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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2067 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Enrico Chiara, per procura in atti
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Alessandro, per P.IVA_1 procura in atti
CONVENUTA
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Giuseppe Denaro, per procura in atti
- CONVENUTA -
E
e , n.q. di eredi di CP_3 CP_4 Persona_1
- CONVENUTI CONTUMACI-
pagina 1 di 9 OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
e , quest'ultimo nella qualità di erede di Controparte_1 Controparte_2
innanzi all'intestato Tribunale, al fine di ottenerne la condanna al Persona_1 risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 18/09/2008 alle ore 14:20 circa, allorché, mentre si trovava alla guida del ciclomotore , non assicurato, Controparte_5 percorreva la via Ammannato di Messina, in direzione nord-sud, e veniva urtato dalla Ford
Fiesta targata ME620214, assicurata con la di proprietà di Controparte_1
e dalla stessa condotta che, proveniente dal Viale Gazzi, non rispettava il Persona_1 segnale di rosso proiettato dal semaforo posto all'intersezione tra il Viale Gazzi e la via
Ammannato, ponendosi davanti al motociclo, che non riusciva a evitare l'urto.
Allegava che, in conseguenza del sinistro, veniva sbalzato dalla sella del ciclomotore, finendo prima contro il parabrezza del veicolo e, dopo, sull'asfalto, riportando gravi lesioni personali. Trasportato presso il Policlinico Universitario di Messina, veniva ricoverato con la diagnosi di “frattura 3° medio femore dx, frattura 3° medio clavicola dx”, riportando postumi di invalidità permanente nella misura del 12%, ITA di gg 45 e ITP di giorni 90. Chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 43.434,76, di cui € 30.124,93 per invalidità permanente, ITA e ITP, € 6.060,40 per personalizzazione (calcolata nella misura di
1/5 del totale) ed € 351,81 per spese mediche.
Con comparsa del 10/07/2014, si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale contestava la ricostruzione dei fatti narrati dall'attore, deducendo che Persona_1 aveva dichiarato di avere impegnato l'incrocio mentre il semaforo proiettava luce verde;
che era stato sanzionato perché sprovvisto di copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.) e di Pt_1 patente di guida e per essersi messo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187, comma 1 bis, C.d.S.).
pagina 2 di 9 Riconduceva la verificazione del sinistro alla condotta dell'attore, idonea a perfezionare la responsabilità esclusiva del danneggiato, ex art. 1227, comma 2, c.c., ovvero, quanto meno, a configurare un'ipotesi di concorso ex art. 1227, 1° comma, c.c.; in via gradata deduceva che non era stata superata la presunzione ex art. 2054 c.c.
All'udienza di prima comparizione del 17/09/2014 si costituiva in giudizio
[...]
, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non rivestendo la CP_2 qualità di erede di per l'intervenuto divorzio pronunciato dal Tribunale di Persona_1
Messina con sentenza n. 612/2019 del 20/03/2009, prima del decesso di avvenuto il Per_1
26/12/2010.
Veniva, pertanto, concesso all'attore termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di e la causa veniva rinviata al 15/07/2015. Persona_1
Seguivano alcuni rinvii per la riassegnazione del fascicolo e per consentire all'attore la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti degli eredi.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 17/07/2017, la causa veniva rinviata per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; successivamente la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi e veniva disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 2/02/2023 veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali, attesa la nullità di quelle già svolte, per la mancata partecipazione di una delle parti.
All'udienza a trattazione scritta del 6/02/2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di e di CP_3 CP_4 che, benchè ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti.
Difatti, per quanto all'udienza del 17/07/2017 il sostituto dell'avv. Denaro, procuratore di
(in proprio), abbia verbalizzato di partecipare all'udienza “nell'interesse di Controparte_2
n.q.” (presumibilmente di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Controparte_2
pagina 3 di 9 figlio , non risulta depositata alcuna procura rilasciata in tale qualità, né CP_4
una volta raggiunta la maggiore età, si è costituito in giudizio. CP_4
La domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della Unipolsai Assicurazioni
S.p.A., di e è parzialmente fondata e va accolta per quanto di CP_3 CP_4 ragione.
La dinamica del sinistro può essere ricostruita alla luce della prova testimoniale espletata.
