Articolo 21 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 gennaio 1995
Art. 21. (Norma finanziaria) 1. In conseguenza delle disposizioni contenute nel presente capo, sono ridotti di 1.088 miliardi di lire, per l'anno 1995, gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1995
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