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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/05/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 975/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 975/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPADARO ELISA MARIA
ATTRICE contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Controparte_2 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPAGNOLO SANTO
CONVENUTI
All'udienza del 14.11.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attrice in epigrafe riferiva che in data 22.4.2014 aveva conferito mandato con procura alle liti all'avv.
al fine di presentare istanza di ammissione al passivo del Fallimento del Consorzio Controparte_1
Stabile CO.RO.IM. soc. cons. a r.l. iscritto al n. 35/2014 innanzi alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma al fine di recuperare la somma di € 196.249,04, dovuta a titolo di compenso per l'esecuzione di opere di natura elettrica;
riferiva che il professionista convenuto aveva omesso di presentare l'istanza e che pertanto essa attrice non aveva potuto insinuarsi al passivo con grave pregiudizio patrimoniale;
allegava la responsabilità professionale del convenuto ai sensi degli artt. 1176 e 1218 cc, richiamando i pagina 1 di 5 criteri elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla necessaria valutazione prognostica del risultato conseguibile ed evidenziando che nel caso di specie l'omissione aveva impedito il soddisfacimento del diritto di credito;
riferiva che l'avv. si era altresì reso sordo alle richieste inviate CP_1
stragiudizialmente di denunziare il sinistro alla compagnia assicurativa, essendo titolare di polizza n.
310472334 con , invocando l'obbligo di manleva di quest'ultima ed il proprio diritto Controparte_2
di agire direttamente nei confronti della stessa ex art. 149 D.Lgs n. 209/2005 e 2054 cc;
chiedeva, pertanto, condannarsi le parti convenute in solido al risarcimento del danno patito e quantificato in €
196.249,04 o nella somma maggiore o minore ritenuta equa;
chiedeva condannarsi l'avv. al CP_1
pagamento in proprio favore anche degli interessi sulla somma ritenuta dovuta, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla Controparte_2
domanda attorea e deducendo che, in ogni caso, la polizza n. 310472334 stipulata dall'avvocato aveva avuto effetto dal 26 luglio 2011 al 26 luglio 2012 e si era rinnovata di anno Controparte_1
in anno sino al 26 luglio 2018 quando era stata sostituita dalla polizza n. 380490079 con effetto dal 26 luglio 2018 al 26 luglio 2019; rilevando che successivamente la polizza non era stata rinnovata e che entrambe le polizze erano soggette alla clausola claims made con retroattività illimitata, evidenziava che la richiesta risarcitoria avrebbe dovuto pervenire nel corso del periodo di efficacia, laddove, invece, la prima richiesta di risarcimento era pervenuta all'assicurato il 9 luglio 2020, quando la polizza non si era rinnovata e non era più operante per omesso pagamento del premio. Eccependo poi l'assenza di prova in ordine al pregiudizio, non potendosi affermare che se l'istanza di ammissione al passivo fosse stata correttamente proposta l'attrice sarebbe stata ammessa e soddisfatta, evidenziava che il suo diritto di credito non era assistito da privilegio né da altra forma di prelazione rispetto agli altri crediti, sicchè la soddisfazione del medesimo sarebbe stata subordinata alla piena capienza della massa attiva rispetto alla soddisfazione di tutti i crediti ammessi.
Chiedeva dunque dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inefficacia della polizza ed il rigetto di ogni domanda, con vittoria di spese e compensi.
L'avv. ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La controversia istruita documentalmente, veniva decisa all'odierna udienza con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
pagina 2 di 5 Ciò premesso in punto di fatto, tenuto conto del disposto degli artt. 1218 cc, 1176 cc e 2236 cc, va rammentato che l'obbligazione del professionista, e nel caso di specie dell'avvocato, costituisce esempio classico di obbligazione di mezzi e non di risultato (sul punto cfr. ex plurimis, Cass. 14 agosto
1997 n. 7618, Cass. 15 giugno 1999 n. 5946, Cass. 8 agosto 2000 n. 10431, Cass. 18 luglio 2002 n.
10454, Cass. 26 febbraio 2002 n. 2836), per la quale dunque il professionista è tenuto, in forza del contratto di prestazione d'opera concluso con il cliente, a svolgere tutte le attività ragionevolmente funzionali al conseguimento del risultato auspicato dal cliente, con diligenza e perizia, ma non necessariamente ad ottenere il conseguimento del risultato medesimo, che invece può dipendere da molteplici altri fattori, nell'ambito dei quali si sostanzia l'ordinaria “alea” di un giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di giudizio di responsabilità del professionista, inoltre, è ribadito il principio generale (espresso ex multis da Cass. Sez. 3 -, Sentenza n.
11213 del 09/05/2017) secondo cui la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato;
il cliente che sostiene di aver subito un danno, per inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale, valutata alla luce del diverso esito che avrebbe potuto avere una diversa prestazione e della difficoltà ed opinabilità della questione trattata;
b) l'esistenza del danno;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. Ancora da ultimo la Corte di Legittimità ha cosi affermato : “ … Si tratta, peraltro, di accertamento rispetto al quale, in sede civile, "vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"", da tenere ferma, appunto, "anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva", ove "il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonchè l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno" (così, nuovamente, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.) Tuttavia, occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale pagina 3 di 5 conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato" (in tal senso, ancora, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.).
Orbene, in caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione, o - come nell'ipotesi che qui occupa - per scadenza del termine per il rituale deposito del ricorso per cassazione,
è ravvisabile "la seconda delle ipotesi innanzi considerate", poichè l'esito del giudizio il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista "non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica", sicchè "l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita" (così, del pari, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.; in senso analogo, peraltro, già Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2013, n. 2638, Rv. 625017-
01; Cass. Sez. 3, sent. 26 aprile 2010, n. 9917, Rv. 612727-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2004, n.
10966, Rv. 573480-01)” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 10320/2018).
Nel caso che occupa, è senz'altro dimostrato l'intercorso rapporto professionale ( cfr allegato 1 all'atto di citazione) mentre non altrettanto può dirsi in ordine agli ulteriori presupposti della domanda risarcitoria. Ed infatti, non vi è prova del fatto che, ove ritualmente e tempestivamente depositata l'istanza di ammissione al passivo del Fallimento CO.RO.IM. pendente presso il Tribunale di Roma,
l'attrice avrebbe potuto conseguire il soddisfacimento del proprio diritto di credito.
Pur essendo dimostrato il grave inadempimento del professionista convenuto, pertanto, non è possibile ritenere che il mancato conseguimento dell'importo di € 196.249,04 ovvero di altra minor o maggior somma sia dipesa da tale omissione;
parte attrice, su cui incombeva il relativo onere, si è limitata a riferire in seno alla memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc : “Nel caso di specie, in base alle pretese creditorie avanzate da alla CO.RO.IM. ,è del tutto probabile che, qualora l'apposita istanza Pt_1
fosse stata proposta, la società attrice sarebbe stata ammessa al passivo, concorrendo con gli altri creditori al soddisfacimento del proprio credito”; e, tuttavia, nulla è dato sapere circa la massa attiva del Fallimento, circa l'esistenza degli altri creditori e dei rispettivi crediti , privilegiati o meno;
se pure dunque può ritenersi che l'attrice sarebbe stata ammessa al passivo, nulla può dirsi in ordine allo specifico danno patito ed imputabile all'avv. CP_1
L'attrice, inoltre, non ha legittimazione attiva ad agire nei confronti di , non essendo Controparte_2
pagina 4 di 5 titolare di alcuna azione diretta, né contrattuale né extracontrattuale ( “ In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto
l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.” Cass. Civ. sent. n. 5259/2021 e nello stesso senso Cass. Civ. n. 9972/2025).
Ogni altra questione inerente l'efficacia della polizza, pertanto, resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice e e vengono liquidate , avuto Controparte_2
riguardo alla questione di diritto trattata, tenuto conto di quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014; essendo stato accertato l'inadempimento del professionista convenuto ma non anche l'esistenza di un danno, vanno compensate nel resto le spese del processo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara l'inadempimento dell'avv Controparte_3
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in ordine alla domanda avanzata nei confronti di;
Controparte_2
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna la società attrice, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese del processo in favore di , liquidate in complessivi € 5077,00 per compensi Controparte_2
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- Compensa le spese di lite tra parte attrice e l'avv. Controparte_1
Così deciso in Catania, il 14.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 975/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPADARO ELISA MARIA
ATTRICE contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Controparte_2 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPAGNOLO SANTO
CONVENUTI
All'udienza del 14.11.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attrice in epigrafe riferiva che in data 22.4.2014 aveva conferito mandato con procura alle liti all'avv.
al fine di presentare istanza di ammissione al passivo del Fallimento del Consorzio Controparte_1
Stabile CO.RO.IM. soc. cons. a r.l. iscritto al n. 35/2014 innanzi alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma al fine di recuperare la somma di € 196.249,04, dovuta a titolo di compenso per l'esecuzione di opere di natura elettrica;
riferiva che il professionista convenuto aveva omesso di presentare l'istanza e che pertanto essa attrice non aveva potuto insinuarsi al passivo con grave pregiudizio patrimoniale;
allegava la responsabilità professionale del convenuto ai sensi degli artt. 1176 e 1218 cc, richiamando i pagina 1 di 5 criteri elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla necessaria valutazione prognostica del risultato conseguibile ed evidenziando che nel caso di specie l'omissione aveva impedito il soddisfacimento del diritto di credito;
riferiva che l'avv. si era altresì reso sordo alle richieste inviate CP_1
stragiudizialmente di denunziare il sinistro alla compagnia assicurativa, essendo titolare di polizza n.
310472334 con , invocando l'obbligo di manleva di quest'ultima ed il proprio diritto Controparte_2
di agire direttamente nei confronti della stessa ex art. 149 D.Lgs n. 209/2005 e 2054 cc;
chiedeva, pertanto, condannarsi le parti convenute in solido al risarcimento del danno patito e quantificato in €
196.249,04 o nella somma maggiore o minore ritenuta equa;
chiedeva condannarsi l'avv. al CP_1
pagamento in proprio favore anche degli interessi sulla somma ritenuta dovuta, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla Controparte_2
domanda attorea e deducendo che, in ogni caso, la polizza n. 310472334 stipulata dall'avvocato aveva avuto effetto dal 26 luglio 2011 al 26 luglio 2012 e si era rinnovata di anno Controparte_1
in anno sino al 26 luglio 2018 quando era stata sostituita dalla polizza n. 380490079 con effetto dal 26 luglio 2018 al 26 luglio 2019; rilevando che successivamente la polizza non era stata rinnovata e che entrambe le polizze erano soggette alla clausola claims made con retroattività illimitata, evidenziava che la richiesta risarcitoria avrebbe dovuto pervenire nel corso del periodo di efficacia, laddove, invece, la prima richiesta di risarcimento era pervenuta all'assicurato il 9 luglio 2020, quando la polizza non si era rinnovata e non era più operante per omesso pagamento del premio. Eccependo poi l'assenza di prova in ordine al pregiudizio, non potendosi affermare che se l'istanza di ammissione al passivo fosse stata correttamente proposta l'attrice sarebbe stata ammessa e soddisfatta, evidenziava che il suo diritto di credito non era assistito da privilegio né da altra forma di prelazione rispetto agli altri crediti, sicchè la soddisfazione del medesimo sarebbe stata subordinata alla piena capienza della massa attiva rispetto alla soddisfazione di tutti i crediti ammessi.
Chiedeva dunque dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inefficacia della polizza ed il rigetto di ogni domanda, con vittoria di spese e compensi.
L'avv. ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La controversia istruita documentalmente, veniva decisa all'odierna udienza con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
pagina 2 di 5 Ciò premesso in punto di fatto, tenuto conto del disposto degli artt. 1218 cc, 1176 cc e 2236 cc, va rammentato che l'obbligazione del professionista, e nel caso di specie dell'avvocato, costituisce esempio classico di obbligazione di mezzi e non di risultato (sul punto cfr. ex plurimis, Cass. 14 agosto
1997 n. 7618, Cass. 15 giugno 1999 n. 5946, Cass. 8 agosto 2000 n. 10431, Cass. 18 luglio 2002 n.