Invero, il teste , testimone oculare del sinistro, in quanto si trovava con Testimone_1 la sua auto dietro il ciclomotore, ha dichiarato: “mi trovavo dietro il ciclomotore con la mia auto, fermi al semaforo in via Ammannato, con direzione nord-sud, verso Catania e ho visto la dinamica del sinistro”;
“quando è scattato il verde, il ciclomotore è ripartito e, in questo frangente, un'autovettura condotta da una donna, se non ricordo male una Ford, ha investito il motorino. Preciso che la macchina proveniva dal Viale
Gazzi, cioè da destra rispetto alla nostra corsia di marcia e cercava di svoltare verso sinistra, investendo il motorino”.
E ancora, , che ha assistito al sinistro, poiché si stava recando in un Testimone_2 panificio vicino, ha dichiarato: “il conducente del ciclomotore stava salendo la via Ammannato con direzione nord-sud quando si è scontrato contro un'autovettura guidata da una signora che scendeva dal viale
Gazzi e svoltava verso via Ammannato. L'incrocio è regolato da 4 semafori”. “Sono certo di avere visto che il semaforo che regolava l'incrocio del ciclomotore era verde. Il ciclomotore che aveva impegnato l'incrocio si è trovato l'autovettura Ford Fiesta che ha impegnato la sua corsia di marcia ed il conducente non ha potuto evitare l'impatto pur avendo provato a evitare l'ostacolo”; “l'incrocio tra il viale Gazzi e la via Ammannato è molto grande. Dal semaforo del ciclomotore a dove è avvenuto l'impatto ci sono circa 10 metri di distanza. Il ciclomotore non andava ad una velocità eccessiva, 20-30 km/h”; “sono stato il primo a soccorrere il conducente del ciclomotore perché mi trovavo là”; “io mi sono avvicinato e visto che il ragazzo aveva il femore rotto ho chiamato il 118. Il ragazzo aveva il casco. La signora è scesa dall'auto ed ha parlato con il ragazzo così come ho fatto io, per tranquillizzarlo”.
Le dichiarazioni dei testimoni – sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – appaiono credibili e ben circostanziate e permettono di ritenere provato il sinistro, secondo la dinamica descritta dall'attore.
pagina 4 di 9 Cionondimeno, l'attore non ha dimostrato di avere tenuto una condotta di guida diligente.
Anzi, la circostanza che avesse diciassette anni al momento del sinistro, fosse Pt_1 sprovvisto di patente mentre si trovava alla guida del ciclomotore e fosse, vieppiù, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti consente di affermare che anche la sua condotta ha avuto un'incidenza causale nella verificazione del sinistro.
Invero, la scarsa esperienza di guida e le compromesse capacità psico-fisiche del danneggiato non gli hanno consentito – pur guidando ad una velocità stimata dal testimone in 20-30 km/h – di arrestare tempestivamente il mezzo ed evitare il sinistro o, quanto Tes_2 meno, ridurne la portata, in violazione dell'art. 141 C.d.S..
Alla luce di ciò, non può dirsi superata la presunzione di concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, ex art. 2054 c.c..
Conseguentemente, la e Controparte_1 CP_3 CP_4
(quali eredi di vanno solidalmente condannati al risarcimento del
[...] Persona_1
50% dei danni riportati da in conseguenza del sinistro. Parte_1
Passando alla valutazione del quantum debeatur, il CTU nominato, dott. ha Persona_2 constatato che in conseguenza del sinistro ha riportato: “frattura completa e Parte_1 pluriframmentaria 3° medio diafisario femore destro, con extraruotazione di 90°. Frattura 3° diafisario clavicola destra”.
Da tali lesioni sono residuati “Esiti di frattura pluriframmentaria del femore sinistra, trattata chirurgicamente con osteosintesi endomidollare, con dismetria dell'arto, modesta ipotrofia del quadricipite femorale destro, minima zoppia;
esiti cicatriziali a livello dell'anca destra;
esiti di frattura scomposta della clavicola destra”, ritenuti dal CTU compatibili con il sinistro e comportanti una compromissione della integrità psicofisica dallo stesso stimata nella misura del 10%, con compromissione della capacità lavorativa generica.
Il Consulente ha, altresì, riconosciuto all'attore una inabilità temporanea assoluta di 40 giorni, nonché 45 giorni di inabilità temporanea, di giorni 25 al 50% ed ulteriori giorni 25 al
25%.
pagina 5 di 9 Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando e ben motivate. Proprio le valutazioni operate, tenendo conto delle tabelle di riferimento e degli esiti concretamente riportati da Parte_1 permettono di superare la diversa stima del danno effettuata dal perito di parte attrice.
Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della Parte_1 patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (i.e. danno dinamico-relazionale) (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando, per la determinazione dello stesso, le Tabelle del Tribunale di pagina 6 di 9 Milano 2024 (dal momento che la Tabella Unica Nazione, allegata al DPR n. 12 del
13/01/2025, sebbene entrata in vigore il 5 marzo 2025, è applicabile ai sinistri verificatisi successivamente a tale data, art. 5 DPR cit.).
Conseguentemente, all'attore spetterebbe la somma di € 30.790,25 all'attualità, di cui €
24.034,00 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il 10% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 17 al momento del sinistro) e € 6.756,25 per inabilità temporanea (di cui € 4.600,00 per inabilità assoluta di 40 gg, € 1.437,50 per 25 giorni al 50%; €
718,75 per 25 giorni al 25%), senza operare alcuna ulteriore personalizzazione, in quanto già inclusa nella valutazione del CTU, in assenza di specifiche tempestive allegazioni sul punto e attesa la riconducibilità della perdita della capacità lavorativa generica al danno biologico (Cass. civ., sent. n. 28988/2020; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 1816 del 25 agosto 2014, secondo cui
“il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico” perché “non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica”) e la mancata prova della perdita della capacità lavorativa specifica e della cenestesi lavorativa, anche in relazione all'età del danneggiato.
L'attore ha, altresì, documentato spese per consulenza medica di parte pari a € 352,00, oltre a € 20,00 per copia cartella clinica, per complessivi € 372,00, attualizzati nell'importo di €
454,58.
Tali somme vanno liquidate in favore dell'attore, riducendole della metà, atteso l'apporto nella causazione del danno.
La e entrambi n.q., Controparte_1 CP_3 CP_4 vanno, quindi, condannati al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
15.622,41 (€ 30.790,25 per danno dinamico-relazionale + € 454,58 per spese/2) all'attualità.
Deve essere riconosciuto all'attore anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere pagina 7 di 9 allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (18/09/2008), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell'attore ammonta ad € 18.838,39, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del sinistro (€ 11.835,16), maggiorato della rivalutazione monetaria (€ 3.787,25) e degli interessi legali (€ 3.215,98), come sopra specificato.
Su detta somma, dopo la pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, saranno dovuti solo gli interessi legali.
Le spese di lite tra l'attore, la e Controparte_1 CP_3 CP_4
(entrambi n.q.) vanno compensate per metà, mentre la rimanente metà va posta a
[...] carico dei convenuti in solido tra loro.
Dunque, i convenuti in solido vanno condannati al pagamento in favore dell'Erario – risultando l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato – di dette spese, liquidate in euro
2.538,50 oltre spese generali, iva e cpa (importo già dimezzato) applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum (scaglione fino a € 26.000,00, valori medi) nel seguente modo: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 5.077,00, oltre spese prenotate a debito per contributo unificato, bollo e notifiche, su cui operare la dimidiazione.
Vanno, invece, compensate le spese processuali tra l'attore e , che non Controparte_2 ha partecipato al giudizio dopo la costituzione.
pagina 8 di 9 Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico solidale della Controparte_1
di e di entrambi n.q..
[...] CP_4 CP_3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2067/2014 r.g., vertente tra
(attore), in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1 pro tempore, (convenuti), e n.q. di eredi Controparte_2 CP_4 CP_3 di (convenuti contumaci), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e Persona_1 difesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e n.q. di eredi di CP_4 CP_3 [...]
