,00, oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria. Con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha infatti esposto che i due soggetti nei cui confronti agiva, in data 13.4.2007, si erano riconosciuti debitori dell'importo suindicato, impegnandosi ad effettuarne il pagamento entro il 13.4.2009 e che, tuttavia, trascorso quest'ultimo termine e nonostante i solleciti, erano rimasti inadempimenti.
1.2. I destinatari della ingiunzione hanno quindi proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte. A sostegno dell'opposizione svolta, hanno infatti eccepito:
- la nullità del decreto opposto, in quanto in esso risultavano erroneamente indicati sia il nome ed il codice fiscale di Controparte_2
, sia il codice fiscale di;
[...] Parte_1
- la nullità del decreto opposto per l'ulteriore motivo costituito dalla mancanza dei timbri di congiunzione sulle copie notificate;
- l'insufficienza delle prove poste a fondamento della domanda monitoria, difettando in particolare la dimostrazione del rapporto e della causale che avrebbero generato il debito;
- la erronea liquidazione degli interessi, posto che la domanda monitoria non era stata preceduta da alcun sollecito.
1.3. La opposta si è a sua volta costituita in giudizio, concludendo per il rigetto della opposizione e la conferma del decreto opposto. Ha infatti allegato e dedotto:
- che la inesatta indicazione di parte del nome e dei codici fiscali costituiva un mero errore materiale, non idoneo a determinare l'invalidità dell'atto e della sua notificazione in quanto non influente sulla individuazione dei soggetti cui tali atti si riferivano;
- che l'assenza dei timbri di congiunzione era irrilevante, in quanto il difensore aveva dichiarato la conformità degli stessi agli originali ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 16-bis del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modificazioni in legge 17.12.2012 n.221 (così come modificato dal D.L. 83/2015);
- che era stata data adeguata prova del credito mediante il deposito della ricognizione di debito, avente gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. e che, peraltro, il credito trovava origine nei precedenti contratti di compravendita intercorsi fra le parti (“gli opponenti e la sig.ra CP_1 hanno avuto tra di loro svariati rapporti di compravendita, risalenti a più di dieci anni addietro. Invero, la sig.ra acquistava dai coniugi CP_1 Per_1 degli immobili. In fase di rogito notarile si apprendeva che i coniugi Per_1
pag. 2 di 9 avevano numerose esposizioni debitorie con più di un istituto di credito per un ammontare di circa euro 980.000,00. Al tal fine la sig.ra , CP_1 d'accordo con i sig.ri , procedeva ad estinguere tutte le esposizioni Per_1 debitorie degli opposti. Ma vi è di più. Al sig. furono versati oltre Per_1 euro 80.000,00 mediante assegni circolari intestati allo stesso”);
- che era infine anche infondata l'eccezione sollevata in merito alla debenza degli interessi.
1.4. Con sentenza non definitiva n. 9926/2017 del 17 maggio 2017, è stata rigettata la prima eccezione posta a fondamento della opposizione (erronea indicazione delle generalità dei destinatari dell'ingiunzione). Assegnati poi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, istruita su base esclusivamente documentale, è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusione sopra trascritte, mediante assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
ha quindi condannato e , in via tra loro solidale, al rimborso, Controparte_2 Parte_1 in favore del difensore di , avv. Federica Musso, Controparte_1 dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 12.678,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “2. Sull'assenza dei timbri di congiunzione. Anche l'eccezione in esame è infondata e va pertanto rigettata. La copia analogica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, notificato agli odierni opponenti a mezzo del servizio postale, recano infatti l'attestazione di conformità agli originali rilasciata dal difensore della ricorrente. Potere questo previsto dal comma 9 bis dell'articolo 16 bis del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in L. n. 221/2012 (comma aggiunto dall'art. 52, comma 1, L. n. 114/2014, poi modificato dall'art. 19, comma 1, L. n. 132/2015), a norma del quale “Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale”.
3. Sulla prova del credito di parte opposta.
3.1. Come è noto, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale. La previsione dell'art. 1988 c.c. – in cui rientrano anche dichiarazioni titolate – determina infatti un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità
o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella pag. 3 di 9 ricognizione di debito. Da ciò deriva quindi che qualora il promissario, agendo per l'adempimento dell'obbligazione, dia la prova della promessa, incombe sul promittente l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale (v. fra le tante Cass. 4019/2006).
3.2. Nel caso di specie, a fronte della ricognizione di debito prodotta da parte opposta fin dalla fase monitoria (e poi nuovamente depositata come allegato alla comparsa di costituzione e risposta), gli odierni opponenti non hanno disconosciuto la sottoscrizione della dichiarazione in questione, né hanno in alcun modo provato l'inesistenza, la invalidità o l'estinzione del rapporto ad essa sottostante (non formulando peraltro alcuna richiesta istruttoria al riguardo, né depositando documentazione idonea ad offrire un sia pur minimo principio di prova contraria). Ai sensi dell'art. 1988 c.c. ed in forza dei principi sopra richiamati, il documento prodotto da parte opposta costituisce quindi prova del credito azionato.
4. Sugli interessi liquidati nel decreto opposto. E' infine infondata anche l'eccezione formulata dagli opponenti sul punto. Nel ricorso per decreto ingiuntivo, gli interessi sono stati richiesti
“dalla domanda al saldo”. Con l'ingiunzione qui opposta è stato quindi ordinato ai debitori il pagamento, oltre che della somma capitale e delle spese di lite, degli
“interessi come da domanda”. Gli interessi sono quindi dovuti – come correttamente indicato nel decreto opposto – nei limiti della domanda proposta (cfr. art. 112 c.p.c.) e dunque a partire dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (considerando, fra l'altro, che i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282 c.c. e che la loro debenza non era quindi nella specie condizionata dalla successiva notifica del decreto ingiuntivo).
5. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia parametrato alla entità del credito;
importi minimi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione, in ragione della limitatezza e assenza di complessità delle questioni rilevanti ai fini della decisione).”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “...previa disposizione della sospensione della efficacia esecutiva della sentenza rimessa nel giudizio di primo grado n. 14022/2020 RG n. 63854/2016, anche in ordine alla spese di giudizio, IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del presente gravame, riformare totalmente la sentenza di primo grado, accertando la proponibilità e la pag. 4 di 9 ammissibilità della domanda/opposizione spiegata davanti al Giudice di prime cure e per l'effetto, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, dichiarare nullo e di nessun effetto e pertanto revocare il decreto ingiuntivo TRIBUNALE DI ROMA n. 16063/2016 RG 40044/2016 e dichiarando e accertando che nulla è dovuto alla appellata convenuta da parte dell'odierna appellante in riassunzione. Il tutto con condanna della controparte appellata, alle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi nei confronti dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “...rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'appellante, in quanto infondata in fatto e diritto;
• rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti, confermando la sentenza n. 14022/2020 resa dal Tribunale di Roma in data 12.10.2020 e pubblicata il 14.10.2020, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
• Condannare l' appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
Deceduto e dichiarato interrotto il giudizio, Controparte_2
lo riassumeva e si costituiva, mentre la Parte_1 Controparte_1 Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
La causa, pure di risalente iscrizione a ruolo, veniva assegnata a questo collegio con decreto del 1/4/2025, che provvedeva anche al mutamento del rito con la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c..
All'odierna udienza la causa era discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da contiene quattro Parte_1 motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “ERRONEA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE IN MERITO ALLA COMPLETEZZA PROBATORIA DEI DOCUMENTI ALLEGATI DALLA RICORRENTE ED ODIERNA APPELLATA, SENZA PROVA ALCUNA DEL RAPPORTO E DELLA CAUSALE CHE AVREBBE GENERATO LA DEBENZA – CARENZA DEL REQUISITO DELLA ESIGIBILITA' DELLE SOMME”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe trascurato la giurisprudenza sulla validità della scrittura privata che pag. 5 di 9 pretenderebbe la necessità della sottoscrizione di entrambe le parti, della previsione di modalità e tempi per l'estinzione del debito, altrimenti non esigibile, mentre il debito della somma, che secondo Controparte_1 rappresenterebbe il corrispettivo di vendite immobiliari, non è menzionato nel contratto di compravendita, il quale avrebbe dovuto a pena di nullità essere in forma scritta, ma nella separata ricognizione.
Il motivo è infondato.
