Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 777/2018 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 3.6.2024 e vertente
T R A
(c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico La Capria, elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, Via Aschenez n. 62, presso lo studio dell'avv. Francesco Chirico, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Bernardo Ceravolo elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via D. Chiesa 1B presso lo studio dell'avv. Pasquale Scrivo, giusta procura in atti;
1
NONCHE'
c.f.: ) quale Impresa designata per la Gestione Controparte_2 P.IVA_1
del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria,
Via G. De Nava n. 134 presso lo studio dell'avv. Attilio Bandiera che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE –
(c.f: ), elettivamente domiciliata in Palmi, CP_3 CodiceFiscale_3
Via Bruno Buozzi 723 presso lo studio dell'avv. Candeloro Parrello che la rappresenta e difende giusta procura agli atti del giudizio;
- APPELLATA -
(c.f.: ), (c.f.: CP_4 CodiceFiscale_4 Controparte_5 [...]
(c.f.: ) n.q. di C.F._5 Controparte_6 CodiceFiscale_6
eredi di;
Persona_1
- APPELLATE CONTUMACI -
OGGETTO: risarcimento danni;
Appello avverso sentenza del Tribunale di Palmi n
508/2018 pronunciata 24.5.2018, pubblicata in pari data;
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.6.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, CP_1
dinanzi al Tribunale di Palmi, nonché gli eredi di Parte_1
e quale impresa designata dal Fondo di Persona_1 Controparte_2
2 Garanzia Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento per i danni subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data 20/07/2012, alle ore 22:00 circa, sulla
Strada Statale 18 di Palmi (R.C.). Esponeva l'attore, che in detta circostanza, mentre percorreva, a bordo del proprio motociclo Honda SH 150, tg. BX 73216, la Strada
Statale 18, con direzione di marcia Gioia Tauro/Palmi, giunto all'incrocio con la Strada
Provinciale che conduce alla località Tonnara di Palmi, veniva urtato, frontalmente, dall'autovettura Wolksvagen Golf, tg. RC479930, intestata a , già Persona_1
deceduto il 5.5.2010 e condotta da il quale, transitando Parte_1
per la stessa strada ma in senso di marcia opposto, aveva iniziato, senza avvedersi della presenza del motociclo, una manovra di svolta a sinistra per portarsi sulla strada che conduceva in località Tonnara. Su tali presupposti, appurata la mancanza di copertura assicurativa del veicolo antagonista, chiedeva che venisse accertata la responsabilità del conducente dell'autovettura Wolksvagen Golf, , Parte_1
unitamente agli eredi del proprietario della stessa autovettura ed alla Controparte_2
quale Impresa designata per la gestione del Fondo Vittime della Strada, nella
[...]
causazione del sinistro occorso condannando i predetti convenuti al risarcimento dei danni patiti e quantificati nella somma di € 25.997,23; con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio, la in qualità di impresa designata Controparte_2
dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la quale chiedeva venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'autovettura Controparte_7
risultava essere assicurata con la Compagnia di Assicurazione HDI S.p.a.; contestava altresì la dinamica del sinistro occorso e chiedeva che venisse statuito che, nulla dalla stessa era dovuto in merito al sinistro per cui era causa
Si costituivano, altresì , e nella CP_4 Controparte_5 Controparte_6
qualità di eredi di , i quali, a loro volta, chiedevano Persona_1
l'estromissione dal giudizio ed il rigetto di ogni richiesta posta nei loro confronti non essendo gli stessi responsabili della messa in circolazione del veicolo lasciato in conto
3 vendita alla ditta “AS Taureana Cars di Febbo Palma”, di cui chiedevano la chiamata in causa affinché, in caso di accoglimento della domanda, fossero manlevati dalle conseguenze pregiudizievoli della lite.
Si costituiva anche il GN , il quale negava ogni Parte_1
responsabilità per il sinistro occorso chiedendo comunque di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio nei confronti della Compagnia di Assicurazioni HDI S.p.a. presso la quale il GN , proprietario della Volkswagen Golf Persona_1
coinvolta nel sinistro, aveva aperto una polizza assicurativa identificata con il n°
BG/FI/0907261.
Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima non si costituiva di CP_3
talché ne veniva dichiarata la contumacia.
Espletata l'istruttoria mediante prove orali e c.t.u. medico legale all'udienza del
24.5.2018 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art. 281 sexies c.p.c. che pertanto veniva assunta in decisione.
Con sentenza n. 508/2018, pronunciata il 24.5.2018, il Tribunale adito così statuiva: 1) Rigetta l'eccezione di carenza di legittimità passiva della 2) Controparte_2
dichiara la responsabilità del nella causazione del sinistro in solido Parte_1
con le parti , , ed eredi : CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Persona_1
3) accoglie la domanda di risarcimento danni inoltrata da parte attrice per come sopra determinata;
4) condanna n.q. di impresa designata del fondo di Garanzia Vittime della strada, a Controparte_2
pagare a favore a favore di la somma di € 12.320,71, oltre interessi e maggior danno CP_1
come sopra determinati;
5) accoglie l'azione di regresso della quale impresa Controparte_2
designata dal Fondo di garanzia Vittime della Strada azionata nei confronti del conducente e del
proprietario del veicolo;
6) accoglie la domanda di , , eredi di CP_4 Controparte_5
di manleva nei confronti di , titolare della AS Taureana Cars; 7) Persona_1 CP_3
condanna , in solido con le proprietarie , Controparte_8 CP_4 CP_5
, ed eredi , e per quest'ultime n.q. di
[...] Controparte_6 Persona_1 CP_3
legale rappresentante della AS Taureana Cars, a pagare la suddetta somma di € 12.320,71, oltre
4 interessi, maggior danno come sopra determinati, in favore della quale impresa Controparte_2
designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada: 8) condanna la al pagamento Controparte_2
delle spese legali a favore di parte attrice che si liquidano in complessivi € 2.738,00, oltre IVA, CPA
e spese generali di studio;
9) condanna , in solido con le proprietarie Parte_1
, , ed eredi , e per CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Persona_1
quest'ultime n.q. di legale rappresentante della AS Taureana Cars, al pagamento delle CP_3
spese di lite in favore della , quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime Controparte_2
della Strada, che liquida in € 2.738,00 oltre IVA,CPA e spese generali di studio: 10) compensa le
spese di lite tra e gli eredi;
11) pone a carico della CP_3 Persona_1 CP_2
le spese CTU che si liquidano come da separato provvedimento”.
[...]
Avverso la predetta statuizione interponeva appello Parte_1
ritualmente notificato alle controparti. Nel gravame l'appellante lamentava l'erroneità della statuizione nella parte in cui il giudice di prime cure aveva negato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario quale Compagnia CP_9
assicurativa che garantiva per la responsabilità civile l'autovettura Wolkswagen Golf di proprietà del de cuius;
lamentava, inoltre, l'erroneità della Persona_1
sentenza impugnata nella parte in cui aveva posto a suo carico l'esclusiva responsabilità del sinistro occorso invocando, di contro, il concorso di colpa del danneggiato. Chiedeva pertanto che, in via preliminare, venisse disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della “HDI Soc. Cons. A.r.l.” tenuta a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli della lite nonché, nel merito, ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'appellato nella causazione del sinistro occorso in misura pari al 50%; CP_1
con vittoria di spese e compensi di lite afferenti al doppio grado del giudizio.
Con comparsa depositata in cancelleria il 20.2.2019 si costituiva in giudizio quale Impresa Designata per la Gestione del Fondo di Garanzia Controparte_2
Vittime della Strada, proponendo nel contempo appello incidentale alla sentenza di primo grado nella parte in cui non era stato disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della “HDI Soc. Cons. A.r.l.” che garantiva per la responsabilità civile
5 l'autovettura Wolswagen Golf di proprietà del de cuius contestava, inoltre, Persona_1
la responsabilità dell'occorso in capo all'appellante nonché l'an ed il quantum risarcitorio statuito;
chiedeva, infine, che, in caso di accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, fosse disposta la restituzione delle somme medio tempore corrisposte all'appellato ; con vittoria di spese e compensi di lite. CP_1
Con comparsa di risposta del 2.4.2019 si costituiva in giudizio CP_3
chiedendo l'accoglimento dell'appello e la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui statuiva la condanna di essa appellata in manleva degli eredi Persona_1
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa depositata in cancelleria il 28.3.2019 si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale CP_1
nonché la loro infondatezza. Evidenziava che la sentenza ex adverso impugnata avrebbe dovuto essere modificata in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale posto che il giudice di prime cure aveva erroneamente liquidato il suddetto pregiudizio sul presupposto che, al momento del sinistro, esso appellante avesse ventidue anni mentre ne aveva diciannove. Pertanto, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado previa correzione dell'errore materiale in cui era incorso il Tribunale nel calcolo del danno biologico patito;
con condanna delle controparti per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. nonché spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituivano in giudizio , e CP_4 Controparte_5 CP_6
n.q. di eredi di .
[...] Persona_1
Dopo alcuni rinvii, all'udienza collegiale del 3.6.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni insistendo in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia delle appellate , CP_4
6 e n.q. di eredi di , che, Controparte_5 Controparte_6 Persona_1
sebbene ritualmente citate in giudizio, non si sono costituite.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame principale e di quello incidentale sollevata dall'appellato per violazione CP_1
dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.l. n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012) posto che i rilievi critici alla sentenza avversata non necessitano di esporre un progetto alternativo alla statuizione siccome non richiesto ai fini dell'ammissibilità del gravame (ex plurimis cfr. Cassazione civile, sez. III, 03/11/2020,
n. 24262).
Quanto al merito del gravame principale, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui giudice di prime cure non ha integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario della “HDI Soc. Cons. A.r.l.” quale Compagnia di
Assicurazioni che garantiva per la responsabilità civile l'autovettura Wolswagen Golf di proprietà del de cuius Persona_1
Il mezzo è infondato.
In primo luogo, la domanda di garanzia impropria, basandosi su un titolo diverso rispetto a quella principale di responsabilità introdotta con la domanda attorea, è scindibile rispetto a quest'ultima sicché è da escludere che si realizzi in siffatta ipotesi un litisconsorzio necessario trattandosi, piuttosto, di litisconsorzio facoltativo.
Ne consegue che l'appellante, convenuto in primo grado, avrebbe dovuto chiamare in causa tempestivamente il garante laddove avesse voluto essere da quest'ultimo manlevato dagli esiti pregiudizievoli della lite mentre, in ispecie, la sua costituzione in giudizio è avvenuta oltre il termine di cui al combinato disposto degli artt.
269 e 167, c.p.c., ratione temporis applicabile alla fattispecie, di talché, correttamente, il giudice di prime cure ha rigettato la richiesta.
Risulta infatti che, nonostante la notifica in data 20.1.2015 dell'atto di citazione in rinnovazione per l'udienza del 5.5.2015, poi tenutasi in data 28.9.2015, il convenuto si sia tardivamente costituito in giudizio con comparsa di risposta del 28.6.2016.
7 Si evidenzia, peraltro, che la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto
è stata formulata in maniera del tutto irrituale poiché, oltre a non avere Pt_1
rispettato i termini di decadenza anzidetti, non è stata accompagnata dalla richiesta di spostamento della prima udienza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 07/05/2013, n.10579:
“In base al disposto dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., il convenuto che intenda chiamare in giudizio un terzo ha l'onere di inserire nella comparsa di risposta sia la formulazione della chiamata che
l'istanza di spostamento della prima udienza, sicché incorre nella decadenza prevista dalla medesima di disposizione anche quando provveda solo al primo di tali adempimenti, ma non al secondo”).
L'appellante lamenta, inoltre, che il giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro occorso, asserendo che quest'ultimo non avrebbe apprestato tutte le cautele necessarie per evitare l'impatto.
L'assunto è infondato.
Il teste escusso nel giudizio di primo grado, ha dichiarato che Testimone_1
l'autovettura condotta da nell'intento di svoltare a sinistra, non si fermava allo Pt_1
stop andando ad impattare il motorino che procedeva a velocità moderata (cfr. testualmente: “… Ricordo che nell'estate del 2012, verso le 22,00 -22,30 dopo il Ponte Petrace all'altezza del bivio per la Tonnara di Palmi, ero fermo all'incrocio sulla mia autovettura, Lancia
Musa, ed ho visto un'autovettura che scendeva da Palmi verso sulla strada nazionale CP_10
e non si fermava allo stop nell'atto di svoltare a sinistra verso la Tonnara ed impattava frontalmente
con uno scooter che sopraggiungeva da verso Palmi sulla Nazionale. Preciso che lo CP_10
scooter aveva due ragazzi a bordo”).
Dal verbale della Polizia Stradale acquisito in atti si evince che “… E' DA PREMETTERE
CHE IL MOTOCICLO PROVENIVA DA IO T. DIRETTO VERSO PALMI A VELOCITÀ RIDOTTA.
GIUNTO ALL'INTERESEZIONE CON LA STRADA PROVINCIALE IN DIREZIONE LOCALITÀ TONNARA
ENTRAVA IN COLLISIONE FRONTALE CON L'AUTOVETTURA CHE NON CEDEVA LA PRECEDENZA,
SVOLTANDO ALL'ULTIMO ISTANTE VERSO SINISTRA, CIRCOLANDO IN DIREZIONE OPPOSTA”.
Risulta pertanto smentita l'allegata elevata velocità del motociclo così come non
8 può darsi credito alla versione dell'appellante circa la scarsa illuminazione della zona atteso che dal predetto verbale risulta che la visibilità era “buona” e la illuminazione era
“sufficiente” (cfr. dal citato verbale: “Natura dell'incidente: scontro frontale;
Entità del traffico:
normale; Visibilità: buona;
illuminazione: sufficiente;
Descrizione strada: Intersezione stradale;
Stato della strada: asciutta;
Condizioni metereologiche: sereno”).
A ciò aggiungasi che l'assenza non giustificata da parte convenuto all'udienza di interrogatorio formale cui era stato deferito, unitamente ai predetti elementi probatori acquisiti, depone per una valutazione positiva circa la fondatezza della pretesa di parte attrice ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
L'istruttoria condotta ha dunque consentito di accertare l'esatta dinamica del sinistro occorso, da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole dell'appellante il quale, avendo omesso di rispettare il segnale di stop, ha tenuto una condotta avente carattere assorbente nella causazione dell'evento lesivo tenuto conto delle circostanze concrete sopra evidenziate, con il conseguente superamento della presunzione del concorso di colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054
c.c. operante solo se non sia possibile, in concreto, accertare le rispettive responsabilità, stante la funzione sussidiaria della suddetta presunzione.
In relazione all'an ed al quantum risarcitorio la ha Controparte_11
svolto appello incidentale alla sentenza di primo grado contestando che l'appellato avesse riportato le lesioni lamentate posto che nell'immediatezza dell'evento CP_1
traumatico non è risultata documentata alcuna “lesione fratturativa” a carico della rachide dorsale oggetto di valutazione del c.t.u. della causa.
L'assunto non merita condivisione.
L'ausiliare del giudice, nel rispondere alle osservazioni sollevate in sede di esame della consulenza, ha invero evidenziato che la persistenza della sintomatologia dolorosa del ha indotto i “colleghi ortopedici” ad eseguire un esame radiologico della CP_1
colonna vertebrale per un “maggiore approfondimento diagnostico” cosicché “All'esame
RDX del 30/07/2012 veniva evidenziata una deformazione TRAUMATICA CUNEUFORME DI D 11
9 per la quale l'ortopedico prescriveva busto a tre punti” concludendo “Pertanto non vi è alcun dubbio che la deformità rilevata nell'esame radiologico sia compatibile con il Trauma subito dal sig.
in seguito all'incidente stradale occorsogli in data 20.07.2012”. CP_1
Le suddette conclusioni vanno condivise apparendo del tutto immuni da contraddizioni logiche-giuridiche.
Va, invece, accolto l'appello incidentale in ordine all'indebita liquidazione del danno morale attesa l'assoluta mancanza di prova al riguardo non sussistendo, invero, alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito (cfr. in punto di motivazione Corte di
Cassazione Ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023: “Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo”).
Al riguardo, sebbene si sia affermato che la lesione dell'integrità psico-fisica possa rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della prova di un coesistente danno morale, è pur vero che l'efficacia di tale ragionamento inferenziale è tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole idoneità di fatti lesivi di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, e sempre salva la prova contraria, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 03/03/2023, n. 6444: “La possibilità di invocare il valore percentuale del danno biologico, alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole idoneità di fatti lesivi di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità,
e sempre salva la prova contraria, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle
10 misurabili sul terreno del c.d. danno morale”) .
Trattandosi di danno alla integrità psico-fisica di lieve entità, il lamentato danno morale avrebbe dovuto essere rigorosamente dimostrato ai fini di un suo riconoscimento;
prova, questa, del tutto mancata.
Nel caso che ci occupa, infatti, l'attore aveva all'uopo allegato la liquidazione del suddetto pregiudizio “… per le sofferenze fisico e psichiche dovute alle lesioni subite, alle continue degenze ospedaliere, ed in particolare allo spavento e alle apprensioni morbose che ancora oggi
persistono da liquidare secondo giustizia ed equità nella misura di e comunque nella misura di €
1.300,00”.
Ebbene, in relazione alle sofferenze legate all'evento ed alle degenze ospedaliere, il pregiudizio è da ritenersi assorbito dalla valutazione del danno biologico mentre in relazione alle “persistenti apprensioni morbose” nessuna prova è stata offerta dall'attore.
La quantificazione del danno non patrimoniale va dunque rideterminata espungendo il danno morale ed adeguando altresì la valutazione del pregiudizio all'età del danneggiato al momento del sinistro che, per mera svista del giudice di primo grado,
è stata ritenuta essere di anni 22 anziché 19, così come rilevato dall'appellato CP_1
atteso che l'errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c. è quello prodotto da una semplice svista o lapsus calami del giudice incapace di incidere sulla ratio decidendi posta a supporto del decisum.
Occorre pertanto procedere alla rideterminazione del danno tenendo conto dei rilevi sopra formulati con la seguente liquidazione al momento della pronuncia di primo grado:
Tabella di riferimento 2018-2019
Età del danneggiato alla data del sinistro 19 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno permanente € 807,01
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
11 Indennità giornaliera € 47,07
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 7.861,08
Invalidità temporanea totale € 1.882,80 Invalidità temporanea parziale al 50% € 706,05 Invalidità temporanea parziale al 25% € 235,35 Totale danno biologico temporaneo € 2.824,20
TOTALE GENERALE: € 10.685,28
Trattandosi di debito di valore detto importo andrà devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno sino alla sentenza di primo grado e sulla somma via, via rivalutata andranno calcolati gli interessi legali sino alla suddetta pronuncia a far data dalla quale decorreranno i soli interessi legali sino al soddisfo.
Alla somma così calcolata andrà sommato l'importo di € 501,17 per spese mediche sostenute dall'appellante e riconosciute spettanti dal giudice di prime cure.
L'appellante incidentale impugna, altresì, la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha statuito la responsabilità di essa Parte_2
quale impresa designata alla gestione del Fondo per le Vittime della Strada, sebbene, a suo dire, gli agenti della Polizia Stradale intervenuti sui luoghi avessero accertato che l'autovettura Wolkswagen Golf fosse assicurata per la responsabilità civile con la
[...]
; su tale assunto ha eccepito il proprio difetto di CP_12 Controparte_2
legittimazione passiva rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata dal danneggiato.
La doglianza è infondata.
Non risulta che gli agenti della Polizia Stradale abbiano compiuto alcun accertamento riguardo alla effettiva sussistenza della copertura assicurativa dell'autovettura condotta dall'appellante sicché non è da conferire pubblica fede alla circostanza, così come infondatamente assunto dall'appellante incidentale.
I verbalizzanti si sono limitati a riportare gli estremi della polizza esibita dal conducente dell'autovettura ed il periodo di validità della stessa ma nessuna verifica hanno compiuto in merito alla concreta validità del certificato esibito.
12 Solo successivamente è stata appurata la non attendibilità del certificato assicurativo e precisamente allorquando il danneggiato ha avanzato la richiesta risarcitoria con lettera racc. inviata alla la quale, in riscontro, ha Controparte_12
negato la sussistenza della copertura assicurativa dell'autovettura in questione (cfr. racc. del 3.10.2012 agli atti del fascicolo di parte attrice).
Seguiva raccomandata a.r. inviata dall'attore alla a quale CP_1 CP_13
riscontrava la richiesta di informazioni in merito alla copertura assicurativa dell'autovettura Wolkswagen Golf targ. RC47930 mediante nota del 6.2.2015 con cui comunicava testualmente: “ … le ricerche svolte da questo Centro di informazione non hanno consentito di identificare l'assicuratore del veicolo di controparte con targa sopra indicata alla data del sinistro”.
Correttamente, quindi, parte attrice si è rivolta al Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, e per esso alla che ha l'onere di risarcire i danni provocati Controparte_2
da veicoli privi di copertura assicurativa in qualità di Impresa designata dal predetto fondo.
Quest'ultima sarà pertanto tenuta al pagamento della somma sopra rideterminata in favore di , disponendo la restituzione delle maggiori somme CP_1
eventualmente corrisposte al predetto appellato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Quanto alla statuita responsabilità dell'appellata - titolare della ditta CP_3
“AS Taureana Cars di Febbo Palma” alla quale era stata consegnata in conto vendita la
Wolkswagen Golf - quest'ultima invoca la modifica della sentenza exdverso impugnata asserendo l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale adito ha ritenuto la predetta appellata fosse tenuta a manlevare gli eredi , Persona_1
proprietario del mezzo, dalle conseguenze poste a carico del responsabile civile asserendo, di contro, che l'unica a dover rispondere dei danni causati a cose ed a persone dal soggetto assicurato fosse la HDI S.p.a. che assicurava il veicolo condotto
[...]
. Parte_1
13 La doglianza appare inammissibile in quanto, al fine di inficiare la ratio decidendi sul punto, l'appellata avrebbe dovuto proporre appello incidentale alla pronuncia di prime cure ed anche laddove si volesse qualificare come impugnazione incidentale il rilievo contenuto nella comparsa di risposta, in ossequio al principio della libertà delle forme, il mezzo è tardivo in quanto proposto oltre il termine previsto dall'art. 343 c.p.c.
L'appello incidentale deve, infatti, essere proposto nel termine previsto dal combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c e quindi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Nel presente giudizio, l'appellata è stata evocata in giudizio per l'udienza CP_3
del 13.3.2019 (udienza fissata ex art. 350 c.p.c. il 28.3.2019) ma si è costituita con comparsa di risposta del 2.4.2019.
Per il principio della soccombenza e tenuto conto dell'unitarietà del giudizio nonché della bassa complessità della controversia, regolamenta le spese di lite come segue:
- compensa le spese di lite liquidate nel giudizio di primo grado in ragione di un terzo di talché l'appellante incidentale va dichiarato tenuto al Controparte_2
pagamento dei restanti due terzi pari ad € 1.825,33 (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) in favore dell'appellato , attore in primo grado;
CP_1
- condanna l'appellante principale nonché Parte_1
l'appellante incidentale l'appellata e le appellate Controparte_2 CP_3
contumaci , e eredi di CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Persona_1
, al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite afferenti al secondo grado
[...]
di giudizio che liquida in favore dell'appellato in complessivi € 2.906,00 CP_1
(oltre spese generali 15%, Iva e C.p.a. come per legge) secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 previsti per il valore della causa rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (valore dichiarato dall'appellante € 6.448,00) così di seguito specificati: € 567,00 fase studio;
€ 461,00 fase introduttiva;
€ 922,00 fase istruttoria/trattazione; € 956,00 fase decisionale;
14 - compensa in ragione di un terzo, tra e , le CP_1 Controparte_2
spese sopra liquidate di talché l'appellante incidentale, nei rapporti interni tra le restanti parti appellate, sarà tenuto al pagamento dei restanti due terzi pari ad € 1.937,33 (oltre accessori di legge);
- dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore del procuratore dell'appellato che ne ha fatto richiesta;
CP_1
- condanna le appellate contumaci , e CP_4 Controparte_5 CP_6
eredi di , a rifondere a le spese di
[...] Persona_1 Controparte_2
lite liquidate per il gravame;
- nulla dispone sulle spese di lite in favore delle parti contumaci nei confronti dell'appellata CP_3
- dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 777/2018 Rg. A.C. proposto da contro Parte_1
e nei confronti di “ , nonchè CP_14 Controparte_2 CP_3 CP_4
e quali eredi di ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Persona_1
così dispone:
1) Dichiara la contumacia di , e CP_4 Controparte_5 CP_6
quali eredi di;
[...] Persona_1
2) Rigetta l'appello principale;
3) Accoglie parzialmente l'appello incidentale;
4) Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara
[...]
, nella qualità di Impresa designata alla gestione del Fondo di CP_2
15 Garanzia per le Vittime della Strada, tenuta al pagamento in favore dei CP_1
della somma di € 10.685,28 a titolo di danno biologico, oltre
[...]
rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo i criteri specificati in parte motiva, nonché € 501,17 per spese mediche, disponendo la restituzione delle eventuali maggiori somme corrisposte dall'appellante incidentale in esecuzione della sentenza di primo grado;
compensa le spese di lite liquidate nel giudizio di primo grado in ragione di un terzo di talché
l'appellante incidentale va dichiarato tenuto al Controparte_2
pagamento dei restanti due terzi pari ad € 1.825,33 (oltre spese generali 15%,
Iva e Cpa se dovute) in favore dell'appellato , attore in primo CP_1
grado;
5) Condanna l'appellante principale nonché Parte_1
l'appellante incidentale l'appellata e le Controparte_2 CP_3
appellate contumaci , e CP_4 Controparte_5 Controparte_6
eredi di , al pagamento, in solido tra loro, delle spese Persona_1
di lite afferenti al secondo grado di giudizio che liquida in favore dell'appellato in complessivi € 2.906,00 (oltre accessori di legge); CP_1
6) Compensa in ragione di un terzo, tra e , le CP_1 Controparte_2
spese sopra liquidate di talché l'appellante incidentale, nei rapporti interni tra le restanti parti appellate, sarà tenuto al pagamento dei restanti due terzi pari ad € 1.937,33 (oltre accessori di legge);
7) Dispone che spese sopra liquidate pari ad € 2.906,00 (oltre accessori di legge) siano distratte in favore del procuratore antistatario dell'appellato che CP_1
ne ha fatto richiesta;
8) Condanna le appellate contumaci e CP_4 Controparte_5
eredi di , a rifondere a Controparte_6 Persona_1 [...]
le spese di lite liquidate per il gravame;
CP_2
16 9) Nulla dispone sulle spese di lite in favore delle parti contumaci nei confronti dell'appellata CP_3
10) Dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002;
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 17.1.2025
Il Giudice Ausiliare estensore La Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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