Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 27/04/2026, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02696/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06829/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6829 del 2025, proposto da
AR CI, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 7714/2024 pubbl. il 14/11/2024 RG n. 14308/2023, TRIBUNALE DI NAPOLI, (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. PICCIOTTI, PASSATA IN GIUDICATO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. AB AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1.- Con l’azionata sentenza n. 7714/2024 (R.G. 14308/2023), pubblicata il 14.11.2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, nell’accogliere parzialmente il ricorso proposto dall’odierna istante, ha così statuito: “1) condanna il Ministero convenuto al pagamento, delle seguenti somme: ... € 1500,00 per EN AR, secondo le modalità di erogazione della “Carta docenti”; 2) condanna il ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite...”.
In mancanza di adempimento, la ricorrente ha domandato a questo Tribunale di: a) assegnare all’Amministrazione intimata un termine per dare esecuzione alla sentenza; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta, perché provveda in via sostitutiva.
In data 11 dicembre 2025, l’Amministrazione si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è ammissibile e fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, va affermata l'ammissibilità del presente ricorso, essendo state rispettate le condizioni processuali previste dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, l'azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Nel caso di specie, la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria del Tribunale di Napoli in data 11.07.2025.
Inoltre, risulta infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, per le esecuzioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. La giurisprudenza ha costantemente affermato che tale termine si applica anche al giudizio di ottemperanza avente ad oggetto la condanna al pagamento di somme di denaro. La sentenza è stata infatti notificata in forma esecutiva in data 15.01.2025; da tale data è ampiamente trascorso il suddetto termine senza che l'Amministrazione abbia provveduto all'adempimento, rendendo così procedibile l'odierna azione.
Nel merito, alla luce della documentazione versata in atti e della mancata prova dell'adempimento da parte dell'Amministrazione resistente, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un dirigente dell'ufficio, che, nei successivi sessanta giorni, su richiesta di parte ricorrente, darà corso all'adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.
Va poi osservato che, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, mentre non sono dovute le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore Pertanto, le spese relative ad atti successivi al giudicato civile sono dovute solo per le voci suindicate e in quanto funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, e le stesse vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell'ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto della relativa semplicità delle questioni sollevate, nella misura indicata in dispositivo, con clausola di distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Sesta), così provvede:
accoglie il ricorso nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l'obbligo del Ministero intimato di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli n. 7714/2024 (R.G. 14308/2023), pubblicata il 14.11.2024, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna all'attribuzione alla parte ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutole;
per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d'ora quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un dirigente dell'ufficio, che - su specifica richiesta della parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione - provvederà al compimento degli atti necessari all'esecuzione della suindicata sentenza, trasmettendo alla Segreteria di questo Tribunale una relazione sull'attività svolta;
condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura effettivamente versata).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA SO, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
AB AF, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AB AF | DA SO |
IL SEGRETARIO