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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 320/2024
Udienza del 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 320/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rinaldo Sementa
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore P.IVA_1
- RESISTENTE / CONTUMACE -
avente ad oggetto: docente - ricostruzione della carriera - computo dei servizi “preruolo” - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 320/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08/02/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio il esponendo: Controparte_1
- di far parte del personale docente alle dipendenze del CP_1 resistente e di aver svolto attività lavorativa a tempo determinato per come attestato dai certificati di servizio allegati al ricorso nonché di aver richiesto ed ottenuto il decreto di ricostruzione di carriera (pure in atti);
- che il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di quattro anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici;
- che il criterio adottato ha comportato - a suo dire - il riconoscimento di un servizio preruolo pari ad anni 5 mesi 8 e giorni 0, inferiore al servizio effettivamente prestato e documentato dai certificati di servizio pari - sempre a suo dire - ad anni 8 mesi 2 e giorni 4;
- che tale valutazione è illegittima in quanto ella avrebbe diritto al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato.
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- annullare/disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera in atti, vistato dalla , ed ordinare il Controparte_2 riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi pre-ruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
- disporre la sua collocazione nella legittima posizione stipendiale riconosciuta dal CCNL del Comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato e la conseguente ricostruzione del TFR dovuto alla luce del riconoscimento integrale del preruolo;
- condannare il convenuto a corrispondere in suo favore tutte CP_1 le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione della carriera, di cui all'elaborato contabile in atti, per un importo pari ad €
24.881,00 o alla maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta
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di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo.
2. Nonostante la regolarità della notifica (eseguita a mezzo p.e.c. in data
13/02/2024 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro per l'udienza del 09/12/2025), il non si è Controparte_1 costituito, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Nel merito, il ricorso è manifestamente destituito di fondamento e deve essere, pertanto, rigettato.
4. In via preliminare, è necessaria una sintetica ricostruzione del quadro normativo in tema di ricostruzione della carriera del personale docente
(antecedente alle modifiche apportate dall'art. 14 del decreto-legge n.
69/2023, applicabili al solo personale immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo).
4.1. L'art. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione) stabilisce, nella versione applicabile ratione temporis, che il servizio prestato, «in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo».
L'art. 489, comma 1, del T.U. cit. statuisce che «ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione».
L'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, dettando una norma di interpretazione autentica, ha poi precisato che «il comma 1 dell'articolo
489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1°
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febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».
5. Orbene, la Suprema Corte ha evidenziato che la disciplina sopra illustrata è la risultante di “elementi di favore e di sfavore”, “perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio” (Cass. n. 31149/2019).
5.1. La Suprema Corte ha quindi precisato che affinché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe una
“discriminazione alla rovescia” rispetto al docente comparabile.
5.2. In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi - prosegue la Suprema Corte - nelle sole ipotesi in cui
l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 del d.lgs.
n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
5.3. A tali fini, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito:
- che nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei
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quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Suprema Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass.
n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio;
- qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione;
- non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola
4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
5.4. Il principio di diritto conseguentemente affermato è il seguente:
l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati,
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unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine
a tempo indeterminato.
6. Non rileva, poi, ai fini della ricostruzione della carriera, che il servizio preruolo sia stato eventualmente prestato, in taluni anni scolastici, per un orario inferiore ad una cattedra completa.
Invero, la Suprema Corte, sebbene in un caso avente ad oggetto il diritto alla pensione, ha chiarito che «nel caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore all'orario pieno di lavoro, ed a prescindere dal fatto che si tratti di part-time ovvero di semplice servizio con orario ridotto, mentre risultano applicabili in via proporzionale alla prestazione lavorativa gli istituti inerenti al trattamento economico, gli ulteriori diritti e prerogative competono per intero.
Tale conclusione è confermata anche dagli artt. 485 e 489 del d.lgs.
297/94 e dall'art. 11 co. 14 della legge n. 124/1999, che, con riferimento alla ricongiunzione dei servizi nell'ordinamento scolastico nel caso di supplenze temporanee per la copertura di ore di insegnamento, concorrano esse o meno a costituire cattedre-orario, prevede che il riconoscimento per intero riguardi i giorni o i periodi continuativi in cui
c'è stata la prestazione lavorativa e non le singole ore di prestazione.
La previsione normativa ben si spiega, peraltro, considerando che il lavoratore è stato a disposizione dell'amministrazione scolastica per tutte le attività collaterali all'insegnamento (al pari dei colleghi con orario pieno di servizio) ed ha prestato servizio con vincolo di esclusività» (Cass. n.
18973/2015).
6.1. In conclusione, anche gli anni scolastici in cui il docente ha eventualmente prestato servizio ad orario ridotto devono essere computati per intero ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio preruolo.
7. Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, dal certificato di servizio allegato al ricorso, rilasciato dall'I.C. “Don Milani-Sala” (prot. n.
5080 del 06/05/2022), si evince che i servizi preruolo effettivamente
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prestati, quale docente, dalla ricorrente, sono i seguenti:
Anno Scolastico Mesi Giorni
1999/2000 209
2000/2001 286
2001/2002 61
2002/2003 30
2003/2004 304
2004/2005 240
2005/2006 104
2006/2007 303
Totali 1.537
I periodi di servizio preruolo effettivamente prestati dalla ricorrente, riportati nella tabella di cui sopra, pari complessivamente a 1.537 giorni, trasformati in anni, mesi e giorni (computando un anno in misura pari a
365 giorni ed un mese in misura pari a 30 giorni) divengono pari, in definitiva, a 4 anni e 77 giorni ovvero a 4 anni, 2 mesi e 17 giorni.
7.1. La ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal
01/09/2007 (ovvero a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008), come si evince sia dal certificato di servizio sia dal decreto di ricostruzione della carriera.
7.2. Dal decreto di ricostruzione della carriera, emesso dal Dirigente scolastico della attia Preti” di Catanzaro, recante il Controparte_3 cod. LL/A05255/0, si evince, però, che il servizio preruolo riconosciuto ai fini giuridici ed economici è pari ad anni 4 e mesi 8 (oltre ad un'anzianità di servizio di mesi 4 valida ai soli fini economici) e, pertanto, esso è addirittura, in realtà, maggiore di quello effettivamente prestato (e risultante dal certificato di servizio).
8. In conclusione, non avendo la ricorrente prestato un servizio preruolo effettivo maggiore di quello riconosciuto nel decreto di ricostruzione della carriera (agli effetti giuridici ed economici), il ricorso deve essere rigettato.
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9. Nulla si deve disporre per le spese di lite, stante la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 320/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rinaldo Sementa
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore P.IVA_1
- RESISTENTE / CONTUMACE -
avente ad oggetto: docente - ricostruzione della carriera - computo dei servizi “preruolo” - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 320/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08/02/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio il esponendo: Controparte_1
- di far parte del personale docente alle dipendenze del CP_1 resistente e di aver svolto attività lavorativa a tempo determinato per come attestato dai certificati di servizio allegati al ricorso nonché di aver richiesto ed ottenuto il decreto di ricostruzione di carriera (pure in atti);
- che il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di quattro anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici;
- che il criterio adottato ha comportato - a suo dire - il riconoscimento di un servizio preruolo pari ad anni 5 mesi 8 e giorni 0, inferiore al servizio effettivamente prestato e documentato dai certificati di servizio pari - sempre a suo dire - ad anni 8 mesi 2 e giorni 4;
- che tale valutazione è illegittima in quanto ella avrebbe diritto al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato.
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- annullare/disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera in atti, vistato dalla , ed ordinare il Controparte_2 riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi pre-ruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
- disporre la sua collocazione nella legittima posizione stipendiale riconosciuta dal CCNL del Comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato e la conseguente ricostruzione del TFR dovuto alla luce del riconoscimento integrale del preruolo;
- condannare il convenuto a corrispondere in suo favore tutte CP_1 le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione della carriera, di cui all'elaborato contabile in atti, per un importo pari ad €
24.881,00 o alla maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 320/2024
di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo.
2. Nonostante la regolarità della notifica (eseguita a mezzo p.e.c. in data
13/02/2024 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro per l'udienza del 09/12/2025), il non si è Controparte_1 costituito, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Nel merito, il ricorso è manifestamente destituito di fondamento e deve essere, pertanto, rigettato.
4. In via preliminare, è necessaria una sintetica ricostruzione del quadro normativo in tema di ricostruzione della carriera del personale docente
(antecedente alle modifiche apportate dall'art. 14 del decreto-legge n.
69/2023, applicabili al solo personale immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo).
4.1. L'art. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione) stabilisce, nella versione applicabile ratione temporis, che il servizio prestato, «in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo».
L'art. 489, comma 1, del T.U. cit. statuisce che «ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione».
