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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1229 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- in persona del curatore Parte_1 pro tempore,. rappresentata e difesa dall'Avv. Olga Durante in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione depositata in data 13-6-2024, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Viale Feudotto;
- appellante contro
- , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Lorusso e Anna Muraca in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell' sito in , CP_1 CP_1
Via V. Cortese n. 25;
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
- Per l'appellata: Voglia l'On.le Corte d'Appello rigettare l'appello proposto da controparte e conseguentemente confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 8-4-2011, l'odierna attrice evocava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' Parte_1
, per vederla condannata al pagamento in Controparte_1 suo favore del corrispettivo per le prestazioni rese in regime di ricovero presso la nell'anno 2008. Controparte_2
In particolare, l'attrice deduceva:
a) di essere accreditata con il servizio sanitario per l'erogazione di prestazioni di alta specialità, quali quelle di alta chirurgia;
b) che per l'anno 2008 il contratto, in virtù di una prassi distorta ormai invalsa, era stato stipulato quasi a fine anno, in data 17-11-2008, ossia quando la quasi totalità delle prestazioni era già stata erogata;
c) che il contratto stabiliva un importo pari ad €uro 30.257.018,68, mentre le prestazioni rese alla fine dell'anno solare ammontavano ad €uro 34.720.431,09;
d) che in virtù della DRG n. 508 del 28-8-2008 l'importo da contrattualizzare non poteva essere inferiore al 90% della produzione erogata validata per l'anno precedente (2007);
e) che in virtù del ricorso al TAR e della sentenza di quest'ultimo n. 1185/2009 veniva effettuata una revisione della produzione erogata e validata dall'
[...]
per l'anno 2007 e che risultava pari ad €uro 36.074.547,69, sicchè per CP_3
l'anno 2008 l'importo da contrattualizzare non poteva essere inferiore ad €uro
32.467.092,92 (pari al 90% di €uro 36.074.547,68);
f) sussisteva, pertanto, il diritto della struttura sanitaria ad ottenere la somma di €uro
2.210.073,92, pari alla differenza tra l'importo minimo che il contratto avrebbe dovuto prevedere e gli acconti percepiti;
g) che tale somma veniva regolarmente fatturata con fattura n. 1477 del 22-2-2010;
h) che la somma residua di €uro 2.253.338,49 riguardava prestazioni di alta specialità affrancate da abbattimenti tariffari e limiti di spesa.
Tanto premesso chiedeva la condanna dell' al pagamento della Controparte_3 somma complessiva di €uro 4.463.412,41, di cui €uro 2.210.073,92 quale saldo delle prestazioni rese in regime di ricovero ospedaliero ed €uro 2.253.33,49 per prestazioni di alta specialità al di sopra del tetto contrattualmente previsto. In subordine chiedeva la condanna dell' al pagamento della Controparte_3 medesima somma a titolo di indebito arricchimento.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3 attorea, evidenziando che la somma pretesa dalla società attrice riguardava prestazioni rese superando il tetto contrattuale, sicchè nessun corrispettivo poteva essere riconosciuto in quanto l' aveva assunto l'obbligo di remunerare le CP_1 prestazioni oggetto del contratto fino ad un massimo di €uro 30.257.019,00.
All'udienza del 27-5-2016 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Cont Con la comparsa conclusionale l' ha dato atto di avere provveduto al pagamento della somma pretesa dalla società attrice con il mandato n. 7697 del 2-12-2010, sicchè la causa veniva rimessa per effettuare le necessarie verifiche.
Disposta e espletata Ctu, la causa all'udienza del 12-10-2018 veniva nuovamente assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
Con sentenza depositata il 23-5-2019 n. 954, il Tribunale di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, rigettava le domande e compensava tra le parti le spese di lite, ponendo a carico delle stesse, in parti uguali, quelle relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 mediante atto di citazione notificato l'11-6-2019, deducendo l'ingiustizia e l'erroneità delle statuizioni con essa adottate di rigetto delle domande da essa intentate in prime cure e invocandone l'annullamento o la totale riforma per i motivi di seguito esposti.
A mezzo di un primo ordine di doglianze la società appellante lamentava che il giudice di primo grado avesse in maniera del tutto erronea ed ingiustificata escluso il proprio diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni rese in regime di ricovero ospedaliero nel corso dell'anno 2008 e non remunerate dall' Controparte_1 convenuta in quella sede per un importo di €uro 2.210.073,92, pari alla differenza tra l'importo minimo che il contratto avrebbe dovuto prevedere e gli acconti percepiti, sulla scorta del mero rilievo circa la insuperabilità dei limiti massimi di spesa fissati contrattualmente, senza prendere in considerazione quanto invece era stato posto a fondamento dell'azione di adempimento sul punto con specifico riguardo alla dedotta erroneità di determinazione a monte del budget fissato nel contratto stipulato tra le parti da parte dell' , siccome riferito a Controparte_1 norma del D.R.G. n. 508/2008 richiamato nelle premesse del contratto ad un ammontare complessivo che non avrebbe potuto essere inferiore al 90% della produzione erogata nel corso dell'anno 2007.
Laddove, infatti, pur risultando la produzione effettivamente erogata dalla struttura per l'anno 2007 pari a circa €uro 36.000.000,00, l' aveva proceduto Controparte_1 a validarla entro termini ben più sottostimati a causa dell'applicazione di errati criteri di calcolo, come rappresentato in una nota di sottoscrizione con riserva del contratto per l'anno 2008, e, inoltre, a seguito della impugnativa esperita dinanzi al TAR della
Calabria relativamente alle deliberazioni con cui l' medesima aveva fissato CP_1 il tetto contrattuale per l'anno 2007, detti provvedimenti erano stati annullati con sentenza depositata il 5-11-2009 n. 1185, con imposizione alla stessa di procedere ad una revisione della produzione validata per il periodo di riferimento in conformità dei criteri indicati in detta pronuncia,. ne era conseguita l'avvenuta rideterminazione del valore della produzione erogata e validata per l'anno 2007 in ragione di €uro
36.074.547,69, giusta nota dell'ente n. prot. 106 del 15-2-2010 versata in atti.
