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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14502 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Paola Larosa;
alle ore 13:15 all'esito della camera di consiglio del 20.10.2025;
assenti i procuratori allontanatisi dall'aula,
visto l'art.437 c.p.c.,
decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione pronunciando la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 70210 /2021, discussa e decisa ex art. 437 c.p.c all'udienza del giorno 20 ottobre 2025;
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Sandra Giusti (C.F.
e dall'Avv. Salvatore Carrisi (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi C.F._3
in Roma, Via Carlo Mirabello, 23
RICORRENTE
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CONTRO
(C.F. ), in persona del rappresentante legale CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Pasquali, C.F.
giusta procura generale alle liti per atto del Notaio C.F._4 [...]
rep. n. 21680 del 23/2/2022, e presso lo stesso domiciliata in Roma, Via Per_1
del Tempio di Giove n. 21
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace n. 8122/2021, Dott. Maurizio Giovanforte, depositata in data 12.04.2021, in virtù della quale veniva respinto il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento n. 13200953682 elevato dalla Polizia Locale di per CP_1 accesso in data 28.10.2020 alle ore 16.09 nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione, nello specifico in Via dei Pontefici varco n. 102/ Piazza
UG MP, in violazione degli artt. 7, comma 9, -14 C.d.S.
Il ricorrente chiedeva la riforma della sentenza impugnata affinchè ne venisse dichiarata la nullità in quanto scritta a mano e assolutamente non decifrabile per buona parte di essa, in particolare nella parte motiva, rendendo necessario un lavoro interpretativo di esito incerto con conseguente assoluta carenza della motivazione. censurava poi la sentenza di primo grado per errore di Parte_1 fatto nella valutazione della fattispecie e vizio di mancato esame di fatti decisivi della controversia. Nello specifico la ricorrente disconosceva ai sensi dell'art. 2719 c.c. la conformità all'originale della documentazione prodotta dall'amministrazione in quanto si tratta di mere copie fotografiche o fotostatiche e ne disconosceva anche l'autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Contestava
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inoltre la segnaletica relativa all'area a traffico limitato in quanto poco chiara e ingannevole e deduceva che non è stata depositata dalla resistente alcuna documentazione legittimante la data di inizio di operatività delle telecamere nella
ZTL A1 dalla quale possa evincersi responsabilità in capo all'appellante.
Richiamava poi la documentazione prodotta in primo grado attestante la frequenza del figlio presso l'Istituto Comprensivo IO NO NT con sede in Via di
SÙ e MA n. 28, all'interno del cosiddetto Tridente, contestando dunque l'irrogazione della sanzione con l'effetto che il verbale deve dichiararsi illegittimo.
Si costituiva contestando i motivi d'appello in quanto infondati in CP_1 fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare, in merito al primo motivo di appello, che non sussiste la nullità della sentenza del giudice di primo grado per la non decifrabilità della stessa, scritta a mano su un modello prestampato, in particolare nella parte motiva, poiché con sforzo e diligenza nella lettura del testo, risulta completamente intellegibile la decisione del giudice. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità: “Si è così chiarito che “la motivazione della sentenza è assente non solo quando sia stata assolutamente omessa o quando il testo di essa, scritto a mano, sia assolutamente indecifrabile, ma anche quando la sua scarsa leggibilità renda necessario un processo interpretativo del testo con esito incerto, tanto da prestarsi ad equivoci o anche a manipolazioni delle parti che possono, in tal modo, attribuire alla sentenza contenuti diversi, dovendo, invece, il “documento motivazione” essere univocamente apprezzabile da tutti i suoi fruitori per garantire che la sua analisi non esuli dal suo campo destinato, che è quello della validità delle argomentazioni giuridiche, in esso contenute, e non quello dell'interpretazione del dato testuale (Cass. 10 marzo 2016, n. 4683). Peraltro, in mancanza di un'espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall'estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo
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della stessa (Cass. n. 4947 del 2016 e n. 6553 del 2018)” (Sez. 3, n. 3988,
12/2/2019; si veda pure, Sez. 2, n. 20829, 14/10/2016)” (Cass. 12685/2022; Cass.
28073/2021; Cass. 5869/2018).
