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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
RG 9827/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 9827 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma alla via in Arcione n. Parte_1
71, presso lo studio dell'avv. Stefano D'Ercole che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
elett.te dom.ta in Calvizzano alla via P. Nenni n. 22, presso lo studio CP_1 dell'avv. Tommaso Taglialatela che che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, insieme all'avv. Agostino Savanelli.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
18.10.2023 atto di precetto per € 349.719,79 da parte dell'odierna opposta, per il mancato pagamento di assegno circolare non trasferibile del 26.05.2023, si opponeva a tale precetto eccependo il difetto di legittimazione attiva della poiché, a seguito di CP_1 accertamenti, la aveva riscontrato che la creditrice aveva presentato all'ufficio Parte_1 postale (per la richiesta di apertura conto per il versamento dell'assegno) una carta di identità falsa e un codice fiscale risultato appartenere ad una terza persona, motivo per cui 2
aveva bloccato l'assegno; ancora poi la procura in calce al precetto risultava rilasciata dal di lei marito, defunto.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare che nulla doveva all'opposta in virtù del titolo esecutivo azionato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.11.2023, si costituiva eccependo che la non avesse provato nulla di tutto quanto CP_1 Parte_1 dichiarato e che era incomprensibile il comportamento della compagnia che aveva anche rifiutato lo storno dell'assegno con pagamento direttamente all'avvocato, richiesto proprio perché l'assistita era priva di conto corrente, ma anche di codice fiscale, essendo in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 20.02.2025, lette le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Preliminarmente può ritenersi superata l'eccezione di parte opponente sulla procura rilasciata con l'atto di precetto (che effettivamente risulta rilasciata dal marito della
, in considerazione di quella depositata con la costituzione nel presente giudizio CP_1
(con cui può considerarsi ratificato tutto l'operato del difensore).
Passando al merito, in via assorbente va rilevato che il precetto opposto in questa sede è basato su un assegno che non costituisce titolo esecutivo, poiché lo stesso è stato annullato dall'istituto emittente, con riaccredito delle somme allo stesso istituto.
Appare, ad abuntantiam, legittimo l'annullamento da parte della compagnia che, alla luce delle incongruenze sorte (e cioè a seguito dell'accertamento della falsità della carta di identità presentata dalla odierna opposta all'ufficio postale per l'apertura di un conto corrente, la appartenenza a terzi del c.f. dichiarato alle poste, nonché l'inesistenza del codice fiscale della convenuta come risultante dall'atto di precetto, ma soprattutto dalla procura notarile all'incasso), onde evitare di dover pagare due volte, ha provveduto a
“bloccare” l'assegno che, dunque, ha perso la valenza di titolo esecutivo (già prima e a prescindere dalla odierna opposizione).
Estraneo al thema decidendum della lite è, infine, l'esistenza o meno dell'obbligo della del pagamento della somma de qua (tra l'altro neanche espressamente contestato) Parte_1
e, dunque, irrilevante tutto quanto argomentato da parte opposta circa la richiesta respinta dalla di storno dell'assegno (e accredito tramite bonifico della somma stabilita sul Parte_1 conto corrente dell'avvocato). Anzi, è proprio dai documenti in atti (procura notarile 3
all'incasso e atto di precetto) che si ricava che la creditrice abbia effettivamente indicato un codice fiscale risultato inesistente all'agenzia delle entrate, ma viepiù disconosciuto dalla stessa parte (l'avv. Taglialatela sostiene, più precisamente, che la propria assistita sia in attesa di assegnazione del c.f., avendo avviato la procedura per la richiesta di permesso di soggiorno).
