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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2833/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA VILLAREALE 35, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MANTIONE SALVINA MARIA CRISTINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in G.BONAFEDE 16, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LAPI ROSA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6 giugno 2025 e sottoscritto il 16 maggio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 27/11/1996).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio;
2) la casa coniugale, sita in Palermo in via Felice n. 6 attualmente locata, sarà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi e corredi;
Pt_1
3) Il sig. si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra un CP_1 Pt_1 assegno di mantenimento pari a € 100,00 mensili da versarsi entro il 5 di ogni mese e rivalutabile secondo indici ISTAT;
4) Il sig. si impegna inoltre sin dalla sottoscrizione del presente CP_1 ricorso, e nel termine massimo di ottobre 2025, a lasciare la casa coniugale reperendo altra sistemazione e modificando la propria residenza;
5) Nulla stabilire in merito al regime di frequentazione e mantenimento dei figli essendo entrambi maggiorenni e indipendenti;
6) I coniugi si prestano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio od il rinnovo dei passaporti”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 149, P. II, S. A, Anno 1996) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
2 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2833/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA VILLAREALE 35, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MANTIONE SALVINA MARIA CRISTINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in G.BONAFEDE 16, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LAPI ROSA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6 giugno 2025 e sottoscritto il 16 maggio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 27/11/1996).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio;
2) la casa coniugale, sita in Palermo in via Felice n. 6 attualmente locata, sarà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi e corredi;
Pt_1
3) Il sig. si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra un CP_1 Pt_1 assegno di mantenimento pari a € 100,00 mensili da versarsi entro il 5 di ogni mese e rivalutabile secondo indici ISTAT;
4) Il sig. si impegna inoltre sin dalla sottoscrizione del presente CP_1 ricorso, e nel termine massimo di ottobre 2025, a lasciare la casa coniugale reperendo altra sistemazione e modificando la propria residenza;
5) Nulla stabilire in merito al regime di frequentazione e mantenimento dei figli essendo entrambi maggiorenni e indipendenti;
6) I coniugi si prestano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio od il rinnovo dei passaporti”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 149, P. II, S. A, Anno 1996) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
2 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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