Per_1
2. Rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_2
3. Dichiara che la responsabilità del sinistro è di nella misura del 50% e, Persona_1
per l'effetto, condanna in solido la e Controparte_1 CP_4
n.q. di eredi di a pagare ad la CP_3 Persona_1 Parte_1 somma di € 18.838,39 all'attualità, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
4. Compensa per metà le spese processuali tra l'attore e la , Controparte_6 CP_4
e condanna in solido la
[...] CP_3 Controparte_1
e al pagamento, in favore dell'Erario, dell'altra metà CP_4 CP_3 delle spese processuali, che liquida in € 2.538,50 oltre accessori per compensi oltre al
50% delle spese prenotate a debito e di quant'altro previsto dalla legge;
5. Compensa le spese processuali tra e;
Parte_1 Controparte_2
6. pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale della Controparte_1
di e di
[...] CP_4 CP_3
Così deciso in Messina il 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2067 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Enrico Chiara, per procura in atti
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Alessandro, per P.IVA_1 procura in atti
CONVENUTA
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Giuseppe Denaro, per procura in atti
- CONVENUTA -
E
e , n.q. di eredi di CP_3 CP_4 Persona_1
- CONVENUTI CONTUMACI-
pagina 1 di 9 OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
e , quest'ultimo nella qualità di erede di Controparte_1 Controparte_2
innanzi all'intestato Tribunale, al fine di ottenerne la condanna al Persona_1 risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 18/09/2008 alle ore 14:20 circa, allorché, mentre si trovava alla guida del ciclomotore , non assicurato, Controparte_5 percorreva la via Ammannato di Messina, in direzione nord-sud, e veniva urtato dalla Ford
Fiesta targata ME620214, assicurata con la di proprietà di Controparte_1
e dalla stessa condotta che, proveniente dal Viale Gazzi, non rispettava il Persona_1 segnale di rosso proiettato dal semaforo posto all'intersezione tra il Viale Gazzi e la via
Ammannato, ponendosi davanti al motociclo, che non riusciva a evitare l'urto.
Allegava che, in conseguenza del sinistro, veniva sbalzato dalla sella del ciclomotore, finendo prima contro il parabrezza del veicolo e, dopo, sull'asfalto, riportando gravi lesioni personali. Trasportato presso il Policlinico Universitario di Messina, veniva ricoverato con la diagnosi di “frattura 3° medio femore dx, frattura 3° medio clavicola dx”, riportando postumi di invalidità permanente nella misura del 12%, ITA di gg 45 e ITP di giorni 90. Chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 43.434,76, di cui € 30.124,93 per invalidità permanente, ITA e ITP, € 6.060,40 per personalizzazione (calcolata nella misura di
1/5 del totale) ed € 351,81 per spese mediche.
Con comparsa del 10/07/2014, si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale contestava la ricostruzione dei fatti narrati dall'attore, deducendo che Persona_1 aveva dichiarato di avere impegnato l'incrocio mentre il semaforo proiettava luce verde;
che era stato sanzionato perché sprovvisto di copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.) e di Pt_1 patente di guida e per essersi messo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187, comma 1 bis, C.d.S.).
pagina 2 di 9 Riconduceva la verificazione del sinistro alla condotta dell'attore, idonea a perfezionare la responsabilità esclusiva del danneggiato, ex art. 1227, comma 2, c.c., ovvero, quanto meno, a configurare un'ipotesi di concorso ex art. 1227, 1° comma, c.c.; in via gradata deduceva che non era stata superata la presunzione ex art. 2054 c.c.
All'udienza di prima comparizione del 17/09/2014 si costituiva in giudizio
[...]
, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non rivestendo la CP_2 qualità di erede di per l'intervenuto divorzio pronunciato dal Tribunale di Persona_1
Messina con sentenza n. 612/2019 del 20/03/2009, prima del decesso di avvenuto il Per_1
26/12/2010.
Veniva, pertanto, concesso all'attore termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di e la causa veniva rinviata al 15/07/2015. Persona_1
Seguivano alcuni rinvii per la riassegnazione del fascicolo e per consentire all'attore la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti degli eredi.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 17/07/2017, la causa veniva rinviata per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; successivamente la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi e veniva disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 2/02/2023 veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali, attesa la nullità di quelle già svolte, per la mancata partecipazione di una delle parti.
All'udienza a trattazione scritta del 6/02/2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di e di CP_3 CP_4 che, benchè ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti.
Difatti, per quanto all'udienza del 17/07/2017 il sostituto dell'avv. Denaro, procuratore di
(in proprio), abbia verbalizzato di partecipare all'udienza “nell'interesse di Controparte_2
n.q.” (presumibilmente di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Controparte_2
pagina 3 di 9 figlio , non risulta depositata alcuna procura rilasciata in tale qualità, né CP_4
una volta raggiunta la maggiore età, si è costituito in giudizio. CP_4
La domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della Unipolsai Assicurazioni
S.p.A., di e è parzialmente fondata e va accolta per quanto di CP_3 CP_4 ragione.
La dinamica del sinistro può essere ricostruita alla luce della prova testimoniale espletata.
Invero, il teste , testimone oculare del sinistro, in quanto si trovava con Testimone_1 la sua auto dietro il ciclomotore, ha dichiarato: “mi trovavo dietro il ciclomotore con la mia auto, fermi al semaforo in via Ammannato, con direzione nord-sud, verso Catania e ho visto la dinamica del sinistro”;
“quando è scattato il verde, il ciclomotore è ripartito e, in questo frangente, un'autovettura condotta da una donna, se non ricordo male una Ford, ha investito il motorino. Preciso che la macchina proveniva dal Viale
Gazzi, cioè da destra rispetto alla nostra corsia di marcia e cercava di svoltare verso sinistra, investendo il motorino”.
E ancora, , che ha assistito al sinistro, poiché si stava recando in un Testimone_2 panificio vicino, ha dichiarato: “il conducente del ciclomotore stava salendo la via Ammannato con direzione nord-sud quando si è scontrato contro un'autovettura guidata da una signora che scendeva dal viale
Gazzi e svoltava verso via Ammannato. L'incrocio è regolato da 4 semafori”. “Sono certo di avere visto che il semaforo che regolava l'incrocio del ciclomotore era verde. Il ciclomotore che aveva impegnato l'incrocio si è trovato l'autovettura Ford Fiesta che ha impegnato la sua corsia di marcia ed il conducente non ha potuto evitare l'impatto pur avendo provato a evitare l'ostacolo”; “l'incrocio tra il viale Gazzi e la via Ammannato è molto grande. Dal semaforo del ciclomotore a dove è avvenuto l'impatto ci sono circa 10 metri di distanza. Il ciclomotore non andava ad una velocità eccessiva, 20-30 km/h”; “sono stato il primo a soccorrere il conducente del ciclomotore perché mi trovavo là”; “io mi sono avvicinato e visto che il ragazzo aveva il femore rotto ho chiamato il 118. Il ragazzo aveva il casco. La signora è scesa dall'auto ed ha parlato con il ragazzo così come ho fatto io, per tranquillizzarlo”.
Le dichiarazioni dei testimoni – sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – appaiono credibili e ben circostanziate e permettono di ritenere provato il sinistro, secondo la dinamica descritta dall'attore.
pagina 4 di 9 Cionondimeno, l'attore non ha dimostrato di avere tenuto una condotta di guida diligente.
Anzi, la circostanza che avesse diciassette anni al momento del sinistro, fosse Pt_1 sprovvisto di patente mentre si trovava alla guida del ciclomotore e fosse, vieppiù, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti consente di affermare che anche la sua condotta ha avuto un'incidenza causale nella verificazione del sinistro.
Invero, la scarsa esperienza di guida e le compromesse capacità psico-fisiche del danneggiato non gli hanno consentito – pur guidando ad una velocità stimata dal testimone in 20-30 km/h – di arrestare tempestivamente il mezzo ed evitare il sinistro o, quanto Tes_2 meno, ridurne la portata, in violazione dell'art. 141 C.d.S..
Alla luce di ciò, non può dirsi superata la presunzione di concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, ex art. 2054 c.c..
Conseguentemente, la e Controparte_1 CP_3 CP_4
(quali eredi di vanno solidalmente condannati al risarcimento del
[...] Persona_1
50% dei danni riportati da in conseguenza del sinistro. Parte_1
Passando alla valutazione del quantum debeatur, il CTU nominato, dott. ha Persona_2 constatato che in conseguenza del sinistro ha riportato: “frattura completa e Parte_1 pluriframmentaria 3° medio diafisario femore destro, con extraruotazione di 90°. Frattura 3° diafisario clavicola destra”.
Da tali lesioni sono residuati “Esiti di frattura pluriframmentaria del femore sinistra, trattata chirurgicamente con osteosintesi endomidollare, con dismetria dell'arto, modesta ipotrofia del quadricipite femorale destro, minima zoppia;
esiti cicatriziali a livello dell'anca destra;
esiti di frattura scomposta della clavicola destra”, ritenuti dal CTU compatibili con il sinistro e comportanti una compromissione della integrità psicofisica dallo stesso stimata nella misura del 10%, con compromissione della capacità lavorativa generica.
Il Consulente ha, altresì, riconosciuto all'attore una inabilità temporanea assoluta di 40 giorni, nonché 45 giorni di inabilità temporanea, di giorni 25 al 50% ed ulteriori giorni 25 al
25%.
pagina 5 di 9 Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando e ben motivate. Proprio le valutazioni operate, tenendo conto delle tabelle di riferimento e degli esiti concretamente riportati da Parte_1 permettono di superare la diversa stima del danno effettuata dal perito di parte attrice.
Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della Parte_1 patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (i.e. danno dinamico-relazionale) (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando, per la determinazione dello stesso, le Tabelle del Tribunale di pagina 6 di 9 Milano 2024 (dal momento che la Tabella Unica Nazione, allegata al DPR n. 12 del
13/01/2025, sebbene entrata in vigore il 5 marzo 2025, è applicabile ai sinistri verificatisi successivamente a tale data, art. 5 DPR cit.).
Conseguentemente, all'attore spetterebbe la somma di € 30.790,25 all'attualità, di cui €
24.034,00 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il 10% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 17 al momento del sinistro) e € 6.756,25 per inabilità temporanea (di cui € 4.600,00 per inabilità assoluta di 40 gg, € 1.437,50 per 25 giorni al 50%; €
718,75 per 25 giorni al 25%), senza operare alcuna ulteriore personalizzazione, in quanto già inclusa nella valutazione del CTU, in assenza di specifiche tempestive allegazioni sul punto e attesa la riconducibilità della perdita della capacità lavorativa generica al danno biologico (Cass. civ., sent. n. 28988/2020; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 1816 del 25 agosto 2014, secondo cui
“il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico” perché “non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica”) e la mancata prova della perdita della capacità lavorativa specifica e della cenestesi lavorativa, anche in relazione all'età del danneggiato.
L'attore ha, altresì, documentato spese per consulenza medica di parte pari a € 352,00, oltre a € 20,00 per copia cartella clinica, per complessivi € 372,00, attualizzati nell'importo di €
454,58.
Tali somme vanno liquidate in favore dell'attore, riducendole della metà, atteso l'apporto nella causazione del danno.
La e entrambi n.q., Controparte_1 CP_3 CP_4 vanno, quindi, condannati al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
15.622,41 (€ 30.790,25 per danno dinamico-relazionale + € 454,58 per spese/2) all'attualità.
Deve essere riconosciuto all'attore anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere pagina 7 di 9 allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (18/09/2008), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell'attore ammonta ad € 18.838,39, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del sinistro (€ 11.835,16), maggiorato della rivalutazione monetaria (€ 3.787,25) e degli interessi legali (€ 3.215,98), come sopra specificato.
Su detta somma, dopo la pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, saranno dovuti solo gli interessi legali.
Le spese di lite tra l'attore, la e Controparte_1 CP_3 CP_4
(entrambi n.q.) vanno compensate per metà, mentre la rimanente metà va posta a
[...] carico dei convenuti in solido tra loro.
Dunque, i convenuti in solido vanno condannati al pagamento in favore dell'Erario – risultando l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato – di dette spese, liquidate in euro
2.538,50 oltre spese generali, iva e cpa (importo già dimezzato) applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum (scaglione fino a € 26.000,00, valori medi) nel seguente modo: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 5.077,00, oltre spese prenotate a debito per contributo unificato, bollo e notifiche, su cui operare la dimidiazione.
Vanno, invece, compensate le spese processuali tra l'attore e , che non Controparte_2 ha partecipato al giudizio dopo la costituzione.
pagina 8 di 9 Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico solidale della Controparte_1
di e di entrambi n.q..
[...] CP_4 CP_3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2067/2014 r.g., vertente tra
(attore), in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1 pro tempore, (convenuti), e n.q. di eredi Controparte_2 CP_4 CP_3 di (convenuti contumaci), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e Persona_1 difesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e n.q. di eredi di CP_4 CP_3 [...]
Per_1
2. Rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_2
3. Dichiara che la responsabilità del sinistro è di nella misura del 50% e, Persona_1
per l'effetto, condanna in solido la e Controparte_1 CP_4
n.q. di eredi di a pagare ad la CP_3 Persona_1 Parte_1 somma di € 18.838,39 all'attualità, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
4. Compensa per metà le spese processuali tra l'attore e la , Controparte_6 CP_4
e condanna in solido la
[...] CP_3 Controparte_1
e al pagamento, in favore dell'Erario, dell'altra metà CP_4 CP_3 delle spese processuali, che liquida in € 2.538,50 oltre accessori per compensi oltre al
50% delle spese prenotate a debito e di quant'altro previsto dalla legge;
5. Compensa le spese processuali tra e;
Parte_1 Controparte_2
6. pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale della Controparte_1
di e di
[...] CP_4 CP_3
Così deciso in Messina il 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
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