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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/10/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1490/2023 R.G.
tra il
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Crescenzio Santori opponente
e la
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella MA P.IVA_2
opposta
Il Giudice scaduto il termine del 28 ottobre 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127- ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 29 ottobre 2025
Il Giudice
MA IU IL
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico MA IU IL ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1490/2023 R.G., vertente
tra il
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Crescenzio Santori opponente
e la
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella MA P.IVA_2
opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre
2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.2. Deve poi rammentarsi sin da subito che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118
3 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
1.3. Va, infine, premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno
2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. Istruita documentalmente, la causa è stata assegnata allo scrivente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di due distinti termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che l'istruttoria documentale svolta è sufficiente per decidere il giudizio.
3.1. Ancora preliminarmente, va disattesa l'istanza di chiamata in causa del Ministero dell'istruzione e del merito, avanzata dal opponente nell'atto di citazione, in virtù Pt_1 delle considerazioni già esposte in corso di causa dal Tribunale e qui richiamate per relationem (cfr. decreto 12.2.2024).
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
In termini generali, va osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del
4 fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vedi Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere del convenuto eccepire l'inefficacia di tali fatti, portando la prova dell'adempimento.
4.1. Ciò posto, va evidenziato che l'opposta ha documentalmente provato la propria pretesa creditoria, producendo in atti il contratto di appalto, il certificato di pagamento conseguente al SAL approvato e la fattura azionata (e non contestata in via stragiudiziale), mentre parte opponente non ha adeguatamente assolto l'onere di prova spettantele.
Nel dettaglio, non colgono nel segno le deduzioni attoree relative all'asserito omesso ricevimento di somme da parte del Ministero finanziatore degli interventi edilizi de quibus.
Difatti, come chiarito in giurisprudenza, secondo i principi generali posti dall'art. 1218 c.c., il debitore è responsabile per solo fatto dell'inadempimento, salva la prova dell'impossibilità della prestazione o, almeno, la dimostrazione che la medesima non possa essergli imputata.
In particolare, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare l'assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento.
E al riguardo, la Suprema Corte (Cass. n. 22580 del 2014 e n. 4214 del 2012) ha già affermato il condivisibile principio secondo cui, in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il nei pagamenti degli acconti e del saldo quale Pt_1 corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente
5 pubblico (nella specie: il Ministero dell'istruzione e del merito), non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento, in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo finanziatore, restano imputabili al committente debitore in mancanza (come nel caso di specie) di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento.
Per tali ragioni, deve affermarsi che, con la stipulazione del contratto di appalto oggetto di causa, il si è assunto direttamente la gestione dei lavori e le responsabilità Pt_1 amministrative e contrattuali, per cui la titolarità del rapporto contrattuale è sorta unicamente in capo all'ente pubblico, rimanendo ad esso estraneo l'ente finanziatore.
In altri termini, in assenza di una convenzione accessoria all'atto di concessione del finanziamento, con la quale il Ministero si fosse reso garante della tempestiva erogazione del finanziamento, ovvero della copertura del dai rischi derivanti dai ritardi nei Pt_1 pagamenti dovuti all'appaltatore, del ritardo nel pagamento degli acconti e del saldo dell'appalto nei confronti dell'appaltatore risponde il solo ente committente, il quale, peraltro, in relazione al regime di responsabilità colposa ex art. 1218 c.c. non ha affatto provato di essersi trovato nell'impossibilità di effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti all'appaltatore nonostante il ritardo nell'erogazione del finanziamento né ha dato adeguata prova dell'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'obbligazione di pagamento oggetto di causa.
A ciò aggiungasi che in corso di causa giudizio il ha sostanzialmente riconosciuto la Pt_1 propria debitoria, chiedendo il rinvio del procedimento al fine di saldare il credito preteso nell'odierna sede dall'opposta (cfr. verb. ud.
8.5.2024 e 12.6.2024), sebbene poi tale pagamento non sia stato effettuato.
Per tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo.
