Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, istituito con regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429 , quale risulta modificato dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 , mutui fino all'ammontare di lire 5 miliardi, estinguibili in 35 anni, al saggio vigente ai momento della concessione, da servire per la costruzione, l'arredamento e le installazioni di primo impianto di un' centro di idrodinamica.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, istituito con regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429 , quale risulta modificato dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 , mutui fino all'ammontare di lire 5 miliardi, estinguibili in 35 anni, al saggio vigente ai momento della concessione, da servire per la costruzione, l'arredamento e le installazioni di primo impianto di un' centro di idrodinamica.