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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 10/03/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00890/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01309/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cherubini, Giancarlo Pica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorella Karbon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 05651/2024, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Premesso che è in contestazione l’ordine di chiusura della struttura socio-assistenziale per anziani gestita dalla ricorrente in quanto, sebbene abilitata sulla base di una SCIA del 2016, risulta sprovvista di titolo di “ autorizzazione espressa ”;
Ritenuto che – in disparte il profilo, meritevole di approfondimento in sede di cognizione nel merito, dell’imputabilità all’Amministrazione comunale del ritardo burocratico sotteso al mancato rilascio del titolo autorizzatorio – è certamente apprezzabile in questa sede l’esigenza cautelare connessa al pregiudizio che potrebbe derivare dall’esecuzione del provvedimento impugnato, in quanto, pur in assenza di rilievi in merito alla qualità delle cure prestate agli ospiti della struttura, esso implica un loro immediato spostamento presso altre strutture, con ovvi inconvenienti con riguardo all’interruzione del servizio loro prestato e all’alterazione della loro condizione di equilibrio e continuità assistenziale sin qui raggiunta;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):
accoglie l'appello (Ricorso numero: 1309/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO