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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/10/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 181-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice
OSSERVA
Letta la richiesta di apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019, formulata dal creditore (C.F.: Controparte_1
), e per essa la procuratrice speciale P.IVA_1 Parte_1
(C.F.: ), con sede in Milano (MI) alla via San Prospero n. 4, dall'Avv. Adiutrice P.IVA_2
TA (C.F. – pec: , nei confronti di C.F._1 Email_1
(C.F.: ), depositata in data 27/09/2024; Controparte_2 C.F._2
visto che, con il suindicato ricorso, parte creditrice, vantando un credito di € 83.067,07
(oltre interessi e spese di procedura), attestato dalla dichiarazione ex art. 50 D.Lgs. n. 385 del
01.09.93 alla data del 23/12/2019, nonché dal Decreto Ingiuntivo n. 871/00 reso dal Tribunale di Taranto in favore del creditore cedente Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cfr. ricorso per ingiunzione e decreto ingiuntivo – doc. 4 ricorrente) chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione controllata di (C.F.: Controparte_2
), nato il [...] in [...] (C.F. ), C.F._2 C.F._2 residente in [...], potendosi desumere lo stato di sovraindebitamento dal mancato pagamento del dovuto;
R.G. 181-1/2024 P.U.
PROCEDIMENTO UNITARIO. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL
SOVRAINDEBITATO.
CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA. ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore;
considerato che
il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III D. Lgs. 14/2019 (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; rilevato che il debitore non si è costituito in qualità di parte resistente, seppur ritualmente notificato;
ritenuto così integrato il contraddittorio;
rilevato che la parte resistente è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio;
considerato che
all'udienza tenutasi in data 29/05/2025, la parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e il debitore resistente si riportava alla memoria difensiva, e, all'esito il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
COMPETENZA TERRITORIALE. rilevata la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 CCII, atteso che la parte debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio
Giudiziario (cfr. certificato residenza – doc. 3 ricorrente);
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO. ricordato che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e
270 CCII;
considerato, dunque, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le R.G. 181-1/2024 P.U.
start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato, difatti, che le passività indicate sono sorte da un rapporto di mutuo fondiario con un istituto di credito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Considerato altresì che, sebbene nel ricorso non siano state addotte informazioni circa la vita personale e professionale dell'odierno debitore, si può escludere la sua assoggettabilità alla liquidazione giudiziale in virtù dell'ammontare dei debiti, abbondantemente al di sotto del limite dimensionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) CCII.
considerato che
, ai sensi del combinato disposto dell'art. 65 comma 1 e art. 2 comma 1 lett.
c) e 268 comma 2 CCII, il creditore è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato, che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, non risultando svolgere attività di impresa;
ritenuto, dunque, che sotto il profilo della legittimazione processuale il ricorso appare ammissibile;
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CREDITORE. rilevato che la legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione controllata spetta (anche) al “creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita (Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023): segnatamente, il creditore ricorrente deve avere un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento (Sez. 1, Ordinanza n. 32533 del
2022); considerato, dunque, laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di apertura di liquidazione controllata impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del tribunale adito circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere l'apertura della liquidazione controllata: in tale ambito il R.G. 181-1/2024 P.U.
tribunale deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494; Sez. 1, Ordinanza n. 16853 del 2022); richiamato l'art. 58, comma 2, T.U.B. che ha inteso agevolare la realizzazione della cessione
“in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella TT UF e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti in blocco;
ricordato che la giurisprudenza ha affermato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla
TT UF sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla TT UF (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 25548/2018): difatti, il dettato del comma 4 dell'art. 58 TUB, il quale stabilisce che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”; considerato che la pubblicazione dell'atto di cessione nella TT UF, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 25548/2018); considerato che è principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell'art. 58
TUB, ha l'onere puntuale di «fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116); R.G. 181-1/2024 P.U.
