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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2519 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 15/12/2023,
DA
(cf: nato a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. MORUZZI LAURA SOFIA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/01/1983 ;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per ome precisate all'udienza del 19/12/2024 Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/12/2023 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con a Dakar (Senegal) in data 7/11/2022 (atto trascritto nel Controparte_1
registro degli atti civili del comune di Crema N. 98, Parte 2, Serie C, anno 2023) chiedeva la separazione personale dei coniugi e, nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. .
La ricorrente allegava che, dopo il matrimonio, l'unione spirituale si è era disgregata irrimediabilmente, anche a causa della lontananza;
i coniugi si erano di fatto allontanati volontariamente l'uno dall'altra e il marito si era reso irreperibile sin dal settembre del 2023.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 19/12/2024 , la parte ricorrente non avanzava alcuna domanda oltre a quella sullo status e riferiva di non avere più contatti con il resistente da circa un anno e mezzo. Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente, non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore della ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e sopra trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa decisa nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025.
*
La domanda di separazione
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, lett. a) V -VI del Regolamento UE 1111/2019, pur avendo il marito cittadinanza senegalese;
è, altresì, applicabile la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi, in quanto legge dello
Stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale ex art. 8 lett. D) del regolamento UE n. 1259/2010.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Risulta agli atti che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a Dakar (Senegal) in data 7/11/2022 (atto trascritto nel registro degli atti civili del comune di Crema N. 98, Parte 2, Serie C, anno 2023). Dal matrimonio non sono nati figli.
La mancata costituzione del resistente, nonostante la regolarità della notifica, la risalente separazione di fatto tra i coniugi e l'assenza di ogni contatto tra le parti sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi. La domanda deve quindi essere accolta.
Nessuna altra statuizione deve essere assunta in considerazione della mancanza di prole comune e di domande anche economiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Pronuncia la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio a Dakar Controparte_1 Parte_1
(Senegal) in data 7/11/2022 (atto trascritto nel registro degli atti civili del comune di Crema
N. 98, Parte 2, Serie C, anno 2023);
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Crema per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 e della Legge 898/70;
4. Spese al definitivo.
Così è deciso in Cremona, nella camera di consiglio del 13/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 15/12/2023,
DA
(cf: nato a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. MORUZZI LAURA SOFIA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/01/1983 ;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per ome precisate all'udienza del 19/12/2024 Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/12/2023 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con a Dakar (Senegal) in data 7/11/2022 (atto trascritto nel Controparte_1
registro degli atti civili del comune di Crema N. 98, Parte 2, Serie C, anno 2023) chiedeva la separazione personale dei coniugi e, nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. .
La ricorrente allegava che, dopo il matrimonio, l'unione spirituale si è era disgregata irrimediabilmente, anche a causa della lontananza;
i coniugi si erano di fatto allontanati volontariamente l'uno dall'altra e il marito si era reso irreperibile sin dal settembre del 2023.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 19/12/2024 , la parte ricorrente non avanzava alcuna domanda oltre a quella sullo status e riferiva di non avere più contatti con il resistente da circa un anno e mezzo. Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente, non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore della ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e sopra trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa decisa nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025.
*
La domanda di separazione
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, lett. a) V -VI del Regolamento UE 1111/2019, pur avendo il marito cittadinanza senegalese;
è, altresì, applicabile la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi, in quanto legge dello
Stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale ex art. 8 lett. D) del regolamento UE n. 1259/2010.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Risulta agli atti che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a Dakar (Senegal) in data 7/11/2022 (atto trascritto nel registro degli atti civili del comune di Crema N. 98, Parte 2, Serie C, anno 2023). Dal matrimonio non sono nati figli.
La mancata costituzione del resistente, nonostante la regolarità della notifica, la risalente separazione di fatto tra i coniugi e l'assenza di ogni contatto tra le parti sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi. La domanda deve quindi essere accolta.
Nessuna altra statuizione deve essere assunta in considerazione della mancanza di prole comune e di domande anche economiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Pronuncia la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio a Dakar Controparte_1 Parte_1
(Senegal) in data 7/11/2022 (atto trascritto nel registro degli atti civili del comune di Crema
N. 98, Parte 2, Serie C, anno 2023);
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Crema per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 e della Legge 898/70;
4. Spese al definitivo.
Così è deciso in Cremona, nella camera di consiglio del 13/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato