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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3177/2019 R.G vertente
TRA sito alla Via Marittima 55 Ercolano (NA) in Parte_1 persona del legale amm.re p.t. (C.F: ) elettivamente domiciliato in P.IV_1
Ercolano (NA) alla Via IV Novembre 155 presso lo studio dell'Avv. Cenvinzo
Vincenzo (C.F.: che lo rappresenta e difende, giusto C.F._1 mandato allegato alla citazione in appello (fax 08119168282 – pec:
; - Appellante Email_1
CONTRO in persona del l.r.p.t. (P.I.: Controparte_1
) con sede in Portici (NA) alla Via Cardano 30/F ed elettivamente P.IV_2
domiciliata in Portici alla Via C.L. Giordano 14 presso lo studio dell'Avv.
Francesco Ferraro (C.F.: ) che lo rappresenta e difende in C.F._2 virtù di mandato allegato all'atto di costituzione in appello (pec:
unitamente e disgiuntamente Email_2
all'Avv. Aldo Favarolo (c.f. ) – pec: C.F._3 Email_3
- Appellata
OGGETTO: gravame avverso la sentenza nr. 5088/2019 emessa dal Tribunale di
Napoli il 16.05.2019.
CONCLUSIONI:
- Per il “accogliere l'appello e in riforma della decisione Parte_1 impugnata così provvedere :
1 a) annullare la sentenza n. 5088/2019 del Tribunale di Napoli R.G.N. 28595/2014, emessa il 16.05.2019 e, per l'effetto, modificarla e revocarla come indicato nel presente appello;
b) revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 4603/2014, R.G. n.
11164/14, depositato il 17.07.2014, emesso dal Giudice del Tribunale di Napoli;
c) nel merito: accertare e dichiarare risolto il contratto di appalto dei lavori di ristrutturazione inter-partes del 15.02.2012, per grave inadempimento della
[...]
P.IV , per la realizzazione di opere non conformi a Controparte_2 P.IV_2 quelle appaltate e per la mancata riparazione e rettifica dei vizi denunciati;
CP_ d) condannare la P.IV in persona del CP_1 Controparte_1 P.IV_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, del doppio giudizio in favore del , alla Via Parte_1
Marittima in Ercolano (NA), CF , in persona del l. Amministratore CP_3 P.IV_3
p.t.”.
- Per l'appellata Controparte_4
“1) dichiarare improcedibile l'appello ovvero inammissibile per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.;
2) rigettarlo nel merito siccome infondato, con conferma della sentenza gravata;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado:
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Napoli iscritto al n.r.g. 11164/2014, la in persona del l.r.p.t. chiedeva concedersi Controparte_4
ingiunzione di pagamento avverso il resistente, per l'importo di Parte_1
€ 10.605,00 oltre interessi legali decorrenti dalla data di costituzione in mora e spese del procedimento monitorio.
A sostegno, il ricorrente precisava che il 15.02.2012 la Società
[...]
e il Condominio “ stipulavano un contratto di Controparte_4 Parte_1
appalto avente ad oggetto i lavori di allacciamento alla fognatura del fabbricato che terminavano il 12.03.2012; il successivo 14.03.2013 il Direttore CP_5 dei Lavori nominato dal emetteva il certificato di collaudo, Parte_1
2 sottoscritto da entrambi i contraenti;
all'esito la società appaltante emetteva la fattura n. 92 del 20.11.2012 per complessivi euro 20.570,00 Iva inclusa, che però veniva saldata soltanto parzialmente, lasciando un residuo di € 10.605,00, sicché la società creditrice con atto del 21.01.2014 costituiva in mora il per il Parte_1
pagamento di quanto ancora dovuto.
All'esito negativo del sollecito seguiva il procedimento monitorio promosso innanzi al Tribunale di Napoli il quale, col Decreto nr. 4603/2014 del 16.07.2014, ingiungeva al sito in Ercolano alla Via Marittima 55 “di Parte_1 pagare al ricorrente, entro il termine di 40 giorni dalla notifica, la somma di euro
10.605,00 per la causale di cui al ricorso, con gli interessi legali dal 22.01.2014 al saldo, nonché le spese e competenze del procedimento, liquidate in euro 130,00 per esborsi, euro
540,00 per compensi, oltre Iva, CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge”.
