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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1. dott. NZ CA Presidente relatore
2. dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1061 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino Appellante
CONTRO
CP_1
Appellata- contumace
All'udienza di discussione del 9 ottobre 2025 il procuratore della parte appellante ha concluso come dai propri atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato presso il Tribunale G.L. di Palermo il 6 ottobre 2021,
premettendo: di essere titolare della pensione di vecchiaia cat. VOART CP_1
n. 33035083, dal mese di luglio del 1999, per un ammontare mensile pari ad €. 496,54; di essere titolare dell'indennità di accompagnamento, Cat. INVCIV n.
07201102, percependo la somma mensile di €. 520,29; di avere avuto sospese entrambe le prestazioni nel mese di ottobre del 2020, senza alcuna preventiva comunicazione;
di avere appreso dalla che la sospensione era dovuta CP_2 all'accertamento erroneo del suo “decesso”; di avere, quindi, presentato domanda di ripristino delle prestazioni, cui si allegava certificato di esistenza in vita rilasciato dal
1 Comune di San Giuseppe Jato;
di avere ottenuto il ripristino della sola invalidità civile, ma non della pensione di vecchiaia, aveva convenuto in giudizio l' al Pt_1 fine di ottenere il ripristino anche della pensione di vecchiaia, eliminata dal mese di ottobre del 2020, senza alcuna ragione.
L' si era costituito in giudizio per contestare la domanda invocandone il Pt_1 rigetto e rappresentando che la pensione di vecchiaia percepita dalla ricorrente non poteva essere più corrisposta per carenza ab origine del requisito contributivo, tenuto conto che per detta pensione, secondo la normativa vigente ratione temporis, occorrevano 832 settimane a fronte di quelle vantate dalla ricorrente, pari a 828.
Con sentenza n. 3450/2023 emessa il 12 ottobre 2023 il Tribunale ha accolto la domanda in applicazione dell'art. 52 co. 2 L. 88 del 1989, così come oggetto di interpretazione autentica dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991, ritenendo trattarsi di indebito previdenziale, irripetibile in quanto dipeso soltanto da un errore dell' , Pt_1 al quale non aveva concorso alcun comportamento doloso della pensionata, che aveva versato i contributi, anche volontari, secondo le indicazioni dell stesso. Pt_1
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l' , con ricorso Pt_1 depositato il 13 ottobre 2023.
Pur ritualmente citata non si è costituita in giudizio e ne va, CP_3 quindi, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
*****
L' si duole, con unico articolato motivo, della errata applicazione Pt_1 dell'art.52 della L.n.88/89 e dell'art.13 c.2 della L.n.412/1991, censurando di erroneità la decisione per avere il primo giudice omesso di considerare che la disciplina applicata riguarda l'indebito previdenziale vertendosi, nella specie, piuttosto, della esistenza o meno del diritto alla pensione di vecchiaia, e che pur in presenza di un errore commesso in fase di attribuzione, erogazione o riliquidazione,
l' può sempre procedere a rettifica, verificando, come nella specie l'insussistenza Pt_1 del diritto alla pensione di vecchia per originaria carenza del requisito contributivo, rilevando la dedotta buona fede o l'assenza di dolo solo in ipotesi di ripetizione di indebito.
Lamenta la violazione dei principi sull'onere della prova per non avere la ricorrente dimostrato, come era suo onere, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione sospesa ed eccepisce, in ultimo l'improponibilità del ricorso per carenza di preventiva domanda amministrativa di rispristino della pensione.
L'appello è fondato.
2 Il Tribunale ha ritenuto che dovesse trovare applicazione l'art. 52 della L. n. 88/1989 che prevede: “Le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
La norma stabilisce, altresì, al comma 2 che: Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Tale disposizione normativa è stata successivamente interpretata (o meglio, integrata, secondo quanto ritenuto da Corte Cost. n. 39 del 1993) dall'art. 13, l. 30/12/1991, n. 412 il quale ha disposto: “1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma
2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente Pt_1 alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.” La disciplina complessiva che si ricava dalla lettura congiunta delle citate disposizioni va, dunque, ricostruita nel senso che l'indebito previdenziale pensionistico per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, Pt_1 oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' . Pt_1
La sanatoria prevista dalla norma è, quindi, rivendicabile a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' (e, dunque, anche in caso di errore del Pt_1 tutto incolpevole) salva l'ipotesi di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, purché
3 detti fatti non siano già conosciuti all'Ente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1978 del
03/02/2004, sent. n.13915/2021, ord.n.5984/2022).
Tuttavia, come osservato correttamente dall'appellante, la fattispecie non attiene al recupero dei ratei di pensione indebitamente erogati, ma alla sussistenza o meno ab origine del diritto alla prestazione.
È pacifico, allora, che chi agisce in giudizio deve dimostrare, in base ai principi generali sull'onere della prova, i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
E' stato esaminato in prime cure il dott. , quale funzionario , il Per_1 Pt_1 quale ha spiegato che l'indennità di accompagnamento è stata rispristinata ma al momento di ripristinare la pensione di vecchiaia della ricorrente l' si è accorta Pt_1 che mancavano i requisiti contributivi. Per la precisione dopo avere fatto domanda di pensione le venne concessa nel 1999 dopo avere effettuato i versamenti di contributi volontari. Improvvisamente però l' verifica un errore nel calcolo dei Pt_1 contributi e, pertanto nel 2020 sospende l'erogazione della pensione ma con motivazione errata e cioè per del decesso. Ad oggi, effettuati i controlli risulta che nella contribuzione mancano ancora 4 settimane e, pertanto, la pensione non poteva essere erogata;
ed ha aggiunto che l' ha provveduto all'erogazione della Pt_1 pensione probabilmente per un mero errore nel calcolo dei contributi che si è accertato solo dopo avere effettuato la sospensione per decesso. (v. verbale ud. del
16.03.2023).
La ricorrente, invece, disattendendo il suddetto onere probatorio, si è limitata a dedurre, peraltro, solo all'esito dell'esame del suddetto funzionario dell' , che al Pt_1 momento della domanda, nel 1999 la pensione è stata regolarmente liquidata sulla base dei contributi versati dietro autorizzazione e calcolo effettuato dall' e Pt_1 nonostante tutto nel 2020 si è avuta la sospensione della prestazione ma per decesso della ricorrente e rappresenta che la pensione è dovuta alla luce del versamento dei contributi volontari secondo delle indicazioni ben precise dell' che avrebbe Pt_1 potuto già nel 1999 accertare la mancanza delle settimane contributive e richiederne il pagamento.
Limitandosi a rilevare, dunque, l'errore commesso dall' nell'erogazione Pt_1 della prestazione, e senza contestare la diversa e inferiore base contributiva, la CP_1 nulla ha documentato circa l'esistenza della contribuzione nella misura necessaria per ottenere il diritto alla pensione – che è stata, dunque, correttamente sospesa - nonostante l'estratto contributivo offerto dall' attesti proprio tale carenza del Pt_1 requisito delle 832 settimane in capo alla contribuente, titolare di impresa artigiana, che ne aveva, invece, maturate 828.
4 In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, va respinta la domanda di proposta con il ricorso di primo grado. CP_1
Nonostante la soccombenza l'appellata non è tenuta al pagamento delle spese di lite, avendo ritualmente presentato la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , qui CP_1 dichiarata, in riforma della sentenza n.3450/2023 emessa il 12 ottobre 2023 dal
Tribunale G.L. di Palermo, rigetta la domanda proposta con il ricorso di primo grado da . CP_1
Dichiara irripetibili le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, il 9 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
NZ CA
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