Le considerazioni su esposte sono tali da assorbire ogni ulteriore questione dedotta e trattata dalle parti, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Alla soccombenza dell'opponente segue la sua condanna al pagamento delle spese del processo, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate
6 nonché dell'attività processuale concretamente svolta ed esclusa la fase istruttoria, di natura documentale.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 399/2023 emesso dal Tribunale di Crotone, dichiarandolo esecutivo;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'opposta, liquidate in 6.023,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Crotone, il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
MA IU IL
7
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1490/2023 R.G.
tra il
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Crescenzio Santori opponente
e la
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella MA P.IVA_2
opposta
Il Giudice scaduto il termine del 28 ottobre 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127- ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 29 ottobre 2025
Il Giudice
MA IU IL
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico MA IU IL ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1490/2023 R.G., vertente
tra il
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Crescenzio Santori opponente
e la
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella MA P.IVA_2
opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre
2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.2. Deve poi rammentarsi sin da subito che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118
3 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
1.3. Va, infine, premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno
2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. Istruita documentalmente, la causa è stata assegnata allo scrivente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di due distinti termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che l'istruttoria documentale svolta è sufficiente per decidere il giudizio.
3.1. Ancora preliminarmente, va disattesa l'istanza di chiamata in causa del Ministero dell'istruzione e del merito, avanzata dal opponente nell'atto di citazione, in virtù Pt_1 delle considerazioni già esposte in corso di causa dal Tribunale e qui richiamate per relationem (cfr. decreto 12.2.2024).
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
In termini generali, va osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del
4 fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vedi Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere del convenuto eccepire l'inefficacia di tali fatti, portando la prova dell'adempimento.
4.1. Ciò posto, va evidenziato che l'opposta ha documentalmente provato la propria pretesa creditoria, producendo in atti il contratto di appalto, il certificato di pagamento conseguente al SAL approvato e la fattura azionata (e non contestata in via stragiudiziale), mentre parte opponente non ha adeguatamente assolto l'onere di prova spettantele.
Nel dettaglio, non colgono nel segno le deduzioni attoree relative all'asserito omesso ricevimento di somme da parte del Ministero finanziatore degli interventi edilizi de quibus.
Difatti, come chiarito in giurisprudenza, secondo i principi generali posti dall'art. 1218 c.c., il debitore è responsabile per solo fatto dell'inadempimento, salva la prova dell'impossibilità della prestazione o, almeno, la dimostrazione che la medesima non possa essergli imputata.
In particolare, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare l'assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento.
E al riguardo, la Suprema Corte (Cass. n. 22580 del 2014 e n. 4214 del 2012) ha già affermato il condivisibile principio secondo cui, in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il nei pagamenti degli acconti e del saldo quale Pt_1 corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente
5 pubblico (nella specie: il Ministero dell'istruzione e del merito), non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento, in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo finanziatore, restano imputabili al committente debitore in mancanza (come nel caso di specie) di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento.
Per tali ragioni, deve affermarsi che, con la stipulazione del contratto di appalto oggetto di causa, il si è assunto direttamente la gestione dei lavori e le responsabilità Pt_1 amministrative e contrattuali, per cui la titolarità del rapporto contrattuale è sorta unicamente in capo all'ente pubblico, rimanendo ad esso estraneo l'ente finanziatore.
In altri termini, in assenza di una convenzione accessoria all'atto di concessione del finanziamento, con la quale il Ministero si fosse reso garante della tempestiva erogazione del finanziamento, ovvero della copertura del dai rischi derivanti dai ritardi nei Pt_1 pagamenti dovuti all'appaltatore, del ritardo nel pagamento degli acconti e del saldo dell'appalto nei confronti dell'appaltatore risponde il solo ente committente, il quale, peraltro, in relazione al regime di responsabilità colposa ex art. 1218 c.c. non ha affatto provato di essersi trovato nell'impossibilità di effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti all'appaltatore nonostante il ritardo nell'erogazione del finanziamento né ha dato adeguata prova dell'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'obbligazione di pagamento oggetto di causa.
A ciò aggiungasi che in corso di causa giudizio il ha sostanzialmente riconosciuto la Pt_1 propria debitoria, chiedendo il rinvio del procedimento al fine di saldare il credito preteso nell'odierna sede dall'opposta (cfr. verb. ud.
8.5.2024 e 12.6.2024), sebbene poi tale pagamento non sia stato effettuato.
Per tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo.
Le considerazioni su esposte sono tali da assorbire ogni ulteriore questione dedotta e trattata dalle parti, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Alla soccombenza dell'opponente segue la sua condanna al pagamento delle spese del processo, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate
6 nonché dell'attività processuale concretamente svolta ed esclusa la fase istruttoria, di natura documentale.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 399/2023 emesso dal Tribunale di Crotone, dichiarandolo esecutivo;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'opposta, liquidate in 6.023,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Crotone, il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
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