Con atto notificato il 04.11.2014, proponeva opposizione il Parte_1 affinché il Tribunale partenopeo, disattesa ogni contraria istanza ed
[...] eccezione, così provvedesse:
a) in via principale: revocasse e dichiarasse nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 4603/2014, RG n. 11164/14 emesso dal Tribunale di Napoli e depositato in cancelleria il 16.07.2014;
b) nel merito: accertasse e dichiarasse risolto il contratto di appalto dei lavori di ristrutturazione stipulato inter-partes il 15.02.2012 per grave inadempimento della con P. I.V.A. , da identificarsi nella Controparte_2 P.IV_2
realizzazione di opere non conformi a quelle appaltate e nella mancata riparazione e rettifica dei vizi denunciati;
c) condannasse la P. I.V.A. in Controparte_2 P.IV_2 persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge.”.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi CTU tecnica, finalizzata ad accertare e quantificare i danni ed i vizi di esecuzione delle opere appaltate.
Deduceva l'assenza di prova certa del credito azionato nel procedimento monitorio atteso che la fattura emessa dalla parte dichiaratasi creditrice, era priva
3 di efficacia probatoria, con conseguente onere per l'opposto- creditore di dimostrare, in fatto e in diritto, gli elementi fondanti della sua pretesa.
Contestava il quantum ingiunto col D.I. 4603/2014 assumendo di aver proceduto ad altri ed ulteriori pagamenti, non contabilizzati dalla società, dimostrati dalle ricevute depositate agli atti e recanti la sottoscrizione del geometra incaricato dall'impresa.
Denunciava che l'opera eseguita dalla società Controparte_4
presentava vizi che ne impedivano il regolare funzionamento, come evidenziato dalla relazione del Direttore dei Lavori risalente al 12.06.2014.
Evidenziava che la CTP depositata in atti attestava anche la difformità delle pompe montate rispetto a quelle indicate nel capitolato di appalto, tant'è che, a causa del lavoro non eseguito a regola d'arte, il Condominio era costretto a rivolgersi alla ditta , per eliminarne il malfunzionamento. CP_6
Iscritta l'opposizione a ruolo con n.r.g. 28595/2014 si costituiva la
[...]
chiedendo: Controparte_4
“a) in limine litis, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per non essere
l'opposizione fondata su prova scritta;
b) nel merito, il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande nella medesima formulate, ritenutane l'inammissibilità e/o infondatezza dei motivi addotti, con conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo n. 4603/14 e condanna dell'opponente al pagamento delle spese e compensi di giudizio, con attribuzione al difensore per anticipo fattone”.
Deduceva che la prova del credito ingiunto era costituita non solo dalla fattura emessa ed impugnata da controparte, ma anche dal contratto di appalto, dal computo metrico in uno al certificato di regolare esecuzione e collaudo sottoscritto dal direttore dei lavori ing. , documenti tutti depositati sia nel fascicolo Tes_1 monitorio che in quello relativo al procedimento di opposizione.
Contestava l'avversa eccezione di inadempimento contrattuale per vizi sopraggiunti dell'opera atteso che il opponente era decaduto dalla Parte_1 relativa garanzia come previsto dall'art. 1667 primo comma c.c., atteso che il
14.03.2013 il Direttore dei Lavori nominato dal asseverava Parte_1
4 l'avvenuta esecuzione delle opere come da progetto e rilasciava il certificato di collaudo, sottoscritto sia dalla Società sia dal Controparte_4
committente; Parte_1 deduceva che l'emissione del certificato di collaudo aveva comportato la decadenza del committente dalla garanzia contro i vizi;
sottolineava che il Condominio non aveva mai denunciato alla società appaltatrice vizi o difformità nel termine di 60 giorni dalla scoperta dei medesimi, ai sensi dell'art. 1667 com. 2 c.c. nonostante che, secondo le evidenze documentali, aveva avuto conoscenza dei vizi lamentati sin dal mese di gennaio 2014, allorquando aveva incaricato la ditta di riparare l'impianto di pompaggio in parola CP_6
sicché la denuncia, per essere tempestiva avrebbe dovuto pervenire entro il mese di marzo 2014. Al contrario, i vizi erano stati segnalati con l'atto di messa in mora del 12.06.2014, ben oltre i termini richiamati nella norma indicata e tenuto conto che non era più possibile intervenire per riparare i danni lamentati per il mutato stato dei luoghi a seguito dell'intervento della ditta;
che comunque non CP_6
si poteva procedere alla risoluzione del contratto ex art 1668 cpc per non essere l'opera de qua del tutto inutilizzabile o contraria alla sua destinazione.
Si opponeva all'invocata CTU atteso che l'intervento della aveva CP_6
mutato in modo irreversibile lo stato dell'opera rendendo impossibile accertare l'esistenza di vizi preesistenti all'operato di quest'ultima.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, rigettata la prova testimoniale articolata dall'opponente veniva disposta CTU per l'accertamento dei lavori effettivamente eseguiti dalla ditta appaltatrice in esecuzione del contratto per cui è causa nonché per la verifica di eventuali vizi o difformità rispetto alle previsioni contrattuali (in particolare per le specifiche tecniche della pompa di sollevamento), della loro incidenza in termini economici sul regolamento contrattuale con riferimento alla congrua spesa necessaria alla loro eliminazione.
Depositata la relazione tecnica d'ufficio, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc.
5 Con la sentenza n. 5088/2019 resa il 16.05.2019 il Tribunale di Napoli così provvedeva:
A) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
4603/2014 del Tribunale di Napoli pubblicato il 16.07.2014, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
B) condanna l'opponente sito alla Via Marittima n. 55 Parte_1
Ercolano (NA) al pagamento, in favore dell'opposta Controparte_2 delle spese processuali che liquida in € 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Francesco Ferraro dichiaratosi anticipatario;
C) condanna definitivamente l'opponente sito alla Via Parte_1
Marittima n. 55 Ercolano (NA) al pagamento delle spese di CTU come già liquidate in corso di causa con decreto del 23.06.2017 in € 2.288,53 per onorari ed € 200,00 per spese oltre accessori di legge.”
In ragione delle seguenti motivazioni:
1. Quale unico sostanziale motivo di opposizione il eccepiva genericamente Parte_1 soltanto un malfunzionamento del sistema di pompaggio, come risulterebbe dalla CTP dell'arch. e dalla lettera del 12.06.2014 del D.L ing. Persona_1 Persona_2 successiva al collaudo, oltre che la non conformità delle pompe effettivamente installate rispetto a quelle indicate nel capitolato d'appalto (vedi pag. 3 dell'atto di opposizione).
L'oggetto del contendere deve (dunque) limitarsi esclusivamente all'accertamento dei vizi/difformità dedotti.
Distingue il Tribunale tra:
1) difformità delle opere: laddove evidenzia che è stato redatto da parte del DL non soltanto il Persona_2 computo metrico consuntivo dei lavori attestante, per ciascuna lavorazione, gli importi dovuti alla ditta appaltatrice, ma anche la dichiarazione di fine lavori e, soprattutto, il certificato di positivo collaudo del 14.03.2013 nel quale, nel darsi atto di tutti i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, si certifica(va) che essi erano stati eseguiti conformemente al progetto e alle varianti approvate (..) a regola d'arte, con buoni materiali ed idonei magisteri..;"
6 che da un lato appare pacifica e riconosciuta dalla stessa ditta opposta (vedi pag. 9 della comparsa di costituzione) la sussistenza della difformità, delle pompe rispetto a quelle indicate nel capitolato di appalto (tipo FLYGT 3068 180 trifase valore € 3.500,00): dall'altro la difformità (tipo e marca di pompe installate) era visibile e riconoscibile "ictu oculi" al momento della installazione (..) conclude dichiarando l'intervenuta decadenza del committente dalla garanzia prevista dall'art 1667 cc atteso che: la difformità che doveva essere rilevata e denunciata,
a pena di decadenza, entro la data di collaudo, ex art 1667 cc in ragione del fatto che la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se tacita/presunta a norma dell'articolo
1665 , comma 3 e 4 cc), libera l'appaltatore dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. 1590/1959; cass. 2991/1962; Cass. 444/1962; cass. 960/1966;
Cass. 4061/1968; Cass. 346/1970).
La mancata richiesta di verifica delle opere consegnategli da parte del Parte_1 committente entro la data di collaudo, nonché la mancata proposizione di riserve da parte del Condominio all'atto del Collaudo (che segna il momento della definitiva consegna delle opere al committente) o prima dello stesso, implica l'accettazione tacita delle opere con conseguente decadenza dal diritto di garanzia ex art. 1667 comma I cc. D'altra parte, la tempestività della denuncia è elemento costitutivo del diritto di garanzia spettante al committente, di modo che era suo l'onere di dimostrarla (Cass. n. 10579/2012).
2) dell'opera genericamente indicato dall'opponente come malfunzionamento del CP_7 sistema di pompaggio (..) alla stregua degli atti di causa, può ritenersi che si sia verificato un successivo malfunzionamento dell'impianto (vedi quanto attestato dalla ditta
[...] nel pro forma di fattura datata 30.05.2014) a seguito del quale una ditta terza ha CP_6 proceduto ad un intervento di rimozione pompe e ripristino funzionalità.
Orbene, il vizio denunciato, attenendo al successivo malfunzionamento dell'impianto, è da ritenersi occulto, tale che il termine di decadenza per la sua denuncia decorre dalla scoperta (…) che nel caso di specie deve farsi risalire all'intervento operato dalla
[...]
poiché solo allora si (può) presume(re) che il ne abbia potuto avere CP_6 Parte_1 piena contezza.
Pertanto, la denuncia effettuata dal alla ditta appaltatrice in data 05.06.2014 Parte_1
7 appare tempestiva.
3. La domanda di garanzia va rigettata per mancanza di prova atteso che (..) a causa dell'alterazione dello stato dei luoghi verificatasi a seguito dell'intervento della ditta terza il CTU non ha potuto analizzare le pompe originariamente installate CP_6 dall'appaltatrice , e verificare in concreto la loro idoneità - con riguardo a CP_1 tipologia, materiali costruttivi, caratteristiche tecniche, gittata e potenza delle stesse - allo svolgimento del lavoro cui sono state adibite ovvero la presenza di difetti delle medesime
(vedi CTU pag. 9 in sede di conclusioni), riscontrare la presenza di vizi nell'operato dell'appaltatrice e la sussistenza del nesso di causalità diretta ed adeguata tra un tale eventuale vizio o difetto delle pompe medesime e dell'originario impianto di pompaggio come realizzato ed installato dall'appaltatrice ed il successivo malfunzionamento (..) riscontrato nel maggio 2014, che ben può essere riconducibile anche ad altri fattori esterni quali, - ad esempio, un malfunzionamento reiterato dell'ultimo tratto della condotta fognaria pubblica (vedi missiva del DL dr del 12.6.14) dovuto a possibili Tes_1 intasamenti della stessa, che avrebbe potuto mandare sotto sforzo il sistema privato
Condominiale (..) -tale da interrompere il nesso di causalità (vedi sul punto CTU pagg. 8 -
9- 10). D'altra parte, risulta pacifico, e rilevato dallo stesso CTU, che, per un primo periodo di circa un anno, l'impianto ha regolarmente funzionato (vedi CTU pag. 8) e solo successivamente risultano rilevati e denunciati problemi di funzionamento.
Non risulta accertato (..) nessun colpevole inadempimento della ditta appaltatrice, tale da giustificare la risoluzione contrattuale richiesta dall'opponente, con diritto dell'appaltatrice al pagamento del compenso dei lavori eseguiti come risultanti dal contratto di appalto e relativo capitolato, nonché dichiarazione di inizio e fine lavori, computo metrico consuntivo e collaudo redatti dal DL (documenti tutti prodotti in copia dall'opposta ditta).
4. Conferma il decreto ingiuntivo opposto e rigetta l'opposizione”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato il 28.06.2019 il impugnava la Parte_1
prefata sentenza chiedendone la riforma con conseguente accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della società appaltatrice per l'intervenuto riconoscimento impeditivo della decadenza ex art. 2966 c.c.; della natura occulta dei vizi dell'opera; del valore probatorio della CTU in ordine al 8 vizio di difformità delle pompe installate e del pozzo nero. Invocava
l'accoglimento dell'opposizione con annullamento del d.i. opposto vinte le spese.
La causa veniva iscritta con n.r.g. 3177/2019.
Si costituiva la società che contestava la prova di una Controparte_4
regolare notifica dell'appello nei termini, denunciando la violazione dell'art 9 com.1 bis, 1 ter della L. n. 53/94 con riguardo alla mancanza in atti dell'attestazione di conformità all'originale della P.E.C. e della relata di notifica della sentenza appellata.
Deduceva l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti ex art. 342 c.p.c. ovvero la sua infondatezza dei motivi di appello.
Nello specifico, precisava che il motivo di doglianza relativo al riconoscimento impeditivo della decadenza di cui all'art 2966 cc era inammissibile in quanto si prefigurava come nuova eccezione preclusa ex art. 345 II comma c.p.c. poiché non sollevata in primo grado dal e, per non essere rilevabile d'ufficio, non Parte_1 poteva essere eccepita per la prima volta nel giudizio appello.
Sul vizio di difformità lamentato dal la società appaltatrice ribadiva Parte_1 che dal certificato di collaudo – mai disconosciuto dall'appellante – si evinceva la regolare esecuzione delle opere e l'accettazione delle stesse da parte del committente. Né reggeva la tesi dell'impossibilità di un controllo sull'esecuzione dei lavori poiché relativi una sezione stradale non facilmente ispezionabile, atteso che la mansione di controllo rientrava nelle prerogative del Direttore dei Lavori nominato dal Parte_1 che relativamente al “pozzo nero”, in primo grado il non aveva Parte_1
lamentato alcuna difformità e, pertanto, tale contestazione era preclusa in grado di appello;
quanto al malfunzionamento delle pompe installate, l'appellata denunciava l'alterazione dello stato dei luoghi da parte dell'altra ditta incaricata dal tant'è che per il medesimo motivo anche al CTU era stato precluso Parte_1
l'accertamento della loro capacità funzionale (pag. 5 rigo 16 e ss. Sentenza appellata);
9 evidenziava che il regolare funzionamento del sistema di pompaggio per oltre due anni (dalla data di fine lavori al maggio 2014) escludeva qualsiasi dubbio sull'efficienza dell'impianto; che non era stato specificamente impugnata la parte della sentenza che ammetteva la riconducibilità del malfunzionamento dell'impianto ad elementi esterni al medesimo, così da escludere qualsiasi inadempimento in capo alla società appaltatrice;
si opponeva alla chiesta risoluzione del contratto di appalto, argomentando che dalla data di consegna dell'opera, avvenuta in data 12.03.2012 alla data di collaudo del 14.03.2013 nessuna denuncia di vizio e/o difformità era mai pervenuta dal committente. Parte_1
Depositate le note scritte, all'udienza del 31/05/24 la causa veniva riservata in decisione, coi termini di cui all'art. 190 c.p.c. Depositava note conclusionali il solo appellante.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 28.06.2019 a fronte della sentenza n. 5088/2019, non notificata, pubblicata il 16.05.2019, il cui termine utile per proporre gravame sarebbe spirato il 17.12.2019. Risulta rispettato il termine previsto dall'art 327 cpc.
Preliminarmente in rito occorre disattendere l'eccezione mossa dall'appellata di violazione dell'art 9 com.1 bis, 1 ter della L. n. 53/94 con riguardo alla mancanza in atti dell'attestazione di conformità all'originale della P.E.C. e della relata di notifica della sentenza appellata.
La censura è priva di pregio.
Invero a mente dell'articolo 156, comma 3, cpc la nullità di un atto processuale non può essere dichiarata se l'atto ha comunque ha prodotto gli effetti per cui era stato posto in essere sicché, nel caso di assenza dell'attestazione di conformità nella notifica via PEC della sentenza appellata e della relativa relata di notifica, la giurisprudenza ha evidenziato che l'irritualità nella notifica di un atto tramite PEC non ne comporta necessariamente la nullità, purché il destinatario ne abbia
10 comunque avuto conoscenza, essendosi realizzato lo scopo della notifica. (cfr. SU
Sentenza n. 23620 del 28 settembre 2018)
In tal senso anche Cass. sentenza n. 16189 dell'8 giugno 2023 secondo cui la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario e la violazione delle forme digitali previste non comporta sempre la nullità dell'atto compiuto qualora ad essa non segua la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, in mancanza dei quali si avrà tutt'al più una mera irregolarità sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo (cfr. Suprema Corte n. 20039/20) salva la prova da parte del destinatario, del concreto pregiudizio che l'irregolarità della notifica gli ha arrecato nella conoscenza dell'atto o nell'esercizio del diritto di difesa. In assenza di tale dimostrazione, la notifica è da considerarsi valida e idonea a far decorrere i termini processuali (cfr. Sentenza n. 10138 del 29 marzo
2022).
