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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/10/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri in persona del Giudice, dott. UE EI, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 897/2024 del Ruolo Generale, promossa
DA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) e residente in Grotteria (RC), Contrada Agliona n. 23, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Manti e Michele Malavenda, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Gioiosa Ionica, Via Madama Lena n. 37;
ATTORE
CONTRO
(P.IVA e C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via G. Grezar
n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Celestina Costagliola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marcianise, Via G. Verdi n. 38;
CONVENUTA
E
DI (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
, Via Pio XI, trav. De Blasio, n. 11/13, rappresentato e difeso da Controparte_3 propri funzionari delegati;
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – Sanzioni amministrative.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'attore, sig. : Come da atto di citazione: Parte_1
1. Accogliere la domanda e dichiarare illegittima l'intimazione n.
09420249009362466000 limitatamente al carico opposto per tutti i motivi di cui all'atto di citazione.
2. Conseguentemente, annullare le cartelle di pagamento n.
09420150013803488000, n. 09420150017224777000, sottese all'atto opposto, per prescrizione dei crediti ivi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica delle stesse, essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
3. Condannare al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori ex art. 93 c.p.c.
Per la convenuta, : Come da comparsa Controparte_1 di costituzione e note scritte:
• In via preliminare dichiarare l'opposizione inammissibile stante la regolarità delle pregresse notifiche;
• In via gradata nel merito rigettare la domanda proposta nei confronti della comparente stante la sua infondatezza sia in fatto che in diritto;
• Con vittoria di spese.
Per il convenuto, : Controparte_4
Come da comparsa di costituzione e note scritte:
• Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
Cont
, odierno , in relazione alle censure di Controparte_4 controparte inerenti alla attività di riscossione e conseguentemente disporne l'estromissione dal giudizio;
• Comunque, il rigetto della domanda;
• Con vittoria di spese di giudizio;
• In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle eccezioni di controparte, compensare integralmente le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249009362466000, notificatagli in data 12.08.2024, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 492.134,10. L'opposizione è stata limitata alle seguenti cartelle di pagamento, sottese alla predetta intimazione:
• Cartella di pagamento n. 09420150013803488000, per sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dall' Controparte_4
per l'anno 2013, per un importo di € 5.919,02,
[...] asseritamente notificata in data 06.11.2015.
• Cartella di pagamento n. 09420150017224777000, per sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dall' Controparte_4
per l'anno 2013, per un importo di € 10.842,70,
[...] asseritamente notificata in data 20.01.2016.
A fondamento della propria domanda, l'attore ha eccepito:
1. La nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle presupposte, vizio che inficerebbe l'intero procedimento di riscossione.
2. L'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell'art. 28 della L. 689/81, stante la mancata notifica delle cartelle.
3. In via subordinata, la maturata prescrizione quinquennale anche in epoca successiva alle asserite notifiche delle cartelle (rispettivamente del
06.11.2015 e 20.01.2016), essendo decorso un lasso di tempo superiore a cinque anni tra tali date e la notifica dell'intimazione opposta
(12.08.2024), in assenza di validi atti interruttivi.
Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti.
L' (di seguito, ) ha contestato la Controparte_1 CP_6 fondatezza della domanda, eccependo la regolarità del proprio operato. In particolare, ha prodotto documentazione attestante la rituale notifica di entrambe le cartelle di pagamento e, soprattutto, ha documentato la notifica di una serie di atti successivi (intimazioni di pagamento e comunicazione di iscrizione ipotecaria) idonei ad interrompere il decorso della prescrizione. Ha, pertanto, concluso per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione. Cont L' (di seguito, ) Controparte_4 ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che le censure attoree, inerendo a vizi della procedura di riscossione
(omessa notifica, prescrizione successiva alla formazione del ruolo), dovessero essere rivolte esclusivamente nei confronti dell'Agente della Riscossione, unico titolare dell'azione esecutiva. Ha quindi chiesto la propria estromissione dal giudizio.
La causa, istruita documentalmente, dopo alcuni rinvii e disposta la trattazione scritta, all'udienza del 24.09.2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario
In via preliminare, va affermata la giurisdizione di questo Tribunale a decidere la presente controversia. L'attore ha proposto un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., facendo valere un fatto estintivo del diritto di procedere ad esecuzione forzata – l'intervenuta prescrizione – che si sarebbe verificato successivamente alla formazione del titolo esecutivo (le cartelle di pagamento). La natura del credito (sanzioni amministrative in materia di lavoro) non sposta la giurisdizione dal giudice ordinario, in quanto la contestazione non investe il merito della pretesa sanzionatoria (cioè la legittimità dell'originaria ordinanza-ingiunzione), bensì l'esistenza attuale del diritto dell'Agente della
Riscossione di agire in executivis. Sul punto, è dirimente l'intervento della Corte
Costituzionale che, con la sentenza n. 114 del 2018, ha sancito la piena ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione anche in materia di riscossione di entrate non tributarie, superando i precedenti limiti normativi. La Corte ha affermato che la pienezza della tutela giurisdizionale deve essere sempre garantita. In particolare, la Consulta ha dichiarato:
l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile. Tale pronuncia, sebbene riferita a entrate tributarie, ha consacrato un principio di portata generale, applicabile a tutte le forme di riscossione coattiva tramite ruolo, secondo cui il debitore deve poter contestare dinanzi al giudice ordinario l'esistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, qualora deduca fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo. Pertanto, la domanda, così come proposta, rientra a pieno titolo nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario.
2. Sulla legittimazione passiva Con L' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che le doglianze dell'attore, concernenti la regolarità della notifica delle cartelle e la successiva prescrizione, attengono esclusivamente alla fase della riscossione, di competenza di . L'eccezione è fondata. La giurisprudenza di legittimità è CP_6 consolidata nel distinguere la legittimazione passiva a seconda della natura delle censure mosse dal contribuente. Quando l'opposizione riguarda vizi propri della cartella di pagamento o degli atti successivi della procedura di riscossione, unico legittimato passivo è l'agente della riscossione, in quanto titolare del potere di esercitare l'azione esecutiva. L'ente creditore, invece, è legittimato passivo quando la contestazione investe il merito della pretesa, cioè la sussistenza e la debenza del credito originario. (v. Cass. Civ., Sez. L, N. 22292 del 05-09-2019
-Cass. Civ., Sez. L, N. 16425 del 19-06-2019). Nel caso di specie, l'attore lamenta, in via principale, l'omessa notifica delle cartelle e, in subordine, la prescrizione maturata dopo la loro notifica. Entrambe le questioni attengono alla regolarità e all'efficacia dell'azione di riscossione. La prima censura (omessa notifica) è un vizio proprio dell'attività dell'agente della riscossione. La seconda
(prescrizione post-cartella) è un fatto estintivo del diritto di procedere ad esecuzione, diritto che spetta in via esclusiva ad . La Suprema Corte ha CP_6 chiarito che: allorché la controversia abbia ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex art. 39 d.lgs. 112/1999, con conseguente esclusione della legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria ed inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile, in base a quanto si è sopra precisato, alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, N. 36390 del 13-12-2022). Inoltre, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, essendo rimessa alla facoltà di quest'ultimo, se convenuto in giudizio, la scelta di chiamare in causa l'ente titolare del credito ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 (v. Cass. Civ., Sez.
5, N. 31476 del 03-12-2019 - Cass. Civ., Sez. 6, N. 29798 del 18-11-2019).
Poiché le doglianze dell'attore si concentrano su vizi ed eventi ascrivibili alla sfera di azione di , la domanda proposta nei confronti dell' CP_6 [...]
deve essere dichiarata inammissibile per difetto di Controparte_4 legittimazione passiva.
3. Nel merito dell'opposizione
L'opposizione proposta nei confronti di è infondata e deve essere rigettata. CP_6
3.1. Sulla notifica delle cartelle di pagamento
L'attore ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica delle due cartelle di pagamento presupposte. Tale affermazione è stata smentita dalla documentazione prodotta da . Dagli atti di causa risulta che: CP_6
• La cartella n. 09420150013803488000 è stata notificata in data
06.11.2015, mediante consegna a mani di tale , Persona_1 qualificatasi "moglie", presso la residenza del destinatario, con successivo invio della raccomandata informativa (c.d. CAN) n. 689256829990 in data
10.11.2015.
La cartella n. 09420150017224777000 è stata notificata in data 20.01.2016 con le medesime modalità, sempre a mani della sig.ra , con invio Persona_1 della CAN n. 689209073360 in data 22.01.2016. Le relate di notifica prodotte, unitamente agli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative, costituiscono atti pubblici che fanno fede fino a querela di falso circa le attività compiute dall'agente notificatore e le dichiarazioni da lui ricevute. L'attore non ha proposto querela di falso avverso tale documentazione, limitandosi a una generica contestazione. Pertanto, la notifica di entrambe le cartelle deve ritenersi ritualmente perfezionata. L'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti è, di conseguenza, infondata (v. Cass. Civ.
Sez. 5, N. 13617 del 21-05-2019 - Cass. Civ. Sez. 6, N. 38548 del 06-12-2021).
3.2. Sulla prescrizione del credito
L'attore eccepisce, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, anche a voler considerare valide le notifiche del 2015 e 2016. Il principio invocato dall'attore è corretto in punto di diritto. Trattandosi di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della L. 689/81, il diritto a riscuotere le somme si prescrive nel termine di cinque anni, come previsto dall'art. 28 della medesima legge. È altresì pacifico, a seguito della fondamentale pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23397 del 2016, che la mancata opposizione della cartella di pagamento non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953
c.c. (v. Cass. Civ., Sez. 6, N. 25233 del 09-10-2019 - Cass. Civ., Sez. 6, N.
14505 del 09-07-2020 - Cass. Civ., Sez. 6, N. 28083 del 31-10-2019). La cartella, quale atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Tuttavia, l'eccezione di prescrizione è infondata in punto di fatto. Il termine di prescrizione quinquennale può essere interrotto da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 c.c. Ogni atto interruttivo fa decorrere un nuovo periodo di prescrizione. Nel caso di specie,
ha dimostrato di aver notificato al sig. una serie ininterrotta di CP_6 Pt_1 atti, tutti idonei a interrompere la prescrizione, nel quinquennio successivo alla notifica delle cartelle e, via via, nel quinquennio successivo a ogni atto interruttivo. Dalla documentazione in atti, si evince la notifica dei seguenti atti:
• Intimazione di Pagamento n. 09420179007415863000, notificata il
22.11.2017;
• Intimazione di Pagamento n. 09420199005541067000, notificata il
30.05.2019;
• Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201900001812000, notificata il 03.09.2019;
• Intimazione di Pagamento n. 09420199012961962000, notificata il
14.01.2020; • Intimazione di Pagamento n. 09420229000502941000, notificata il
27.04.2022;
• Intimazione di Pagamento n. 09420239001921574000, notificata il
17.03.2023.
Ciascuno di questi atti è stato notificato prima che decorressero cinque anni dal precedente, mantenendo così costantemente "vivo" il diritto di credito. L'ultima intimazione, notificata il 17.03.2023, ha interrotto la prescrizione, che non era dunque maturata alla data di notifica dell'atto oggi opposto (12.08.2024).
L'attore, non avendo mai impugnato tali atti intermedi, non può oggi dolersi della prescrizione che sarebbe maturata in loro assenza. La mancata impugnazione di un atto della riscossione regolarmente notificato consolida la pretesa creditoria, precludendo la possibilità di far valere in un momento successivo fatti estintivi
(come la prescrizione) che si sarebbero dovuti eccepire impugnando l'atto precedente. Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. L'attore, sig.
, deve pertanto essere condannato a rifondere le spese di Parte_1 giudizio a entrambe le parti convenute. La liquidazione avviene in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€
16.761,72), che rientra nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00. Si applicano i valori minimi.
Per : Controparte_1
• Fase di studio della controversia: € 675,00
• Fase introduttiva del giudizio: € 540,00
• Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.215,00
• Fase decisionale: € 1.012,00 Totale compensi: € 3.442,00
Per : Controparte_4
• Fase di studio della controversia: € 675,00
• Fase introduttiva del giudizio: € 540,00
• Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.215,00
• Fase decisionale: € 1.012,00 Totale compensi: € 3.442,00 A tali importi vanno aggiunti il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, l'IVA e la CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 897/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile per difetto di legittimazione passiva la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_4
.
[...]
2. RIGETTA l'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell' e, per l'effetto, dichiara la piena Controparte_1 legittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420249009362466000, limitatamente ai carichi opposti.
3. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' , che liquida in € 3.442,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' , che liquida in € Controparte_4
3.442,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Locri, in data 3 ottobre 2025.
Il Giudice
UE EI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri in persona del Giudice, dott. UE EI, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 897/2024 del Ruolo Generale, promossa
DA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) e residente in Grotteria (RC), Contrada Agliona n. 23, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Manti e Michele Malavenda, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Gioiosa Ionica, Via Madama Lena n. 37;
ATTORE
CONTRO
(P.IVA e C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via G. Grezar
n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Celestina Costagliola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marcianise, Via G. Verdi n. 38;
CONVENUTA
E
DI (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
, Via Pio XI, trav. De Blasio, n. 11/13, rappresentato e difeso da Controparte_3 propri funzionari delegati;
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – Sanzioni amministrative.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'attore, sig. : Come da atto di citazione: Parte_1
1. Accogliere la domanda e dichiarare illegittima l'intimazione n.
09420249009362466000 limitatamente al carico opposto per tutti i motivi di cui all'atto di citazione.
2. Conseguentemente, annullare le cartelle di pagamento n.
09420150013803488000, n. 09420150017224777000, sottese all'atto opposto, per prescrizione dei crediti ivi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica delle stesse, essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
3. Condannare al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori ex art. 93 c.p.c.
Per la convenuta, : Come da comparsa Controparte_1 di costituzione e note scritte:
• In via preliminare dichiarare l'opposizione inammissibile stante la regolarità delle pregresse notifiche;
• In via gradata nel merito rigettare la domanda proposta nei confronti della comparente stante la sua infondatezza sia in fatto che in diritto;
• Con vittoria di spese.
Per il convenuto, : Controparte_4
Come da comparsa di costituzione e note scritte:
• Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
Cont
, odierno , in relazione alle censure di Controparte_4 controparte inerenti alla attività di riscossione e conseguentemente disporne l'estromissione dal giudizio;
• Comunque, il rigetto della domanda;
• Con vittoria di spese di giudizio;
• In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle eccezioni di controparte, compensare integralmente le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249009362466000, notificatagli in data 12.08.2024, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 492.134,10. L'opposizione è stata limitata alle seguenti cartelle di pagamento, sottese alla predetta intimazione:
• Cartella di pagamento n. 09420150013803488000, per sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dall' Controparte_4
per l'anno 2013, per un importo di € 5.919,02,
[...] asseritamente notificata in data 06.11.2015.
• Cartella di pagamento n. 09420150017224777000, per sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dall' Controparte_4
per l'anno 2013, per un importo di € 10.842,70,
[...] asseritamente notificata in data 20.01.2016.
A fondamento della propria domanda, l'attore ha eccepito:
1. La nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle presupposte, vizio che inficerebbe l'intero procedimento di riscossione.
2. L'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell'art. 28 della L. 689/81, stante la mancata notifica delle cartelle.
3. In via subordinata, la maturata prescrizione quinquennale anche in epoca successiva alle asserite notifiche delle cartelle (rispettivamente del
06.11.2015 e 20.01.2016), essendo decorso un lasso di tempo superiore a cinque anni tra tali date e la notifica dell'intimazione opposta
(12.08.2024), in assenza di validi atti interruttivi.
Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti.
L' (di seguito, ) ha contestato la Controparte_1 CP_6 fondatezza della domanda, eccependo la regolarità del proprio operato. In particolare, ha prodotto documentazione attestante la rituale notifica di entrambe le cartelle di pagamento e, soprattutto, ha documentato la notifica di una serie di atti successivi (intimazioni di pagamento e comunicazione di iscrizione ipotecaria) idonei ad interrompere il decorso della prescrizione. Ha, pertanto, concluso per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione. Cont L' (di seguito, ) Controparte_4 ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che le censure attoree, inerendo a vizi della procedura di riscossione
(omessa notifica, prescrizione successiva alla formazione del ruolo), dovessero essere rivolte esclusivamente nei confronti dell'Agente della Riscossione, unico titolare dell'azione esecutiva. Ha quindi chiesto la propria estromissione dal giudizio.
