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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/09/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 14017/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 14017/2024, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. GALLANA FEDERICO , come da mandato in Parte_1 atti;
e
, con l'avv. ROCCA RICCARDO , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
oggetto: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51
c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio per l'udienza cartolare del
9.09.2025, come da ricorso introduttivo:
1. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Rubano, in via Rubano (PD) in Puglie n.2\A, i.4 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a
[...]
CP_1
2. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE AI FIGLI MINORENNI 2
2.1. Confermare l'affidamento dei figli minori e ad entrambi genitori Per_1 Per_2 conservando la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la madre
[...]
; condizionatamente ai turni di lavoro che mensilmente verranno comunicati al Sig. CP_1
e quindi garantendo i genitori la massima flessibilità e collaborazione nella gestione Pt_1 del diritto di visita;
2.2. confermare il diritto di visita del padre al figlio maggiore secondo le seguenti Per_1 cadenze, sempre condizionatamente ai turni di lavoro di entrambi i genitori che mensilmente verranno comunicati tra loro:
• una mattina alla settimana dalle 6.15, quando la sig.ra ha il turno di CP_1 mattina, con impegno di portarlo a scuola, andarlo a prendere all'uscita e tenerlo con sé fino alle ore 19.00 (mattina coincidente con quella prevista per la sorella al punto
5.b);
• un pomeriggio la settimana dall'uscita di scuola quando lo va a prendere, con pernotto e con impegno a riaccompagnarlo a scuola la mattina seguente, tenendo conto degli impegni di e dei relativi turni di lavoro dei genitori (tale Per_1 pomeriggio coinciderà con quello previsto per la sorella al punto 5.a.)
• un fine settimana ogni due dal sabato mattina alle 9.00 alla domenica sera alle 19.00, sempre tenendo conto dei rispettivi turni di lavoro;
• durante le vacanze di Natale, ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Santo
Stefano, e il giorno di San Silvestro o il Capodanno (1° gennaio) tenendo sempre conto dei turni di lavoro di entrambi;
ad anni alterni l'Epifania;
• un giorno durante le vacanze pasquali, avendo riguardo dei turni di lavoro, specificando che i genitori si alterneranno i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, da concordare di anno in anno;
• quindici giorni durante le vacanze estive, di cui almeno 7 consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
2.3. confermare il diritto di visita del padre alla figlia minore secondo le seguenti Per_2 cadenze, sempre condizionatamente ai turni di lavoro dei genitori che mensilmente verranno comunicati tra loro:
• un pomeriggio a settimana, quando va a prendere all'asilo e la tiene con sé Per_2 fino alle 20.00;
• una mattina la settimana dalle 6.15, quando la Sig.ra ha il turno, con CP_1 impegno di andarla a prendere all'asilo e tenerla con sé fino alle 19.00 3
• ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano, a seconda dei turni di lavoro, nonché alternando il giorno di San Silvestro o il Capodanno (1°gennaio); ad anni alterni l'Epifania;
• un giorno durante le vacanze pasquali, (o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, da concordare di anno in anno);
2.4. confermare che i genitori si impegneranno espressamente a consentire in ogni caso le visite augurali del genitore non collocatario ai figli durante le già menzionate festività;
2.5. confermare che a partire dal compimento degli anni 4 della figlia minore, vigeranno le stesse modalità previste per il fratello e confermare che prima del compimento degli anni 4 della figlia minore i genitori si impegneranno in ogni caso a fare in modo, con reciproca collaborazione, che i fratelli siano il più possibile insieme quando il padre esercita il diritto di visita di durante le festività; Per_1
2.6. confermare che ogni altra occasione come compleanni onomastici o gite o festa del papà volta a mantenere proficuamente e serenamente i più ampi rapporti padre/figli, sarà regolata, caso per caso, dalla reciproca collaborazione genitoriale, impegnandosi gli stessi, per esempio a partecipare entrambi alla festa di compleanno dei figli anche laddove si svolgesse a casa di uno dei genitori;
2.7. confermare che, qualora uno di entrambi i genitori non potesse tenere i bambini a causa di un problema improvviso, dovrà occuparsi di risolvere tempestivamente l'impedimento.
3. MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE
3.1. Confermare il concorso del Sig. al mantenimento ordinario di e Pt_1 Per_1
mediante la corresponsione alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, Per_2 dell'assegno complessivo pari ad euro 650,00. L'importo indicato verrà versato mediante bonifico sul conto corrente bancario della Sig.ra e sarà soggetto a rivalutazione CP_1 annuale in relazione alle variazioni percentuali misurate dall'indice Istat con decorrenza dal mese di ottobre 2025;
3.2. confermare che l'assegno unico per i figli verrà versato 100% alla madre;
3.3. confermare che le spese straordinarie si intendono divise al 50% come da Protocollo del Tribunale, con la precisazione che il padre sarebbe disponibile a: 4
• mantenere la figlia nell'attuale asilo infanzia "Educare nel bosco" fino alla Per_2 fine del percorso;
• pagare i centri estivi al 50%, concordando preventivamente attività e centro;
• pagare al 50% regali e feste di compleanno e regali maestre, purché ragionevoli;
• rimborsare al 50% le spese per farmaci omeopatici, nell'interesse dei bambini.
La sig.ra potrà agire in libertà fino ad uno scontrino complessivo massimo CP_1 mensile di 70 euro per entrambi i figli (non per ciascuno dei figli); per spese superiori invece sarà necessario un previo accordo.
4. Le parti dichiarano di nulla avere e pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo e/o ragione connessi direttamente o direttamente al vincolo di coniugio;
5. Le spese legali del procedimento di divorzio si intendono integralmente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario il 9.09.2012 in PADOVA e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PADOVA, Atto n. 226, parte II, serie A, Anno 2012.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 27.09.2016, e , il Per_1 Per_2
17.02.2022.
Le parti, con ricorso depositato in data 2/12/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 14/01/2025, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 174/2025 del
28/01/2025, pubblicata il 5/02/2025 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del
28/01/2025, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 6-8/09/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche 5
incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta, ovvero dal 14/01/2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, delle stesse va preso atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e celebrato il 9.09.2012 in PADOVA e trascritto nel
[...] CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di PADOVA, Atto n. 226, parte II, serie A, Anno 2012;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 9.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 14017/2024, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. GALLANA FEDERICO , come da mandato in Parte_1 atti;
e
, con l'avv. ROCCA RICCARDO , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
oggetto: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51
c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio per l'udienza cartolare del
9.09.2025, come da ricorso introduttivo:
1. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Rubano, in via Rubano (PD) in Puglie n.2\A, i.4 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a
[...]
CP_1
2. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE AI FIGLI MINORENNI 2
2.1. Confermare l'affidamento dei figli minori e ad entrambi genitori Per_1 Per_2 conservando la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la madre
[...]
; condizionatamente ai turni di lavoro che mensilmente verranno comunicati al Sig. CP_1
e quindi garantendo i genitori la massima flessibilità e collaborazione nella gestione Pt_1 del diritto di visita;
2.2. confermare il diritto di visita del padre al figlio maggiore secondo le seguenti Per_1 cadenze, sempre condizionatamente ai turni di lavoro di entrambi i genitori che mensilmente verranno comunicati tra loro:
• una mattina alla settimana dalle 6.15, quando la sig.ra ha il turno di CP_1 mattina, con impegno di portarlo a scuola, andarlo a prendere all'uscita e tenerlo con sé fino alle ore 19.00 (mattina coincidente con quella prevista per la sorella al punto
5.b);
• un pomeriggio la settimana dall'uscita di scuola quando lo va a prendere, con pernotto e con impegno a riaccompagnarlo a scuola la mattina seguente, tenendo conto degli impegni di e dei relativi turni di lavoro dei genitori (tale Per_1 pomeriggio coinciderà con quello previsto per la sorella al punto 5.a.)
• un fine settimana ogni due dal sabato mattina alle 9.00 alla domenica sera alle 19.00, sempre tenendo conto dei rispettivi turni di lavoro;
• durante le vacanze di Natale, ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Santo
Stefano, e il giorno di San Silvestro o il Capodanno (1° gennaio) tenendo sempre conto dei turni di lavoro di entrambi;
ad anni alterni l'Epifania;
• un giorno durante le vacanze pasquali, avendo riguardo dei turni di lavoro, specificando che i genitori si alterneranno i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, da concordare di anno in anno;
• quindici giorni durante le vacanze estive, di cui almeno 7 consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
2.3. confermare il diritto di visita del padre alla figlia minore secondo le seguenti Per_2 cadenze, sempre condizionatamente ai turni di lavoro dei genitori che mensilmente verranno comunicati tra loro:
• un pomeriggio a settimana, quando va a prendere all'asilo e la tiene con sé Per_2 fino alle 20.00;
• una mattina la settimana dalle 6.15, quando la Sig.ra ha il turno, con CP_1 impegno di andarla a prendere all'asilo e tenerla con sé fino alle 19.00 3
• ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano, a seconda dei turni di lavoro, nonché alternando il giorno di San Silvestro o il Capodanno (1°gennaio); ad anni alterni l'Epifania;
• un giorno durante le vacanze pasquali, (o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, da concordare di anno in anno);
2.4. confermare che i genitori si impegneranno espressamente a consentire in ogni caso le visite augurali del genitore non collocatario ai figli durante le già menzionate festività;
2.5. confermare che a partire dal compimento degli anni 4 della figlia minore, vigeranno le stesse modalità previste per il fratello e confermare che prima del compimento degli anni 4 della figlia minore i genitori si impegneranno in ogni caso a fare in modo, con reciproca collaborazione, che i fratelli siano il più possibile insieme quando il padre esercita il diritto di visita di durante le festività; Per_1
2.6. confermare che ogni altra occasione come compleanni onomastici o gite o festa del papà volta a mantenere proficuamente e serenamente i più ampi rapporti padre/figli, sarà regolata, caso per caso, dalla reciproca collaborazione genitoriale, impegnandosi gli stessi, per esempio a partecipare entrambi alla festa di compleanno dei figli anche laddove si svolgesse a casa di uno dei genitori;
2.7. confermare che, qualora uno di entrambi i genitori non potesse tenere i bambini a causa di un problema improvviso, dovrà occuparsi di risolvere tempestivamente l'impedimento.
3. MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE
3.1. Confermare il concorso del Sig. al mantenimento ordinario di e Pt_1 Per_1
mediante la corresponsione alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, Per_2 dell'assegno complessivo pari ad euro 650,00. L'importo indicato verrà versato mediante bonifico sul conto corrente bancario della Sig.ra e sarà soggetto a rivalutazione CP_1 annuale in relazione alle variazioni percentuali misurate dall'indice Istat con decorrenza dal mese di ottobre 2025;
3.2. confermare che l'assegno unico per i figli verrà versato 100% alla madre;
3.3. confermare che le spese straordinarie si intendono divise al 50% come da Protocollo del Tribunale, con la precisazione che il padre sarebbe disponibile a: 4
• mantenere la figlia nell'attuale asilo infanzia "Educare nel bosco" fino alla Per_2 fine del percorso;
• pagare i centri estivi al 50%, concordando preventivamente attività e centro;
• pagare al 50% regali e feste di compleanno e regali maestre, purché ragionevoli;
• rimborsare al 50% le spese per farmaci omeopatici, nell'interesse dei bambini.
La sig.ra potrà agire in libertà fino ad uno scontrino complessivo massimo CP_1 mensile di 70 euro per entrambi i figli (non per ciascuno dei figli); per spese superiori invece sarà necessario un previo accordo.
4. Le parti dichiarano di nulla avere e pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo e/o ragione connessi direttamente o direttamente al vincolo di coniugio;
5. Le spese legali del procedimento di divorzio si intendono integralmente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario il 9.09.2012 in PADOVA e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PADOVA, Atto n. 226, parte II, serie A, Anno 2012.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 27.09.2016, e , il Per_1 Per_2
17.02.2022.
Le parti, con ricorso depositato in data 2/12/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 14/01/2025, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 174/2025 del
28/01/2025, pubblicata il 5/02/2025 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del
28/01/2025, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 6-8/09/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche 5
incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta, ovvero dal 14/01/2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, delle stesse va preso atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e celebrato il 9.09.2012 in PADOVA e trascritto nel
[...] CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di PADOVA, Atto n. 226, parte II, serie A, Anno 2012;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 9.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato