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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Antonino Fichera Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 92/2022 R.G. tra
(cf: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), ( ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Cassì; appellanti contro cf: ), in persona del legale rappr. pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
e per essa la mandataria cf: , non costituita;
CP_2 P.IVA_2
appellata
e
(cf: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappr. pro tempore e per essa, quale mandataria, (già CP_4 CP_2
(cf: ), rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Reganati;
[...] P.IVA_2
interveniente ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale del 29.11.2024, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1155/2021, pubblicata il 17.6.2021, il Tribunale di Siracusa, pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
quali fideiussori, nonché da , Parte_3 Parte_4
debitrice principale, avverso il decreto ingiuntivo n. 1883/2016, col quale era stato loro intimato il pagamento, in favore di e per essa la mandataria Controparte_1
della somma di €.538.297,03 (di cui €. 365.326,49 quale saldo passivo CP_2 del rapporto di conto corrente n. 300521678, €. 172.970,54 quale saldo passivo del rapporto di conto anticipi n. 300066077), così statuiva:
-) dichiarava la propria incompetenza a decidere in ordine alla domanda di nullità, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l. n. 287/90, dei contratti di fideiussione stipulati tra le parti, sollevata dagli opponenti con la memoria ex art. 183 c.p.c., essendo competente la Sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Catania;
-) revocava l'opposto decreto ingiuntivo;
-) dichiarava che il credito dell'opposta nei confronti degli opponenti era pari ad
€ 327.461,79 per il rapporto di conto corrente n. 300521678 ed € 159.012,78 in ordine al rapporto di c/anticipi n. 300066077;
-) compensava le spese processuali.
Impugnavano la sentenza i soli fideiussori, con atto notificato il 17.1.2022 ad e, per essa, la mandataria CP_1 CP_2
Con atto depositato il 18.5.2022, proponeva intervento, ex art. 111 c.p.c.
[...]
quale cessionaria del credito, e per essa la mandataria Controparte_3 CP_4
(nuova denominazione assunta da , resistendo al gravame.
[...] CP_2
Posta in decisione, maturati i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Gli appellanti lamentano che ha errato il tribunale ad affermare la propria incompetenza a decidere in ordine al chiesto accertamento della nullità - assoluta o in subordine parziale - delle fideiussioni da essi prestate.
2 Deducono che la statuizione in ordine all'incompetenza del Tribunale di Siracusa
a decidere sulla nullità, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l. n. 287/90, delle fideiussioni da essi prestate in favore di in Parte_4
quanto riproduzione dell'intesa dell'ABI sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania è infondata, atteso che trattasi di nullità derivante dalla violazione di norme imperative, riconducibile all'alveo normativo di cui all'art. 1419 c.c. e, dunque, sempre di competenza del giudice ordinario.
Aggiungono che nella giurisprudenza di merito è consolidato l'orientamento secondo cui la competenza in ordine alla nullità dei contratti a valle è attribuita al giudice ordinario nella misura in cui l'accertamento venga svolto in via incidentale, senza effetto di giudicato esterno, al fine di paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito.
Sicchè deve dirsi smentito l'arresto della Suprema Corte che nella sentenza n.
6523/2021, nello statuire che “l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata”, attribuiva la competenza a decidere sulla nullità dei contrati a valle alle sezioni specializzate in materia di impresa, rispettivamente, di Milano, Roma e Napoli (e non dunque alla sezione specializzata del Tribunale di Catania così come statuito nella sentenza impugnata).
2.) L'appello non merita accoglimento.
È consolidato il principio - affermato ripetutamente dalla Suprema Corte - secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (in termini, Cass. n. 33041/2023).
3 Inoltre, la S.C. ha puntualizzato che “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato” (Cass. n. 35661/2022).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione la sentenza appellata, avendo il tribunale dichiarato la propria incompetenza, in favore della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Catania - secondo quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come novellato dall'art. 2, co. 1, lett. a), del D.L.
24 gennaio 2012, n.
1 - limitatamente alla domanda di nullità, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l. n. 287/90, dei contratti stipulati tra le parti, sollevata dagli opponenti fideiussori con la memoria ex art. 183 c.p.c.
Non può esservi infatti dubbio che la richiesta di accertamento della nullità in questione sia stata formulata dagli opponenti fideiussori, non già in via di mera eccezione da giudicare incidenter tantum, bensì di azione, avendo gli opponenti espressamente chiesto, nella memoria ex art. 183 c.p.c. e nelle conclusioni riproposte in conclusionale, che fosse, appunto, dichiarata (“si chiede all'Ill.mo Giudicante di voler accertare e dichiarare”) la nullità assoluta, o in subordine parziale, delle fideiussioni in atti “con conseguente liberazione dei fideiussori odierni opponenti da qualsivoglia obbligazione di pagamento nei confronti della banca e derivante dalla garanzia prestata in favore della ”. Sicchè è Parte_4
evidente che la parte abbia proposto una domanda diretta ad ottenere un accertamento
- e dichiarazione - della nullità con efficacia di giudicato, spendibile in potenziali liti diverse da quella portata alla cognizione del Tribunale di Siracusa con l'opposizione al decreto ingiuntivo (vedasi a tal proposito le puntualizzazioni contenute nella pronunzia della Cassazione n. 29292 del 13/11/2024).
4 Per le ragioni che precedono, l'appello, in definitiva, va respinto.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo applicati i parametri minimi delle vigenti tabelle allegate al DM n.
147/2022, tenuto conto delle ragioni solo processuali della presente decisione, in relazione al valore della domanda e all'attività espletata (e dunque esclusa la voce relativa alla fase istruttoria / di trattazione, in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.: Cass. 10206/2021).
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello e condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di
,, quale mandataria di delle spese del CP_4 Controparte_3
presente grado, che liquida in €.7.120,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Antonino Fichera Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 92/2022 R.G. tra
(cf: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), ( ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Cassì; appellanti contro cf: ), in persona del legale rappr. pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
e per essa la mandataria cf: , non costituita;
CP_2 P.IVA_2
appellata
e
(cf: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappr. pro tempore e per essa, quale mandataria, (già CP_4 CP_2
(cf: ), rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Reganati;
[...] P.IVA_2
interveniente ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale del 29.11.2024, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1155/2021, pubblicata il 17.6.2021, il Tribunale di Siracusa, pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
quali fideiussori, nonché da , Parte_3 Parte_4
debitrice principale, avverso il decreto ingiuntivo n. 1883/2016, col quale era stato loro intimato il pagamento, in favore di e per essa la mandataria Controparte_1
della somma di €.538.297,03 (di cui €. 365.326,49 quale saldo passivo CP_2 del rapporto di conto corrente n. 300521678, €. 172.970,54 quale saldo passivo del rapporto di conto anticipi n. 300066077), così statuiva:
-) dichiarava la propria incompetenza a decidere in ordine alla domanda di nullità, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l. n. 287/90, dei contratti di fideiussione stipulati tra le parti, sollevata dagli opponenti con la memoria ex art. 183 c.p.c., essendo competente la Sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Catania;
-) revocava l'opposto decreto ingiuntivo;
-) dichiarava che il credito dell'opposta nei confronti degli opponenti era pari ad
€ 327.461,79 per il rapporto di conto corrente n. 300521678 ed € 159.012,78 in ordine al rapporto di c/anticipi n. 300066077;
-) compensava le spese processuali.
Impugnavano la sentenza i soli fideiussori, con atto notificato il 17.1.2022 ad e, per essa, la mandataria CP_1 CP_2
Con atto depositato il 18.5.2022, proponeva intervento, ex art. 111 c.p.c.
[...]
quale cessionaria del credito, e per essa la mandataria Controparte_3 CP_4
(nuova denominazione assunta da , resistendo al gravame.