La causa, istruita documentalmente, dopo alcuni rinvii e disposta la trattazione scritta, all'udienza del 24.09.2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario
In via preliminare, va affermata la giurisdizione di questo Tribunale a decidere la presente controversia. L'attore ha proposto un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., facendo valere un fatto estintivo del diritto di procedere ad esecuzione forzata – l'intervenuta prescrizione – che si sarebbe verificato successivamente alla formazione del titolo esecutivo (le cartelle di pagamento). La natura del credito (sanzioni amministrative in materia di lavoro) non sposta la giurisdizione dal giudice ordinario, in quanto la contestazione non investe il merito della pretesa sanzionatoria (cioè la legittimità dell'originaria ordinanza-ingiunzione), bensì l'esistenza attuale del diritto dell'Agente della
Riscossione di agire in executivis. Sul punto, è dirimente l'intervento della Corte
Costituzionale che, con la sentenza n. 114 del 2018, ha sancito la piena ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione anche in materia di riscossione di entrate non tributarie, superando i precedenti limiti normativi. La Corte ha affermato che la pienezza della tutela giurisdizionale deve essere sempre garantita. In particolare, la Consulta ha dichiarato:
l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile. Tale pronuncia, sebbene riferita a entrate tributarie, ha consacrato un principio di portata generale, applicabile a tutte le forme di riscossione coattiva tramite ruolo, secondo cui il debitore deve poter contestare dinanzi al giudice ordinario l'esistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, qualora deduca fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo. Pertanto, la domanda, così come proposta, rientra a pieno titolo nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario.
2. Sulla legittimazione passiva Con L' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che le doglianze dell'attore, concernenti la regolarità della notifica delle cartelle e la successiva prescrizione, attengono esclusivamente alla fase della riscossione, di competenza di . L'eccezione è fondata. La giurisprudenza di legittimità è CP_6 consolidata nel distinguere la legittimazione passiva a seconda della natura delle censure mosse dal contribuente. Quando l'opposizione riguarda vizi propri della cartella di pagamento o degli atti successivi della procedura di riscossione, unico legittimato passivo è l'agente della riscossione, in quanto titolare del potere di esercitare l'azione esecutiva. L'ente creditore, invece, è legittimato passivo quando la contestazione investe il merito della pretesa, cioè la sussistenza e la debenza del credito originario. (v. Cass. Civ., Sez. L, N. 22292 del 05-09-2019
-Cass. Civ., Sez. L, N. 16425 del 19-06-2019). Nel caso di specie, l'attore lamenta, in via principale, l'omessa notifica delle cartelle e, in subordine, la prescrizione maturata dopo la loro notifica. Entrambe le questioni attengono alla regolarità e all'efficacia dell'azione di riscossione. La prima censura (omessa notifica) è un vizio proprio dell'attività dell'agente della riscossione. La seconda
(prescrizione post-cartella) è un fatto estintivo del diritto di procedere ad esecuzione, diritto che spetta in via esclusiva ad . La Suprema Corte ha CP_6 chiarito che: allorché la controversia abbia ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex art. 39 d.lgs. 112/1999, con conseguente esclusione della legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria ed inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile, in base a quanto si è sopra precisato, alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, N. 36390 del 13-12-2022). Inoltre, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, essendo rimessa alla facoltà di quest'ultimo, se convenuto in giudizio, la scelta di chiamare in causa l'ente titolare del credito ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 (v. Cass. Civ., Sez.
5, N. 31476 del 03-12-2019 - Cass. Civ., Sez. 6, N. 29798 del 18-11-2019).
Poiché le doglianze dell'attore si concentrano su vizi ed eventi ascrivibili alla sfera di azione di , la domanda proposta nei confronti dell' CP_6 [...]
deve essere dichiarata inammissibile per difetto di Controparte_4 legittimazione passiva.
3. Nel merito dell'opposizione
L'opposizione proposta nei confronti di è infondata e deve essere rigettata. CP_6
3.1. Sulla notifica delle cartelle di pagamento
L'attore ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica delle due cartelle di pagamento presupposte. Tale affermazione è stata smentita dalla documentazione prodotta da . Dagli atti di causa risulta che: CP_6
• La cartella n. 09420150013803488000 è stata notificata in data
06.11.2015, mediante consegna a mani di tale , Persona_1 qualificatasi "moglie", presso la residenza del destinatario, con successivo invio della raccomandata informativa (c.d. CAN) n. 689256829990 in data
10.11.2015.