L'appellante trascura la ricostruzione compiuta dal Tribunale per cui l'obbligo di di corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 347.000,00 è fondato sulla ricognizione di debito del 13/4/2007, da ella sottoscritta assieme al defunto marito . Controparte_2 L'appellante confonde la ricognizione di debito con una scrittura privata, mentre essa è una promessa unilaterale che necessita della sottoscrizione del solo promittente, senza che occorra neppure la previsione di tempi o modi dell'obbligazione, altrimenti definiti. La circostanza precisata da per cui all'origine del Controparte_1 debito ci sarebbero delle vendite immobiliari favorite dalla liberazione dei venditori da esposizioni debitorie di cui ella si sarebbe fatta carico, è irrilevante ai fini della effettività dell'obbligo, oggetto di ricognizione, di di corrispondere a la somma di € Parte_1 Controparte_1 347.000,00. Il Tribunale ha, invero, già spiegato che la ricognizione di debito esonera il creditore dal provare il rapporto fondamentale, che semmai spetta al debitore smentire. Ne discende che, seppure il debito abbia avuto occasione da tacitazioni di creditori necessarie per favorire acquisti immobiliari, non spetta a provare che quelle vendite abbiano avuto forma Controparte_1 scritta, né che il debito corrisponda al valore degli immobili diminuito degli esborsi da lei sostenuti, e men che meno che quel debito dovesse essere menzionato negli atti di compravendita.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN MERITO ALLA MANCATA PROVA CIRCA LA CAUSALE DI DEBENZA”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe trascurato che il suo debito sarebbe da attribuire a presunte esposizioni debitorie che sarebbero state estinte da , di cui però ella Controparte_1 non aveva dato alcuna prova.
Il motivo è infondato.
Per quanto già detto, in risposta al primo motivo, Controparte_1 non era tenuta a fornire alcuna prova dell'estinzione delle esposizioni pag. 6 di 9 debitori dei promittenti, che hanno generato la ricognizione del debito di € 347.000,00.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER ERRATA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1988 C.C.
”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 1988 c.c., che avrebbe dovuto leggersi in combinato con l'art. 2697 c.c. secondo cui chi voglia far valere in giudizio un suo diritto deve provarne i fatti che ne costituiscano fondamento, spettando a provare il proprio credito, tanto più che la Controparte_1 somma promessa sarebbe stata ridotta da € 360.000,00 ad € 347.000,00, sulla base di accordo tra le parti che fa parte dell'atto.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha fatto, per quanto già detto, corretta applicazione dell'art. 1988 c.c., dispensando espressamente la norma il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria della quale è onerato il debitore. A nulla rileva che nel contesto della promessa di una maggiore somma, la sua riduzione sia stata concordata, valendo l'accordo a sostituire l'oggetto, non già la causa, della promessa, che resta unilaterale e, in quanto tale, assoggettata al regime probatorio proprio della ricognizione.
§ 4.4 – Il quarto motivo è intitolato: “ERRATA STATUIZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE SULLA NULLITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO IN PRIMO GRADO PER ERRATA INDICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI INGIUNTI E MANCATA CORRISPONDENZA DEI LORO CODICI FISCALI ”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il decreto ingiuntivo sarebbe invalido perché recherebbe il nominativo di Controparte_2
, indicato erroneamente come , nonchè il suo
[...] CP_2 errato codice fiscale , al pari dell'errato codice C.F._3 fiscale di , . Parte_1 C.F._4
Il motivo è inammissibile.
L'eccezione di invalidità del decreto ingiuntivo è stata oggetto della decisione contenuta nella sentenza non definitiva n. 9926/2017 del 17 maggio 2017, avverso la quale pure l'appellante ha fatto riserva di appello all'udienza del 9/5/2018.
pag. 7 di 9 Vero è che l'appello si è limitato a riproporre la doglianza già prospettata senza confrontarsi con la decisione assunta dal Tribunale, che ha già spiegato come la notificazione del decreto ingiuntivo sia avvenuta all'indirizzo esatto degli ingiunti, senza incertezze in ordine alla loro esatta individuazione e senza conseguenze cagionate dall'errore, citando puntuale giurisprudenza, la quale ha chiarito che “L'errore nell'indicazione delle generalità … non comporta nullità … qualora il destinatario sia identificabile con certezza in base agli elementi contenuti nella citazione o nella relata;
in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici” (Cass. 18427/2013).
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione da € 260.001 a € 520.000 di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla riassunzione dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 contro la sentenza n. 14022 pubblicata il 14/10/2020 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di , e per essa in favore del Controparte_1 procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 17.179,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato pag. 8 di 9 dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 14/11/2025.
L'estensore Il presidente
MA IO LU IL LA IZ
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