osservato, quindi, che la norma dell'art. 58 comma 2 T.U.B., se non impone che un contenuto informativo minimo, consente, tuttavia, che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in TT contenga più diffuse e approfondite notizie: con la conseguenza che - qualora il contenuto pubblicato nella TT indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta
(in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020); osservato, di conseguenza, che è stato affermato in sede di legittimità che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla TT UF recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020;
Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118); considerato, nella fattispecie in esame, che all'esito dell'istruttoria svolta: i) che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e MPS Capital Service per le Imprese ha sottoscritto un contratto di cessione di rapporti giuridici disciplinati dall'art. 58 T.U.B., in data 23/12/2019 con CP_3
(cfr contratto di cessione – doc. n. 1 ricorrente); ii) che, a sua volta, , in data
[...] CP_3
23/12/2020, ha sottoscritto un contratto di cessione di crediti in blocco con (cfr. CP_1 contratto di cessione – doc. n. 2 ricorrente); iii) che gli avvisi di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modifiche ("TUB"), è stato pubblicato nella TT UF della Repubblica Italiana - Foglio
Inserzioni Parte II, rispettivamente n. 7 del 16/01/2020 e n. 4 del 09/01/2021, con indicazione delle parti, della data del contratto, della sua decorrenza e dell'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e di quelli esclusi (cfr. estratti TT – doc. 1 a e 2 a ricorrente); iv) che tra i crediti ceduti rientra il mutuo fondiario sottoscritto dal sig. , e che nei di lui CP_2 confronti era stato ottenuto nel 2000 un decreto ingiuntivo non opposto;
orbene, evidenziato che, nel presente procedimento, all'esito di un'autonoma delibazione incidentale, da parte del Tribunale competente, può affermarsi la sussistenza di un credito in R.G. 181-1/2024 P.U.
favore della parte ricorrente, cessionaria di Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sulla base di un allegato inadempimento alla statuizione di condanna, pronunciata dal Tribunale di Taranto con il decreto ingiuntivo n. 871/00 emesso per il mancato pagamento di un credito derivante dal saldo passivo di un conto corrente bancario intestato al debitore (cfr. ricorso per ingiunzione e decreto ingiuntivo – doc. 4 ricorrente);
PRESUPPOSTO OGGETTIVO. STATO DI CRISI E DI INSOLVENZA. osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del
CCII; osservato che la parte ricorrente si trova in stato di insolvenza;
considerato, difatti, che dalla documentazione prodotta e all'esito dell'istruttoria espletata,
è emersa l'esistenza del debito verso la ricorrente per circa € 83.067,07;
ritenuto che
sussiste, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l'attivo patrimoniale (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) è comunque inferiore al totale dei debiti;
ritenuto, difatti, che sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi che il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
MANCANZA DELL'ATTESTAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI ATTIVO. tenuto conto che il resistente non si è costituito e pertanto nulla viene argomentato in merito alla consistenza del patrimonio, alle eventuali disponibilità liquide o ad altri crediti vantati dallo stesso debitore.
SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO. rilevato che sommatoria dei crediti della parte ricorrente per € 83.067,07 comporta ampiamente il superamento del limite di € 50.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non R.G. 181-1/2024 P.U.
pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione controllata (art. 268 comma 2
D.Lgs. 14/2019).
AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO. ricordato che la liquidazione controllata riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore;
ricordato che non si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale;
precisato, dunque, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274
CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti (come il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (Trib. Forlì Sent. 100/2024); ritenuto, pertanto, che anche le giacenze su tutti i conti correnti bancari debbano intendersi acquisite alla procedura, nonché debbano essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità del ricorrente: circostanza che dovrà essere dettagliata ed aggiornata tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate;
R.G. 181-1/2024 P.U.
ritenuto, tuttavia, che il Liquidatore ne dovrà dare atto negli accertamenti allo stesso demandati;
QUOTA REDDITO MINIMO VITALE. ritenuto, ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, debbano essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento;
considerato che
il c.d. “minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile;
richiamato, altresì, l'art. 283 comma 2 CCII, ove il legislatore appare avere codificato il minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; premesso che detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al
D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte;
considerato che
non è chiara la composizione del nucleo familiare né l'occupazione lavorativa del debitore;
ritenuto, dunque, di poter rimettere al liquidatore la quantificazione della quota minima utile al sostentamento della vita del sovraindebitato, riservata ogni ulteriore valutazione, in corso di procedura, da parte del giudice delegato;
chiarito, quindi, che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore;
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE. R.G. 181-1/2024 P.U.
ricordato che l'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo;
ritenuto, quindi, che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata;
2) ordinare al ricorrente di stornare mensilmente dai redditi acquisiti e di versare sul conto corrente della presente procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione della parte ricorrente;
3) onerare il ricorrente di rendicontare ogni trimestre al Liquidatore;
4) e comunque ordinare al datore di lavoro di versare in favore della procedura la quota parte di emolumenti destinata alla procedura;
LIQUIDATORE. NOMINA. osservato, come nel caso di specie, possa essere nominata Gestore della crisi il dott.