La cartella n. 09420150017224777000 è stata notificata in data 20.01.2016 con le medesime modalità, sempre a mani della sig.ra , con invio Persona_1 della CAN n. 689209073360 in data 22.01.2016. Le relate di notifica prodotte, unitamente agli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative, costituiscono atti pubblici che fanno fede fino a querela di falso circa le attività compiute dall'agente notificatore e le dichiarazioni da lui ricevute. L'attore non ha proposto querela di falso avverso tale documentazione, limitandosi a una generica contestazione. Pertanto, la notifica di entrambe le cartelle deve ritenersi ritualmente perfezionata. L'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti è, di conseguenza, infondata (v. Cass. Civ.
Sez. 5, N. 13617 del 21-05-2019 - Cass. Civ. Sez. 6, N. 38548 del 06-12-2021).
3.2. Sulla prescrizione del credito
L'attore eccepisce, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, anche a voler considerare valide le notifiche del 2015 e 2016. Il principio invocato dall'attore è corretto in punto di diritto. Trattandosi di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della L. 689/81, il diritto a riscuotere le somme si prescrive nel termine di cinque anni, come previsto dall'art. 28 della medesima legge. È altresì pacifico, a seguito della fondamentale pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23397 del 2016, che la mancata opposizione della cartella di pagamento non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953
c.c. (v. Cass. Civ., Sez. 6, N. 25233 del 09-10-2019 - Cass. Civ., Sez. 6, N.
14505 del 09-07-2020 - Cass. Civ., Sez. 6, N. 28083 del 31-10-2019). La cartella, quale atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Tuttavia, l'eccezione di prescrizione è infondata in punto di fatto. Il termine di prescrizione quinquennale può essere interrotto da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 c.c. Ogni atto interruttivo fa decorrere un nuovo periodo di prescrizione. Nel caso di specie,
ha dimostrato di aver notificato al sig. una serie ininterrotta di CP_6 Pt_1 atti, tutti idonei a interrompere la prescrizione, nel quinquennio successivo alla notifica delle cartelle e, via via, nel quinquennio successivo a ogni atto interruttivo. Dalla documentazione in atti, si evince la notifica dei seguenti atti:
• Intimazione di Pagamento n. 09420179007415863000, notificata il
22.11.2017;
• Intimazione di Pagamento n. 09420199005541067000, notificata il
30.05.2019;
• Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201900001812000, notificata il 03.09.2019;
• Intimazione di Pagamento n. 09420199012961962000, notificata il
14.01.2020; • Intimazione di Pagamento n. 09420229000502941000, notificata il
27.04.2022;
• Intimazione di Pagamento n. 09420239001921574000, notificata il
17.03.2023.
Ciascuno di questi atti è stato notificato prima che decorressero cinque anni dal precedente, mantenendo così costantemente "vivo" il diritto di credito. L'ultima intimazione, notificata il 17.03.2023, ha interrotto la prescrizione, che non era dunque maturata alla data di notifica dell'atto oggi opposto (12.08.2024).
L'attore, non avendo mai impugnato tali atti intermedi, non può oggi dolersi della prescrizione che sarebbe maturata in loro assenza. La mancata impugnazione di un atto della riscossione regolarmente notificato consolida la pretesa creditoria, precludendo la possibilità di far valere in un momento successivo fatti estintivi
(come la prescrizione) che si sarebbero dovuti eccepire impugnando l'atto precedente. Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. L'attore, sig.
, deve pertanto essere condannato a rifondere le spese di Parte_1 giudizio a entrambe le parti convenute. La liquidazione avviene in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€
16.761,72), che rientra nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00. Si applicano i valori minimi.
Per : Controparte_1
• Fase di studio della controversia: € 675,00
• Fase introduttiva del giudizio: € 540,00
• Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.215,00
• Fase decisionale: € 1.012,00 Totale compensi: € 3.442,00
Per : Controparte_4
• Fase di studio della controversia: € 675,00
• Fase introduttiva del giudizio: € 540,00
• Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.215,00
• Fase decisionale: € 1.012,00 Totale compensi: € 3.442,00 A tali importi vanno aggiunti il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, l'IVA e la CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 897/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile per difetto di legittimazione passiva la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_4
.
[...]
2. RIGETTA l'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell' e, per l'effetto, dichiara la piena Controparte_1 legittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420249009362466000, limitatamente ai carichi opposti.
3. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' , che liquida in € 3.442,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' , che liquida in € Controparte_4
3.442,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Locri, in data 3 ottobre 2025.
Il Giudice
UE EI