Sentenza 24 giugno 1980
Massime • 1
La domanda proposta dall'ENEL, a norma dell'art 12 secondo comma della legge 6 dicembre 1962 n 1643, per far valere la 'nullita' degli Atti in qualsiasi Forma compiuti dopo il 31 dicembre 1961 dall'impresa elettrica soggetta a trasferimento, ove abbiano diminuito la consistenza e l'efficienza dell'impresa stessa, non integra una denuncia di invalidita od illiceita degli Atti medesimi, ma si traduce in un'Azione diretta a sentir affermare la loro inefficacia relativa, cioe inopponibilita all'ente di stato, e, pertanto, tenendo anche conto della non configurabilita di pretese risarcitorie per effetto di detta inopponibilita, va avanzata nei soli confronti dell'impresa nazionalizzata, restando esclusa la legittimazione passiva del terzo che sia parte o beneficiario dell'atto impugnato. ( V 1527/79, mass n 397877; ( V 788/74, mass n 368659).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/06/1980, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1980 |
Testo completo
La domanda proposta dall'ENEL, a norma dell'art 12 secondo comma della legge 6 dicembre 1962 n 1643, per far valere la 'nullita' degli Atti in qualsiasi Forma compiuti dopo il 31 dicembre 1961 dall'impresa elettrica soggetta a trasferimento, ove abbiano diminuito la consistenza e l'efficienza dell'impresa stessa, non integra una denuncia di invalidita od illiceita degli Atti medesimi, ma si traduce in un'Azione diretta a sentir affermare la loro inefficacia relativa, cioe inopponibilita all'ente di stato, e, pertanto, tenendo anche conto della non configurabilita di pretese risarcitorie per effetto di detta inopponibilita, va avanzata nei soli confronti dell'impresa nazionalizzata, restando esclusa la legittimazione passiva del terzo che sia parte o beneficiario dell'atto impugnato. ( V 1527/79, mass n 397877; ( V 788/74, mass n 368659).*