L'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, dettando una norma di interpretazione autentica, ha poi precisato che «il comma 1 dell'articolo
489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1°
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 320/2024
febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».
5. Orbene, la Suprema Corte ha evidenziato che la disciplina sopra illustrata è la risultante di “elementi di favore e di sfavore”, “perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio” (Cass. n. 31149/2019).
5.1. La Suprema Corte ha quindi precisato che affinché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe una
“discriminazione alla rovescia” rispetto al docente comparabile.
5.2. In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi - prosegue la Suprema Corte - nelle sole ipotesi in cui
l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 del d.lgs.
n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
5.3. A tali fini, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito:
- che nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 320/2024
quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Suprema Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass.
n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio;
- qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione;
- non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola
4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
5.4. Il principio di diritto conseguentemente affermato è il seguente:
l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati,
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 320/2024
unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine
a tempo indeterminato.
6. Non rileva, poi, ai fini della ricostruzione della carriera, che il servizio preruolo sia stato eventualmente prestato, in taluni anni scolastici, per un orario inferiore ad una cattedra completa.
Invero, la Suprema Corte, sebbene in un caso avente ad oggetto il diritto alla pensione, ha chiarito che «nel caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore all'orario pieno di lavoro, ed a prescindere dal fatto che si tratti di part-time ovvero di semplice servizio con orario ridotto, mentre risultano applicabili in via proporzionale alla prestazione lavorativa gli istituti inerenti al trattamento economico, gli ulteriori diritti e prerogative competono per intero.
Tale conclusione è confermata anche dagli artt. 485 e 489 del d.lgs.
297/94 e dall'art. 11 co. 14 della legge n. 124/1999, che, con riferimento alla ricongiunzione dei servizi nell'ordinamento scolastico nel caso di supplenze temporanee per la copertura di ore di insegnamento, concorrano esse o meno a costituire cattedre-orario, prevede che il riconoscimento per intero riguardi i giorni o i periodi continuativi in cui
c'è stata la prestazione lavorativa e non le singole ore di prestazione.
La previsione normativa ben si spiega, peraltro, considerando che il lavoratore è stato a disposizione dell'amministrazione scolastica per tutte le attività collaterali all'insegnamento (al pari dei colleghi con orario pieno di servizio) ed ha prestato servizio con vincolo di esclusività» (Cass. n.
18973/2015).
6.1. In conclusione, anche gli anni scolastici in cui il docente ha eventualmente prestato servizio ad orario ridotto devono essere computati per intero ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio preruolo.
7. Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, dal certificato di servizio allegato al ricorso, rilasciato dall'I.C. “Don Milani-Sala” (prot. n.
5080 del 06/05/2022), si evince che i servizi preruolo effettivamente
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prestati, quale docente, dalla ricorrente, sono i seguenti:
Anno Scolastico Mesi Giorni
1999/2000 209
2000/2001 286
2001/2002 61
2002/2003 30
2003/2004 304
2004/2005 240
2005/2006 104
2006/2007 303
Totali 1.537
I periodi di servizio preruolo effettivamente prestati dalla ricorrente, riportati nella tabella di cui sopra, pari complessivamente a 1.537 giorni, trasformati in anni, mesi e giorni (computando un anno in misura pari a
365 giorni ed un mese in misura pari a 30 giorni) divengono pari, in definitiva, a 4 anni e 77 giorni ovvero a 4 anni, 2 mesi e 17 giorni.
7.1. La ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal
01/09/2007 (ovvero a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008), come si evince sia dal certificato di servizio sia dal decreto di ricostruzione della carriera.
7.2. Dal decreto di ricostruzione della carriera, emesso dal Dirigente scolastico della attia Preti” di Catanzaro, recante il Controparte_3 cod. LL/A05255/0, si evince, però, che il servizio preruolo riconosciuto ai fini giuridici ed economici è pari ad anni 4 e mesi 8 (oltre ad un'anzianità di servizio di mesi 4 valida ai soli fini economici) e, pertanto, esso è addirittura, in realtà, maggiore di quello effettivamente prestato (e risultante dal certificato di servizio).
8. In conclusione, non avendo la ricorrente prestato un servizio preruolo effettivo maggiore di quello riconosciuto nel decreto di ricostruzione della carriera (agli effetti giuridici ed economici), il ricorso deve essere rigettato.
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9. Nulla si deve disporre per le spese di lite, stante la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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