Sosteneva, pertanto, che la decisione gravata, omettendo di valutare le ragioni poste a fondamento dell'azione di adempimento, oltre che di apprezzare tutte le risultanze ricavabili dalla produzione documentale perfezionata agli atti di causa, aveva ingiustamente disatteso la domanda di corresponsione per le causali in atti del residuo importo di €uro 2.210.073,92, atteso che, dovendosi commisurare il budget di remunerazione per l'anno 2008 al nuovo valore di produzione validata per l'anno precedente pari ad €uro 36.074.547,69 e, segnatamente, ad un ammontare non inferiore al 90% di quest'ultimo, ossia €uro 32.467.092,92, a fronte di un volume di prestazioni sanitarie in regime di ricovero per l'anno 2008 accertate e validate dall' in ragione di complessivi €uro 34.720.431,09 e di Controparte_1 un'avvenuta corresponsione di esso nei soli limiti di €uro 30.257.018,68, residuava come dovuto a saldo l'importo sopra indicato, quale oggetto della pretesa creditoria azionata in giudizio
Con un secondo motivo di appello la decisione di primo grado veniva censurata altresì nella parte in cui aveva ingiustificatamente escluso il diritto della struttura ad ottenere il pagamento delle prestazioni sanitarie di c.d. alta specialità eseguite nel corso dell'anno 2008 in ragione di ulteriori €uro 2.253.33,49 oltre la soglia stabilita nel contratto e non remunerate dall' , sulla Controparte_1 scorta della errata e, pertanto, non condivisibile considerazione che dette prestazioni non si sarebbero potute nella specie ritenere sottratte ad abbattimenti tariffari e limiti di spesa alla stregua del regolamento contrattuale in atti, in cui la relativa previsione di cui al punto 2 dell'art. 4 risultava essere stata espunta.
Si opponeva, a tal proposito, in particolare che il riquadro apposto sulla disposizione in questione contenuta nel contratto prodotto ad opera della stessa società attrice e odierna appellante era stato male interpretato dal primo giudizio, poiché finalizzato esclusivamente a mettere in maggior evidenza la previsione rilevante per la risoluzione della controversia, con la conseguenza che, in costanza della riconducibilità in forza della stessa delle prestazioni sanitarie di alta specialità, quali quelle per lo più erogate dalla società appellante, al novero delle categorie sottratte per la loro particolare natura al regime della fissazione dei volumi massimi di prestazione e all'applicazione dei meccanismi di regressione tariffaria, nel non riconoscere la spettanza alla casa di cura del residuo importo di €uro 2.253.33,49 a titolo di corrispettivo dovuto per le prestazioni in questione ree oltre la soglia preventivata la pronuncia gravata era da ritenersi sul punto del tutto errata e, come tale, meritevole di essere riformata.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello la decisione di primo grado veniva impugnata nella parte in cui aveva ritenuto infondata l'azione di indebito arricchimento proposta in via subordinata da deducendosi sul Parte_1 punto come, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, potessero ritenersi sussistenti nella fattispecie tutti i presupposti dell'arricchimento dell'amministrazione sanitaria e del corrispondente depauperamento della casa di cura con riferimento alle prestazioni sia pure extra budget effettivamente rese da quest'ultima, e tanto in ragione della particolare posizione di unicità in ambito regionale rivestita in concreto dalla struttura rispetto alla forniture di prestazioni di cardiochirurgia e di alta specializzazione, di cui l' si era avvalsa Controparte_1 onde garantire gli obblighi di assistenza sanitaria in materia in assenza all'interno della Regione di altri soggetti idonei allo scopo, con conseguente grave ed ingiusto spostamento patrimoniale in favore di essa e a svantaggio della casa di cura, né potendo altrimenti trascurarsi di considerare come l non avesse Controparte_1 nel caso in esame nemmeno dedotto e/o provato che l'arricchimento in questione non fosse stato voluto ovvero non fosse stato consapevole.
Concludeva, pertanto, rassegando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 11-11-2019, si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, per resistere all'avverso gravame di cui contestava la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, la causa veniva all'esito rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Susseguitisi alcuni rinvii della causa disposti per i medesimi incombenti, con comparsa depositata in data 13-6-2024, a seguito dell'apertura medio tempore della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di giusta Parte_1 sentenza del Tribunale di Catanzaro depositata il 16-12-2023 n. 30, si costituiva in prosecuzione del giudizio la Curatela della Liquidazione Giudiziale Parte_1
in persona del curatore pro tempore, insistendo nell'accoglimento di tutte le
[...] richieste già avanzate nell'interesse della suddetta negli scritti difensivi versati in atti.
Quindi, in esito all'udienza collegiale dell'11-2-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio della Corte, il proposto appello è da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro meritevole di rigetto.
Nessuna fondata ragion d'essere può innanzi tutto ascriversi ai rilievi sollevati da parte appellante avverso le statuizioni adottate con la sentenza di primo grado di rigetto della domanda proposta nei confronti dell' Controparte_1
di remunerazione in proprio favore delle prestazioni sanitarie rese in
[...] regime di ricovero nel corso dell'anno 2008 in ragione di un ulteriore importo di
€uro 2.210.073,92, dovuto a saldo dell'ammontare complessivo ad essa spettante a tale titolo una volta detratti gli acconti già liquidati, per essere state basate, a dire della stessa, su di una erronea individuazione del tetto fissato contrattualmente all'art. 3 del contratto stipulato inter partes in data 17-11-2008 con riferimento al volume di produzione effettuata nel precedente anno 2007 decurtata del 10%, disattendendo in maniera del tutto ingiustificata la incidenza degli eventi ad esso sopravvenuti nei termini documentalmente comprovati agli atti di causa che avevano condotto ad una rideterminazione in aumento di detto ultimo valore, quale nuova base di calcolo da applicare in sede di quantificazione del totale dei corrispettivi dovuti per le causali nella specie azionate in giudizio.
Si è sostenuto, infatti, a tal proposito a mezzo del proposto gravame che, laddove nella vicenda che qui occupa l'ammontare della produzione erogata nel corso dell'anno 2007 era stato accertato e validato dall' entro i limiti di Controparte_1 un importo erroneamente quantificato per difetto, circostanza alla stessa puntualmente contestata dalla struttura privata, che peraltro aveva anche provveduto ad impugnare in sede di giurisdizione amministrativa le deliberazioni adottate in tema dall'amministrazione con esito positivo, ottenendone l'annullamento, con conseguente avvenuto riconoscimento in atti da parte di questa provenienti di un ammontare maggiorato delle prestazioni sanitarie rese nel periodo di riferimento e da ritenersi meritevole di approvazione, al contrario le valutazioni operate dall'organo giudicante alla base della pronuncia adottata decisione, lungi dal prendere nella dovuta considerazione l'excursus fattuale appena richiamato e compiutamente documentato in atti, si erano arrestate alla mera enunciazione dell'accertata circostanza del superamento dei limiti di spesa stabiliti contrattualmente siccome ritenuta ostativa sul punto all'accoglimento della domanda di pagamento.
Ad avviso del Collegio giudicante,la prospettazione opposta nella presente sede da parte appellante circa una pretesa rideterminazione del tetto contrattuale fissato per l'anno 2008 nel contratto stipulato tra le parti il 17-11-2008, da utilizzarsi quale parametro per la quantificazione complessiva del corrispettivo dovuto dall'
[...]
a fronte delle prestazioni erogate nel corso del suddetto arco temporale e, CP_1 come tale, costituente titolo idoneo ai fini di ritenere la fondatezza della domanda di adempimento intentata sul punto, non trova adeguato riscontro probatorio agli atti di causa.
Ed invero, in direzione valutativa contraria depone la circostanza correttamente evidenziata e apprezzata nella pronuncia gravata dell'assoluto difetto di prova di qualsivoglia accordo tra le parti intervenuto successivamente al contratto originario di cui si discute di recepimento dal punto di vista negoziale di eventuali provvedimenti formali adottati in tema dall'amministrazione, in sostituzione di quelli pregressi che erano stati annullati in sede di giurisdizione amministrativa, di validazione della produzione erogata dalla per Controparte_4
l'anno 2007 e conseguente liquidazione dei corrispettivi dovuti operate in conformità del criteri indicati nella relativa sentenza del Tar Calabria 5-11-2009 n. 1185.
Giova, infatti, osservare in via del tutto preliminare come in ogni caso nessuna valida ed efficace modificazione ex post in aumento sarebbe stata possibile in merito al tetto massimo di spesa preventivamente stabilito nel contratto del 17-11-2008 e negli atti allegati in esso richiamati ed espressamente accettato dalla struttura con la sua sottoscrizione, da determinarsi mediante il criterio di commisurazione di cui all'art. 3 del 90% del valore dell'effettiva produzione erogata dalla medesima e già accertata per l'anno 2007 e, quindi, in ragione di un importo non superiore ad €uro
30.257.019,00, se non attraverso il perfezionamento di una nuova intesa contrattuale tra le parti e pur sempre a condizione della sua compatibilità con gli obiettivi di programmazione e di contenimento della spesa sanitaria fissati esclusivamente a livello di competente autorità regionale,
D'altra parte, nessuna rideterminazione automatica in favore di parte appellante del budget di spesa stabilito nel contratto dedotto in causa sarebbe potuta derivare dalla sola pronuncia del Tar Calabria, che nell'annullare le deliberazioni dell'
[...]
impugnate dalla casa di cura privata per difetto di motivazione e di CP_1 istruttoria sulla scorta della considerazione che la stessa non avesse proceduto ad accertare e validare l'esatto ammontare della produzione da quest'ultima erogata nell'anno 2007 sulla base della necessaria applicazione dei criteri distintivi tra prestazioni sanitarie remunerabili o meno a seconda della loro riconducibilità alla nozione di sforamento ovvero a quella di fluttuazione, non aveva neppure mancato di puntualizzare che il disposto annullamento in questione non avrebbe comportato alcun riconoscimento in via diretta e immediata alla ricorrente del diritto a vedersi corrispondere l'importo relativo alle prestazioni asseritamente contestate dall' come sforamenti anziché quali mere fluttuazioni, restando Controparte_1 piuttosto quest'ultima obbligata per effetto della decisione a rideterminarsi sul punto mediante l'adozione di un apposito provvedimento in cui relativamente ai ricoveri effettuati nel periodo di riferimento in eccedenza rispetto al numero dei posti letto accreditati per specialità fossero distinti quelli che possedessero i requisiti per potere essere qualificati in termini di fluttuazione e quelli prestati in assenza dei suddetti.
Appare indubitabile, infatti, come nessuna prova sia stata offerta agli atti di causa ad opera di parte appellante di avvenuta successiva adozione, anche eventualmente su sua sollecitazione ovvero formale messa in mora, di un provvedimento di tal fatta da parte dell'amministrazione sanitaria che ne era stata esplicitamente investita con la sentenza del Tar, né può altrimenti ascriversi valenza sostitutiva di detto provvedimento alla nota a firma del Direttore U.O. Assistenza Ospedaliera
Accreditata comunicata alla Casa di Cura interessata n. 106 del 15-10-2010 che non contiene alcuna indicazione in merito ad una nuova volontà provvedimentale dell'amministrazione con riguardo ad una eventuale rideterminazione della produzione erogata dalla stessa e da validarsi per l'anno 2007 sulla scorta della corretta decurtazione delle sole prestazioni sanitarie integranti ipotesi di vero e proprio sforamento rispetto al tetto assegnato, ma si limita esclusivamente ad evidenziare l'ininfluenza in termini di vantaggio economico ricavabile dalla struttura anche nel caso di considerazione dell'ammontare complessivo della produzione erogata dedotto nella eventuale maggior misura di €uro 36.074.547,69, stante la posizione di massimo beneficio da essa già tratto per effetto dell'avvenuto raggiungimento del livello più elevato di remunerazione rispetto alle altre strutture accreditate in dipendenza del riconoscimento degli ulteriori importi spettanti a titolo di incrementi per abbattimenti tariffari a seguito di produzione superiore.
Parimenti è, inoltre, da escludere, in conformità di quanto in maniera corretta, e pertanto, pienamente condivisibile affermato in argomento dal primo giudice nella pronuncia gravata, qualsivoglia incidenza sulla validità ed efficacia del contratto sottoscritto in data 17-11-2008 alla nota manoscritta di pari data a firma del legale rappresentante della con la quale venivano espresse delle riserve Controparte_4 in ordine alla determinazione del tetto programmatico di riferimento proposto in percentuale dall' sulla base di un ammontare di produzione Controparte_1 effettiva calcolato in misura inferiore rispetto a quella da reputarsi asseritamente corretta, trattandosi nella specie di una dichiarazione unilaterale del tutto inidonea a mente del disposto di cui all'art. 1372 c.c. a modificare o integrare il contenuto del contratto precedentemente stipulato.
Da tutto ciò, dunque, discende che l'oggetto della domanda di pagamento azionata in giudizio sul punto, laddove afferente a somme eccedenti il volume delle prestazioni sanitarie effettuate dalla struttura per l'anno 2008 e suscettibile di remunerazione alla stregua del parametro indicato in contratto costituito dall'ammontare complessivo della produzione accertata e validata per l'anno 2007, per come per l'appunto sulla base di esso correttamente calcolata, oltre che già regolarmente liquidata, finisce per travalicare il tetto massimo contrattualmente pattuito tra le parti in conformità delle previsioni generali dettate in materia di limiti e contenimento della spesa sanitaria, in tal modo traducendosi in una pretesa giudiziale inaccoglibile.
Parimenti da respingere sono altresì le censure mosse alla decisione di primo grado per avere escluso la sussistenza dei presupposti per farsi luogo alla remunerazione in favore della casa di cura appellante dell'intero volume delle prestazioni definite di c.d. alta specialità rese nel corso dell'anno 2008 e, dunque, di un residuo importo pari a complessivi €uro 2.253.338,49 spettante in via ulteriore rispetto a quanto già liquidato a tale titolo dall , sulla scorta Controparte_1 di una errata interpretazione sul punto del contratto secondo la quale doveva considerarsi nella specie essere stata espunta dal relativo regolamento contrattuale la previsione circa la sottrazione di siffatta tipologia di prestazioni dall'applicazione del regime ordinario degli abbattimenti tariffari e dei limiti di spesa. Ed invero, occorre osservare in argomento come, a prescindere dalla possibilità di individuare in maniera giustificata o meno nel segno grafico di interlinea apposto al comma 2 dell'art. 4 della convenzione 17-11-2008 prodotta agli atti di causa nell'interesse della struttura sanitaria l'indice certo ed univoco di una comune volontà delle parti contraenti di svincolare da qualsiasi limite il diritto in capo alla stessa di ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto nella sua interezza, appaia altrettanto innegabile, in conformità di quanto il giudice di prime cure non ha neppure trascurato di evidenziare nella pronuncia gravata, che le specifiche prestazioni sanitarie di cui si discute non possano tuttavia fondatamente reputarsi affrancate completamente dal sistema generale dei vincoli connessi al controllo e al contenimento della spesa sanitaria, stante quanto si ricava sempre dall'art. 4, comma
3, del citato contratto, a norma del quale, per l'appunto, nell'eventualità che la struttura sanitaria avesse superato i volumi massimi di attività e il proprio tetto di spesa (da tenere distinti dal c.d. tetto di spesa complessivo regionale 2008, per come richiamato invece al comma 2 dell'art. 4 citato) determinati contrattualmente, si sarebbe provveduto al pagamento in favore di essa delle prestazioni sanitarie fornite mediante l'applicazione di “abbattimenti progressivi e proporzionali delle corrispondenti tariffe”.
D'altra parte, deve aggiungersi che la clausola contrattuale in questione faccia un generico riferimento sul punto ai criteri di operatività dei suddetti abbattimenti tariffari stabiliti dalla Giunta Regionale, al contrario di quanto previsto dai contratti inter partes relativi agli anni precedenti nel testo dei quali al medesimo proposito era richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 361/2004, laddove, infatti, nel 2007, allorquando la Regione Calabria non era stata ancora sottoposta a Parte commissariamento, l'art.
4.2 del contratto e la appena citata e richiamata dal primo consentivano l'acquisizione di tutte le prestazioni erogate dalle strutture private, e dunque, anche oltre il limite di spesa assegnato alla struttura, purchè fosse Cont rispettato il tetto complessivo assegnato dalla Regione all'
Ne discende, dunque, che anche sotto tale profilo non può che apprezzarsi l'infondatezza della pretesa di parte appellante di vedersi retribuito il volume di produzione erogata in tema oltre i limiti suddetti e da ritenersi valevoli anche per quest'ultima nei termini sopra esposti, stante il difetto al momento dell'approvazione dello schema di contratto giusta DRG n. 508/2008 per l'assistenza ospedaliera relativamente all'anno 2008 ex art.
8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992 - il cui contenuto Cont risultava essere stato riprodotto nell'accordo predisposto nel caso in esame dall'
e presentato alla controparte per la sottoscrizione, così finendo per determinare la carenza di un elemento essenziale con riguardo alla relativa clausola in discussione,
e avverso la quale, peraltro, neppure risultava essere stata proposta alcuna impugnazione dall'interessata quale atto propedeutico al perfezionamento della successiva contrattazione -, di qualsiasi criterio predeterminato di abbattimento sulla cui base poter stabilire l'ambito entro cui provvedere alla remunerazione di eventuali quote extra budget, con conseguente preclusione in radice di qualsiasi forma di remunerabilità sul punto.
Infine, il proposto gravame non merita neppure accoglimento nella parte in cui investe le statuizioni della decisione di primo grado di disposto rigetto anche della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. formulata in via subordinata dall'allora struttura sanitaria attrice.
A tal proposito, infatti, alla prospettazione sostenuta in argomento da parte appellante è sufficiente opporre il rilievo della inesperibilità dell'azione suddetta, poiché: “l'arricchimento imposto non è un presupposto sostitutivo del riconoscimento dell'utilitas da parte dell'arricchito; al contrario, l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti …
Diversamente, lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene chiesto. Al fine di ravvisare l'imposizione è sufficiente che la P.A. abbia deliberato un tetto di spesa, adempiendo ai suoi obblighi di “sana gestione delle finanze pubbliche” e lo abbia comunicato agli interessati;
in ciò ravvisandosi inequivocabilmente il suo diniego ad una spesa superiore ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa…” (cfr.
Cass. Civ., sentenza 29-10-2019 n. 27608; Cass. Civ., sentenza 24-4-2029 n. 12129).
E ancora: “L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto,
l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni “extra budget” assume un carattere “imposto” che preclude l'esperibità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..” (cfr. Cass. Civ., sentenza 6-7-2020 n.1384).
Nel caso oggetto di causa, dunque, l'ipotetico arricchimento in favore della P.A. deve ritenersi imposto alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra evidenziato, laddove la deliberazione del tetto di spesa da parte della pubblica amministrazione costituisce adempimento dei suoi obblighi di sana gestione delle finanze pubbliche, mentre la comunicazione di detto limite di spesa alla struttura privata accreditata comporta un'implicita contrarietà all'effettuazione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle rientranti nel limite di spesa comunicato.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'allora in bonis in Parte_1 persona del legale rapprentante pro tempore, nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto Controparte_1 di citazione notificato l'11-6-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 23-5-2019 n.
954, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 8.450,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1229 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- in persona del curatore Parte_1 pro tempore,. rappresentata e difesa dall'Avv. Olga Durante in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione depositata in data 13-6-2024, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Viale Feudotto;
- appellante contro
- , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Lorusso e Anna Muraca in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell' sito in , CP_1 CP_1
Via V. Cortese n. 25;
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
- Per l'appellata: Voglia l'On.le Corte d'Appello rigettare l'appello proposto da controparte e conseguentemente confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 8-4-2011, l'odierna attrice evocava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' Parte_1
, per vederla condannata al pagamento in Controparte_1 suo favore del corrispettivo per le prestazioni rese in regime di ricovero presso la nell'anno 2008. Controparte_2
In particolare, l'attrice deduceva:
a) di essere accreditata con il servizio sanitario per l'erogazione di prestazioni di alta specialità, quali quelle di alta chirurgia;
b) che per l'anno 2008 il contratto, in virtù di una prassi distorta ormai invalsa, era stato stipulato quasi a fine anno, in data 17-11-2008, ossia quando la quasi totalità delle prestazioni era già stata erogata;
c) che il contratto stabiliva un importo pari ad €uro 30.257.018,68, mentre le prestazioni rese alla fine dell'anno solare ammontavano ad €uro 34.720.431,09;
d) che in virtù della DRG n. 508 del 28-8-2008 l'importo da contrattualizzare non poteva essere inferiore al 90% della produzione erogata validata per l'anno precedente (2007);
e) che in virtù del ricorso al TAR e della sentenza di quest'ultimo n. 1185/2009 veniva effettuata una revisione della produzione erogata e validata dall'
[...]
per l'anno 2007 e che risultava pari ad €uro 36.074.547,69, sicchè per CP_3
l'anno 2008 l'importo da contrattualizzare non poteva essere inferiore ad €uro
32.467.092,92 (pari al 90% di €uro 36.074.547,68);
f) sussisteva, pertanto, il diritto della struttura sanitaria ad ottenere la somma di €uro
2.210.073,92, pari alla differenza tra l'importo minimo che il contratto avrebbe dovuto prevedere e gli acconti percepiti;
g) che tale somma veniva regolarmente fatturata con fattura n. 1477 del 22-2-2010;
h) che la somma residua di €uro 2.253.338,49 riguardava prestazioni di alta specialità affrancate da abbattimenti tariffari e limiti di spesa.
Tanto premesso chiedeva la condanna dell' al pagamento della Controparte_3 somma complessiva di €uro 4.463.412,41, di cui €uro 2.210.073,92 quale saldo delle prestazioni rese in regime di ricovero ospedaliero ed €uro 2.253.33,49 per prestazioni di alta specialità al di sopra del tetto contrattualmente previsto. In subordine chiedeva la condanna dell' al pagamento della Controparte_3 medesima somma a titolo di indebito arricchimento.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3 attorea, evidenziando che la somma pretesa dalla società attrice riguardava prestazioni rese superando il tetto contrattuale, sicchè nessun corrispettivo poteva essere riconosciuto in quanto l' aveva assunto l'obbligo di remunerare le CP_1 prestazioni oggetto del contratto fino ad un massimo di €uro 30.257.019,00.
All'udienza del 27-5-2016 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Cont Con la comparsa conclusionale l' ha dato atto di avere provveduto al pagamento della somma pretesa dalla società attrice con il mandato n. 7697 del 2-12-2010, sicchè la causa veniva rimessa per effettuare le necessarie verifiche.
Disposta e espletata Ctu, la causa all'udienza del 12-10-2018 veniva nuovamente assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
Con sentenza depositata il 23-5-2019 n. 954, il Tribunale di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, rigettava le domande e compensava tra le parti le spese di lite, ponendo a carico delle stesse, in parti uguali, quelle relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 mediante atto di citazione notificato l'11-6-2019, deducendo l'ingiustizia e l'erroneità delle statuizioni con essa adottate di rigetto delle domande da essa intentate in prime cure e invocandone l'annullamento o la totale riforma per i motivi di seguito esposti.
A mezzo di un primo ordine di doglianze la società appellante lamentava che il giudice di primo grado avesse in maniera del tutto erronea ed ingiustificata escluso il proprio diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni rese in regime di ricovero ospedaliero nel corso dell'anno 2008 e non remunerate dall' Controparte_1 convenuta in quella sede per un importo di €uro 2.210.073,92, pari alla differenza tra l'importo minimo che il contratto avrebbe dovuto prevedere e gli acconti percepiti, sulla scorta del mero rilievo circa la insuperabilità dei limiti massimi di spesa fissati contrattualmente, senza prendere in considerazione quanto invece era stato posto a fondamento dell'azione di adempimento sul punto con specifico riguardo alla dedotta erroneità di determinazione a monte del budget fissato nel contratto stipulato tra le parti da parte dell' , siccome riferito a Controparte_1 norma del D.R.G. n. 508/2008 richiamato nelle premesse del contratto ad un ammontare complessivo che non avrebbe potuto essere inferiore al 90% della produzione erogata nel corso dell'anno 2007.
Laddove, infatti, pur risultando la produzione effettivamente erogata dalla struttura per l'anno 2007 pari a circa €uro 36.000.000,00, l' aveva proceduto Controparte_1 a validarla entro termini ben più sottostimati a causa dell'applicazione di errati criteri di calcolo, come rappresentato in una nota di sottoscrizione con riserva del contratto per l'anno 2008, e, inoltre, a seguito della impugnativa esperita dinanzi al TAR della
Calabria relativamente alle deliberazioni con cui l' medesima aveva fissato CP_1 il tetto contrattuale per l'anno 2007, detti provvedimenti erano stati annullati con sentenza depositata il 5-11-2009 n. 1185, con imposizione alla stessa di procedere ad una revisione della produzione validata per il periodo di riferimento in conformità dei criteri indicati in detta pronuncia,. ne era conseguita l'avvenuta rideterminazione del valore della produzione erogata e validata per l'anno 2007 in ragione di €uro
36.074.547,69, giusta nota dell'ente n. prot. 106 del 15-2-2010 versata in atti.
Sosteneva, pertanto, che la decisione gravata, omettendo di valutare le ragioni poste a fondamento dell'azione di adempimento, oltre che di apprezzare tutte le risultanze ricavabili dalla produzione documentale perfezionata agli atti di causa, aveva ingiustamente disatteso la domanda di corresponsione per le causali in atti del residuo importo di €uro 2.210.073,92, atteso che, dovendosi commisurare il budget di remunerazione per l'anno 2008 al nuovo valore di produzione validata per l'anno precedente pari ad €uro 36.074.547,69 e, segnatamente, ad un ammontare non inferiore al 90% di quest'ultimo, ossia €uro 32.467.092,92, a fronte di un volume di prestazioni sanitarie in regime di ricovero per l'anno 2008 accertate e validate dall' in ragione di complessivi €uro 34.720.431,09 e di Controparte_1 un'avvenuta corresponsione di esso nei soli limiti di €uro 30.257.018,68, residuava come dovuto a saldo l'importo sopra indicato, quale oggetto della pretesa creditoria azionata in giudizio
Con un secondo motivo di appello la decisione di primo grado veniva censurata altresì nella parte in cui aveva ingiustificatamente escluso il diritto della struttura ad ottenere il pagamento delle prestazioni sanitarie di c.d. alta specialità eseguite nel corso dell'anno 2008 in ragione di ulteriori €uro 2.253.33,49 oltre la soglia stabilita nel contratto e non remunerate dall' , sulla Controparte_1 scorta della errata e, pertanto, non condivisibile considerazione che dette prestazioni non si sarebbero potute nella specie ritenere sottratte ad abbattimenti tariffari e limiti di spesa alla stregua del regolamento contrattuale in atti, in cui la relativa previsione di cui al punto 2 dell'art. 4 risultava essere stata espunta.
Si opponeva, a tal proposito, in particolare che il riquadro apposto sulla disposizione in questione contenuta nel contratto prodotto ad opera della stessa società attrice e odierna appellante era stato male interpretato dal primo giudizio, poiché finalizzato esclusivamente a mettere in maggior evidenza la previsione rilevante per la risoluzione della controversia, con la conseguenza che, in costanza della riconducibilità in forza della stessa delle prestazioni sanitarie di alta specialità, quali quelle per lo più erogate dalla società appellante, al novero delle categorie sottratte per la loro particolare natura al regime della fissazione dei volumi massimi di prestazione e all'applicazione dei meccanismi di regressione tariffaria, nel non riconoscere la spettanza alla casa di cura del residuo importo di €uro 2.253.33,49 a titolo di corrispettivo dovuto per le prestazioni in questione ree oltre la soglia preventivata la pronuncia gravata era da ritenersi sul punto del tutto errata e, come tale, meritevole di essere riformata.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello la decisione di primo grado veniva impugnata nella parte in cui aveva ritenuto infondata l'azione di indebito arricchimento proposta in via subordinata da deducendosi sul Parte_1 punto come, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, potessero ritenersi sussistenti nella fattispecie tutti i presupposti dell'arricchimento dell'amministrazione sanitaria e del corrispondente depauperamento della casa di cura con riferimento alle prestazioni sia pure extra budget effettivamente rese da quest'ultima, e tanto in ragione della particolare posizione di unicità in ambito regionale rivestita in concreto dalla struttura rispetto alla forniture di prestazioni di cardiochirurgia e di alta specializzazione, di cui l' si era avvalsa Controparte_1 onde garantire gli obblighi di assistenza sanitaria in materia in assenza all'interno della Regione di altri soggetti idonei allo scopo, con conseguente grave ed ingiusto spostamento patrimoniale in favore di essa e a svantaggio della casa di cura, né potendo altrimenti trascurarsi di considerare come l non avesse Controparte_1 nel caso in esame nemmeno dedotto e/o provato che l'arricchimento in questione non fosse stato voluto ovvero non fosse stato consapevole.
Concludeva, pertanto, rassegando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 11-11-2019, si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, per resistere all'avverso gravame di cui contestava la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, la causa veniva all'esito rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Susseguitisi alcuni rinvii della causa disposti per i medesimi incombenti, con comparsa depositata in data 13-6-2024, a seguito dell'apertura medio tempore della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di giusta Parte_1 sentenza del Tribunale di Catanzaro depositata il 16-12-2023 n. 30, si costituiva in prosecuzione del giudizio la Curatela della Liquidazione Giudiziale Parte_1
in persona del curatore pro tempore, insistendo nell'accoglimento di tutte le
[...] richieste già avanzate nell'interesse della suddetta negli scritti difensivi versati in atti.
Quindi, in esito all'udienza collegiale dell'11-2-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio della Corte, il proposto appello è da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro meritevole di rigetto.
Nessuna fondata ragion d'essere può innanzi tutto ascriversi ai rilievi sollevati da parte appellante avverso le statuizioni adottate con la sentenza di primo grado di rigetto della domanda proposta nei confronti dell' Controparte_1
di remunerazione in proprio favore delle prestazioni sanitarie rese in
[...] regime di ricovero nel corso dell'anno 2008 in ragione di un ulteriore importo di
€uro 2.210.073,92, dovuto a saldo dell'ammontare complessivo ad essa spettante a tale titolo una volta detratti gli acconti già liquidati, per essere state basate, a dire della stessa, su di una erronea individuazione del tetto fissato contrattualmente all'art. 3 del contratto stipulato inter partes in data 17-11-2008 con riferimento al volume di produzione effettuata nel precedente anno 2007 decurtata del 10%, disattendendo in maniera del tutto ingiustificata la incidenza degli eventi ad esso sopravvenuti nei termini documentalmente comprovati agli atti di causa che avevano condotto ad una rideterminazione in aumento di detto ultimo valore, quale nuova base di calcolo da applicare in sede di quantificazione del totale dei corrispettivi dovuti per le causali nella specie azionate in giudizio.
Si è sostenuto, infatti, a tal proposito a mezzo del proposto gravame che, laddove nella vicenda che qui occupa l'ammontare della produzione erogata nel corso dell'anno 2007 era stato accertato e validato dall' entro i limiti di Controparte_1 un importo erroneamente quantificato per difetto, circostanza alla stessa puntualmente contestata dalla struttura privata, che peraltro aveva anche provveduto ad impugnare in sede di giurisdizione amministrativa le deliberazioni adottate in tema dall'amministrazione con esito positivo, ottenendone l'annullamento, con conseguente avvenuto riconoscimento in atti da parte di questa provenienti di un ammontare maggiorato delle prestazioni sanitarie rese nel periodo di riferimento e da ritenersi meritevole di approvazione, al contrario le valutazioni operate dall'organo giudicante alla base della pronuncia adottata decisione, lungi dal prendere nella dovuta considerazione l'excursus fattuale appena richiamato e compiutamente documentato in atti, si erano arrestate alla mera enunciazione dell'accertata circostanza del superamento dei limiti di spesa stabiliti contrattualmente siccome ritenuta ostativa sul punto all'accoglimento della domanda di pagamento.
