Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 792/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Simone Straface;
Parte_1
e
, contumace; Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, immessa in ruolo il 1.9.2006, rappresentando di aver sottoscritto una serie di contratti a termine con il ministero convenuto come personale docente della scuola primaria con superamento dei 36 mesi ed affermando la ricorrenza di un illecito comunitario di cui domandava il ristoro per i danni subiti per violazione della disciplina comunitaria e nazionale;
lamentando l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera per il mancato riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'intero servizio pre-ruolo prestato, dolendosi, altresì, del blocco del gradone stipendiale;
vantandone il diritto, adiva l'intestato tribunale per il riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale in ragione dell'anzianità maturata, per la condanna del ministero al pagamento del trattamento retributivo differenziale;
per ottenere la tutela risarcitoria da mancato riconoscimento degli scatti di anzianità e di tutti i danni subiti per abusiva reiterazione di contratti a termine;
per la condanna del convenuto alla costituzione del rapporto dal 1976 e per il pagamento CP_1 delle retribuzioni dovute fino all'immissione in ruolo.
Sebbene convenuto non si costituiva né compariva nel corso del giudizio il ministero resistente.
Ebbene, il ricorso è solo parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Innanzitutto, occorre fare immediatamente chiarezza sulla portata delle domande promosse
1
Questo, in particolare, per la domanda tesa al riconoscimento degli scatti stipendiali, non conseguibili, in alcun modo, ai sensi dell'art. 53 L. n. 312/1980. Detta ultima disciplina, infatti, tra l'altro inoperante per il caso in esame anche alla luce del recente intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità, non è mai stata direttamente invocata dalla parte ricorrente.
Pertanto, per come correttamente interpretata, la domanda avanzata dalla parte ricorrente è diretta ad ottenere il riconoscimento della posizione stipendiale in ragione dell'anzianità maturata anche nel servizio pre-ruolo.
La parte ricorrente, infatti, ha domandato il solo riconoscimento a fini giuridici ed economici del servizio prestato come docente non di ruolo.
Ciò chiarito occorre dare rilievo, innanzitutto, agli innumerevoli interventi nella medesima controversia sottoposta al vaglio del decidente da parte della giurisprudenza comunitaria, della
Corte Costituzionale, della giurisprudenza di legittimità ed anche del legislatore italiano che, da ultimo, è intervenuto con l'emanazione della L. n. 107/2015 sulla c.d. buona scuola per eliminare il c.d. precariato storico nel settore scolastico.
Agli orientamenti da ultimo espressi dalla Suprema Corte occorre dare continuità, condividendosene le motivazioni, la valutazione dei fatti, le ragioni giuridiche sviscerate nelle decisioni adottate, cui si fa espresso rinvio ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c. per la decisione anche di questo giudizio (Cfr. Cass. 07.11.2016 n. 22552).
Per una migliore rappresentazione delle motivazioni della decisione che verrà adottata si reputa opportuno fare riferimento alle singole domande azionate dalla parte ricorrente al fine di dare una risposta giudiziale che tenga in debito conto le importanti pronunce intervenute nella specifica materia del c.d. precariato nel settore scolastico.
- Sulla ricostruzione della carriera –
Lamenta parte ricorrente l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera per contrasto con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato assumendo la non corretta (ed integrale) valutazione del servizio reso, ed in particolare la parziale valutazione di quello prestato in costanza di rapporto di lavoro a termine. Sennonchè dall'esame del contestato decreto di ricostruzione della carriera la ricostruzione della carriera della parte ricorrente è stata dunque correttamente operata avuto riguardo ai periodi (anni di servizio) valutabili.
- Sul riconoscimento dell'anzianità maturata –
2 Diversamente è a dirsi, invece, per l'altra domanda diretta al riconoscimento a fini economici del servizio prestato per l'amministrazione scolastica dalla parte ricorrente a tempo determinato ovvero per ottenere la medesima progressione stipendiale attribuita al personale assunto a tempo indeterminato in quanto formulata sotto forma di violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
Ed infatti, la disposizione contenuta nell'art. 526 D.L.vo n. 297/1994, in mancanza di ragioni oggettive in grado di giustificare la diversità di trattamento tra personale docente non di ruolo e personale docente di ruolo nella progressione stipendiale, deve ritenersi in evidente contrasto con la disciplina euro-unitaria appena sopra richiamata.
Questo l'art. 526 comma 1 D.L.vo n. 297/1994: Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.
In concreto va disapplicata la disciplina di fonte legale (l'art. 526 del D.L.vo n. 297/1994 appena richiamato) e pattizia che limita il trattamento economico del personale docente ed educativo non di ruolo a quello iniziale previsto per l'omologo personale di ruolo, senza alcuna possibilità di progressione stipendiale, in quanto in evidente violazione del principio di pari trattamento e non discriminazione tra lavoratori a causa delle diverse condizioni d'impiego che non trova alcuna giustificazione in ragioni oggettive (cfr. anche Cass. 10.01.2017, n. 290).
Pertanto, deve essere accolta la specifica domanda avanzata dalla parte ricorrente e deve essere dichiarato il suo diritto al riconoscimento ai soli fini economici dell'anzianità maturata nel servizio prestato nell'amministrazione scolastica in forza dei contratti a termine sottoscritti ed eseguiti.
Va condannata, di conseguenza, la parte resistente a collocare la parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata.
Deve essere condannata, altresì, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione dell'anzianità maturata oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
- Sul diritto agli scatti biennali ai sensi dell'art. 53 L. n. 312/1980 –
Per quel che riguarda la domanda diretta al riconoscimento del diritto agli scatti biennali occorre affermarne l'infondatezza per il personale scolastico diverso dai docenti di religione.
In concreto è stato messo bene in evidenza dalla Consulta e dalla Suprema Corte chiamata a pronunciarsi anche sulla specifica questione al vaglio del decidente, che al momento della
3 contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, dunque, la L. n. 312 del
1980, art. 53, poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dalla L. n. 270 del 1982, art. 15 (è il caso dei docenti di educazione musicale il cui rapporto è stato ritenuto a tempo indeterminato da Cass. 8.4.2011
n.8060, che ha ribadito in motivazione la non spettanza degli scatti biennali di cui all'art. 53 ai supplenti ed al personale "il cui rapporto di servizio trova fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe nell'intervallo tra un incarico e l'altro") cfr. Cass. 07.11.2016, n.
22558.
Circoscritto, pertanto, ad alcune categorie di docenti l'ambito operativo della disciplina invocata dalla parte ricorrente, secondo l'esegesi della Suprema Corte appena riportata, deve essere rigettata integralmente la domanda diretta al riconoscimento del diritto agli scatti biennali ai sensi dell'art. 53 L. n. 312/1980 per inoperatività, al caso di specie, della disciplina richiamata
(Cfr. Cass. 07.11.2016, n. 22558).
- Sulla richiesta di conversione del rapporto –
In via preliminare occorre dare atto dell'inoperatività della disciplina invocata dalla parte ricorrente (D.L.vo n. 368/2001 oggi abrogato dall'art. 55 D.L.vo n. 81/2015) nel caso in esame a sostegno della domanda diretta alla conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1976/1077, a ciò ostando chiaramente la disciplina speciale contenuta nell'art. 36, comma 5 D.L.vo n. 165/2001 operante anche per l'amministrazione scolastica convenuta.
Questo l'art. 36, comma 5 T.U.P.I. nella versione operante ratione temporis al caso in esame:
In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Tanto è stato affermato dalla Suprema Corte già in passato (cfr. Cass. 20.06.2012, n. 10127) ed
4 è stato ribadito con le note pronunce (cfr. Cass. 07.11.2016, n. 22552) che hanno statuito nella medesima vicenda in esame (si tenga conto anche di Cass. SS.UU. 15.03.2016, n. 5072).
Non solo, la CGUE investita della specifica questione al vaglio del decidente ha chiarito che nella clausola n. 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, non si rinviene alcun obbligo a carico degli Stati membri di prevedere la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato quale unica forma energica e dissuasiva di prevenzione e repressione di eventuali abusi da ricorso indiscriminato alle forme flessibili d'impiego, lasciando a tal fine, detta clausola, ampia discrezionalità agli Stati membri nella scelta delle misure da adottare.
Tale importante principio è stato ribadito e sottolineato proprio dalla Consulta che ha investito della specifica questione la CGUE, nel ruolo del tutto inedito di giudice del rinvio pregiudiziale
(cfr. C. Cost. 20.07.2016, n. 187). A tali importanti arresti il decidente ritiene di dover dare la più ampia adesione.
Va disattesa, pertanto, la domanda diretta alla stabilizzazione dell'intercorso rapporto tra la parte ricorrente e l'amministrazione scolastica sin dall'inizio del rapporto a ciò ostando la disciplina che impone il necessario espletamento di una pubblica selezione per l'accesso al pubblico impiego.
Deve essere sottolineato, inoltre, che fondamentali ed immanenti principi di rilievo anche costituzionale sul necessario espletamento di un pubblico concorso per l'accesso al pubblico impiego osterebbero ad un'interpretazione contraria.
Ed infatti, la modalità ordinaria di reclutamento del personale nel pubblico impiego è la procedura selettiva.
Tale principio è sancito dall'art. 97, comma 4° Cost. ed è stato attuato ed esplicitato dall'art. 35
D.L.vo n. 165/2001 che al comma 1° così recita:
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
Questo anche alla luce del comma 8° dell'art. 70 D.L.vo n. 165/2001 che fa salve le forme di reclutamento del personale nella scuola secondo la formulazione che di seguito si riporta:
5 Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ebbene, proprio avverso la normativa speciale sulle procedure di reclutamento del personale della scuola attraverso il c.d. doppio canale rappresentato dal concorso pubblico, da un lato, e dallo scorrimento nelle graduatorie c.d. ad esaurimento, dall'altro lato, quanto meno fino all'emanazione della L. n. 107/2015 sulla buona scuola, è stata investita la CGUE dalla Corte
Costituzionale, nella veste inedita di giudice del rinvio pregiudiziale, al fine di verificare la compatibilità della normativa speciale interna, in particolare dell'art. 4, commi 1 e 11 L. n.
124/1999, con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.
Questa la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE:
Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Questa, invece, la clausola 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE:
1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato: a) devono essere considerati "successivi"; b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato.
Ebbene, la pronuncia CGUE del 26.11.2014, n. 22, afferma i seguenti principi: “La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
6 all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo.
Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire
l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro
a tempo determinato”.
Conseguentemente, facendo seguito alle statuizioni della CGUE appena richiamate la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11 della legge n. 124 del 1999, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla clausola 5, comma 1, dell'accordo quadro più volte citato, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
- Sulla domanda risarcitoria –
In via preliminare occorre avere riguardo alla disciplina disposta dall'art. 36, comma 5 D.L.vo n. 165/2001 proprio sulla tutela risarcitoria accordata al prestatore di lavoro in caso di violazione delle norme imperative sull'utilizzo di strumenti flessibili.
Se detta disciplina dal carattere speciale è stata più volte interpretata dalla giurisprudenza comunitaria, con orientamento oramai costante, quale misura astrattamente compatibile con il diritto euro-unitario di cui alla direttiva n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sempreché sia prevista una sanzione all'utilizzo abusivo del contratto a termine da parte della pubblica amministrazione che sia effettiva, dissuasiva ed efficace, nel caso del precariato nel settore scolastico, invece, analizzata la disciplina speciale interna, ed in particolare quella contenuta nell'art. 4, commi 1 e 11 L. n. 124/199923, poi dichiarata incostituzionale, è stato rinvenuto un vero e proprio vulnus legislativo di misure di prevenzione
7 e repressione del ricorso abusivo ai contratti a termine in danno dei lavoratori assunti nel settore della scuola.
La speciale disciplina operante all'epoca per il reclutamento del personale scolastico posta al vaglio di compatibilità con il diritto euro-unitario ed al giudizio di legittimità costituzionale, in mancanza di un termine certo per l'indizione di un pubblico concorso per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione scolastica, è stata ritenuta non in grado di far fronte con efficacia, forza dissuasiva ed effettività al reiterato ricorso al contratto a termine, venendo a mancare, nei fatti, una concreta ed apprezzabile ragione oggettiva in grado di giustificare detta modalità di reclutamento del personale scolastico.
