Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1982/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
18/02/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. QUERCI CHIARA, presso il cui studio sito in VIA PAVONI, 1 20900
MONZA è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_2 C.F._2 assistito e difeso dell'avv. QUERCI CHIARA, presso il cui studio sito in VIA PAVONI 1 20900
MONZA è elettivamente domiciliato;
i quali hanno contratto matrimonio in Milano in data 23.07.1998
(iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, anno 1998, n. 801, uff. 3, parte I)
In regime di separazione dei beni con i seguenti figli:
, nata il [...] Per_1
, nata il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 17/02/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto n.
18005/2017 del 03.10.2017 del Tribunale di Milano in particolare, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“a) Ad integrazione del punto 2) delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del Tribunale di Monza 18005/2017, nulla disporre in punto affido delle figlie, in quanto entrambe maggiorenni, salva la conferma che la loro residenza rimanga presso la casa coniugale in Pessano con Bornago (MI), Piazza Orsa Maggiore 5;
c) in modifica del punto 8) delle condizioni di di separazione di cui al decreto di omologa del Tribunale di Monza 18005/2017, statuire che con decorrenza dal mese maggio 2024 il Signor Pt_2 corrisponderà alla Signora la somma mensile di € 920,00 (pari ad € 460,00 per ciascuna Parte_1 figlia), quale contributo per il mantenimento ordinario di e , ed € 460,00 a titolo di Per_1 Per_2 assegno di mantenimento del coniuge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata sul conto corrente della Signora già noto al sig. . I predetti assegni di Parte_1 Pt_2 mantenimento saranno rivalutati annualmente secondo gli indici Istat costo vita con decorrenza dal mese di gennaio 2025. d) in modifica del punto 9) delle condizioni di di separazione di cui al decreto di omologa del Tribunale di Monza 18005/2017, statuire che le spese di studio delle figlie, universitarie e inerenti corsi o master post laurea, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. e) in modifica del punto 10) delle condizioni di di separazione di cui al decreto di omologa del Tribunale di Monza 18005/2017, statuire che le spese mediche relative alle figlie, per la quota non coperta dal rimborso della polizza assicurativa erogata dall'azienda datrice di lavoro del sig. , Pt_2 saranno ripartite tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. f) in modifica del punto 11) delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del Tribunale di Monza 18005/2017, statuire che ogni anno, nei mesi di giugno e dicembre, il sig. Pt_2 corrisponderà alla moglie signora la somma di € 1.000,00 per ciascuno dei mesi suddetti Parte_1
(per un totale di € 2.000,00) quale incremento del contributo per l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in ragione e a fronte del riconoscimento dei premi di produzione al sig. da parte
Pt_2 dell'azienda datrice di lavoro. g) confermare le condizioni di separazione nn. 1,3,4,5,6,12,13,14,15 di cui al decreto di omologa del Tribunale di Monza 18005/2017. h) dare atto, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, che il sig.
Pt_2 riconosce il proprio debito nei confronti della signora di € 6.000,00 che sarà saldato con Parte_1 le modalità seguenti: quanto ad € 3.000,00 il sig. li ha trattenuti a compensazione e saldo della
Pt_2 quota di competenza della moglie sul pagamento del master di studio della figlia , quanto al Per_1 residuo importo di € 3.000,00 il sig. li ha corrisposti alla moglie entro la fine del mese di
Pt_2 luglio 2024. i) disporre che, allorquando ciascuna delle figlie sarà divenuta indipendente economicamente con un'assunzione a tempo anche determinato ma non inferiore a 12 mesi, il contributo per il mantenimento personale in favore della moglie posto a carico del sig. sarà aumentato di €
Pt_2
160,00 (per la cessazione di ciascun contributo delle figlie, così per un totale incremento di € 320,00 mensili). l) disporre che, allorquando il sig. andrà in pensione, il contributo per il mantenimento della Pt_2 moglie sarà invariato a fronte del medesimo reddito percepito dal marito a titolo di pensione e integrazione da TFR accantonato. Sarà ridotto invece in relazione alle proporzionali diverse entrate del marito a titolo di pensione e integrazione da TFR accantonato secondo il seguente schema: - assegno per la moglie di € 700,00 a fronte di un'entrata del marito (tra pensione e tfr) di € 2.500,00/2.700,00;
- assegno per la moglie di € 800,00 a fronte di un'entrata del marito (tra pensione e tfr) di € 2.800,00/3.000,00;
- assegno per la moglie di € 900,00 a fronte di un'entrata del marito (tra pensione e tfr) di € 3.100,00/3.500,00.” DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui al decreto n. 18005/2017 del 03.10.2017 del Tribunale di Milano:
1) omologa le condizioni come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi. Così deciso in Milano, il 12/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte dott.ssa Laura Maria Cosmai