E ancora: “E' sufficiente il riferimento agli insegnamenti di questa Corte. Ovvero all'insegnamento per cui, in tema di provvedimenti giudiziari, in caso di mera difficoltà di comprensione del testo, stilato dall'estensore con scrittura manuale, non è configurabile la nullità della sentenza attesa l'assenza di una espressa comminatoria e la facoltà della parte di richiedere alla cancelleria, ex artt. 743 e
746 cod. proc. civ., copia conforme dattiloscritta, che deve essere leggibile (cfr.
Cass. 23.9.2016, n. 18663). Ovvero all'insegnamento per cui, in mancanza di un'espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall'estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa (cfr.
Cass. 14.3.2016, n. 4947)” (Cass. 19831/2018).
Tale doglianza non merita, dunque, accoglimento.
In merito al secondo motivo d'appello, si rileva innanzitutto che il disconoscimento della conformità all'originale delle copie prodotte dall'amministrazione e delle scritture o sottoscrizioni contenute nelle stesse risulta generico e tardivo.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che: “L'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche
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"aliunde"” (Cass. 14713/2025; Cass. 15676/2020; Cass. 11896/2020; Cass.
13425/2014).
Il ricorrente, a fronte della documentazione depositata da in CP_1 allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, ne ha effettuato il disconoscimento soltanto in sede di appello e non alla prima udienza nel giudizio di primo grado, in cui si è limitato a formulare generiche contestazioni.
La documentazione prodotta da risulta, pertanto, pienamente CP_1 efficace ed utilizzabile nel giudizio.
Per quanto attiene alla doglianza sull'assenza di segnaletica di avvertimento di divieto di transito per ciclomotori e motocicli, si evince dalla documentazione fotografica prodotta dalla resistente in primo grado (cfr. allegato 4) che in Piazza
UG MP è apposto un segnale stradale che avverte della zona a traffico limitato A1, specificando mediante ulteriori segnali le fasce orarie in cui opera tale divieto (lun-ven 6.30-19; sab 10-19), specificando altresì che il divieto opera per tutti i veicoli a motore eccetto autorizzati ZTL-A1 e chiarendo ulteriormente che è attivo il controllo elettronico degli accessi. La segnaletica risulta pertanto correttamente apposta e idonea ad avvertire del contenuto del divieto.
In merito alla documentazione che attesti la data di inizio dell'operatività delle telecamere nella ZTL A1, secondo quanto contestato dalla ricorrente, si rileva che ha prodotto in primo grado la relazione di servizio del U.O. CP_1
Pianificazione Servizi Operativi di Polizia di nella quale si CP_1 chiarisce che la ZTL A1 ”Tridente” è attiva dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 19
e dalle 10 alle 19 nella giornata di sabato con interdizione al transito di tutti i veicoli non espressamente autorizzati compresi ciclomotori e motoveicoli. E' indicato inoltre che la predetta ZTL A1 è stata istituita con Deliberazione della
Giunta Comunale 725 del 3.12.2002 e 19/2023, alle quali sono state in seguito apportate modifiche e integrazioni da ultimo con Deliberazioni n. 300/2014 e n.
360/2014. Nessuna di tali Deliberazioni, richiamate nella relazione di servizio sopra indicata, risulta tuttavia prodotta dall'Amministrazione. La Deliberazione n.
300/2014 è stata invece depositata dal ricorrente nel giudizio di appello.
Per quanto attiene all'onere probatorio la Suprema Corte ha chiarito che: “In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria
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ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con
l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità forniate del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n.
2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass.
S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015). In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. [..] Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano
l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A” (Cass. 1921/2019).
tuttavia, nel caso oggetto del giudizio non ha assolto l'onere CP_1 probatorio dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo la cui violazione è
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oggetto di sanzione, a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente, in quanto si è limitata a produrre la predetta relazione di servizio (che richiama le
Delibere) ma non la Delibera che istituisce e disciplina la ZTL A1.