Ad avviso del Collegio giudicante,la prospettazione opposta nella presente sede da parte appellante circa una pretesa rideterminazione del tetto contrattuale fissato per l'anno 2008 nel contratto stipulato tra le parti il 17-11-2008, da utilizzarsi quale parametro per la quantificazione complessiva del corrispettivo dovuto dall'
[...]
a fronte delle prestazioni erogate nel corso del suddetto arco temporale e, CP_1 come tale, costituente titolo idoneo ai fini di ritenere la fondatezza della domanda di adempimento intentata sul punto, non trova adeguato riscontro probatorio agli atti di causa.
Ed invero, in direzione valutativa contraria depone la circostanza correttamente evidenziata e apprezzata nella pronuncia gravata dell'assoluto difetto di prova di qualsivoglia accordo tra le parti intervenuto successivamente al contratto originario di cui si discute di recepimento dal punto di vista negoziale di eventuali provvedimenti formali adottati in tema dall'amministrazione, in sostituzione di quelli pregressi che erano stati annullati in sede di giurisdizione amministrativa, di validazione della produzione erogata dalla per Controparte_4
l'anno 2007 e conseguente liquidazione dei corrispettivi dovuti operate in conformità del criteri indicati nella relativa sentenza del Tar Calabria 5-11-2009 n. 1185.
Giova, infatti, osservare in via del tutto preliminare come in ogni caso nessuna valida ed efficace modificazione ex post in aumento sarebbe stata possibile in merito al tetto massimo di spesa preventivamente stabilito nel contratto del 17-11-2008 e negli atti allegati in esso richiamati ed espressamente accettato dalla struttura con la sua sottoscrizione, da determinarsi mediante il criterio di commisurazione di cui all'art. 3 del 90% del valore dell'effettiva produzione erogata dalla medesima e già accertata per l'anno 2007 e, quindi, in ragione di un importo non superiore ad €uro
30.257.019,00, se non attraverso il perfezionamento di una nuova intesa contrattuale tra le parti e pur sempre a condizione della sua compatibilità con gli obiettivi di programmazione e di contenimento della spesa sanitaria fissati esclusivamente a livello di competente autorità regionale,
D'altra parte, nessuna rideterminazione automatica in favore di parte appellante del budget di spesa stabilito nel contratto dedotto in causa sarebbe potuta derivare dalla sola pronuncia del Tar Calabria, che nell'annullare le deliberazioni dell'
[...]
impugnate dalla casa di cura privata per difetto di motivazione e di CP_1 istruttoria sulla scorta della considerazione che la stessa non avesse proceduto ad accertare e validare l'esatto ammontare della produzione da quest'ultima erogata nell'anno 2007 sulla base della necessaria applicazione dei criteri distintivi tra prestazioni sanitarie remunerabili o meno a seconda della loro riconducibilità alla nozione di sforamento ovvero a quella di fluttuazione, non aveva neppure mancato di puntualizzare che il disposto annullamento in questione non avrebbe comportato alcun riconoscimento in via diretta e immediata alla ricorrente del diritto a vedersi corrispondere l'importo relativo alle prestazioni asseritamente contestate dall' come sforamenti anziché quali mere fluttuazioni, restando Controparte_1 piuttosto quest'ultima obbligata per effetto della decisione a rideterminarsi sul punto mediante l'adozione di un apposito provvedimento in cui relativamente ai ricoveri effettuati nel periodo di riferimento in eccedenza rispetto al numero dei posti letto accreditati per specialità fossero distinti quelli che possedessero i requisiti per potere essere qualificati in termini di fluttuazione e quelli prestati in assenza dei suddetti.
Appare indubitabile, infatti, come nessuna prova sia stata offerta agli atti di causa ad opera di parte appellante di avvenuta successiva adozione, anche eventualmente su sua sollecitazione ovvero formale messa in mora, di un provvedimento di tal fatta da parte dell'amministrazione sanitaria che ne era stata esplicitamente investita con la sentenza del Tar, né può altrimenti ascriversi valenza sostitutiva di detto provvedimento alla nota a firma del Direttore U.O. Assistenza Ospedaliera
Accreditata comunicata alla Casa di Cura interessata n. 106 del 15-10-2010 che non contiene alcuna indicazione in merito ad una nuova volontà provvedimentale dell'amministrazione con riguardo ad una eventuale rideterminazione della produzione erogata dalla stessa e da validarsi per l'anno 2007 sulla scorta della corretta decurtazione delle sole prestazioni sanitarie integranti ipotesi di vero e proprio sforamento rispetto al tetto assegnato, ma si limita esclusivamente ad evidenziare l'ininfluenza in termini di vantaggio economico ricavabile dalla struttura anche nel caso di considerazione dell'ammontare complessivo della produzione erogata dedotto nella eventuale maggior misura di €uro 36.074.547,69, stante la posizione di massimo beneficio da essa già tratto per effetto dell'avvenuto raggiungimento del livello più elevato di remunerazione rispetto alle altre strutture accreditate in dipendenza del riconoscimento degli ulteriori importi spettanti a titolo di incrementi per abbattimenti tariffari a seguito di produzione superiore.
Parimenti è, inoltre, da escludere, in conformità di quanto in maniera corretta, e pertanto, pienamente condivisibile affermato in argomento dal primo giudice nella pronuncia gravata, qualsivoglia incidenza sulla validità ed efficacia del contratto sottoscritto in data 17-11-2008 alla nota manoscritta di pari data a firma del legale rappresentante della con la quale venivano espresse delle riserve Controparte_4 in ordine alla determinazione del tetto programmatico di riferimento proposto in percentuale dall' sulla base di un ammontare di produzione Controparte_1 effettiva calcolato in misura inferiore rispetto a quella da reputarsi asseritamente corretta, trattandosi nella specie di una dichiarazione unilaterale del tutto inidonea a mente del disposto di cui all'art. 1372 c.c. a modificare o integrare il contenuto del contratto precedentemente stipulato.