Quanto alla pretesa inammissibilità dell'appello con riferimento all'art 342 cpc,
l'eccezione è infondata atteso che le censure formulate dall'appellante sono puntuali e precise, sono relative a specifici passaggi logici ed argomentativi della sentenza ponendo l'appellato nella condizione di svolgere adeguatamente la sua difesa ed a questo Giudice di conoscere i motivi di doglianza.
Con riferimento all'esame nel merito dei singoli
MOTIVI DI APPELLO con il primo l'appellante censura l'erroneità della sentenza per vizio di motivazione ed errata valutazione delle prove e delle circostanze allegate con riguardo al riconoscimento impeditivo della decadenza come previsto dall'art 2966 cc.
Il motivo è inammissibile per violazione dell'art 345 cpc per essere stata la censura sollevata per la prima volta in appello.
Invero con l'atto di citazione in opposizione al D.I. in parola il ha Parte_1
contestato soltanto l'inesistenza della prova del credito ingiunto e l'infondatezza della pretesa atteso che l'ingiunzione era stata emessa soltanto in virtù delle sole fatture commerciali allegate al ricorso monitorio, quale elemento probatorio insufficiente nell'ambito del giudizio di opposizione ordinario giudizio di cognizione. Ne segue che il riconoscimento impeditivo di cui all'art. 2966 c.c. (che 11 disciplina il riconoscimento dell'opera da parte del committente, con effetti preclusivi rispetto alla possibilità di far valere vizi e difformità) è una eccezione in senso stretto, introduce un fatto estintivo dell'altrui diritto, che deve essere espressamente dedotto dalla parte interessata come prima difesa e, come tale, è inammissibile se introdotto per la prima volta in appello in violazione dell'art 345 cpc.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'erroneità della sentenza laddove definisce le difformità dell'opera riconoscibili dal convenuto “ictu oculi” quando, al contrario,
l'opera era (stata) realizzata in un ipogeo non illuminato al quale si accedeva mediante tombino-botola, tale da rendere il vizio non visibile impedendo la decadenza dalla relativa garanzia, circostanza dimostrabile con la prova testi non ammessa in primo grado.
Il motivo è infondato.
Mette conto rammentare preliminarmente i principi generali in materia.
La Corte di Legittimità ha più volte sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore, l'appaltatore ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024;
Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019;
Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).
L'art. 1667 c.c., pone a carico dell'appaltatore un obbligo di garanzia nei confronti del committente per i vizi e le difformità delle opere eseguite, da denunciare entro sessanta giorni dalla scoperta. La garanzia non opera quando i vizi erano conosciuti o facilmente conoscibili dal committente ovvero l'appaltatore ha accettato i lavori. L'opera si considera accettata, quando il committente tralasci di eseguirne la verifica o non ne comunichi l'esito entro un breve termine, oppure quando il committente ne riceva la consegna senza riserve (art 1665 cc)
Secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, mentre la consegna
12 costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, l'accettazione dell'opera esige che il committente esprima, anche per facta concludentia, il proprio gradimento (Cass. ordinanza n. 27915 del 23 settembre 2022), sicché la mera presa in consegna del manufatto non può di per sé configurare l'accettazione dell'opera, pur se la ricezione da parte del committente senza alcuna riserva è da considerarsi fatto concludente del gradimento dello stesso per i lavori che gli sono stati consegnati
(cass. ordinanza n. 4010 del 9 febbraio 2023). Da tale gradimento discendono effetti ben precisi, come l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
Eguali effetti sono prodotti dal riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore. Agli effetti dell'art. 1667, comma 2, c.c., non è necessario che il riconoscimento configuri una confessione giudiziale o stragiudiziale, né espresso con formule sacramentali, potendosi manifestare anche per fatti concludenti. Esso non comporta automaticamente l'assunzione dell'obbligo di eliminare i vizi, quale nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale. (cfr. Cassazione civile, sez. II,
Ordinanza del 18.12.2024, n. 33053).
Nel caso di specie il riconoscimento delle difformità per cui è causa è avvenuto da parte dell'appaltatore con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, sicché esso è irrilevante ai fini dell'operare della garanzia in parola, in quanto intervenuto molto tempo dopo lo spirare dei termini di decadenza di cui all'art
1667 cc.
