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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 309/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6307/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montalto Uffugo - P.zza Municipio 87040 Montalto Uffugo CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 4105 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 4105 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 4105 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3031/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO e DIRITTO
Considerato che atto inviato in data 18 settembre 2024 Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr.2024/4105 notificatale dall'agente per la riscossione in data 12 giugno 2024 nell'interesse del comune di Montalto Uffugo ed avente ad aggetto il mancato pagamento della TARSU per l'anno di imposta 2009 e 2010, e
Premessa:
l'omessa notifica degli atti presupposti,
la prescrizione dei crediti “ quand'anche l'Agenzia .. oppure l'NT .. dovessero dare prova della presunta notifica delle suddette cartelle e atti prodromici .. stante il notevole lasso di tempo intercorso tra dette eventuali notifiche e quella in cui è avvenuta la intimazione di pagamento oggi impugnata “
deduceva :
“ inesistenza del credito- prescrizione del diritto “
“ illegittimità dell'atto impugnato “
“contestazione del quantum “, e concludeva
per la declaratoria di nullità o per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.
Si costituiva la spa SOGERT, agente per la riscossione, per resistere all'avverso dedotto
Concludendo
per il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza .
All'esito della discussione, il giudicante formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Logicamente preliminare è l'esame dell' eccezione di decadenza dall'impugnativa per decorso del termine di cui all'art.21 D. L.vo nr.546/1992 sollevata da parte resistente, ed incentrata sulla mancata prova della data di ricezione dell'atto impugnato dies a quo da cui calcolare i sessanta giorni di legge. La censura è infondata avendo parte ricorrente depositato il piego (busta verde) contenente l'intimazione emessa in data 10 maggio 2024 recante a mano della data del 12 giugno2024; tali elementi di prova non sono stati contestati da parte resistente e costituiscono base tranquillante donde risalire al momento della notifica dell'atto quivi opposto. Peraltro questo giudice condivide l'argomentazione di parte resistente sulla distribuzione dell'onere della prova ( cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 15224 del 30/05/2024), cionondimeno ritiene , nelal fattispecie, soddisfatto l'adempimento.
Le argomentazioni in premessa denunciano la genericità del ricoros introduttivo nelal misura in cui .
a) Lamentano l'omessa notifica degli atti prodromici – pure indicati nell'intimazione opposta - senza fondare la doglianza su specifici elementi di fatto ( come l'esito di un accesso presso l'Agente della riscossione) o puntuali indicazioni dei vizi della notifica come attivamente verificata dal contribuente.
b) La genericità della doglianza è resa ancor più evidente dal contenuto della seconda premessa, ove la formula dubitativa depriva di fondamento la prima premessa e esclude ogni concreto puntuale riferimento ai dati temporali nel cui arco si sarebbe maturata la prescrizione.
L'onere di articolazione di motivi di censura si coniuga con l'impegno alla specificità e trova fondamento sul divieto di abuso del processo, nella misura in cui deve essere devoluto al giudice non il controllo sull'azione ma il controllo sulla ritualità del singolo adempimento legale;
solo rispetto ad una specifica censura si costituisce in capo al resistente l'onere della prova.
La stessa prima censura incentrata nuovamente sulla prescrizione consta di una ampia dissertazione, priva di aggancio fattuale, definitivamente smentita dalla prova, comunque depositata in atti da parte resistente, dell'avvenuta notifica dell'intimazione nr.2019/23 a mani del fratello della contribuente
Nominativo_1, in data 12 ottobre 2019 al domicilio dichiarato. In udienza parte ricorrente non ha contestato tale prova né dedotto alcunchè, peraltro la notifica è regolare stante l'operatività della presunzione ex art. 1335 cod. civ.( cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 4160 del 09/02/2022 ed anche Sez. 3 - , Ordinanza n. 32575 del 14/12/2024 ).
Con il secondo motivo di censura la contribuente lamenta la nullità dell'atto per difetto di motivazione . la censura è infondata per essere l'intimazione conforme al modello legale approvato con determina dirigenziale MEF del 29.11.2022 n. 439455 ( cfr. Cass. sez V nr.21065/2022)
Il ricorso va quindi respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di parte resistente così provvede: Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della spa delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi €552,00 oltre IVA,CP,RF e spese vive come per legge,con attribuzione al difensore antistatario.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6307/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montalto Uffugo - P.zza Municipio 87040 Montalto Uffugo CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 4105 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 4105 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 4105 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3031/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO e DIRITTO
Considerato che atto inviato in data 18 settembre 2024 Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr.2024/4105 notificatale dall'agente per la riscossione in data 12 giugno 2024 nell'interesse del comune di Montalto Uffugo ed avente ad aggetto il mancato pagamento della TARSU per l'anno di imposta 2009 e 2010, e
Premessa:
l'omessa notifica degli atti presupposti,
la prescrizione dei crediti “ quand'anche l'Agenzia .. oppure l'NT .. dovessero dare prova della presunta notifica delle suddette cartelle e atti prodromici .. stante il notevole lasso di tempo intercorso tra dette eventuali notifiche e quella in cui è avvenuta la intimazione di pagamento oggi impugnata “
deduceva :
“ inesistenza del credito- prescrizione del diritto “
“ illegittimità dell'atto impugnato “
“contestazione del quantum “, e concludeva
per la declaratoria di nullità o per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.
Si costituiva la spa SOGERT, agente per la riscossione, per resistere all'avverso dedotto
Concludendo
per il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza .
All'esito della discussione, il giudicante formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Logicamente preliminare è l'esame dell' eccezione di decadenza dall'impugnativa per decorso del termine di cui all'art.21 D. L.vo nr.546/1992 sollevata da parte resistente, ed incentrata sulla mancata prova della data di ricezione dell'atto impugnato dies a quo da cui calcolare i sessanta giorni di legge. La censura è infondata avendo parte ricorrente depositato il piego (busta verde) contenente l'intimazione emessa in data 10 maggio 2024 recante a mano della data del 12 giugno2024; tali elementi di prova non sono stati contestati da parte resistente e costituiscono base tranquillante donde risalire al momento della notifica dell'atto quivi opposto. Peraltro questo giudice condivide l'argomentazione di parte resistente sulla distribuzione dell'onere della prova ( cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 15224 del 30/05/2024), cionondimeno ritiene , nelal fattispecie, soddisfatto l'adempimento.
Le argomentazioni in premessa denunciano la genericità del ricoros introduttivo nelal misura in cui .
a) Lamentano l'omessa notifica degli atti prodromici – pure indicati nell'intimazione opposta - senza fondare la doglianza su specifici elementi di fatto ( come l'esito di un accesso presso l'Agente della riscossione) o puntuali indicazioni dei vizi della notifica come attivamente verificata dal contribuente.
b) La genericità della doglianza è resa ancor più evidente dal contenuto della seconda premessa, ove la formula dubitativa depriva di fondamento la prima premessa e esclude ogni concreto puntuale riferimento ai dati temporali nel cui arco si sarebbe maturata la prescrizione.
L'onere di articolazione di motivi di censura si coniuga con l'impegno alla specificità e trova fondamento sul divieto di abuso del processo, nella misura in cui deve essere devoluto al giudice non il controllo sull'azione ma il controllo sulla ritualità del singolo adempimento legale;
solo rispetto ad una specifica censura si costituisce in capo al resistente l'onere della prova.
La stessa prima censura incentrata nuovamente sulla prescrizione consta di una ampia dissertazione, priva di aggancio fattuale, definitivamente smentita dalla prova, comunque depositata in atti da parte resistente, dell'avvenuta notifica dell'intimazione nr.2019/23 a mani del fratello della contribuente
Nominativo_1, in data 12 ottobre 2019 al domicilio dichiarato. In udienza parte ricorrente non ha contestato tale prova né dedotto alcunchè, peraltro la notifica è regolare stante l'operatività della presunzione ex art. 1335 cod. civ.( cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 4160 del 09/02/2022 ed anche Sez. 3 - , Ordinanza n. 32575 del 14/12/2024 ).
Con il secondo motivo di censura la contribuente lamenta la nullità dell'atto per difetto di motivazione . la censura è infondata per essere l'intimazione conforme al modello legale approvato con determina dirigenziale MEF del 29.11.2022 n. 439455 ( cfr. Cass. sez V nr.21065/2022)
Il ricorso va quindi respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di parte resistente così provvede: Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della spa delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi €552,00 oltre IVA,CP,RF e spese vive come per legge,con attribuzione al difensore antistatario.