10454, Cass. 26 febbraio 2002 n. 2836), per la quale dunque il professionista è tenuto, in forza del contratto di prestazione d'opera concluso con il cliente, a svolgere tutte le attività ragionevolmente funzionali al conseguimento del risultato auspicato dal cliente, con diligenza e perizia, ma non necessariamente ad ottenere il conseguimento del risultato medesimo, che invece può dipendere da molteplici altri fattori, nell'ambito dei quali si sostanzia l'ordinaria “alea” di un giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di giudizio di responsabilità del professionista, inoltre, è ribadito il principio generale (espresso ex multis da Cass. Sez. 3 -, Sentenza n.
11213 del 09/05/2017) secondo cui la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato;
il cliente che sostiene di aver subito un danno, per inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale, valutata alla luce del diverso esito che avrebbe potuto avere una diversa prestazione e della difficoltà ed opinabilità della questione trattata;
b) l'esistenza del danno;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. Ancora da ultimo la Corte di Legittimità ha cosi affermato : “ … Si tratta, peraltro, di accertamento rispetto al quale, in sede civile, "vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"", da tenere ferma, appunto, "anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva", ove "il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonchè l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno" (così, nuovamente, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.) Tuttavia, occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale pagina 3 di 5 conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato" (in tal senso, ancora, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.).
Orbene, in caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione, o - come nell'ipotesi che qui occupa - per scadenza del termine per il rituale deposito del ricorso per cassazione,
è ravvisabile "la seconda delle ipotesi innanzi considerate", poichè l'esito del giudizio il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista "non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica", sicchè "l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita" (così, del pari, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.; in senso analogo, peraltro, già Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2013, n. 2638, Rv. 625017-
01; Cass. Sez. 3, sent. 26 aprile 2010, n. 9917, Rv. 612727-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2004, n.
10966, Rv. 573480-01)” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 10320/2018).
Nel caso che occupa, è senz'altro dimostrato l'intercorso rapporto professionale ( cfr allegato 1 all'atto di citazione) mentre non altrettanto può dirsi in ordine agli ulteriori presupposti della domanda risarcitoria. Ed infatti, non vi è prova del fatto che, ove ritualmente e tempestivamente depositata l'istanza di ammissione al passivo del Fallimento CO.RO.IM. pendente presso il Tribunale di Roma,
l'attrice avrebbe potuto conseguire il soddisfacimento del proprio diritto di credito.
Pur essendo dimostrato il grave inadempimento del professionista convenuto, pertanto, non è possibile ritenere che il mancato conseguimento dell'importo di € 196.249,04 ovvero di altra minor o maggior somma sia dipesa da tale omissione;
parte attrice, su cui incombeva il relativo onere, si è limitata a riferire in seno alla memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc : “Nel caso di specie, in base alle pretese creditorie avanzate da alla CO.RO.IM. ,è del tutto probabile che, qualora l'apposita istanza Pt_1
fosse stata proposta, la società attrice sarebbe stata ammessa al passivo, concorrendo con gli altri creditori al soddisfacimento del proprio credito”; e, tuttavia, nulla è dato sapere circa la massa attiva del Fallimento, circa l'esistenza degli altri creditori e dei rispettivi crediti , privilegiati o meno;
se pure dunque può ritenersi che l'attrice sarebbe stata ammessa al passivo, nulla può dirsi in ordine allo specifico danno patito ed imputabile all'avv. CP_1
L'attrice, inoltre, non ha legittimazione attiva ad agire nei confronti di , non essendo Controparte_2
pagina 4 di 5 titolare di alcuna azione diretta, né contrattuale né extracontrattuale ( “ In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto
l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.” Cass. Civ. sent. n. 5259/2021 e nello stesso senso Cass. Civ. n. 9972/2025).
Ogni altra questione inerente l'efficacia della polizza, pertanto, resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice e e vengono liquidate , avuto Controparte_2
riguardo alla questione di diritto trattata, tenuto conto di quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014; essendo stato accertato l'inadempimento del professionista convenuto ma non anche l'esistenza di un danno, vanno compensate nel resto le spese del processo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara l'inadempimento dell'avv Controparte_3
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in ordine alla domanda avanzata nei confronti di;
Controparte_2
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna la società attrice, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese del processo in favore di , liquidate in complessivi € 5077,00 per compensi Controparte_2
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- Compensa le spese di lite tra parte attrice e l'avv. Controparte_1
Così deciso in Catania, il 14.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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