Quanto all'accettazione dell'opera, nel caso che ci occupa, il direttore dei lavori ing. ha redatto il computo metrico consuntivo e la dichiarazione di fine Tes_1
lavori, ove ha attestato che essi sono stati eseguiti con materiali conformi ed a regola d'arte.
Orbene, poiché le funzioni del direttore dei lavori riguardano l'accertamento della conformità dell'opera al progetto, le modalità tecniche di esecuzione che devono rispondere al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i
13 necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, ne segue che tale dichiarazione ha comportato l'accettazione dell'opera senza riserve del committente e si è concretizzata nella redazione del computo metrico consuntivo dei lavori attestante per ciascuna lavorazione gli importi dovuti alla ditta appaltatrice, la dichiarazione di fine lavori e soprattutto il certificato di positivo collaudo del 14 marzo 2013 col quale, nel darsi atto di tutti i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, si certificava che essi erano stati eseguiti conformemente al progetto e alla variante approvata e che gli stessi erano stati eseguiti a regola d'arte e con buoni materiali e idonei magisteri (cfr. pag 5 sentenza gravata).
Pertanto, le difformità dell'opera con riguardo al tipo alla marca e alla potenza della pompa di sollevamento erano visibili e conoscibili ictu oculi dal condominio per tramite del direttore dei lavori al momento dell'installazione.
In tale prospettiva la decisione del Tribunale merita di essere confermata con rigetto del secondo motivo di gravame.
Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. con riguardo alle eccezioni di decadenza e prescrizione della garanzia, in quanto i vizi dell'opera, oltre ad essere stati riconosciuti dalla controparte, non erano né conoscibili né riconoscibili, data l'allocazione dell'opera.
Secondo la prospettazione del Tribunale il vizio del malfunzionamento configura un vizio occulto (non dipendente dalla tipologia del macchinario utilizzato) tale che in ragione del luogo di posizionamento delle pompe (all'interno di una botola o pozzo nero situato in un ipogeo ed in parte sotto il manto stradale) non era facilmente conosciuto o conoscibile dal direttore dei lavori e dal . Parte_1
Orbene, ai fini della decorrenza della garanzia di cui all'art 1667 cc il Tribunale ha identificato il momento della conoscenza/conoscibilità del vizio occulto dall'accertamento compiuto dalla quale terza impresa intervenuta CP_6
successivamente sui luoghi di causa conclusosi con l'invio al condominio della
14 fattura pro forma del 30 maggio 2014 ove si evidenzia che:
“è stata eseguita la sostituzione di una botola in ferro di centimetri 40 per 40 con botole in ghisa da 90 per 90 cm con relativo scasso della superficie in cemento armato e relativa apposizione.
Il lavoro è stato reso necessario in quanto il pozzetto (era) troppo piccolo per far uscire la pompa di sollevamento.
Intervento di elettricista per distacco dell'energia elettrica alle pompe poste nel pozzo delle acque nere. Intervento di rimozione pompe: si precisa che l'intervento è stato effettuato con la discesa di una persona nel pozzo acque nere per la rimozione della stessa che le pompe erano state collegate con dei tubi rigidi e che questo non permetteva all'uscita la pompa rimossa e della ditta 250 art.1N12B440 n.200 che è risultata Controparte_8 bruciata;
la seconda pompa era una pompa molto piccola è stata rimessa in funzione e collegata con raccorderie tubi flessibili;
si è provveduto ad alimentare con orologi la pompa esistente che è molto piccola per il lavoro da svolgere”.
Dal momento di tale comunicazione il vizio era conosciuto dal , sicché Parte_1
la relativa denuncia alla ditta appaltatrice del 05/06/14 (cfr. ricevuta in atti) è stata tempestivamente eseguita ai sensi dell'art 1667 cc.