Questo, in particolare, dando rilievo alla concreta attuazione della disciplina in esame, atteso che nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2011 è mancata completamente l'indizione e, di conseguenza, l'espletamento di un pubblico concorso.
Nei fatti, l'esigenza indicata dall'art. 4, comma 1 L. n. 124/1999 per giustificare il ricorso alle forme flessibili di reclutamento del personale scolastico, dal carattere solo formalmente provvisorio, si è trasformata in un'esigenza permanente e stabile.
Questo fino a quando non è intervenuta la L. n. 107/2015, la quale è stata ritenuta dalla Consulta, quanto meno per il personale docente, disciplina conforme al diritto euro-unitario nei termini più volte specificati dalla giurisprudenza comunitaria laddove ha previsto la stabilizzazione dei cc.dd. precari storici con un piano straordinario di assunzioni;
la durata massima (36 mesi) dei rapporti a termine;
l'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da abusiva reiterazione dei rapporti a termine oltre i 36 mesi ed ha stabilito con certezza i tempi di indizione dei pubblici concorsi (ogni tre anni) per le future assunzioni.
Anche per tali ragioni la Suprema Corte ha negato la tutela risarcitoria nell'ipotesi della intervenuta stabilizzazione avuto riguardo alla novella introdotta nelle more del giudizio dal legislatore con l'emanazione della L. n. 107/2015.
Ebbene, proprio l'art. 1, comma 109 L. n. 107/2015, deputato a disciplinare le future immissioni in ruolo, è da intendersi quale norma di rottura con le modalità di reclutamento del personale scolastico attraverso il duplice canale del concorso pubblico e dello scorrimento nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi degli artt. 399 e 400 D.L.vo n. 297/1994.
La finalità legislativa, infatti, è duplice: quella di eliminare il precariato storico e, soprattutto, quella di rimuovere le modalità di reclutamento diverse dal pubblico concorso per titoli ed esami. Per la concreta realizzazione degli obiettivi è stata prevista l'adozione di un piano straordinario di assunzioni ai sensi dell'art. 1, comma 95 L. n. 107/2015.
8 Non solo, la definitiva cesura con il passato, in cui il mezzo ordinario per l'accesso è stato sempre costituito dal duplice canale della graduatoria ad esaurimento e della pubblica selezione,
è facilmente desumibile dal tenore inequivoco dell'art. 1, comma 105 L. n. 107/2015 nella parte in cui chiarisce che le graduatorie permanenti, se esaurite, non saranno più efficaci dal 1° settembre 2015. Questa la norma: a decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata>.
Pertanto, con il comma 109 dell'art. 1 L. n. 107/2015 si stabilisce la modalità ordinaria di reclutamento del personale docente ed educativo e la disciplina delle future assunzioni.
Tanto si desume chiaramente anche dall'incipit del comma 109, dell'art. 1 L. n. 107/2015 nella parte in cui è affermato: << Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105…>>.
Questo inciso serve a chiarire il rapporto tra il piano straordinario di assunzioni e la modalità ordinaria di reclutamento del personale scolastico.
Il piano straordinario di assunzioni si pone l'obiettivo di eliminare il precariato storico ed è una modalità del tutto eccezionale rispetto al pubblico concorso che dovrà essere l'ordinario strumento di reclutamento del personale docente ed educativo.
In concreto, il piano straordinario di assunzioni costituisce l'eccezione alla regola del pubblico concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale scolastico.
Diversamente da quanto disposto per il personale docente dalla L. n. 107/2015 alcuna forma di stabilizzazione è stata prevista per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).
Nessun piano straordinario di assunzioni per detto personale, infatti, è stato previsto dalla legge sulla c.d. buona scuola.
La Corte Costituzionale, pertanto, ha ritenuto che in tali casi dovesse trovare applicazione l'ordinario rimedio della tutela risarcitoria, misura, tra l'altro, prevista dall'art. 1, comma 132
L. n. 107/2015. Ebbene, sulla scorta di tali importanti principi, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Consulta della L. n. 107/2015, la Suprema Corte ha ritenuto di escludere ogni forma di tutela risarcitoria in caso di stabilizzazione del personale precario della scuola, sia per mezzo del piano straordinario di assunzioni ai sensi della L. n. 107/2015 che per mezzo del previgente sistema ante-riforma del doppio canale, attraverso precedenti procedure concorsuali o con meccanismo di immissione in ruolo da avanzamento nelle graduatorie c.d. ad esaurimento.
Non solo, è stata esclusa la tutela risarcitoria anche nell'ulteriore ipotesi data dalla certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto
9 dalla L. n. 107 del 10 2015, art. 1, comma 109, risultando in ogni caso raggiunto quel bene della vita, quale forma di risarcimento in forma specifica, cui il lavoratore ricorrente anelava.
Impregiudicato, ovviamente, deve intendersi il risarcimento in caso di allegazione e prova di altri e diversi pregiudizi rispetto a quelli risarciti dall'immissione in ruolo che il lavoratore ritenga di aver subito a causa dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, con la precisazione che detti ulteriori e diversi danni, in ogni caso, non possono identificarsi con quelli derivanti da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 5072/2016 cui occorre dare attuazione concreta al caso in esame. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità oramai consolidato, il danno risarcibile ai sensi dell'art. 36 T.U.P.I., infatti, non deriva dalla mancata conversione del rapporto ma dalla prestazione resa in violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione.
Il danno in esame è da perdita di chance di un'occupazione migliore ed è presunto e determinato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183/2010, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite nella nota pronuncia n. 5072/2016 appena richiamata, cui occorre dare continuità.
Ed infatti, nella specifica ipotesi al vaglio del decidente, per poter affermare la compatibilità della disciplina interna con quella comunitaria e, di conseguenza, perché possa assumere la norma in commento il carattere di effettiva misura sanzionatoria dell'abuso da illegittima reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato che sia realmente efficace ed abbia forza dissuasiva, ma soprattutto, che sia apprezzabile in termini di effettività secondo quanto più volte ribadito dalla CGUE ovvero che sia in grado di garantire l'esercizio effettivo del diritto alla tutela risarcitoria non ostacolato da un gravoso onere probatorio che, nei fatti, ne renda impossibile o gravemente difficile la realizzazione, vanificando, conseguentemente, la stessa effettività della misura repressiva e di prevenzione disposta dall'ordinamento interno a presidio della disciplina contenuta nella clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la Suprema Corte ha ritenuto che la tutela risarcitoria disciplinata dall'art. 36 T.U.P.I. debba essere conseguita ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n.
183/2010, in quanto contenente, quest'ultima disposizione, un'agevolazione probatoria del danno e della sua determinazione in favore del lavoratore danneggiato (cfr. Cass. SS.UU.
15.03.2016, n. 5072).
Questo anche in ragione dell'esatta individuazione dell'illecito da sanzionare, che la Suprema
Corte ritiene possa configurarsi esclusivamente nell'ipotesi di reiterazione oltre i 36 mesi di
10 contratti a termine stipulati per la copertura dei soli posti vacanti e disponibili ovvero dei soli posti dell'organico di diritto, ritenendo idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure 11 concorsuali per i docenti (art. 400 del T.U., come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1), in ogni caso a decorrere dal 10.7.2001 (termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva), non configurandosi abuso sintantoché il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione.
Rimane esclusa ogni forma di abuso costituente illecito risarcibile laddove la pur reiterata conclusione di contratti a termine oltre il triennio sia avvenuta per la copertura di posti non vacanti (su posti dell'organico c.d. di fatto) ovvero per le altre esigenze temporanee.
Deve ritenersi impregiudicata, in ogni caso, la possibilità per il lavoratore che lamenti il pregiudizio subito di allegazione e prova del ricorso improprio o dell'uso distorto da parte dell'amministrazione scolastica delle supplenze su organico di fatto attraverso la prospettazione non solo della reiterazione della tipologia di supplenze conferite nel tempo quanto, piuttosto, delle sintomatiche condizioni concrete della medesima, non potendo desumersi automaticamente l'uso distorto o improprio di detta tipologia di supplenze dalla sola reiterazione dei contratti a termine.
Rimane, in ogni caso, risarcibile l'astratta chance di stabilizzazione ovvero l'ipotesi in cui l'eventuale possibilità di immissione in ruolo, seppur formalmente prevista, non sia garantita in tempi certi e ragionevoli, ovvero tra la data di entrata in vigore della L. n. 107/2015 e l'effettivo e totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.
Pertanto, per quel che concerne il personale ATA, non essendo stato previsto dalla L. n.
107/2015 un piano straordinario di stabilizzazione, occorre avere riguardo alle singole ipotesi al vaglio del decidente. Anche per il personale ATA, in ogni caso, l'intervenuto conseguimento del ruolo deve ritenersi misura proporzionata, efficace, energica, effettiva ed adeguatamente idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, salvo, in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ulteriore ai sensi dei principi affermati dalle SSUU di questa Corte nella sentenza 5072/2016.
Al di fuori di tale ipotesi la tutela risarcitoria, nei termini e secondo le condizioni già sopra delineati, dovrà essere riconosciuta per le sole supplenze su organico di diritto ed esclusa negli altri casi ovvero per le supplenze su organico di fatto e per le altre esigenze temporanee, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di
11 organizzazione del servizio scolastico e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).
Ebbene, per quel che riguarda il caso in esame, occorre dare rilievo all'immissione in ruolo della parte ricorrente già prima dell'introduzione del presente giudizio.
Pertanto, anche in caso di configurazione di una ipotesi risarcitoria da reiterazione abusiva di contratti a termine, detta ultima circostanza (la stabilizzazione) avrebbe determinato la cancellazione dell'illecito comunitario eventualmente perpetrato in danno del lavoratore precario e delle sue conseguenze pregiudizievoli secondo tutto quanto appena sopra chiarito.
Alla luce di tutto quanto appena sopra riferito, pertanto, deve escludersi ogni forma di abuso risarcibile in violazione del diritto euro-unitario. Ed ancora, in mancanza di allegazione e prova di ulteriori danni che la parte ricorrente aveva l'onere di fornire rispetto al danno comunitario da perdita di chance favorevole d'impiego, insussistente nel caso in esame, occorre affermare l'infondatezza delle domande risarcitorie.
Ne consegue l'integrale rigetto di tutte le domande dirette al riconoscimento della tutela risarcitoria.
- Conclusioni –
Ciò posto, concludendo, in forza di tutto quanto appena sopra esplicitato, occorre affermare la fondatezza della sola domanda diretta al riconoscimento ai soli fini economici dell'anzianità maturata dalla parte ricorrente nel servizio prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti con l'amministrazione scolastica convenuta.
Pertanto, deve essere accolta la specifica domanda avanzata dalla parte ricorrente e deve essere dichiarato il suo diritto al riconoscimento ai soli fini economici dell'anzianità maturata nel servizio prestato nell'amministrazione scolastica in forza dei contratti a termine sottoscritti ed eseguiti.
Va condannata, di conseguenza, la parte resistente a collocare la parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata.
Deve essere condannata, altresì, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate, corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione di tutta l'anzianità maturata oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
Da rigettare, invece, per infondatezza, sono tutte le altre domande ugualmente promosse dalla parte ricorrente.
12 Le spese di lite andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della parte resistente;
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini economici dell'anzianità maturata nel servizio prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti con l'amministrazione scolastica convenuta;
- condanna la parte resistente a riconoscere alla parte ricorrente il livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate, corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione di tutta l'anzianità maturata oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei diritti all'effettivo soddisfo;
- rigetta per infondatezza tutte le altre domande avanzate dalla parte ricorrente;
- compensa per la metà tra le parti le spese del presente giudizio e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese di lite che, al netto di quelle già compensate, liquida in € 980,50 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al
15% del compenso integrale, oltre contributo unificato se dovuto.
Castrovillari, 07/01/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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