CASS
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2024, n. 8827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8827 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7920/2021 R.G. proposto da RO TA, con domicilio eletto in Roma, via Emanuele Gianturco n. 6, presso lo studio dell’avvocato Filippo Sciuto che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Enrico Aldo RO;
– ricorrente – contro Comune di Genova, in persona del suo Direttore generale p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato LU De Paoli (PEC: luca.depaoli@ordineavvgenova.it); – controricorrente – avverso la sentenza n. 571, depositata il 15 settembre 2020, della Commissione tributaria regionale della Liguria;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 20 ottobre 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
ICI IMU Riscossione Civile Sent. Sez. 5 Num. 8827 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 03/04/2024 2 udito l’avvocato Enrico Aldo RO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e, ai fini della disciplina delle spese, ritenersi infondato il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 571, depositata il 15 settembre 2020, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello proposto RO TA avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 037 2015 00046091 80) emessa dietro iscrizione a ruolo degli importi dovuti dal contribuente a titolo di ICI per gli anni 2008 e 2009. 1.1 – A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: – venendo in considerazione un tributo locale (ICI), legittimamente era stato posto in riscossione l’intero importo rinveniente da avvisi di accertamento, non applicandosi, nella fattispecie, la disciplina sulla riscossione frazionata del tributo (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68); - la notifica della cartella di pagamento non doveva essere preceduta da un avviso bonario, istituto inapplicabile nella fattispecie;
- il ruolo era stato validato dal responsabile del procedimento;
- non v’era evidenza probatoria di un giudicato formatosi in ordine alla non dovutezza del tributo. 2. - RO TA ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di otto motivi, ed ha depositato memoria. 3 Il Comune di Genova resiste con controricorso, ed ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il ricorso è articolato sui seguenti motivi: 1.1 – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello col quale era stata dedotta la tardiva costituzione in giudizio di controparte (in data 8 gennaio 2016 a fronte dell’udienza fissata per il 19 gennaio 2016), in violazione del termine previsto dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32; 1.2 – col secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione di disposizioni normative, anche costituzionali, assumendo che l’iscrizione a ruolo del tributo, nella fattispecie, avrebbe dovuto ritenersi illegittima in ragione della non definitività degli avvisi di accertamento (ancora in contestazione tra le parti); 1.3 – il terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge sull’assunto che il ruolo difettava di elementi identificativi nonché di sottoscrizione e, per di più, era stato prodotto in violazione del termine di cui al primo motivo di ricorso;
1.4 –col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter, al d.P.R. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54-bis e 60, ed alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, deducendo che l’illegittimità del ruolo conseguiva, nella fattispecie, dall’omesso invio di un avviso bonario;
1.5 –il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per 4 violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo il ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale si era dedotta la violazione della l. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 10, atteso che il Comune di Genova non aveva richiesto chiarimenti, né invitato esso esponente alla produzione di documenti, prima dell’iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento;
1.6 – il sesto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione di nullità del ruolo, e della cartella di pagamento, in difetto del previo contraddittorio endoprocedimentale, ed in violazione della l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7 (comunicazione di avvio del procedimento); 1.7 – il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per motivazione perplessa, ed incomprensibile, in punto di definitività degli avvisi di accertamento, quali atti presupposti dell’iscrizione a ruolo;
- soggiunge il ricorrente che detta definitività doveva escludersi in ragione della pendenza dei giudizi (di rinvio) disposti a seguito della cassazione delle sentenze della Commissione tributaria regionale (Cass. n. 9077 del 2019 e n. 9080 del 2019); 1.8 – l’ottavo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter, al d.P.R. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54-bis e 60, ed alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, sull’assunto che la notifica della cartella di pagamento non era stata preceduta da un invito bonario. 2. – La sentenza impugnata va senz’altro cassata senza rinvio. 5 2.1 – Difatti, è stata (hinc et hinde) sollecitata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, richiesta, questa, che si fonda sulla sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale della Liguria (n. 619 del 23 luglio 2021) e sul conseguente provvedimento di sgravio delle iscrizioni a ruolo. 2.2 - Come già rilevato dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46) e, nel giudizio di cassazione, «va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti.» (v. Cass., 23 settembre 2011, n. 19533 cui adde Cass., 24 febbraio 2022, n. 6068; Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 18 aprile 2017, n. 9753; in tema di definizione negoziale della res controversa v., altresì, Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26299; Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 13 settembre 2007, n. 19160). 2.3 - Erroneamente, però, assume il ricorrente che vi sarebbe stato un annullamento degli avvisi di accertamento, atteso che: - dalle pronunce della Corte, e dalla stessa sentenza del giudice del merito pronunciata in sede di rinvio (n. 619 del 2021, cit.), si desume che oggetto del contendere erano le istanze di rimborso (che sono state accolte); - dalle pronunce rese dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, cassate da questa Corte, emerge (ancora) che, nella fattispecie, il tributo era stato corrisposto – senz’alcuna impugnazione degli avvisi di accertamento – e che, ciò non di meno, erano state presentate istanze di rimborso. 6 2.4 - Non ha, pertanto, fondamento il nesso che (impropriamente) viene istituito tra l’impugnazione dell’atto presupposto (avviso di accertamento) e la conseguente cessazione della materia del contendere qual conseguente ad un (insussistente) annullamento di detto atto presupposto. Proprio il riconoscimento ex post del diritto – in sede di istanza di rimborso del tributo spontaneamente versato (ed in difetto di impugnazione degli avvisi di accertamento) – rende, pertanto, evidente il difetto di ogni nesso, così come addotto a fondamento della verifica della soccombenza virtuale, tra i proposti motivi di ricorso ed il fatto determinativo della cessazione della materia del contendere e, per converso, fonda una pronuncia di integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio. La Corte, difatti, ha già rilevato che nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231). 3. – Le spese del giudizio vanno, pertanto, compensate tra le parti. Non ricorrono, da ultimo, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 7 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza;
compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023.
– ricorrente – contro Comune di Genova, in persona del suo Direttore generale p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato LU De Paoli (PEC: luca.depaoli@ordineavvgenova.it); – controricorrente – avverso la sentenza n. 571, depositata il 15 settembre 2020, della Commissione tributaria regionale della Liguria;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 20 ottobre 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
ICI IMU Riscossione Civile Sent. Sez. 5 Num. 8827 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 03/04/2024 2 udito l’avvocato Enrico Aldo RO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e, ai fini della disciplina delle spese, ritenersi infondato il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 571, depositata il 15 settembre 2020, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello proposto RO TA avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 037 2015 00046091 80) emessa dietro iscrizione a ruolo degli importi dovuti dal contribuente a titolo di ICI per gli anni 2008 e 2009. 1.1 – A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: – venendo in considerazione un tributo locale (ICI), legittimamente era stato posto in riscossione l’intero importo rinveniente da avvisi di accertamento, non applicandosi, nella fattispecie, la disciplina sulla riscossione frazionata del tributo (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68); - la notifica della cartella di pagamento non doveva essere preceduta da un avviso bonario, istituto inapplicabile nella fattispecie;
- il ruolo era stato validato dal responsabile del procedimento;
- non v’era evidenza probatoria di un giudicato formatosi in ordine alla non dovutezza del tributo. 2. - RO TA ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di otto motivi, ed ha depositato memoria. 3 Il Comune di Genova resiste con controricorso, ed ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il ricorso è articolato sui seguenti motivi: 1.1 – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello col quale era stata dedotta la tardiva costituzione in giudizio di controparte (in data 8 gennaio 2016 a fronte dell’udienza fissata per il 19 gennaio 2016), in violazione del termine previsto dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32; 1.2 – col secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione di disposizioni normative, anche costituzionali, assumendo che l’iscrizione a ruolo del tributo, nella fattispecie, avrebbe dovuto ritenersi illegittima in ragione della non definitività degli avvisi di accertamento (ancora in contestazione tra le parti); 1.3 – il terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge sull’assunto che il ruolo difettava di elementi identificativi nonché di sottoscrizione e, per di più, era stato prodotto in violazione del termine di cui al primo motivo di ricorso;
1.4 –col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter, al d.P.R. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54-bis e 60, ed alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, deducendo che l’illegittimità del ruolo conseguiva, nella fattispecie, dall’omesso invio di un avviso bonario;
1.5 –il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per 4 violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo il ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale si era dedotta la violazione della l. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 10, atteso che il Comune di Genova non aveva richiesto chiarimenti, né invitato esso esponente alla produzione di documenti, prima dell’iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento;
1.6 – il sesto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione di nullità del ruolo, e della cartella di pagamento, in difetto del previo contraddittorio endoprocedimentale, ed in violazione della l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7 (comunicazione di avvio del procedimento); 1.7 – il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per motivazione perplessa, ed incomprensibile, in punto di definitività degli avvisi di accertamento, quali atti presupposti dell’iscrizione a ruolo;
- soggiunge il ricorrente che detta definitività doveva escludersi in ragione della pendenza dei giudizi (di rinvio) disposti a seguito della cassazione delle sentenze della Commissione tributaria regionale (Cass. n. 9077 del 2019 e n. 9080 del 2019); 1.8 – l’ottavo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter, al d.P.R. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54-bis e 60, ed alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, sull’assunto che la notifica della cartella di pagamento non era stata preceduta da un invito bonario. 2. – La sentenza impugnata va senz’altro cassata senza rinvio. 5 2.1 – Difatti, è stata (hinc et hinde) sollecitata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, richiesta, questa, che si fonda sulla sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale della Liguria (n. 619 del 23 luglio 2021) e sul conseguente provvedimento di sgravio delle iscrizioni a ruolo. 2.2 - Come già rilevato dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46) e, nel giudizio di cassazione, «va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti.» (v. Cass., 23 settembre 2011, n. 19533 cui adde Cass., 24 febbraio 2022, n. 6068; Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 18 aprile 2017, n. 9753; in tema di definizione negoziale della res controversa v., altresì, Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26299; Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 13 settembre 2007, n. 19160). 2.3 - Erroneamente, però, assume il ricorrente che vi sarebbe stato un annullamento degli avvisi di accertamento, atteso che: - dalle pronunce della Corte, e dalla stessa sentenza del giudice del merito pronunciata in sede di rinvio (n. 619 del 2021, cit.), si desume che oggetto del contendere erano le istanze di rimborso (che sono state accolte); - dalle pronunce rese dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, cassate da questa Corte, emerge (ancora) che, nella fattispecie, il tributo era stato corrisposto – senz’alcuna impugnazione degli avvisi di accertamento – e che, ciò non di meno, erano state presentate istanze di rimborso. 6 2.4 - Non ha, pertanto, fondamento il nesso che (impropriamente) viene istituito tra l’impugnazione dell’atto presupposto (avviso di accertamento) e la conseguente cessazione della materia del contendere qual conseguente ad un (insussistente) annullamento di detto atto presupposto. Proprio il riconoscimento ex post del diritto – in sede di istanza di rimborso del tributo spontaneamente versato (ed in difetto di impugnazione degli avvisi di accertamento) – rende, pertanto, evidente il difetto di ogni nesso, così come addotto a fondamento della verifica della soccombenza virtuale, tra i proposti motivi di ricorso ed il fatto determinativo della cessazione della materia del contendere e, per converso, fonda una pronuncia di integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio. La Corte, difatti, ha già rilevato che nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231). 3. – Le spese del giudizio vanno, pertanto, compensate tra le parti. Non ricorrono, da ultimo, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 7 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza;
compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023.