Pertanto, l'opposizione è fondata e va accolta, con conseguente dichiarazione dell'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere esecutivamente nei confronti della in virtù del titolo e precetto qui opposto. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (eccetto quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inesistente il diritto di parte opposta di procedere esecutivamente nei confronti di in virtù del precetto Parte_1 opposto;
- condanna al pagamento in favore di delle spese del CP_1 Parte_1 presente giudizio liquidate in € 1.214,00 per spese ed € 12.046,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 17.03.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 9827 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma alla via in Arcione n. Parte_1
71, presso lo studio dell'avv. Stefano D'Ercole che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
elett.te dom.ta in Calvizzano alla via P. Nenni n. 22, presso lo studio CP_1 dell'avv. Tommaso Taglialatela che che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, insieme all'avv. Agostino Savanelli.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
18.10.2023 atto di precetto per € 349.719,79 da parte dell'odierna opposta, per il mancato pagamento di assegno circolare non trasferibile del 26.05.2023, si opponeva a tale precetto eccependo il difetto di legittimazione attiva della poiché, a seguito di CP_1 accertamenti, la aveva riscontrato che la creditrice aveva presentato all'ufficio Parte_1 postale (per la richiesta di apertura conto per il versamento dell'assegno) una carta di identità falsa e un codice fiscale risultato appartenere ad una terza persona, motivo per cui 2
aveva bloccato l'assegno; ancora poi la procura in calce al precetto risultava rilasciata dal di lei marito, defunto.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare che nulla doveva all'opposta in virtù del titolo esecutivo azionato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.11.2023, si costituiva eccependo che la non avesse provato nulla di tutto quanto CP_1 Parte_1 dichiarato e che era incomprensibile il comportamento della compagnia che aveva anche rifiutato lo storno dell'assegno con pagamento direttamente all'avvocato, richiesto proprio perché l'assistita era priva di conto corrente, ma anche di codice fiscale, essendo in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 20.02.2025, lette le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Preliminarmente può ritenersi superata l'eccezione di parte opponente sulla procura rilasciata con l'atto di precetto (che effettivamente risulta rilasciata dal marito della
, in considerazione di quella depositata con la costituzione nel presente giudizio CP_1
(con cui può considerarsi ratificato tutto l'operato del difensore).
Passando al merito, in via assorbente va rilevato che il precetto opposto in questa sede è basato su un assegno che non costituisce titolo esecutivo, poiché lo stesso è stato annullato dall'istituto emittente, con riaccredito delle somme allo stesso istituto.
Appare, ad abuntantiam, legittimo l'annullamento da parte della compagnia che, alla luce delle incongruenze sorte (e cioè a seguito dell'accertamento della falsità della carta di identità presentata dalla odierna opposta all'ufficio postale per l'apertura di un conto corrente, la appartenenza a terzi del c.f. dichiarato alle poste, nonché l'inesistenza del codice fiscale della convenuta come risultante dall'atto di precetto, ma soprattutto dalla procura notarile all'incasso), onde evitare di dover pagare due volte, ha provveduto a
“bloccare” l'assegno che, dunque, ha perso la valenza di titolo esecutivo (già prima e a prescindere dalla odierna opposizione).
Estraneo al thema decidendum della lite è, infine, l'esistenza o meno dell'obbligo della del pagamento della somma de qua (tra l'altro neanche espressamente contestato) Parte_1
e, dunque, irrilevante tutto quanto argomentato da parte opposta circa la richiesta respinta dalla di storno dell'assegno (e accredito tramite bonifico della somma stabilita sul Parte_1 conto corrente dell'avvocato). Anzi, è proprio dai documenti in atti (procura notarile 3
all'incasso e atto di precetto) che si ricava che la creditrice abbia effettivamente indicato un codice fiscale risultato inesistente all'agenzia delle entrate, ma viepiù disconosciuto dalla stessa parte (l'avv. Taglialatela sostiene, più precisamente, che la propria assistita sia in attesa di assegnazione del c.f., avendo avviato la procedura per la richiesta di permesso di soggiorno).
Pertanto, l'opposizione è fondata e va accolta, con conseguente dichiarazione dell'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere esecutivamente nei confronti della in virtù del titolo e precetto qui opposto. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (eccetto quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inesistente il diritto di parte opposta di procedere esecutivamente nei confronti di in virtù del precetto Parte_1 opposto;
- condanna al pagamento in favore di delle spese del CP_1 Parte_1 presente giudizio liquidate in € 1.214,00 per spese ed € 12.046,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 17.03.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione