Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.° 851/2025 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione lavoro e previdenza sociale
DECRETO INGIUNTIVO (artt. 633 e segg. - 642 c.p.c.)
Il giudice del lavoro, letto il ricorso per decreto ingiuntivo presentato da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1 ritenuta la gibilità del credito alla luce della documentazione prodotta in allegato al ricorso;
ritenuto che
ricorrano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo alla luce della natura retributiva del credito vantato, che pertanto assolve alla funzione alimentare del lavoratore;
ingiunge a
Controparte_1 Controparte_1 di paga corso, a Parte_1 senza dilazione, alla notifica di ricorso e decreto, la somma capitale di euro 2.327,82, oltre accessorî come da domanda, nonché le spese del presente procedimento monitorio, liquidate in euro 49,00 per anticipazioni esenti ed euro 350,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% dei compensi predetti e accessorî di legge, alla luce dei parametri stabiliti nell'allegato al regolamento adottato con D.M. Giustizia 55/2014 tenuto conto del valore della domanda giudiziale, con le conseguenti spese successive occorrende. Avverte la società ingiunta che nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notifica del ricorso e del decreto può essere fatta opposizione ai sensi degli artt. 645 e segg. c.p.c. e che, in difetto di opposizione, il decreto diverrà irrevocabile. Bologna, 07/04/2025.
Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona