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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/07/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 376 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
con l'Avv.to SORACE DOMENICO Per_1
Appellante
E
con l'avv.to CAGLIOTI ROSA SABRINA Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23 ottobre 2008 conveniva in giudizio l' , sua Persona_1 Controparte_1 datrice di lavoro, chiedendo il riconoscimento del diritto alle differenze retributive (inclusa l'indennità di funzione e di risultato) tra la qualifica di inquadramento (di Dirigente Medico) e quella delle mansioni effettivamente svolte (di Dirigente di Struttura Complessa e Responsabile del
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura), con decorrenza dal 18 febbraio 2002. Chiedeva la Cont condanna dell' al pagamento delle suddette differenze retributive da quantificarsi tramite consulenza tecnica d'ufficio, oltre rivalutazione monetaria, interessi e oneri previdenziali, vinte le spese di lite. Cont La convenuta resisteva in giudizio eccependo l'unicità del ruolo dirigenziale e, dunque,
l'infondatezza della domanda. Chiedeva il rigetto del ricorso o, in subordine, la riduzione degli importi richiesti alla luce delle contestazioni mosse ai conteggi forniti dal ricorrente. Il Tribunale di Vibo Valentia preliminarmente rammentava l'orientamento giurisprudenziale di legittimità cui dichiarava di aderire (Cassazione civile sez. lav., 20/03/2019, n.7863) secondo il quale, con riferimento alla fattispecie della sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale (ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.2000), la sostituzione in parola “non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art.2103c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd.sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.
(cfr. Cass. 29 novembre 2018, n. 30913; Cass. 3 settembre 2018, n. 21565; Cass. 6 novembre 2018,
n. 28243; Cass. 5 novembre 2018, n. 28151; Cass. 2 novembre 2018, n. 28030; Cass. 19 aprile
2017, n. 9879; Cass. 15 gennaio 2016, n. 584; Cass. 24 luglio 2015, n. 15577; Cass. 3 agosto 2015,
n. 16299).
Quindi, ricordata l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 c.c. (sancita dal D.Lgs.n.165 del 2001, art. 19 nonché dall'art. 28, comma 7, del c.c.n.l.
8.6.2000 per il quadriennio 1997/2001, secondo cui
"nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto... che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art.
2103 c.c., comma 1") e che la contrattazione collettiva ha previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni dirigenziali protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta, ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato, precisando altresì l'irrilevanza della espletata ctu contabile disposta dal magistrato precedentemente assegnatario della causa. Le spese di lite venivano compensate tra le parti.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato
1.l'erronea interpretazione dell'art. 18 CCNL.
Ha rimarcato che la posizione del dott. come Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Pt_2
Cont presso l' di era stata formalmente riconosciuta da numerosi atti ufficiali CP_1 aziendali emessi tra il 2002 e il 2009. Inoltre, le testimonianze rese all'udienza del 3 febbraio 2011 da colleghi dirigenti medici ( e hanno confermato come il dott. avesse assunto Tes_1 Tes_2 Pt_2 in modo continuativo tutte le funzioni e responsabilità tipiche di un primario, anche prima della formale assegnazione del ruolo mediante concorso: aveva gestito l'organizzazione del reparto, i turni del personale, i rapporti con l'esterno e le emergenze, coprendo così un vuoto strutturale e non temporaneo nell'organico. La struttura da lui diretta, il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
(SPDC), era a tutti gli effetti configurata come unità operativa complessa, già riconosciuta dagli atti
Pag. 2 di 6 aziendali e normativi regionali. Ma nonostante questo quadro chiaro e coerente, il Tribunale ha rigettato la richiesta di riconoscimento economico delle mansioni superiori svolte, errando nell'interpretare l'art. 18 del CCNL come una norma unitaria e onnicomprensiva, applicabile a qualsiasi forma di sostituzione primariale, mentre invece avrebbe dovuto tenere presente la distinzione tra
-le sostituzioni temporanee del primario sedente (commi 1 e 2), che giustificano il riconoscimento di un'indennità limitata (L.
1.036.000 mensili);
-e le coperture di vacanze organiche strutturali (comma 4), come nel caso del dott. , dove Pt_2
l'assenza è legata alla cessazione definitiva del primario e alla mancanza di un sostituto in pianta organica. In tali casi, in assenza di previsione contrattuale specifica, deve applicarsi il principio costituzionale di giusta retribuzione (art. 36 Cost.), secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza ed equità.
2. l'erronea interpretazione dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992.
Ha evidenziato che il Tribunale ha confuso l'unicità del ruolo dirigenziale sanitario con l'equivalenza sostanziale delle funzioni, omettendo di considerare che la contrattazione collettiva e la normativa primaria distinguono chiaramente tra diversi profili professionali e livelli di responsabilità. In particolare, l'art. 15, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 attribuisce ai dirigenti titolari di struttura complessa funzioni gestionali, organizzative e strategiche, aggiuntive rispetto a quelle strettamente cliniche, tra cui la direzione della struttura, la gestione delle risorse umane e strumentali, l'adozione di decisioni operative e il raggiungimento di obiettivi aziendali sottoposti a verifica. Tale profilo viene ulteriormente definito dall'art. 15-bis dello stesso decreto, che riconosce ai dirigenti di struttura complessa competenze rappresentative con effetti verso l'esterno, inserendoli nel circuito decisionale strategico dell'azienda . Parte_3
Pertanto, la preposizione del dott. a una struttura complessa vacante, pur in assenza di un Pt_2 incarico formale, ha determinato di fatto l'assunzione stabile e continuativa delle funzioni tipiche di un primario, come previsto dall'art. 18, comma 4, CCNL 8.6.2000, e ciò è comprovato dalla documentazione agli atti (in primis la Delibera DG n. 49 del 13.4.2005) e dalle deposizioni testimoniali rese in giudizio.
Le attività effettivamente svolte dal ricorrente – coordinamento del personale, organizzazione del servizio, turnazione, gestione clinica completa dei pazienti, rapporti con enti esterni, predisposizione TSO, responsabilità sugli obiettivi strategici – configura una piena sovrapposizione sostanziale con il ruolo del dirigente titolare di struttura complessa, integrando i presupposti per il riconoscimento del relativo trattamento economico.
A conferma della fondatezza della pretesa del ricorrente, ha richiamato la sentenza della Corte di
Cassazione, Sez. Lavoro, n. 13809 del 6 luglio 2015, secondo cui, superato il limite massimo
Pag. 3 di 6 previsto per la sostituzione, l'assegnazione di fatto a funzioni dirigenziali superiori si configura come espletamento di mansioni superiori retribuibili, in ossequio al principio costituzionale della giusta retribuzione.
3. l'omessa pronuncia sulla richiesta indennità di sostituzione
Ha lamentato che il Tribunale, in violazione dell'art. 112 cpc, ha omesso di pronunciarsi sul diritto, preteso in via subordinata, alle indennità di sostituzione spettanti ex art. 18 comma 7 c.c.n.l., dal
18.9.2002 al 30.11.2007, data di prima erogazione della stessa all'appellante (infatti, a seguito della delibera Commissariale n. 399/C del 29.10.2007, il dott. aveva ricevuto, a partire dal mese di Pt_2 novembre 2007, l'indennità in parola). L'importo è fissato direttamente dall'art. 18 comma 7 in £.
1.036.000 mensili, pari ad € 535,049. Il quantum a tale titolo richiesto è stato così calcolato: su un montante complessivo di 62 mesi (cinque anni e 2 mesi, dal 18.9.2002 al 30.11.2007), l'importo dovuto è pari ad € 33.173,05.
Ha richiamato le conclusioni della ctu espletata e formulato le seguenti conclusioni:
“a) riconoscere che al dott. spetta, secondo gli standards stabiliti dalla contrattazione Pt_2 collettiva, il trattamento primariale dal 18.9.2002 al 19.11.2009, data di formalizzazione del suo status di dirigente medico di struttura complessa.
b) Condannare L' ad erogare, in favore dell'appellante, la somma calcolata Controparte_1 dal C.T.U. pari ad € 105.093,72, ovvero, in subordine, quella di € 90.726,37, risultante dalla deputazione del primo anno di preposizione, da compensarsi con l'erogazione dell'indennità di sostituzione ex art. 18 comma 7 c.c.c.n.l.
8.6.2000 a seguito della delibera commissariale n. 399/C del 29.10.2007.
c) In linea subordinata, sia condannata l' all'erogazione, in favore del dott. Controparte_1
dell'indennità di sostituzione, ex art. 18 comma 7 c.c.n.l. 8.6.2000, dal 18.9.2002 Persona_1 al 30.11.2007, pari ad € 33.173,05, o la maggior somma che risulterà;
d) Su tutto, spetteranno gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da imputarsi con cadenza annuale fino al soddisfo.
e) Condanna a spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ai sensi di legge”.
L si è costituita ed ha chiesto la reiezione del proposto gravame, reiterando le Controparte_1 difese del primo grado e citando giurisprudenza costante di legittimità che esclude il diritto al trattamento proprio del dirigente titolare, anche nei casi di vacanza dell'incarico e indipendentemente dalla durata della sostituzione. Al dirigente incaricato in via sostitutiva non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18, comma 7, CCNL 2000, considerata sufficiente anche a norma dell'art. 36 Cost. Pertanto sono irrilevanti le risultanze della prova testimoniale espletata.
Pag. 4 di 6 Con memoria depositata il 13.6.2025 si sono costituiti in prosecuzione del giudizio gli eredi di deceduto in data 25.4.2024. Persona_1
All'esito della scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello deve essere accolto per quanto di ragione.
È granitica la giurisprudenza di legittimità nel negare il trattamento economico del dirigente medico di struttura complessa al sostituto e ciò anche nel caso in cui la sostituzione si sia protratta per anni con l'argomentazione secondo cui “E se è vero che nella proroga sine die dell'incarico provvisorio retribuito solo con l'indennità mensile si annida il pericolo di un abuso nei confronti del dirigente
(gravato – sia pure con il suo consenso – di una responsabilità alla quale ordinariamente sarebbe correlato un compenso superiore), ancor più evidente sarebbe il pericolo di abuso, nei confronti di tutti gli altri aspiranti, nel caso in cui il conferimento dell'incarico provvisorio prorogato oltre
l'anno venisse normalizzato sul piano retributivo, aggirando le norme imperative che, anche nell'interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione, prescrivono adeguate procedura competitive per la scelta del dirigente titolare” (cfr Cass. n. 25421/2023).
Sennonché dalla prova orale espletata in primo grado (cfr dep. di e ) Tes_3 Tes_4 risulta acclarato lo svolgimento da parte del dirigente medico dott. con continuità sin dal Pt_2
18.9.2002 delle funzioni primariali nella struttura complessa Servizio Psichiatrico di Diagnosi e di
Cura di per vacanza del posto ed è incontestato che egli non abbia percepito CP_1
l'indennità sostitutiva ex art. 18 comma 7 c.c.n.l., dal 18.9.2002 al 30.11.2007, data di prima erogazione della stessa.
È pur vero che nel ricorso di primo grado l'indennità in parola non era stata espressamente richiesta, ma la Suprema Corte (cfr in parte motiva Cass. n. 23195/2021) ha affermato che “A fronte di una domanda di pagamento di tutti i compensi spettanti in relazione allo svolgimento di determinate mansioni, non può essere considerata nuova la richiesta avanzata dall'odierno ricorrente di vedersi riconosciuta quanto meno quell'indennità sostitutiva che, lo si è ricordato, spetta al dirigente medico preposto di fatto atteso che si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della "causa petendi", non consentita in appello, quando il fatto che giustifica la pretesa sia alterato nei suoi elementi materiali, e quindi, non sia in questione solamente una sua diversa qualificazione giuridica , cosa che qui non è avvenuta essendosi il ricorrente limitato a specificare il titolo in base al quale le somme chieste dovevano essere comunque, almeno in parte, riconosciute. Si tratta in sostanza di semplice puntualizzazione del dato normativo invocato a sostegno della domanda che non costituisce "mutatio libelli" ed integra una mera difesa in punto dl diritto, sicché può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio (cfr. 04/11/2014 n. 23481 ed
Pag. 5 di 6 inoltre Cass. 27/12/2019 n. 34541 con riguardo specifico alla preposizione a struttura complessa successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999).
Ciò posto, l'importo è fissato direttamente dall'art. 18 comma 7 in £.
1.036.000 mensili, pari ad €
535,049, sicchè per il periodo complessivo di 62 mesi (cinque anni e 2 mesi, dal 18.9.2002 al
30.11.2007), la somma dovuta a tale titolo è pari ad € 33.173,05, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Per i motivi suesposti, la sentenza va riformata nei termini di cui in dispositivo.
2. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio con reciproca soccombenza parziale, le spese del doppio grado del giudizio, come liquidate in dispositivo, vengono compensate per metà, ponendosi la restante metà a carico dell'appellata con distrazione.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proseguito da
E in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia Sez Lavoro n. 83/2023 così Per_1 provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in riforma parziale della gravata sentenza, Cont condanna l' di al pagamento in favore di CP_1 [...]
in qualità di eredi di , della somma di € Parte_4 Persona_1
€ 33.173,05, a titolo di indennità sostitutiva prevista dall'art. 18, comma 7, CCNL 2000, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. liquida le spese del primo grado del giudizio in € 4.629,00 e quelle del secondo grado di giudizio in € 4.996,00, oltre accessori di legge, compensandole per metà e ponendo la restante metà a carico dell'appellata con distrazione in favore del difensore antistatario;
3. conferma nel resto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del
7.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara fatale
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 376 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
con l'Avv.to SORACE DOMENICO Per_1
Appellante
E
con l'avv.to CAGLIOTI ROSA SABRINA Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23 ottobre 2008 conveniva in giudizio l' , sua Persona_1 Controparte_1 datrice di lavoro, chiedendo il riconoscimento del diritto alle differenze retributive (inclusa l'indennità di funzione e di risultato) tra la qualifica di inquadramento (di Dirigente Medico) e quella delle mansioni effettivamente svolte (di Dirigente di Struttura Complessa e Responsabile del
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura), con decorrenza dal 18 febbraio 2002. Chiedeva la Cont condanna dell' al pagamento delle suddette differenze retributive da quantificarsi tramite consulenza tecnica d'ufficio, oltre rivalutazione monetaria, interessi e oneri previdenziali, vinte le spese di lite. Cont La convenuta resisteva in giudizio eccependo l'unicità del ruolo dirigenziale e, dunque,
l'infondatezza della domanda. Chiedeva il rigetto del ricorso o, in subordine, la riduzione degli importi richiesti alla luce delle contestazioni mosse ai conteggi forniti dal ricorrente. Il Tribunale di Vibo Valentia preliminarmente rammentava l'orientamento giurisprudenziale di legittimità cui dichiarava di aderire (Cassazione civile sez. lav., 20/03/2019, n.7863) secondo il quale, con riferimento alla fattispecie della sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale (ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.2000), la sostituzione in parola “non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art.2103c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd.sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.
(cfr. Cass. 29 novembre 2018, n. 30913; Cass. 3 settembre 2018, n. 21565; Cass. 6 novembre 2018,
n. 28243; Cass. 5 novembre 2018, n. 28151; Cass. 2 novembre 2018, n. 28030; Cass. 19 aprile
2017, n. 9879; Cass. 15 gennaio 2016, n. 584; Cass. 24 luglio 2015, n. 15577; Cass. 3 agosto 2015,
n. 16299).
Quindi, ricordata l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 c.c. (sancita dal D.Lgs.n.165 del 2001, art. 19 nonché dall'art. 28, comma 7, del c.c.n.l.
8.6.2000 per il quadriennio 1997/2001, secondo cui
"nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto... che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art.
2103 c.c., comma 1") e che la contrattazione collettiva ha previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni dirigenziali protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta, ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato, precisando altresì l'irrilevanza della espletata ctu contabile disposta dal magistrato precedentemente assegnatario della causa. Le spese di lite venivano compensate tra le parti.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato
1.l'erronea interpretazione dell'art. 18 CCNL.
Ha rimarcato che la posizione del dott. come Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Pt_2
Cont presso l' di era stata formalmente riconosciuta da numerosi atti ufficiali CP_1 aziendali emessi tra il 2002 e il 2009. Inoltre, le testimonianze rese all'udienza del 3 febbraio 2011 da colleghi dirigenti medici ( e hanno confermato come il dott. avesse assunto Tes_1 Tes_2 Pt_2 in modo continuativo tutte le funzioni e responsabilità tipiche di un primario, anche prima della formale assegnazione del ruolo mediante concorso: aveva gestito l'organizzazione del reparto, i turni del personale, i rapporti con l'esterno e le emergenze, coprendo così un vuoto strutturale e non temporaneo nell'organico. La struttura da lui diretta, il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
(SPDC), era a tutti gli effetti configurata come unità operativa complessa, già riconosciuta dagli atti
Pag. 2 di 6 aziendali e normativi regionali. Ma nonostante questo quadro chiaro e coerente, il Tribunale ha rigettato la richiesta di riconoscimento economico delle mansioni superiori svolte, errando nell'interpretare l'art. 18 del CCNL come una norma unitaria e onnicomprensiva, applicabile a qualsiasi forma di sostituzione primariale, mentre invece avrebbe dovuto tenere presente la distinzione tra
-le sostituzioni temporanee del primario sedente (commi 1 e 2), che giustificano il riconoscimento di un'indennità limitata (L.
1.036.000 mensili);
-e le coperture di vacanze organiche strutturali (comma 4), come nel caso del dott. , dove Pt_2
l'assenza è legata alla cessazione definitiva del primario e alla mancanza di un sostituto in pianta organica. In tali casi, in assenza di previsione contrattuale specifica, deve applicarsi il principio costituzionale di giusta retribuzione (art. 36 Cost.), secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza ed equità.
2. l'erronea interpretazione dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992.
Ha evidenziato che il Tribunale ha confuso l'unicità del ruolo dirigenziale sanitario con l'equivalenza sostanziale delle funzioni, omettendo di considerare che la contrattazione collettiva e la normativa primaria distinguono chiaramente tra diversi profili professionali e livelli di responsabilità. In particolare, l'art. 15, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 attribuisce ai dirigenti titolari di struttura complessa funzioni gestionali, organizzative e strategiche, aggiuntive rispetto a quelle strettamente cliniche, tra cui la direzione della struttura, la gestione delle risorse umane e strumentali, l'adozione di decisioni operative e il raggiungimento di obiettivi aziendali sottoposti a verifica. Tale profilo viene ulteriormente definito dall'art. 15-bis dello stesso decreto, che riconosce ai dirigenti di struttura complessa competenze rappresentative con effetti verso l'esterno, inserendoli nel circuito decisionale strategico dell'azienda . Parte_3
Pertanto, la preposizione del dott. a una struttura complessa vacante, pur in assenza di un Pt_2 incarico formale, ha determinato di fatto l'assunzione stabile e continuativa delle funzioni tipiche di un primario, come previsto dall'art. 18, comma 4, CCNL 8.6.2000, e ciò è comprovato dalla documentazione agli atti (in primis la Delibera DG n. 49 del 13.4.2005) e dalle deposizioni testimoniali rese in giudizio.
Le attività effettivamente svolte dal ricorrente – coordinamento del personale, organizzazione del servizio, turnazione, gestione clinica completa dei pazienti, rapporti con enti esterni, predisposizione TSO, responsabilità sugli obiettivi strategici – configura una piena sovrapposizione sostanziale con il ruolo del dirigente titolare di struttura complessa, integrando i presupposti per il riconoscimento del relativo trattamento economico.
A conferma della fondatezza della pretesa del ricorrente, ha richiamato la sentenza della Corte di
Cassazione, Sez. Lavoro, n. 13809 del 6 luglio 2015, secondo cui, superato il limite massimo
Pag. 3 di 6 previsto per la sostituzione, l'assegnazione di fatto a funzioni dirigenziali superiori si configura come espletamento di mansioni superiori retribuibili, in ossequio al principio costituzionale della giusta retribuzione.
3. l'omessa pronuncia sulla richiesta indennità di sostituzione
Ha lamentato che il Tribunale, in violazione dell'art. 112 cpc, ha omesso di pronunciarsi sul diritto, preteso in via subordinata, alle indennità di sostituzione spettanti ex art. 18 comma 7 c.c.n.l., dal
18.9.2002 al 30.11.2007, data di prima erogazione della stessa all'appellante (infatti, a seguito della delibera Commissariale n. 399/C del 29.10.2007, il dott. aveva ricevuto, a partire dal mese di Pt_2 novembre 2007, l'indennità in parola). L'importo è fissato direttamente dall'art. 18 comma 7 in £.
1.036.000 mensili, pari ad € 535,049. Il quantum a tale titolo richiesto è stato così calcolato: su un montante complessivo di 62 mesi (cinque anni e 2 mesi, dal 18.9.2002 al 30.11.2007), l'importo dovuto è pari ad € 33.173,05.
Ha richiamato le conclusioni della ctu espletata e formulato le seguenti conclusioni:
“a) riconoscere che al dott. spetta, secondo gli standards stabiliti dalla contrattazione Pt_2 collettiva, il trattamento primariale dal 18.9.2002 al 19.11.2009, data di formalizzazione del suo status di dirigente medico di struttura complessa.
b) Condannare L' ad erogare, in favore dell'appellante, la somma calcolata Controparte_1 dal C.T.U. pari ad € 105.093,72, ovvero, in subordine, quella di € 90.726,37, risultante dalla deputazione del primo anno di preposizione, da compensarsi con l'erogazione dell'indennità di sostituzione ex art. 18 comma 7 c.c.c.n.l.
8.6.2000 a seguito della delibera commissariale n. 399/C del 29.10.2007.
c) In linea subordinata, sia condannata l' all'erogazione, in favore del dott. Controparte_1
dell'indennità di sostituzione, ex art. 18 comma 7 c.c.n.l. 8.6.2000, dal 18.9.2002 Persona_1 al 30.11.2007, pari ad € 33.173,05, o la maggior somma che risulterà;
d) Su tutto, spetteranno gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da imputarsi con cadenza annuale fino al soddisfo.
e) Condanna a spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ai sensi di legge”.
L si è costituita ed ha chiesto la reiezione del proposto gravame, reiterando le Controparte_1 difese del primo grado e citando giurisprudenza costante di legittimità che esclude il diritto al trattamento proprio del dirigente titolare, anche nei casi di vacanza dell'incarico e indipendentemente dalla durata della sostituzione. Al dirigente incaricato in via sostitutiva non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18, comma 7, CCNL 2000, considerata sufficiente anche a norma dell'art. 36 Cost. Pertanto sono irrilevanti le risultanze della prova testimoniale espletata.
Pag. 4 di 6 Con memoria depositata il 13.6.2025 si sono costituiti in prosecuzione del giudizio gli eredi di deceduto in data 25.4.2024. Persona_1
All'esito della scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello deve essere accolto per quanto di ragione.
È granitica la giurisprudenza di legittimità nel negare il trattamento economico del dirigente medico di struttura complessa al sostituto e ciò anche nel caso in cui la sostituzione si sia protratta per anni con l'argomentazione secondo cui “E se è vero che nella proroga sine die dell'incarico provvisorio retribuito solo con l'indennità mensile si annida il pericolo di un abuso nei confronti del dirigente
(gravato – sia pure con il suo consenso – di una responsabilità alla quale ordinariamente sarebbe correlato un compenso superiore), ancor più evidente sarebbe il pericolo di abuso, nei confronti di tutti gli altri aspiranti, nel caso in cui il conferimento dell'incarico provvisorio prorogato oltre
l'anno venisse normalizzato sul piano retributivo, aggirando le norme imperative che, anche nell'interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione, prescrivono adeguate procedura competitive per la scelta del dirigente titolare” (cfr Cass. n. 25421/2023).
Sennonché dalla prova orale espletata in primo grado (cfr dep. di e ) Tes_3 Tes_4 risulta acclarato lo svolgimento da parte del dirigente medico dott. con continuità sin dal Pt_2
18.9.2002 delle funzioni primariali nella struttura complessa Servizio Psichiatrico di Diagnosi e di
Cura di per vacanza del posto ed è incontestato che egli non abbia percepito CP_1
l'indennità sostitutiva ex art. 18 comma 7 c.c.n.l., dal 18.9.2002 al 30.11.2007, data di prima erogazione della stessa.
È pur vero che nel ricorso di primo grado l'indennità in parola non era stata espressamente richiesta, ma la Suprema Corte (cfr in parte motiva Cass. n. 23195/2021) ha affermato che “A fronte di una domanda di pagamento di tutti i compensi spettanti in relazione allo svolgimento di determinate mansioni, non può essere considerata nuova la richiesta avanzata dall'odierno ricorrente di vedersi riconosciuta quanto meno quell'indennità sostitutiva che, lo si è ricordato, spetta al dirigente medico preposto di fatto atteso che si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della "causa petendi", non consentita in appello, quando il fatto che giustifica la pretesa sia alterato nei suoi elementi materiali, e quindi, non sia in questione solamente una sua diversa qualificazione giuridica , cosa che qui non è avvenuta essendosi il ricorrente limitato a specificare il titolo in base al quale le somme chieste dovevano essere comunque, almeno in parte, riconosciute. Si tratta in sostanza di semplice puntualizzazione del dato normativo invocato a sostegno della domanda che non costituisce "mutatio libelli" ed integra una mera difesa in punto dl diritto, sicché può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio (cfr. 04/11/2014 n. 23481 ed
Pag. 5 di 6 inoltre Cass. 27/12/2019 n. 34541 con riguardo specifico alla preposizione a struttura complessa successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999).
Ciò posto, l'importo è fissato direttamente dall'art. 18 comma 7 in £.
1.036.000 mensili, pari ad €
535,049, sicchè per il periodo complessivo di 62 mesi (cinque anni e 2 mesi, dal 18.9.2002 al
30.11.2007), la somma dovuta a tale titolo è pari ad € 33.173,05, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Per i motivi suesposti, la sentenza va riformata nei termini di cui in dispositivo.
2. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio con reciproca soccombenza parziale, le spese del doppio grado del giudizio, come liquidate in dispositivo, vengono compensate per metà, ponendosi la restante metà a carico dell'appellata con distrazione.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proseguito da
E in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia Sez Lavoro n. 83/2023 così Per_1 provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in riforma parziale della gravata sentenza, Cont condanna l' di al pagamento in favore di CP_1 [...]
in qualità di eredi di , della somma di € Parte_4 Persona_1
€ 33.173,05, a titolo di indennità sostitutiva prevista dall'art. 18, comma 7, CCNL 2000, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. liquida le spese del primo grado del giudizio in € 4.629,00 e quelle del secondo grado di giudizio in € 4.996,00, oltre accessori di legge, compensandole per metà e ponendo la restante metà a carico dell'appellata con distrazione in favore del difensore antistatario;
3. conferma nel resto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del
7.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara fatale
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