, iscritto all'Organismo dei gestori della crisi da Sovraindebitamento di Pisa;
Persona_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 268 ss. D. Lgs. 14/2019,
1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di CP_2
(C.F.: ),
[...] C.F._2
2. NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Laura Pastacaldi;
3. NOMINA Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, DOTT.
, iscritto all'Organismo dei gestori della crisi da Sovraindebitamento Persona_1 di Pisa;
4. AUTORIZZA il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti;
5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del R.G. 181-1/2024 P.U.
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
5. AUTORIZZA, inoltre, il Liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
7. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
8. ORDINA alla parte debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
9. MANDA il debitore di rendicontare i movimenti del conto corrente bancario, sul quale avvengono i versamenti dei proventi dell'attività dalla data di apertura della liquidazione controllata, mediante invio al Liquidatore di estratto di conto corrente e/o di altra documentazione ricevuta dall'Istituto di credito, unitamente a copia delle fatture emesse;
10. DISPONE che il debitore e/o il datore di lavoro provveda all'accredito mensile sul conto corrente nominativo alla procedura della quota di reddito eccedenti gli importi come stabiliti al punto precedente;
11. DISPONE, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
12. DISPONE che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la R.G. 181-1/2024 P.U.
procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
13. DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
14. ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
15. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
16. AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
17. DISPONE che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
18. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
R.G. 181-1/2024 P.U.
19. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
20. DISPONE che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
21. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
22. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
23. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
24. DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al
Pubblico Ministero;
25. DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al
Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
26. ORDINA al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il
Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al R.G. 181-1/2024 P.U.
Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
27. AVVERTE il Liquidatore che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso
28. MANDA la cancelleria per la comunicazione di competenza.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 6/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Pastacaldi Dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice
OSSERVA
Letta la richiesta di apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019, formulata dal creditore (C.F.: Controparte_1
), e per essa la procuratrice speciale P.IVA_1 Parte_1
(C.F.: ), con sede in Milano (MI) alla via San Prospero n. 4, dall'Avv. Adiutrice P.IVA_2
TA (C.F. – pec: , nei confronti di C.F._1 Email_1
(C.F.: ), depositata in data 27/09/2024; Controparte_2 C.F._2
visto che, con il suindicato ricorso, parte creditrice, vantando un credito di € 83.067,07
(oltre interessi e spese di procedura), attestato dalla dichiarazione ex art. 50 D.Lgs. n. 385 del
01.09.93 alla data del 23/12/2019, nonché dal Decreto Ingiuntivo n. 871/00 reso dal Tribunale di Taranto in favore del creditore cedente Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cfr. ricorso per ingiunzione e decreto ingiuntivo – doc. 4 ricorrente) chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione controllata di (C.F.: Controparte_2
), nato il [...] in [...] (C.F. ), C.F._2 C.F._2 residente in [...], potendosi desumere lo stato di sovraindebitamento dal mancato pagamento del dovuto;
R.G. 181-1/2024 P.U.
PROCEDIMENTO UNITARIO. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL
SOVRAINDEBITATO.
CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA. ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore;
considerato che
il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III D. Lgs. 14/2019 (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; rilevato che il debitore non si è costituito in qualità di parte resistente, seppur ritualmente notificato;
ritenuto così integrato il contraddittorio;
rilevato che la parte resistente è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio;
considerato che
all'udienza tenutasi in data 29/05/2025, la parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e il debitore resistente si riportava alla memoria difensiva, e, all'esito il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
COMPETENZA TERRITORIALE. rilevata la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 CCII, atteso che la parte debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio
Giudiziario (cfr. certificato residenza – doc. 3 ricorrente);
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO. ricordato che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e
270 CCII;
considerato, dunque, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le R.G. 181-1/2024 P.U.
start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato, difatti, che le passività indicate sono sorte da un rapporto di mutuo fondiario con un istituto di credito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Considerato altresì che, sebbene nel ricorso non siano state addotte informazioni circa la vita personale e professionale dell'odierno debitore, si può escludere la sua assoggettabilità alla liquidazione giudiziale in virtù dell'ammontare dei debiti, abbondantemente al di sotto del limite dimensionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) CCII.
considerato che
, ai sensi del combinato disposto dell'art. 65 comma 1 e art. 2 comma 1 lett.
c) e 268 comma 2 CCII, il creditore è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato, che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, non risultando svolgere attività di impresa;
ritenuto, dunque, che sotto il profilo della legittimazione processuale il ricorso appare ammissibile;
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CREDITORE. rilevato che la legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione controllata spetta (anche) al “creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita (Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023): segnatamente, il creditore ricorrente deve avere un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento (Sez. 1, Ordinanza n. 32533 del
2022); considerato, dunque, laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di apertura di liquidazione controllata impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del tribunale adito circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere l'apertura della liquidazione controllata: in tale ambito il R.G. 181-1/2024 P.U.
tribunale deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494; Sez. 1, Ordinanza n. 16853 del 2022); richiamato l'art. 58, comma 2, T.U.B. che ha inteso agevolare la realizzazione della cessione
“in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella TT UF e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti in blocco;
ricordato che la giurisprudenza ha affermato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla
TT UF sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla TT UF (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 25548/2018): difatti, il dettato del comma 4 dell'art. 58 TUB, il quale stabilisce che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”; considerato che la pubblicazione dell'atto di cessione nella TT UF, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 25548/2018); considerato che è principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell'art. 58
TUB, ha l'onere puntuale di «fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116); R.G. 181-1/2024 P.U.
osservato, quindi, che la norma dell'art. 58 comma 2 T.U.B., se non impone che un contenuto informativo minimo, consente, tuttavia, che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in TT contenga più diffuse e approfondite notizie: con la conseguenza che - qualora il contenuto pubblicato nella TT indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta
(in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020); osservato, di conseguenza, che è stato affermato in sede di legittimità che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla TT UF recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020;
Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118); considerato, nella fattispecie in esame, che all'esito dell'istruttoria svolta: i) che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e MPS Capital Service per le Imprese ha sottoscritto un contratto di cessione di rapporti giuridici disciplinati dall'art. 58 T.U.B., in data 23/12/2019 con CP_3
(cfr contratto di cessione – doc. n. 1 ricorrente); ii) che, a sua volta, , in data
[...] CP_3
23/12/2020, ha sottoscritto un contratto di cessione di crediti in blocco con (cfr. CP_1 contratto di cessione – doc. n. 2 ricorrente); iii) che gli avvisi di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modifiche ("TUB"), è stato pubblicato nella TT UF della Repubblica Italiana - Foglio
Inserzioni Parte II, rispettivamente n. 7 del 16/01/2020 e n. 4 del 09/01/2021, con indicazione delle parti, della data del contratto, della sua decorrenza e dell'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e di quelli esclusi (cfr. estratti TT – doc. 1 a e 2 a ricorrente); iv) che tra i crediti ceduti rientra il mutuo fondiario sottoscritto dal sig. , e che nei di lui CP_2 confronti era stato ottenuto nel 2000 un decreto ingiuntivo non opposto;
orbene, evidenziato che, nel presente procedimento, all'esito di un'autonoma delibazione incidentale, da parte del Tribunale competente, può affermarsi la sussistenza di un credito in R.G. 181-1/2024 P.U.
favore della parte ricorrente, cessionaria di Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sulla base di un allegato inadempimento alla statuizione di condanna, pronunciata dal Tribunale di Taranto con il decreto ingiuntivo n. 871/00 emesso per il mancato pagamento di un credito derivante dal saldo passivo di un conto corrente bancario intestato al debitore (cfr. ricorso per ingiunzione e decreto ingiuntivo – doc. 4 ricorrente);
PRESUPPOSTO OGGETTIVO. STATO DI CRISI E DI INSOLVENZA. osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del
CCII; osservato che la parte ricorrente si trova in stato di insolvenza;
considerato, difatti, che dalla documentazione prodotta e all'esito dell'istruttoria espletata,
è emersa l'esistenza del debito verso la ricorrente per circa € 83.067,07;
ritenuto che
sussiste, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l'attivo patrimoniale (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) è comunque inferiore al totale dei debiti;
ritenuto, difatti, che sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi che il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
MANCANZA DELL'ATTESTAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI ATTIVO. tenuto conto che il resistente non si è costituito e pertanto nulla viene argomentato in merito alla consistenza del patrimonio, alle eventuali disponibilità liquide o ad altri crediti vantati dallo stesso debitore.
SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO. rilevato che sommatoria dei crediti della parte ricorrente per € 83.067,07 comporta ampiamente il superamento del limite di € 50.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non R.G. 181-1/2024 P.U.
pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione controllata (art. 268 comma 2
D.Lgs. 14/2019).
AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO. ricordato che la liquidazione controllata riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore;
ricordato che non si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale;
precisato, dunque, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274
CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti (come il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (Trib. Forlì Sent. 100/2024); ritenuto, pertanto, che anche le giacenze su tutti i conti correnti bancari debbano intendersi acquisite alla procedura, nonché debbano essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità del ricorrente: circostanza che dovrà essere dettagliata ed aggiornata tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate;
R.G. 181-1/2024 P.U.
ritenuto, tuttavia, che il Liquidatore ne dovrà dare atto negli accertamenti allo stesso demandati;
QUOTA REDDITO MINIMO VITALE. ritenuto, ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, debbano essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento;
considerato che
il c.d. “minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile;
richiamato, altresì, l'art. 283 comma 2 CCII, ove il legislatore appare avere codificato il minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; premesso che detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al
D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte;
considerato che
non è chiara la composizione del nucleo familiare né l'occupazione lavorativa del debitore;
ritenuto, dunque, di poter rimettere al liquidatore la quantificazione della quota minima utile al sostentamento della vita del sovraindebitato, riservata ogni ulteriore valutazione, in corso di procedura, da parte del giudice delegato;
chiarito, quindi, che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore;
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE. R.G. 181-1/2024 P.U.
ricordato che l'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo;
ritenuto, quindi, che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata;
2) ordinare al ricorrente di stornare mensilmente dai redditi acquisiti e di versare sul conto corrente della presente procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione della parte ricorrente;
3) onerare il ricorrente di rendicontare ogni trimestre al Liquidatore;
4) e comunque ordinare al datore di lavoro di versare in favore della procedura la quota parte di emolumenti destinata alla procedura;
LIQUIDATORE. NOMINA. osservato, come nel caso di specie, possa essere nominata Gestore della crisi il dott.
, iscritto all'Organismo dei gestori della crisi da Sovraindebitamento di Pisa;
Persona_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 268 ss. D. Lgs. 14/2019,
1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di CP_2
(C.F.: ),
[...] C.F._2
2. NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Laura Pastacaldi;
3. NOMINA Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, DOTT.
, iscritto all'Organismo dei gestori della crisi da Sovraindebitamento Persona_1 di Pisa;
4. AUTORIZZA il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti;
5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del R.G. 181-1/2024 P.U.
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
5. AUTORIZZA, inoltre, il Liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
7. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
8. ORDINA alla parte debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
9. MANDA il debitore di rendicontare i movimenti del conto corrente bancario, sul quale avvengono i versamenti dei proventi dell'attività dalla data di apertura della liquidazione controllata, mediante invio al Liquidatore di estratto di conto corrente e/o di altra documentazione ricevuta dall'Istituto di credito, unitamente a copia delle fatture emesse;
10. DISPONE che il debitore e/o il datore di lavoro provveda all'accredito mensile sul conto corrente nominativo alla procedura della quota di reddito eccedenti gli importi come stabiliti al punto precedente;
11. DISPONE, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
12. DISPONE che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la R.G. 181-1/2024 P.U.
procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
13. DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
14. ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
15. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
16. AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
17. DISPONE che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
18. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
R.G. 181-1/2024 P.U.
19. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
20. DISPONE che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
21. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
22. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
23. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
24. DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al
Pubblico Ministero;
25. DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al
Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
26. ORDINA al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il
Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al R.G. 181-1/2024 P.U.
Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
27. AVVERTE il Liquidatore che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso
28. MANDA la cancelleria per la comunicazione di competenza.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 6/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Pastacaldi Dott.ssa Eleonora Polidori