[...] CP_2
Posta in decisione, maturati i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Gli appellanti lamentano che ha errato il tribunale ad affermare la propria incompetenza a decidere in ordine al chiesto accertamento della nullità - assoluta o in subordine parziale - delle fideiussioni da essi prestate.
2 Deducono che la statuizione in ordine all'incompetenza del Tribunale di Siracusa
a decidere sulla nullità, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l. n. 287/90, delle fideiussioni da essi prestate in favore di in Parte_4
quanto riproduzione dell'intesa dell'ABI sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania è infondata, atteso che trattasi di nullità derivante dalla violazione di norme imperative, riconducibile all'alveo normativo di cui all'art. 1419 c.c. e, dunque, sempre di competenza del giudice ordinario.
Aggiungono che nella giurisprudenza di merito è consolidato l'orientamento secondo cui la competenza in ordine alla nullità dei contratti a valle è attribuita al giudice ordinario nella misura in cui l'accertamento venga svolto in via incidentale, senza effetto di giudicato esterno, al fine di paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito.
Sicchè deve dirsi smentito l'arresto della Suprema Corte che nella sentenza n.
6523/2021, nello statuire che “l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata”, attribuiva la competenza a decidere sulla nullità dei contrati a valle alle sezioni specializzate in materia di impresa, rispettivamente, di Milano, Roma e Napoli (e non dunque alla sezione specializzata del Tribunale di Catania così come statuito nella sentenza impugnata).
2.) L'appello non merita accoglimento.
È consolidato il principio - affermato ripetutamente dalla Suprema Corte - secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (in termini, Cass. n. 33041/2023).
3 Inoltre, la S.C. ha puntualizzato che “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato” (Cass. n. 35661/2022).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione la sentenza appellata, avendo il tribunale dichiarato la propria incompetenza, in favore della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Catania - secondo quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come novellato dall'art. 2, co. 1, lett. a), del D.L.
24 gennaio 2012, n.
1 - limitatamente alla domanda di nullità, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l. n. 287/90, dei contratti stipulati tra le parti, sollevata dagli opponenti fideiussori con la memoria ex art. 183 c.p.c.
Non può esservi infatti dubbio che la richiesta di accertamento della nullità in questione sia stata formulata dagli opponenti fideiussori, non già in via di mera eccezione da giudicare incidenter tantum, bensì di azione, avendo gli opponenti espressamente chiesto, nella memoria ex art. 183 c.p.c. e nelle conclusioni riproposte in conclusionale, che fosse, appunto, dichiarata (“si chiede all'Ill.mo Giudicante di voler accertare e dichiarare”) la nullità assoluta, o in subordine parziale, delle fideiussioni in atti “con conseguente liberazione dei fideiussori odierni opponenti da qualsivoglia obbligazione di pagamento nei confronti della banca e derivante dalla garanzia prestata in favore della ”. Sicchè è Parte_4
evidente che la parte abbia proposto una domanda diretta ad ottenere un accertamento
- e dichiarazione - della nullità con efficacia di giudicato, spendibile in potenziali liti diverse da quella portata alla cognizione del Tribunale di Siracusa con l'opposizione al decreto ingiuntivo (vedasi a tal proposito le puntualizzazioni contenute nella pronunzia della Cassazione n. 29292 del 13/11/2024).
4 Per le ragioni che precedono, l'appello, in definitiva, va respinto.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo applicati i parametri minimi delle vigenti tabelle allegate al DM n.
147/2022, tenuto conto delle ragioni solo processuali della presente decisione, in relazione al valore della domanda e all'attività espletata (e dunque esclusa la voce relativa alla fase istruttoria / di trattazione, in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.: Cass. 10206/2021).
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello e condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di
,, quale mandataria di delle spese del CP_4 Controparte_3
presente grado, che liquida in €.7.120,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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