La domanda tuttavia è stata rigettata perché ritenuta non provata negli elementi costitutivi (colpevole inadempimento dell'appaltatrice e nesso di causalità con il malfunzionamento della pompa denunciato) atteso che la modifica dello stato dei luoghi conseguente all'intervento della ha impedito al CTU di analizzare le CP_6
pompe originariamente installate dall'appaltatore per verificare in Controparte_2 concreto la loro idoneità (con riguardo a tipologia, materiale costruttivi, caratteristiche tecniche, gittata e potenza dello stesso) per lo svolgimento del lavoro cui sono state adibite ovvero la presenza di difetti delle medesime (vedi CTU pagina 9 in sede di conclusioni), di riscontrare la presenza dei vizi nell'operato dell'appaltatore e la sussistenza del nesso di causalità diretta ed adeguata tra un tale vizio o difetto delle pompe medesime, l'originario impianto di pompaggio come realizzato ed installato dall'appaltatore e il successivo malfunzionamento di cui sopra riscontrato nel maggio del 2014, che ben può essere riconducibile anche ad altri fattori esterni quali ad esempio un malfunzionamento reiterato dell'ultimo tratto della condotta fognaria pubblica (vedi missiva del direttore dei lavori
15 dottor del 12 giugno 2014) dovuto a possibili intasamenti della stessa che avrebbe Tes_1 potuto mandare sotto sforzo il sistema privato condominiale e dunque costituire un evento tale da interrompere il nesso di causalità (CTU pagine 8, 9 e 10) tanto più che risulta pacifico (come rilevato dallo stesso CTU) che per un primo periodo di circa un anno
l'impianto ha regolarmente funzionato (CTU pag. 8) e solo successivamente risultano denunciati problemi di funzionamento (cfr. sentenza gravata pag. 5 e 6).
Secondo il Tribunale nessun colpevole inadempimento della ditta appaltatrice può giustificare la risoluzione contrattuale richiesta dall'opponente con affermazione del diritto dell'appaltatrice al pagamento del compenso dei lavori eseguiti come risultanti dal contratto di appalto, dal relativo capitolato nonché dalla dichiarazione di inizio e fine lavori, dal computo metrico consuntivo e dal collaudo redatti dal direttore dei lavori
(documenti tutti i prodotti in copia dall'opposta ditta)”.
Le conclusioni del Giudice di prime cure sono pienamente condivisibili, atteso che secondo il criterio del c.d. ”più probabile che non” (quale standard probatorio generale in materia civile -Cass. civile, sezione terza, Ordinanza del 06.07.2020, n.
13872) non è possibile affermare che la condotta della ditta appaltatrice si ponga come la più probabile che non causa del malfunzionamento delle pompe di sollevamento per cui è controversia, considerato che non è stato possibile accertare lo stato dei luoghi sia al momento della consegna dei lavori dall'appaltatrice originaria al che a quello di consegna dell'impianto da quest'ultimo Parte_1
all' onde verificare quanto, del dedotto malfunzionamento, fosse CP_6 imputabile all' (terza rispetto al contratto di appalto per cui è causa) e CP_6
quanto all'impresa originaria appaltatrice.
Ed invero nell'ambito del contratto di appalto, la giurisprudenza ha chiarito che l'appaltatore che agisce per ottenere il pagamento del corrispettivo deve dimostrare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 25410 del 23 settembre 2024). Nel caso che ci occupa tale dimostrazione è stata sostituita dall'accettazione dell'opera senza riserve da parte del condominio odierno appellante.
Qualora il committente, a fronte dell'avversa domanda di adempimento sollevi eccezioni riguardo a vizi o difetti dell'opera, sul medesimo incombe l'onere di
16 provare tali difetti (Cassazione nella sentenza n. 5250/2004).
Nel caso in esame la modifica dello stato dei luoghi da parte del terzo CP_6
ha interrotto il nesso di causalità tra la condotta della ditta originaria appaltatrice ed il malfunzionamento del sistema di pompaggio, l'opponente non ha assolto all'onere probatorio a suo carico di dimostrare tutti gli elementi costituitivi della sua pretesa (colpevole inadempimento imputabile alla ditta).
In ragione di quanto fin qui argomentato, merita di essere rigettato anche il secondo motivo di censura.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante sito in via Marittima n. 55 Ercolano in persona Parte_1
dell'amministratore p.t. e liquidate in favore dell'appellata Controparte_4
(e per esso dell'avv. Francesco Ferraro antistatario), in € 3966,00
[...]
oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante
Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza nr. 5088/2019 emessa dal Tribunale di Napoli in data 16.05.2019 pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna il sito in via Marittima n. 55 Parte_1
Ercolano in persona dell'amministratore p.t. alla refusione delle spese di lite in favore della in persona del l.r.p.t , che liquida CP_4 Controparte_4 in favore dell'avv. Francesco Ferraro antistatario, in € 3966,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 17 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante sito in via Marittima n. 55 Ercolano in persona Parte_1
dell'amministratore p.t.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25/03/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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