Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6600/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6600/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 16.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. PEPE EMILIA (c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO contumace
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve farsi applicazione del principio secondo cui "sebbene la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303, comporti la dichiarazione della contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di
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14351; in senso conforme Cass. civ., sez. 3, 30.09.2008, n. 24331).
Va, inoltre, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal
. CP_1
Invero, parte attrice ha documentalmente dimostrato di essere proprietario di un'unità immobiliare all'interno del Condominio in oggetto.
Va, infine, rigettata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione sollevata dal
CP_1
Invero, posto che il termine per impugnare la delibera condominiale decorre dalla data di deliberazione ove il condomino sia dissenziente ovvero astenuto, e dalla data di comunicazione per gli assenti, alla luce dell'esame della delibera in oggetto, va rilevato come nella seduta condominiale non fosse presente, personalmente o per delega, il condomino odierno attore.
Consegue, pertanto, che il termine di trenta giorni per procedere all'impugnazione della delibera assembleare del 20.3.2017 decorre dalla data di comunicazione ad esso CP_1
del deliberato assembleare.
Data di comunicazione di cui agli atti non v'è traccia alcuna né, tantomeno, il convenuto ha fornito prova della stessa. CP_1
Va da sé, allora, che nel caso in esame non può dichiararsi l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnare le delibere condominiali.
Nel caso di specie, parte attrice ha dichiarato di aver avuto conoscenza della delibera del
20.3.2017 allorquando il Condominio si costituiva nel giudizio nrg. 2506/2017 pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, depositando il verbale assembleare in oggetto.
Orbene, dalla documentazione depositata in atti, si evince che il si è CP_1
costituito nel predetto giudizio in data 11.9.2017 e pertanto è da tale data che è cominciato a decorrere il termine di 30 gg. per impugnare la delibera in oggetto.
Senonché, l'attore ha presentato istanza di mediazione in data 28.9.2017, interrompendo il termine per impugnare.
Invero, a seguito della domanda di mediazione, in base al disposto normativo (art. 5 comma 6 del D.lgs. 28/2010 laddove afferma che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed 'impedisce' la decadenza) si deve ritenere che si determini un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo, per cui il termine per
Pagina 2 di 4 impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c. (Tribunale Roma sez. V,
12/03/2019, n.5382; Corte appello Palermo sez. II, 27/06/2017, n.1245; Corte appello Salerno sez. II, 27/07/2020, n.942).
Nel caso di specie, il verbale è stato depositato in data 24.10.2017 e posto che l'attore ha dimostrato di aver consegnato gli atti all'ufficiale giudiziario per la notifica in data
22.11.2017, non vi è chi non veda come il termine di trenta giorni - che deve decorrere nuovamente per una sola volta dal 24.10.2017 - sia stato rispettato dal attore, il CP_1
che rende tempestivo l'odierno gravame e comporta l'infondatezza della superiore eccezione.
Nel merito, l'impugnazione proposta è fondata atteso che la deliberazione assembleare del 20.3.2017 è stata adottata senza la rituale convocazione del condomino . Parte_1
Prima di tutto, preme chiarire che, in tema di condominio, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (così
Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 4806del 07.03.2005). Ai fini che qui rilevano, per quanto concerne l'aspetto della convocazione dell'assemblea condominiale, si rammenta che, ai sensi dell'art. 66 disp. att. cod. civ., l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 cod. civ. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Peraltro, secondo costante giurisprudenza di legittimità e di merito, l'avviso di convocazione è un atto recettizio, che deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel
Pagina 3 di 4 termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione: ciò in ragione della necessità di assicurare al un adeguato spatium deliberandi tra la conoscenza del-la convocazione e CP_1
l'assemblea, al fine di mettere il medesimo in condizioni di sciente-mente decidere la propria strategia partecipativa e, in ultima analisi, garantire effettività alla partecipazione.
Dal punto di vista dell'onere probatorio, spetta al condominio fornire la prova della completa e tempestiva convocazione.
Nella fattispecie in esame, il convenuto non ha assolto al proprio onere CP_1
probatorio dal momento che non ha provato di aver provveduto a convocare il condomino
, per l'adunanza, prevista in prima convocazione, del 19.3.2017. Parte_1
Pertanto, la deliberazione in oggetto va annullata.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo in CP_1
base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta e, per l'effetto annulla la delibera assembleare del 20.3.2017 per le causali di cui in parte motiva;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore dell'avv. Pepe Emilia, difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 126,50 per spese vive ed euro 1.400,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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