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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 21/12/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1929/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1929/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: ) ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente a[...]; e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro DI COSMO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Casoli n.30, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in data 6 settembre 2003 in Chieti, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 1° dicembre 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 10 ottobre 2025, appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti a margine dell'Atto n.94 – Parte II – Serie A
– Anno 2003).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 17 dicembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1929/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: ) ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente a[...]; e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro DI COSMO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Casoli n.30, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in data 6 settembre 2003 in Chieti, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 1° dicembre 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 10 ottobre 2025, appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti a margine dell'Atto n.94 – Parte II – Serie A
– Anno 2003).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 17 dicembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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