Tale carenza probatoria viene ancor più in rilievo nell'esame del merito del giudizio, oggetto di censura da parte del resistente. Si ribadisce che la Delibera
300/2014 in materia di “Ampliamento ZTL A1” è stata prodotta dal resistente nel giudizio d'appello. In particolare, è stata allegata alle note conclusive;
si tratta dunque di un documento nuovo in appello, in quanto non prodotto precedentemente nel giudizio di primo grado. Occorre tuttavia rilevare che nel giudizio di appello disciplinato dal rito del lavoro, in virtù dell'applicazione dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su istanza di parte o anche d'ufficio, solo nel caso in cui abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa. Nel caso oggetto del giudizio peraltro il documento nuovo è stato prodotto successivamente all'atto introduttivo.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che: “l'acquisizione in causa di documenti successivamente al deposito del ricorso introduttivo (o, rispetto al convenuto, rispetto alla memoria di costituzione e risposta) può aversi soltanto a ben precise condizioni, essenziali al fine di assicurare tenuta al principio di preclusione che governa il rito del lavoro;
la produzione tardiva può essere ammessa in particolare se si tratti di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte solo dopo lo spirare dei termini preclusivi (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4080; Cass. 26 gennaio 2004, n. 1369; Cass. 10 maggio 1995,
n. 5068), oppure se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare
a difese altrui che, in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio, giustifichino l'ampiamento probatorio (Cass. 23 marzo 2009, n. 6969; Cass. 13 luglio 2009, n. 16337); altrimenti, l'acquisizione documentale potrebbe aversi
d'ufficio, anche previa sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione (art. 437 c.p.c.) e cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della
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prova (da ultimo, Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018, n.,
11845)” (Cass. 33393/2019). Nel caso oggetto del giudizio il resistente, se pure deduca la necessità di registrare online la targa del motoveicolo affinchè lo stesso possa regolarmente accedere alla ZTL A1, non produceva alcuna documentazione probatoria al riguardo e il ricorrente, per replicare a tale difesa, comunque carente sul piano probatorio, depositava la predetta delibera. Il giudicante ritiene dunque di procedere all'esame della stessa.
Nella deliberazione n. 300/2014 della Giunta Capitolina avente ad oggetto
“Ampliamento ZTL “A1” dopo l'indicazione dell'estensione della stessa, le fasce orarie di operatività e le ragioni sottese all'istituzione della medesima, preso atto della necessità di modificare la categorie veicolari cui è consentito l'acceso nella
ZTL A1, si delibera, per quanto di interesse in questa sede, di consentire l'ingresso e la sosta, fra i titolari di permesso/autorizzazione ZTL, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 183/1996 (non prodotta in giudizio), a diverse categorie, tra cui alla lettera f): “categoria Transito Scolastico, rilasciato per l'accompagnamento di minori, alunni di istituti scolastici con sede in ZTL
A1”. Non viene tuttavia specificato, secondo quanto eccepito da CP_1 che il veicolo per circolare nella predetta area deve essere inserito in una lista di veicoli autorizzati, comunicando la propria targa. Invero la ricorrente ha prodotto un certificato dell'Istituto Comprensivo IO NO NT con sede in Via di
SÙ e MA n. 28, all'interno del cosiddetto Tridente, dal quale si evince che il figlio è iscritto preso tale Istituto con orario di frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15. E' dunque verosimile che la ricorrente transitasse nell'area “Tridente” alle ore 16.09, secondo quanto risulta dal fotogramma prodotto da (all. 5), da sola per andare a prendere il bambino a CP_1 scuola.
Alla luce della documentazione prodotta in giudizio, in assenza di prova di specifici adempimenti/requisiti prescritti per l'accesso alla ZTL A1 da parte degli appartenenti alla categoria “transito scolastico” e considerata la documentazione tempestivamente depositata da attestante la frequentazione da parte Parte_1 del figlio della stessa di un Istituto scolastico con sede nella ZTL A1, si ritiene che non risulti integrata la violazione degli artt. 7, comma 9, e 14 C.d.S.
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Conclusivamente in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata ed il verbale di accertamento va annullato.
Tenuto conto del fatto che la ricorrente non ha provveduto a comunicare i dati relativi alla frequentazione scolastica del figlio all'ufficio competente, potendo in tal modo evitare il contenzioso, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese nel doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, annulla il verbale di accertamento n. 13200953682;
-compensa integralmente le spese nel doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 20/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Larosa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Paola Larosa;
alle ore 13:15 all'esito della camera di consiglio del 20.10.2025;
assenti i procuratori allontanatisi dall'aula,
visto l'art.437 c.p.c.,
decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione pronunciando la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 70210 /2021, discussa e decisa ex art. 437 c.p.c all'udienza del giorno 20 ottobre 2025;
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Sandra Giusti (C.F.
e dall'Avv. Salvatore Carrisi (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi C.F._3
in Roma, Via Carlo Mirabello, 23
RICORRENTE
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(C.F. ), in persona del rappresentante legale CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Pasquali, C.F.
giusta procura generale alle liti per atto del Notaio C.F._4 [...]
rep. n. 21680 del 23/2/2022, e presso lo stesso domiciliata in Roma, Via Per_1
del Tempio di Giove n. 21
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace n. 8122/2021, Dott. Maurizio Giovanforte, depositata in data 12.04.2021, in virtù della quale veniva respinto il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento n. 13200953682 elevato dalla Polizia Locale di per CP_1 accesso in data 28.10.2020 alle ore 16.09 nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione, nello specifico in Via dei Pontefici varco n. 102/ Piazza
UG MP, in violazione degli artt. 7, comma 9, -14 C.d.S.
Il ricorrente chiedeva la riforma della sentenza impugnata affinchè ne venisse dichiarata la nullità in quanto scritta a mano e assolutamente non decifrabile per buona parte di essa, in particolare nella parte motiva, rendendo necessario un lavoro interpretativo di esito incerto con conseguente assoluta carenza della motivazione. censurava poi la sentenza di primo grado per errore di Parte_1 fatto nella valutazione della fattispecie e vizio di mancato esame di fatti decisivi della controversia. Nello specifico la ricorrente disconosceva ai sensi dell'art. 2719 c.c. la conformità all'originale della documentazione prodotta dall'amministrazione in quanto si tratta di mere copie fotografiche o fotostatiche e ne disconosceva anche l'autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Contestava
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inoltre la segnaletica relativa all'area a traffico limitato in quanto poco chiara e ingannevole e deduceva che non è stata depositata dalla resistente alcuna documentazione legittimante la data di inizio di operatività delle telecamere nella
ZTL A1 dalla quale possa evincersi responsabilità in capo all'appellante.
Richiamava poi la documentazione prodotta in primo grado attestante la frequenza del figlio presso l'Istituto Comprensivo IO NO NT con sede in Via di
SÙ e MA n. 28, all'interno del cosiddetto Tridente, contestando dunque l'irrogazione della sanzione con l'effetto che il verbale deve dichiararsi illegittimo.
Si costituiva contestando i motivi d'appello in quanto infondati in CP_1 fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare, in merito al primo motivo di appello, che non sussiste la nullità della sentenza del giudice di primo grado per la non decifrabilità della stessa, scritta a mano su un modello prestampato, in particolare nella parte motiva, poiché con sforzo e diligenza nella lettura del testo, risulta completamente intellegibile la decisione del giudice. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità: “Si è così chiarito che “la motivazione della sentenza è assente non solo quando sia stata assolutamente omessa o quando il testo di essa, scritto a mano, sia assolutamente indecifrabile, ma anche quando la sua scarsa leggibilità renda necessario un processo interpretativo del testo con esito incerto, tanto da prestarsi ad equivoci o anche a manipolazioni delle parti che possono, in tal modo, attribuire alla sentenza contenuti diversi, dovendo, invece, il “documento motivazione” essere univocamente apprezzabile da tutti i suoi fruitori per garantire che la sua analisi non esuli dal suo campo destinato, che è quello della validità delle argomentazioni giuridiche, in esso contenute, e non quello dell'interpretazione del dato testuale (Cass. 10 marzo 2016, n. 4683). Peraltro, in mancanza di un'espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall'estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo
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della stessa (Cass. n. 4947 del 2016 e n. 6553 del 2018)” (Sez. 3, n. 3988,
12/2/2019; si veda pure, Sez. 2, n. 20829, 14/10/2016)” (Cass. 12685/2022; Cass.
28073/2021; Cass. 5869/2018).
E ancora: “E' sufficiente il riferimento agli insegnamenti di questa Corte. Ovvero all'insegnamento per cui, in tema di provvedimenti giudiziari, in caso di mera difficoltà di comprensione del testo, stilato dall'estensore con scrittura manuale, non è configurabile la nullità della sentenza attesa l'assenza di una espressa comminatoria e la facoltà della parte di richiedere alla cancelleria, ex artt. 743 e
746 cod. proc. civ., copia conforme dattiloscritta, che deve essere leggibile (cfr.
Cass. 23.9.2016, n. 18663). Ovvero all'insegnamento per cui, in mancanza di un'espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall'estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa (cfr.
Cass. 14.3.2016, n. 4947)” (Cass. 19831/2018).
Tale doglianza non merita, dunque, accoglimento.
In merito al secondo motivo d'appello, si rileva innanzitutto che il disconoscimento della conformità all'originale delle copie prodotte dall'amministrazione e delle scritture o sottoscrizioni contenute nelle stesse risulta generico e tardivo.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che: “L'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche
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"aliunde"” (Cass. 14713/2025; Cass. 15676/2020; Cass. 11896/2020; Cass.
13425/2014).
Il ricorrente, a fronte della documentazione depositata da in CP_1 allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, ne ha effettuato il disconoscimento soltanto in sede di appello e non alla prima udienza nel giudizio di primo grado, in cui si è limitato a formulare generiche contestazioni.
La documentazione prodotta da risulta, pertanto, pienamente CP_1 efficace ed utilizzabile nel giudizio.
Per quanto attiene alla doglianza sull'assenza di segnaletica di avvertimento di divieto di transito per ciclomotori e motocicli, si evince dalla documentazione fotografica prodotta dalla resistente in primo grado (cfr. allegato 4) che in Piazza
UG MP è apposto un segnale stradale che avverte della zona a traffico limitato A1, specificando mediante ulteriori segnali le fasce orarie in cui opera tale divieto (lun-ven 6.30-19; sab 10-19), specificando altresì che il divieto opera per tutti i veicoli a motore eccetto autorizzati ZTL-A1 e chiarendo ulteriormente che è attivo il controllo elettronico degli accessi. La segnaletica risulta pertanto correttamente apposta e idonea ad avvertire del contenuto del divieto.
In merito alla documentazione che attesti la data di inizio dell'operatività delle telecamere nella ZTL A1, secondo quanto contestato dalla ricorrente, si rileva che ha prodotto in primo grado la relazione di servizio del U.O. CP_1
Pianificazione Servizi Operativi di Polizia di nella quale si CP_1 chiarisce che la ZTL A1 ”Tridente” è attiva dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 19
e dalle 10 alle 19 nella giornata di sabato con interdizione al transito di tutti i veicoli non espressamente autorizzati compresi ciclomotori e motoveicoli. E' indicato inoltre che la predetta ZTL A1 è stata istituita con Deliberazione della
Giunta Comunale 725 del 3.12.2002 e 19/2023, alle quali sono state in seguito apportate modifiche e integrazioni da ultimo con Deliberazioni n. 300/2014 e n.
360/2014. Nessuna di tali Deliberazioni, richiamate nella relazione di servizio sopra indicata, risulta tuttavia prodotta dall'Amministrazione. La Deliberazione n.
300/2014 è stata invece depositata dal ricorrente nel giudizio di appello.
Per quanto attiene all'onere probatorio la Suprema Corte ha chiarito che: “In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria
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ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con
l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità forniate del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n.
2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass.
S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015). In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. [..] Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano
l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A” (Cass. 1921/2019).
tuttavia, nel caso oggetto del giudizio non ha assolto l'onere CP_1 probatorio dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo la cui violazione è
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oggetto di sanzione, a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente, in quanto si è limitata a produrre la predetta relazione di servizio (che richiama le
Delibere) ma non la Delibera che istituisce e disciplina la ZTL A1.
Tale carenza probatoria viene ancor più in rilievo nell'esame del merito del giudizio, oggetto di censura da parte del resistente. Si ribadisce che la Delibera
300/2014 in materia di “Ampliamento ZTL A1” è stata prodotta dal resistente nel giudizio d'appello. In particolare, è stata allegata alle note conclusive;
si tratta dunque di un documento nuovo in appello, in quanto non prodotto precedentemente nel giudizio di primo grado. Occorre tuttavia rilevare che nel giudizio di appello disciplinato dal rito del lavoro, in virtù dell'applicazione dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su istanza di parte o anche d'ufficio, solo nel caso in cui abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa. Nel caso oggetto del giudizio peraltro il documento nuovo è stato prodotto successivamente all'atto introduttivo.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che: “l'acquisizione in causa di documenti successivamente al deposito del ricorso introduttivo (o, rispetto al convenuto, rispetto alla memoria di costituzione e risposta) può aversi soltanto a ben precise condizioni, essenziali al fine di assicurare tenuta al principio di preclusione che governa il rito del lavoro;
la produzione tardiva può essere ammessa in particolare se si tratti di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte solo dopo lo spirare dei termini preclusivi (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4080; Cass. 26 gennaio 2004, n. 1369; Cass. 10 maggio 1995,
n. 5068), oppure se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare
a difese altrui che, in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio, giustifichino l'ampiamento probatorio (Cass. 23 marzo 2009, n. 6969; Cass. 13 luglio 2009, n. 16337); altrimenti, l'acquisizione documentale potrebbe aversi
d'ufficio, anche previa sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione (art. 437 c.p.c.) e cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della
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prova (da ultimo, Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018, n.,
11845)” (Cass. 33393/2019). Nel caso oggetto del giudizio il resistente, se pure deduca la necessità di registrare online la targa del motoveicolo affinchè lo stesso possa regolarmente accedere alla ZTL A1, non produceva alcuna documentazione probatoria al riguardo e il ricorrente, per replicare a tale difesa, comunque carente sul piano probatorio, depositava la predetta delibera. Il giudicante ritiene dunque di procedere all'esame della stessa.
Nella deliberazione n. 300/2014 della Giunta Capitolina avente ad oggetto
“Ampliamento ZTL “A1” dopo l'indicazione dell'estensione della stessa, le fasce orarie di operatività e le ragioni sottese all'istituzione della medesima, preso atto della necessità di modificare la categorie veicolari cui è consentito l'acceso nella
ZTL A1, si delibera, per quanto di interesse in questa sede, di consentire l'ingresso e la sosta, fra i titolari di permesso/autorizzazione ZTL, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 183/1996 (non prodotta in giudizio), a diverse categorie, tra cui alla lettera f): “categoria Transito Scolastico, rilasciato per l'accompagnamento di minori, alunni di istituti scolastici con sede in ZTL
A1”. Non viene tuttavia specificato, secondo quanto eccepito da CP_1 che il veicolo per circolare nella predetta area deve essere inserito in una lista di veicoli autorizzati, comunicando la propria targa. Invero la ricorrente ha prodotto un certificato dell'Istituto Comprensivo IO NO NT con sede in Via di
SÙ e MA n. 28, all'interno del cosiddetto Tridente, dal quale si evince che il figlio è iscritto preso tale Istituto con orario di frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15. E' dunque verosimile che la ricorrente transitasse nell'area “Tridente” alle ore 16.09, secondo quanto risulta dal fotogramma prodotto da (all. 5), da sola per andare a prendere il bambino a CP_1 scuola.
Alla luce della documentazione prodotta in giudizio, in assenza di prova di specifici adempimenti/requisiti prescritti per l'accesso alla ZTL A1 da parte degli appartenenti alla categoria “transito scolastico” e considerata la documentazione tempestivamente depositata da attestante la frequentazione da parte Parte_1 del figlio della stessa di un Istituto scolastico con sede nella ZTL A1, si ritiene che non risulti integrata la violazione degli artt. 7, comma 9, e 14 C.d.S.
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Conclusivamente in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata ed il verbale di accertamento va annullato.
Tenuto conto del fatto che la ricorrente non ha provveduto a comunicare i dati relativi alla frequentazione scolastica del figlio all'ufficio competente, potendo in tal modo evitare il contenzioso, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese nel doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, annulla il verbale di accertamento n. 13200953682;
-compensa integralmente le spese nel doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 20/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Larosa
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