Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
4025/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4025/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto proprietà, vertente
TRA
(c.f. nata in data [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Benedetta Torrese e Raffaele Torrese, presso il cui studio sito in Torre del Greco alla via
Sedivola n. 85 è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
(c.f. ) nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla via
Maresca n. 49, presso lo studio dell'avv. Filippo Chervino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHE'
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2 C.F._3
Torre Annunziata alla via XXIV Maggio n. 4, (c.f. ) Parte_2 C.F._4
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliati in Torre Annunziata alla via Maresca n. 49, presso lo studio dell'avv. Filippo Chervino che li rappresenta e difende giusta procura in atti
CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI
Come da note depositate ai sensi dell'art. 189 co. 1 n. 1 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmnete notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la convenuta CP_1
1
2) condannare la convenuta a riparare i danni provocati alla pavimentazione ed alla mensoletta di porfido del viale di proprietà esclusiva dell'attrice, danni che andranno eliminati con riduzione in pristino dello stato dei luoghi, il tutto a seguito di CTU di cui fin d'ora si fa espressa richiesta;
3) condannare la convenuta al risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa, anche a mezzo di CTU;
4) per effetto di quanto dedotto al punto 7) del presente atto condannare essa alla CP_1
consegna a tutti i condomini delle chiavi sia del cancello che separa dal vialetto condominiale che dal viale sud di proprietà e condanni altresì essa a farsi carico del maggior onere per Pt_1 CP_1 eventuali riparazioni alle condutture d'acqua; 5) con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre
IVA, CPA e spese generali forfettarie come per legge”.
A tal fine, ha dedotto di essere proprietaria di un'unità immobiliare allocata nello stesso fabbricato ove insiste la proprietà della convenuta, sito in Torre Annunziata alla Via Gambardella n. 50; che, in particolare, l'immobile di proprietà della convenuta si trova al piano terra con annesso giardino, mentre l'attrice è proprietaria di un appartamento posto al primo piano, ove abita, nonché di taluni locali siti al piano terra;
che la corte di proprietà della confina, da un lato, con un viale privato CP_1
di esclusiva proprietà della attrice, al quale si accede dalla strada pubblica tramite passo carraio e, all'altro lato, con un viale comune con gli altri proprietari delle unità immobiliari ivi allocate;
che la ha realizzato taluni lavori non autorizzati consistenti nella edificazione di muri su detti CP_1
confini, determinando una violazione della servitù di veduta da tempo immemore esercitata dall'attrice, riducendo altresì l'aria e la luce;
che nell'esecuzione di tali lavori sono stati causati danni alla pavimentazione e alla mensoletta in porfido del viale di proprietà esclusiva della istante;
che, infine, nel trasformare la corte di sua proprietà in un solarium, la convenuta ne impedisce il libero accesso sebbene essa costituisca l'unica via per arrivare ai contatori del gas, oltre ad aver installato abusivamente una doccia sullo snodo delle reti idriche.
Con comparsa depositata in data 13.11.2023, si è costituita in giudizio eccependo, Controparte_1 in via preliminare, la non integrità del contraddittorio avendo l'istante omesso di convenire in giudizio gli altri comproprietari dell'immobile sito in Torre Annunziata alla via Gambardella n. 50. Nel merito, poi, ha chiesto il rigetto della domanda e ha allegato che l'area antistante l'unità immobiliare di sua proprietà è di esclusiva pertinenza della stessa e che alcuna variazione alla destinazione urbanistica o catastale è stata apportata;
ha dedotto che all'interno della sua proprietà non esiste alcun contatore del gas o dell'acqua, posizionati invece al di fuori dei confini privati, contestando, infine, la
2 realizzazione di danni alla pavimentazione. Pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenza di lite nonché la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato in data 13.11.2023, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e comproprietari della consistenza Controparte_2 Parte_2 immobiliare sita in Torre Annunziata alla Via Gambardella n. 50, avendo l'istante agito sia per il ripristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione delle opere asseritamente lesive delle distanze, sia per il risarcimento del danno (cfr. Cass.5603/2001; 2610/1999; 5545/2005; 8949/2009). Si sono così costituiti in giudizio anche e associandosi alle difese già Controparte_2 Parte_2
spiegate dalla convenuta . Controparte_3
In seguito alla costituzione del nuovo difensore nell'interesse dell'attrice, atteso il decesso del procuratore già costituito, depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 15.05.2024 la causa è stata rinviata per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 16.01.2025, in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025, la causa è stata assunta in decisione.
Tanto premesso, parte attrice, da un lato, ha inteso far valere la violazione in materia di distanze legali tra le costruzioni e le vedute a norma dell'art. 907 c.c., al fine di ottenere sia il ripristino dello stato dei luoghi sia il risarcimento per i danni arrecati (azione che presenta i connotati di un'actio negatoria servitutis Cass. Sez. U, Sentenza n. 13523 del 12/06/2006); dall'altro, ha allegato la sussistenza di abusi edilizi nella corte di esclusiva proprietà dei convenuti e l'impossibilità di accedere alla stessa per raggiungere i contatori del gas ivi allocati.
Ciò detto, le domande vanno rigettate.
Si rileva che la ha contestato l'innalzamento, al confine tra la sua proprietà esclusiva e quella Pt_1 dei convenuti e tra la proprietà di quest'ultimi e il viale comune, di tre muri che avrebbero determinato un restringimento della servitù di veduta, asseritamente esercitata da tempo immemore, in violazione dell'art. 907 c.c.. In particolare, l'attrice ha allegato che un primo muro, alto circa due metri, è stato realizzato al confine tra la proprietà dei convenuti ( ) e il viale di proprietà esclusiva CP_4
della , mentre in precedenza il confine tra le due proprietà era delimitato da un muro di altezza Pt_1
inferiore al di sopra del quale erano collocate delle ringhiere, che lasciavano passare aria e luce e non ostruivano la veduta;
che gli altri due muri, alti circa due metri, sono stati invece realizzati dai convenuti al confine tra la loro proprietà (corte-giardino) ed il viale di proprietà comune: uno è collocato all'entrata del viale comune ed è sormontato da pannelli in metallo, mentre l'altro è collocato in prosecuzione del secondo ed è situato dopo la porta metallica installata dai convenuti. In precedenza, invece, il confine tra le due proprietà era delimitato da una rete metallica a maglie larghe,
3 collocata dove ora sorge il secondo muro, e da una ringhiera di 80 cm circa collocata dove ora sorge il terzo muro.
Dunque, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione fotografica, si evince che si è in presenza di muri divisori perché destinati a recingere le proprietà confinanti. Pertanto, non è possibile, nella fattispecie in esame, parlare di una servitù di veduta, aria o luce, con la conseguenza che non è configurabile alcuna lesione della stessa per effetto dell'innalzamento del muretto già esistente, nonché della realizzazione del muro divisorio in sostituzione della rete metallica e della ringhiera già esistenti. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non è configurabile una servitù di veduta a carico o a favore di fondi in relazione al muro divisorio o di cinta, attesa la funzione assolta da tale opera (demarcazione del confine e tutela del fondo) e la sua inidoneità, nonostante la possibilità dell'inspicere e prospicere sul fondo altrui, a costituire la situazione di soggezione di un fondo all'altro, data la reciproca possibilità di affaccio da parte dei proprietari confinanti (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/07/1994, n.6407; ed anche Cass. 27.5.1994, n. 5186; Cass. 11.2.1985, n. 11332;
Cassazione civile sez. II, 07/04/2015, n.6927).
D'altra parte, l'esame della documentazione fotografica allegata dall'attrice - che raffigura lo stato dei luoghi antecedente alla realizzazione delle opere in contestazione - depone per l'esclusione di una situazione di assoggettamento di un fondo ad un altro e per la reciproca possibilità di affaccio, esercitata dai proprietari confinanti. Dunque, si è in presenza di opere che non integrano gli estremi di una costruzione regolata dalla disciplina sulle distanze, ma di un muro divisorio come tale equiparabile a un muro di cinta;
allora, non essendo configurabile alcun diritto di veduta, non sussiste il pregiudizio lamentato in citazione.
Occorre analizzare, a questo punto, le ulteriori domande proposte.
In primo luogo, infondata è la domanda con cui l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni cagionati alla pavimentazione ed alla mensoletta in porfido del viale di sua esclusiva proprietà, per effetto della realizzazione dei muri in questione. Infatti, non solo le allegazioni sono generiche ma non risulta fornito alcun elemento da cui poter ricavare tanto l'esistenza dei danni quanto, anche solo in via presuntiva, la riconducibilità eziologica degli stessi alle opere realizzate dai convenuti. È opportuno evidenziare che le fotografie prodotte raffigurano unicamente i muri e lo stato dei luoghi antecedente, ma nulla si evince in merito alla sussistenza dei danni alla pavimentazione, i quali non trovano riscontro neppure nella relazione tecnica di parte a firma del geometra (che, a dire il Persona_1
vero, ha ad oggetto doglianze diverse da quelle per cui è causa).
Altrettanto destituite di fondamento sono le doglianze sollevate dall'attrice circa la asserita modifica della destinazione d'uso della "corte" antistante l'unità immobiliare dei convenuti.
4 In particolare, la ha allegato che detta corte, di esclusiva proprietà dei convenuti, “è Pt_1
storicamente via di accesso ai contatori del gas ed unica via sia per gli operai della compagnia gas che per i condomini del primo piano. In caso di guasto, tecnici e condomini devono subito poter intervenire, senza essere condizionati da assenze e umori della condomina. Ruocco, invece, ha modificato di fatto la destinazione d'uso della "corte" in solarium, con lettini da sole e doccia, quest'ultima installata abusivamente sullo snodo delle reti idriche che, in caso di guasto, diventano di difficile accesso”. Pertanto, ha richiesto la condanna della convenuta alla consegna delle chiavi del cancello e l'assunzione da parte della stessa del maggior onere per eventuali riparazioni alle condutture d'acqua.
In primo luogo, per quanto concerne il profilo relativo alle “eventuali riparazioni alle condutture
d'acqua”, l'allegazione di un pregiudizio del tutto ipotetico preclude ogni valutazione. Infatti, in presenza di allegazioni generiche e in mancanza di elementi di prova offerti al riguardo (anche nella perizia di parte non si fa menzione di tale profilo), non vi sono elementi oggettivi da cui poter inferire la sussistenza di un pregiudizio apprezzabile, non meramente potenziale o possibile, connesso alle opere realizzate dalla convenuta (consistenti, nella specie, nella installazione di una doccia sullo snodo delle reti idriche) in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.
In secondo luogo, per quanto concerne i contatori del gas, premesso che non vi è prova che la convenuta abbia precluso l'accesso alla sua proprietà per eventuali interventi di manutenzione alle condutture, a monte non vi è prova che i contatori si trovino nella proprietà della Infatti, a CP_1
fronte delle contestazioni dei convenuti - i quali hanno depositato apposita documentazione fotografica da cui si evince che i contatori sono allocati all'esterno - l'attrice nulla ha allegato e provato. D'altra parte, come si evince dalla lettura delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate dall'attrice, le domande appena analizzate, già genericamente formulate in citazione, non sono state coltivate e alcun mezzo istruttorio è stato articolato al riguardo, salvo richiedere una c.t.u. “per la valutazione delle opere realizzate e delle contestazioni sollevate”, che si è ritenuto di non ammettere in quanto esitante in un'indagine assolutamente esplorativa.
Dunque, le domande avanzate dalla in citazione vanno interamente disattese. Pt_1
Va, al contempo, disattesa la domanda volta alla condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., avanzata dai convenuti. Infatti, il fondamento dell'art. 96 cpc va ravvisato nella malafede o nella colpa grave della parte che ha instaurato un giudizio nella piena consapevolezza della sua infondatezza, per cui
“affinché parte attrice sia condannabile per "lite temeraria" di cui all'art. 96 c.p.c. è necessario che emerga, in tutta evidenza, la mala fede ovvero la colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza. In tale ottica, non è sufficiente che parte attrice abbia
5 portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria” (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 13/02/2020, n.679).
Nella specie, non vi è prova di tali presupposti;
inoltre, i convenuti non hanno allegato alcun elemento in grado di supportare la relativa domanda, apparendo essa irrimediabilmente generica. Quindi, nessuna somma va liquidata ai sensi dell'art. 96 cpc.
In merito alla regolamentazione delle spese di lite, va precisato che anche a fronte del rigetto della domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (che è meramente accessoria rispetto all'effettivo tema di lite cui deve essere rapportata la verifica della soccombenza), l'infondatezza della domanda attorea e l'integrale rigetto della stessa impediscono di ritenere integrata un'ipotesi di reciproca soccombenza delle parti.
Alla luce delle motivazioni che precedono le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo applicando il DM 147/22, tenuto conto del valore non determinabile della controversia e liquidando un unico compenso in ragione della medesima posizione processuale delle parti convenute, assistite dallo stesso avvocato, ai parametri minimi tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata nelle differenti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna l'attrice al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
Torre Annunziata, 30.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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