Da tutto ciò, dunque, discende che l'oggetto della domanda di pagamento azionata in giudizio sul punto, laddove afferente a somme eccedenti il volume delle prestazioni sanitarie effettuate dalla struttura per l'anno 2008 e suscettibile di remunerazione alla stregua del parametro indicato in contratto costituito dall'ammontare complessivo della produzione accertata e validata per l'anno 2007, per come per l'appunto sulla base di esso correttamente calcolata, oltre che già regolarmente liquidata, finisce per travalicare il tetto massimo contrattualmente pattuito tra le parti in conformità delle previsioni generali dettate in materia di limiti e contenimento della spesa sanitaria, in tal modo traducendosi in una pretesa giudiziale inaccoglibile.
Parimenti da respingere sono altresì le censure mosse alla decisione di primo grado per avere escluso la sussistenza dei presupposti per farsi luogo alla remunerazione in favore della casa di cura appellante dell'intero volume delle prestazioni definite di c.d. alta specialità rese nel corso dell'anno 2008 e, dunque, di un residuo importo pari a complessivi €uro 2.253.338,49 spettante in via ulteriore rispetto a quanto già liquidato a tale titolo dall , sulla scorta Controparte_1 di una errata interpretazione sul punto del contratto secondo la quale doveva considerarsi nella specie essere stata espunta dal relativo regolamento contrattuale la previsione circa la sottrazione di siffatta tipologia di prestazioni dall'applicazione del regime ordinario degli abbattimenti tariffari e dei limiti di spesa. Ed invero, occorre osservare in argomento come, a prescindere dalla possibilità di individuare in maniera giustificata o meno nel segno grafico di interlinea apposto al comma 2 dell'art. 4 della convenzione 17-11-2008 prodotta agli atti di causa nell'interesse della struttura sanitaria l'indice certo ed univoco di una comune volontà delle parti contraenti di svincolare da qualsiasi limite il diritto in capo alla stessa di ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto nella sua interezza, appaia altrettanto innegabile, in conformità di quanto il giudice di prime cure non ha neppure trascurato di evidenziare nella pronuncia gravata, che le specifiche prestazioni sanitarie di cui si discute non possano tuttavia fondatamente reputarsi affrancate completamente dal sistema generale dei vincoli connessi al controllo e al contenimento della spesa sanitaria, stante quanto si ricava sempre dall'art. 4, comma
3, del citato contratto, a norma del quale, per l'appunto, nell'eventualità che la struttura sanitaria avesse superato i volumi massimi di attività e il proprio tetto di spesa (da tenere distinti dal c.d. tetto di spesa complessivo regionale 2008, per come richiamato invece al comma 2 dell'art. 4 citato) determinati contrattualmente, si sarebbe provveduto al pagamento in favore di essa delle prestazioni sanitarie fornite mediante l'applicazione di “abbattimenti progressivi e proporzionali delle corrispondenti tariffe”.
D'altra parte, deve aggiungersi che la clausola contrattuale in questione faccia un generico riferimento sul punto ai criteri di operatività dei suddetti abbattimenti tariffari stabiliti dalla Giunta Regionale, al contrario di quanto previsto dai contratti inter partes relativi agli anni precedenti nel testo dei quali al medesimo proposito era richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 361/2004, laddove, infatti, nel 2007, allorquando la Regione Calabria non era stata ancora sottoposta a Parte commissariamento, l'art.
4.2 del contratto e la appena citata e richiamata dal primo consentivano l'acquisizione di tutte le prestazioni erogate dalle strutture private, e dunque, anche oltre il limite di spesa assegnato alla struttura, purchè fosse Cont rispettato il tetto complessivo assegnato dalla Regione all'
Ne discende, dunque, che anche sotto tale profilo non può che apprezzarsi l'infondatezza della pretesa di parte appellante di vedersi retribuito il volume di produzione erogata in tema oltre i limiti suddetti e da ritenersi valevoli anche per quest'ultima nei termini sopra esposti, stante il difetto al momento dell'approvazione dello schema di contratto giusta DRG n. 508/2008 per l'assistenza ospedaliera relativamente all'anno 2008 ex art.
8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992 - il cui contenuto Cont risultava essere stato riprodotto nell'accordo predisposto nel caso in esame dall'
e presentato alla controparte per la sottoscrizione, così finendo per determinare la carenza di un elemento essenziale con riguardo alla relativa clausola in discussione,
e avverso la quale, peraltro, neppure risultava essere stata proposta alcuna impugnazione dall'interessata quale atto propedeutico al perfezionamento della successiva contrattazione -, di qualsiasi criterio predeterminato di abbattimento sulla cui base poter stabilire l'ambito entro cui provvedere alla remunerazione di eventuali quote extra budget, con conseguente preclusione in radice di qualsiasi forma di remunerabilità sul punto.
Infine, il proposto gravame non merita neppure accoglimento nella parte in cui investe le statuizioni della decisione di primo grado di disposto rigetto anche della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. formulata in via subordinata dall'allora struttura sanitaria attrice.
A tal proposito, infatti, alla prospettazione sostenuta in argomento da parte appellante è sufficiente opporre il rilievo della inesperibilità dell'azione suddetta, poiché: “l'arricchimento imposto non è un presupposto sostitutivo del riconoscimento dell'utilitas da parte dell'arricchito; al contrario, l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti …
Diversamente, lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene chiesto. Al fine di ravvisare l'imposizione è sufficiente che la P.A. abbia deliberato un tetto di spesa, adempiendo ai suoi obblighi di “sana gestione delle finanze pubbliche” e lo abbia comunicato agli interessati;
in ciò ravvisandosi inequivocabilmente il suo diniego ad una spesa superiore ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa…” (cfr.
Cass. Civ., sentenza 29-10-2019 n. 27608; Cass. Civ., sentenza 24-4-2029 n. 12129).
E ancora: “L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto,
l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni “extra budget” assume un carattere “imposto” che preclude l'esperibità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..” (cfr. Cass. Civ., sentenza 6-7-2020 n.1384).
Nel caso oggetto di causa, dunque, l'ipotetico arricchimento in favore della P.A. deve ritenersi imposto alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra evidenziato, laddove la deliberazione del tetto di spesa da parte della pubblica amministrazione costituisce adempimento dei suoi obblighi di sana gestione delle finanze pubbliche, mentre la comunicazione di detto limite di spesa alla struttura privata accreditata comporta un'implicita contrarietà all'effettuazione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle rientranti nel limite di spesa comunicato.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'allora in bonis in Parte_1 persona del legale rapprentante pro tempore, nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto Controparte_1 di citazione notificato l'11-6-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 23-5-2019 n.
954, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 8.450,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)